Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2016, n. 2416
CASS
Sentenza 20 dicembre 2016

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Massime1

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).

Commentario1

  • 1La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2016, n. 2416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2416
Data del deposito : 20 dicembre 2016

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