Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 2
La competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Fattispecie relativa a reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui la Corte ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede).
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen., esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente e viceversa - non trova applicazione nell'ipotesi in cui le fatture si riferiscano a differenti periodi di imposta.
Commentari • 2
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Emissione di fatture false: per determinare la competenza serve un criterio oggettivo, non basta l’intestazione fittizia (Cass. pen. n. 19809/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 19809/2025, la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza tra i Tribunali di Brescia e Busto Arsizio, ha riaffermato un principio ormai consolidato in tema di competenza per territorio nei reati tributari: in mancanza di elementi oggettivi idonei a localizzare il luogo di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000), la competenza spetta al giudice del luogo in cui è avvenuto l'accertamento. 2. Il caso: due giudici, due rinvii di competenza Il G.u.p. di Brescia, con sentenza del 19 ottobre 2022, si era dichiarato incompetente, individuando la competenza in capo al Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43320 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2968
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 9416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE TT RE JE, nato a [...] (F) il 27/11/1953;
avverso l'ordinanza del 03/02/2014 del Tribunale della libertà di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Bolzano ha respinto i ricorsi proposti da CE TT RE JE, in proprio e quale legale rappresentante della PO TA s.r.l., confermando i provvedimenti impugnati del 24 dicembre 2013 e del 22 gennaio 2014 e mantenendo il sequestro preventivo disposto ed eseguito nei limiti della somma di Euro 254.000.000,00.
Al ricorrente si rimprovera il delitto (capo a) previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 per avere, nella qualità di legale rappresentante della società Ypont TA s.r.l., in eventuale con corso con IC UI, al fine di consentire a quest'ultima società l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti per 763.329.912,63 Euro, commettendo il fatto in luogo sconosciuto dall'1 gennaio al 31 ottobre 2013, nonché il delitto (capo b) previsto dall'art. 2 stessa legge per avere, nella precedente qualità ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti per un totale di 19.262.013,31 Euro, apparentemente emesse dalla società EO TA s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA elementi passivi fittizi corrispondenti alle indicate fatture, in Milano nell'ottobre 2013.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente solleva sei motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) assumendo che, in mancanza di elementi diretti a stabilire quale fosse il locus commissi delicti in relazione al capo a) della provvisoria imputazione, la competenza per territorio andasse determinata, ignorandosi il luogo di emissione delle fatture, con riferimento al luogo di accertamento del reato che doveva essere identificato in Milano perché in detto luogo erano state pacificamente svolte le indagini e le verifiche nei confronti della PO s.r.l.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lamenta violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
ed e)) deducendo come fosse errata la motivazione in parte qua dell'impugnata ordinanza secondo la quale, in ogni caso, sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Bolzano per avere il pubblico ministero presso il tribunale della predetta città iscritto per primo la notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.. Si osserva che l'operatività del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3 presuppone che le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, circostanza, questa, esclusa dalla stessa formulazione dell'accusa con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, si sarebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di accertamento del reato.
2.3. Con il terzo motivo di gravame prospetta violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), sul rilievo che al ricorrente è stato contestualmente rimproverato il delitto di dichiarazione fraudolenta e quello di concorso nell'emissione in evidente contrarietà alla rado di cui al divieto di concorso tra D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 ed art. 8, fissato dall'art. 9 dello stesso decreto.
2.4. Con il quarto motivo di gravame deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per assenza di motivazione in punto di sussistenza del concorso nel reato di emissione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), dovendosi ritenere insufficiente ai fini del ritenuto fumus criminis l'unico elemento valorizzato ossia la circostanza che l'utenza telefonica mobile indicata dal IC nel contratto stipulato tra le due società (YP ed EO TA) fosse stata attivata dallo stesso CE presso un negozio di Milano.
2.5. Con il quinto motivo di gravame ipotizza violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, per assoluta mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) sia in ordine alla sussistenza del fumus delicti, desunto esclusivamente sulla base di accertamenti presuntivi eseguiti dall'amministrazione finanziaria e senza alcuna verifica fattuale di quanto esposto nella comunicazione della notizia di reato, e sia in ordina all'individuazione e determinazione del profitto confiscabile che sarebbe stato commisurato all'importo complessivo dell'Iva con conseguente sequestro preventivo di beni in misura eccedente il valore economico del profitto del reato.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, ravvisando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 322 ter cod. pen. e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 19 e 24 ed assenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), si duole del fatto che sia stato, da un lato, illegittimamente disposto il sequestro per equivalente di beni della società, senza peraltro la previa determinazione del profitto confiscabile, e, dall'altro, non si sia proceduto, prima di disporre la confisca di valore, al sequestro preventivo in via diretta sui beni della società, essendo il sequestro per equivalente rimedio residuale azionabile solo ove il primo non fosse attuabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I primi due motivi di gravame, contestando il criterio adottato dal Tribunale cautelare per individuare la competenza per territorio, possono essere congiuntamente esaminati.
Questa Sezione ha, in diverse pronunce, enunciato i criteri interpretativi per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari.
Da ultimo, nella sentenza n. 37858 del 2014 (4 giugno - 16 settembre 2014), è stato precisato come il D.Lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza ratione loci - non contenga, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod. proc. pen.. Chiarito ciò, è stato ribadito come il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 detti le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione a ciascun reato tributario, ossia a condotte non formalmente o materialmente concorrenti, e stabilisca un criterio di carattere generale, valido per tutti i reati tributari, che sopporta, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, due eccezioni. Il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall'art. 8 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia, disponendo infatti che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Ne consegue che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. perché l'unica regola suppletiva applicabile è quella del luogo di accertamento del reato. Tale criterio generale - che, allo scopo di rendere autosufficiente la disposizione, prevede anche la regola suppletiva - non si applica in due casi e cioè:
a) nel caso dei reati tributari cd. in dichiarazione (art. 18, comma 2, d.lgs.) che sono quelli previsti dal capo 1 del titolo 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si considera consumato e b) nel caso del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (art. 18, comma 3, d.lgs.) limitatamente all'ipotesi di plurime fatture o altri documenti per operazioni inesistenti emessi o rilasciati nel medesimo periodo di imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari, dove la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Siccome il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 si considera, per espressa previsione di legge, unico nonostante la pluralità delle condotte, nel caso di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la cui emissione o rilascio sia avvenuta nel medesimo luogo in relazione ad uno stesso periodo di imposta, la competenza spetta al giudice che ha sede in detto luogo, coincidente in sostanza con quello della consumazione (art. 18, comma 1). Ciò spiega la ragione per la quale il legislatore (per le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti emessi o rilasciati nel medesimo periodo di imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari) ha fatto ricorso alla regola secondo la quale la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (art. 18, comma 3).
In tale ultima ipotesi, che nella presente fattispecie non rileva, l'applicazione del criterio dettato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3, presuppone che i diversi luoghi di emissione delle fatture siano conosciuti (quantomeno due di essi) perché, qualora detti luoghi non siano, in tutto o in parte, determinabili, occorre allora avere riguardo al luogo di accertamento del reato (se nessuno di essi, come nella specie, sia conosciuto) o al luogo di consumazione (se uno solo di essi invece lo sia) per essere inapplicabile la disposizione ex art. 18, comma 3, e dovendosi quindi ricorrere alla regula iuris di cui all'art. 18, comma 1, affrancata perciò dalla clausola di salvezza ivi contenuta (come già si è ritenuto, in caso analogo, da Sez. 3., n. 20505 del 19 febbraio - 19 maggio 2014, afferente però a fatture emesse in diversi periodi di imposta ma in relazione a luoghi di emissione, per ciascuno di essi, non determinabili).
Nel caso di specie, non è controverso che i luoghi di emissione delle fatture, riportate al capo a) della rubrica, siano sconosciuti (come si evince dall'imputazione cautelare e come lo stesso ricorrente non contesta) sicché la competenza per territorio va determinata per il reato di cui al capo a) in relazione al luogo di accertamento del reato, dovendo per tale intendersi quello in cui gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in funzione della scoperta del reato nella sua materialità ed alla raccolta delle relative prove (Sez. 1, n. 29667 del 17/06/2003, c. Comp. in proc. Prevosti, Rv. 226141) e che coincide con la sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano, come nel caso di specie, consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa.
Il Tribunale cautelare ha fatto, in massima parte, buon governo di tali principi perché, quanto al delitto di cui al capo a), ha ritenuto il luogo di accertamento del reato in Bolzano, dove è avvenuto il concreto apprezzamento della documentazione acquisita in Milano;
ha poi ritenuto connessi il reato rubricato al capo a) ed il reato rubricato al capo b), quest'ultimo consumato in Milano nell'ottobre 2013; ha evidenziato come i reati connessi fossero di pari gravità e come il primo reato (da gennaio a ottobre 2013) fosse quello rubricato al capo a), con conseguente competenza per territorio del tribunale di Bolzano sulla base dell'art. 16 cod. proc. pen.. I motivi sono dunque infondati.
3. Parimenti infondato è il terzo motivo.
Come ha correttamente evidenziato il tribunale cautelare, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 è contestato con riferimento alle fatture emesse nel periodo 1 gennaio 2013 - 31 ottobre 2013, mentre il delitto di dichiarazione fraudolenta, consumato il 31 ottobre 2013, ha per oggetto fatture emesse nel 2012. Va innanzitutto chiarito che la ratio dell'invocato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 va ricercata nel fatto che l'emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell'utilizzazione di detta fattura e, corrispondentemente, che l'utilizzatore della fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell'emissione di essa.
L'esclusione posta dalla norma fa salva, quindi, sia l'ipotesi in cui uno stesso soggetto direttamente provveda a emettere fatture false e, sempre direttamente, utilizzi tali fatture false ai fini dell'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396) e sia l'ipotesi in cui le fatture si riferiscano a periodi di imposte diverse.
Trattandosi, nella specie, di fatture per operazioni inesistenti emesse in relazione a diversi periodi d'imposta è dunque inapplicabile il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9. 4. Infondato è anche il quarto motivo.
Va chiarito come il tema non sia stato espressamente devoluto al Collegio cautelare per essere stato soltanto accennato a supporto della prospettata rilevanza del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 ai fini dello scrutinio circa la ritenuta illegittimità delle misura cautelare disposta.
La natura totalmente devolutiva del riesame de libertate comporta non solo la possibilità, da parte del tribunale della libertà, di rivisitare pienamente il tema cautelare senza il vincolo discendente dai motivi eventualmente proposti per contrastare la legittimità del titolo cautelare, motivi che, diversamente dai mezzi di impugnazione tipici, possono essere del tutto pretermessi, ma comporta anche la completa integrazione del provvedimento impositivo della misura cautelare con quello emesso dal tribunale, determinando, in punto di motivazione dei provvedimenti de libertate, un'intima connessione tra il provvedimento applicativo della misura e quello che decide sulla richiesta di riesame, con la conseguenza che la motivazione del tribunale cautelare integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, sicché la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che ne hanno determinato l'emissione (v. Sez. U, n. 7 17/04/1996, Moni, Rv. 205257).
Ai fini del fumus delicti, nella motivazione del provvedimento impugnato è stata valorizzata la rilevante circostanza, sebbene esposta per dare conto della natura fittizia degli assetti societari protagonisti delle frodi fiscali, secondo la quale i reati provvisoriamente contestati si desumerebbero dalla modestissima struttura della società PO TA s.r.l., composta di un solo socio, coincidente con l'amministratore, priva di articolazioni interne e senza apprezzabile attività commerciale, con un conto bancario nella esclusiva disponibilità dell'amministratore stesso. Nel decreto di sequestro preventivo si da ampiamente conto del fatto che, mediante la fatturazione di EO TA, PO TA si sia creata un credito IVA di oltre 4 milioni di Euro del 2012 (fatture utilizzate nella dichiarazioni redditi ed Iva presentata nel 2013) e di oltre 250.000.000 di Euro nel 2013, essendo emerso dagli accertamenti che quest'ultima società, attiva nel commercio di quote di emissione di gas a effetto serra ("certificati verdi") ed amministrata dallo CE, avesse acquistato negli ultimi quattro mesi del 2012 certificati per 23.307.036,11 di Euro dalla società EO TA amministrata da IC UI.
La EO TA è apparsa un'entità economicamente inesistente, con conseguente inesistenza dell'oggetto delle fatturazioni emesse, sul rilievo che è risultata priva di qualsiasi struttura in TA (sede, documentazione commerciale e fiscale, dipendenti), priva di abilitazione a commerciare in certificati verdi, priva di qualsiasi impianto contabile, destinataria di pagamenti da parte di PO su banche estere, tra cui la TR AN in Bratislava.
Sicché i bonifici a banche straniere, verso conti con titolare ignoto, ed inoltre la circostanza che anche la PO TA dispone di un conto presso la TR AN di Bratislava nonché la circostanza che l'utenza telefonica mobile indicata dal IC nel contratto base stipulato tra le due società, quale suo unico recapito, è stata attivata dallo stesso CE presso un negozio di Milano, hanno fondatamente indotto a ritenere, con congrua e logica motivazione, non censurabile in sede di legittimità, che fosse lo stesso CE, ovvero la società PO destinataria della fatturazione, a formare le false fatture passive. Ne consegue che il complessivo apparato argomentativo dei provvedimenti cautelari, tra loro intimanti connessi, rispondono pienamente ai requisiti richiesti per l'integrazione del fumus commissi delicti essendo corredati dei necessari elementi per riferire il reato, allo stato degli atti e salvo il normale regime della progressione processuale, alla persona del ricorrente.
5. Il quinto ed il sesto motivo possono essere congiuntamente esaminati.
Entrambi sono infondati.
Quanto alla determinazione delle imposte evase, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, il motivo di gravame - a fronte della indicazione specifica degli valori desunti per via documentale e dunque senza che abbiano rilievo gli accertamenti tipici del processo tributario, dovendosi ricordare che l'importo delle fatture per operazioni inesistenti contabilizzato è stato accertato in 763.329.912,63 Euro - si connota per la sua aspecificità, fermo restando che attraverso la eventuale e puntuale dimostrazione del conseguimento di un minore profitto, il ricorrente è sempre legittimato a chiedere la riduzione della garanzia in relazione al valore dei beni sequestrati.
Nè ha pregio la doglianza sollevata in relazione all'aggressione dei beni della società, posto che il Tribunale cautelare, con adeguata motivazione, ha evidenziato essere la PO (e la EO) uno schermo fittizio costituito dallo CE per commettere i reati, per le ragioni in precedenza indicate, con la conseguenza che, trattandosi di un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere illeciti, non può affermarsi che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ma gli illeciti sono stati compiuti a beneficio esclusivo del ricorrente stesso, sia pure attraverso lo schermo dell'ente sicché devono ritenersi inconfigurabili i limiti desumibili dal D.Lgs. 231 del 2001, come hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte sulla base del principio di diritto per il quale, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e art. 322 ter c.p. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014