Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
L'aumento minimo previsto per la continuazione tra reati può determinarsi anche nella misura di un giorno di reclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 22035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22035 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/03/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 458
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 35406/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di:
EO IN AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/07/2012 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
lette le richieste del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza Impugnata veniva applicata nei confronti di EO IN AL su accordo delle parti, per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 commesso in Colosimi, il 03/07/2010 in danno di Ausonia Une, la pena di giorni quattordici di reclusione a titolo di aumento per la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 825 del 2011 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cosenza.
Il Procuratore generale ricorrente deduce, sulla determinazione della pena, violazione di legge nell'irrogazione di una sanzione inferiore al minimo di giorni quindici previsto in via generale per la pena della reclusione dall'art. 23 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 81 c.p., u.c. prevede specificamente, nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione fra più reati, che la pena sia determinata con un possibile aumento della pena stabilita per il reato più grave fino alla misura massima del triplo. Altrettanto chiaramente la norma non indica la misura minima di tale aumento;
e tanto non può che aver il significato della mancanza di un limite minimo fissato per legge, e della conseguente possibilità che l'aumento possa essere individuato a partire dalla misura irriducibile di un giorno di reclusione (Sez. 6^, n. 4954 del 12/03/1973, Parodi, Rv. 124422 Sez. 6^, n. 5419 del 29/03/1995, Pani, Rv. 201646). Essendo in ciò la norma evidentemente derogatoria, per la particolare fattispecie della continuazione, rispetto al principio generale del limite edittale minimo di quindici giorni di reclusione, pertanto impropriamente invocato dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013