Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43322
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43322
Data del deposito : 2 luglio 2014

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