Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo.
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Consentita al giudice penale di merito la revoca dei testimoni difensivi già ammessi per mancata citazione. L'omessa citazione non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva. Orientamente pià rigoroso peraltro afferma che la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza …
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Determinazione della pena – Poteri e limiti del giudice – Art. 133 c.p.. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell'imputato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. …
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Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
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La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
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La massima In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale, considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie di cui all' art. 323 c.p. , deve determinare di per sé un beneficio economicamente apprezzabile, nel senso che deve avere un connotato di intrinseca patrimonialità oppure deve derivare dalla creazione di una condizione più favorevole sotto il profilo economico, non potendosi considerare sufficiente il determinarsi di una situazione valutabile economicamente solo in maniera indiretta o potenziale. (Fattispecie di annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. l) c.p.p. di sentenza di condanna di un agente penitenziario che, in violazione delle disposizioni di legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 33773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33773 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 29/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01617
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 043881/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UG FR, N. IL 16/01/1963;
avverso SENTENZA del 25/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per annullarsi senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 19 settembre 2002 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, dichiarava FR UG e AU AV responsabili:
a) del delitto p e p, dall'art. 110 c.p., D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, art. 40, comma 1, per avere, in concorso tra loro, destinato e tentato di destinare kg. 685 di GPL per uso domestico ad uso autotrazione, destinando in tal modo prodotto esente da accisa ad uso non esente dal pagamento dell'imposta;
b) del reato di cui all'art. 110 c.p., L. 21 marzo 1958, n. 327, art.7, perché gestivano un impianto di GPL senza aver richiesto la concessione prevista dalla citata L. art. 1;
e ritenuta la continuazione, li condannava alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 15.000,00, di multa ciascuno oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali, confiscando le bombole del gas e l'autocarro in sequestro.
Con sentenza pronunciata il 25 ottobre 2005 depositata il 4 novembre 2005 la Corte di Appello di Napoli dichiarava non doversi procedere a carico degli imputati in ordine al reato loro ascritto al capo B) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per la residua imputazione in anni uno di reclusione ed Euro 10.000,00, di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione il solo AS UG chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), art. 604 c.p.p., comma 4, con riferimento all'art. 179 c.p.p.. Deduce il UG che nel corso del giudizio di primo grado non era stato notificato al difensore di fiducia l'avviso relativo all'udienza di rinvio al 19 settembre 2002, nonostante che il giudice avesse, nel corso della precedente udienza tenutasi il 15 marzo 2002, accertato l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore (astensione proclamata dagli avvocati). Il mancato avviso a quest'ultimo aveva ingenerato una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. Il motivo è palesemente infondato.
In ordine ad analogo rilievo sollevato dall'imputato con l'atto di appello la Corte di merito ha adeguatamente risposto rilevando che il mancato avviso era giustificato dalla circostanza che l'istanza di adesione del difensore all'astensione era stata comunicata tardivamente al giudice di primo grado.
La Corte di Appello ha infatti rilevato che la dichiarazione dell'avvocato CANTELLI Giovanni di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dai penalisti di S. Maria Capua Vetere era stata depositata soltanto alle ore 11 del 15 marzo 2002, mentre il processo era stato già rinviato alle ore 10,06.
Va aggiunto che, come ha precisato la Corte di Appello, il UG era assistito anche dall'avvocato di fiducia SORBO Alfredo, la cui nomina non era stata revocata e che non ha comunicato di volersi astenere e che all'udienza successiva del 19 settembre 2002 il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, preventivamente edotto dal giudice dell'omesso avviso all'avvocato CANTELLI, conseguente al tardivo deposito della dichiarazione di adesione all'astensione non aveva sollevato alcuna eccezione, ragion per cui la dedotta nullità di ordine generale a regime intermedio sarebbe stata comunque sanata.
Considerato che, come è noto, "nel caso di nullità non assolute attinenti al diritto della difesa dell'imputato, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art.182 c.p.p., comma 2, alla sola condizione, necessaria e sufficiente,
che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché d'ufficio, in sostituzione di quello non comparso" (v. per tutte Cass. sez. 1, Sent. n. 19691 del 2 aprile 2003, Bruno), stante la mancata tempestiva eccezione del difensore, va dichiarato inammissibile il motivo in quanto palesemente infondato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E, art. 192 c.p.p., in relazione al reato contestato.
Deduce il UG che la fattispecie contestata poteva ritenersi integrata soltanto nell' ipotesi in cui fosse emerso dagli atti del processo la prova certa che egli avesse posto in essere condotte concrete finalizzate a destinare il G.P.L. per uso domestico, soggetto quindi ad aliquota di imposta ridotta, ad uso autotrazione. Tale prova non poteva ritenersi sussistente per la sola circostanza che esso imputato era stato trovato alla guida di un autocarro con a bordo bombole di G.P.L. prive di documentazione. In proposito i giudici di merito avevano ingiustificatamente tralasciato di considerare il mancato rinvenimento, all'atto del controllo operato dalla polizia giudiziaria, di strumenti utili a perseguire la finalità propria prevista dalla norma penale.
Il motivo è palesemente infondato.
La Corte di appello, con adeguata motivazione, ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato rilevando che "gli imputati furono sorpresi a trasportare kg 685 di G.P.L. in bombole per uso domestico sull'autocarri OM 40 tgm F0691546, condotto dal UG e non erano stati in grado di esibire nessuna documentazione, ne' in ordine al consistente carico di bombole di G.P.L. ne' in ordine all'automezzo utilizzato per il trasporto". La Corte di merito ha quindi rilevato, tra l'altro, che correttamente il primo giudice da tali elementi aveva desunto, in via indiziaria, l'illiceità della condotta degli imputati ed in particolare la ( tentata ) destinazione del G.P.L. ad uso autotrazione in frode al fisco, mentre a fronte degli accertamenti dell'accusa non era stata fornita dagli imputati alcuna valida giustificazione in ordine alla presenza delle numerose bombole sull'autocarro ne' erano state fornite indicazioni sulla provenienza e la destinazione delle bombole.
Il motivo deve quindi dichiararsi inammissibile nella parte in cui il ricorrente richiede al giudice di legittimità un riesame ed una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede, atteso che, come ha precisato questa Corte, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali e una diversa interpretazione della prove". (v. per tutte Cass. Pen. sez. 4 Sent. 2 ottobre 2003, n. 4842). Con il terzo motivo il UG lamenta la nullità della sentenza per la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e, in relazione all'art. 62 bis c.p.. Deduce il ricorrente che i giudici di merito non avevano spiegato, con motivazione adeguata, l'iter logico seguito per escludere la possibilità di concedere all'imputato le attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante la sua ottima personalità ed il suo corretto comportamento processuale.
Inoltre era carente di motivazione la sentenza che si era limitata ad irrogare la pena senza indicare analiticamente gli elementi di cui all'art. 133 c.p., utilizzati per la dosimetria della stessa. Il terzo motivo è palesemente infondato e va quindi anch'esso dichiarato inammissibile.
La Corte di Appello, con adeguata motivazione, ha ritenuto che non appariva censurabile il diniego delle attenuanti generiche operato dal primo giudice, avuto riguardo alla particolare gravita del fatto desumibile dal quantitativo di g.pl. trasportato ( kg 685) e tenuto conto dei gravi ed allarmanti precedenti penali dell'imputato, ( per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed altro precedente per rapina ed armi). Per quel che attiene alla motivazione della condanna, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., il Collegio rileva che il D.Lgs. 26 ottobre 1995, art. 40, n. 504, prevede la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, e comunque non inferiore a quindici milioni, sicché la condanna di un anno di reclusione ed Euro 15.000,00, di multa inflitta al ricorrente si attesta in prossimità dei minimi consentiti dalla normativa.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione della poena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come pena congrua, pena equa, congruo aumento, ovvero si richiami alla gravita del reato o alla personalità del reo (v. per tutte Cass. sez. 1 Sent. 14 febbraio 1997, n. 1059). Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007