Sentenza 19 novembre 2007
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. (Fattispecie nella quale l'imputato, oltre ad essere stabile acquirente di grossi quantitativi di cocaina importati da un gruppo di trafficanti a livello internazionale, seguiva costantemente le varie fasi del trasporto ed intratteneva rapporti confidenziali con personaggi di vertice dell'associazione).
Commentari • 2
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L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2007, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/11/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2017
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 27512/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
STABILE Tiziano, n. a Piadina il 22.4.1959;
avverso la ordinanza in data 13 giugno 2 007 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Arco Felice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 e.p.p., confermava l'ordinanza in data 30 marzo 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a Tiziano STABILE la misura della custodia cautelare in carcere in ordine:
(capo 4) al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte, quale stabile acquirente, di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante in AN ON LA (dal dicembre 2001 alla data del suo arresto il 30 maggio 2002);
(capo 19) al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80 comma 2, in relazione alla importazione dalla Spagna di kg. 12,400 di cocaina organizzata da AD OB LU AN, destinata almeno in parte allo STABILE (tra la Spagna, Milano e Brescia, il 9 febbraio 2002 e giorni immediatamente successivi);
(capo 26) al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alla importazione dalla Spagna di un quantitativo imprecisato di cocaina organizzata dall'AD che lo STABILE in parte acquistava (in Milano e Ghedi, il 23 - 24 maggio 2002 e giorni immediatamente successivi).
Rilevava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo (l'unico per il quale l'imputato aveva formulato rilievi critici) nonché per i reati-fine contestati, sulla base del contenuto di intercettazioni telefonici, operazioni di osservazioni di p.g. e sequestri di stupefacenti, che rendevano profilabile una partecipazione dello STABILE a un gruppo criminale dedito all'importazione dalla Spagna e allo smercio, capeggiato da AD OB e SUAREZ SOTO, nell'ambito del quale l'indagato operava in veste di stabile acquirente.
Sussistevano inoltre esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa, considerata la non occasionalità dell'attività criminale da lui svolta con modalità professionali, sistematiche e organizzate e il suo sistema di vita orientato al crimine;
esigenze che rendevano necessaria la misura della custodia carceraria.
Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avv. ARCO Felice, che deduce:
1. Erronea interpretazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e vizio di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Il quadro indiziario deponeva in realtà per il concorso dello STABILE in singoli episodi di violazione alla legge sugli stupefacenti, ma non vi erano elementi per ritenere che egli, pur manifestando interesse per l'esito di operazioni di importazione in vista di acquisti di stupefacenti, fosse stabilmente e organicamente inserite nel sodalizio facente capo all'FI IS;
tanto più che i suoi contatti con quest'ultimo erano durati per soli tre mesi circa.
2. Erronea interpretazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e art. 275 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose e della sua fronteggiabilità esclusivamente con la misura carceraria. Il Tribunale ha motivato la necessità di sottoporre lo STABILE alla custodia in carcere esclusivamente sulla base della gravità dei reati, senza tenere conto della lontananza temporale dei fatti e illogicamente svalutando la circostanza che lo STABILE, in relazione al capo 27, di simile gravità, per il quale era stato già giudicato a Brescia, era stato sottoposto per circa dieci mesi agli arresti domiciliari senza dare luogo ad alcun rilievo sulla sua condotta. DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
In linea di diritto va ribadito che è configurabile l'ipotesi della partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un soggetto stabilmente disponibile ad acquistare dal sodalizio tali sostanze, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell'intera attività criminale e assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto. Occorre certamente che in tale condotta sia rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo, e cioè che attraverso la sua attività l'acquirente si avvalga continuativamente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone.
Al riguardo l'ordinanza impugnata appare motivare adeguatamente e logicamente, non meritando le censure del ricorrente, essendosi evidenziato da parte del Tribunale, quali indici dell'affectio societatis e dell'apporto stabilmente dato dallo STABILE al sodalizio, che l'indagato era stabile acquirente di grossi quantitativi di cocaina importati dal gruppo di trafficanti a livello internazionale facente capo a LU AN FI IS e a AR CI RE TO, che egli seguiva costantemente le varie fasi del trasporto della droga fino alla destinazione in Italia, che aveva rapporti di massima confidenza specie con l'FI IS, che gli accordi relativi all'acquisto delle partite di droga si perfezionavano prima ancora che la merce fosse importata in Italia. Ineccepibile, dunque, appare il convincimento dei giudici di merito secondo cui l'organizzazione criminale facesse affidamento sulla capacità di acquisto e di smercio dello STABILE, che costituiva dunque un elemento essenziale per la programmazione e la realizzazione dell'attività criminosa.
Infondato appare anche il motivo relativo alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione criminosa sulla base della sistematicità e professionalità della condotta criminosa, del legame dello STABILE con trafficanti di droga agenti a livello internazionale, della rilevanza delle partite di droga trattate, presupponenti il collegamento con una vasta rete di clienti. Considerazioni, queste, che evidentemente, nella valutazione del Tribunale, risultano preponderanti rispetto alla mera considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati.
Non può essere considerata in contraddizione con questa valutazione l'allegata circostanza secondo cui lo STABILE, in relazione a uno dei fatti specifici di acquisto di droga, era stato sottoposto da parte di altra autorità giudiziaria alla misura degli arresti domiciliari per circa dieci mesi, senza rilievi sulla sua condotta, dato che il quadro accusatorio considerato dalla misura cautelare applicata nel presente procedimento appare di ben più vasta consistenza e gravità, tale da legittimare un diverso apprezzamento dei pericula libertatis.
Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008