Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui quest'ultima faccia riferimento al luogo di consumazione del reato contestato nel corso del giudizio dal pubblico ministero in rettifica di quello originariamente indicato nel capo d'imputazione e per errore riportato nell'epigrafe della stessa sentenza, atteso che la modifica relativa al "locus commissi delicti" non costituisce "fatto nuovo", rappresentando una mera variazione dell'originaria contestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2009, n. 17039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17039 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 453
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 018069/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE IS IU N. IL 13/05/1953;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persone del Dott. Aurelio GALASSO che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche e al beneficio di cui all'art. 175 c.p., rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Ciotti Simon Pietro, del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Grilli, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.1 Con sentenza in data 13.12.2004 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 13.11.2003 che aveva condannato LA ID PE alla pena condizionalmente sospesa di mesi quindici di reclusione per il reato di cui all'art.589 c.p. per avere concorso, per colpa professionale medica, a determinare ovvero ad anticipare la morte di BO BA, avvenuta in NO il 17.4.2000 durante il periodo in cui aveva avuto lo stesso in cura con trattamento omeopatico per broncopatia asmatica dal gennaio al 17.4.2000, omettendo la diagnosi e l'adozione di qualsiasi indagine o terapia idonea, nonostante il rapido e progressivo aggravarsi della patologia manifestatasi in tale periodo - vasculite granulomatosa di WE - con molteplici sintomi estranei alla broncopatia asmatica originariamente lamentata, quindi impedendo la remissione clinica di tale patologia, descritta dalla scienza medica circa il 90% dei casi opportunamente trattati. La Corte di appello, respinte le eccezioni di nullità riformulate dall'imputato (per incompetenza territoriale del primo Giudice, per violazione dell'art. 522 c.p.p., per violazione degli artt. 190, 233 e 495 c.p.p., per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3), anche con richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado che le aveva già affrontate e disattese, nonché quella di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in violazione dell'art. 500 c.p.p., riteneva l'infondatezza nel merito del gravame, in quanto questo si limitava a prospettare apoditticamente l'esistenza di una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento rappresentata dalla mancata attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio del medico di base e a riproporre in termini del tutto generici questioni già esaminate e disattese dal primo giudice con congrua motivazione, richiamata integralmente, relative alla mancanza o insufficienza dei profili di colpa nella condotta addebitatagli e nella relazione causale tra tale condotta e il decesso. Concludeva per la conferma, "anche in punto di trattamento sanzionatorio", dell'impugnata sentenza di primo grado.
1.2 Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione LA ID PE ed il suo difensore, formulando i seguenti motivi.
1. La violazione delle norme processuali in tema di competenza territoriale e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello non ha ritenuto di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente, atteso che dopo l'esame della persona offesa il Tribunale aveva potuto verificare che le condotte omissive ascritte al LA erano state poste in essere in Busto Arsizio, ove il medesimo aveva lo studio professionale.
2. La violazione delle norme processuali di cui agli artt. 522 e 604 c.p.p. e la conseguente nullità della sentenza di primo grado e, in ogni caso, la mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata in ordine alla denunziata mancata correlazione tra accusa e sentenza.
3. La violazione del disposto dell'art. 468 c.p.p. e di cui all'art.125 c.p.p., comma 3 cui è conseguita la nullità dell'ordinanza di ammissione delle prove emessa dal Tribunale in data 21.2.2003 e la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi ex art. 185 c.p.p., comma 1 e l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata sullo specifico motivo di gravame.
4. La violazione del combinato disposto di cui agli artt. 190, 233 e 495 c.p.p., cui è conseguita la nullità della ordinanza di ammissione delle prove emessa all'udienza del 21.2.2003, nonché la nullità di tutti gli atti consecutivi ex art. 185 c.p.p., comma 1 per aver il giudice violato la norma che impone di poter ammettere quale prova non più di due consulenti tecnici per ogni parte e, in ogni caso, la apparenza e, dunque, la mancanza di motivazione della sentenza sullo specifico motivo di gravame.
5. La violazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dell'art. 111 Cost. e art. 499 e ss. c.p.p., con conseguente inutilizzabilità di parte del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado (e ciò con particolare riferimento al vigente regime delle contestazioni in sede di esame testimoniale, come già rappresentato al giudice d'appello).
6. L'erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e, in ogni caso, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in ordine all'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento per il quale è processo;
nonché la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta nei motivi di appello.
4. L'erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 43 c.p. e, in ogni caso, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
8. La violazione della legge penale di cui all'art. 133 c.p. e all'art. 27 Cost. e, in ogni caso, la mancata valutazione (prima ancora della concessione) delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di commisurazione della pena inflitta.
9. L'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.. DIRITTO
1. Con i motivi sopra enucleati ai primi sette punti sono state riprodotte analoghe censure formulate dinanzi alla Corte di appello le cui argomentazioni, benché del tutto congrue e logiche, sono state oggetto di critica da parte del ricorrente. Deve però ribadirsi l'infondatezza dei medesimi.
1. Quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale, è palese come sia stata intempestivamente sollevata quando il dibattimento era già iniziato ed erano stati esaminati alcuni testi: invero, l'art. 21 c.p.p., comma 2 prevede, a differenza dell'incompetenza per materia di cui al comma 1 della medesima norma, che debba essere "rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare": la terminologia adoperata dal legislatore non consente equivoci di sorta, sicché deve ritenersi escluso non solo per le parti ma anche per il giudice la facoltà di rilevare il vizio in questione oltre il detto termine. È stato affermato, infatti, che "il termine, oltre il quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio, è quello dell'avvenuto accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti, a norma dell'art. 491 c.p.p., comma 1, e non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, salvo che la questione della competenza territoriale sia ancora aperta o il giudice non abbia osservato la norma che impone di decidere immediatamente su di essa" (Cass. pen. Sez. 1^, del 17.12.1998 n. 6485 Rv. 212457, ed altre) ne' è invocabile, in contrario, il disposto di cui all'art. 23 cod. proc. pen. - in base al quale "se nel dibattito di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente (rectius, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale sul punto, al pubblico ministero presso il giudice competente)" - giacché tale norma presuppone che la questione concernente la competenza per territorio sia ancora aperta e non è applicabile nel caso in cui la questione, tempestivamente sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, sia già stata decisa, così come richiesto dall'art. 491 c.p.p., comma 1: "Le questioni concernenti la competenza per territorio....sono decise immediatamente". (in questo senso, Cass. pen. Sez. 1^, 5.11.93, Caruso, Rv. 196912; Sez. 5^, 2.11.93 Bergarani, Rv. 196437). Solo nel caso, anomalo, di inosservanza da parte del giudice della norma che impone di decidere subito la questione di competenza territoriale, proposta o rilevata d'ufficio nei termini indicati dall'art. 21, comma 2, può trovare applicazione l'art. 23 c.p.p., che consente la declaratoria della incompetenza per territorio nel corso del dibattimento di primo grado (in tema Cass. pen. Sez. 1^, 12.9.92, Marziale, Rv. 191749). In ogni caso, come già osservato dalla Corte territoriale, l'eccezione deve ritenersi infondata nonostante la ritenuta variazione (che il ricorrente precisa non esser stata formalmente contestata) del luogo del decesso, poiché è stata addebitata al ricorrente una condotta sostanziatasi in una serie continuata di omissioni, l'ultima delle quali verificatasi in NO (e quindi pur sempre nell'ambito del circondario di del Tribunale di Milano) ove il LA si era recato in visita domiciliare del paziente il giorno prima del decesso. Ed è stato, anzi, ritenuto abnorme, perché determina un'ingiustificata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento con cui la sezione distaccata del tribunale dichiari la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti alla procura della Repubblica presso la sede principale per la trattazione del processo nella sede principale, "in quanto l'erronea ripartizione dei procedimenti tra le sezioni distaccate o tra queste e la sede centrale riguarda una questione di mera ripartizione interna degli affari, che viene risolta, sia in sede civile che in sede penale, dal presidente del tribunale" (Cass. pen., sez. 1^, 2.5.2007, n. 21081).
2. La mancata formale "rettifica", su richiesta del P.M., del luogo del commesso reato (che appare, anche nell'epigrafe dell'impugnata sentenza, essere ancora "Milano", sebbene la sentenza di primo grado dia atto della correzione apportata in udienza dal P.M. "indicando NO al posto di Milano"), non consente a monte di ritenere in alcun modo integrata la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 516 e 522 c.p.p.: del resto, la modifica dell'imputazione relativa al "locus commissi delicti" non può ritenersi costituire "fatto nuovo", in quanto integra una mera variazione dell'originaria contestazione (cfr. Cass. pen., Sez. 3^, 3.4.2008 n. 19725, Rv. 240038). Infatti è stato affermato che "la nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive;
ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa" (Cass. pen. Sez. 2^, 16.10.2007, n. 45993, Rv. 239320).
3. Di certo il Giudice di primo grado non aveva bisogno di esternare ulteriori argomentazioni a sostegno dell'ordinanza ammissiva delle prove richieste (avendole ritenute "tempestivamente dedotte") dalla parte civile con Usta depositata in Cancelleria contestualmente alla sua costituzione che veniva solo successivamente notificata all'imputato e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la parte civile era, al momento dell'ammissione, "regolarmente costituita e quindi legittimata a chiedere l'ammissione delle prove". Infatti, in tema di diritti e facoltà della persona offesa, deve ritenersi ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della medesima persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 21.4.2000, n. 7401, Colicigno), con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468 c.p.p., comma 1, mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell'art. 78 c.p.p., comma 2, l'instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale (Cass. pen., sez. 5^, 8.6.2005, n. 28748).
4. Il numero massimo di due consulenti che ciascuna parte può nominare, ai sensi dell'art. 233 c.p.p., comma 1, deve ritenersi riferito ai singoli temi di indagine tecnico-scientifica o, quantomeno, ai singoli campi di esperienza specialistica: sicché l'eterogeneità delle valutazioni tecniche indispensabili e su cui i consulenti sono stati chiamati ad esprimersi (medicina legale, tossicologia, nefrologia ed omeopatia) giustifica il superamento del limite numerico consentito. Del resto, deve escludersi che tale superamento produca una nullità o inutilizzabilità della consulenza tecnica, da un lato, perché difetta una previsione in tal senso e l'inosservanza non è riconducibile ad alcuna delle categorie dell'art. 178 c.p.p. e, dall'altro, perché manca un divieto espresso.
5. Il richiamo e la cronistoria delle modifiche che l'art. 500 c.p.p. ha subito a seguito della L. n. 63 del 2001 e delle nuove regole vigenti in tema di esame testimoniale e di contestazioni, rimane estremamente generico non valendo ad inficiare la corretta osservazione della Corte territoriale secondo cui non risulta fornita alcuna specifica indicazione dei singoli dati processuali che sarebbero inutilizzabili, delle rispettive ragioni dell'assunta illegittima acquisizione in ordine a ciascuno di essi e delle conseguenze determinate dalla prospettata inutilizzabilità sul quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, ne' il ricorrente ha opposto a tali osservazioni adeguate controdeduzioni, non essendo certo onere del giudice d'appello verificare indiscriminatamente e aprioristicamente ogni possibile causa di inutilizzabilità di atti nemmeno indicati sia nella loro consistenza sia nella loro effettiva portata probatoria: si verte, a ben vedere, in un caso di vera e propria aspecificità della censura sia sotto il profilo della sua genericità, come indeterminatezza, sia sotto quello della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che hanno sostanzialmente ignorato quanto osservato dal Giudice d'appello, travisandone il senso (Cass. pen., Sez. 4^, 29.3.2000, n. 5191; Sez. 2^, 15.5.2008, n. 19951). 6 e 7. Va preliminarmente rammentato che anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito: è questo ciò a cui tendono le censure in questione, sebbene ammantate del rappresentato vizio motivazionale.
Invero, premesso che le motivazioni delle due sentenze di merito ("doppia conforme") si integrano a vicenda come, del resto, espressamente indicato da quella di appello che ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado (peraltro sinteticamente ma esaustivamente riportata in premessa), condividendola in foto e nel pieno rispetto di tutti i requisiti enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. Un. 21.6.2000, n. 17, Primavera), risulta adeguatamente e correttamente fornita l'esplicazione del ravvisato nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso del paziente sia attraverso la preliminare ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado, che non risulta essere stata oggetto di contestazione alcuna, sia con la puntuale osservazione secondo cui "il LA se avesse visitato correttamente il paziente, prestato la dovuta attenzione alle condizioni e ai sintomi manifestati e riferiti dal paziente, lo avesse sottoposto ad accertamenti clinici adeguati ed approfonditi, già nel corso della vista del 5 di marzo, quando gli erano state sottoposte le analisi del sangue indicative di grave compromissione della funzionalità renale ed epatica - come riferito da tutti i consulenti esaminati - sarebbe stato in grado di pervenire ad una corretta diagnosi o quantomeno ravvisare una situazione che imponeva un ricovero ospedaliero, che avrebbe consentito al Feriborz di iniziare una terapia efficace alla remissione completa della malattia, tenuto conto della non avanzata età del paziente" (pag. 5 seni): è evidente, dal tenore della predetta argomentazione, come sia attribuita alla condotta, prevalentemente omissiva, addebitata al LA un'efficienza causale dell'evento morte che, per dirla con la terminologia giurisprudenziale richiamata dal ricorrente, è prossima alla certezza.
Correttamente, con esaustiva e logica motivazione è stata, inoltre, esclusa la sussistenza della pretesa causa sopravvenuta (idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento), anche in questa sede riproposta dal ricorrente, rappresentata dalla mancata attivazione per un trattamento sanitario obbligatorio del medico di base che aveva avuto contatti con il Feriborz per tutto il periodo in questione. Infatti nulla consente di ritenere, come rilevato dalla Corte territoriale, l'integrazione dei presupposti per un trattamento sanitario obbligatorio ed anzi tale assunto è stato ritenuto contraddetto dal fatto che il medico di base, dr. Rampinini, ebbe a visitare nel periodo in questione solo due volte il Feriborz: ed è stato persino valutato come privo di concludenza "al fine di escludere la rilevanza causale della condotta omissiva e commissiva ascritta al LA, essendo risultato che questi aveva non solo aver omesso ma anche impedito al Feriborz, sconsigliandogli gli esami clinici ed il ricovero prescritti dal medico di base, come inutili e pericolosi, di avvalersi della corretta diagnosi e dell'efficace trattamento terapeutico consentiti dalla medicina convenzionale, proposti dal medico di base".
Nè il medico di base può ritenersi deputato a vegliare e verificare anche il tempestivo ricovero debitamente prescritto, specie laddove vi sia l'attivo coinvolgimento della moglie e di numerosi amici del paziente, ingegnere ed imprenditore, pienamente capace di determinarsi.
Quanto all'asserita omessa motivazione in ordine alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata con l'atto d'appello (per l'esperimento di una perizia volta ad accertare il nesso di causalità tra condotta ed evento), si deve osservare che il giudice di appello, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda. Infatti, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruzione compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla motivazione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nell'ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione, o negazione, di responsabilità. (Cass. pen., Sez. 4^, 6.3.2008, n. 16466). E la superfluità di ogni motivazione al riguardo emerge a chiare note dalle argomentazioni di entrambe le sentenze di merito come sopra richiamate. Inoltre, deve apprezzarsi come congrua ed esente da vizi logici di sorta la motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla valutazione dell'elemento psicologico colposo laddove evidenzia l'incontroversa e totale omissione da parte del LA di sottoporre il paziente ad alcun controllo di routine (auscultazione dei battiti cardiaci, verifica della pressione, esami sangue/urine) neppure a fronte del rapido ed evidente decadimento fisico con insorgenza dell'insufficienza renale che nulla aveva a che fare con l'asma bronchiale inizialmente diagnosticata o con il cd. "aggravamento omeopatico" ed anzi dissuadendo il paziente dal far ricorso a vie alternative, con ciò contravvenendo non solo alle contestate norme di deontologia medica ma anche ad elementari criteri di prudenza e diligenza imposta dalla stessa medicina omeopatica che, riconoscendo i propri limiti terapeutici (come riferito da due consulenti tecnici) implica la necessità della integrazione e massima collaborazione con la medicina tradizionale.
2. Sono, invece, fondate le censure di cui agli ultimi due punti (sub 8 e 9), essendo palese come sia stata del tutto omessa (anche graficamente) ogni motivazione in ordine ai motivi d'appello relativi al riconoscimento delle impetrate circostanze attenuanti generiche, alla riduzione della pena e alla concessione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p.. 3. Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente ai predetti punti concernenti le circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e il beneficio della non menzione della condanna, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Nel resto, e per quanto sopra osservato (sub 1), il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in punto di circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena e concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009