Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute certificate) per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, è irrilevante che la condotta vietata si realizzi in un momento diverso dalla dichiarazione e, dall'altro, la previsione di uno specifico reato per il mancato pagamento di un debito per imposte sostitutive dovute dal sostituto, e non anche per il mancato pagamento di un debito Irpef o Iva anche se di importo superiore, trova logica e razionale giustificazione nel profilo di indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. ed 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l'Amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost., in quanto la restituzione all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria.
Commentari • 6
- 1. Sull'imminente riforma in materia di reati tributari: le novitàStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Lo scorso 26 giugno, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante "disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (per consultare la pagina del sito del Governo in cui sono stato resi pubblici gli schemi dei citati decreti, clicca qui). Tra i cinque schemi di provvedimento[1] - ancora non in vigore né, ad oggi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - figura l'atteso decreto di revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria (per leggerne il testo, clicca sotto su "download documento"), …
Leggi di più… - 2. La riforma dei reati tributari: un primo sguardo al d.lgs. 158/2015Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La riforma dei reati tributari è legge. È stato infatti appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (in data 7 ottobre 2015) il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - per leggere il quale clicca qui - con cui il governo ha esercitato la delega conferitagli con l'art. 8 co. 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Di seguito si offre un quadro il più possibile completo di tutte le novità apportate dalla riforma alla disciplina dei reati tributari, evidenziando in particolare le differenze tra il decreto ora pubblicato ed il testo approvato in esame preliminare lo scorso giugno (d'ora in avanti: "schema" di decreto) già segnalato su questa Rivista (Finocchiaro S., Sull'imminente riforma in …
Leggi di più… - 3. IL DIBATTITO SULL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE D’ACCONTO IN CASO DI INSOLVENZA, TRA INESIGIBILITA’ E PROSPETTIVE DI RIFORMARedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 giugno 2022
Commento alla sentenza del Tribunale di Milano, II Sez. penale, del 4 giugno 2021 (dep. 11 giugno 2021), n. 6254, dott.ssa Ramundo[1]. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ribadisce la sua adesione all'orientamento più garantista che si registra nella discussa materia dell'omesso versamento degli oneri fiscali per ragioni di illiquidità[2], qualificando lo stato di insolvenza, in presenza di determinati presupposti, alla stregua di una causa di esclusione della colpevolezza[3]. Il tema è attualmente oggetto di grande attenzione per plurimi fattori. In primo luogo, si evidenzia un progressivo ampliamento dell'applicabilità delle scusanti, soprattutto alla luce della …
Leggi di più… - 4. Non basta la crisi per non pagare le tasse (Cass. pen., 1725/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 5. Omesso versamento di ritenute certificateStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2014
Massima: Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o indizi. 1. Questione La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di colpevolezza del legale rappresentante di società, in ordine al reato di cui all'art. 10bis del D.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché ometteva di versare all'erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 10120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10120 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/12/2010
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1788
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22497/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE PE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 26 aprile 2010 dal tribunale del riesame di Napoli;
udita nella udienza in camera di consiglio del 1 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, previa dichiarazione di irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli confermò il decreto del Gip del tribunale di Napoli del 14.1.2010, che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni di LE PE, tino alla concorrenza di Euro 428.385,00, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, per non avere versato nei termini previsti le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti di imposta per l'anno 2007.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 322 ter cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al requisito della impossibilità di procedere a sequestro del prezzo o del profitto del reato, impossibilità sulla quale la motivazione è meramente apodittica.
2) illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. e L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 143, comma 1, nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente anche per i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., sotto il profilo della duplicità della sanzione e della violazione del principio di legalità. Osserva che la confisca obbligatoria per equivalente costituisce una sanzione penale e non una misura di prevenzione. Di conseguenza, stante l'autonomia tra il processo penale e quello tributario e la mancanza di una disposizione che eviti la confisca quando il danno erariale sia venuto meno a seguito del pagamento delle imposte evase, si determina il contestuale operare di due sanzioni per il medesimo presunto illecito, con violazione del principio di legalità. Ed invero il processo penale non interrompe il procedimento amministrativo volto alla riscossione dell'importo delle ritenute che si assumono non versate.
3) illegittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis per ingiustificata disparità di trattamento, per irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Osserva che il reato in esame si configura solo per le ritenute risultanti dalla dichiarazione rilasciata dal sostituto al sostituito. Ora il reato sanziona una condotta che si realizza in un momento diverso da quello relativo alla dichiarazione, fulcro del sistema del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In secondo luogo, la norma attribuisce rilievo all'indebito trattenimento delle ritenute a prescindere dalla loro natura tributaria, diversamente dalle altre condotte previste nel testo normativo che riguardano il settore delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Vi è quindi un trattamento deteriore del sostituto d'imposta rispetto alle altre tipologie di reato tributario. Tutte le altre condotte del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono poi la specifica direzione della volontà al fine di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione, mentre nel reato in questione non si richiede tale specifico fine. Quindi, è con figurabile il reato anche per l'imprenditore che omette il versamento delle ritenute per una contingente crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso i fornitori. Si verifica inoltre una disparità di trattamento rispetto al soggetto che non rilascia al sostituito alcuna certificazione, per il quale non è applicabile il reato in questione sebbene la condotta sia maggiormente pericolosa. Allo stesso modo risultano escluse dal reato le condotte consistenti nel rilascio di una certificazione mendace, perché riportanti somme inferiori. Inoltre non si comprende perché sia penalmente rilevante il mancato pagamento di un debito per imposte sostitutive dovute dal sostituto e non anche il mancato pagamento di un debito Irpef o Iva anche se di importo superiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che non sussiste la prova del presupposto necessario per disporre il sequestro per equivalente, ossia della impossibilità di aggredire direttamente il prezzo o il profitto del reato. Il motivo è manifestamente infondato perché, come esattamente rilevato dal tribunale del riesame, nella specie si tratta non di positiva acquisizione di denaro o di altre utilità, bensì di omesso versamento delle somme dovute, cosicché è impossibile oggettivamente rinvenire un qualsiasi bene direttamente collegato al reato. Il sequestro per equivalente, pertanto, poteva essere legittimamente disposto.
Con il secondo motivo si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. e L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 143, comma 1, nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente anche per i reati tributar di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di legalità e della duplicità della sanzione perché, costituendo la confisca obbligatoria per equivalente una sanzione penale, qualora il danno erariale venga meno a seguito del pagamento delle imposte evase, si determinerebbe il contestuale operare di due sanzioni per il medesimo illecito. La proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata essendo inesatto il presupposto, su cui essa si basa, della possibile duplicità di sanzioni. Ed infatti, la confisca per equivalente - quale che sia la sua natura giuridica - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La determinazione del profitto suscettibile di confisca coincide, quindi, con l'ammontare della imposta evasa. Pertanto, la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe appunto una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato.
Con il terzo motivo si eccepisce la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, in riferimento all'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento, per irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza. Anche tale questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché: a) l'art. 10 bis cit. sanziona una condotta diversa ed autonoma rispetto alle altre condotte previste dal medesimo testo legislativo, ed in particolare rispetto alla dichiarazione rilasciata dal sostituto, sicché è irrilevante che tale specifica condotta si realizzi in un momento diverso dalla dichiarazione;
b) per lo stesso motivo è irrilevante la circostanza che la specifica disposizione in questione, diversamente dalle altre dello stesso testo legislativo, attribuisca rilievo all'indebito trattenimento anche di ritenute non aventi natura tributaria e che, conseguentemente, non sia richiesta la specifica finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; c) la previsione di uno specifico reato per il mancato pagamento di un debito per imposte sostitutive dovute dal sostituto e non anche per il mancato pagamento di un debito Irpef o Iva anche se di importo superiore non costituisce un esercizio manifestamente illogico del potere legislativo, trovando giustificazione nel profilo di indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione;
d) quest'ultimo rilievo dimostra anche come non sia manifestamente irrazionale il mancato rilievo di impreviste difficoltà economiche, nonché la mancata specifica previsione - nell'ambito di applicazione della disposizione in esame - del caso in cui non sia rilasciata al sostituto alcuna certificazione o del caso di rilascio di certificazione mendace.
Le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale vanno quindi dichiarate manifestamente infondate, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità
costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011