Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 3
La modifica dell'imputazione, disposta a norma dell'art. 423 cod. proc. pen. e relativa al "locus commissi delicti", non costituisce fatto nuovo necessitante la notifica all'imputato assente all'udienza preliminare, in quanto integra una mera variazione dell'originaria contestazione per la quale è sufficiente la comunicazione al difensore.
In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nei confronti dell'imputato in un processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relative a fatti oggetto di sentenza di proscioglimento, in quanto la valutazione della prova è insuscettibile di essere atomizzata in presenza di reati addebitati alla medesima persona e commessi in concorso formale o in continuazione.
In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Violenza sessualeAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19725 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
1 9725/08 Udienza pubblica del 3 aprile del 2008 Registro Gen. N 26774/07 855Sentenza n
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Enrico Altieri
Dott. Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Aldo Fiale consigliere consigliere Dott. Margherita Marmo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di R.L.A. avverso la nato a (omissis) il (omissis) "
sentenza della corte d'appello di Milano del 21 febbraio del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio del 2007, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Busto Arstizio del 12 febbraio del 2004, condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di R.L.A. reclusione, quale responsabile di abuso sessuale in danno delle minori degli anni dieci B.M. B.F. e fatti commessi fino al 1989 in danno di R.M.
B.F. e fino
,fino al 1997 in danno di B.M. R.M.al 2000 in danno di[
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In base alle sentenze dei giudici del merito il fatto,per quanto ancora rileva nella fattispecie, va ricostruito nella maniera seguente
Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio perché rispondesse di violenza di R.L.A. sessuale ed atti di libidine in danno delle proprie figlie B. E. della propria nipote e delle vicine died D.S. B.F. e R.M. tutte casa B.M. persone minore degli anni dieci all'epoca della commissione dei fatti, indicata in un periodo compreso tra il 1982 ed il 1992
All'udienza preliminare il pubblico ministero chiedeva di scindere e di riformulare il capo d'imputazione in modo da indicare per ciascuna parte offesa l'epoca di commissione del reato. La modificazione era stata comunicata al difensore presente essendo contumace il prevenuto Alla successiva udienza, respinta da parte del giudice l'eccezione della difesa relativa alla mancata notificazione all'imputato contumace della modificazione dell'imputazione, veniva disposta la separazione del procedimento con riferimento ai capi A),B) e C) come riformulati dal pubblico ministero ossia con riferimento agli abusi sessuali ritenuti commessi dal R. in danno delle figlie e della nipote e veniva pronunciata sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. perché tali reati si erano ormai estinti per prescrizione L'imputato, per mezzo del difensore, in relazione alle residue contestazioni, ossia agli abusi sessuali commessi in danno delle vicine di casa B.M. B.F. e daminori degli anni dieci,abusi costituiti R.M.
toccamenti delle parti intime delle ragazze, chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato Il tribunale, nell'affermare la responsabilità del prevenuto, oltre alle dichiarazioni rese dalle predette, utilizzava come elementi di riscontro, anche quelle rese dalle altre parti offese dei reati per i quali era stata pronunciata sentenza di proscioglimento per prescrizione La corte respingeva l'impugnazione proposta dal prevenuto osservando che la modificazione dell'imputazione all'udienza preliminare ex articolo 423 c.p.p. non doveva essere notificata al contumace ed in ogni caso alla successiva udienza l'imputato per mezzo del proprio procuratore aveva preso atto della riformulazione del capo d'imputazione ed aveva optato per il rito abbreviato;
che le dichiarazioni rese dalle altri minori abusate ad opera del prevenuto per le quali era intervenuta sentenza di proscioglimento per essersi il reato ascritto estinto per prescrizione potevano essere utilizzate come elementi di
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riscontro trattandosi di atti facenti originariamente parte del medesimo procedimento;
che l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 bis non era stata concessa nella massima estensione per la gravità dei fatti;
che la reiezione dell'istanza di concessione delle generiche sia pure implicitamente risultava motivata;
che invece era parzialmente fondata l'impugnazione del procuratore generale poiché nella fattispecie era configurabile l'aggravante di cui al n 5 dell'articolo 61 cod pen. e perciò andava affermata la responsabilità del prevenuto anche per il reato di cui al capo D) in danno di ,dichiarato B.M. prescritto dal tribunale
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore deducendo: la violazione dell'articolo 423 c.p.p. per l'omessa notificazione al contumace della modificazione del capo d'imputazione: assume che, con la richiesta di rinvio a giudizio e con l'avviso ex articolo 415 bis c.p.p., i fatti addebitatigli erano stati considerati commessi fino al 1992 mentre con la nuova formulazione del capo d'imputazione si era precisato che i reati commessi in danno di ossia B.F. e R.M.
quelli per i quali successivamente era intervenuta condanna, erano stati commessi fino al 2000 allorché era in vigore la novella n 66 del 1996; inoltre il pubblico ministero aveva inserito nuove contestazioni quali ad esempio quella relativa alla contestazione della violazione degli artt 605 c.p. e 61 n 5 c.p. Sostiene che le contestazioni dal 1992 fino al 2000 configuravano un fatto nuovo prima inesistente e, quindi andava applicato il comma secondo dell'articolo 423 con la conseguente nullità della nuova contestazione fatta in udienza in assenza del prevenuto contumace;
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle altre minori asseritamene abusate nel processo separato;
la violazione dell'articolo 61 n 5 relativamente all'applicazione dell'aggravante prevista da tale norma la quale aveva impedito la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo d) per prescrizione sostiene che la mera frequentazione del panificio del prevenuto da parte delle bambine non era idonea a configurare l'aggravante anzidetta, in quanto il panificio non si connota come luogo di per sé idoneo a non consentire a chi lo frequenta la difesa
IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. Anzitutto va precisato che al prevenuto non era stato contestato il concorrente reato di cui all'articolo 605 c.p. come sostenuto dal difensore nel ricorso, ma
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solo l'aggravante dell'articolo 61 n 5 ,oltre ovviamente alla modificazione della data del fatto per quanto concerne le vicine di casa. Invero alla pagina nove della sentenza di primo grado il tribunale ha dato atto che non doveva ritenersi contestato il reato di cui all'articolo 605 c.p. la cui indicazione testuale nel capo d'imputazione era stata interlineata dallo stesso pubblico. ministero. Quindi di tale reato non si è tenuto conto
Precisato ciò, si osserva che l'articolo 423 c.p.p. disciplina l'ipotesi nella quale, in seguito all'attività espletata nel corso dell'udienza preliminare, risulti che «il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione» ovvero emerga «un reato connesso» ai sensi dell'art. 12 co. 1° lett. b, o una «circostanza aggravante». In tali casi, il p.m. modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente o al difensore dell'imputato assente, a norma del 1° co. Ove, invece, nel corso dell'udienza risulti a carico dell'imputato un «fatto nuovo», come tale non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, è necessario, qualora si tratti di reato perseguibile d'ufficio, che il giudice ne autorizzi la contestazione, semprecché il p.m. ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'imputato. La semplice modificazione del fatto non richiede quindi la notificazione della modificazione stessa all'imputato contumace perché essa viene comunicata al difensore che comunque rappresenta il prevenuto. Essa non implica neppure la necessità di rinnovare l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari previsto dall'articolo 415 bis (cfr Cass 21703 del 2003: Cass n 5403 del 2001).La situazione non è cambiata neppure a seguito della legge n 479 del 1999 che ha esteso all'udienza preliminare le garanzie previste per il dibattimento in favore dell'imputato contumace. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale situazione rispetto a quella omologa prevista per il dibattimento, in base alla quale la modificazione dell'imputazione deve essere notificata all'imputato contumace (artt 519 e 520 c.p.p.) l'ha ritenuta legittima, dichiarando manifestamente infondata l'eccezione, con provvedimento n 185 del 2001
Diversa è invece la disciplina nell'ipotesi di fatto nuovo emerso a carico dell'imputato .La nuova contestazione è autorizzata dal giudice se il pubblico ministero ne fa richiesta e la parte vi consenta. La norma prevede quindi due differenti discipline, Per individuare quella applicabile occorre distinguere gli elementi fattuali la cui variazione innesca l'esercizio di una nuova azione penale («fatto nuovo», ai sensi del 2° co.), dalle varianti che implicano una semplice modificazione descrittiva
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della contestazione già formulata Una condivisibile dottrina,premesso che il termine «fatto» contenuto nel 1° e 2° co. dell'art. 423 va inteso alla stregua di «fattispecie giudiziale», costituita da quegli «elementi e requisiti che paiono rilevanti»> e che sono individuati dal p.m. e dal giudice nel «complesso della situazione storica» , ha ritenuto che la distinzione tra fatto nuovo» e «fatto diverso» rifletta quella tra le modificazioni riguardanti la condotta (e l'oggetto fisico nei reati materiali) e quelle che investono l'elemento psicologico del reato, il nesso causale, l'evento, il tempo ed il luogo del fatto;
le prime determinano un mutamento dell'addebito che configura un fatto ulteriore rispetto a quello indicato nell'imputazione, le seconde conducono ad una differente rappresentazione del fatto già contestato. La modificazione del tempus commissi delicti non determina un fatto nuovo ma una semplice variazione dell'originaria contestazione quindi non era necessaria la '
notificazione al contumace..
Infondato è anche il secondo motivo. A norma dell'articolo 442 comma secondo c.p.p.. ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416 comma secondo, la documentazione di cui all'articolo 419 comma terzo e le prove assunte all'udienza. Il fascicolo di cui all'articolo 416 c.p.p. deve contenere tutti gli atti dell'indagine preliminare relativi alla notizia criminis per la quale si chiede il rinvio a giudizio. Ciò premesso il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del R. perché rispondesse di una serie di abusi sessuali commessi in danno di minori ritenuti unificati a norma dell'articolo 81 capov c.p. Si trattava quindi di un processo unico oggettivamente cumulitativo. All'udienza preliminare si sino scissi i giudizi in forza di una richiesta di giudizio abbreviato limitato alle imputazioni non colpite da prescrizione. Sulla possibilità di disporre la separazione dei giudizi in situazioni del genere si registrano contrasti in dottrina e giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza di questa corte, la separazione sarebbe possibile solo nei processi soggettivamente cumulativi e ciò perché la personalizzazione della responsabilità penale e l'individualità di ogni singola posizione processuale, consentono, in presenza di differenziate situazione probatorie, la separazione del processo principale da quelli a carico di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato. Nell'ipotesi invece di più imputazioni a carico di uno stesso imputato, il processo non sarebbe scomponibil in tante parti quanti sono i capi d'imputazione a
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cagione della connessione esistente tra i vari reati e quindi deve essere definito nella sua totalità (/Cass 10 giugno
1999,Contarini) Secondo un diverso orientamento dottrinale anche nel processo oggettivamente cumulativo sarebbe ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato limitata solo ad alcuni reati contestati in quanto, se si condizionasse l'instaurazione del rito al consenso del pubblico ministero alla separazione espresso nelle forme dell'articolo 18, si reintrodurebbe in questi processi per altra via il presupposto escluso dalla legge n 479 del 1999. Nella fattispecie il problema della separazione non si pone perché essa è stata comunque disposta .Si tratta di stabilire se il giudice potesse o no utilizzare ai fini probatori le dichiarazioni rese dalle minori vittime dei reati per i quali è stata pronunciata, previa seprarazione dei giudizi, sentenza di proscioglimento per estinzione dei reati stessi per prescrizione. A tale quesito occorre dare risposta affermativa, sia perché originariamente il processo era unico e riguardava la medesima notizia criminis e secondo l'orientamento di questa corte non poteva neppure essere scomposto , sia perché in un procedimento oggettivamente cumulativo, a prescindere dal problema dell'ammissibilità della stessa separazione., non si può comunque atomizzare la valutazione della prova specialmente se i vari reati addebitati alla medesima persona siano stati commessi in concorso formale o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In tali casi il giudice, nel disporre la separazione dei giudizi ,non deve smembrare il processo originario, ma deve stralciare copia degli atti per formare autonomo fascicolo per il processo separato, come è avvenuto nella fattispecie . Quindi legittimamente il tribunale ha utilizzato come elementi di riscontro le dichiarazioni rese dalle altre minori abusate trattandosi di un unico processo a carico dello stesso imputato. D'altra parte non risulta che al momento della separazione , il difensore si sia opposto alla conservazione dell'intero fascicolo del processo originario. In ogni caso si deve sottolineare che le dichiarazioni delle minori abusate non richiedono necessariamente elementi di riscontro
Pertanto le dichiarazioni rese dalle parte offese nel giudizio poi separato sono state utilizzate ad abundantiam.
Infondato è anche il terzo motivo. La minorata difesa può dipendere o da situazioni ambientali (tempo notturno, zona deserta,ecc),o da situazioni soggettive quali ad esempio le condizioni di salute della vittima,la fragilità fisica della stessa, la minore età ecc. In materia di abuso sessuale in danno di minori l'aggravante di cui all'articolo 61 n 5 non è incompatibile
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con quella della minore età allorché l'imputato non si limiti ad approfittare della minore età della vittima .Invero la minore età attiene alla condizione soggettiva della vittima legata ad uno stato anagrafico che prescinde, ai fini della configurabilità del reato, dalle modalità dell'azione. La minorata difesa riguarda invece proprio le modalità dell'azione
Nella fattispecie la minorata difesa è stata ritenuta non per il luogo dove i fatti erano stati commessi (panificio del prevenuto), ma per il fatto che l'imputato aveva approfittato della circostanza che le minori in quel momento non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori In una fattispecie analoga questa corte ha già ritenuto configurabile la circostanza. di cui all'articolo 61 n5 per il fatto che il reo aveva approfittato dell'assenza dell'altro genitore(Cass sez III 25 gennaio 2002 n
8780)
Nel caso in esame v'è un elemento ulteriore nel senso che il prevenuto, per potere consumare il crimine, ha approfittato della gracilità fisica delle minori che erano colte di sorpresa e proprio per la loro gracilità non avevano potuto opporre resistenza .In particolare, dallo stesso capo d'imputazione che questa corte può apprezzare per valutare la configurabilità dell'aggravante, per quanto concerne la minore B.M. di anni 8 all'epoca dei fatti, l'azione era consistita nell'afferrarla alle spalle e di sorpresa e nel prenderla in braccio al fine di accarezzarla sull'inguine. Nei confronti delle altre minori il prevenuto le toccava le parti intime dopo avere loro impedito di muoversi oppure sollevandole da terra con l'intenzione di farle giocare metteva una mano in mezzo alle loro gambe. Appare quindi evidente che nelle circostanze anzidette le minori, proprio per la loro età, non erano in condizioni di opporre un'efficace difesa ed erano alla mercé del prevenuto. Se si fosse trattato di una persona maggiorenne, il prevenuto non avrebbe potuto sollevarla da terra con la scusa di giocare e metterle una mano in mezzo alle gambe. Le circostanze fattuali anzidette non ' costituendo elemento costitutivo del reato, il quale in danno delle minore di anni dieci si realizza a prescindere da qualsiasi forma di violenza o di approfittamento dell'assenza dei genitori, costituiscono un quid pluris apprezzabile come circostanza aggravante ex articolo 61 n 5 c.p.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
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il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 aprile del 2008- Il Presidente Il consigliere estensore
Enrico Altieri Ciro Petti
Сіго бед
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 6 MAG. 2008
(dots/Fibrella Donati)
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