Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2016, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
02416-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2590/2016 VINCENZO ROMIS Presidente - REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N.22465/2016 EUGENIA SERRAO GABRIELLA CAPPELLO ALESSANDRO RANALDI LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2016 la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Modena aveva dichiarato CC ED colpevole del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Modena il 14 maggio 2012. 2. ED CC ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen. nonostante egli avesse eletto domicilio presso la propria residenza anagrafica. L'imputato non era comparso e la Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dal difensore all'udienza del 23 marzo 2016, non essendo stato dedotto che lo stesso avesse perso contatto con l'assistito. Nel ricorso si assume che tale interpretazione della norma comporterebbe una illegittima inversione dell'onere della prova a carico del difensore di fiducia e si vanificherebbe il significato dell'elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Occorre, in primo luogo, ricordare come la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato non sia per ciò solo equiparabile all'omessa notificazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di «omissione» della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229540).
1.2. In secondo luogo, posto che in base alla Relazione al decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 la disposizione di cui all'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen., che prevede la notifica mediante consegna al difensore di fiducia, si applica solo nell'ipotesi di notifica successiva a quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod.proc.pen. ma non nell'ipotesi in cui l'imputato abbia precedentemente dichiarato il domicilio ex art.161 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 26459401; contra Sez.3, n. 6790 del 09/01/2008, Salvietti, Rv 238364), è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo quale la nullità derivante dalla notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. invece che presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato, sia di ordine generale a regime intermedio, da ritenersi sanata nei casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753).
1.3. Meno chiara e più diversificata si presenta la giurisprudenza di legittimità, a ben vedere per la necessità di modulare ogni pronuncia in relazione alle peculiarità del caso concreto, in merito al tenore dell'eccezione che il difensore è tenuto a sollevare a norma dell'art. 182 cod. proc.pen. onde evitare la sanatoria generale prevista dall'art. 183 cod. proc.pen. In alcune pronunce si è ritenuto sufficiente il mero rilievo della tempestività dell'eccezione semplicemente proposta (Sez. 5, n. 4828 del 29/12/2015, dep.2016, Ciano, Rv. 26580301; Sez. 2, n. 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 26459401; la cit. Sez.4, n.18098 del 1/04/2015, Crapella;
Sez. 5, n. 8108 del 25/01/2007, Landro, Rv. 23652201); in altra pronuncia si è richiamato un principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez.U, n. 119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539) per escludere che l'imputato possa limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ritenendosi che debba anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto, eventualmente avvalorando tale affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez.4 n.44132 del 9/09/2015, Longoni, non massimata sul punto).
2. Il criterio interpretativo da ultimo citato, fatto proprio dalla Corte territoriale nell'ordinanza di rigetto qui impugnata, merita di essere condiviso. Anche laddove si è attribuita rilevanza alla sola tempestività dell'eccezione (Sez.5 n.4828/2016, Ciano, cit.), si è comunque ammessa la possibilità di ritenere sanata la nullità qualora risulti che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto, «visto il dovere del professionista e l'interesse dell'assistito a mantenere costanti le reciproche comunicazioni», rimarcandosi tuttavia che la previsione normativa di una nullità, per quanto sanabile, esclude a priori una 3 qualsivoglia equiparazione tra notifica all'interessato secundum legem e notifica al suo difensore.
2.1. Quel che merita, qui, di essere ulteriormente precisato è che, in tema di nullità rilevabili anche d'ufficio (art.180 cod. proc.pen.), occorre sempre verificare quali siano le conoscenze che il giudice possa desumere dagli atti nel caso concreto. In alcune ipotesi, infatti, emergono dagli atti elementi utili alla decisione circa l'intervenuta sanatoria;
elementi che, in sostanza, consentono di accertare se la nullità di cui si tratta non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. Solo per citare alcune pronunce, in un caso la notificazione era avvenuta presso lo studio del difensore di fiducia deceduto, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, ma a mani del secondo difensore di fiducia (Sez.4, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv 251114: con la precisazione che, in tal caso, incombeva sull'imputato ai sensi dell'art.161, comma 1, cod. proc.pen. l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario); in un altro caso l'imputato aveva originariamente eletto domicilio presso il difensore, solo successivamente revocandolo (Sez.4, n.16398 del 17/03/2015, Gnudi); in un'altra ipotesi, nonostante l'imputato avesse eletto domicilio altrove al momento dell'arresto, tutti i successivi atti erano stati notificati presso il difensore di fiducia (Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C, Rv. 26752701). In altre situazioni, all'estremo opposto, potrebbero emergere elementi altrettanto dirimenti nel senso dell'insussistenza della conoscenza sanante di un atto notificato presso il domicilio cosiddetto «legale»> previsto dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc.pen. Si allude, per esempio, al caso in cui in tutte le precedenti fasi del giudizio le notifiche all'imputato siano sempre state indirizzate, con successo, al domicilio dichiarato tanto in primo grado, quanto nell'atto di nomina del difensore di fiducia, quanto nell'atto d'appello (Sez. 5, n. 8108 del 25/01/2007, Landro, Rv. 23652201).
2.2. Per converso, non può escludersi che gravi su colui che deduce una nullità quantomeno l'onere di allegare le circostanze idonee a sostenere l'eccezione, ferma restando la validità del criterio interpretativo secondo il quale, in linea di principio, la conoscenza sanante dell'atto notificato al difensore di fiducia non possa sic et simpliciter presumersi o desumersi dal rapporto fiduciario che lega il ricevente al destinatario, qualora quest'ultimo abbia optato per l'elezione di domicilio presso altro indirizzo.
2.3. Nondimeno, occorre conciliare il principio da ultimo enunciato con altre enunciazioni di principio in materia di notificazioni degli atti, al fine di non sacrificare l'esigenza di celerità del giudizio laddove dalla nullità formalmente maturata non sia derivata in concreto alcuna lesione di quel diritto di difesa che la norma invalidante aveva lo scopo di tutelare. Va, infatti, ricordato che un 4 criterio interpretativo rispettoso dei principi di matrice costituzionale deve tendere al bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa, che trova il suo punto d'integrazione nell'accertamento della concreta lesività dell'atto asseritamente nullo in relazione all'interesse che la regola violata mira a tutelare. Il compito dell'interprete è, infatti, quello di bilanciare esigenze di garanzia e celerità del processo, privilegiando l'accertamento della concreta lesività della violazione delle forme del processo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque rispettosa dell'art.111, comma 2, Cost., che stabilisce che la legge deve assicurare la durata ragionevole del processo, ed al contempo conforme al principio enunciato dall'art.6 CEDU, che nella lettura della Corte di ST impone il bilanciamento di interessi contrapposti desumibili dalla complessità del caso concreto, dalla condotta del ricorrente e dal comportamento dell'Autorità (Corte EDU 25/03/1999, Pellissier e Sassi c. Francia).
2.4. L'attuale disciplina delle notificazioni è indubbiamente ispirata all'obiettivo di evitare appesantimenti procedurali e, in particolare, le norme in tema di sanatoria delle nullità delle notificazioni, in quanto prevedono che l'imputato, pur sanando con la propria comparizione l'invalidità dell'atto, possa chiedere un termine per la difesa, sono chiaramente orientate a bilanciare i suindicati contrapposti interessi, privilegiando la celerità del processo sull'invalidità di forme del procedimento che non si siano in concreto rivelate lesive dell'interesse che miravano a tutelare, imponendo all'interprete di valutarle in tal caso alla stregua di mere irregolarità. E', pertanto, in tale più ampio contesto che va stabilito quale ampiezza abbia l'onere delle allegazioni difensive concernenti l'inidoneità della notificazione effettuata ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc.pen. a consentire all'imputato di venire a conoscenza dell'atto.
3. Sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguire presso il domicilio eletto, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indizio di effettiva conoscenza dell'atto (tra le altre, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Najimi, Rv. 25877501; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Minicozzi, Rv. 24946601; in tema di notificazioni, Sez.6, n.938 del 10/11/2011, dep. 2012, Spinella, n.m.; Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 239207; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615; Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036). Tale indizio incide, inevitabilmente, sul giudizio di effettiva lesività della nullità della notificazione, 5 imponendo al difensore che eccepisce la nullità di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel caso concreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte affermato, in relazione a varie fattispecie, la necessità della lesione concreta del diritto di difesa affinchè il vizio di nullità denunciato realmente sussista (Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Folchetti, Rv. 26209201; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Catabiani, Rv. 24736201; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, Rv. 24266801; Sez.5, n.2071 del 25/11/2008, dep. 2009, Romanelli, Rv. 24235701), non potendosi, appunto, interpretare le norme che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale, ma in relazione alle finalità alle quali sono specificamente dirette (Sez.5, n.2885 del 16/10/1998, dep.1999, Russo G, Rv. 21277201).
3.2. La Corte di Cassazione ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia affermando, ad esempio, che la notifica della sentenza contumaciale al difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615) ed ulteriormente precisando che «È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee» (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep. 16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207).
4. Ulteriore conferma della correttezza di un'interpretazione delle norme sulle notificazioni che valorizzi il rapporto professionale che intercorre tra il difensore di fiducia e l'imputato, ai fini del giudizio circa la conoscenza effettiva di un atto del procedimento nel rispetto dell'art.6 CEDU come interpretato dalla Corte di ST (Corte EDU 10 novembre 2004 e Grand Chambre 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia;
Corte EDU 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia) e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea (in tema di mandato di arresto europeo, Corte Giustizia 26 febbraio 2013, C-399/11), si trae anche dall'esame della disciplina del processo in absentia introdotta dagli artt.
9-11 della legge 28 aprile 2014, n.67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), applicabile al caso concreto in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato in data 9 luglio 2014 (art.15 bis legge 6 n.67/2014). Tale disciplina, abrogando l'istituto della contumacia, ammette espressamente che il giudice possa procedere in assenza dell'imputato qualora quest'ultimo abbia nominato un difensore di fiducia, equiparando tale nomina all'effettiva conoscenza del procedimento.
5. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere il ricorso non fondatamente proposto;
alla pronuncia di rigetto segue, a norma dell'art.616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 dicembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore о Eugenia Serrao Vincenzo Romis л ис Л Depositata in Cancelleria 44 Oggi, Il Funzionario UD an TR Corre 7