Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'aumento di pena può essere determinato anche nella misura minima concretamente applicabile, pari a un giorno per la reclusione, perchè l'art. 81 cod. pen. pone una deroga alle disposizioni generali in materia di minimi edittali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di una pena pari a giorni 10 di reclusione ed euro 34 di multa in aumento a titolo di continuazione rispetto ad un reato per il quale era stata già irrogata condanna con separato decreto penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 23961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23961 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/03/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 574
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 36123/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Firenze;
nei confronti di:
TA NT, nato il [...];
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pistoia del 20 giugno 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 20 giugno 2012, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Gip del Tribunale di Pistoia ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta (giorni 10 di reclusione ed Euro 34,00 di multa, convertita la pena detentiva in Euro 380,00 di multa, per una pena finale di Euro 414,00 di multa) in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, "in continuazione con la pena di cui al decreto penale n. 644 del 2010". 2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'illegittimità della pena, perché inferiore ai limiti previsti per la reclusione dall'art. 23 c.p. e per la multa dall'art. 24 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Non vi è dubbio che, anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte il giudice non possa spingersi al di sotto dei minimi di legge previste dall'art. 23 c.p. e segg. per ogni specie di pena. Nondimeno, nel caso in esame, il giudice non ha applicato le pene di giorni 10 di reclusione (sostituita con la multa) ed Euro 34,00 di multa al reato in quanto tale, ma solo a titolo di aumento per la continuazione esterna con un reato per il quale vi era stata già condanna con il decreto penale n. 644 del 2010, per una fattispecie evidentemente ritenuta più grave, la cui pena è stata presa a base per il computo. Le richiamate disposizioni dell'art. 23 c.p., e segg. non possono, dunque, trovare applicazione nel caso di specie, perché esse si riferiscono solo ai minimi di pena applicabili al reato come tale e non all'aumento per la continuazione sulla pena base. Infatti, l'art. 81 c.p., si limita a prevedere che, nel caso di continuazione, trova applicazione la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma non indica la misura minima di tale aumento;
e tanto non può che aver il significato della mancanza di un limite minimo fissato per legge, e della conseguente possibilità che l'aumento possa essere individuato a partire dalla misura minima applicabile (ad es.: un giorno, per la reclusione). In altri termini, l'art. 81 c.p. deve essere interpretato nel senso che pone una deroga,
giustificata sulla base della peculiarità dell'istituto della continuazione, rispetto al principio generale del limite edittale minimo (sez. 6, 12 marzo 1973, n. 4954, rv. 124422; sez. 6, 29 marzo 1995, n. 5419, rv. 201646; sez. 5, 7 marzo 2013, n. 22035, rv. 256501).
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014