Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 2
In funzione della determinazione della pena il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede.
In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
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- 1. Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di lorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18 gennaio 2016, con la quale Ben Brahim Oissem era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto 2 grammi di hashish (contenente principio attivo pari a 0,28 grammi da cui sono ricavabili 11 dosi) a Mohamed Mohamad Khalaf El Sayed Islam, fatto commesso il 16 ottobre 2015, e, conseguentemente, condannato l'imputato alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, …
Leggi di più… - 4. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 5. Curava i tumori con l'omeopatia ed il metodo Hamer: La sentenza definitiva della corte di cassazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 gennaio 2023
Omissione terapeutica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico, accusato di aver consigliato ad una paziente, cui era stato diagnosticato il 1 dicembre 2005 "un nevo discromico e plemorfo in regione scapolare sinistra", di non sottoporsi ad un intervento di relativa asportazione, indicandole una terapia ricavata dalla medicina omeopatica Hahnemanniana priva di qualsiasi riconoscimento scientifico, reiterando gli stessi suggerimenti negli anni successivi, anche dopo l'asportazione del suddetto nevo (avvenuta il 21 marzo 2014) e la formulazione della diagnosi di "melanoma maligno a cellule epitelimorfe". …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2012, n. 21838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21838 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 23/05/2012
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 900
Dott. FIDELBO GIo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 17500/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE FA NO nato il giorno 21 settembre 1971;
CH SE CH nato il giorno 7 gennaio 1972 (in Marocco);
IM LI nato il giorno 24 maggio 1971;
IM AB nato il giorno 15 febbraio 1973;
IV IS nato il giorno 8 settembre 1977;
De GI CE nato il giorno 26 febbraio 1953;
MA NA nato il giorno 17 agosto 1967 (Albania);
MA AS nato il giorno 17 ottobre 1971;
MA TI nato il giorno 22 agosto 1968;
FA EL nato il giorno 7 marzo 1945;
NE MA nato il giorno 8 dicembre 1959;
NE IL nato il giorno 25 luglio 1966;
DO TA nato il giorno 8 aprile 1970 (Albania);
NI AS nato il giorno 4 maggio 1948 (Albania);
AQ IM nato il giorno 11 maggio 1965 (Albania);
KA JO nato il giorno 7 luglio 1973 (Albania);
TA KU nato il giorno 12 dicembre 1971 (Albania);
RI VA nato il giorno 8 novembre 1969;
SC AE nato il giorno 29 settembre 1975;
SC AR, nato il giorno 30 dicembre 1976;
RD AR IN nata il giorno 6 settembre 1963;
SH EN nato il giorno 2 luglio 1976 (Albania);
avverso la sentenza 7 ottobre 2010 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso: per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NE MA, KA JO, MA AS, RI VA, CH SE CH, RD AR IN, De GI CE, NI AS, BE FA NO e AQ IM;
per l'annullamento senza rinvio relativamente a IM AB, limitatamente alla pena pecuniaria, da rideterminarsi in Euro 45 mila con rigetto nel resto;
per il rigetto di tutti gli altri ricorsi. Sentiti i difensori dei ricorrenti avv. Venturino (per IM LI e AB;
NE IL, RM TA), ed avv. Rattazzi (per TE, AR e AE SC, e IV), i quali hanno chiesto l'accoglimento delle relative impugnazioni. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
BE FA NO, CH SE CH, IV IS, De GI CE, MA NA, MA AS, MA TI, FA EL, NE MA, NE IL, DO TA, NI AS, AQ IM, KA JO, TA KU, RI VA, SC AE, SC AR, RD AR IN e SH EN ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 7 ottobre 2010 della Corte di appello di Torino che, su gravame degli imputati e del P.M., ha in parte riformato ed in parte confermato la sentenza 17 maggio 2007 del Tribunale di Asti. 1.) il dispositivo della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza appellata:
- ha dichiarato MA NA responsabile del reato ascrittogli e, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo ha condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IM AB, relativamente al reato di cui all'art. 648 c.p., essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena e rideterminando la pena inflitta per i restanti reati in anni sette di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
- riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ai sotto indicati imputati, ha rideterminato la pena inflitta a: CH SE CH in anni tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
DO TA in anni due mesi otto di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
FA EL in anni quattro mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa;
BE FA NO in anni tre di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa;
- ha ridotto la pena inflitta a KO IM ad anni due mesi sei di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa;
- ha ridotto la pena inflitta a NI AS, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, ad anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
- ha ridotto la pena inflitta a IM AB ad anni sette di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
- ha eliminato la misura di sicurezza nei confronti di NE IL e SC AE;
- ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua con quella temporanea a FA EL;
- ha confermato la gravata sentenza nel resto e ha condannato:
SC AR, SC AE, IV IS, SH EN, MA AS, NE MA, NE IL, RA AR, LE AR EL, IM LI, MA TI, TA KU, RI VA, De GI CE, KA JO e ST AR IN al pagamento delle ulteriori spese processuali e MA NA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
2.) i ricorsi degli imputati: i motivi di impugnazione comuni. Le impugnazioni (in ordine alfabetico) di BE FA NO, CH SE RA, IM LI, IM AB, IV IS, De GI CE, MA NA, MA AS, MA TI, FA EL, NE MA, NE IL, DO TA, NI AS, AQ IM, KA JO, TA KU, RI VA, SC AE, SC AR, RD AR IN, e SH EN, hanno, quasi sempre, come comune denominatore critico, la prospettazione di tre diverse ricorrenti doglianze che riguardano: l'inutilizzabilità delle intercettazioni;
l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia;
il mancato riconoscimento dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Tali tre questioni verranno di volta in volta esaminate in relazione alla posizione del singolo ricorrente, con l'indicazione delle specificità, laddove sussistano, che connotano il giudizio di responsabilità.
3.1) l'Impugnazione di IM LI.
La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti e lo ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. Il ricorso di LI IM è infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Con un primo motivo di impugnazione il IM deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo I.
della violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., in ordine alle operazioni di intercettazione compiute presso il Reparto operativo dei Carabinieri di Asti.
Si sostiene che nella specie la Corte di appello avrebbe giustificato i provvedimenti con motivazione "insoddisfacente ed intrinsecamente contraddittoria per la sua genericità".
Tale primo motivo -comune anche ai ricorrenti AB IM, IV, AE e AR SC e SH - non rispetta il criterio dell'autosufficienza del ricorso.
Premesso che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo essa sempre rilevabile d'ufficio (Cass. pen. sez. 3, 32530/2010 Rv. 248220), va precisato che qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, non solo di indicare specificamente l'atto che si riferisce affetto dal vizio denunciato, ma di curare altresì che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. pen. sez. 5, 37694/2008 Rv. 241300). Ciò posto, va sul punto ribadito che il ricorso per cassazione ha come sua caratteristica naturale proprio l'autosufficienza nel senso che, esso deve: a) contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato;
b) dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza;
c) indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata;
d) esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (ex plurimis: cfr. cass. pen. sez. 6, 8067/12, 5926/12; 48763/11; 48762/11; 27153/11; 4879/11 cc 8.2.2011;
2007/2010; Sez.IV, 28135/2007, Arena;
Cass. sez.VI 10951/2006). Tali progressivi adempimenti, ed in particolare quello del punto sub d) - attesa la pluralità delle fonti probatorie utilizzate dai giudici di merito, non risultano essere stati rispettati da nessuno degli imputati ricorrenti.
Pertanto il motivo, comunque infondato, attese le corrette argomentazioni dei giudici di merito, va dichiarato inammissibile per tutti gli imputati che lo hanno dedotto.
Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 3 (rectius: 192 c.p.p., comma 3).
In particolare si lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni degli SC e l'ininfluenza delle asserzioni di ON, il quale non ha mai indicato LI IM come fornitore di cocaina. Quanto agli SC, la tesi difensiva è che, trattandosi di un unico e coeso nucleo familiare, subordinato al padre ON, la chiamata va considerata unica e non ex se riscontrabile;
trattasi comunque di personaggi, chiamanti in correità, ambigui, sforniti di senso della legge e dello Stato, vendicativi, non privi di interesse, con una tempistica sospetta nelle loro comunicazioni. Circa la sentenza "madre" utilizzata, si sostiene che ad essa è stato estraneo il AB, come pure l'LI, ed inoltre la Corte, come avvenuto per LI, non avrebbe tenuto conto che nel primo interrogatorio di SC ON il nome dei IM non compare. Si segnala inoltre che l'unico accenno ai IM che emerge dalle trascrizioni dei Carabinieri è scomparso nelle trascrizioni ufficiali (pag. 11 motivi).
Il motivo (comune anche agli imputati BE DE, CH, IM AB, IV, MA TI, FA, NE MA, NE IL, DO, AQ, KA, RI, SC AE, SC AR, RD AR IN, e SH EN) introduce la tematica, di essenziale interesse nel processo, della credibilità-affidabilità dei collaboratori di giustizia (SC ON, AE e LU;
ON ME) sotto il duplice profilo della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Trattasi di un complesso di censure che, nella specie, avuto riguardo alla completa e logica giustificazione offerta dai giudici di merito, si sottrae, per la ragionevolezza e plausibilità della motivazione, alle doglianze, formulate nelle singole impugnazioni e sostanzialmente riprese dalle deduzioni in appello, che vanno quindi dichiarate inammissibili.
Peraltro, all'esame di tali profili di prospettata invalidità vanno premesse alcune considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (esemplarmente indicati in Cass. Pen. Sez. 4, 6222/ 2009 Rv. 243768 Cirianni) a far data dalla fondamentale S.U. 1653/1992, Marino, rv. 192645, ed alle successive decisioni:
sez. 2, 15756/2002, Contrada r.v. 225565; 4888/2000, Orlando, r.v. 216047) che si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. In tale protocollo standardizzato di riferimento, il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante, con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate: in conclusione tutto ciò che può definire la personalità del dichiarante.
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante, le quali devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità.
Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, altera irrimediabilmente l'affidabilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile. Per quanto riguarda poi il terzo requisito, dato dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso, o collegato probatoriamente, possano riscontrarsi reciprocamente ( cfr.Cass., sez. 4, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231301), purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità.
Si è inoltre affermato che è necessario che esista concordanza sul nucleo essenziale del narrato, mentre non hanno rilievo eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, purché non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (v. Cass., sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisanì, rv, 230592; sez. 1, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848).
Nella specie, le decisioni del Tribunale e della Corte di appello, nelle parti connotate da una doppia conforme pronuncia di colpevolezza, si sono convenientemente attardate, con dovizia di conformi e sovrapponibili valutazioni, nell'esame: della personalità dei dichiaranti;
della genesi della scelta collaborativa;
del disinteresse e immediatezza delle chiamate;
dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni;
dell'attendibilità storica ed attuale di SC ON ("OF"); della genericità delle parziali sue ritrattazioni;
dei riscontri esterni individualizzanti;
delle divergenze e sconnessioni concernenti peraltro elementi circostanziali;
del tenore validante delle intercettazioni ambientali.
In conclusione, si può quindi confermare, contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi degli imputati, che i problemi, relativi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti e all'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, sono stati risolti dalla prima sentenza e dalla sentenza impugnata in coerenza con i criteri indicati, con l'espressione di un motivato ed insindacabile giudizio di responsabilità dei ricorrenti stessi, raggiunti da un conforme e convergente quadro di dati di colpevolezza, tenuto anche conto che i giudici di merito, nei loro conclusivi apprezzamenti, hanno ampiamente valutato la provenienza delle dette dichiarazioni da un unico nucleo familiare.
Il motivo quindi per la sua palese infondatezza va dichiarato inammissibile.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, considerato che la stessa è stata invece riconosciuta al AQ.
Il motivo non ha fondamento.
Innanzitutto va premesso che la risposta che il giudice garantisce, in punto di individuazione della gravità della condotta e corrispondente determinazione della sanzione, ex art. 133 c.p., è naturalmente tarata sulle connotazioni oggettive e soggettive del singolo comportamento accertato, con la ovvia conseguenza della impossibilità di dedurre in sede di legittimità una "critica da confronto e da valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi (in tesi, più favorevolmente trattate), salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto, sul diverso trattamento del caso che si prospetta come "identico", sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Evenienza questa non verificatasi nella presente vicenda in cui la Corte di appello (pag.178) ha opportunamente spiegato la non ricorrenza dell'invocata attenuante, evidenziando che la cessione della droga è stata posta in essere da persona agli arresti domiciliari e realizzata al fine di acquisire la disponibilità di un'arma di "notevole potenzialità offensiva".
Il ricorso di LI IM va quindi rigettato. 3.2) l'Impugnazione di IM AB.
La Corte distrettuale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IM AB, relativamente al reato di cui all'art.648 c.p., essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena inflitta per i restanti reati in anni sette di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con un primo motivo di impugnazione (e nella memoria depositata il 7 maggio u.s.) viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. negli stessi termini dianzi riferiti per il correo IM LI.
La doglianza, per come sopra motivato a pagg. 5 e segg., al 3.1), per il 1^ motivo di IM LI, va dichiarata inammissibile. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 3, rectius art. 192 c.p.p., comma 3, in punto di affermazione di responsabilità, ottenuta valorizzando inesistenti dichiarazioni di ON ME, o comunque sue asserzioni prive di rilievo. Quanto alla sentenza "madre" utilizzata dai giudici di merito, ad essa è stato estraneo il AB, come pure l'LI, ed inoltre la Corte, come avvenuto per LI non avrebbe tenuto conto che, nel primo interrogatorio di FL ON, il nome dei IM non compare.
Inoltre si segnala (senza che, anche per questa doglianza sia stato rispettato il richiamato canone della autosufficienza del ricorso) che l'unico accenno ai IM che emerge dalle trascrizioni dei Carabinieri è scomparso nelle trascrizioni ufficiali (pag. 11 motivi).
Il motivo, qui riprese le argomentazioni in punto di credibilità dei collaboratori di giustizia, non supera la soglia dell'ammissibilità, attesi i limiti del giudizio di legittimità, e considerato che il ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, qui inammissibile, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni dei fatti e delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello la cui motivazione al riguardo, come sviluppata nella sentenza impugnata, non è affatto carente sui punti decisivi del giudizio di responsabilità.
Va ribadito infatti, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato ha come obbiettivo di verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata, sotto il profilo logico (cfr. ex plurimis: Cassazione Penale sezione. 6, 10951/2006, r.v. 233708 e sez. 1, 41738/2011 Rv. 251516).
Pertanto il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia demolitoria dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito abbia offerto, come nella specie, in modo coerente ed esaustivo, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione però, che l'apprezzamento, ragionevole e adeguato di alcuni dati processuali rispetto ad altri che siano stati pesati in termini di minor rigore ed affidabilità, sia sostenuto -come avvenuto nella specie- da una plausibile ed ineccepibile giustificazione.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge, posto che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva, mai contestata.
Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge, in punto di determinazione della pena, che non ha tenuto conto del mutamento dello stile di vita del ricorrente. In ogni caso la Corte, dopo aver dichiarato estinto il reato di ricettazione nel dispositivo, lo avrebbe invece considerato nella determinazione della pena in continuazione ed inoltre ha aumentato la pena della multa senza impugnazione sul punto del P.M..
Le doglianze di tali due ultimi motivi sono fondate nei termini che seguono.
Preliminarmente va ribadito che l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosca l'esistenza della recidiva reiterata, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (cass. pen. sez. 6, 3174/2012 Rv. 251575). In secondo luogo, nella specie, va dato atto che risulta: che il giudice di 1^ grado ha erroneamente affermato in dispositivo la sussistenza di una inesistente recidiva (pur dichiarandola subvalente ex art. 69 c.p. con conseguente indifferenza nella determinazione della sanzione); che la Corte di appello a sua volta ha erroneamente inflitto la sanzione pecuniaria di Euro 50 mila in misura superiore di Euro 5 mila alla statuizione del primo giudice.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso di IM AB, va corretto il dispositivo della sentenza n.680 del 17 maggio 2007 del Tribunale di Asti, nel capo a lui relativo, eliminando le parole "prevalenti sulla contestata recidiva"; va altresì corretto il dispositivo della sentenza impugnata nel capo a lui relativo, sostituendo alla multa di Euro 50.000 con la multa di Euro 45.000. Con rigetto nel resto del ricorso, posto che l'aumento in continuazione, una volta prosciolto il ricorrente dal delitto ex art.648 c.p., è stato ottenuto mediante l'eliminazione della pena corrispondente (Pag. 209 sentenza impugnata) e l'aumento applicato è dovuto soltanto agli altri diversi reati in continuazione. 3.3) l'impugnazione di IV IS, BI AE, SC AR, SH EN.
Per tali imputati, ricorrenti con un unico difensore, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado condannandoli alle spese processuali.
I ricorsi di tali imputati, per come formulati, non superano la soglia dell'ammissibilità.
Con un primo motivo di impugnazione (comune anche a IM LI e IM AB) viene dedotta, per tutti, inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., in ordine alle operazioni di intercettazione compiute presso il Reparto operativo dei Carabinieri di Asti.
La doglianza, per come sopra motivato a pag. 4 e segg., al . 3.1), per il 1^ motivo del ricorso di LI IM, va dichiarata inammissibile.
Con un secondo motivo si lamenta la riconosciuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei chiamanti in correità, Scillaci, ed i pretesi riscontri nelle dichiarazioni di ON ME. In particolare il difensore, dopo aver evidenziato le dodici proposizioni di riferimento valutativo, proposte dalla Corte di appello (dalla pag. 50 alla pag. 68), evidenzia come il giudice distrettuale si sia ampiamente scostato da tali regole, omettendo, nella disamina delle singole posizioni, una puntuale verifica della bontà dei supporti accusatori e la loro corrispondenza. La critica va dichiarata inammissibile, qui integralmente riprese le argomentazioni del precedente 3.1 (2^ motivo ricorso IM LI, pag. 5 e segg.), e tenuto conto che, per i detti ricorrenti, esistono riscontri puntuali e verifiche sulla credibilità del "dictum" dei collaboratori di giustizia, che non lo possono essere superati dalla tecnica difensiva di isolare e criticare in modo frazionato un singolo dato probatorio, intenzionalmente disafferenziandolo dal suo contesto. Inoltre va ribadito che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez.6, 20092/11 r.v. 250105).
Il motivo è quindi inammissibile.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della sanzione per ciascuno dei ricorrenti.
Anche questa doglianza non supera il vaglio dell'ammissibilità. La lamentata "severità della pena" è sostenuta nel ricorso con una sorta di valutazione comparativa, non consentita, nei termini dianzi spiegati a pag.7, al :3.1 (3^ motivo, ricorso IM LI). In ogni caso, quanto allo SC AE: bene e correttamente sono stati apprezzati i precedenti di vita successivi al fatto contestato in quanto elementi di assoluto rilievo ex art. 133 c.p. e tenuto conto il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 2, il quale vieta di assumere appunto la "colpevolezza"
a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato, dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Cass.pen. sez. 1, 4878/1997 Rv. 208342) anche se successivi al compimento dell'illecito per cui è giudicato.
Invero il citato art. 133 c.p., al n. 3 del comma 2 stabilisce, agli effetti della valutazione della pena, che il giudice deve tener conto della gravità del reato, anche della "condotta susseguente al reato".
Quanto agli altri imputati, le doglianze propongono critiche di merito sulla valutazione in concreto operata dalla Corte di appello. In realtà, per ciò che attiene alla determinazione della sanzione finale, anche nei suoi singoli passaggi e conteggi interni, e nelle corrispondenti attenuazioni od aumenti, la critica involge profili di assoluta infondatezza ed inammissibilità, in quanto essa implica censure di mero fatto.
Per risalente ed immutata giurisprudenza (Cass. Penale sez. 5, 9074/1983, Siani;
e massime 158977; 158834; 157655; 156961; 158285), in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento), la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti, svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio, sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito.
Tali statuizioni inoltre sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Penale sez. 3, 26908/2004, Rv. 229298 Ronzoni), nella specie non rilevabile, tenuto conto della adeguatezza e correttezza della giustificazione espressa.
In conclusione, tutti i detti ricorsi vanno dichiarati inammissibili 3.4) l'Impugnazione di KA JO, RI VA, RD AR IN, De GI CE, CH SE CH, BE FA NO.
Per i primi quattro ricorrenti la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, mentre, per CH SE CH e BE FA NO, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ha rideterminato la pena, inflitta al primo, in anni tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa e al secondo, in anni tre di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa.
Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.
Con un primo comune motivo di impugnazione viene dedotta, per tutti tali imputati, inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare si lamenta che le chiamate in correità da parte di SC ON, AE e LU non siano state valutate con il rigore richiesto dalla legge e dal giudice di appello, considerati i rapporti di parentela tra gli stessi, la posizione dominante di ON, ed avuto anche riguardo alle numerose contraddizioni, contraddizioni peraltro non puntualmente indicate ne' specificate nel ricorso stesso nel rispetto dell'anzidetto canone della autosufficienza dell'impugnazione cfr: 3.1, pag. 4 e segg. (I motivo, ricorso IM LI).
Il motivo risulta inammissibile.
Per la credibilità attribuita ai collaboratori di giustizia vanno infatti qui richiamate le argomentazioni a pag. 5 e segg., di cui al :
3.i (Motivo 2, ricorso IM LI); quanto al resto, si versa nell'ambito di una serie di critiche, contro un'argomentata decisione, nella quale non si rinvengono manifeste incoerenze logiche od incoerenze decisive ed invalidanti l'iter logico giuridico dell'affermata colpevolezza.
Quanto alle dedotte "incongruenze espositive" esse non risultano rivestire forza invalidante, avuto riguardo alla ragionevole linearità della giustificazione di responsabilità, quale proposta dai giudici di merito, validità che i ricorsi pretendono di aggredire, sviluppando ipotesi di più favorevoli interpretazioni, notoriamente non apprezzabili in questa sede.
Con un secondo motivo si lamenta, per il solo KA JO, il valore attribuito ad un'unica intercettazione ambientale nella quale non sarebbe certa la voce del ricorrente, in quanto indicata dal perito fonico nella misura del 90% In ogni caso, si tratta di droga "parlata" di cui non sarebbe stata verificata la concreta disponibilità, avuto anche riguardo alle modeste condizioni economiche dell'imputato.
Il motivo è palesemente infondato, con scontato esito di inammissibilità, in quanto formulato senza tener conto dell'esaustiva risposta data sul punto dalla Corte di appello, la quale ha sviluppato un'analitica spiegazione del giudizio di responsabilità e delle sue plurime, ragionevoli e convergenti basi probatorie.
Con un terzo motivo si prospetta, per tutti gli anzidetti ricorrenti, vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione. Il motivo, che segue la sorte delle identiche censure proposte a pag. 7, al 3.3 (motivo 3, ricorso IV ed altri), va dichiarato inammissibile, avuto riguardo alla diffusa e completa motivazione del giudice di merito e della correttezza dei parametri valutativi assunti.
3.5) l'impugnazione di MA NA, NE IL e TA KU.
La Corte di appello ha dichiarato MA NA responsabile dei reato ascrittogli e, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo ha condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa.
I ricorsi non sono fondati e l'impugnazione proposta dai tre imputati va rigettata.
Con un primo motivo di impugnazione, con riferimento ai TA KU, viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa valutazione dei profili soggettivi ed oggettivi della collaborazione degli SC.
Il motivo, che riprende sostanzialmente le comuni doglianze sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, va dichiarato inammissibile, qui richiamate integralmente le considerazioni dianzi sviluppate al :3.1, pag. 5 (motivo 2, ricorso IM LI).
Con un secondo motivo si lamenta, sempre per il solo TA, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. il motivo è del pari inammissibile per le medesime ragioni prima esplicitate al .3.3, pag. 11 (motivo 3, ricorso IV ed altri). Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge per essere stata disposta l'espulsione senza previa verifica della pericolosità sociale. Il motivo non è fondato.
La personalità e la pericolosità sociale del prevenuto e la sua particolare attitudine a delinquere, elementi più che idonei a supportare la lamentata misura, risultano infatti esposti con assoluta dovizia di particolari, da parte della Corte di appello, che ha evidenziato nel ricorrente, non solo il carattere "ambizioso", ma anche la facilità e l'avventatezza nell'uso delle armi (aggressione con ferimento di una terza persona), di cui l'imputato risulta disporre con particolare abbondanza, armi tra l'altro utilizzabili a tutela dei traffici illeciti in questione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Con un quarto motivo si evidenzia per MA NA, violazione dell'art. 108 c.p.p., per essere stato concesso un rinvio, immotivato, dell'udienza di soli 3 giorni in contrasto con il disposto dell'art. 108 c.p.p., comma 2. La doglianza non può essere accolta per intempestività della deduzione. La mancata concessione del termine a difesa, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 108 c.p.p., determina infatti una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo (o irragionevolmente limitativo) della richiesta (cass. pen. sez. 1, 1103072010 Rv. 246777 Massime precedenti Conformi: N. 20475 del 2002 Rv. 221905, N. 19524 del 2007 Rv. 23664). Con un quinto motivo si sostiene per il solo MA, difetto di contestazione nell'accusa, nonché carenza di motivazione in punto di pena.
Anche questa doglianza non ha pregio e va respinta per le incensurabili ragioni espresse nella gravata sentenza. Infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cass. pen. sez. Sez. 4, 41663/2005, Rv, 232423). In adesione a tali parametri, va esclusa nella specie la dedotta violazione e va del pari respinta la critica sulla determinazione della sanzione, considerato che la gravata sentenza, pur applicando l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha adeguatamente evidenziato nel "ruolo del personaggio" sia "l'efficienza" che "l'efficacia della sua condotta". Il ricorso va quindi rigettato.
Con un sesto motivo si illustra per NE IL, come per TA, inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omessa valutazione dei profili soggettivi ed oggettivi della collaborazione degli SC ed in particolare, l'omesso riesame di SC ON.
Il motivo è per più profili inammissibile oppure infondato. L'inammissibilità comprende le critiche sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, negli stessi termini sopra argomentati a pag. 5, al .3.1 (Il motivo ricorso IM LI), qui richiamate integralmente te ragioni a sostegno della predetta decisione di inammissibilità.
L'infondatezza, che consente il rigetto, riguarda invece la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per una ulteriore audizione di ON SC detto OF.
La decisione di diniego della Corte di appello è ampiamente motivata e risulta pronunciata nel rispetto dei parametri fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Va infatti ricordato che l'error in procedendo", rilevante "ex" art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova, che integra un giudizio di merito, deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Cass. Pen. Sez. 4, 23505/2008 Rv. 240839 Di Dio. Massime precedenti Vedi: N. 6873 del 1993 Rv. 195141, INI. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 4675 del 2007 Rv. 235654).
Nel caso di specie, la genesi, la dinamica della collaborazione dello SC, l'avvenuta, generica ed inattendibile, sua ritrattazione parziale, le gravi aggressioni all'Incolumità (sua e dei familiari) subite dal collaborante, realizzavano, apprezzate unitamente ai riscontri validanti le accuse da tempo formulate e ripetute, un quadro probatorio che rendeva assolutamente non indispensabile ai fini della decisione la suddetta nuova audizione.
Il motivo va quindi respinto.
Esito di inammissibilità va riservato invece alle doglianze circa l'esclusione dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto riguardo alla precisa e completa motivazione della
Corte di appello, non invalidata dalle generiche critiche del ricorso, e tenuto conto che i giudici di merito hanno esattamente valutato il comportamento dell'imputato, nel rispetto dei canoni indicati dal legislatore in punto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, con una condotta illecita realizzata da persona "trafficante di droga" ed "avvezza", in tale ambito, all'uso delle armi.
Per concludere i ricorsi di MA NA, NE IL e TA KU vanno rigettati con aggravio di spese. 3.6) l'impugnazione di MA TI, FA EL e DO TA.
Per il primo, la gravata sentenza ha confermato la decisione del primo giudice, mentre per FA EL e DO AN, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la pena è stata rispettivamente determinata in anni quattro mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, con sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua con quella temporanea, ed in anni due mesi otto di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.
I ricorsi sono tutti inammissibili.
Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta per tutti i tre ricorrenti vizio di motivazione sotto il profilo del mancato rispetto del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in assenza di una verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca degli SC, e senza la convalida di riscontri esterni, indipendenti dalle chiamate stesse.
Il motivo, comunque prospettato in termini di assoluta genericità, va dichiarato inammissibile nei termini e per le ragioni specificamente argomentate per i precedenti ricorrenti, qui da riprendersi, ed evidenziate a pag. 5, al .3.1 (2^ motivo dei ricorrente IM LI).
3.7) l'Impugnazione di MA AS e NE MA, la Corte di appello ha confermato la gravata sentenza e li ha condannati entrambi alle spese del grado.
I ricorsi dei due imputati sono inammissibili.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta per MA AS violazione di legge con riferimento all'art. 99 c.p., considerato che il ricorrente all'epoca dei fatti era incensurato. Il motivo, palesemente infondato, si fonda su di una capziosa lettura del dispositivo della decisione di primo grado, confermata in appello.
Nella sentenza del Tribunale di Asti, a pag. 9, sono infatti puntualmente elencati gli imputati cui è stata contestata la recidiva ex art. 99 c.p.: nel detto elenco risulta indicato il solo "MA TI" cui è stata appunto contestata la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale;
nulla risulta per "MA AS".
Nella formula del dispositivo della stessa decisione, che nella premessa indica i nomi dei due "MA", il giudizio di prevalenza, ex art. 69 c.p., delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, per entrambi gli imputati, è stato dichiarato, e non poteva essere diversamente, attesa la precedente inequivoca indicazione, solo per "la contestata recidiva", che lo si ripete era formalmente e sostanzialmente sussistente per il solo "MA TI".
Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per NE MA, si rileva con un unico motivo vizio di motivazione, la scorretta affermazione di responsabilità, ottenuta mediante la valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che avevano un interesse di tipo economico a sostenere l'accusa, ed hanno reso affermazioni inaffidabili, perché prive di linearità, contrastanti, oppure ritrattate o sollecitate. Il motivo, identico ai precedenti comuni ricorsi, è inammissibile tenuto conto di quanto già detto ed argomentato a pag. 5 e seguenti, al .3.1 (2 motivo, ricorso IM LI), qui da riprendersi nella sua integralità.
3.8) l'impugnazione di NI AS.
La gravata sentenza ha ridotto la pena inflitta alla ricorrente, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, ad anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Il ricorso di NI, per come proposto, risulta inammissibile. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della genericità del capo di imputazione sia con riferimento alla data del commesso reato, sia alla natura della sostanza stupefacente.
Con un secondo motivo si lamenta che la difesa sviluppata in proposito dalla ricorrente non può essere recuperata ex post per sostenere l'infondatezza della eccezione che non può essere valutata a posteriori.
Entrambe le doglianze sono palesemente infondate e quindi inammissibili.
Come risulta dalla gravata sentenza (pagg.45-46) l'eccezione, respinta in appello "in quanto del tutto infondata", attesa la risposta data dall'ordinanza 8 giugno 2005 del Tribunale di Asti, è stata nuovamente riproposta - senza novità - in sede di legittimità, con una serie di doglianze che sembrano ignorare l'adeguata giustificazione offerta dai giudici di merito i quali hanno spiegato con incontestabile chiarezza:
a) che "la qualità dello stupefacente detenuto si deduce dalla parte generale del capo di imputazione sub A", considerato in ogni caso che i termini dell'accusa contestata vanno recuperati dalla lettura integrale del capo di imputazione nella sua coordinata esposizione logico fattuale;
b) che la qualità dello stupefacente (eroina e cocaina) si desume dalla "imputazione di apertura" correlata al capo n.22, la quale specifica la quantità negoziata ("non meno di..."), l'identità dei cessionari e "con sufficiente determinatezza" anche l'epoca. Trattasi di elementi di conoscenza, di immediata accessibilità di percezione, nonché più che idonei per consentire con la massima estensione, come nella specie avvenuto, l'esercizio della più completa ed accurata strategia di difesa, che i giudici di merito, definiscono, con una valutazione di merito, in questa sede non censurabile, del tutto adeguata.
Sui punto va infatti precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.
In tale ottica, definito il "fatto" come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia). Nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda nella quale la condotta della difesa è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo. Il motivo risulta quindi palesemente infondato.
Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione in punto di colpevolezza, sostenuta da interpretazioni equivoche di intercettazioni ambientali tra terzi e senza alcuna prova che la persona di riferimento AT fosse l'odierno imputato. La doglianza non supera la soglia dell'ammissibilità. Il motivo è manifestamente privo di fondamento in quanto omette di considerare l'ampia e precisa argomentazione sul punto dei giudici di merito, i quali, con doppia conforme pronuncia di colpevolezza, hanno fornito adeguata e ragionevole spiegazione della decisione di responsabilità e degli elementi utilizzati per il manifestato convincimento di reità, elementi tutti che, per come sono stati opportunamente valorizzati, ed analiticamente esposti danno risposta adeguata alle doglianze del gravame.
Le critiche formulate nel gravame si risolvono infatti nel proporre una diversa valutazone del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, quando ricorra, come nella specie, una struttura di giustificazione dell'affermata colpevolezza, improntata a corretti parametri di valutazione della prova ed espressa con una motivazione congrua, adeguata e priva di incoerenze od illogicità inferenziali od espositive.
Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La sussistenza dell'attenuante è sostenuta in ricorso sulla base di una non condivisa interpretazione delle intercettazioni, in punto di prova della qualità e quantità dello stupefacente negoziato e di unicità oppure pluralità degli episodi di cessione. Il motivo, per come formulato, è inammissibile, considerato:
a) che le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare, costituiscono cioè un fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto: a tal fine esse vengono recepite come "parte" da cui può trarsi una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza corrispondente (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare (cfr. in termini: cass. pen. sez. 1, 5453/1992 Rv. 190330);
b) che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tal valutazione, come è emerso nella fattispecie, risulta motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza ( cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 6, 6, 16532/2007 Rv. 237145). 3.9) l'impugnazione di AQ IM.
La corte distrettuale ha ridotto la pena inflitta al KO ad anni due mesi sei di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca degli Schiliaci, collaboratori di giustizia, la cui credibilità è stata sostenuta in assenza di riscontri esterni individualizzanti. Con un secondo motivo si lamenta ulteriormente la procedura seguita per l'audizione dei collaboratori di giustizia definita anomala dalla stessa Corte di appello la quale peraltro ha ritenuto le dette dichiarazioni autonome e genuine, pur in assenza di validi riscontri esterni.
Il motivi sono entrambi inammissibili nei termini argomentati per i precedenti ricorrenti e fatto specifico riferimento alla giustificazione della declaratoria di inammissibilità del ricorrente IM LI (pag. 5 .3.1, 2 motivo ricorso LI IM), qui testualmente da riprendersi.
Quanto alla evidenziata e lamentata "anomalia" nell'audizione dei collaboratori di giustizia il ricorso omette di considerare che la circostanza è stata oggetto di specifica valutazione della Corte di appello la quale si è sul punto ampiamente espressa (a pagg. 52 e segg.) con una spiegazione condivisibile per la logicità del costrutto argomentativo e per la coerente conclusione in punto di affidabilità delle dichiarazioni, rese dai collaboratori di giustizia "ciò nonostante".
Va invero sul punto rammentato che "l'autenticità di un resoconto su di un fatto" non è esclusa per effetto automatico della irregolarità della sua acquisizione, solo chiedendosi al giudice del gravame, in funzione delle critiche proposte, e come nella specie avvenuto, una specifica e diffusa spiegazione della non alterata credibilità dei "parlanti".
Per concludere: accolto parzialmente il ricorso di IM AB e rigettati i ricorsi di IM LI, MA NA, NE IL, TA KU, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali, tutti gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di KA JO, RI VA, RD AR IN, De GI CE, CH SE CH, BE FA NO, IV IS, SC AE, SC AR, SH EN, MA TI, FA EL, DO TA, MA AS, NE MA, NI AS, AQ IM, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di IM LI, MA NA, NE IL, TA KU, che condanna al pagamento delle spese processuali.
In parziale accoglimento del ricorso di IM AB, corregge il dispositivo della sentenza n.680 del 17 maggio 2007 del Tribunale di Asti nel capo a lui relativo, eliminando le parole "prevalenti sulla contestata recidiva"; corregge altresì il dispositivo della sentenza impugnata nel capo a lui relativo, sostituendo alla multa di Euro 50.000 con la multa di Euro 45.000.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012