Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 27115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27115 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/02/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA VI - rel. Consigliere - N. 595
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 41172/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) La NA NU, nato ad [...] il [...];
2) MA CE, nato ad [...] il [...];
3) ER VI, nato ad [...] il [...];
4) RE AR, nato ad [...] il [...];
5) EV CH, nato ad [...] il [...];
6) ER VA, nato ad [...] il [...];
7) AC OR, nato ad [...] il [...];
8) ST CE, nato ad [...] il [...];
9) Di SO PI, nato ad [...] il [...];
10) Di SO ME, nato ad [...] il [...];
11) ME AR, nato ad [...] il [...];
12) D'OR SA, nato ad [...] il [...];
13) PA AS, nato ad [...] il [...];
14) EL US, nato ad [...] il [...];
15) TE AR, nato ad [...] il [...];
16) TR US, nato ad [...] il [...];
17) IB CH, nato ad [...] il [...];
18) TE CH, nato ad [...] il [...];
19) GN ZI, nata ad [...] il [...];
20) TR ME, nato ad [...] il [...];
21) ST NZ, nato ad [...] il [...];
22) AT AR, nato ad [...] il [...];
23) De VA AR, nato ad [...] [...];
avverso la sentenza del 18-11-2013 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VI Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Di SO PI, ER VA, ST NZ, TE CH, D'OR SA e EL US e per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di AT AR, con il rigetto nel resto. Rigetto dei rimanenti ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. E impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma di quella resa dal GUP presso il medesimo tribunale del 4 maggio 2012, ha per quanto qui interessa:
1) riqualificato nei confronti di LA EN NU, AR CE, NE VI e UA AR l'imputazione di cui al capo A, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 3, in quella di cui ai commi 2-3 della medesima disposizione e riconosciute ai suddetti le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti rispettivamente contestate, ha rideterminato la pena nei confronti di LA EN NU in anni otto e mesi quattro di reclusione;
IN CE in anni otto e mesi otto di reclusione;
NE VI in anni nove e mesi quattro di reclusione;
UA AR in anni otto di reclusione;
CE 2) riconosciute a VA CH, IO VA, CR OR, AS, DI SO PI, DI SO ME, RA AR, D'RI AB, SU AS, EL US, SI AR, ON US, SI CH, ER CH, ON ME, DE OV AR, AS NZ e PO ZI le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti rispettivamente contestate, ha rideterminato la pena nei confronti di VA CH in anni sei e mesi otto di reclusione;
IO VA in anni sette di reclusione;
CR OR in anni sette mesi sei di reclusione;
AS CE in anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
DI SO PI e DI SO ME in anni sette di reclusione;
RA AR in anni otto di reclusione;
D'RI AB in anni sei mesi otto di reclusione;
SU AS in anni sette di reclusione;
EL US in anni sette mesi quattro di reclusione;
SI AR e ON US in anni sei e mesi otto di reclusione;
SI CH in anni sette e mesi due di reclusione;
ER CH, ON ME e AS NZ in anni sei e mesi otto di reclusione;
DE OV AR in anni sei e mesi dieci di reclusione;
PO ZI in anni sei di reclusione;
3) confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di AT AR;
4) revocato la confisca dei beni in danno di RE AR (Impresa individuale denominata "Panificio e tarallificio di RE CO e autovettura tg. CC001XE intestata a RU ME) ordinandone la restituzione in favore degli aventi diritto e confermando le ulteriori statuizioni di confisca;
5) revocato la confisca in danno di MA CE limitatamente all'immobile sito nel comune di Andria alla via Lago di Lesina n.9 intestato a ER IA ordinandone la restituzione all'avente diritto;
6) confermato la confisca dei beni in danno di La NA NU, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ai suddetti ricorrenti era contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cit. D.P.R., art. 74) nonché, singolarmente o in concorso, episodi di cessione o di detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).
2. La posizione di La NA NU è stata stralciata come da ordinanza letta in udienza ed allegata al relativo verbale. Gli altri ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. RE AR ha proposto due ricorsi (uno personalmente e l'altro per il tramite del difensore) con entrambi deduce, come unica doglianza, il difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dolendosi del fatto che la misura della pena irrogatagli non è stata diminuita nella massima estensione a seguito della concessione delle attenuanti generiche, omettendosi di tenere conto della sua incensuratezza e discriminando la sua posizione rispetto a quella riservata ad altri coimputati del processo.
2.2. TR US e TR ME, con ricorso personale, affidano il gravame rispettivamente a quattro ed a tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo di gravame TR US deduce la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova con conseguente lesione del diritto di difesa circa la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.
2.2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, del tutto identici al primo, al secondo e al terzo motivo sollevati da TR ME, entrambi i ricorrenti denunciano violazione di legge e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo (rispettivamente 2 e 1 motivo);
contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa e all'omessa applicazione delle ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, (rispettivamente 3 e 2 motivo); carenza della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. in relazione alla eccessiva entità della pena inflitta e alla concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore alla massima espansione (rispettivamente 4 e 3 motivo).
2.2.3. TR US ha presentato, tramite il difensore, altro ricorso affidando ad un unico motivo con il quale deduce la mancanza della motivazione, letteralmente, "in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e perché non esaustiva di tutte le argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In particolare, non possono ritenersi soddisfacenti, sotto il profilo della completezza della motivazione, le condizioni rassegnate in ordine alla sussistenza del fatto contestato al ricorrente".
2.3. EV CH, tramite il difensore, solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 533 c.p.p., comma 2, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), sostenendo che la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui la Corte territoriale ha sostenuto di non poter ridurre la pena nella massima misura possibile in ragione della reiterazione delle condotte in un significativo arco temporale, atteso che tale motivazione appare illogica e contraddittoria alla stregua della effettiva imputazione elevata a carico dell'imputato (capo a) e non già e non anche di alcuno dei reati-fine contestati ad altri coindagati.
2.4. De VA AR ricorre personalmente affidando il gravame a due motivi con i quali deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (1 motivo) nonché nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, relativamente al capo h), e, relativamente al capo a), dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 (2 motivo).
2.5. GN ZI ricorre personalmente affidando il gravame a due motivi con i quali deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (1 motivo) nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 74, comma 6 nonché circa l'entità della severa sanzione penale inflitta con particolare riferimento alle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. 2.6. MA CE e ER VI ricorrono, tramite il difensore, con unico motivo con il quale denunciano la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p. avendo la Corte territoriale immotivatamente ridotto la pena base (già determinata in misura superiore al minimo edittale) per mezzo delle attenuanti generiche nella misura di appena 3 mesi:
infatti la pena base pari ad anni 12 e mesi 9 di reclusione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 62 bis c.p., alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione.
2.7. ME AR, TE AR e IB CH ricorrono, tramite il difensore, con unico motivo con il quale denunciano la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p. avendo la Corte territoriale immotivatamente ridotto la pena base (già determinata in misura superiore al minimo edittale) per mezzo delle attenuanti generiche nella misura di appena 6 o 3 mesi a fronte della possibile detrazione di ben 3 anni 3 mesi.
2.8. AC OR (che ha proposto anche altro ricorso di seguito riportato), ST CE, PA AS e Di SO ME ricorrono personalmente, con separati atti, affidando il gravame a due identici motivi, praticamente dello stesso letterale tenore, con i quali rispettivamente deducono la contraddittorietà della motivazione nell'applicazione della riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (1 motivo) nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (2 motivo).
2.9. Di SO PI, ER VA, AT AR, ST NZ, TE CH, D'OR SA, EL US e AC OR ricorrono, tramite il difensore, con separati atti, affidando il gravame ad un motivo identico a quello proposto da TR US (sub 2.2.3.), dello stesso letterale tenore, con i quali rispettivamente deducono la mancanza della motivazione, letteralmente, "in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e perché non esaustiva di tutte le argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In particolare, non possono ritenersi soddisfacenti, sotto il profilo della completezza della motivazione, le condizioni rassegnate in ordine alla sussistenza del fatto contestato al ricorrente".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza o perché presentati nei casi non consentiti.
2. Va in proposito precisato che, all'udienza dell'8 luglio 2013 nel corso del giudizio di appello, veniva acquisita formale dichiarazione di rinunzia (da parte degli imputati VA CH, IO VA, CR OR, AS CE, DI SO PI, DI SO ME, RA AR, D'RI SA, SU AS, EL US, SI AR, ON US, SI CH, ER CH, ON ME, AS NZ, DE OV AR e PO ZI, personalmente ovvero per il tramite dei difensori di fiducia muniti di procura speciale) "a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena".
Veniva altresì acquisita formale dichiarazione di rinunzia da parte degli imputati LA EN NU, AR CE, NE VI e UA AR, personalmente ovvero per il tramite dei difensori di fiducia muniti di procura speciale, ai motivi di appello, fermi restando i motivi attinenti all'esclusione della condotta di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena nonché - limitatamente a La NA, MA e RE - alla confisca dei beni in sequestro.
3. Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina la formazione di una preclusione processuale limitatamente ai punti della sentenza gravata oggetto di rinunzia, salvo che la rinunzia, quantunque parziale, abbia investito un capo della decisione nel qual caso essa comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia, con la conseguenza che, in entrambi i casi, la Corte di appello non ha comunque l'onere di motivare in ordine ad essi (su tale ultimo aspetto, Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi ed altri, Rv. 255069).
Va infatti considerato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, sicché, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato o la rinunzia al gravame, fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto, come nella specie, al giudice l'indagine sulla quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239).
Va allora considerato che, nel caso di specie, la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, essendo rimasto impregiudicato il punto della decisione relativo al trattamento sanzionatorio non oggetto del negozio abdicativo, produce esclusivamente effetti preclusivi che tuttavia coprono tutto l'iter processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione quindi circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, con la conseguenza che, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, ne' può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo, Rv. 249269).
Perciò, dal principio della preclusione processuale e dal principio dell'irrevocabilità dei negozi giuridici processuali, consegue che i motivi di gravame proposti da TR US (1 2 e 3 motivo), TR ME (1 e 2 motivo), De VA AR (1 e 2 motivo), GN ZI (1 e 2 motivo, fatta eccezione del profilo relativo alla determinazione della pena che sarà successivamente esaminato), AC OR, ST CE, PA AS e Di SO ME (per questi ultimi quattro ricorrenti limitatamente al secondo motivo di gravame sollevato con riferimento al cit. D.P.R., art. 74) sono inammissibili perché, essendosi formata la preclusione processuale al loro esame per effetto della rinunzia sul punto della responsabilità, la Corte territoriale non doveva, ne' poteva prenderli in considerazione e lo stesso principio vale nel giudizio di legittimità.
Per la medesima ragione devono ritenersi inammissibili i ricorsi proposti da Di SO PI, ER VA, ST NZ, TE CH, D'OR SA e EL US. Quanto poi a questi ultimi (e a AC OR) che hanno rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità in relazione ai reati loro contestati (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e/o 74) nonché alla posizione di AT AR (unico ricorrente che non ha rinunciato ai motivi di appello), avendo tutti denunciato - con ricorsi dal tenore letterale perfettamente identico e dunque perciò solo aspecifici perché disancorati del tutto dalla peculiarità di ogni singola posizione processuale - la violazione di legge per non avere la Corte di appello fatto applicazione dell'art. 129 c.p.p., è necessario dare continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo il quale è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità. (Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418). Ne consegue che, anche per tale concorrente ragione, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da Di SO PI, ER VA, ST NZ, TE CH, D'OR SA, EL US e AC OR, dovendosi ribadire analogo epilogo in parte qua anche per TR US, De VA AR e GN ZI, mentre per quanto riguarda la posizione di AT AR, siccome non rinunciante ai motivi di appello, questa è l'unica ragione, in uno al difetto di specificità del ricorso, che rende inammissibile l'impugnazione.
4. Residuano infine i motivi di gravame proposti con riferimento al trattamento sanzionatorio che, non coperti dalla preclusione processuale conseguente alla rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, possono essere congiuntamente esaminati essendo le questioni proposte in larga parte comuni e comunque collegate.
4.1. Sono inammissibili le questioni con le quali si deduce la disparità di trattamento tra coimputati avendo questa Corte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880), posto che, nel caso di specie, non sono state in nessun caso enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede.
4.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze relative alla misura della riduzione di pena determinata a seguito della concessione delle attenuanti generiche, anche nelle ipotesi in cui dette attenuanti sono state ritenute prevalenti alle contestate aggravanti o nelle ipotesi di rivendicata incensuratezza dei ricorrenti, atteso che la Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione pertanto non censurabile in sede di legittimità e peraltro sostanzialmente immune dalle doglianze sollevate con i motivi di gravame, ha precisato di non aver operato la riduzione di pena nella massima misura possibile e di essere partita da una pena base superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo, della obiettiva gravità delle condotte, della reiterazione delle stesse in un significativo arco temporale e della personalità degli imputati, tutti gravati da precedenti penali, per il ER (ed il La NA) anche specifici.
4.3. Le restanti doglianze, circa il disposto trattamento sanzionatorio, sono del tutto generiche e pertanto inammissibili. Vanno pertanto dichiarati inammissibili, con riguardo al punto relativo ai rilievi sollevati in ordine al trattamento sanzionatorio, i ricorsi proposti da RE AR, TR US (4 motivo), TR ME (3 motivo), EV CH, GN ZI (2 motivo limitatamente al profilo relativo al trattamento sanzionatorio), MA CE, ER VI, ME AR, TE AR, IB CH, AC OR, ST CE, PA AS e Di SO ME.
5. Quanto alla posizione di AT AR, per il quale già a seguito della sentenza di primo grado, è stata riconosciuta la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (ora titolo autonomo di reato), va considerato che la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2000 di multa rientra, anche a seguito dello ius superveniens, nei limiti edittali previsti dalla nuova normativa considerato che la L. 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 per i fatti di lieve entità, relativi sia alle droghe leggere che a quelle pesanti (nella specie, all'imputato era contestata la cessione di cocaina), ha previsto la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (art. 1, comma 24 quater, lett. a), con la conseguenza che, anche tenuto conto dell'applicata diminuente del rito abbreviato, la pena irrogata rientra ampiamente nella cornice edittale stabilita dallo ius superveniens.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Esclusa la posizione di La NA NU, di cui è stato ordinato lo stralcio in udienza, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015