Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43322 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2979
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 15555/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/03/2014 del Tribunale della libertà di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. AMODEO Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Potenza ha respinto il ricorso proposto da TI LE, confermando il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso in data 13 febbraio 2014 dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro.
A TI LE è contestato, in via cautelare, il reato previsto del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, per avere, in qualità di legale rappresentante della CDR srl, indicato - nella dichiarazione sui redditi del 2010 presentata in data 27 novembre 2011 - elementi attivi inferiori al reale, per un importo di IVA evasa pari ad Euro 1.737.388,00.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, ricorre TI LE, tramite il difensore, affidando la doglianza ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 2 e artt. 24 e segg., art. 321 c.p.p., comma 2 e della L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, sul rilievo che oggetto del sequestro sarebbe stato un bene immobile appartenente alla C.D.R. s.r.l. e dunque insuscettibile di ablazione non consentita per i reati tributari dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ed avendo il Tribunale cautelare con apodittica motivazione affermato che "il decreto impugnato espressamente interessa i beni nella disponibilità di TI LE, odierno indagato, e non della società della quale egli risulta amministratore nonché socio unico".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente sostanzialmente denuncia un vizio radicale della motivazione sul rilievo che il tribunale distrettuale avrebbe apoditticamente affermato che il bene sequestrato apparterebbe all'indagato, mentre invece sarebbe, secondo l'assunto del ricorrente, di proprietà della società.
In tale ultimo caso, siccome il sequestro per equivalente non è consentito in materia di reati tributari quantunque essi siano stati commessi nell'interesse di una società (salvo il caso, nella specie non sussistente, della società schermo) il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato per violazione della legge penale e la motivazione dell'ordinanza che lo ha confermato sarebbe attinta anche dal vizio di travisamento della prova (cautelare) deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e che può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, essendo configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante inesistente nel processo o quando si omette la valutazione di una prova che, esistente nel processo, sia decisiva ai fini della decisione.
Nel caso di specie, posto che la ratio decidendi fonderebbe sua una motivazione apparente, il vizio radicherebbe anche la violazione di legge rilevabile, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., con il mezzo di gravame azionato.
Tuttavia una siffatta violazione deve desumersi dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nel ricorso, non potendo l'atto di gravame limitarsi ad invitare la Corte alla lettura degli atti processuali, il cui esame diretto è alla stessa precluso.
L'atto di gravame, che denuncia il vizio di motivazione, deve perciò contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, oltre alle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, anche la specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, nella formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, allorquando lo stesso non sia direttamente desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
Tale onere può essere soddisfatto nella maniera ritenuta più adeguata, quale, a titolo esemplificativo, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione al ricorso stesso di copia dell'atto, la segnalazione della precisa collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito o, in qualsiasi altro modo, purché l'allegazione sia tale da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., (Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Capri, Rv. 233773). Nel caso di specie, il ricorrente non ha osservato l'onere di specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere per comprovare il proprio assunto, che pertanto è sfornito di qualsiasi fondamento, limitandosi a formulare una critica priva della necessaria specificità.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014