Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Commentari • 12
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Determinazione della pena – Poteri e limiti del giudice – Art. 133 c.p.. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell'imputato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Danno risarcito, decide il giudice non la vittima (Cass.33795/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2024
Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 19639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19639 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/01/2012
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 282
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36680/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL VA N. IL 15/03/1985;
2) IN AS N. IL 21/02/1990;
3) TR EN N. IL 05/06/1986;
4) DI VA GN N. IL 23/02/1989;
5) MU CA N. IL 07/09/1956;
6) ST MA N. IL 03/01/1974;
avverso la sentenza n. 13093/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30.6.2010, in parziale riforma della sentenza 17.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ha ribadito l'affermazione della responsabilità penate di LO SA, AV AS, TO EN, Di SA NE, ON CA e TO ZI in ordine a varie fattispecie del reato di cui:
- al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, canapa indiana, cocaina, crack - in Torre Annunziata, dall'1 al 3 marzo 2008) ed ha rideterminato le pene principali (infliggendo le pene accessorie di legge):
- nei confronti del LO, in anni 6, mesi 4 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa;
- nei confronti del AV, in anni 4, mesi 2 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa;
- nei confronti del TO, in anni 5, mesi 8 di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa;
- nei confronti del Di SA, in anni 5, mesi 8 di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa;
- nei confronti del ON, in anni 8 di reclusione ed Euro 46.000,00 di multa;
- nei confronti del TO, in anni 8 di reclusione ed Euro 46.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi. Il LO ha eccepito l'eccessività della pena, considerandola sproporzionata ai fatti delittuosi accertati a suo carico. Il difensore del AV ha eccepito l'incongrua valutazione delle videoriprese dalle quali è stata dedotta la propria responsabilità, lamentando altresì la incongruità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
TO, Di SA e ON hanno lamentato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, prospettando che "del tutto arbitrariamente" la Corte di merito avrebbe operato "una sintesi personale dei motivi di appello proposti dalla difesa, fornendo una risposta decisamente superficiale e soprattutto incentrata su considerazioni e riferimenti a circostanze non solo impossibili da verificare ma smentite dagli stessi atti", nonché riferendo il preteso vizio motivazionale anche alla determinazione delle pene.
Il difensore del TO ha lamentato la insufficienza degli elementi di accusa a carico del proprio assistito e la illegittimità del diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso congiunto di TO, Di SA e ON non contiene l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;
ne consegue che la genericità della formulazione non consente l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte.
3. La doglianze formulate in punto di affermazione delle responsabilità introducono censure in fatto del provvedimento impugnato, non proponibili in sede di legittimità, tenuto conto che i giudici del merito hanno adeguatamente valutato le circostanze emergenti dalle acquisizioni dibattimentali ed hanno accertato i rispettivi comportamenti delittuosi con deduzioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e dell'attribuzione degli stessi alle persone degli imputati non sono proponibili nei giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e i ricorrenti si limitino sostanzialmente a sollecitare la rilettura dei quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione dei fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
4. TO ZI non aveva chiesto, con i motivi di appello, l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sicché la Corte territoriale non aveva alcun onere di motivazione al riguardo.
5. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena In senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
Nella fattispecie in esame - quanto alla posizione di AV AS - la Corte di merito, nel corretto esercizio dei potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dato rilevanza decisiva alle modalità complessive della condotta da lui tenuta, deducendo logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato dalla sua "disponibilità alla cooperazione nell'attività illecita e dalla sua contiguità con ambienti criminosi".
6. Le pene risultano determinate con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., previa adeguata valutazione dell'entità oggettiva delle condotte illecite e delle personalità degli imputati.
7. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 detta Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere chele parti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue per ciascun ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012