Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19725
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

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Massime3

La modifica dell'imputazione, disposta a norma dell'art. 423 cod. proc. pen. e relativa al "locus commissi delicti", non costituisce fatto nuovo necessitante la notifica all'imputato assente all'udienza preliminare, in quanto integra una mera variazione dell'originaria contestazione per la quale è sufficiente la comunicazione al difensore.

In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nei confronti dell'imputato in un processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relative a fatti oggetto di sentenza di proscioglimento, in quanto la valutazione della prova è insuscettibile di essere atomizzata in presenza di reati addebitati alla medesima persona e commessi in concorso formale o in continuazione.

In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.).

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  • 1Violenza sessualeAccesso limitato
    Elena Salemi · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19725
Data del deposito : 3 aprile 2008

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