Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
La sentenza che irroga la pena pecuniaria, in caso di previsione alternativa con la pena detentiva, in misura prossima al massimo edittale, non deve esporre diffusamente le ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 40176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40176 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 806
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21899/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
RU TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 maggio 2008 dal Tribunale di Napoli;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli dichiarava TT RU colpevole della contravvenzione di cui all'art. 679 c.p., per avere (reato accertato in Napoli il 24 gennaio 2006) omesso di denunciare all'Autorità di pubblica sicurezza la detenzione, all'interno di un pubblico esercizio commerciale, di materie esplodenti ed infiammabili, segnatamente di 17 bombole contenenti ciascuna 13 chilogrammi di GPL per uso domestico (complessivi 221 chilogrammi), e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di Ammenda.
a) Spiegava:
- che, a norma dell'articolo unico della L. 28 marzo 1962, n. 169, l'imputato, gestendo un "deposito di gas liquefatti del petrolio in bombole avente capacità di accumulo non superiore a 500 chilogrammi", era tenuto a farne denuncia all'Autorità, ed in particolare a munirsi del certificato di prevenzione antincendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- che il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, aveva riordinato la materia relativa all'esercizio di distribuzione e di vendita del GPL, senza tuttavia abrogare, neppur implicitamente, la norma di cui all'art.679 c.p.. b) Con riguardo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale riconosceva, infine, all'imputato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (la pena base di Euro 300,00 di Ammenda veniva, invero, ridotta ad Euro 200,00).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi (il giudice adito disponeva, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, sul presupposto che, a norma dell'art. 593 c.p.p., comma 3, sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con pena alternativa).
2.1. Con il primo motivo chiede l'assoluzione dell'imputato per "non aver commesso il fatto" in assenza di prova della sussistenza di dolo e di colpa.
2.2. Con il secondo motivo chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
L'articolo 679 c.p. non si applicherebbe avendo lo ius superveniens, segnatamente il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 19, abrogato tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina dettata in materia di esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di "GPL in recipienti".
2.3. Con il terzo motivo chiede la "assoluzione ai sensi dell'art.530 cpv. c.p.p.", affermando che dall'istruttoria dibattimentale non era emersa "la certezza della colpevolezza" del RU.
2.4. Con il quarto motivo chiede ridursi "ulteriormente" la pena irrogata in considerazione dell'"ottimo e collaborativo comportamento processuale dell'imputato" il quale non si era "mai sottratto alle domande" ed era "stato presente a tutte le udienze".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo ed il terzo motivo sono privi del requisito della specificità.
Esso implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex plurimis, Cass. 4^, 1 aprile 2004, Distante, RV. 228586; Cass. 2^, 8 luglio 1999, Albanese, RV. 214249; Cass. 5^ 21 aprile 1999, Macis, RV. 213812). Nel caso in esame, le doglianze sono prive di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata;
in altre parole, gli argomenti sono assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Deve escludersi, invero, che la disposizione violata dall'imputato (art. 679 c.p.) sia "incompatibile" con il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, e, in quanto tale, sia stata abrogata per effetto dell'articolo 19 del decreto medesimo.
Reputa il ricorrente che l'incompatibilità andrebbe desunta dalla previsione, contenuta nell'art. 18 del menzionato D.Lgs., di un autonomo apparato sanzionatorio riferibile alla riordinata materia (installazione ed esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti).
Sennonché la contravvenzione e gli illeciti amministrativi contemplati da detta norma puniscono fatti completamente diversi (segnatamente violazioni delle regole di cautela fissate per l'esercizio delle menzionate attività) e, in ogni caso, nessuna delle disposizioni contenute nell'art. 18 implica il venir meno dell'obbligo di denunciare alla Autorità la detenzione di materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, e, di riflesso le sanzioni che ne presidiano la rimproverabile omissione.
3.3. Anche l'ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Per l'ipotesi in cui, per la contravvenzione ascritta all'imputato (nel caso in esame quella prevista dall'art. 679 c.p.), la pena dell'arresto sia alternativa a quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la sanzione pecuniaria in misura prossima al massimo (300,00 Euro, a fronte del massimo edittale di Euro 319,00, ridotti peraltro a 200,00 per effetto delle circostanze attenuanti generiche) perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione.
E poiché la congruità (nella specie, tra l'altro, riferita alle concrete circostanze del fatto: il numero di bombole detenute, la loro complessiva capacità e le ragioni di quel consistente approvvigionamento), cui il giudice fa cenno per dare ragione della scelta, rappresenta un criterio di sintesi che da spiegazione del ragionamento seguito, l'accenno alla congruità stessa esaurisce l'obbligo della motivazione in ordine all'applicazione della pena pecuniaria in misura prossima al massimo edittale, prevista alternativamente alla pena dell'arresto (in senso analogo cfr. Cass. 1^ 17 gennaio 1995, Capelluto, RV. 201495).
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009