Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2017, n. 19198
CASS
Sentenza 28 febbraio 2017

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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra l'ipotesi delittuosa di commercio clandestino di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, prevista dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e non quella di somministrazione ad altri di tali sostanze, di cui al comma primo del medesimo articolo, chi fornisce anabolizzanti nell'ambito di un'attività commerciale, giacché il commercio clandestino, che realizza un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico, è figura più grave espressamente fatta salva dalla clausola iniziale del predetto comma primo, di guisa che assorbe la condotta di somministrazione, per la quale è invece necessario il dolo specifico.

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attività - purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare - di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata a smerciare anabolizzanti a culturisti previe prescrizioni di un preparatore atletico attivo presso l'esercizio commerciale di uno dei partecipi).

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilità del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato).

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e quelli di esercizio abusivo della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'art. 445 cod. pen., sussiste un rapporto di specialità, in quanto chi commercia farmaci e sostanze dopanti in difetto della prescritta abilitazione professionale realizza altresì, con la medesima condotta, il compimento di attività riservate alla professione di farmacista, ulteriormente ponendo in essere, qualora le sostanze medicinali non corrispondano in specie, qualità o quantità alle ordinazioni mediche, il comportamento sanzionato dal predetto art. 445 cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2017, n. 19198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19198
Data del deposito : 28 febbraio 2017

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