Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2013, n. 28145
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è impedito dall'esistenza di ipoteca gravante sul bene a tutela dei diritti di terzi, operando, per determinare la destinazione del bene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori.

Commentario1

  • 1Dichiarazione fraudolenta e onere della prova per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Dichiarazione fraudolenta e onere della prova per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti Massima Giurisprudenziale In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva dei costi sostenuti ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi, non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione. La possibilità di detrarre dall'imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2013, n. 28145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28145
Data del deposito : 7 marzo 2013

Testo completo