Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1979
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA ON - Consigliere - N. 25318/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IL, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 5.5.2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Davigo Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro PP, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore della ricorrente Prof. Avv. Valentini Cristiana, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 6.3.2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata convalidò un provvedimento di urgenza del P.M. e dispose il sequestro preventivo di valori di pertinenza di AR IL, indagata per i reati di cui agli artt. 416 e 640 bis c.p., siccome suscettibili di confisca per equivalente.
Avverso tale provvedimento l'indagata propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5.5.2008, la respinse. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata deducendo:
1. violazione di legge in relazione alla configurazione dei fatti per i quali si procede quale reato di cui all'art. 640 bis c.p., con riferimento a condotte di violazione della c.d. Legge IN al fine di ottenere consistenti finanziamenti indebiti ed il profitto delle truffe sarebbe da identificare negli importi dei finanziamenti richiesti ed erogati ai sensi della Legge IN;
si sarebbe in presenza di una incomprensione della citata legge e non vi sarebbe alcun danno per lo Stato che non è stato accertato e che non sarebbe neppure astrattamente verificabile;
esisterebbe contrasto fra p. 8 del decreto di sequestro dove si parla di "importi dei finanziamenti richiesti ed erogati ai sensi della Legge IN per complessivi quasi 4.000.000 Euro e p. 5 dove si legge che il contributo statale erogabile corrisponde ad una porzione percentuale degli interessi sul complessivo finanziamento concesso dall'Istituto di credito speciale all'acquirente dei macchinari ritenuti inesistenti;
in base alla L. n. 1392 del 1965, e dei provvedimenti attuativi qualunque banca può
svolgere le relative pratiche se convenzionata con la banca che funge da cassa del denaro pubblico (regionale), normalmente Mediocredito centrale;
il finanziamento si concretizza nello sconto di effetti cambiari firmati dall'acquirente al venditore e da quest'ultimo girati per l'incasso alla banca convenzionata con Mediocredito;
detta banca svolge una funzione di intermediazione tra Mediocredito e l'acquirente dei macchinari per l'erogazione del contributo regionale sugli interessi;
la banca finanziatrice richiede i contributi a Mediocredito centrale che completerà l'istruzione della pratica per conto delle Regioni;
dopo l'approvazione da parte dell'apposito Comitato, i fondi necessari per la copertura sono inviati dalle Regioni all'ente agevolatore, che le storna alla banca, la quale a sua volta le storna all'avente diritto;
l'erogazione del contributo è subordinato non solo all'approvazione, ma anche al concreto stanziamento dei fondi da parte delle Regioni;
mancherebbe nel decreto di sequestro l'accertamento della presentazione di contributi dalle banche finanziatrici a Mediocredito centrale, dell'avvio della pratica col relativo numero da parte di MCC, della presentazione delle pratiche da MCC al Comitato Regionale, della decisione del Comitato, dell'esistenza dei fondi stanziati dalla Regione Campania, dell'eventuale erogazione dei contributi regionali da MCC alle banche finanziatrici e del finale versamenti ai beneficiari;
pertanto sarebbero stati accertati soltanto gli artifizi o raggiri, ma non l'induzione in errore del soggetto ingannato (la banca finanziatrice), non il conseguente errore del soggetto danneggiato (Mediocredito quale cassa della Regione, non l'atto dispositivo, non la diminuzione patrimoniale e neppure il profitto del presunto truffatore;
delle informazioni rese dai denunzianti OP, richiamate per relationem nell'ordinanza impugnata, risulterebbe che detti contributi non sono mai stati erogati e che neppure sarebbe stato trasmesso il verbale di apposizione di sigilli sulle macchine, condizione necessaria per la presentazione di contributo in conto interessi;
sarebbe quindi erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale la confisca per equivalente sarebbe consentita in presenza del danno causato;
il Tribunale non si sarebbe avveduto della mancata erogazione dei contributi e quindi dell'assenza di danno per lo Stato e di un profitto sequestrabile a fini di confisca;
peraltro il funzionamento della c.d. Legge IN escluderebbe in radice la ipotizzabilità di un danno per lo Stato in quanto possono operare in tale ambito solo le banche che hanno accettato il regolamento di Mediocredito centrale che, all'art. 5, u.c., prevede che i contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dalle banche e dagli intermediari maggiorati degli interessi;
sarebbe pertanto al più configurabile solo un danno per la banca erogatrice del finanziamento;
2. violazione di legge in relazione alla applicazione del sequestro ai fini di confisca per equivalente nonostante l'assenza di dimostrazione del danno cagionato;
mancherebbe inoltre del tutto l'accertamento dell'inesistenza dei beni da sottoporre a sequestro preventivo in quanto direttamente collegati al reato commesso;
non mancherebbe soltanto la motivazione sul punto sia nell'ordinanza impugnata che nel decreto di sequestro, ma non vi sarebbe traccia in atti di attività volte alla ricerca dei beni direttamente provenienti dal reato;
3. difetto di sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 640 bis c.p., con riferimento ai finanziamenti di cui alla L. n. 488 del 1992; sono state rintracciate 4 fatture relative alle spese di ristrutturazione dei locali della AR S.r.l., i cui soci sono la ricorrente ed il di lei fratello AR Luca;
tali spese sarebbero state finanziate tramite contributo ottenuto dalla predetta società per Euro 96.398,00, ritenuto compendio di truffa in assenza di qualunque prova, sia per la richiesta di pagamento, sia per una perizia giurata sui lavori effettuati, sia perché la AR sarebbe operante;
4. difetto di sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento a AR IL dal momento che, rispetto al supposto ruolo di cassiera dell'associazione attribuito alla stessa, sarebbero irrilevanti ad integrare indizi di colpevolezza i premi assicurativi versati sia perché erroneamente calcolati, sia perché relativi ad un periodo antecedente il reato ipotizzato;
Il primo motivo di ricorso è infondato ed in parte dedotto al di fuori dei casi consentiti.
Nel decreto di sequestro, richiamato nell'ordinanza impugnata e censurato nel ricorso, si contesta "l'aver beneficiato dei finanziamenti ex L. IN (imputazione provvisoria relativa alla violazione dell'ari. 640 bis c.p.), richiamando la richiesta del P.M. si afferma poi che OP PP ebbe a sottoscrivere 55 effetti cambiali dell'importo di Euro 2.349,00 ciascuno a favore della Sorrenteck S.r.l., con la quale avrebbe firmato altresì un fittizio contratto di acquisto di macchinari (che OP afferma non essergli mai stati consegnati) con riserva di proprietà ed ai sensi della L. n. 1329 del 1965; successivamente ricevette da EA ON 8 assegni per l'importo complessivo 81.404,00 Euro, poi incassati sul conto corrente, mentre un ulteriore assegno di Euro 8.000,00 venne girato a TE AE (amministratore della Sorrenteck).
Deve essere ricordato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Cass. Sez. Un. sent. n. 7 del 23.2.2000 dep.
4.5.2000 rv 215840).
Le doglianze prospettate, secondo le quali non sarebbero stati accertati l'induzione in errore del soggetto ingannato (la banca finanziatrice), il conseguente errore del soggetto danneggiato (Mediocredito quale cassa della Regione, l'atto dispositivo, la diminuzione patrimoniale ed il profitto del presunto truffatore, attengono appunto alla esistenza o meno di gravi indizi del reato, non esigibili nella fase iniziale delle indagini preliminari e comunque non sindacabili in sede di riesame.
Quanto al fatto che delle informazioni rese dai denunzianti OP, richiamate per relationem nell'ordinanza impugnata, risulterebbe che detti contributi non sono mai stati erogati (a prescindere dalla considerazione che ciò che i OP sanno non implica che il finanziamento non sia stato erogato) ciò che è dedotto è, a ben vedere, un vizio di motivazione dell'ordinanza, ma il ricorso per cassazione, in materia cautelare reale è consentito solo per violazione di legge.
Anche la denunzia del contrasto fra p. 8 del decreto di sequestro dove si parla di "importi dei finanziamenti richiesti ed erogati ai sensi della Legge IN per complessivi quasi 4.000.000 di Euro e p. 5 dove si legge che il contributo statale erogabile corrisponde ad una porzione percentuale degli interessi sul complessivo finanziamento concesso dall'Istituto di credito speciale all'acquirente dei macchinari ritenuti inesistenti si risolve, almeno nei termini in cui è stata qui formulata in una censura di vizio di motivazione inammissibile in questa materia.
Destituita di ogni fondamento è l'argomentazione secondo la quale il danno per lo Stato o altro ente pubblico non sarebbe neppure ipotizzabile astrattamente per essere tenuta la banca finanziatrice a restituire i contributi indebitamente erogati.
Infatti il danno è integrato dalla indebita erogazione del contributo, a nulla rilevando che il soggetto erogatore possa successivamente rientrare delle somme erogate a carico di un altro soggetto, tenuto alla rifusione.
La rifusione, qualora avvenga, è infatti un fatto successivo alla già intervenuta consumazione del reato e non vale o mutare la natura del soggetto passivo del reato stesso.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
In ordine al mancato accertamento del verificarsi del danno è sufficiente richiamare quanto esposto trattando del primo motivo di ricorso.
In ordine alla mancata ricerca dei beni direttamente provenienti da reato, stante la natura cautelare del provvedimento è evidente che non è ancora valutabile in questa fase stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto di reato, dal momento che il sequestro è intervenuto in una fase iniziale del procedimento, quando ancora non è certo se e su quali beni la confisca sarà disposta.
Questa Corte ha infatti affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente adottato in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell'adozione del sequestro. (Cass. Sez. 2 sent. n. 19662 del 17.4.2007 dep. 21.5.2007 rv 236592. La Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento assolve all'onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell'originario prodotto o profitto del reato).
A p. 8 del decreto di sequestro preventivo si da atto della necessità di procedere ad indagini al fine anche di individuare "le somme fraudolentemente percepite", motivazione implicita del fatto che, al momento dell'emissione del provvedimento, tali somme non erano state ancora individuate, anche se risultava il pagamento, da parte di EA ON e di AR IL, di premi assicurativi per importi non giustificati dai redditi dichiarati. Vero è che i versamenti di tali premi attengono (per la ricorrente ma non per EA) solo ad un periodo antecedente a quello dei commessi reati, ma la circostanza prova l'espletamento di indagini volte a ricercare i beni.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il decreto di sequestro, delle fatture emesse nei confronti della AR, due sono state emesse dalla S.G.E. società amministrata da ES NO, alias ES RI, di cui sarebbe stata utilizzata copia falsificata di un documento di identità, amministratore di varie società riconducibili a TE AE, indicato come associato per delinquere e concorrente nei reati di cui all'art. 640 bis c.p.. Poiché come si è detto trattando del primo motivo di ricorso, deve essere valutata l'astratta configurabilità del fumus commissi delicti e non la sussistenza di gravi indizi di reato, le circostanze addotte ben possono integrare tale parametro.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
L'attribuibilità dei reati anche alla AR è derivata dall'essere la stessa soda della AR S.r.l. che è titolare di una fornitura E.N.E.L. nello stesso luogo in cui tale fornitura anche la Sorrenteck S.r.l. e la Exito S.a.s. (della quale la AR sarebbe socia), società che aveva acquistato le attrezzature della EA ON S.a.s. amministrata da EA ON e fallita nel 1997 (p. 6 decreto di sequestro).
L'intreccio di società ritenute coinvolte in attività truffaldine ed i collegamenti della ricorrente con le stesse ben possono integrare il fumus di reità a carico della stessa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009