Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto l'illiceità penale di tale specifica condotta - sostanzialmente riprodotta nell'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - rende altresì criminoso il programma dell'associazione, anche se alcune delle violazioni di carattere fiscale, accessorie ad essa, non sono più previste come reato dalla legge penale, per effetto dell'"abolitio criminis" operata dal citato D.Lgs. n. 74).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2003, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 27/11/2003
Dott. ROMANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere N. 1572
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola rel. Consigliere N. 46130/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) MA IU, nato a [...] il [...];
2) AN AR FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5/2/02 della Corte d'Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 5/2/2002, riformando in parte la decisione di condanna 23/2/2000 emessa, all'esito del rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di Parma, così provvedeva:
- confermava la colpevolezza di MA IU e AN AR FR in ordine al delitto di partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416/2 c.p., capo A RG. n. 151/961 costituita insieme a BE LO e NI LO, pure dichiarati colpevoli, ma non ricorrenti, e finalizzata a commettere più delitti in materia fiscale, per favorire, attraverso l'evasione dell'iva, il commercio di prosciutti a prezzi concorrenziali;
- confermava la colpevolezza dell'AN in ordine al delitto, commesso nel corso dell'anno 1995, di emissione di fatture, nei confronti delle ditte "Italina Carni" del NI e "SIC s.r.l." del BE, per operazioni inesistenti d'imponibile pari a complessive lire 6.439.479.000 (capo G R.G. n. 151/96) e ad analogo delitto relativo alla fattura per lire 60.000.000 emessa, il 30/6/1995, nei confronti della società "Pubblicità Italiana 2000" (capo B R.G. n. 22/97);
- assolveva i predetti dalle altre violazioni fiscali loro rispettivamente contestate ai capi C-D-E-F del proc. N. 151/96, A-C del proc. N. 22/97, perché, a seguito dell'entrata in vigore del d. ls. n. 74/00, i relativi fatti, aventi carattere meramente prodromico e preparatorio rispetto all'evasione d'imposta, non sono più previsti come reato;
- determinava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, per il MA, in mesi otto di reclusione e, per l'AN, in mesi sei di reclusione oltre le pene accessorie. Secondo la ricostruzione in fatto della Corte di merito, la frode fiscale era stata attuata attraverso il c.d. "sistema della triangolazione", sfruttando fraudolentemente l'esenzione dall'iva, prevista dall'art. 41 della legge n. 427/93, per le "cessioni intracomunitarie" di beni a titolo oneroso. Le aziende rimaste coinvolte in tale attività illecita erano state individuate nella "SIC", di cui il BE era amministratore e socio e il MA socio occulto, nella "ABC" e nella "Italiana Carni", entrambe riconducibili al NI, e nella "HTA", facente capo all'AN. Nel corso dell'anno 1995, la HTA, operante formalmente in Germania, si era resa fittiziamente acquirente, in regime di esenzione iva, di grosse partite di prosciutti prodotti in Italia;
l'acquisto era stato materialmente trattato e concluso dal BE o dal MA, presentatisi ai fornitori come rappresentanti della ditta tedesca;
in realtà, la merce destinata alla HTA non era mai stata trasportata in Germania, ma consegnata direttamente ai clienti della SIC;
contabilmente l'operazione era stata legittimata con l'emissione da parte della HTA di fatture, anch'esse in esenzione iva, relative ad inesistenti operazioni di vendita delle stesse partite di prosciutti in favore delle ditte riferibili al NI, che avevano svolto una mera funzione contabile intermedia, tanto che, a loro volta, avevano emesso fittizie fatture di vendita nei confronti della SIC, che aveva potuto così giustificare contabilmente la provenienza della merce alienata ai propri clienti;
grazie a tali artifici, la SIC aveva potuto collocare sul mercato partite di prosciutti a prezzi più bassi rispetto a quelli di norma praticati e lucrare l'importo dell'iva pagata dagli acquirenti finali.
La Corte territoriale, dopo avere rilevato che, in forza del d. ls. N. 74/00, v'era stata una vera e propria abolitio criminis delle violazioni fiscali a carattere, per così dire, meramente formale, riteneva che, invece, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti continuava a rivestire carattere d'illiceità penale, stante una continuità in tale senso tra la vecchia norma di cui all'art. 4/1^ lett. d) della legge n. 516/82 e la nuova disposizione di cui all'art. 8/1^ d. ls. N. 74/00; che tale illecito aveva avuto una chiara funzione strumentale nel raggiungimento del fine perseguito dall'associazione, quello cioè di evadere l'iva, e che, pertanto, il reato associativo, nonostante l'abrogazione delle altre figure criminose contestate, continuava ad essere configurabile, avuto riguardo anche al pactum sceleris intercorso tra le aziende sopra citate, che avevano sostanzialmente operato, nel corso dell'anno 1995, nella sola prospettiva di attuare il programma fraudolento, nonché all'articolata organizzazione posta in essere per garantire tale attuazione. Aggiungeva che la postulazione accusatoria aveva trovato conferma nell'ampia confessione dell'AN, che aveva riferito, negli stessi termini innanzi precisati, del complesso meccanismo posto in essere;
che, quanto al MA, il suo coinvolgimento nella vicenda aveva trovato riscontro probatorio nella dinamica dei fatti, così come ricostruita.
Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati. Entrambi hanno dedotto la violazione della legge penale, sotto il profilo che l'abrogazione secca di tutto il titolo primo della legge n. 516/82 ad opera del d. ls n. 74/00 aveva comportato la depenalizzazione di tutti i reati-fine contestati, con l'effetto che non era più configurabile il reato associativo così come articolato. Il MA, inoltre, ha aggiunto che alla sua assoluzione da tutti i reati finanziari non poteva non conseguire l'assoluzione anche dal reato associativo. L'AN ha lamentato anche che non era stata data la giusta valenza all'elemento soggettivo della sua partecipazione all'associazione: egli non si era reso conto dell'illiceità dei fini perseguiti dagli altri coimputati e, in ogni caso, l'ultimo rapporto da lui avuto con costoro risaliva al 15/11/1995, sicché doveva ritenersi estraneo all'attività di partecipazione, collocata temporalmente, secondo la contestazione, dal 14/12/1995 in poi.
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Censura comune ad entrambi i ricorsi, che si riverbera sulla configurabilità del reato associativo, strutturato in funzione di un programma proiettato alla commissione di reati in materia fiscale, è quella dell'intervenuta abrogazione di tali illeciti e, quindi, del venir meno della rilevanza penale del sodalizio costituito tra i vari soggetti in esso coinvolti. Sul punto, la gravata sentenza, dopo avere dato atto che effettivamente le violazioni fiscali prodromiche all'evasione non erano più previste dalla legge come reato, precisa che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, passaggio necessario del complesso meccanismo che aveva caratterizzato l'azione degli imputati, continuava ad avere rilievo penale, pur dopo l'entrata in vigore del d. ls. n. 74, il cui art. 8/1^ riproduce la stessa previsione dell'abrogato art. 4/1^ lett. d) della legge n. 516.
Va riconosciuto, infatti, un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell'art. 2/3^ c.p., quando, all'esito della comparazione e del raffronto tra gli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie incriminatici, persiste il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni, nonostante ed anzi proprio in conseguenza dell'intervento legislativo che, benché formalmente abrogativo, di fatto riproduce la previgente e diversa norma incriminatrice. In tal caso, i fatti integranti reato sotto il vigore della precedente previsione continuano ad esserlo alla stregua del nuovo disposto normativo (cfr. Sez. Un. 20/6/1990, Monaco;
25/10/00, Di Matteo;
13/12/00, Sagone).
Ciò posto, l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, già prevista dall'abrogato titolo primo della legge n. 516, è stata riprodotta nell'art. 8 del d. ls n. 74.
La permanenza dell'illiceità penale di tale violazione fiscale, rientrante tra gli obiettivi del sodalizio, non toglie a questo la caratteristica della associazione per delinquere, anche se altre violazioni strumentali all'attuazione del programma, pure contestate come obiettivi del sodalizio, non sono, oggi, più previste come reato.
La struttura organizzata posta in essere dai due ricorrenti e dagli altri correi aveva operato secondo sinergie ben ideate e attuate, che avevano garantito il risultato programmato, attraverso una ben definita ripartizione dei ruoli tra i sodali, ciascuno dei quali aveva agito nell'interesse dell'entità associativa. Sulla struttura del reato di cui all'art. 416 c.p. e sulla sua configurabilità, non influisce il fatto che una parte dei reati-fine venga successivamente depenalizzata e il programma, conseguentemente, perda in parte il suo iniziale connotato delittuoso;
l'associazione per delinquere resiste concettualmente in relazione ai reati residui, ai quali è comunque attribuita, nel momento in cui l'organismo sorge, una funzione strumentale all'attuazione di quanto programmato, e ciò a prescindere dalla successiva consumazione o meno dei singoli reati-fine. La programmazione delittuosa, intesa quale scopo dell'associazione, comprende tutti i reati necessari al raggiungimento del risultato divisato e accomuna, in forza dell'affectio societatis, tutti i partecipi.
Da ciò, è agevole dedurre che l'assoluzione del MA dall'addebito fiscale non può avere riverberi sulla sua responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., che trova i suoi presupposti legittimanti nelle argomentazioni esposte. La sentenza impugnata, inoltre, con motivazione immune da vizi logici, da adeguato conto della malafede dell'AN, il cui ruolo centrale nella vicenda, da lui stesso illustrato, non può non avergli fatto prendere coscienza di essere partecipe, e di volerlo essere, di un'organizzazione criminosa finalizzata ad evadere, per fini speculativi, l'iva sulla merce commercializzata. Nè può soccorrere in favore del ricorrente l'erronea indicazione, nel capo d'imputazione, della data di consumazione del reato associativo (14/12/1995 e successivamente). Il giudice a quo ha correttamente rilevato che tale data attiene all'accertamento del reato, la cui consumazione, invece, si protrasse per tutto l'anno 1995, così come può evincersi dalla collocazione temporale, precisata nello stesso capo d'imputazione, dei c.d. reati-fine, in ordine ai quali l'AN è pure ritenuto colpevole.
È il caso di sottolineare che non può essere dichiarata la prescrizione dei reati, in tesi maturata, per effetto delle accordate circostanze attenuanti generiche, nel giugno 2003, in pendenza del presente giudizio di legittimità.
L'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi non consente, infatti, il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. Un. 22/11/00, De Luca). Alla declaratoria d'inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000, 00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004