Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
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La sentenza n. 36474/2019 della terza sezione penale della Corte di Cassazione si occupa, in maniera analitica e approfondita, dei presupposti soggettivi del reato di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, ponendo l'accento sulla necessità della prova del dolo specifico anche in capo all'amministratore di diritto, ove questi non sia stato il gestore effettivo della società. Fatto L'imputato C., amministratore di diritto di una società operante nel commercio di autovetture, veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di omessa dichiarazione IVA (anni 2010 e 2011) e di occultamento o distruzione di documenti contabili. La Corte d'appello di Brescia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2015, n. 38780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38780 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
387 80/ 1 5 80 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2391 : Composta dai Sigg.ri Magistrati - Presidente -Dott. Amedeo Franco PU 14/05/2015- - Consigliere - Dott. Luca Ramacci R.G.N. 13307/2015 Dott. Gastone Andreazza - Consigliere - Dott. Alessio Scarcella - Consigliere rel.- Dott. Enrico Mengoni - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BI EN, n. 31/07/1961 a Bellano avverso la sentenza della Corte d'Appello di MILANO in data 12/12/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. M. Vivenzio, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12/12/2014, depositata in data 18/12/2014, la Corte d'Appello di MILANO confermava la sentenza emessa in data 22/10/2013, dal tribunale di MILANO che aveva condannato BI EN per il reato a lui ascritto al capo a) della rubrica (artt. 81 cpv., c.p. e 5, d. lgs. n. 74 del 2000: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA e IRPEF relativamente ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2009, in qualità di rappresentante di fatto della ditta individuale S.E. IMPEX di ZA IK MA); il medesimo, pertanto, era stato condannato, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata ed uniti dal vincolo della continuazione i reati ascritti, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
2. Ha proposto ricorso BI EN a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alla formazione, all'utilizzo delle dichiarazioni rese nel PVC. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello confermato la decisione di condanna del ricorrente attraverso le dichiarazioni rese da alcuni soggetti nell'ambito di un processo verbale di constatazione, su cui ha reso dichiarazioni il verbalizzante SI;
sarebbero state violate le modalità previste dall'art. 220 disp. Att. C.p.p., in quanto erano state svolte attività ispettive da cui si palesavano indizi di reità, specie in occasione delle sommarie informazioni assunte in data 16/05/2011, non essendo pertanto state riconosciute le garanzie di cui all'art. 347 c.p.p.; ciò determinerebbe l'inutilizzabilità del PVC, vizio che riguarderebbe anche la violazione del divieto di : testimonianza indiretta del verbalizzante sulle dichiarazioni dell'indagato ex art. 62 c.p.p., la cui testimonianza era stata ammessa dal primo giudice, nonostante • : l'eccezione sul punto sollevata dalla difesa;
il PVC sarebbe poi inutilizzabile per . violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, essendo nello specifico stati . superati i limiti dell'autorizzazione concessa per tale accertamento (limitata agli anni dal 2005 al 2007, ma estesa senza provvedimento anche agli anni 2008 e 2009), nonché per il mancato rispetto dei diritti del soggetto nei cui confronti 2 sono successivamente scaturite le indagini, non avendo mail il ricorrente avuto formale comunicazione dell'espletamento dell'indagine ispettiva né delle ragioni per cui è stata avviata l'iniziativa, come invece previsto dall'art. 12 citato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000 e erronea qualificazione giuridica del soggetto autore del reato ex art. 2639 cod. civ., e correlati vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello omesso di considerare che il reato di cui all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, è reato proprio che può essere commesso solo da coloro la cui posizione soggettiva è funzionale rispetto alla realizzazione del presupposto di esigibilità dell'imposta; tale presupposto, si sostiene in ricorso, difetterebe nel caso ine same, venendo invero omessa la valutazione delle prove dedotte dal ricorrente, utili a dimostrare che questi non rivestisse alcun ruolo riconducibile a quello di amministratore di fatto ovvero che eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica e la funzione;
invero, si sostiene, l'elemento centrale di prova della decisione impugnata è rappresentato dall'aver il ricorrente personalmente intrattenuto rapporti commerciali con soggetti terzi;
detta affermazione, tuttavia, sarebbe il frutto di un'assoluta omissione valutativa da parte dei giudici di merito in ordine agli elementi addotti a discarico, con conseguente carenza di motivazione;
i giudici di appello avrebbero minimizzato le allegazioni documentali relative all'attività di impresa oggetto di verifica, . sebbene inserite nel PVC nonché le evidenze scaturite nel corso del dibattimento : (si evoca, in particolare la prova testimoniale di tale EL e produzioni documentali non meglio definite), che avrebbero dato conto di una situazione di fatto opposta a quella sulla quale il giudice ha fondato la propria sentenza;
in particolare la difesa indica quattro elementi che sarebbero stati trascurati dai • . giudici di appello e sui quali, comunque, la confutazione delle loro rilevanza renderebbe viziata la motivazione (la circostanza che EL confermi di aver consentito alla Szabò, amministratrice di diritto, l'apertura dell'attività mettendole a disposizione la propria residenza;
l'esistenza agli atti di un'istanza : di iscrizione dell'impresa con allegata copia del documento di identità della Szabò; la circostanza che quest'ultima aveva ricevuto merce presso il proprio domicilio in Ungheria per valutare il campionario;
la mancanza di qualsiasi effettuazione di verifiche sulle movimentazioni bancarie); si sostiene, dunque, che un rapporto di amicizia non sarebbe sufficiente ad assurgere a criterio per 3 : ricondurre al ricorrente la volontà di costituire una società, a dimostrarne la titolarità di fatto ed a renderlo destinatario degli obblighi fiscali penalmente sanzionati, soprattutto laddove si consideri che mai risulta essere stata messa in dubbio la riconducibilità della documentazione per l'apertura dell'attività alla ZA né che il EL facesse pervenire direttamente alla Szabò la documentazione recapitata all'indirizzo di Milano, via Bisnati;
in ultima analisi, si sottolinea, ciò che il ricorrente aveva posto a disposizione era solo la sua capacità di individuare acquisti in stock, a prezzi scontati, dove era possibile reperire quella marginalità minima da consentire un guadagno sia alla società che all'azienda della moglie, senza che tale ruolo potesse tuttavia essere il presupposto di una responsabilità penale, individuabile solo a carico del gestore di fatto, a fronte di un amministratore di diritto-prestanome; nel caso di specie, dunque, svolgendo il ricorrente solo il ruolo di mero procacciatore di affari, non sussisterebbe alcuna responsabilità per il reato proprio contestato, nemmeno potendo supplire il criterio del "trarne vantaggio", su cui si focalizza la Corte 4 d'appello; ciò, si sostiene, esorbita dai contenuti dell'art. 2639 cod. civ., ma anche e soprattutto perché le operazioni poste in essere dalla società sono risultate veritiere, tant'è che il ricorrente è stato assolto dal delitto frode fiscale;
la sentenza, poi, sarebbe illogica ed infondata in quanto contrasta con un principio di logica e ragionevolezza, non essendo chiara la ragione per la quale se fosse vero che il ricorrente avesse svolto il ruolo di amministratore di fatto, allo scopo di svolgere attività di intermediazione senza effettuare le dichiarazioni fiscali, per quale ragione avrebbe dovuto coinvolgere la società della moglie;
conclusivamente, in presenza di elementi che denotano l'esistenza di un amministratore di diritto e che dimostrino la condizione di presentare le relative dichiarazioni fiscali relative ad operazioni fiscali realmente intervenute, l'attività di procacciatore di affari non può essere ricompresa tra le qualifiche soggettive rilevanti ex art. 2639 cod. civ., sicchè la natura dichiarativa del reato contestato, confliggerebbe con la funzione e qualifica rivestita dal ricorrente, privo di potere idoneo ad impegnare la società nel rapporto fiscale esterno. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. legge in relazione al disposto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e in relazione by 4. Ed infatti, muovendo dall'esame del primo motivo di ricorso, il ricorrente come già ampiamente illustrato in precedenza, svolge censure di violazione di 4 all'art. 12 dello Statuto del contribuente, lamentandosi del fatto che le dichiarazioni dei testi, appartenenti alla polizia giudiziaria, riguarderebbero il contenuto di quanto riferito dall'imputato e consacrato in un processo verbale di constatazione, dichiarazione quindi rese in sede ispettiva da cui emergevano già indizi di reità; vi sarebbe stata, dunque, violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. in . quanto si tratta di un caso di testimonianza indiretta dei verbalizzanti sulle : dichiarazioni rese dall'allora indagato con conseguente inutilizzabilità delle medesime.
4.1. Sul punto, va preliminarmente precisato che nessuna argomentazione viene svolta dalla Corte d'appello, trattandosi quindi di doglianza sollevata per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità. Ritiene il Collegio che la questione sia priva di pregio, soprattutto alla luce di un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che distingue tra rilevabilità ex officio dell'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. e inesistenza del dovere del giudice di ricercare, anche d'ufficio, la prova. Questa stesa Sezione, infatti, pronunciandosi su vicenda sostanzialmente analoga a quella oggi esaminata, ha infatti affermato che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale;
tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Ceragioli e altri, Rv. 242523). E tale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Altra cosa è invece l'acquisizione della documentazione da cui debba desumersi la eventuale inutilizzabilità. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004 - dep. 1 23/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229245), hanno affermato il condivisibile principio che "... Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità che risulti ex actis, ma non è tenuto a ricercarne, d'ufficio la prova.." e, con riferimento ai decreti di intercettazione, hanno chiarito che "...l'onere di provare l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione incombe su chi formuli l'eccezione di inutilizzabilità che se ne vuole desumere, perché per i fatti processuali, a differenza per quanto avviene 5 ber per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass. sez. 6^, 4 febbraio 1998, Ripa, m. 210378; Cass. sez. 6^, 16 ottobre 1995, Pulvirenti m. 203740)". Non c'è dubbio, quindi, che anche in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio il giudice abbia il potere di riconoscere gli "effetti giuridici dei fatti", ma che incomba alle parti l'onere di allegazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.
4.2. Orbene, come anticipato, secondo la giurisprudenza di questa Corte il processo verbale di constatazione rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa e può, quindi, essere acquisito ex art. 234 c.p.p. Non è infatti un atto processuale poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); ne' può essere qualificato quale "particolare modalità di inoltro della notizia di reato" (art. 221 disp. att.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi (Sez. 3, n. 4432 del 10/04/1997 - dep. 13/05/1997, Cosentini, Rv. 208030). Correttamente pertanto i giudici di merito hanno acquisito i processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F., "trattandosi di documenti acquisibili al dibattimento quali prove documentali ex art. 234 c.p.p." ed utilizzabili, in quanto atti amministrativi extraprocessuali, anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale. : È indubitabile che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando nel corso di • attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con • l'osservanza delle disposizioni del codice. Ne deriva, quindi, che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (cfr. Cass. sez. 3^ n. 4432/1997 cit.). Il ricorrente si è limitato, nel caso in esame, ad una generica contestazione in ordine alla acquisibilità dei verbali di constatazione, senza precisare quali parti di detti verbali siano state redatte dopo l'insorgere degli indizi di reato;
ne' risulta • (non essendo stato neppure dedotto) che tali parti siano state utilizzate a fini probatori. È pacifico, invero, che le deduzioni debbano essere specifiche, . altrimenti si versa nella genericità, con conseguente inammissibilità del motivo. Infine, neppure è stata dedotta la rilevanza, sull'economia della decisione, del verbale di constatazione nella parte eventualmente inutilizzabile. La "prova di resistenza" deve, comunque ritenersi ampiamente superata sol che si consideri che i giudici di merito per pervenire all'affermazione di responsabilità hanno utilizzato, in particolare, la documentazione acquisita, il contenuto delle dichiarazioni rese al verbalizzante dai clienti e fornitori, le stesse ammissioni dell'imputato, la testimonianza del M.llo SI. Il motivo si appalesa, dunque, infondato.
4.3. Quanto, poi, alla presunta mancata attivazione delle garanzie previste nei confronti dell'indagato, si richiama quanto già affermato da questa Corte nel senso che il processo verbale di constatazione redatto dal personale della Agenzia delle Entrate, per la sua natura di atto amministrativo extraprocessuale, non presuppone l'obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015 - dep. 23/02/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518).
4.4. Quanto, ancora, alla presunta violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., si tratta di eccezione irrilevante nel caso in esame, in quanto se è pur vero che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione possono trovare applicazione alla testimonianza resa da un appartenente alla Guardia di Finanza su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale deve intendersi nel senso che - presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge : dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 - dep. 20/12/2001, Raineri, Rv. 220291), è tuttavia altrettanto vero che nessun divieto sussiste per l'agente accertatore di riferire su quanto dichiarato da terzi (e non anche dall'indagato, valendo il divieto ex art. 62 cod. proc. pen. solo per chi tale qualità rivesta, anche potenzialmente) nel 7 corso dell'attività ispettiva, non essendovi dunque alcuna violazione al disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. (e, nel caso in esame, il verbalizzante SI ha riferito su quanto dichiaratogli dai clienti e fornitori che nel periodo 2006/2007 avevano intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa sottoposta a verifica, i quali avevano tutti confermato di aver si avuto rapporti commerciali con detta impresa, ma di non aver mai conosciuto la Szabò, avendo trattato solo con il Biffi: v., dichiarazioni rese da LL, RE e HI). E' stato, infatti, già affermato da questa Corte che non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 3050 del 14/11/2007 - dep. 21/01/2008, Di Girolamo e altri, Rv. 238562).
4.5. Quanto, infine, all'invocata inutilizzabilità per violazione del disposto dell'art. 12 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), si osserva che tale ultima disposizione prevede "diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"; trattasi di norma, pertanto, applicabile esclusivamente in detta sede. L'inutilizzabilità cui invece si riferisce l'art. 191 cod. proc. pen. riguarda l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (s'intende, processuale penale). Ed è pacifico che agli elementi raccolti in sede di accessi ispettivi della Guardia di Finanza non è mai applicabile la disciplina sull'inutilizzabilità. Sulla questione, si ricorda infatti che già questa stessa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compite dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis". Infatti, a tali accessi non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale (Sez. 3, n. 11307 del 11/10/1995 - dep. 22/11/1995, Pariani, Rv. 202943; v., in senso conforme: Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007 dep. 22/03/2007, Monni, 8 bę Rv. 235927; Sez. 3, n. 1668 del 03/12/1997 - dep. 11/02/1998, Riberti, Rv. 209572).
5. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, con cui vengono svolte censure di violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000 e all'art. 2639 cod. civ.
5.1. La Corte d'appello, sul punto, chiarisce le ragioni per le quali il ricorrente era da considerarsi l'amministratore di fatto della società, illustrando una serie di elementi indiziari a sostegno, costituiti dalle dichiarazioni dei testi (SI, LL, HI e Raimondi) nonché dei documenti acquisiti e, soprattutto, delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato che aveva ammesso di aver sostanzialmente gestito personalmente l'impresa in questione;
non rileva, sul punto, la circostanza anche perché costituisce una labiale affermazione del ricorrente, oltre che comportando un apprezzamento di fatto inibito a questo giudice di legittimità di essersi limitato ad avvisare la Szabò degli obblighi fiscali, indicandole il proprio commercialista, atteso che, essendo questi il dominus della società ed essendo palese la fittizietà dell'intestazione a soggetto straniero della società medesima, era evidentemente attribuibile al ricorrente in : via esclusiva la responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi : : tributari sub a); del resto, si osserva, la giurisprudenza di questa Corte ammette pacificamente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 anche nei confronti dell'amministratore di fatto. . Si è, infatti, affermato che il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile nei confronti dell'amministratore di diritto di una società e l'amministratore di fatto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 - dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962).
5.2. Tale questione merita un approfondimento. La tesi difensiva, infatti, è giuridicamente erronea perché non tiene conto sia del consolidato indirizzo di questa Corte in materia di amministratore di fatto che degli orientamenti della dottrina nonché di esplicite disposizioni normative. Invero la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di situazioni come quella in esame ossia in presenza di prestanomi, hanno sempre ritenuto irrilevante l'etichetta per privilegiare il concreto espletamento della funzione. Tale M orientamento costituisce il recepimento sul piano positivo del cosiddetto criterio 9 funzionalistico o dell'effettività in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica, come avvenuto nella fattispecie. L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti è stato affermata da questa Corte sia nella materia civile che in quella penale e tributaria (Cfr., nella materia civile: Cass. 5 dicembre del 2008 n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; Sez. un. civile 18 ottobre 2005 n. 2013; in quella penale, per tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le violazioni tributarie, cfr. Cass. Sez. trib., n. 21757 del 2005 nonchè Cass. pen. n. 2485 del 1995). Limitando l'indagine alla responsabilità dell'amministratore di fatto nei reati omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, la prospettiva dalla quale muove il ricorrente deve essere capovolta nel senso che, in base ai principi dianzi esposti, il vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta, mentre l'estraneo è il prestanome. A quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. Nelle occasioni in cui questa Corte si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, questa Corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale;
si è sostenuto cioè che prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass. 26 gennaio 2006, n. 7208; Cass. 6 aprile 2006, n. 22919, Cass. 26 novembre 1999, Dragomir, Rv 215199). Si può discutere se ed entro quali limiti la mera assunzione della carica possa giustificare l'affermazione di responsabilità anche del prestanome, ma è fuori discussione che l'autore principale è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della società. Con specifico riferimento al reato in esame, si deve rilevare che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono tutti i soggetti che possiedono redditi anche se non consegue alcun debito d'imposta e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4, la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche 10 è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Il rappresentante legale si deve considerare mancante, non solo quando manca la nomina, ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza nella gestione della società e, quindi, non è in condizione di presentare la dichiarazione perché non dispone dei documenti contabili detenuti dall'amministratore di fatto. In tale situazione l'intraneo è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della società mentre al prestanome il fatto potrebbe essergli addebitato a titolo di concorso a norma dell'art. 2392 c.c. e art. 40 cpv. c.p. a condizione che ricorra l'elemento soggettivo proprio del singolo reato. Tale principio si riscontra anche in materia di sanzioni amministrative tributarie. Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 parifica il legale rappresentante all'amministratore di fatto sancendo formalmente la diretta responsabilità per le sanzioni anche degli amministratori di fatto. Il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto è stato recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'art. 2639 c.c., introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalle legge. La norma, ancorché riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilità ai fatti pregressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilità del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l'amministratore di fatto, salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato. Sulla base della considerazioni dianzi svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'amministratore di fatto non potrebbe rispondere del reato in questione ne' come autore diretto nè come concorrente, è palesemente infondata perché in contrasto con orientamenti consolidati della dottrina e della giurisprudenza e con lo stesso dettato normativo.
5.3. Quanto, poi, alla presunta veste di procacciatore d'affari ed alle presunte 11 by omissioni valutative in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel non considerare o sottovalutare le argomentazioni difensive, trattasi di un chiaro tentativo del ricorrente di far svolgere a questa Corte un ennesimo sindacato di merito, operazione inibita tuttavia in questa sede di legittimità, trattandosi di manifestazione di critica e dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione del compendio probatorio operata dai giudici territoriali (a tacer d'altro, del resto, si osserva che la veste di procacciatore d'affari è stata smentita dalle stesse risultanze dibattimentali e dalle dichiarazioni del ricorrente che si è dichiarato gestore di fatto della società).
5.4. Sul punto non va dimenticato, da un lato, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa - volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794, quanto ai limiti di deducibilità del vizio di illogicità della motivazione;
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). A ciò, poi, si aggiunga che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). 12 ber Controllo, nella specie, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.
5.5. A ciò, poi, deve essere aggiunto che la asserita mancata valutazione delle prove a discarico non inficia il costrutto motivazionale dell'impugnata sentenza, dovendosi qui ricordare che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999 - dep. 11/06/1999, Duri F ed altri, Rv. 213630; fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico;
v. da ultimo, autorevolmente, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246, in cui la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
7. Solo per completezza, deve qui essere evidenziato che il reato per cui si procede non è ancora prescritto. Ed infatti, in relazione ai fatti di più remota contestazione, risalenti al 1/01/2005, il termine di prescrizione maturerà solo in data 26/08/2015; ed infatti, al termine di prescrizione massima, individuato al 30/04/2015, vanno aggiunti due periodi di sospensione del termine di prescrizione (dal 18/07 al 4/10/2013, per rinvio del processo motivata dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza;
dal 4/10 all'11/10/2013, a seguito di richiesta di rinvio della difesa), che comportano l'individuazione del termine finale di prescrizione alla data del 26/08/2015, successiva alla sentenza di questa Corte.
P.Q.M.
13 by La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 14/05/2015 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella球 nedeo France DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 SET 2015 IL PAY DERE Luana Karani 14