Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 109.
(Celebrazione in un comune diverso).
Quando vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
(Celebrazione in un comune diverso).
Quando vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
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- 1. Accesso breve con acquisizione di documentazione, nullo l’accertamento emesso in violazione del principio del contraddittorioMorri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 10 febbraio 2022 · 107.17585
[…] Secondo la CTP, infatti, “con riguardo all'accertamento relativo alle imposte dirette nessun vizio di legittimità è ravvisabile non operando un obbligo generalizzato di previo contraddittorio; e con riguardo all'Iva, tale vizio non è del pari ravvisabile atteso che la ricorrente non ha enunciato le specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato dall'Agenzia delle entrate.” La pronuncia L'Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha proposto ricorso principale per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, cc. 1 e 2, TUIR, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sentenza 30/06/2021, n. 1979Provvedimento: […] a, 212; 4) Jllegittimità parziale e nullità dell'atto con riferimento alla ripresa a tassazione 2} fini IRES di costi per transazioni indeducibdi per euro 109.978,35 per violazione e falsa applicazione art. 109 cc.1 e 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; 5) Ilegittimità parziale € nullità dell'atto con riferimento alla ripresa a tassazione al fini RESdi costi per transazioni indeducibili per euro 109.876,35 per violazionee falsa applicazione art. 109 cc.1 e 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; 6) In via autonoma, […]Leggi di più...
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