Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 4
In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra l'ipotesi delittuosa di commercio clandestino di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, prevista dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e non quella di somministrazione ad altri di tali sostanze, di cui al comma primo del medesimo articolo, chi fornisce anabolizzanti nell'ambito di un'attività commerciale, giacché il commercio clandestino, che realizza un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico, è figura più grave espressamente fatta salva dalla clausola iniziale del predetto comma primo, di guisa che assorbe la condotta di somministrazione, per la quale è invece necessario il dolo specifico.
In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attività - purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare - di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata a smerciare anabolizzanti a culturisti previe prescrizioni di un preparatore atletico attivo presso l'esercizio commerciale di uno dei partecipi).
L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilità del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato).
Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e quelli di esercizio abusivo della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'art. 445 cod. pen., sussiste un rapporto di specialità, in quanto chi commercia farmaci e sostanze dopanti in difetto della prescritta abilitazione professionale realizza altresì, con la medesima condotta, il compimento di attività riservate alla professione di farmacista, ulteriormente ponendo in essere, qualora le sostanze medicinali non corrispondano in specie, qualità o quantità alle ordinazioni mediche, il comportamento sanzionato dal predetto art. 445 cod. pen.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2017, n. 19198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19198 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
19 19 8 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 768 Silvio Amoresano -Presidente Sent. n. Sez. Gastone EAzza PU 28/02/2017 Donatella Galterio R.G.N. 40996/2016 Aldo Aceto -Relatore - Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TÉ RT, nato a [...] il [...], 2. OR ER, nato a [...] il [...], 3. LL MM, nato a Praia a [...] il [...], 4. TO LO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/10/2015 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del TO e l'inammissibilità degli altri;
uditi i difensori degli imputati, avv. Luca Pontalti, per TÉ, avv. Giampiero Mattei per OR, avv. CE Moser per LL, avv. Fabio Valcanover per TO. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 31/10/2013, il G.u.p. del Tribunale di Trento ha dichiarato i sigg.ri ER OR, RT TÉ, LO TO e MM LL, colpevoli del reato di cui all'art. 445, cod. pen. (commercio o somministrazione di medicinali guasti), e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena (sospesa per i soli TÉ e LL) di due mesi e venti giorni di reclusione ciascuno, pena detentiva sostituita con la multa di 20.000,00 euro nei confronti del OR e del TO, assolvendo tutti gli imputato dal reato di cui all'art. 416, cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti di commercializzazione di specialità medicinali ad azione dopante, esercizio abusivo della professione medica, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute, commercio o somministrazione di medicinali guasti), perché il fatto non sussiste.
2.Con sentenza del 07/10/2015, la Corte di appello di Trento, pronunciando sui gravami interposti dal P.M., da ER OR, LO TO e MM LL, ha, per quanto qui rileva, dichiarato ER OR, RT TÉ, LO TO e MM LL colpevoli, i primi due, dei reati di cui agli artt. 416, cod. pen., e 9, comma 7, legge n. 376 del 2000 (in quest'ultimo assorbiti i reati di cui agli artt. 348 e 445, cod. pen.), gli altri due del solo reato di cui all'art. 9, legge n. 376, cit., e, concesse al OR le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 416, comma 1, cod. pen., li ha condannati alla pena, rispettivamente, di un anno e otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa il OR, di un anno di reclusione e 5.000,00 euro di il TÉ, di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 4.000,00 euro di multa ciascuno il TO e lo LL.
3. Per l'annullamento della sentenza propongono ricorso per cassazione RT ST, ER OR, LO TO e MM LL.
4. RT TÉ articola un solo motivo con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 9, comma 7, legge 14/12/2000, n. 376, e vizio di motivazione illogica e contraddittoria. Deduce al riguardo che, secondo quanto emerge dalle conversazioni telefoniche riportate in sentenza (dalle quali risulta che le sostanze venivano somministrate per migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti), egli avrebbe dovuto semmai essere condannato per il reato (a dolo specifico) di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 376 del 2000. 2 Tranne in un caso, manca la prova di quali sostanze lecite o, eventualmente, non lecite abbia procurato ad altri "body builders", circostanza, quest'ultima, lasciata in sospeso persino dal capo di imputazione, che parla sistematicamente di anabolizzanti di tipologia non individuata, e non evincibile nemmeno dalle conversazioni telefoniche intercettate, indicate in sentenza (e nel ricorso stesso). Quanto al reato associativo, lamenta la mancanza di una spiegazione adeguata e approfondita sull'esistenza di un disegno, un programma unitario che è stato escluso dal giudice di primo grado. Dalle prove indicate dalla Corte di appello emerge, infatti, la frammentarietà del quadro di insieme, un aggregato di condotte scoordinate tra loro, poste in essere da ciascuno dei protagonisti per il perseguimento di propri scopi personali del tutto avulsi da un preteso fine associativo;
c'è chi preparava diete e tabelle di allenamento, chi comprava ovunque volesse, chi vendeva senza alcun raccordo con chi prescriveva, chi si approvvigionava da canali diversi, ognuno, insomma, seguiva la propria strada. Non v'è infine traccia, nemmeno nella motivazione, dell'esistenza di un'organizzazione.
5.ER OR articola tre motivi.
5.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 7, legge 14/12/2000, n. 376 e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Sulla premessa che la norma incriminatrice punisce l'esercizio in forma tendenzialmente professionale del commercio di sostanze anabolizzanti offerte in vendita ad un numero significativo di clienti ed in quantità e qualità non indifferenti, deduce che la sentenza impugnata, nell'ambito di mesi di intercettazioni telefoniche e di centinaia di clienti desiderosi di migliorare le proprie prestazioni sportive, individua soltanto cinque episodi di atleti culturisti che si erano rivolti a lui esclusivamente per avere indicazioni (da lui effettivamente date) sulle modalità di assunzione delle sostanze dopanti, sostanze che però lui non ha mai venduto, né concorso a far vendere, senza aver incassato un solo centesimo in più per aver fornito queste indicazioni rispetto alla propria normale attività di elaborazione di schede di allenamento e/o di alimentazione. Nessuna delle conversazioni intercettate documenta i suoi (inesistenti) rapporti con gli altri coimputati. Solo in occasione della predisposizione della tabella di allenamento del culturista LO GI egli aveva indicato al suo interlocutore la possibilità di rivolgersi a tale "RT" per reperire gli anabolizzanti;
si tratta di un solo caso che, pur nell'incertezza dell'identità del "RT", dimostra l'inesistenza di un'attività di commercio.
5.2.Con il secondo motivo, lamentando la mancata individuazione nella propria condotta di una consapevole e volontaria partecipazione ad una 3 } associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze dopanti la cui sussistenza è stata esclusa in primo grado, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416, cod. pen.. Sviluppando i temi esposti con il primo motivo, contesta che, in base a quel che emerge dalla lettura della sentenza, possa affermarsi l'esistenza di un accordo associativo con PP CO (coimputato non ricorrente), con il quale non risulta aver avuto alcun contatto, con RT TÉ, con cui aveva avuto solo pochissimi contatti telefonici per fissare appuntamenti con sportivi che chiedevano di avere una tabella di allenamento, con tal RT NA, con il quale si sentiva perché gestore del negozio nel quale egli incontrava gli sportivi da allenare. A maggior ragione non sussiste il proprio ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio, reiteratamente affermato dalla Corte di appello senza indicarne i costituti fattuali ed anzi in contrasto con quanto emerge dalla sentenza stessa dalla quale risulta che egli non ha posto in essere nessuna delle condotte che la rubrica gli attribuisce visto che non ha mai reperito sostanze dopanti di alcun tipo, non ha mai avvicinato alcun cliente interessato a sostanze anabolizzanti, né le ha mai proposte, avendo solo accettato, nei pochi casi già indicati nel primo motivo, di dare indicazioni in ordine a tipologie e dosaggi di tali sostanze, non hai detenuto, venduto o ceduto una sola pillola o un solo farmaco dopante, non ha mai trattato di persona e/o per telefono alcuna transazione commerciale destinata alla vendita di anabolizzanti;
solo in un caso aveva scambiato battute e commentato i prezzi di tali sostanze e criticato l'esorbitanza dei prezzi praticati dal CO. Le condotte ascritte ai coimputati TO, LL e TT, estranei al sodalizio, evidenzia l'assurdità del costrutto accusatorio secondo il quale ciascuna di queste persone, da sola, avrebbe trattato e venduto sostanze dopanti in quantità superiori a quelle trattate e vendute dalla presunta associazione.
5.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 445, cod. pen.. 6.MM LL articola due motivi.
6.1.Con il primo, deducendo la assenza di un "commercio" di sostanze dopanti, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000 ed aggiunge che, al più, alla luce dei fatti descritti in sentenza, potrebbe sussistere l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1, stessa legge anche se, osserva, manca il contesto sportivo in vista del quale tali sostanze avrebbero dovuto essere assunte.
6.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contestata attività di "commercio", illogicamente desunta da un solo episodio di mera intermediazione all'acquisto (a favore del citato NA) e dai consigli dati a due "body builders" (AZ e TT) su come usare ignoti prodotti negli allenamenti. Il ricorrente richiama, a sostegno dell'eccezione, alcuni passaggi della sentenza che illustrano il contenuto di conversazioni del tutto inidonee a supportare l'assunto accusatorio del "commercio" di anabolizzanti.
7.LO TO articola tre motivi.
7.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali perché disposte in assenza dei presupposti legittimanti.
7.2.Con il secondo, contestando la mancanza di prova del "commercio" di sostanze anabolizzanti e deducendo il totale scollamento tra il fatto come descritto in sentenza e la norma applicata, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000 e vizio di motivazione sul punto. Sulla premessa che, al massimo, gli scambi ai quali aveva partecipato come cedente erano stati tre nell'arco di un anno e mezzo e che, lavorando presso una ditta farmaceutica (la E-pharma), dava integratori e sali minerali ad amici e conoscenti, deduce che la Corte di appello ha male interpretato la norma incriminatrice (con riferimento alla nozione di "commercio") e che la sua condanna si fonda su una valutazione parziale, contraddittoria e travisata degli elementi di prova. A tal fine eccepisce:
7.2.1.il travisamento delle dichiarazioni rese dal RI EF che non ha mai riferito che lui procacciava sostanze dopanti;
7.2.2.il travisamento e la valutazione, manifestamente illogica e contraria al buon senso, del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con EA US e delle dichiarazioni liberatorie rese da questi all'esito della perquisizione subita il 25/05/2012 allorquando riferì di non aver mai acquistato farmaci dopanti dal TO, dichiarazioni definite false, per apodittica proprietà transitiva, anche per la parte che lo riguarda;
7.2.3.il travisamento e l'errata valutazione del contenuto delle conversazioni intercorse con il CH LI, illogicamente ritenuto acquirente piuttosto che suo fornitore di sostanze anabolizzanti, in base ad una valutazione decontestualizzata e non complessiva di tutte le conversazioni stesse ed in contraddizione con il fatto che la stessa Corte di appello ha ritenuto il TÉ il 5 fornitore degli anabolizzanti (sicché non si comprende come mai il CH, dopo aver parlato con TÉ, si rivolga al TO per gli acquisti);
7.2.4.il travisamento del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con DL DI e delle dichiarazioni di questi, ritenuto credibile senza alcun approfondimento e senza aver valutato le opposte versioni difensive;
7.2.5.l'erronea valutazione del contenuto delle conversazioni intercorse con il PA EA e delle dichiarazioni rese da questi, ritenuto, al pari del DL, immotivatamente ed illogicamente credibile, nonostante le censure difensive sulla sua attendibilità; di tali dichiarazioni, inoltre, torna ad eccepire, come inutilmente fatto in sede di merito, l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. pen., perché sin da prima dell'assunzione a s.i.t. vi erano indizi di reità a carico dello stesso.
7.2.6.il travisamento e l'errata valutazione del contenuto delle conversazioni intercorse con US EA, CR EA, OL HE, ZZ CE, EU AL, SA MI e relative dichiarazioni, non avendo gli stessi mai affermato di aver acquistato sostanze dopanti da lui.
7.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la credibilità delle proprie dichiarazioni senza averle confrontate con gli elementi di prova ed in particolare con gli esiti delle oltre 3.300 conversazioni telefoniche intercettate. Tra queste, anche quella intercorsa il 28/09/2011 con la propria compagna dalla quale si evince che egli non si sentiva di fare nulla "di nascosto", l'esatto contrario, cioè, di quanto ritenuto dalla Corte di appello.
7.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 348 e 445, cod. proc. pen.. 7.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 10. 13/02/2017 il TO ha depositato motivi aggiunti. 10.1.Con il primo, che sviluppa i temi illustrati con il secondo motivo di ricorso, ribadisce l'assenza di un "commercio" di sostanze dopanti visto che, come detto, tra il 2011 ed il 2012 aveva effettuato due cessioni a favore di DL ed una vendita al PA, con conseguente erronea applicazione dell'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000. 10.2.Con il secondo motivo ribadisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'eccezione di travisamento delle dichiarazioni rese da RI EF ritenute inattendibili dalla stessa Corte di appello nel processo separatamente celebrato a carico di CH LI, indicato dal RI quale autore del commercio di sostanze dopanti insieme con lui, il TÉ ed il OR. 10.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che le dichiarazioni rese da US EA, EU AL e SA MI sono state diversamente valutate in sede di appello senza procedere alla loro audizione diretta ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen.. 10.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 63, 64 e 191, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da DL DI e PA EA perché avrebbero dovuto essere sentiti, sin da subito, con le garanzie previste dai citati artt. 63 e 64, codice di rito in quanto nei loro confronti sussistevano gli indizi del reato di ricettazione dei farmaci anabolizzanti dei quali disponevano. 10.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che la sua responsabilità, relativamente alla cessione in favore del CH, è stata affermata in assenza di prove ed, anzi, in contrasto con quanto risulta da altra sentenza della stessa Corte di appello che ha accertato la cessione di sostanze dal CH al TO, come peraltro da lui sempre sostenuto sia in sede di interrogatorio che con dichiarazioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 11.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 12.Prima di esaminare i singoli ricorsi, però, è necessario sintetizzare gli elementi di prova utilizzati e gli argomenti sviluppati dalla Corte di appello per sostenere l'esistenza dell'associazione per delinquere negata dal G.u.p.. 12.1.La fonte principale di prova è costituita dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali i Giudici territoriali hanno desunto l'esistenza di un vincolo associativo tra il OR, il ST, il CO PP (non ricorrente) ed il NA RT (separatamente processato), nel quale il OR, definito atleta di fama internazionale, che svolge l'attività di preparatore atletico, noto per essere esperto nell'uso delle sostanze dopanti>>, aveva assunto il ruolo di elemento di spicco, "catalizzatore">>, di fulcro, di motore propulsore>> che, sfruttando la propria fama, aveva favorito e incrementato, nell'ambiente dei culturisti, l'uso delle pericolose sostanze anabolizzanti oggetto di vari sequestri. Questi, infatti, frequentava il negozio Energy Sport'> del NA nel quale visitava i vari clienti, predisponeva le tabelle di allenamento, le diete e le "integrazioni" con le sostanze dopanti>>. 12.2.A tal fine la sentenza, alla luce delle conversazioni captate all'interno del negozio del NA e di quelle intercorse per telefono, dell'accortezza del 7 linguaggio utilizzato in queste ultime, delle attività svolte a favore dei vari atleti individuati (in particolare, NI ZA, ZO AT, OT NU, GI LO), dei sequestri di sostanze anabolizzanti effettuati nei confronti del CO e del TÉ, così ricostruisce il modo con cui il sodalizio operava: a) visita del OR presso il negozio del NA, con redazione della dieta, "prescrizione" degli anabolizzanti e loro fornitura tramite il NA stesso, il ST (con il quale la Corte afferma che il OR era in perfetta sintonia>> e che gli inviava anche i clienti) ed il CO (che aveva un proprio canale di rifornimento nel sud Italia); b) assistenza successiva dell'atleta, da parte del OR, con modificazioni e variazioni delle tabelle e conseguenti nuovi "ordini", anche in funzione delle sostanze concretamente reperibili (in alcuni casi anche vincendo, il OR, le paure dell'atleta), e suggerimenti di natura "medica". La Corte di appello spiega che nemmeno l'arresto del CO aveva fermato l'attività illecita una volta che il OR ed il NA erano stati tranquillizzati che l'arresto non era stato effettuato per gli anabolizzanti >>. 12.3.L'interesse che unisce i sodali è, come afferma la Corte di appello, di natura economica: oltre i profitti immediatamente ricavabili dalla vendita degli anabolizzanti, il OR trae vantaggio anche dall'aumento della propria clientela, come aveva egli stesso riconosciuto nel corso di una conversazione del gennaio 2012 intercorsa con il NA al quale aveva detto di aver raddoppiato i propri guadagni rispetto all'anno precedente nonostante la crisi del settore. 12.4.Da questi elementi la Corte di appello individua il fine comune (il commercio di sostanze anabolizzanti destinate all'utilizzo da parte di culturisti), il programma indefinito, l'accordo stabile che ne regola collaudati meccanismi, gli stabili rapporti tra fornitori e venditori delle sostanze, le strutture logistiche utilizzate (il negozio del NA), la comune consapevolezza di concorrere al perseguimento di questo scopo (evinta anche dall'accortezza usata nelle conversazioni telefoniche). Non contano pertanto, obietta la Corte territoriale in sede di confutazione delle ragioni dell'assoluzione "in parte qua", la diversità degli scopi perseguiti da ciascuno dei sodali (l'acquisizione di nuovi clienti e palestre per il OR, il successo del proprio negozio e la possibilità di utilizzare a sua volta prodotti anabolizzanti senza esborsi il NA, i ricavi delle forniture il TÉ e il CO), né la mancanza di una struttura gerarchica o di una cassa comune, tanto meno la durata delle singole condotte di partecipazione. 13.Tanto premesso, il ricorso del TÉ è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 13.1.Diversamente da quanto sostiene l'imputato, la Corte di appello non ha mai sostenuto che il fine della vendita delle sostanze anabolizzanti fosse esclusivamente quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero di 8 modificare i risultati dei controlli sull'uso delle sostanze stesse. La Corte territoriale afferma con chiarezza che lo scopo dell'intera attività era puramente e semplicemente quello di commerciare in anabolizzanti a favore di "body builders", indipendente dalle finalità perseguite da ciascuno di questi (fossero anche solo estetiche). 13.2.L'obiezione difensiva, sul punto, non coglie nel segno perché non considera gli effetti della clausola di salvezza contenuta nel primo comma dell'art. 9, legge n. 376 del 2000, per effetto della quale ove le sostanze ivi indicate sono oggetto di commercio (e non di una pura e semplice attività di somministrazione) non rileva il fine della condotta, che è punita più severamente ai sensi del successivo comma settimo, essendo sufficiente il dolo generico, a prescindere dallo scopo che si prefiggano il venditore/fornitore/somministratore/ utilizzatore assuntore (sulla sufficienza del dolo generico, Sez. 6, n. 17322 del 20/02/2003, Frisinghelli, Rv. 224956; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2001, Giorgini, Rv. 251377). Ne consegue che quando, come nel caso di specie, la somministrazione del prodotto avviene direttamente nell'ambito dell'attività di commercio il fatto è interamente assorbito dal reato di cui al comma settimo dell'art. 9, comma settimo, legge n. 376 del 2000. 13.3.Quanto alla sussistenza del reato contestato deve essere ribadito che proprio per la finalità di prevenzione del pericolo derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, il delitto previsto dall'art. 9, comma 7, legge n. 376, cit., comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino (Sez. 2, n. 7081 del 09/10/2003, Randazzo, Rv. 23079). Ai fini della sussistenza del "commercio" è necessario e sufficiente che l'attività di intermediazione clandestina venga svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione (Sez. 3, n. 46246 del 23/10/2013, Dasic, Rv. 257857; Sez. 6, n. 17322 del 20/02/2003, Frisinghelli, Rv. 224957, richiamata in motivazione anche da Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, Cori, secondo cui il termine commercio non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 cod. civ., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione). 13.4.Che oggetto di commercio siano proprio sostanze anabolizzanti è chiaramente riconosciuto dal OR ma anche dal ST che aveva ammesso l'addebito e la cui confessione era stata utilizzata, in primo grado, anche nei confronti degli altri coimputati. Ne consegue che le censure volte a fornire una diversa ricostruzione del fatto ovvero ad escluderne la sussistenza, non possono trovare ingresso in questa sede perché non sono mai state devolute in appello, non avendo l'imputato impugnato la sentenza del G.u.p.. 13.5.Le censure che riguardano, invece, il reato associativo (per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado) sono assolutamente generiche, proposte per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondate. E' evidente il tentativo dell'imputato di spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, senza misurarsi con gli argomenti concretamente e specificamente spesi dalla Corte di appello per ritenere la sussistenza del sodalizio e la sua consapevole partecipazione ad esso. Egli ne propone una diversa lettura, sollecitata da un eccepito (quanto inesistente) travisamento della prova, non disdegnando il richiamo ad imprecisati atti che avrebbero dovuto indurre la Corte ad una diversa conclusione. 13.6.Si tratta, come detto, di censure non ammesse in questa sede. 13.7.Occorre, a tal fine, ricordare che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa - volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando, a seguito di un errore di natura percettivo- 10 sensoriale, si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 13.8.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 14.A non diverse censure si espone il ricorso del OR. 14.1.Prescindendo completamente dal testo della sentenza impugnata, l'imputato rivendica la sua estraneità al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000 sul rilievo di non aver avuto alcun interesse economico alla somministrazione degli anabolizzanti, di non aver mai fornito tali sostanze, di non aver collaborato con alcuno alla loro somministrazione. E tuttavia già in primo grado il G.u.p. aveva correttamente evidenziato che la (ammessa) prescrizione di tali farmaci veniva effettuata dall'imputato in costanza di attività professionalmente svolta e che dunque ciò era sufficiente a ipotizzare il "commercio" di tali sostanze. La Corte di appello, però, spinge la propria analisi più a fondo, illustrando, nei termini sopra indicati, l'attività del OR il quale non si limitava, come visto, alla mera prescrizione degli anabolizzanti, ma si adoperava anche per farli procurare ai propri clienti che seguiva successivamente adattando le "prescrizioni" anche alla immediata reperibilità dei prodotti da assumere. Singolare, tra l'altro, che l'imputato contesti (o comunque tenti di sminuire) i rapporti con il ST, reo confesso, che, secondo quanto dal OR sostenuto in appello, era stato anche per molti mesi il suo autista. Tale circostanza rafforza, sul piano logico, la conclusione tratta dalla Corte di appello circa i forti legami esistenti tra i due, che avevano ad oggetto anche la comune 11 attività di reperimento e somministrazione di sostanze anabolizzanti in favore dei "pazienti" del OR. 14.2.Questi, peraltro, propone una lettura statica, parziale e atomistica delle prove indicate dalla Corte di appello, ed astrae, di conseguenza, dal quadro di insieme, negligendo la polivalenza probatoria dei singoli episodi valutati, in proiezione dinamica, sia quale prova dei reati-fine sia quale prova del sodalizio (e del ruolo da lui in esso svolto), ai fini della cui sussistenza non è necessaria alcuna gerarchia dei ruoli (come infondatamente ritenuto in primo grado), posto che l'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo;
evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, Baronchelli, Rv. 268485; Sez. 5, n. 1768 del 08/02/1983, dep. 1984, Dorio, Rv. 162863). 14.3.Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come autorevolmente affermato dalla Corte di cassazione, tra il reato di cui all'art.9, comma settimo, legge 14 dicembre 2000 n. 376 e quelli di cui agli art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 cod. pen. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 cod. pen. (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, Cori, Rv. 232559). Ne consegue che la motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000, rende superfluo spiegare perché sussistono gli altri reati in esso assorbiti per i quali, tra l'altro, non risultano applicate autonome pene aggiuntive. 15.Il ricorso dello LL è inammissibile. 15.1.La Corte di appello sostiene che a lui si era rivolto il NA dopo l'arresto del CO. I due, si legge nella sentenza, si incontrano il 27/01/2012 presso il negozio del primo per discutere le modalità di acquisto di sostanze da TT AN (irrevocabilmente condannato per il reato di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000) con la decisiva intermediazione dello LL. 12 I Giudici distrettuali descrivono, con dovizia di particolari, trascrivendo i passaggi più rilevanti della conversazione, il comportamento accorto dell'imputato e del NA che concordano le modalità più sicure per il pagamento (la consegna di danaro contante allo LL che avrebbe provveduto alla ricarica della carta poste pay intestata alla sorella del TT) e la spedizione della merce (in pacchi anonimi privi di riferimento al contenuto). Si tratta di modalità collaudate;
lo LL eccepisce in appello l'unicità dell'episodio (normalmente acquista per sé, deduce) ma conversando con l'interlocutore attinge alla sua esperienza vissuta ("Lui di solito la scatola non me la mette mai, mi fa sempre confezioni (...) allora dimmi cosa ti serve, scrivimi che dopo buttiam via che non voglio avere nessuna (...) non si sa mai, hai capito?") e fa esplicito riferimento ad altre precedenti forniture ("è sempre arrivato tutto"). L'oggetto della richiesta è l'ormone della crescita. A causa del ritardo nella consegna di tutta la merce ordinata e pagata già a dicembre, lo LL interviene sul TT e spiega al NA che quantità superiori a 300 unità sono tracciate, spiegando così le ragioni del ritardo come riferite dal fornitore. L'imputato insiste: si è trattato di un episodio occasionale;
la frase utilizzata nel colloquio lo proverebbe ("per te queste cose le faccio, non le faccio per nessun altro, qualcun altro me lo ha chiesto, o ti arrangi o niente, insomma!"). La Corte di appello però valuta questa frase alla luce dei contatti telefonici (inspiegabilmente accorti e prudenti) avuti dall'imputato con AB CI, CC IC e TT NE (con il quale parla di "bulloni della moto" grandi "50 ml"...) e spiega così che quella frase fu detta, in realtà, per conquistare la fiducia del NA, potenziale cliente importante, anche perché (e proprio perché) legato al OR. Quando si reca da lui per aggiornarlo sulla spedizione che tardava ad arrivare si lascia scappare che effettivamente, quando ordina per sé, approfitta per ordinare anche per altri amici, lucrando sul prezzo ("cioè almeno mi entra qualcosina"). La Corte di appello prosegue, quindi, nell'illustrazione dei rapporti con i suddetti atleti ma alla luce della sanzione concretamente inflitta all'imputato (il minimo della pena, ridotto per le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito) si tratta di passaggio motivazionale irrilevante in questa sede;
le pregresse condotte sono già sufficienti ai fini del reato per il quale si procede: lo LL intermedia evidentemente nell'attività (indiscutibilmente) commerciale del TT, l'entità del suo mercato non ha inciso (né potrebbe ormai) sulla pena e stabilirlo in questa sede non rileva. Di qui l'irrilevanza e genericità del ricorso. 16.Il ricorso del TO è inammissibile. 16.1.L'imputato è dipendente della E-pharm, azienda farmaceutica di Trento. La rubrica gli imputa di aver fatto commercio di sostanze anabolizzanti in favore di PA EA, DL DI, OL HE, CH IU, 13 CR EA, ZU AL, SA MI, US EA, ZZ CE. La sua condanna si fonda sulle conversazioni telefoniche intercettate e sulle dichiarazioni dei ritenuti acquirenti. Quasi tutti, tranne DL e PA, negano di aver comprato da lui ma, afferma la Corte di appello, non sono credibili;
li contraddicono le conversazioni telefoniche intercettate, le inattendibili negatorie del US (cliente, come visto, del Foti), l'accusa iniziale del RI EF, istruttore di arti marziali, frequentatore di palestre e, per un breve periodo, assuntore di anabolizzanti. L'imputato torna ad eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per un'ipotesi di reato (associazione per delinquere) rivelatasi (soggettivamente) infondata all'esito del processo. L'eccezione è francamente generica e manifestamente infondata;
la legge non solo non subordina l'utilizzazione delle intercettazioni al positivo vaglio "ex post" dell'accusa, ma nemmeno richiede, ai fini della loro ammissibilità quale mezzo di ricerca della prova, i gravi indizi di colpevolezza. Il presupposto, necessario e sufficiente, è costituito dai gravi indizi di reato che devono sussistere al momento della richiesta;
seguendo per assurdo il ragionamento dell'imputato le intercettazioni concesse per un'ipotesi investigativa rivelatasi infondata non potrebbero essere utilizzate nemmeno per chiedere l'archiviazione o l'assoluzione. Ma nel caso di specie la fondatezza della questione è radicalmente esclusa dalla condanna del ricorrente per un reato che consentiva il ricorso all'intercettazione quale mezzo di ricerca della prova. 16.2.L'eccepito travisamento delle prove dichiarative e del contenuto delle conversazioni telefoniche si avvale di dati totalmente estranei al testo della sentenza impugnata e, per come formulato, non è ammissibile in questa sede, essendo evidentemente finalizzato a introdurre surrettiziamente in questa sede elementi spuri di natura fattuale. Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, infatti, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Il che deve essere escluso nel caso in esame, non essendovi tra le due sentenze alcuna diversità di piattaforma probatoria. Sicché non è possibile, in questa sede, riportare il contenuto delle prove dichiarative per denunciarne, puramente e semplicemente, il travisamento. Tra l'altro l'imputato più che l'errore percettivo, eccepisce l'errore (a suo dire) valutativo della prova. Non sfugge, per esempio, alla Corte di appello che il US aveva negato di aver acquistato anabolizzanti dal MM, che però lo ritiene inattendibile per aver negato l'evidenza (l'esser 14 cioè stato visitato dal OR e l'aver ritenuto di doversi procurare in altro modo le sostanze anabolizzanti). 16.3.Il quarto motivo è inammissibile per le ragioni sopra già indicate al punto 14.3. 16.4.Anche l'ultimo lo è: l'imputato non deduce di aver chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena (in effetti non richiesta). La condanna ad una pena non ulteriormente attenuabile sottrae rilevanza (e interesse) all'eccezione di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. 16.5.L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in considerazione i motivi aggiunti. 17.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresa Aldo Aceto Alols. Neel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL CANCELLIERE Luana MarianiCANCELY 15