Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente adottato in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell'adozione del sequestro. (La Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento assolve all'onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell'originario prodotto o profitto del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2007, n. 19662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19662 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/04/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 594
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 6555/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'UO OL e ON SI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 29 novembre 2006 venivano sottoposti a sequestro preventivo, nella prospettiva della futura confisca per equivalente ex art. 640 quater c.p.p., e art. 322 ter c.p.p., beni materiali nella disponibilità alcune persone indagate per i delitti in questione, tra le quali D'UO OL e ON SI, la cui istanza di riesame veniva respinta con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 29 dicembre 2006. Contro tale provvedimento ricorrono a questa Suprema Corte i due indagati, lamentando:
Violazione di legge per inosservanza dell'art. 322 ter c.p., e art.640 quater c.p., e carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito dell'equivalenza.
I ricorrenti sostengono infatti che il provvedimento impositivo del vincolo sarebbe nullo perché non motiva alcunché circa l'equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e quello dei proventi illeciti ottenuti attraverso la commissione del reato. Il motivo è inammissibile perché privo del gradiente minimo di specificità e comunque non consentito ex art. 325 c.p.p.. Ed infatti la contestazione formalmente avanzata è priva di qualsiasi concreto riferimento sia al valore dei beni sequestrati che alla sua proporzione col profitto illecito. In realtà il provvedimento di sequestro, incorporando la descrizione dei delitti di cui alle imputazioni provvisorie, nella cui struttura è compresa anche la quantificazione approssimativa dei profitti illeciti, è implicitamente ma sufficientemente motivato anche sulla proporzione tra i beni sequestrati e il valore da confiscare, ritenendo evidentemente il Tribunale che i beni sequestrati non eccedano i profitti illeciti così come provvisoriamente determinati;
sicché il motivo di ricorso non può fondatamente lamentare l'assenza di motivazione, ma semmai la sua erroneità o la sua illogicità, per essere i beni sequestrati di valore eccedente quello dei profitti. Tale questione, che sarebbe comunque inammissibile a causa della carenza di puntuali riferimenti logici a sostegno del motivo di ricorso, non può essere sottoposta a questa Corte, che in materia di misure cautelari reali conosce esclusivamente della violazione di legge.
Violazione di legge per inosservanza dell'art. 322 ter c.p., e art.640 quater c.p., e carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito dell'impossibilità di procedere a sequestro del pretium o dei producta sceleris.
Il motivo è infondato, poiché l'impossibilità di reperimento e sequestro dei profitti illeciti, che condiziona l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo in funzione della futura confisca per equivalente, non deve necessariamente essere assoluta e definitiva, ma può riguardare anche un'impossibilità transitoria o reversibile, purché esistente nel momento in cui la misura cautelare reale viene richiesta e disposta;
la possibile precarietà di tale circostanza di fatto condiziona anche l'onere di motivazione del provvedimento cautelare, che va limitato al richiamo della sia pur momentanea indisponibilità del bene, senza che sia necessario dare dettagliatamente conto delle attività volte alla ricerca dell'originario prodotto o profitto del reato. D'altra parte, se l'adozione della cautela fosse condizionata alla completa esecuzione di tali ricerche, la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento, di talché deve ammettersi che ai limitati fini della cognizione sommaria, l'indicazione d'irreperibilità del profitto o prodotto del reato deve possedere un limitato grado di specificità, coerente con lo stadio più o meno embrionale nel quale si trova il procedimento. Nel caso di specie questo criterio guida appare rispettato, essendovi stata una motivazione specifica che rimanda alla necessità di recuperare i beni sottratti e custoditi all'estero, per la cui apprensione sono in corso gli opportuni atti d'indagine. Sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la mancata apprensione dei profitti in mano alle società ammesse a finanziamento (pag. 6 del ricorso), ma tale circostanza, peraltro allegata in modo del tutto generico e senza alcun riferimento ne' alle singole società ne' alla concreta allocazione delle risorse sottratte, non può inficiare il provvedimento cautelare. Quel provvedimento serve infatti a consentire la ricerca e l'apprensione dell'originario profitto criminoso senza che, nelle inevitabili more, siano sottratti alle pretese di giustizia anche i beni equivalenti che dovranno essere confiscati in caso di mancato reperimento delle cose effettivamente pertinenti al reato.
Violazione di legge per inosservanza dell'art. 322 ter c.p., e art.640 quater c.p., e carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito della disponibilità dei beni sequestrati da parte degli indagati.
Con questo motivo i ricorrenti contestano la sequestrabilità di un'autovettura e di un'imbarcazione che secondo il ricorso non si trovavano nella loro disponibilità, sostenendo tale negazione con argomentazioni differenziate per i due beni. Per l'autovettura, intestata alla società Rent Service Company s.r.l. rilevavano che la materiale detenzione del bene derivava dall'acquisizione in noleggio da parte di amministratori e soci della stessa Rent Service;
per l'imbarcazione, rilevavano che il Tribunale non aveva riferito ad alcuno degli indagati la disponibilità del bene.
I ricorrenti non specificano però - ne' per l'auto ne' per la barca - se essi nutrano un particolare interesse giuridicamente qualificato al dissequestro di tali beni.
La giurisprudenza di questa Corte, pur ammettendo in più precedenti la generica legittimazione alla proposizione del riesame da parte dell'indagato o imputato che non sia proprietario dei beni sequestrati, richiede comunque l'allegazione e la sussistenza di un concreto interesse alla proposizione del gravame. In linea generale, e salvo particolari prospettazioni dell'interessato, l'interesse a impugnare viene desunto dal fatto che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sfera giuridica del soggetto, sì che l'eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (così Cass. Sez. 1^, sent. n. 36038 dep. il 5 ottobre 2005).
Una tale ipotesi non è affatto delineata nel ricorso, ne' appare altrimenti desumibile dalle circostanze di fatto che lo illustrano, sicché deve riconoscersi la violazione dell'art. 591, lett. a), in relazione all'art. 568 c.p.p., comma 4. Con riferimento ad entrambi i beni, deve essere infine sottolineato che il Tribunale configura alla pag. 6 del provvedimento impugnato una situazione di vera e propria interposizione fittizia della società Rent Service Company s.r.l. rispetto agli indagati, che sarebbe autonomamente in grado di giustificare il sequestro, ove fosse possibile riconoscere ai ricorrenti l'interesse concreto ad impugnare.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007