Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 1
La parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'indagato aveva eccepito la mancanza di motivazione del decreto autorizzativo di urgenza emesso dal P.M. - in ragione dell'omessa integrale allegazione dell'informativa di P.G. richiamata "per relationem" - in quanto, a fronte dell'affermazione del tribunale che aveva attestato la presenza della informativa nella sua interezza, l'indagato non aveva prodotto idonea certificazione di cancelleria in ordine alla presenza o meno della suddetta informativa e si era limitato a sollecitare la Corte a verificare il fascicolo telematico, al quale, tuttavia, il giudice di legittimità non può accedere).
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Ricorso per cassazione Con la sentenza n. 23015/23, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2017, n. 18187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18187 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
1 8 1 8 7- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 2345 - Presidente - Sent. n. sez. Giovanni Conti C.C. 14/12/2017 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo R.G.N. 38827/2017 Ersilia Calvanese - Consigliere Relatore- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da UN SC, nato a [...] il [...] verso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 26/05/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, esclusa, quanto al capo a), l'aggravante prevista dall'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di UN SC, riqualificando, tuttavia, l'originario reato contestato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente in quello di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in più occasioni UN concorso alla cessione di droga.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando tre motivi di ricorso. да 2.1. Con il primo si lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 125, 267, 268 e 271 cod. proc. pen.; la censura attiene alla motivazione di alcuni decreti di proroga delle intercettazioni compiute ed alla ritualità delle annotazioni di polizia giudiziaria poste a fondamento dei decreti in questione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen e vizio di motivazione. Si assume che l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di configurare gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto di alcune conversazioni telefoniche che in realtà, se ben interpretate, avrebbero un significato neutro, ovvero attesterebbero l'estraneità dell'indagato alle operazioni illecite, o, ancora, sarebbero significative di operazioni di cessione non andate a buon fine, nemmeno nella forma tentata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ravvisate esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Dal provvedimento impugnato emerge come l'indagine all'esito della quale sono stati emessi numerosi titoli custodiali si fondi su dichiarazioni di sei collaboratori di giustizia e sul contenuto di numerose conversazioni intercettate. Sono state descritte, da una parte, le dinamiche criminali che avrebbero condotto, dopo l'arresto di De LI IU, esponente di spicco dell'associazione, ad un nuovo assetto del gruppo, nonché le attività del sodalizio, tra le quali un ruolo primario avrebbe avuto quella di spaccio di droga, organizzata attraverso la "gestione" di piazze di spaccio collocate sul territorio controllato dal sodalizio mafioso. diSecondo l'accusa, le risultanze investigative avrebbero consentito individuare quattro piazze di spaccio in alcuni paesi ed una struttura criminosa organizzata, caratterizzata dalla esistenza di un vincolo stabile tra più soggetti. UN, a carico del quale gli indizi sarebbero costituiti solo dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche, avrebbe svolto il ruolo di intermediario, per conto di tale ER NT - cioè di un soggetto che avrebbe gestito una delle piazze di spaccio (quella di Pescopagano) con uno dei fornitori di cocaina, denominato "Zio Mosè". Secondo il Tribunale del riesame, UN, in alcune occasioni, si sarebbe recato, su mandato di "Ziò Mosè", a Pescopagano per sollecitare il pagamento да 2 della fornitura di droga mentre in altre occasioni avrebbe personalmente accompagnato il fornitore agli incontri con ER;
gli elementi indiziari sarebbero concentrati nel periodo 13/10/2014 - 17/11/2014. 3. In tale quadro di riferimento, con il primo motivo di ricorso si contesta in generale la motivazione dei decreti di urgenza emessi dal P.M., con cui sono state autorizzate le intercettazioni di comunicazioni, e quella contenuta nei successivi decreti di convalida del Giudice per le indagini preliminari;
si assume che le ragioni giustificative poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova sarebbero meramente ripetitive e redatte solo "per relazione" al contenuto delle note della polizia giudiziaria, senza la indicazione di elementi concreti giustificativi dell'adozione del provvedimento. In particolare, si evidenzia, quanto al Rit n. 3890/2014, che il decreto genetico di urgenza del P.M. del 10/9/2014 sarebbe mancante della intera informativa di reato dei carabinieri ad esso allegata, essendovi solo due pagine. Non diversamente, quanto alla seconda proroga del decreto del P.M. del 4/11/2014, il provvedimento richiamerebbe una informativa di polizia giudiziaria non sottoscritta e, si ritiene, per ciò inesistente. Anche per il RIT n. 3608 il quarto decreto di proroga del P.M., emesso il 7/11/2014, richiamerebbe una informativa di polizia giudiziaria non sottoscritta.
4. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
5. Il Tribunale, richiamati i principi più volte affermati dalla Corte di cassazione in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, ha ritenuto l'eccezione difensiva oggettivamente infondata, atteso che: 1) quanto al Rit. n. 3890/2014 ed al secondo decreto di proroga, l'informativa, diversamente dagli assunti difensivi, sarebbe stata allegata nella sua integralità e sarebbe stata sottoscritta;
2) quanto al Rit. n. 3608, tutte le informative in atti sarebbero state sottoscritte. Rispetto agli assunti del Tribunale, l'indagato, che si è limitato ad allegare al ricorso alcune pagine, prive di sottoscrizione da parte della polizia giudiziaria, delle informative di reato poste a fondamento delle eccezioni sollevate in sede di riesame, ha rinviato per le necessarie verifiche al contenuto del fascicolo processuale telematico. Si tratta di un'allegazione monca ed inadeguata, in ragione, da una parte, dell'impossibilità per la Corte di cassazione di accedere al fascicolo processuale telematico e, dall'altra, della mancanza di elementi idonei a corroborare l'assunto difensivo. 3 Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni affermato come, a fini dell'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., gravi sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice. Per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha infatti l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone;
alla parte, dunque, incombe un generale onere di precisa indicazione, cui si accompagna quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329). In applicazione di principi indicati, il difensore, a fronte delle affermazioni compiute nell'ordinanza impugnata da parte del Tribunale della libertà di Napoli, avrebbe agevolmente potuto adoperarsi per fare attestare dalla Cancelleria dell'Ufficio la conformità dei fogli allegati al ricorso per cassazione al contenuto del fascicolo processuale, circostanza, questa, che avrebbe fornito alla produzione una valenza diversa, maggiore, completa. Nella specie era onere dell'indagato richiedere al giudice del procedimento a carico di UN un attestazione dell'esatto contenuto del fascicolo procedimentale e, quindi, dare prova della conformità dei fogli allegati al ricorso a quelli contenuti nel fascicolo d'ufficio. Il motivo di ricorso con cui si lamenta l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che pur trattandosi di - motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della Corte. (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535).
5. Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo. 4 La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente non solo l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, ma anche la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774). Al riguardo, il ricorrente non ha fornito nessuna indicazione né in ordine alle conversazioni che sarebbero interessate dall'ipotizzato vizio del decreto autotizzativo, né la loro incidenza sul perimetro cognitivo generale della gravità indiziaria. Si tratta di un onere preciso che incombe alla parte, tenuto conto che ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili;
ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile. (tra le altre, Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496).
6. Il secondo motivo di ricorso è infondato, al limite della inammissibilità per manifesta infondatezza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione да 5 soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). In applicazione di principi indicati, l'ordinanza è immune da vizi. Il Tribunale ha spiegato in maniera coerente i rapporti tra UN e gli esponenti del gruppo, le dinamiche e le causali poste a fondamento delle conversazioni intercettate, ha ricostruito in maniera ragionevole il significato dei dialoghi, il ruolo ricoperto dell'indagato e le ragioni per le quali il grave quadro indiziario, relativo al coinvolgimento in alcuni episodi di cessione, non sarebbe sufficiente per affermare la sussistenza, a livello di gravità indiziaria, di un rapporto organico con il sodalizio. In tale contesto, il difensore si è limitato a contestare il significato attribuito al contenuto delle conversazioni intercettate, assumendo che esse, se ben interpretate, avrebbero un significato neutro ovvero attesterebbero l'estraneità dell'indagato alle operazioni illecite, o, ancora, sarebbero significative di operazioni di cessione non andate a buon fine, nemmeno nella forma tentata. Le argomentazioni difensive si risolvono, rispetto alla logica spiegazione del Tribunale, in un inammissibile tentativo di sindacare l'interpretazione fornita del contenuto delle conversazioni intercettate, non considerando il principio, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, vizi nella specie non sussistenti, con cui esse sono recepite. (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Ne discende l'inammissibilità del motivo.
7. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Si contesta l'attualità delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 275 cod. proc. pen.; il Tribunale ha ritenuto UN un soggetto dedito in modo 6 stabile al commercio di sostanza stupefacente sulla base: a) di un precedente specifico del 1998; b) di una sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado avente ad oggetto sempre "fatti" di droga compiuti nel 2013, quando l'indagato era sottoposto agli arresti domiciliari;
c) del fatto che, al momento della esecuzione del titolo cautelare per il quale si procede, a seguito di perquisizione domiciliare, il TE fu trovato in possesso di 52 grammi di hashish. Assume il difensore che la sentenza non definitiva relativa ai fatti commessi nel 2013 sarebbe stata annullata dalla Corte di appello e, quanto alla droga trovata in occasione della perquisizione domiciliare, che lo stupefacente sarebbe stato spontaneamente consegnato dall'indagato. Si tratta di assunti che non scalfiscono la tenuta argomentativa della ordinanza impugnata che non è manifestamente illogica: dal dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Napoli, allegato al ricorso, non si evince la ragione per cui la sentenza di primo grado sia stata dichiarata nulla, né è possibile escludere che i fatti in questione siano stati commessi mentre il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sotto altro profilo, non sono ravvisabili vizi della trama argomentativa dell'ordinanza nella parte in cui è stata valorizzata la circostanza, rilevante ai fini della valutazione della adeguatezza della misura in corso, che il ricorrente detenesse sostanza stupefacente presso la propria abitazione al momento in cui fu eseguita la perquisizione domiciliare, non assumendo obiettivo rilievo che nella occasione la droga possa essere stata spontaneamente consegnata dallo stesso indagato.
8. Per le ragioni indicate il ricorso deve quindi essere rigettato. Con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovani Conti gruk stensore Il Consigliere e Pietro Silvestri 24 APR 2018 IL DICAS A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U S Piere Esposito O N J E