Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000, che esclude che l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti concorra nel reato di utilizzazione di tali documenti, e viceversa, è limitato a tale ambito e non può essere ritenuto ostativo alla configurabilità della fattispecie associativa, se l'illecito sodalizio risulti costituito da più persone per commettere i reati di cui agli artt. 2 e 8 del citato D.Lgs..
Commentario • 1
- 1. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34678 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00879
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 017366/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AR N. IL 21/09/1959;
avverso ORDINANZA del 22/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G., rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DINOIA Massimo (Milano);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 22.3.2005, il Tribunale di Milano in sede di riesame ha sostituito la misura della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari per OS RI indagato per i reati di associazione per delinquere ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ripercorso le investigazioni svolte dalla UA di NA in relazione alle società Errevi ed 2R (facenti capo a CO ZO e CO UG) operanti nel campo dei materiali ferrosi;
le indagini hanno evidenziato, a carico dei soggetti menzionati, una serie di attività illecite e, in particolare, l'effettuazione sistematica di operazioni fittizie con riferimento ai rapporti con numerose società tra le quali la Metalrossetti nella quale l'attuale indagato si occupava della vendita e dell'acquisto di materiali ferrosi.
Il Tribunale ha riportato in sunto alcune intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la piena consapevolezza dell'indagato delle illecite attività dei CO e la partecipazione alle stesse con un ruolo determinante.
Per quanto concerne le esigenze di cautela, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge rilevando:
- che i Giudici non hanno motivato sulla esistenza di una associazione a delinquere, non desumibile dalla circostanza che più persone abbiano in concorso commesso una serie di azioni criminose, dovendo gli elementi strutturali della societas essere dimostrati;
- che non è configurabile, per inconciliabilità normativa, una associazione finalizzata alla commissione dei delitti di l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e dei delitti di utilizzo di tali documenti per il disposto dell'art. 9 D.Lvo 74/2000 che vieta il concorso tra i menzionati illeciti;
- che non è provata e fondata su mere congetture la partecipazione del OS alla asserita associazione per delinquere;
- che il quadro indiziante per il reato di cui al D.Lvo 74/200 è desunto dalla mera indicazione di una serie di fatti senza una valutazione della rilevanza, concludenza e pertinenza degli elementi posti alla base del giudizio di probabile reità;
- che i Giudici non hanno preso in esame tutte le prospettazioni della difesa;
- che il pericolo di inquinamento della prove non è concreto e la possibilità di recidiva si fonda solo sui fatti ascritti e non tiene conto della personalità dell'indagato.
La Corte rileva che le, pur molto articolate, deduzioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di probabilità della esistenza dei reati per cui è processo - e della loro attribuibilità, tra gli altri indagati, al OS RI - dopo una puntuale indicazione e ponderazione degli elementi indiziali che risultano dalle investigazioni finora effettuate;
in particolare, i Giudici hanno evidenziato varie emergenze (di indubbia e sicura concludenza e tali da fare apparire plausibile la responsabilità dello indagato pur in assenza di una verifica probatoria) che hanno permesso di ritenere sussistenti le condizioni richieste dall'art. 273 c.p.p. In merito al reato previsto dall'art. 2 L. 74/2000, il
Tribunale ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto la ragionevole conclusione della natura fittizia delle operazioni di cui alle fatture emesse dalle società Errevi e 2 R. Sul punto, i Giudici hanno riferito delle indagini svolte dalla UA di NA (ampiamente riportate nella ordinanza in esame) dalle quali risulta la inoperatività delle società emittenti ed hanno evidenziato la circostanza che il vettore ha ammesso di non avere effettuato i trasporti riferibili agli acquisti della Metalrossetti;
il Tribunale ha ritenuto, avendo come riferimento numerose intercettazioni telefoniche, che l'indagato fosse edotto delle illecite caratteristiche della attività facenti capo ai CO. Tali emergenze sono di decisivo significato e valore e rappresentano un quadro indiziario connotato con i requisiti della gravità di fronte al quali sono irrilevanti le risultanze del libro magazzino che - come rilevato dai Giudici di merito - costituisce una unilaterale rappresentazione cartacea del passaggio delle merci. In questo contesto, il ricorrente chiede sostanzialmente una rinnovata ponderazione delle fonti probatorie - alternativa a quella operata con modalità corrette e priva di vizi logici dal Tribunale - ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione. Sul punto, è appena il caso di osservare come non rientri nei poteri di questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui vantazione è riservata al Giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Per quanto concerne il reato associativo, la Corte non rileva la lacuna motivazionale dedotta dallo indagato avendo come referente solo il testo del provvedimento impugnato e senza considerare che il Tribunale ha motivato, sul tema, per relationem alla ordinanza applicativa della misura;
l'apparato argomentativo può ritenersi sufficiente dal momento che i due provvedimenti sono conformi e, costituendo un tutto organico, si integrano a vicenda. Ora, dal testo del provvedimento del primo Giudice, si evince che gli elementi costitutivi della fattispecie associativa - puntualmente elencati dallo indagato nei motivi di ricorso - sono sussistenti. Il Giudice ha elencato tutti i riscontri probatori in base ai quali ha ritenuto che numerose persone di comune intesa e con ruoli diversi avessero approntato mezzi attraverso i quali consumare un imprecisato numero di reati fiscali così attuando con professionalità un vero e proprio programma criminale della cui realizzazione tutti erano consapevoli. Sussistono, pertanto, gli elementi richiesti per il perfezionamento del reato previsto dall'art. 416 c.p., cioè, la sussistenza di un vincolo associativo continuativo avente lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e la predisposizione degli strumenti occorrenti per la realizzazione dello illecito programma. Il Giudice ha preso in esame la specifica posizione del OS e lo ha considerato un formale acquirente della merce indicata nelle fittizie fatture che si era avvalso della ricordata struttura con la piena consapevolezza di essere partecipe, unitamente ai gestori della società emittente, di una organizzazione criminale dedita alla formazione di documentazione fattizia finalizzata a far figurare nelle dichiarazioni dei redditi costi non reali. A tale risultato, il Giudice di merito è pervenuto dopo avere compiuto una completa disamina delle acquisizioni probatorie, fornito una corretta valutazione delle stesse, e giustificato le sue conclusioni con argomenti immuni da vizi logici o giuridici. La Corte non riscontra la dedotta inconciliabilità normativa che vieterebbe di configurare il reato di cui all'art. 416 c.p., quando l'illecito sodalizio è stato costituito per commettere i reati di cui agli artt. 2 e 8 D.L.vo 74/2000, in virtù della previsione del successivo art.
9. La deroga ivi introdotta dal Legislatore alla applicabilità dell'arti 10 c.p., come risulta dal chiaro riferimento testuale, è limitata alla possibilità per l'emittente di fatture per operazioni inesistenti di concorrere nel reato di utilizzazione di tali documenti viceversa;
la deroga ha un ben preciso ambito di operatività e non può estendersi alla ulteriore progressione criminosa prevista dall'art. 416 c.p. che punisce una condotta che ha modalità peculiari e complesse che esulano da un mero accordo che si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare. Relativamente alle esigenze cautelari, si rileva come il pericolo di cui all'art. 274 sub a c.p.p. deve essere ancorato a circostanze e fatti non meramente congettuali, ma concreti dai quali è lecito concludere per la probabilità, e non per la mera possibilità, che l'inquisito rappresenti un ostacolo per il normale procedimento di acquisizione probatoria. Nel caso in esame, il pericolo de quo è ancorato ad una situazione effettiva, consistente nella indiscussa circostanza che il OS ha già tentato di accordarsi con i coindagati per sviare le indagini, sicché la situazione rivestiva quella connotazione di concretezza richiesta dalla norma per giustificare la misura cautelare.
Anche la prognosi negativa di recidiva è stata motivata secondo i parametri normativamente indicati, cioè, le modalità dei fatti e la personalità dell'indagato.
La gravità e la reiterazione dei fatti è stata ben messa in luce nella parte del provvedimento dedicata agli indizi di colpevolezza e la personalità socialmente pericolosa dello accusato, e conseguente possibilità di recidiva, è stata desunta dalle particolarità e reiterazione dello stesso comportamento criminoso;
il metodo è corretto. Ferma restando la necessità dalla duplice valutazione degli elementi richiesti dall'art. 274 sub c c.p.p., non solo è legittimo, ma addirittura doveroso desumere la natura della personalità dello inquisito proprio da quella condotta criminosa che ne costituisce la più immediata e genuina espressione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005