Sentenza 13 settembre 2007
Massime • 2
L'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod.proc.pen., così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod.proc.pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen., era apparsa la necessità di ulteriori, complessi accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni "collaboratori di giustizia").
Dev'essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2007, n. 37368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37368 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 47
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028204/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI OR, N. IL 18/03/1955;
avverso ORDINANZA del 07/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciani Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 7 giugno 2007 il Tribunale di Napoli, sezione settima penale, collegio f, costituito ex art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto da OR AL avverso l'ordinanza di proroga per sei mesi dei termini di custodia cautelare, emessa dal g.i.p. del locale Tribunale il 13 marzo 2007. Il Tribunale osservava che il 19 gennaio 2007, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, dichiarata nulla dal g.i.p., all'udienza preliminare del 26 febbraio 2007, per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) ad uno dei difensori di fiducia dell'indagato.
Il nuovo avviso di conclusione delle indagini veniva nuovamente notificato dal pubblico ministero il 26 febbraio 2007. Peraltro, in conseguenza dell'acquisizione, in epoca compresa tra il 14 febbraio 2007 e l'1 marzo 2007, delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, rilevanti anche in relazione alla posizione del ricorrente, il pubblico ministero chiedeva la proroga dei termini di custodia cautelare, prossimi a scadere il 17 marzo 2007, attesa la sussistenza di gravi esigenze cautelari e la necessità di acquisire riscontri alle dichiarazioni dei chiamanti in correità.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, OR, il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, considerato che:
a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state acquisite prima della scadenza dei termini di custodia cautelare;
b) al momento della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare era già stato emesso dal pubblico ministero l'avviso di conclusione delle indagini, sia pure poi dichiarato nullo;
c) la domanda ex art. 305 c.p.p., comma 2, era stata avanzata in una fase successiva a quella delle indagini;
d) era stata omessa l'allegazione del verbale illustrativo delle dichiarazioni dei collaboratori, rese oltre i centottanta giorni, secondo quanto già dedotto tempestivamente con i motivi d'appello.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
La pretermissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p., richiamati dall'art. 416 c.p.p., comma 1, parte finale, da luogo a una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. (Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2004, rv. 229423; Cass, Sez. 6^, 30 marzo 2004, rv. 228337;
Cass., Sez. 6, 5 giugno 2003, rv. 226364). La rilevazione della predetta nullità, che incide su un adempimento che non ammette equipollenti e si colloca in un segmento procedimentale antecedente all'atto propulsivo del processo, determina la consequenziale regressione del processo alla fase delle indagini preliminari. Il Collegio ritiene, pertanto, ritualmente avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 305, c.p.p., comma 2, la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero, dopo la restituzione degli atti da parte del g.i.p. che abbia dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 416 c.p.p., comma 1, parte seconda, e art. 415 bis c.p.p..
Deve, poi, considerarsi ammissibile l'espletamento di indagini successive alla spedizione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., quando siano ancora correnti i termini generali di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, fuori dal meccanismo fondato sulla sollecitazione difensiva a norma dell'art. 415 bis c.p.p., commi 3 e 4. Depongono in tal senso il principio della continuità investigativa, desumibile dall'ammissibilità di investigazioni suppletive (art. 419 c.p.p., comma 3) e integrative (art. 430 c.p.p.), e la utilizzabilità delle indagini compiute su richiesta difensiva nonostante la scadenza del termine di fase. Sotto questo profilo, dunque, è esente dai vizi denunziati il provvedimento impugnato che ha ritenuto legittima la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare sollecitata dal pubblico ministero in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, a seguito dell'acquisizione, nel medesimo lasso temporale, delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, che, pur se acquisite prima della scadenza dei termini di custodia cautelare, rendevano necessari accertamenti e attività valutative di particolare complessità, concernenti la specifica posizione dell'indagato OR, anche in vista della successiva utilizzazione, in fase dibattimentale, dei risultati delle indagini svolte (Cass. Sez. Un. 11 luglio 2001, Canadesi, rv. 219397). Di conseguenza, sussistevano le specifiche condizioni previste dall'art. 305 c.p.p., comma 2, con riferimento sia alle gravi esigenze cautelari sia al collegamento tra queste e il carattere indispensabile della proroga sia, infine, alla natura particolarmente complessa degli accertamenti da compiere.
Apodittica e congetturale, infine, appare la censura relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in proposito, osservano che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non meriti accoglimento.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue di diritto l'obbligo del pagamento delle spese processuali
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007