Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 2
In materia di stupefacenti, l'aggettivo "ingente" utilizzato dal legislatore per definire la quantità di droga posta a fondamento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, indica che questa, al di fuori dei "casi" limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati (che costituiscono soltanto le ipotesi di palese e scolastica evidente presenza dell'aggravante stessa, nella espressione della sua massima estensione), deve -negli altri casi- essere in grado, anche alla luce delle sue caratteristiche e qualità, di soddisfare un numero molto elevato di tossicodipendenti, per un periodo di tempo piuttosto lungo, sì da essere idonea alla saturazione di una apprezzabile area di spaccio. In altre parole, per la ricorrenza dell'aggravante, la norma richiede un quantitativo che qualifichi decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale.
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi; mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1999, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 20.1.99
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " IU UA " N. 97
3. " NZ CI " REGISTRO GENERALE
4. " NI AP " N. 8637/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti di
TO FA, n. Napoli 5.3.1958
FERRIERO TR, n. Napoli 6.8.1960
AMIRANTE CE, n. Napoli 11.1.1965
HE IO, n. Napoli 30.7.1912
EPOSITO IU IR, n. S.M. a Vico 1.5.1957
COLURCIELLO SA, n. Napoli 24.12.1959
TO IR, n. Napoli 26.5.1965
CACACE UA, n. Napoli 22.11.1941
ACUNZO GA, n. Napoli 25.4.1941
TRRRIBILI AR, n. Roma 16.4.1946
AVETA NS, n. Napoli 15.12.1956
FIORENTINO AZ, n. Napoli 17.9.1930
TO CO, n. Napoli 7.7.1966
MM RD, n. Napoli 25.12.1970
MANAURO CE, n. Napoli 6.5.1964
FIUMARELLI NS, n. Scafati 18.7.1935
LIVDI OB, n. Buenos Aires 24.11.1931
nonché
sui ricorsi proposti dai nominati TO FA e IR, FERRIERO, AMIRANTE, CACACE, AVETA, TO e MM, ed inoltre da:
TORRE IO, n. Napoli 20.8.1961
SCERAL UN, n. Napoli 28.11.1945
MAESTRINO IA, n. Napoli 10.6.1967
FIORILLO HE, n. Napoli 6.1.1964
SPREAFICO EL, n. Piacenza 4.5.1962
RUSSO GA, n. Napoli 6.1.1964
A V V E R S O
la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 17 luglio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. IO Abbate, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.G.; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di ER FA, RO, AC, AN, EA, IO, ES e AL;
il rigetto dei ricorsi degli altri imputati;
Sentiti gli avv.ti Corrado Oliviero, per ER FA e Liudi OB, e Saverio Senese per SE RD;
O S S E R V A
I. Con la sentenza impugnata si è ribadito che ER FA aveva costituito e diretto in Napoli una organizzazione criminosa articolata in due settori, l'uno dedito alla consumazione di delitti contro il patrimonio, l'altro operante nello specifico ambito del traffico di sostanze stupefacenti;
si è pure ribadita la non ricorrenza degli elementi specializzanti dell'associazione per delinquere di tipo camorristico, pretesa invece, anche in appello dalla pubblica accusa;
è stata dunque confermata - per quanto in questa sede ancora interessa - la dichiarazione di colpevolezza del nominato ER nonché di ES IU IR, AC UA, TA NS e AN CO in ordine ai reati ex artt.616 c.p.e 74 l.stup.; di UR IO, UR SA, CU GA, RI AR e EN AZ per il solo delitto ex art.416 c.p.; di RA CE, ER IR, TO IO, RO
CE, IU NS, e EA EL in ordine ai delitti ex artt.74 e 73 l.stup.; di SO GA per quello ex art.74 cit. e di RO TR, moglie di ER FA, di SC RD, AL UN, ES IA, IO HE e del nominato TA per il solo delitto ex art.73 l.stup.;
e, in parziale accoglimento degli appelli degli imputati, concesse a taluni le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, e ritenuta tale prevalenza per coloro a cui dette attenuanti erano state già applicate, sono state rideterminate le pene nella misura di giustizia.
Va detto, in rapida sintesi, che con la sua pronuncia la corte napoletana ha confermato, sostanzialmente, la sentenza di primo grado, resa dal locale tribunale il 21 novembre '95, in quanto ha aderito pienamente alle tesi e alle soluzioni in questa adottate in ordine alle fondamentali questioni che la causa presentava, siccome ritenute aderenti all'acquisito quadro probatorio, quale era - tra l'altro - emerso:
- dalla scoperta, in un appartamento dello ER FA di Via Niutta in Napoli, di un garage con accesso ad un vano sotterraneo, adibito a deposito di armi, attrezzature per lavori edili(pali, picconi, tute) e a laboratorio per il confezionamento di sostanze stupefacenti, e risultato comunicante con la rete fognaria della citta', per il cui tramite era stata commessa il 12 novembre 1991 una rapina in danno dell'agenzia n. 1 della B.N.A, episodio che aveva dato l'avvio alle indagini;
- dall'accertamento di altre rapine e di vari delitti di furto, consumati e tentati, commessi dallo ER, , da lui ammessi e confessati da vari coimputati;
- dal rinvenimento in altra abitazione, in cui era transitata la coppia ER-RO, di appunti sui proventi di detti reati patrimoniali e sulle retribuzioni corrisposte agli associati, nonché dal contenuto di ulteriore documentazione, sequestrata nelle abitazioni di taluni imputati arrestati (RO, EN, ES, TA);
- dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da vari collaboratori di giustizia;
dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche con uso di termini corrispondenti alla sostanza stupefacente, cui erano seguiti servizi di osservazione, anche fotografici e filmati.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Napoli e 14 degli originari imputati, secondo lo schema riportato in epigrafe.
II. Il Procuratore generale di Napoli ha denunciato:
a) violazione della legge processuale in relazione all'ordinanza reiettiva della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603 comma 2 c.p.p., avente ad oggetto le dichiarazioni rese - dopo il giudizio di primo grado - davanti ad altra sezione del tribunale di Napoli da ER SA, fratello di FA, in base al le quali tale IP DO era stato condannato per il delitto di cui all'art.416 bis c.p., quale partecipe del sodalizio criminoso facente capo a ER FA. b) motivazione affetta da vizi logici e giuridici sulla confermata dichiarazione di insussistenza del delitto di cui all'art.416 bis c.p. : per l'organo ricorrente sono stati erroneamente svalorizzati ben precisi elementi confluenti, invece, alla certezza che l'organizzazione diretta dallo ER si era concretamente avvalsa della forma di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ciò che qualifica un'associazione a delinquere ai sensi della cennata disposizione;
c) analoghi vizi in ordine alla assoluzione della RO dal reati associativi nonché violazione di legge in riferimento alla esclusione, per detta imputata e in relazione al delitto ex art.73 l.stup., dell'aggravante di cui all'art.80, c.2: non sono state tratte le logiche e giuridiche conseguenze da fatti univoci che non tollerano altra significazione se non quella della cosciente partecipazione della imputata al sodalizio del marito;
per quantitativi inferiori a quelli contestati alla RO(tre chili e mezzo di cocaina) la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto la ricorrenza della cennata aggravante.
Nell'interesse di ER FA(che ha riportato con danna ad anni 16 di reclus. ex artt.416 c.p.74-73 l.stup. e altro), con un primo motivo è riproposta la eccezione di nullità della sentenza di primo grado "per mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove così come previsto dall'art.496 c.p.p.", conseguente al fatt che alcuni imputati collaboranti erano stati escussi durante l'esame dei testimoni pur in assenza di un accordo tra le parti. Con un secondo motivo si deducono erronea applicazione della legge penale, sostantiva e processuale, e vizi motivazionali: il giudice d'appello non dimostra minimamente la sussistenza delle due strutture associative, sia perché non supera una contraddizione logico-fattuale irriducibile, e cioè che alcuni collaboratori vengono screditati sul piano probatorio in tema di 416 bis e, poi, inspiegabilmente recuperati ai fini della coesistenza delle due condotte associative, sia perché non considera che un'attenta analisi delle fonti processuali suffraga l'ipotesi di fatti delittuosi fuori di ogni struttura associativa, sussumibili, in quanto tali, solo sotto la fattispecie del concorso di persone nel reato.
Per RO TR(anni 5, mesi 4 e multa, ex art.73 l.stup.) è stato dedotto difetto di motivazione, poiché la sentenza si limita a una acritica ricezione delle deduzioni dei primi giudici, ignorando i motivi d'appello.
RA CE(anni 8: 74-73 l.stup.) ha denunciato:
- mancanza e manifesta illogicità della sentenza in ordine al "carattere probatorio" delle dichiarazioni di CI DE: è apodittica la motivazione laddove afferma che le precedenti affermazioni del collaborante, il quale aveva escluso che il ricorrente partecipasse alle riunioni del gruppo, fossero da circoscrivere all'attività dell'altra associazione, quella dedita alla commissione di reati patrimoniali, della quale l'RA non era partecipe;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art.192 comma 3 c.p.p. in ordine alla qualificazione di prova del le dichiarazioni dei collaboranti EL e CO;
- mancata assunzione di prova decisiva, specificatamente della richiesta di acquisizione di documentazione probatoria relativa a circostanze rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità dei collaboranti.
Per ER IR(anni 9: 74 e 73 l.stup.) il suo difensore ha dedotto:
- illogicità della motivazione e violazione dei principi fissati in materia di valutazione di prove, nonché difetto di motivazione sul giudizio di affidabilità riconosciuto ai chiamanti in correità, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art.74 l.stup., che si fonda, in definitiva, sulla valorizzazione di elementi privi di spessore e sull'omesso esame di elementi che erano di rilevanza essenziale;
- analoghi vizi per quanto attiene all'altro reato,
evidenziandosi come si sia inteso attribuire a normali conversazioni telefoniche un carattere necessariamente criptico, pretendendo di intravedere in esse un significato recondito e sibillino;
Nell'interesse di AC UA(anni 7, mesi 4: 416 c.p.e 74 l.stup.) e di TO IO(anni 7, mesi 6 74 e 73 l.stup.), si è dedotto erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 133 c.p. e motivazione contraddittoria.
In particolare, per il AC, si considera come estremamente contraddittorio l'avere tratto gli elementi di prova della responsabilità in ordine al delitto ex art.416 c.p. dalle sole dichiarazioni dei collaboratori AN e CI, nonostante costoro riferiscano del suo coinvolgimento in singoli episodi delittuosi per la cui commissione egli non risulta mai essere stato imputato:
dichiarazioni peraltro del tutto generiche e sprovviste di qualsivoglia tipo di riscontro esterno.
Per TO IO si sottolinea inoltre la carenza di prove in ordine al contributo materiale e psicologico per favorire la realizzazione o il mantenimento del programma criminoso contestato, poggiando così la statuizione di colpevolezza sul solo dato costituito dalla sua presenza nel circolo ricreativo gestito dalla sorella e sul contenuto di talune telefonate nelle quali si parla in modo chiaro ed inequivocabile di sigarette.
TA NS(anni 10:416 c.p. e 74 l.stup.) deduce con un primo motivo violazione dell'art.192 comma 2 e 3 c.p.p. in relazione all'art.606, lett.b)ed e) dello stesso codice: la censura è riferita all'imputazione di associazione ex art.74 l.stup. e con essa si sostiene che - stante la non univocità dell'indizio costituito dal ritrovamento di somme di danaro e di documenti presso l'abitazione dell'imputato, siccome riconducibile, secondo esperienza, anche ai fatti associativi ex art.416 c.p. - il giudizio di responsabilità finisce col poggiare esclusivamente sulle chiamate in correità di AN e EL, che però non risultano verificate ne' sotto il profilo della credibilità ne' sotto quello dei riscontri oggettivi;
con un secondo motivo il ricorrente lamenta che l'inammissibilità dell'appello del P.M. doveva essere dichiarata non per genericità dei motivi, come ritenuto in sentenza, ma per violazione dell'art.581, in relazione all'art.591 c.p.p., , quale conseguenza dell'omessa indicazione, con riferimento alla sua posizione, dei capi o punti della decisione ai quali l'impugnazione si riferiva e delle relative richieste.
Da SC RD(anni 7 + multa: 73 l.stup.)si denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cpp, motivazione illogica e contraddittoria, nonché omesso esame dei motivi di appello, con cui si era rappresentata una serie di circostanze indicative e sintomatiche sia della inattendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti che della mancanza di riscontri oggettivi, ed inoltre invocata il la applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.. AL UN e ES IA(ciascuno anni 6, mesi 6 e multa: 73 l.stup.) hanno eccepito, ai sensi dell'art.606, lett.b) ed e) c.p.p., violazione dell'art.192 c.p.p. e difetto di motivazione. SO GA(anni 7: 74 l.stup.) lamenta che la responsabilità in ordine al delitto ex art.74 è stata basata sulle chiamate in correità di EL e AN, la cui affidabilità non è stata esaminata dal giudice d'appello e che anzi sono stati ritenuti non attendibili dai primi giudici, che lo hanno assolto dall'imputazione ex art.73 l.stup. per non avere commesso il fatto;
che è stata attribuita rilevanza essenziale ad elementi insignificanti;
che, infine, non sono stati sufficientemente indicati gli elementi da cui far scaturire la sua consapevolezza di appartenere ad una associazione stabile e di partecipare ad attuare e perseguire il programma criminoso.
Il difensore di EA EL(anni 8: 74 e 73 l.stup.) ha dedotto violazione dell'art.606, lett b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.73 e 74 d.p.r.309/90. Si è errato nella qualificazione giuridica del fatto, poi ché il reato associativo è caratterizzato dall'esistenza del "pactum sceleris", in assenza del quale può solo ipotizzarsi un concorso nei singoli reati-fine. Nella specie è emersa la assoluta autonomia del "romano" EA dal gruppo del napoletano ER, sicché, al limite, per l'imputato poteva solo parlarsi del delitto ex art.73 l.stup..
Riguardano, infine, soltanto il trattamento sanzionatorio i ricorsi di AN CO, il quale si duole della mancata concessione della diminuente premiale di cui all'art.8 legge n.203/91 e del diniego di riduzione della pena ex art. 442 c.p.p., e di IO HE, che ha dedotto erronea applicazione degli artt.133 e 62 bis c.p.. III. Preliminare all'esame del ricorso del P.G. è sottoporre a vaglio l'impugnazione proposta da ER FA, a ragione della doglianza, in essa formulata in modo specifico(e che si riflette sulla posizione della maggior parte degli altri imputati), con la quale si è contestata la sussistenza, nella specie, dei delitti associativi, sul rilievo che gli elementi valorizzati, allo scopo, dai giudici di merito sarebbero stati idonei soltanto ad una configurazione di concorso di persone in reato continuato. La doglianza è però carente di fondamento. E lo è perché la sentenza impugnata, con richiamo anche alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, ha lucidamente dimostrato di avere avuto presenti i principi di diritto concernenti la strutturazione del delitto associativo ed il criterio differenziale tra questo e l'istituto della compartecipazione di più persone in una serie di reati, uniti dal vincolo della continuazione e, con motivazione esauriente e logica, ha, poi, spiegato le ragioni per le quali, nella fatti specie concreta, era stata ritenuta raggiunta la piena prova della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, dando, in tal modo, contezza di un sicuro convincimento, conseguente alla valutazione delle specifiche risultanze probatorie, che si sottrae al sindacato di legittimità.
Difatti, come è stato più volte affermato da questa Corte, alla stregua del paradigma della norma, per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e mezzi.
Elementi costitutivi del relativo delitto sono, pertanto, la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo a fine criminoso, tra tre o più persone, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza e con la consapevolezza permanente di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma prefissato, pur se nelle sue linee generali.
Da ciò discende che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati(eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato.
Attenendosi strettamente a siffatto principio, i giudici d'appello, nel recepire pienamente la prima pronuncia, articolata in una trama organizzativa più ampia e doviziosa, hanno individuato ed evidenziato elementi e circostanze di fatto, presenti nelle acquisizioni processuali(quali le ammissioni dello stesso ER FA, che inizialmente aveva riconosciuto finanche di essere l'organizzatore del duplice gruppo di persone;
la commissione di molteplici delitti contro il patrimonio nel periodo dal settembre 1990 alla primavera del 1992 nel territorio campano-laziale, che per numero, rilevanza e per il notevole arco di tempo di commissione, richiedevano necessariamente lunga e accurata preparazione e largo impiego di uomini, con suddivisione di compiti e mezzi economici e matariali;
l'accordo intervenuto tra gli associati, circa la divisione degli utili, che prescindeva dalla partecipazione ai singoli episodi criminosi, attestato dalla documentazione sequestrata, contenente la contabilità relativa ad "alcuni colpi" e le annotazioni relative ad esborsi in favore degli affiliati, ivi compresi quelli arrestati, cui veniva assicurata assistenza legale ed economica;
le coincidenti dichiarazioni accusatorie di più collaboranti;
il riscontro di carattere generale sulla attività di importazione e commercio di sostanze stupefacenti, proveniente sia dalla documentazione suddetta che dal tenore delle intercettazioni telefoniche, ecc..) attestanti la fenomenologia propria dell'associazione criminale, e sono così logicamente pervenuti alla conclusione che doveva ribadirsi la correttezza del motivato attraverso il quale i giudici di primo grado avevano ipotizzato l'esistenza di due associazioni, o meglio di una organizzazione articolata in due settori, l'uno dedito alla consumazione di delitti contro il patrimonio e l'altro operante nello specifico campo del traffico di droga, fruente, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico del primo, di una sua libertà operativa e finanche differenziata soggettivamente.
Non occorre altro, dunque, per decretare il totale rigetto del ricorso dell'imputato principale, se non osservare, a confutazione dei residui rilievi in esso contenuti, che indubbiamente esatto è il principio, richiamato dal giudice a quo, per il quale le norme che stabiliscono l'ordine di assunzione delle prove(art.496 e segg.)hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna comminatoria di nullità o inutilizzabilità delle prove stesse(cfr. Cass. 30 marzo 1994, Gioia, mass.198673); e che nessuna contraddizione logica è dato ravvisare nel fatto di desumere dalle risultanze probatorie la sussistenza di una associazione per delinquere e, nel contempo, escludere - sulla base delle stesse risultanze - la sua matrice mafiosa o camorristica.
Quest'ultima annotazione richiama le correlative censure dal P.G. proposte in punto di qualificazione giuridica della organizzazione criminosa facente capo al nominato ER FA. Censure che vanno egualmente respinte, per le ragioni che seguono.
a) in tema di assunzione di nuove prove, quando queste siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado gli art.603 comma 2 c.p.p. è esplicito nello stabilire che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale deve essere disposta nei limiti previsti dall'art.195 comma 1 cpp. E poiché questa norma richiama a sua volta gli artt.190 comma 1 e 190 bis dello stesso codice, relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova in casi particolari (procedimenti per taluno dei delitti ex art.51 comma terzo bis c.p.p.), ne deriva che - nel caso previsto dell'anzidetto comma secondo dell'art.603 - il giudice non è tenuto a rinnovare l'istruttoria in ipotesi di richiesta concernente prove vietate dalla legge o prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti mentre, nei procedimenti cui fa riferimento l'art.190 bis, l'esame delle persone indicate da questa disposizione è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
Posta questa premessa, e di tutta evidenza che si sottrae a censura l'ordinanza con la quale - a parte non pertinenti rilievi sulla asserita intempestività della istanza di rinnovazione dibattimentale avanzata dal P.G.: la preclusione derivante dalla scadenza del termine stabilito dall'art.585 comma 4 c.p.p. opera, invero, soltanto nella di versa ipotesi di rinnovazione prevista dal primo comma del citato art.603(cfr.Sez.V, 3 marzo 1994, Coscia) - la corte napoletana ha, con insindacabili apprezzamenti fattuali, disatteso la istanza suddetta ritenendola sostanzialmente superflua in quanto riguardante propalazioni accusatorie su circostanze di fatto già delibate.
b) si è ripetutamente affermato da questa Corte che per qualificare una associazione a delinquere ai sensi dell'art.416 bis c.p. non è sufficiente che la stessa abbia "programmato" di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già "avvalsa" in concreto (vale a dire in modo effettivo) nell'ambito circostante. ed è necessario inoltre che l'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa rispetto all'associazione a delinquere in generale abbia un certo grado di diffusità non potendo essere dedotto da singoli episodi(V., e pluribus, Sez. V., 19 dicembre 1997, P.G. in proc. Magnelli e altri;
Sez. VI, 30 luglio 1996, P.M.in proc. Alleruzzo;
Sez. 1, 18 ottobre 1995. Costioli). Deve perciò ritenersi che l'impugnata sentenza si è fondata su esatti criteri giuridici allorché, sul tema, ha divisato di non poter attribuire rilevanza alcuna a quegli elementi, già svalorizzati in prime cure ma considerati essenziali e decisivi dalla accusa, ed ora riproposti in questa sede dal P.G.: cioè a dire ne' a quello ravvisato nella reazione avuta dal sodalizio ER nei confronti di un clan rivale, siccome mai attuata(ma solo ipotizzata ed anzi, secondo i giudici di primo grado, semplicemente "fantasticata" dallo ER), ne' a quello costituito dalla c.d. "spedizione punitiva", conclusasi con l'omicidio di un cittadino straniero, perché episodio isolato, risalente nel tempo ed avvenuto all'estero, e perciò non sintomatico e significativo dell'uso sistematico della violenza al fine di ingenerare assoggettamento ed omertà finalizzati al controllo del territorio.
In modo altrettanto corretto detta sentenza ha poi valutato non dimostrativa del metodo mafioso, perché dato comune ad altri tipi di sodalizi criminali ed idonea per lo più a provare la particolare intensità del vincolo associativo, la corresponsione di somme di denaro agli affiliati in via continuativa ed indipendente dalla prestazione di specifiche attività criminose.
Obietta sul punto il P.G. che la situazione di totale dipendenza economica dal clan(caratterizzata nella specie, come innanzi detto, anche dalla copertura delle spese legali durante la carcerazione di taluno degli associati e dalla assistenza economica fornita alle famiglie dei detenuti) determina una condizione di assoggettamento ed omertà, che costituisce l'effetto e la conseguenza per il singolo all'interno del sodalizio criminoso, condizione che può riguardare non solo i terzi, ma anche gli stessi associati.
Se non che un siffatto argomento si pone in contrasto con altro consolidato orientamento espresso da questa Corte, che ha avuto modo di sottolineare che l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, può coniugarsi con l'intimidazione esterna, ma non può prescinderne, poiché il "proprium" dell'associazione è, per l'appunto, il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive.
È stato - è vero - talvolta sostenuto che l'assoggettamento e l'omertà possono collocarsi anche all'interno di un contesto mafioso, derivando l'uno dalla forza di intimidazione allo interno del gruppo o dalla consapevole accettazione dei valori e delle gerarchie criminali, l'altra dalla inderogabile disciplina, in forza della quale l'associazione "appartiene" al gruppo cui ha aderito, operando un'irrevocabile scelta di vita.
È preferibile, però, ritenere che assoggettamento e omertà sono effetti psicologici che si producono esclusivamente all'esterno della realtà associativa di mafia o di camorra, riverberati e proiettati nell'ambiente circostante, mentre la succubanza e l'omertà degli accoliti, dovute ad intimidazione o ad una specifica subcultura, sono eventuali ed attengono al profilo criminologico e sociologico del fenomeno più che a quello strettamente giuridico. Il ricorso del Procuratore generale di Napoli va pertanto, in parte qua, rigettato, restando così assorbito il motivo - afferente ER FA e relativo alla affermata prevalenza delle concesse attenuanti generiche - siccome subordinato all'accoglimento delle sin qui esaminate e disattese censure.
IV. Passando all'esame degli altri ricorsi, deve immediatamente dichiararsi la inammissibilità di quelli proposti da IO HE, AN CO, AL UN, ES MA, EA EL, ER IR e RO TR. I primi due ricorsi sono manifestamente infondati.
IO HE si duole del trattamento sanzionatorio riservatogli per il delitto ex artt.81 c.p.73 l.stup.(anni 4, mesi 4 di recl.e L.28.000.000 di multa), ma non considera che la pena base è stata determinata nel minimo edittale e su di essa il giudice d'appello ha operato una congrua riduzione per le attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza, contenendo poi in misura modesta l'aumento per la continuazione, prima di applicare la diminuente ex art.442 c.p.p.. Per AN CO, deve qui ribadirsi che la diminuente di cui all'art.8 d.l.13 maggio 1991, n.152 mitiga le pene inflitte a chi riporta condanna per i delitti di cui all'art.416 bis c.p., o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.
Tali non sono i reati per i quali l'attuale ricorrente ha riportato condanna e, pertanto, correttamente la corte territoriale non gli ha applicato la diminuente suddetta, riconoscendogli peraltro quella di cui all'art.74 comma 791. stup., in considerazione del contributo offerto per assicurare le prove dell'associazione dedita al traffico degli stupefacenti.
Per quanto attiene, invece, alla diminuente processuale prevista dall'art.442 c.p.p., inutile è il rilievo che "il processo poteva essere concluso allo stato degli atti stante la resa piena confessione", e ciò in considerazione della mancanza delle altre condizioni legittimanti tale beneficio, e cioè la tempestiva richiesta di giudizio abbreviato e il consenso del P.M.: senza dire che su questo specifico punto il giudice d'appello non ha potuto interloquire, perché non sottoposto alla sua cognizione con i motivi di impugnazione.
AL UN e ES IA, con atti separati ma perfettamente omologhi, si avvalgono delle seguenti comuni doglianze:" i criteri di valutazione della chiamata di correo non sono stati applicati secondo l'insegnamento della Suprema Corte: in particolare non è stato esplicitato il giudizio di attendibilità dei chiamanti ne' sono stati argomentati decisivi riscontri esterni all'accusa...; in ogni caso la motivazione della sentenza è censurabile nella parte in cui non dando conto in modo analitico dell'infondatezza dei motivi d'appello non consente di distinguere tra un giudizio arbitrario ed una logica ricostruzione degli elementi indiziari".
Appaiono, codeste, proposizioni del tutto generiche ed apodittiche, che d'altra parte non tengono conto dell'ampio spazio riservato dalla impugnata sentenza(pag.151-161)alla posizione di entrambi gli imputati in relazione alle condotte di illecita detenzione di cocaina, valutate principalmente - peraltro - alla stregua dei risultati dei servizi di O.C.P e delle intercettazioni telefoniche, oltre che dell'operato sequestro di stupefacente, completamente ignorati nei gravami.
Analogo vizio di estrema genericità dei motivi di impugnazione si riscontra nel ricorso di EA EL, il quale si è limitato ad esporre un'astratta doglianza in ordine ad un preteso errore di motivazione "nella qualificazione del fatto", senza darsi carico di individuare alcun elemento specifico a sostegno della censura, così impedendo l'esercizio dell'invocato sindacato di legittimità. Generico è anche il gravame proposto da ER IR. Tale infatti deve considerarsi il ricorso che consista nella riproposizione "testuale" dei motivi d'appello, poiché la riproposizione invariata di censure, precedentemente espresse e valutate, non rende possibile il controllo del provvedimento impugnato da parte del giudice funzionalmente superiore, non essendo individuabili i punti della sentenza che si intende sottoporre a ulteriore vaglio.
E il ricorso presentato nell'interesse di ER IR si limita appunto a riportare integralmente il testo dell'atto di appello, senza alcuna critica, neppure generica, al motivato della sentenza di secondo grado, la quale non può dirsi adeguatamente censurata, così da evitare l'addebito di genericità, sol perché nella premessa della impugnazione vengano richiamati, in astratto, i principi che regolano la chiamata in correità e, nella parte finale, taluni enunciati giurisprudenziali che consentirebbero, in questa sede, "il confronto delle risultanze processuali documentali(neppure indicate) col testo della decisione impugnata".
Per RO TR, infine, la denuncia di "nullità della sentenza per mancanza di motivazione" è affidata a queste testuali affermazioni: "Il secondo giudice, sia per quanto attiene l'affermazione di responsabilità, sia per quanto riguarda la quantificazione della pena, si limita per grandi linee a confermare la sentenza di prime cure. Nulla vieta al giudice d'appello di confermare la sentenza di primo grado, ma un minimo di motivazione, sul perché non potessero accogliersi le doglianze difensive, è indispensabile".
Ma anche in questo caso si tratta, all'evidenza, di semplici asserzioni, prive di qualsiasi altra spiegazione, che non consentono di comprendere il fondamento logico delle censure.
Riguarda la posizione di detta imputata l'ultima parte del ricorso proposto dal P.G., che tuttavia non è meritevole di accoglimento.
La prima doglianza dell'organo ricorrente, invero, tende palesemente ad un riesame del materiale probatorio: il che, com'è noto, non è consentito il sede di legittimità.
Con congrua motivazione, non meno diffusa di quella del primo giudice, la corte territoriale ha spiegato le ragioni del suo convincimento sul perché gli elementi acquisiti a carico della RO non sono idonei a fornire la prova del coinvolgimento di costei nelle attività facenti capo al sodalizio criminoso diretto dal coniuge, siccome tipici della normale raffigurazione del quotidiano vissuto della convivenza coniugale. E non è tentabile in questa sede, come detto, un chiarimento interpretativo dei suddetti elementi. che sarebbe fatalmente invasivo del merito. Nè ha maggior pregio l'altra doglianza.
A proposito della quale occorre ricordare che l'aggettivo "ingente" utilizzato dal legislatore per definire la quantità di stupefacente posta a fondamento dell'aggravante di cui all'art.80, comma 2, d.p.r.9 ottobre 1990, n.309, indica che questa, al di fuori dei "casi" limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati(che costituiscono soltanto le ipotesi di palese e scolastica evidente presenza dell'aggravante stessa, nella espressione della sua massima estensione), deve - negli altri casi - essere in grado, anche alla luce delle sue caratteristiche e qualità, di soddisfare un numero molto elevato di tossicodipendenti, per un periodo di tempo piuttosto lungo, si da essere idonea alla saturazione di una apprezzabile area di spaccio. In altre parole, per la ricorrenza dell'aggravante "de qua", la norma richiede un quantitativo che qualifichi decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale.
Si comprende perciò agevolmente la ragione per cui non possa trovare accoglimento la censura in esame che, lungi dall'affrontare il tema nei termini su esposti, si basa esclusivamente sul dato ponderale del quantitativo di stupefacente detenuto dalla imputata, senza indicare nessun altro elemento idoneo a far assumere a siffatta detenzione il cennato connotato di pericolosità sociale. V. Ammissibili, ma infondate, sono le censure formulate da RA CE, AC UA, TO IO, TA NS e SO GA.
Invero, con argomentazioni altrettanto precise e puntuali, i giudici del merito hanno illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi accertata la loro partecipazione alle organizzazioni costituite e dirette da ER FA, o all'una o soltanto all'altra, a seconda dei casi, evidenziando, per ciascuno di detti imputati, gli elementi di prova, dai quali discendeva tale certezza. E deve aggiungersi che anche nella valutazione della prova e, specificamente, nel valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni accusatorie rilasciate dai coimputati - tema cui si riconnette la doglianza di violazione dell'art.192 c.p.p., comune alla maggior parte di detti ricorrenti - la corte territoriale, in relazione a tutte le posizioni, si è attenuta ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di chiamata in correità.
Così, con motivazione succinta ma corretta sotto il profilo logico-giuridico, essa ha esplicitato le ragioni che. rendevano credibili le singole chiamate sia soggettivamente(in termini di disinteresse dei chiamanti, coerenza narrativa e rispondenza della narrazione ai fatti oggettivi acquisiti al processo) che oggettivamente (quale riscontro della veridicità degli specifici punti del narrato esaminati a carico dei singoli imputati), anche se, come detto, non si è dilungata eccessivamente sull'argomento, posto che nella maggior parte dei casi, i criteri adottati dal primo giudice erano stati contestati più che altro nella concreta applicazione alle loro particolari posizioni, e non sempre con argomentazioni specifiche;
e lo stesso ha fatto nel compito relativo alla individuazione di concreti elementi esterni di riscontro. Ciò posto, quanto alle singole posizioni si osserva:
- per RA CE: a) non è esatta la deduzione che sia una mera apodittica affermazione del giudice d'appello quella secondo cui il collaborante CI, parlando della sua mancata partecipazione alle riunioni direttive dell'associazione, si è riferito esclusivamente a quelle del gruppo dedito alla commissione dei reati contro il patrimonio: è vero, invece, come riporta esplicitamente la sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, che fu per l'appunto il collaborante a specificare che l'attuale ricorrente "non partecipava alle riunioni concernenti le rapine" (contribuendo in tal modo alla pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato ex art.416 c.p.);
b) in ogni caso, il confermato giudizio di colpevolezza in ordine al reato ex art.74 l.stup., si basa non tanto sulle dichiarazioni del nominato CI, quanto piuttosto su quelle di altri collaboranti(EL e CO), in relazione alle quali le censure del ricorrente - al di là dell'approfondito richiamo a consolidati principi giurisprudenziali in tema di chiamata in correità, ben noti a questa Corte trovano analitica smentita nella motivazione dell'impugnata sentenza: questa, infatti, proprio rispettando i canoni di "inquadramento temporale/spaziale e oggettivo/soggettivo" (che il ricorrente indica quali essenziali nel processo di valutazione della chiamata in correità), attribuisce all'imputato - con il supporto di altri elementi, non menzionati in ricorso(quali le coincidenti indicazioni fornite da San toro e EL, i servizi di osservazione della polizia, le innumerevoli intercettazioni telefoniche, in particolare quelle del 15 e 27 marzo) - il ruolo svolto dal 1990 al 1992, con TO IO e ER IRldi assiduo spacciatore e di esattore in senso all'organizzazione, con riferimento allo stesso tipo di attività, alle stesse persone e allo stesso luogo;
c) il vizio di mancata assunzione di prova decisiva presuppone che l'elemento probatorio pretermesso di per sè abbia un contenuto tale da risolvere il "thema dedidendum", non potendosi definire decisiva una prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti in processo non per negarne la efficacia dimostrativa bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio, venendo in tal modo meno il carattere di decisività: e tale carattere certamente non ha la documentazione di cui si lamenta la mancata acquisizione, il cui esame, come postula lo stesso ricorrente nell'illustrare il motivo in esame, era invocato al fine "di porsi come elemento in ordine al quale svolgere la verifica prodromica alla valutazione della chiamata"; senza dire che il diniego di acquisizione è stato congruamente motivato dal giudice d'appello, che ha rilevato come i dati attestati dalla documentazione in questione e relativi allo stato di detenzione dell'RA e di altro soggetto in determinati periodi temporali non confliggevano con la consumazione dei reati ascritti, collocata in epoche diverse;
d) in conclusione, il compendio probatorio esibito dai giudici del merito risulta argomentato in termini idonei a giustificare la statuizione di colpevolezza del nominato RA;
- discorso non diverso va fatto per AC e TO:
a) il primo non considera che in materia di reato associativo, come più volte affermato da questa Corte, il mancato esercizio dell'azione penale in ordine ai c.d. reati-fine, come anche la mancanza di una pronuncia di condanna per detti reati, non preclude la possibilità di ritenere ed affermare il coinvolgimento del soggetto nell'associazione e del suo apporto alla vita del sodalizio, essendo sufficiente che dalle emergenze processuali risulti in modo ragionevole che detti reati-fine siano stati consumati da detto soggetto e che la commissione di essi sia riportabile alla attività degli aderenti alla associazione(dati che l'attuale ricorrente neppure contesta); mentre estremamente generica la doglianza secondo cui "le sole chiamate dei pentiti, prive di specificità e sprovviste di riscontri esterni, non possono costituire prova sufficiente all'affermazione di responsabilità penale";
b) TO IO(che l'impugnata sentenza accomuna alla posizione dell'RA e di ER IR, come soggetti che. unitamente al RO e a ER SA, formavano "il gruppetto del circolo" gestito da TO RM, e ritiene raggiunto dalle convergenti chiamate del CI, del EL e del AN) piuttosto che censurare la motivazione della decisione sotto i profili della sua eventuale incompletezza o dei vizi logici in essa riscontrabili, critica invece la valutazione delle prove effettuate dal giudice del merito, limitandosi a negare in modo meramente assertivo che non esisterebbe prova "di alcun contributo materiale e psicologico dell'imputato per favorire la realizzazione od il mantenimento del programma criminoso contestato", ed a censurare su altro e diverso piano la motivazione suddetta(il suo inserimento nel contesto criminoso sarebbe stato desunto dalla sola presenza del circolo gestito dalla sorella;
gli appostamenti non avrebbero mai portato al sequestro di sostanze stupefacenti;
nelle telefonate intercettate si parla inequivocabilmente solo di "sigarette"), ciò che non può essere consentito nella presente sede di legittimità;
d) entrambi gli imputati(cfr. ricorso congiunto) denunciano violazione dell'art.133 c.p., senza però esplicitare le ragioni di siffatta doglianza;
- in riferimento al ricorso di TA NS:
a) diversamente da quanto in esso si sostiene, deve ritenersi che il giudice d'appello abbia fornito ragione del perché della sua decisione in ordine al fatto che il rinvenimento di ragguardevoli somme di denaro, in dollari e lire, e di documenti(agendina e appunti costituiti da annotazioni di pagamento), custoditi e sequestrati nell'abitazione del giudicabile, non poteva - come da costui apoditticamente asserito essere posto in relazione soltanto con l'attività riguardante il settore dei furti e delle rapine: è stato invero richiamato in proposito l'episodio(del tutto ignorato nel ricorso in esame) relativo al trasporto di una cassaforte contenente la droga da una località ritenuta non più sicura, in altra(dapprima la casa di una sorella del AC, poi il covo di via Niutta), episodio che aveva visto protagonista, assieme a AC e AN, proprio l'attuale ricorrente;
e in questa prospettiva sono stati valutati gli ulteriori dati rivenienti dalle dichiarazioni di EL e dello stesso AN, ritenute idonee quanto meno a lumeggiare la disponibilità dell'TA a porsi agli ordini di ER FA come persona di sua fiducia, propalazioni che si dicono non vagliate sotto il profilo della credibilità e della attendibilità intrinseca dei loro autori, senza tuttavia che siano indicate le ragioni di tale asserita inattendibilità, nell'ambito di una censura che, con il tramite della denuncia del difetto di motivazione della sentenza impugnata, è diretta, in realtà, al riesame del fatto, precluso in questa sede;
b) carenza di interesse va ravvisata in ordine alla seconda doglianza, dal momento che il giudice d'appello ha respinto l'appello proposto dal P.M. anche in relazione alla posizione di detto TA;
- per SO GA: a) sicuramente infondata è la prima censura: a parte la genericità dell'addebito di mancato vaglio dell'attendibilità dei collaboranti, va detto che, in materia di chiamata di correo, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante in relazione alla posizione del chiamato in ordine al reato associativo può essere messa in discussione(con conseguente obbligo del giudice di sottoporla ad una più penetrante valutazione) solo quando le dichiarazioni del collaborante medesimo attinenti a reati-fine siano accertate come non veritiere, in quanto contraddette da elementi di prova specifica: non, dunque, quando l'assoluzione dal reato-fine discenda non dalla verificata menzogna del collaborante, ma, in aderenza ai principi fissati dall'art.192 c.p.p., dal mancato rinvenimento di riscontri esterni alla specifica accusa riguardante quel reato-fine;
b) per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione. le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in critiche meramente fattuali, in quanto mirate a svalorizzare la consistenza probatoria che questa attribuisce a ben precisi episodi(quelli del 12 e 13 giugno 1992) riscontrati dai relativi servizi di osservazione della p.g., nonché al contatto avuto dall'imputato per il recupero di somme di denaro provenienti dalla vendita di cocaina, con EL e tale Bolognini, ricavato dalle indagini degli inquirenti e dal tenore delle telefonate intercettate, e, quindi, a richiedere a questa Corte una diversa verifica, inattuabile perché comporterebbe una valutazione alternativa di merito;
c) non coglie nel segno neppure l'ultima doglianza, poiché il giudizio circa "la consapevolezza dell'imputato di appartenere ad una associazione stabile e di partecipare ad attuare e perseguire il programma criminoso" non è mancato ed anzi risulta congruamente motivato dai giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, attraverso l'attribuzione al giudicabile - desunta, proprio dagli elementi di prova innanzi richiamati - dello svolgimento di "funzioni stabili" di copertura del capo(ER FA) e di esecutore fedele dei suoi ordini.
Resta da esaminare il ricorso proposto da SC RD, il quale deve essere parimenti disatteso.
Nell'interesse dello SC(cui si addebita la partecipazione ad un trasporto di ingente quantitativo di cocaina, articolatosi in due episodi: il carico della droga su una autovettura condotta dal EL, in epoca antecedente e prossima al 6 agosto 1992, da Roma a Napoli e quivi consegnata personalmente all'attuale ricorrente;
il successivo recupero da parte di quest'ultimo di un chilo della sostanza inizialmente non rinvenuto presso il citato corriere) si ribadiscono in questa sede le tesi esposte con i motivi di appello, le quali invece, diversamente da quanto si assume con la impugnazione "de qua", sono state ben prese in esame dalla corte territoriale e confutate con ragionamento logicamente corretto.
Infatti dalla impugnata sentenza risulta che la responsabilità del prevenuto è ancorata alle propalazioni accusatorie dello stesso EL, valutate come intrinsecamente attendibili, sia per l'insussistenza di rapporti di astio atti a giustificare eventuali accuse calunniose sia per l(alto grado di conoscenza da parte del collaborante circa i traffici di cocaina di cui in processo, già rilevato per altre posizioni processuali. Propalazioni non ritenute inficiate, sotto il profilo della coerenza, dal fatto che la ricostruzione storica del cennato trasporto di droga era stato il frutto di dichiarazioni successive, rese dal EL prima al P.M. e poi in dibattimento mediante precisazioni sempre più dettagliate in quanto provocate anche dalle domande rivoltegli dalle parti;
e riscontrate dalla versione di fatti fornita da altro coimputato, BO TI, coincidente per il riferimenti temporali indicati dal collaborante nel ricostruire l'epidodio relativo al suddetto trasporto.
E in presenza di queste logiche e giuridicamente corrette argomentazioni, appare evidente che quelle contrarie, contenute nel ricorso per sostenere l'inaffidabilità dei collaboranti e l'assenza di idonei riscontri oggettivi si configurano come censure di puro merito, qui non apprezzabili.
Deve essere respinto anche il motivo con il quale lo SC deduce il mancato esame della richiesta subordinata di applicazione dell'art.114 c.p.. Omette infatti il ricorrente di riportare quei passaggi dell'impugnata decisione nei quali si è valutata l'attività dell'imputato "oltremodo delicata, pericolosa e di importanza ne' secondaria ne marginale", per essere stato lo SC, nella vicenda, investito dal cognato ER FA "fiduciariamente e quindi infungibilmente di funzioni di controllo dell'attività del EL nonché di ricezione e temporanea custodia della cocaina":
proposizioni che escludono inequivocabilmente la configurabilità di una partecipazione minima o marginale ai sensi del citato art.114 c.p.. Un ultimo rilievo si impone e riguarda la istanza fatta pervenire da RO CE, imputato non ricorrente : esula dai compiti di questa Corte provvedere in merito ad essa. Stante l'esito del giudizio, gli imputati ricorrenti vanno condannati in solido alle spese processuali;
ed, inoltre, "ciascuno dei ricorrenti" per i quali è stata dichiarata la inammissibilità della impugnazione, al versamento della sanzione pecuniaria, che va determinata nella somma, ritenuta di giustizia, di L.1.000.000=.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di RO TR, ER IR, EA EL, AL UN, ES IA, AN CO e IO HE.
Rigetta i ricorsi del Procuratore Generale e degli altri imputati.
Condanna tutti gli imputati ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Condanna inoltre RO, ER IR, EA, AL, ES, AN e IO ciascuno al versamento della somma di L.1.000.000= a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999