Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1999, n. 3340
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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Massime2

In materia di stupefacenti, l'aggettivo "ingente" utilizzato dal legislatore per definire la quantità di droga posta a fondamento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, indica che questa, al di fuori dei "casi" limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati (che costituiscono soltanto le ipotesi di palese e scolastica evidente presenza dell'aggravante stessa, nella espressione della sua massima estensione), deve -negli altri casi- essere in grado, anche alla luce delle sue caratteristiche e qualità, di soddisfare un numero molto elevato di tossicodipendenti, per un periodo di tempo piuttosto lungo, sì da essere idonea alla saturazione di una apprezzabile area di spaccio. In altre parole, per la ricorrenza dell'aggravante, la norma richiede un quantitativo che qualifichi decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale.

Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi; mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Commentario1

  • 1Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1999, n. 3340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3340
Data del deposito : 20 gennaio 1999

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