Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10394
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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Massime1

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10394
Data del deposito : 14 gennaio 2010

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