Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE TO - Consigliere - N. 113
Dott. PISTORELLI L. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 8268/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila;
nel procedimento nei confronti di:
La VA TO, nato a [...] al Mare, il 2/2/1955;
avverso la sentenza del 11/10/2010 dei Giudice di Pace di Francavilla al Mare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 ottobre 2010 il Giudice di Pace di Francavilla al Mare condannava alla pena di giustizia La VA TO per i reati riconosciuti in continuazione di lesioni personali, ingiuria e minaccia commessi ai danni di Bravo Alfio.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila che lamenta difetto assoluto di motivazione ed errata applicazione della legge penale in merito alla concessione all'imputato delle attenuanti generiche ed al riconoscimento dell'equivalenza delle medesime alla continuazione tra i reati per cui il Giudice di Pace ha pronunziato condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto entrambe i profili prospettati dal Procuratore Generale ricorrente.
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi come le stesse consentano un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto e che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769/09 del 2 dicembre 2008, Poliseno, Rv. 242709). Non v'è dubbio che nel caso di specie il Giudice di Pace non abbia adempiuto all'obbligo motivazionale da cui era gravato, atteso che la decisione di concedere all'imputato le attenuanti generiche non è stata in alcun modo giustificata nella sentenza, seppure nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nè la base giustificativa di tale decisione può ricavarsi implicitamente dalla restante motivazione del provvedimento impugnato o anche solo da quella dedicata alla dosimetria della pena irrogata, atteso che in alcun modo emergono apprezzamenti del giudicante sulla concreta gravità dei fatti contestati o sulla personalità dell'imputato tali da poter essere interpretati, per l'appunto, come una implicita valutazione della necessità di procedere ad un adeguamento del trattamento sanzionatorio.
2. Il percorso seguito nella determinazione della pena è poi clamorosamente viziato - come sottolineato dal ricorrente - dalla decisione del Giudice di Pace di procedere al bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e l'aumento di pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna. Va infatti ricordato che il nesso di continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo con le circostanze (Sez. 2, n. 45046 del 16 novembre 2011, P.G. in proc. Manzo, Rv. 251357).
3. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Francavilla a Mare perché proceda a nuovo esame alla luce dei principi enunciati e dei rilievi svolti in merito ai punti oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio al Giudice di pace di Francavilla a Mare.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013