Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2007, n. 37368
CASS
Sentenza 13 settembre 2007

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L'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod.proc.pen., così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod.proc.pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen., era apparsa la necessità di ulteriori, complessi accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni "collaboratori di giustizia").

Dev'essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2007, n. 37368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37368
Data del deposito : 13 settembre 2007

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