Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale costante disponibilità potesse essere desunta solo dal coinvolgimento degli indagati nell'acquisto di due o tre partite di hashish vendute da soggetti appartenenti al sodalizio) (Conf. Sez. VI, sent. n. 9928 del 2014, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 266
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emaniele - Consigliere - N. 44210/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'TO MA, n. Roma 21.9.65;
2) CC ER, n. Roma 25.9.75;
avverso l'ordinanza n. 4802 + 4804/2013 Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame del 26/06/2013;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Antonio Di Cicco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava parzialmente quella del 17/05/2013 con cui il GIP del locale Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di D'TO MA e SC ER, accusati entrambi di essere partecipi dell'associazione per delinquere finalizzata ad importare dall'estero ingenti quantitativi di hashish (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e capo A della contestazione provvisoria), costituente a sua volta diretta emanazione dell'organizzazione di stampo camorristico denominata "clan NO" operante in Marano di Napoli e zone limitrofe, nonché dell'acquisto di due ingenti partite di hashish di quantitativo però indeterminato (artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), avvenute il 22 settembre 2009 (capo T,
entrambi) e il 23 ottobre 2009 (capo V, il solo SC), escludendo tuttavia la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Ricordato l'arresto in flagranza di reato, avvenuto il 3 dicembre 2009, dello stesso SC in concorso con IN CE (intermediario nella vendita dello hashish per conto di RD CO, affiliato del clan NO) per l'illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in un appartamento di Roma, il Tribunale valorizzava le risultanze dell'imponente compendio di intercettazioni telefoniche riguardante gli indagati nonché il citato IN, ritenendo che le modalità e i tempi di spostamento dei soggetti intercettati tra Roma e Napoli, nonché il tenore delle conversazioni tra loro intercorse e condotte con accenni gergali e/o criptici alle trattative in corso, concretizzassero la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ad entrambi (SC) o ad uno (D'TO) degli acquisiti di ingenti quantitativi di hashish nelle date indicate.
2. Avverso detta ordinanza hanno presentato ricorso gli indagati, deducendo in primo luogo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione degli indagati all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, difettando qualsivoglia elemento indiziario atto a dimostrare non solo la loro consapevolezza circa l'esistenza del sodalizio criminale, ma anche l'esistenza di un qualsivoglia apporto materiale al medesimo.
Sul punto, il Tribunale si era limitato a rinviare all'ordinanza cautelare genetica per quel che attiene l'esistenza del gruppo associativo criminale, non considerando che ne' i collaboratori di giustizia già appartenenti al clan NO, ne' RD CO - nella prospettazione d'accusa mandante diretto degli intermediari IN RI e IN CE - avevano mai fatto menzione degli indagati: a ben vedere, infatti, la partecipazione al sodalizio criminale era stata ritenuta sulla base del mero coinvolgimento nei reati fine, senza però considerare che lo SC aveva avuto come esclusivi interlocutori i citati IN ed il D'TO unicamente lo SC.
Quanto al compendio indiziario basato sulle intercettazioni telefoniche e riferito ai reati fine (capi T e V), se ne deduce la complessiva insuscettibilità a dare dimostrazione della sussistenza dei due episodi di acquisto di stupefacente, attesa l'interpretazione di molte espressioni verbali quale frutto di deduzioni investigative, quando non di mere illazioni;
per non tacere, inoltre, della perdurante incertezza relativa all'identificazione dello SC, mai conosciuto con gli epiteti (cornuto o scornacchiato) con cui sarebbe stato, invece, nominato dagli affiliati al clan NO. Si deduce, infine, l'insussistenza di esigenze cautelari attuali, attesa la risalenza dei fatti a cinque anni orsono, l'interruzione della permanenza del reato associativo essendo stati arrestati tutti o gran parte degli affiliati al clan e per lo SC la sua attuale condizione di detenuto per esecuzione di pena definitiva a sedici anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione. Per affermare la sussistenza di gravi indizi della partecipazione dei ricorrenti all'associazione dedita al traffico internazionale di hashish promossa dal clan camorristico NO, il Tribunale di Napoli ha valorizzato gli esiti del compendio indiziario rappresentato dalle intercettazioni telefoniche riguardanti l'acquisto di due partite di hashish, ritenute ingenti ancorché di quantitativo indeterminato, avvenuto il 22 settembre 2009 (capo T della contestazione provvisoria riferita a entrambi gli indagati) ed il 23 ottobre 2009 (capo V riferita al solo SC) e concluso che, essendo stabili acquirenti di stupefacenti da IN RI e IN CE ed essendo detti IN "uomini" di RD CO, a sua volta capo di una c.d. paranza cioè di un gruppo di affiliati al clan ER dedito all'importazione dalla Spagna di grandi partite di hashish, devono necessariamente anch'essi essere considerati partecipi del sodalizio criminale deputato al traffico internazionale di stupefacenti.
Ciò premesso, ritiene questo collegio che il ragionamento del Tribunale sia affetto da un indebito sillogismo e cioè che la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai due acquisti di hashish - che si presumono ingenti sol perché in data 3 dicembre 2009 lo SC veniva arrestato in flagranza di reato unitamente a IN CE per l'illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in un appartamento romano - dimostri ipso facto la partecipazione degli indagati all'associazione di cui all'art. 74 legge stupefacenti, a sua volta costituente espressione diretta del sodalizio di stampo camorristico denominato clan NO. Orbene, è certamente vero che la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa sezione ha da tempo affermato il principio che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimentò (Cass. sez. 6 n. 456 del 21/09/2012, Cena ed altri, Rv. 254225; sez. 6 n. 1147 del 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403; sez. 6 n. 41717 del 6/11/2006, Geraci, Rv. 235589).
Deve, tuttavia, affermarsi che non si fa corretto governo dell'applicazione di tale principio il ritenere che due o al massimo tre nel caso dello SC acquisti di partite di hashish - due delle quali presuntivamente riferite a quantitativi ingenti - possano integrare quella "costante disponibilità" all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico.
Oltre tutto, il Tribunale ha in maniera contraddittoria escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, laddove il ricordato orientamento giurisprudenziale collega la stabile disponibilità all'acquisto di stupefacenti all'agevolazione dello svolgimento dell'attività dell'associazione, assicurandone la realizzazione del programma criminoso, mentre nel caso di specie sussistono plurimi elementi indiziari (in primis le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia già affiliati al clan NO) secondo cui l'associazione deputata al traffico internazionale di hashish rappresentava diretta emanazione del clan camorristico.
4. S'impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza in relazione al capo A della contestazione provvisoria ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, cui spetterà indicare se sussistono ulteriori elementi indiziari, diversi da quelli connessi ai citati acquisti di stupefacente, della partecipazione dei ricorrenti all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'annullamento dell'ordinanza in parte qua imporrà evidentemente al Tribunale, in ipotesi di ritenuta insussistenza di elementi indiziari diversi da quelli sopra indicati, di riconsiderare il profilo della sussistenza di attuali esigenze cautelari, risalendo gli episodi criminosi provvisoriamente contestati ai capi T e V al 2009 e dovendosi a tal fine tenere conto del tempo trascorso dalla loro commissione (art. 192 c.p.p., lett. c).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014