Sentenza 28 ottobre 2020
Massime • 3
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio.
In tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria.
In tema di giudizio di appello, l'erronea dichiarazione di assorbimento di alcuni motivi di gravame in altro già esaminato non comporta "ipso iure" il vizio di omessa motivazione, dovendosi valutare in concreto se le doglianze trascurate abbiano o meno carattere decisivo, se siano state disattese in via logica dal complesso delle argomentazioni svolte e se fossero o meno geneticamente scrutinabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 13604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13604 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
13604-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da NI DIOTALLEVI -Presidente- Sent. n. 2144 AL MANTOVANO P.U. 16-28/10/2020- PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G. n. 39484/2019 AM DE TI -relatore- STEFANO FILIPPINI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dal 1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI CATANZARO in relaIOne alle posiIOni degli imputati RC EN n. a Lamezia Terme il 29/7/1978 GL AL n. a Lamezia Terme il 21/1/1978 Nonché da 2) AZ CE n. a SA il 24/6/1954 3) VO NI n. a SA il 4/11/1966 4) ZA NI n. a Nicastro il 21/10/1959 5) AZ RO n. a Lamezia Terme il 27/10/1975 6) AZ NO n. a SA il 21/1/1957 7) AZ AN n. a SA il 15/10/1958 8) AZ UE n. a Lamezia Terme il 10/5/1981 9) SE IA n. Lamezia Terme il 6/11/1974 10) GL RU n. a Lamezia Terme il 24/3/1974 11) SC SC IN n. a Lamezia Terme il 9/1/1974 12) NN CO NI n. a Taurianova il 25/10/1966 13) NN NI n. a Lamezia Terme l'11/7/1979 14) AL LO n. a Lamezia Terme il 15/3/1978 15)NN CO n. a Lamezia Terme il 9/6/1975 16) HI IO n. a Nicastro il 16/1/1950 1 17) HI NI n. a Lamezia Terme il 16/1/1950 18) RC EN n. a Lamezia Terme il 29/7/1978 19) DA NO NI n. a SA il 24/6/1962 20) DA PE n. a SA il 4/9/1960 21) PO SC AT n. a SA il 27/3/1967 22) LU AS n. a SA il 3/7/1963 23)SC OR n. a Lamezia Terme il 5/6/1992 24)RD AU n. a Lamezia Terme il 7/2/1972 25) CE RO n. a Lamezia Terme il 5/6/1992 26)ES RO AO n. a Lamezia Terme il 14/4/1977 27) ES TE n. a Soveria Mannelli l'11/9/1982 28)AZ SC n. a SA 1'8/3/1955 avverso la sentenza resa in data 9/7/2018 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letti i motivi nuovi depositati dai difensori di IA IE, AV ON, ZA AN, RC IN, LI BR, IA NT, IA ES, IA UE, LU QU, ZA AN, OV ON, PO IN NI e le note di replica al ricorso del P.g. del difensore di LI FR;
letta la memoria del difensore della parte civile, Comune di Lamezia Terme, corredata da conclusioni e nota spese;
udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 2020 la relaIOne del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Elisabetta Cennicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.g., con riguardo alle posiIOni di RC IN e LI FR, per quest'ultimo limitatamente all'addebito associativo;
per l'annullamento con rinvio in relaIOne ai ricorrenti CA e UL quanto al trattamento sanIOnatorio nonché per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di AV ON, LI BR, IA NT, IA EN, OV ON e per la declaratoria d'inammissibilità delle restanti impugnaIOni;
Uditi i difensori degli imputati (come da verbale di udienza), i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento 2 all INDICE Parte prima ("Ritenuto in fatto") 1. La sentenza impugnata e le statuiIOni terminative pag.5 2. Il ricorso del P.g. pag.7 I ricorsi degli imputati pag.10 3. IA EN pag.18 4. AV ON pag.21 5. OV ON pag.23 6. IA IE pag.26 7. IA NIno pag.28 8. IA NT pag.30 9. IA UE pag.33 10. ST NO 11. LI BR pag.35 12. CA ES CO pag.40 13. ZA CO ON pag.49 14. ZA AN pag.50 15. ZA AN pag.52 16. ZA CO pag.56 17. EF RI e FF ON pag.57 18. RC IN pag.59 19. PO IN NI pag.62 20. PO PE pag.64 21. RI ES OR pag.67 22. LU QU pag.69 pag.71 23. LI IO pag.72 24. CA UD pag.73 25. UL AR pag.73 26. GE IE PA pag.73 27. IO AT pag.74 28. IA ES Parte seconda ( "considerato in diritto") 1. Richiami giurisprudenziali sul viIO di motivaIOne pag.76 1.1 Sull'apparenza della motivaIOne pag.78 1.2 Sull'inapplicabilità del criterio di assorbimento dei motivi pag.79 2. Sulla valutaIOne di attendibilità dei collaboratori pag.80 3 de 3.Sulla sussistenza della cosca confederata pag.82 (le fonti, la giuridica configurabilità, le questioni ricorrenti) I ricorsi degli imputati 4.IA EN pag.89 pag.100 5. AV ON pag.105 6.OV ON pag.109 7.IA IE pag.114 8.IA NIno pag.117 9.IA NT pag.120 10.IA UE 11. ST NO pag.124 12. LI BR pag.126 13.Il ricorso del P.g. relativo alla posiIOne di LI FR pag.131 14. CA ES CO pag.136 15.ZA CO ON pag.139 16. ZA AN pag.141 17.ZA AN pag.143 18.ZA CO pag.151 19. EF RI e EF ON pag.152 20. RC IN pag.154 21. PO IN NI pag.159 22. Da NT PE pag.161 23. RI ES OR pag.164 24 LU QU pag.166 25. LI IO pag.167 26.CA UD pag.169 27. UL AR pag.171 pag.172 28 GE IE PA pag.172 29. IO AT 30 IA ES pag.173 4 de RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la decisione del GU del Tribunale di Catanzaro in data 14/2/2017 che aveva ritenuto accertata l'esistenza e l'operatività in Lamezia Terme e dintorni, dal 2003 all'attualità, di una locale confederata di Indrangheta, facente capo alle famiglie NN, ZA e PO, la quale aveva progressivamente conquistato il controllo del territorio anche mediante il ricorso a condotte omicidiarie e, sotto la direIOne dei capi delle rispettive famiglie, era dedita alla sistematica commissione di reati tra cui in special modo estorsioni. In particolare, i giudici d'appello operavano parziali riforme in relaIOne a specifici addebiti e circoscritte posiIOni;
pronunziavano assoluIOne da tutti i reati ascrittigli nei riguardi di LI FR e mitigavano il trattamento sanIOnatorio nei confronti di alcuni ricorrenti, deliberando nei termini di seguito precisati: -IA EN, ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1,3, 9,10,18,19,20, veniva condannato alla pena finale di anni 14, mesi 6 reclusione ed euro 3.700,00 di multa;
-AV ON riportava condanna alla pena di anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro duemila multa per i delitti ascritti ai capi 1 e 7 della rubrica;
-OV ON riportava condanna alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione oltre multa con riguardo ai reati contestati ai capi 1 e 3 della rubrica;
-IA IE, ritenuto responsabile dei reati ascritti ai capi 1,16,17 della rubrica, veniva condannato alla pena di anni 8, mesi 4 reclusione;
-IA NIno, ritenuto responsabile dei reati contestati sub 1 e 8, riportava condanna alla pena di anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-IA NT veniva dichiarato colpevole dei delitti contestati ai capi 1 e 3 e condannato alla pena di anni 8, mesi 8 reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-IA UE veniva condannato alla pena di anni 9 reclusione in relaIOne ai delitti contestati ai capi 1, 11,11bis; -ST NO, ritenuto responsabile del reato associativo sub 1, veniva condannato alla pena di anni 5, mesi 8 di reclusione;
5 ele -LI BR vedeva confermata la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado in relaIOne ai capi 1,27,28,29; -CA ES CO veniva condannato alla pena di anni 8, mesi 2 reclusione in relaIOne ai delitti contestati ai capi 1, 13,14,15,16,17; - ZA CO ON, cl. 1966, veniva condannato alla pena di anni 10, mesi 8 di reclusione per l'addebito di cui capo 1; -ZA AN, cl. 1979, riportava condanna alla pena di anni 6 di reclusione per il delitto sub 1; -ZA AN vedeva integralmente confermata la sentenza di primo grado che l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo per i capi 1,22,23,24,25,26; -ZA CO, cl. 1975, veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione per il delitto sub 1; -EF RI vedeva integralmente confermata la sentenza primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione per la violaIOne dell'art. 416 bis c.p. (capo 1); -EF ON veniva condannato ad anni 6 di reclusione per la violaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. di cui al capo 1; -RC IN riportava condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i capi 1 e 22 della rubrica;
-PO IN NI veniva condannato ad anni 10, mesi 8 di reclusione per il delitto sub 1, quale organizzatore;
-PO PE vedeva confermata la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il capo 1; -RI ES OR veniva condannato ad anni 6 di reclusione per il delitto sub 1; -LU QU veniva condannato ad anni 6 di reclusione per il reato sub 1; -LI IO veniva condannato ad anni 6 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il delitto contestato al capo 2 della rubrica;
-CA UD riportava condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo 31 della rubrica;
6 ell -UL AR, ritenuta la continuaIOne con i fatti giudicati con sentenza del 28/4/05 della Corte di Appello di Catanzaro, veniva condannato ad anni 7, mesi 10, giorni 20 reclusione;
-GE IE PA veniva condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione;
IO AT, ritenuta la continuaIOne con i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 12/11/2013, veniva condannato ad anni 5, mesi 2 reclusione;
-IA ES riportava condanna ad anni 10, mesi 6 di reclusione per il delitto sub 1; -LI FR veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 1,27,28,29 della rubrica.
2. Ha proposto ricorso per CassaIOne il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro limitatamente alle posiIOni degli imputati RC IN e LI FR, deducendo:
2.1 con riguardo alla posiIOne del RC, la violaIOne degli artt. 63, comma 4, 69 cod.pen. e 7 L. 203/91 perché, nel rideterminare la pena detentiva per il predetto imputato, la Corte d'Assise d'Appello non ha tenuto conto che l'aggravante ex art. 7 non segue la disciplina generale di cui agli artt. 69 e 63, comma 4, cod.pen. così pervenendo all'irrogaIOne di una pena illegale. Infatti, la sentenza impugnata ha fissato la pena base in relaIOne al delitto contestato al capo 22, ovvero all'omicidio aggravato, anche ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, in danno di RC ON cl. 1971, commesso in Lamezia Terme il 23/5/2003, nella misura di anni 23, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditaIOne, operando in successione gli aumenti a titolo di continuaIOne per l'ulteriore addebito di cui al capo 1, senza effettuare alcun aumento ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, nonostante la pacifica esclusione della circostanza dal giudiIO di bilanciamento;
2.2 con riferimento alla posiIOne di LI FR, la violaIOne di legge in ordine alla disposiIOne di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. e il travisamento delle risultanze investigative in atti in relaIOne all'assoluIOne dal delitto associativo e dal concorso nell'omicidio di RC IN e nel tentato omicidio di RC IN. Secondo il P.g. ricorrente i giudici d'appello non hanno offerto alcuna spiegaIOne logica idonea al superamento delle consideraIOni espresse dal primo giudice in ordine alla solidità dell'impianto accusatorio a carico 7 elen dell'imputato sia con riguardo all'addebito associativo che alle aIOni omicidiarie descritte ai capi 27/29 della rubrica. In particolare si assume che una valutaIOne di inidoneità degli elementi probatori relativi agli episodi omicidiari non è argomento utile all'esclusione della responsabilità anche per il reato associativo alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, in consideraIOne dei differenti ambiti valutativi, esclude l'esistenza di preclusioni all'utilizzaIOne di elementi di prova risultati insufficienti per pervenire ad un giudiIO di responsabilità in ordine ai reati fine con l'unico limite costituito dalla pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto. Aggiunge il ricorrente che, così come evidenziato dal primo giudice, a carico del LI militano le dichiaraIOni di plurimi collaboratori, quali PÀ IU, RC AN, IO AT, PE IO, GE IE PA, che lo hanno indicato insieme al AT BR come facente parte del gruppo di fuoco della famiglia dei ZA, alleata con gli IA. In particolare del ruolo del LI nell'omicidio di RC IN hanno riferito UL AR, che ha partecipato a tutte le fasi dell'aIOne delittuosa e ne riferisce per diretta cogniIOne, nonché RC AN e PÀ IU, personaggi di spicco della cosca PÀ, interessata anch'essa all'omicidio, nonché GE IE. Il UL ha dettagliatamente ricostruito il movente, le modalità dell'aIOne delittuosa e il coinvolgimento dei fratelli LI, precisando che l'imputato LI FR la sera dell'agguato fu incaricato di controllare la presenza del RC IN nel locale “Quelli della Notte" e di comunicarla al UL e al complice EN ZO, che erano rimasti in attesa sul lungomare, narraIOne riscontrata quanto al movente anche dalla dichiaraIOni di GE IE, che partecipò alla riunione tenutasi in SA presso l'abitaIOne di ZA AN detto LL in cui fu presa la decisione di uccidere il RC IN, il quale curava per conto della cosca d'appartenenza il settore delle estorsioni e riferiva dei movimenti dei componenti di clan avversi al fine di pianificare eventuali aIOni in loro danno. Le divergenti indicaIOni de relato fornite dal predetto GE con riguardo ai partecipanti all'aIOne delittuosa secondo il P.g. impugnante non si prestano a scalfire l'attendibilità della ricostruIOne del UL corroborata dal narrato dei c.d.g. RC AN e PÀ IU. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte d'Assise d'Appello è incorsa in travisamento della prova laddove ritiene non concordanti le propalaIOni di UL AR e quelle di PÀ IU e RC AN in quanto solo il primo specifica il ruolo di "specchietto" ricoperto dal LI FR nell'omicidio mentre gli altri due hanno genericamente riferito della partecipaIOne del medesimo imputato all'esecuIOne materiale del delitto dal momento che il ruolo 8 ele di "specchietto" costituisce, comunque, una condotta che si colloca nella fase esecutiva del reato sicchè il narrato del UL rispetto all'imputato si pone non in termini di contrasto ma di specificaIOne di quanto riferito dagli altri collaboratori. Segnala, infine, il ricorrente che s'appalesa del tutto neutro il dato valorizzato ai fini della pronunziata assoluIOne relativo all'accertamento negativo circa l'aggancio di cellule telefoniche poste nella zona dell'omicidio da parte del cellulare in uso al LI dal momento che è verosimile ritenere che nella circostanza l'imputato non avesse con sé detto apparecchio ma eventualmente altro funIOnale all'aIOne delittuosa e a lui non direttamente riconducibile.
2.3 In data 18 Maggio 2020 l'Avv. Gaito ha depositato nell'interesse di LI FR note di replica al ricorso del P.g. nelle quali evidenzia, a conforto della pronunzia assolutoria, che con riguardo al reato associativo i materiali processuali non consentono di individuare in maniera chiara lo specifico apporto concretamente fornito dall'imputato al sodaliIO, attese le scarne e sparute citaIOni da parte dei collaboratori che non hanno addotto elementi utili alla dimostraIOne dell'asserita partecipaIOne. Quanto all'omicidio di IN RC e al tentato omicidio di IN RC, la difesa contesta la pretesa convergenza del molteplice addotta dal P.g ricorrente, sottolineando come le propalaIOni di UL, PÀ, RC e GE, lungi dall'essere riscontrate, sono discordanti e smentite dalla dinamica degli accadimenti. Segnala, in particolare, la difesa che alla luce delle modalità dell'agguato riferite dal UL e delle dichiaraIOni dello GE- l'omicidio fu frutto di un'iniziativa estemporanea non preceduta da alcuna attività di pianificaIOne, non costituendo il RC IN il principale obiettivo del gruppo di fuoco, che avrebbe dovuto essere l'omonimo IN RC detto NO. Le dichiaraIOni dello GE sconfessano la credibilità del UL proprio in quella parte del racconto omicidiario che vedrebbe protagonista FR LI. Quanto al RC AN, la difesa segnala che le dichiaraIOni rese hanno natura de relato senza che lo stesso sia stato in grado di precisare la propria fonte in relaIOne alle specifiche circostanze narrate, avendo indicato sia il IU PÀ che il AD mentre il PÀ riferisce anch'egli notizie de relato apprese per il tramite di ZO PÀ anche dal RC, secondo un meccanismo circolare delle fonti. Né dal RC sono venute certezze in ordine all'utilizzo nell'omicidio del motorino da lui consegnato al LI BR almeno due mesi prima dell'agguato in questione. La difesa affronta, inoltre, la questione della diversità dei luoghi frequentati dalle vittime rispetto a quelli in cui si verificò la sparatoria, circostanza che depone nel senso dell'occasionalità dell'agguato, della mancanza della fase organizzativa prodromica e del mendacio delle dichiaraIOni del UL. 9 ele Hanno proposto ricorso per CassaIOne i difensori degli imputati, formulando le censure di seguito enunciate nei limiti limiti strettamente necessari per la motivaIOne ex art. 173, comma 1, dis.att. cod. proc.pen. AZ CE Ricorso congiunto a firma degli Avv.ti RI Murone e OR Cerra 3. la violaIOne degli artt. 125,192 commi 1,3,4, 442, 546 cod. proc.pen. per avere la sentenza impugnata omesso di indicare le ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato e, comunque, operata una ricostruIOne dei fatti frammentaria e parziale, che non tiene conto delle consideraIOni svolte dalla difesa nell'atto di appello e della produIOne e rappresentaIOne degli elementi probatori effettuata dalle parti processuali, incorrendo in nullità per omessa motivaIOne. Inoltre, la sentenza impugnata, con travisamento della prova e mediante una motivaIOne mancante, contraddittoria ed illogica, ha affermato la responsabilità di IA EN per il delitto associativo contestato al capo 1). La difesa del ricorrente, a sostegno della denunzia di omessa motivaIOne in relaIOne all'affermaIOne di responsabilità per l'addebito associativo, rappresenta che la Corte territoriale, pur avendo dato atto delle doglianze difensive che segnalavano le contraddiIOni intrinseche che caratterizzano il narrato dei collaboratori di giustizia e la smentita alle loro dichiaraIOni provenienti dalle altre risultanze processuali, tenuto conto del periodo di detenIOne subito dal prevenuto e da altri soggetti interessati alle propalaIOni accusatorie, ha omesso di tenerne specificamente conto nella valutaIOne di attendibilità dei collaboratori in ordine ai singoli reati addebitati. I giudici d'appello, infatti, pur avendo in via generale riconosciuto la necessità di vaglio dell'attendibilità soggettiva ed intrinseca dei collaboratori e dell'accertamento della presenza di riscontri individualizzanti alle loro propalaIOni, si sono di fatto discostati dagli enunziati principi, limitandosi ad affermare la sostanziale validità ed affidabilità dei pentiti lametini senza affrontare le specifiche censure formulate dalla difesa con riferimento alle dichiaraIOni accusatorie che riguardano la posiIOne del ricorrente, affermandone assertivamente l'infondatezza. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto l'ininfluenza delle circostanze addotte dalla difesa circa il periodo di detenIOne patito dal ricorrente e il suo successivo allontanamento da Lamezia Terme, affermando che il prevenuto avrebbe comunque continuato a dirigere il clan, senza- tuttavia- affrontare il profilo dedotto dalla difesa relativo alla ontologica incompatibilità tra il narrato dei collaboratori e la realtà effettuale documentata in 10 de atti che emerge, ad esempio, con riguardo alla postulata presenza dello IA ad incontri tenutisi negli anni 2003/2004 ovvero ad una riunione tenutasi nell'anno 2006, cui sarebbe stato presente anche ZZ PE, sebbene entrambi risultassero all'epoca detenuti. La difesa lamenta, inoltre, il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivaIOne e l'erronea valutaIOne delle fonti di prova con riguardo all'affermaIOne di responsabilità per il delitto di associaIOne di stampo mafioso, argomentando che la sentenza impugnata ha posto tra le fonti a carico del prevenuto anche le risultanze di pregresse pronunzie giudiziarie, sebbene le decisioni citate alle pagg. 125 e 126 della sentenza impugnata non siano pertinenti alla posiIOne dello IA, mentre il richiamo ai provvedimenti del Tribunale del Riesame che hanno ritenuto la gravità indiziaria sono privi di efficacia dimostrativa, concernendo un accertamento incidentale di natura cautelare in cui gli elementi probatori sono soggetti ad uno scrutinio che risponde a parametri diversi da quelli propri del processo. L'unico elemento valutabile ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.pen. è, secondo la difesa, costituito dalla sentenza irrevocabile emessa nell'ambito del procedimento penale c.d. Tabula Rasa, che ha negato l'esistenza tra il settembre 2000 e il dicembre 2002 di un'associaIOne mafiosa denominata cosca IA, decisione della quale la sentenza impugnata non ha tenuto affatto conto, omettendone la valutaIOne. Del tutto irrilevante ai fini del giudiIO di responsabilità per l'addebito associativo risulta, inoltre, il compendio intercettivo, pure richiamato dalla sentenza censurata, dal momento che l'unica conversaIOne potenzialmente indiziante è quella captata il 20/5/2003 tra RÈ SA e DE CO, i cui contenuti -oltre che inverosimili- sono del tutto eccentrici rispetto ai fatti oggetto di accertamento in quanto i due conversano di fatti accaduti prima del 1995 e, quindi, di molto antecedenti il periodo temporale in contestaIOne. Quanto alle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia che, secondo i giudici del gravame, avrebbero unanimemente delineato la figura dell'imputato, la difesa ribadisce che le stesse si pongono in insanabile contrasto con la documentaIOne versata in atti ed, in particolare, con i certificati di detenIOne che attestano l'ininterrotta restriIOne del prevenuto tra il gennaio 2003 e il luglio 2007 nonché con l'accertamento negativo della sentenza Tabula Rasa che ha negato l'esistenza di una cosca IA fino al 2002, elementi in ordine ai quali risulta omessa la motivaIOne e che concorrono alla dimostraIOne dell'esistenza di un travisamento delle risultanze probatorie per effetto della mancata corrispondenza della motivaIOne resa al compendio probatorio acquisito e suscettibile di valutaIOne. 11 ele Infatti, i giudici d'appello -pur avendo dato atto a pag. 211 che lo IA EN si allontanò da Lamezia Terme, trasferendosi in Irlanda, tra il 2008 e il 2010- accredita a fini accusatori (pag. 268) che RC AN detto TT, organico al gruppo PÀ, avrebbe rivestito sin dal 2008 il ruolo di collegamento tra i due clan, attribuendo al predetto l'affermaIOne secondo cui l'imputato in qualità di capo cosca presenziava alle riunioni tra i due gruppi allo scopo di spartirsi il territorio a fini estorsivi, mentre a pag. 281 vengono testualmente riportate le dichiaraIOni del RC stesso che colloca all'estate 2008, in occasione di un incontro presso l'abitaIOne di OV, la conoscenza con lo IA. Inoltre, la sentenza impugnata richiama a conforto dell'attendibilità dei collaboratori PÀ e RC AN anche le propalaIOni di PE IO, il quale ha riferito di aver promosso un incontro negli anni 2003/2004 tra AD IN e IA IN in un periodo, quindi, in cui l'odierno ricorrente era detenuto;
3.2 la violaIOne di legge e il correlato viIO della motivaIOne per mancanza, contraddittorietà e illogicità nonché il travisamento della prova in relaIOne all'affermaIOne di responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione contestato al capo 2 della rubrica, nonostante il difetto degli elementi costitutivi dell'illecito. La Corte d'Appello ha ritenuto la responsabilità del prevenuto per il tentativo di estorsione pluriaggravata ai danni di RT ES, ascritto al capo 2 della rubrica, valorizzando le dichiaraIOni rese dai collaboratori di giustizia reputate collimanti con quelle della p.o. Assume la difesa che le valutaIOni della Corte territoriale si risolvono in mere formule di stile e in una sostanziale mancanza di motivaIOne in consideraIOne dell'assunto secondo cui non assumerebbe rilievo la circostanza della non reperibilità del prevenuto in Lamezia Terme alla luce "delle modalità di realizzaIOne del reato". Osserva il ricorrente che lo IA rimase lontano dall'Italia fino al 2012, data di esecuIOne della misura di prevenIOne adottata nei suoi confronti, sicché non avrebbe potuto svolgere un ruolo attivo nelle estorsioni asseritamente deliberate nel corso di una riunione alla quale avrebbe personalmente partecipato. I giudici d'appello pongono a fondamento della responsabilità del prevenuto innanzitutto le dichiaraIOni del collaboratore PÀ IU, sebbene già il Gip in sede di emissione dell'ordinanza custodiale per i reati a giudiIO avesse negato la misura in relaIOne al delitto di cui trattasi, difettando validi riscontri alle propalaIOni del chiamante in correità che risultano, peraltro, in contrasto con quanto riferito da RC AN. La sentenza impugnata, secondo la difesa, si limita alla mera indicaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori senza effettuarne un vaglio critico anche con 12 eln riferimento ai riscontri necessari per dimostrare la partecipaIOne dello IA ed il suo specifico ruolo con conseguente inadeguatezza sul piano della consequenzialità delle conclusioni tratte. I giudici d'appello errano anche laddove ritengono che le dichiaraIOni del PÀ circa l'autonoma ed esclusiva responsabilità dell'imputato in ordine al secondo atto intimidatorio ai danni del RT siano del tutto coerenti con le dichiaraIOni della p.o. dal momento che la stessa non ha riferito di coinvolgimenti o iniziative dell'imputato mentre dalle intercettaIOni richiamate risulta che il noleggio dell'autovettura avvenne a titolo oneroso e nell'ambito di un rapporto di amicizia tra le parti. Pertanto, secondo la difesa, la Corte distrettuale ha reso una motivaIOne palesemente illogica ed apodittica in relaIOne all'interpretaIOne delle conversaIOni pretesamente indizianti, già ritenute inconducenti rispetto alla tesi d'accusa dal giudice per le indagini preliminari;
3.3 la violaIOne di legge e il correlato viIO della motivaIOne per mancanza, contraddittorietà e illogicità nonché il travisamento della prova in relaIOne all'affermaIOne di responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione aggravata in danno di GI EN, contestato al capo 3 della rubrica, nonostante il difetto degli elementi costitutivi dell'illecito. La difesa sostiene che i giudici d'appello nell'affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascritto sub 3 siano incorsi nei vizi di travisamento della prova e omessa motivaIOne su momenti determinanti del percorso motivaIOnale seguito, non avendo tenuto conto che il reato -secondo contestaIOne- risulta consumato tra l'anno 2008 e il gennaio 2009 ovvero in epoca in cui lo IA si era allontanato da Lamezia Terme e ha prestato adesione alle dichiaraIOni di RC AN, secondo cui l'estorsione in danno dello GI era frutto di un accordo tra gli IA e i PÀ, nonostante il provento dell'estorsione fosse destinato integralmente a quest'ultimi. Inoltre, la sentenza impugnata sostiene incongruamente la compartecipaIOne del prevenuto e del suo gruppo, nonostante IA NT, condannato per concorso in estorsione e cugino del ricorrente, sia stato il primo a subire un rilevante danno, costituito dal furto di un escavatore per indurre l'imprenditore/p.o. che gli aveva appaltato i lavori al pagamento della tangente, senza spiegare la ragione per cui gli IA avrebbero dovuto accordarsi con i PÀ per realizzare un'estorsione ai danni di un imprenditore che collaborava con un loro familiare senza, peraltro, ricevere niente di quanto eventualmente lucrato. Osserva la difesa che, nella specie, le massime d'esperienza non si armonizzano con il quadro indiziario rappresentato dai collaboratori di giustizia e addirittura potrebbero essere utilizzate in funIOne antitetica per annullare la portata dimostrativa di un racconto smentito anche dal protagonista principale 13 della vicenda ovvero l'imprenditore pretesamente estorto. Inoltre, il ricorrente segnala come le propalaIOni dei collaboratori, che la sentenza impugnata ritiene concordi con la ricostruIOne della p.o., risultino per più versi contrastanti, sol che si ponga mente alle difformità riscontrabili in ordine alla partecipaIOne del prevenuto all'incontro di cui riferisce RC AN nel corso del quale sarebbe stato raggiunto l'accordo per il versamento di euro 30mila ai PÀ e alle modalità di pagamento della prima tranche di euro 10mila. Quanto alle dichiaraIOni di PÀ IU, le stesse non si prestano a riscontrare le affermaIOni del RC in quanto de relato mentre con riguardo al mancato versamento dell'importo di euro 20mila da parte del ricorrente, oltre all'assenza di riscontri, emerge il contrasto con l'affermaIOne della p.o. che ha riferito di aver incaricato IA NT della consegna, il quale nella circostanza operò su incarico e nell'interesse dello GI;
3.4 la violaIOne degli artt. 63, comma 2, 191,192, commi 3 e 4, 442, 546, comma 1 lett e), cod. proc.pen. nonché degli artt. 110,629 comma 2 in rel. all'art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. e 7 L. 203/91 per avere la sentenza impugnata, in violaIOne delle norme che regolano l'assunIOne e l'utilizzaIOne delle dichiaraIOni rese da persona che doveva essere sentita sin dall'iniIO in qualità di persona sottoposta alle indagini nonché la valutaIOne delle chiamate in correità o comunque in reità, con travisamento della prova e mediante una motivaIOne mancante contraddittoria e illogica, affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione aggravata commesso ai danni di MA OR e contestato al capo 10, nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
3.4.1 I difensori deducono l'inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese dalla p.o. MA OR, segnalando che il 21/2, il 3/3/2011 e successivamente, quando rendeva dichiaraIOni eteroaccusatorie nei confronti del prevenuto, il MA era indagato per concorso esterno in associaIOne mafiosa, addebito dal quale veniva in seguito assolto, mentre nel giugno del 2011 veniva eseguito nei suoi confronti il sequestro di beni a fini di confisca sicchè egli avrebbe dovuto essere assunto con le garanzie difensive di cui all'art. 63, comma 2,cod.pen. alla presenza del difensore. Ciò è tanto più vero ove si consideri che in data 3/3/2011 la P.g. contestava al MA la difformità tra quanto in precedenza dichiarato e gli esiti delle conversaIOni intercettate, dalle quali emergeva che in passato era stato vittima di ripetute estorsioni e di atti intimidatori da parte di soggetti appartenenti alle cosche lametine e vibonesi con invito a dire la verità, pena la responsabilità per il reato di favoreggiamento aggravato. L'oggetto delle investigaIOni era costituito dai 14 ale rapporti intrattenuti con appartenenti alla famiglia IA, con particolare riguardo all'utilizzo da parte del ricorrente di camere presso l'albergo del MA senza registraIOne degli ospiti, ovvero con quella cosca della quale era reputato imprenditore di riferimento e concorrente esterno. Inoltre, consta in atti che il Gip del Tribunale di Catanzaro in data 19/5/2011 assolveva il MA dall'incolpaIOne di concorso esterno in associaIOne mafiosa, condannandolo -tuttavia- per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. In presenza della contestuale pendenza di procedimenti in materia di criminalità organizzata e di misure di prevenIOne a carico del MA dinanzi la stessa autorità giudiziaria che procedeva alla sua audiIOne e della connessione tra i fatti attribuiti all'odierno ricorrente e quelli per cui si procedeva nei riguardi del MA, lo stesso doveva essere sentito con le garanzie di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, i quali impongono di verificare nella sostanza l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiaraIOni vengono rese, valutaIOne omessa dai giudici di merito.
3.4.2 La difesa lamenta ulteriormente che la sentenza impugnata ha omesso di verificare e motivare circa l'attendibilità del dichiarante, limitandosi a richiamare - in guisa di riscontri alla credibilità del propalante-la sottoposiIOne dello IA alla misura degli arresti domiciliari e la compatibilità dei dati logistici riferiti dalla p.o. con i rilievi tecnici raffiguranti la casa dell'imputato, pur trattandosi di elementi non idonei a riscontrare l'affidabilità del MA in relaIOne agli accessi spontaneamente effettuati presso l'abitaIOne dello stesso in occasione delle principali festività per consegnargli somme di danaro al fine di preservare, a suo dire, le proprie attività da future estorsioni da parte di altri gruppi criminali. I giudici d'appello hanno illogicamente motivato circa la asserita inverosimiglianza della spontaneità della daIOne, ritenendone invece la natura estorsiva, pur asserendo in maniera del tutto contraddittoria la linearità del narrato del dichiarante.
3.4.3 Assume, inoltre, la difesa del ricorrente che, in ogni caso, i comportamenti descritti dalla p.o. non si prestano ad integrare la fattispecie di estorsione aggravata in quanto la stessa ha riferito di non aver ricevuto richieste, neppure indirette o larvate, di daIOni di danaro e di essersi spontaneamente prestata ai versamenti in favore dello IA che si trovava ristretto in detenIOne domiciliare mentre è del tutto implausibile l'assunto che il MA abbia inteso attraverso dette regalie anticipare rappresaglie e garantirsi la tranquillità in quanto nell'ipotesi a giudiIO l'imprenditore risulta attinto da numerosi precedenti 15 giudiziari e ha dimostrato con la propria condotta di non versare nello stato di sottomissione proprio delle vittime d'estorsione ma di aver avuto di mira una sorta di credito delinquenziale rispetto al rischio di future estorsioni da parte di altri gruppi, non avendo evidentemente avuto problemi siffatti con lo IA;
3.5 la violaIOne degli artt. 63, comma 2, 191,192 commi 3 e 4, 442, 546 comma 1 lett e) cod. proc.pen. nonché degli artt. 110,629 comma 2 in rel. all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen. e 7 L. 203/91 per avere la sentenza impugnata, in violaIOne delle norme che regolano l'assunIOne e l'utilizzaIOne delle dichiaraIOni rese da persona che doveva essere sentita sin dall'iniIO in qualità di persona sottoposta alle indagini nonché la valutaIOne delle chiamate in correità o comunque in reità, con travisamento della prova e mediante una motivaIOne mancante contraddittoria e illogica, affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione aggravata commesso ai danni di MA OR e contestato al capo 9, nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Con riguardo al delitto sub 9 la difesa reitera, in termini sostanzialmente identici a quelli sviluppati in relaIOne al capo 10, i rilievi in punto di inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese da MA OR e di omessa verifica dell'attendibilità del dichiarante. Osserva, in particolare, il ricorrente che le affermaIOni del MA circa i soggiorni del prevenuto nel proprio albergo nell'anno 2009 senza pagare il corrispettivo non sono state criticamente confrontate con il dato documentale dell'assenza del ricorrente da Lamezia Terme tra il 2008 e il 2010 mentre non hanno trovato risposta le doglianze difensive formulate con l'atto di appello in ordine al difetto di indicaIOni da cui ricavare la riconducibilità dei fatti contestati nell'alveo dell'art. 629 cod.pen. sotto il profilo della violenza o della minaccia strumentali all'omessa richiesta di pagamento delle prestaIOni rese;
3.6 la violaIOne di legge e il viIO di motivaIOne in relaIOne all'affermaIOne di responsabilità del ricorrente in relaIOne ai reati di intestaIOne fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 306/92, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, contestati ai capi 18 e 19 della rubrica. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del prevenuto per i cennati capi ritenendo che lo IA fosse socio occulto e gestore di fatto delle società RR UZ RL e La Cascina delle Bontà RL, i cui soci al 50% erano gli originari coimputati NG e OV SA, entrambi assolti in primo grado. Il difensore, oltre a richiamare il primo giudice con riguardo all'esatta epoca di consumaIOne delle condotte, (da collocarsi tra il 2007 e il 2008 ovvero all'atto della costituIOne delle società in questione), e a puntualizzare la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie 16 ele incriminatrice, sostiene che i giudici di merito abbiano omesso di indagare il profilo relativo alla sussistenza del dolo specifico, costituito dal fine di eludere le disposiIOni di legge in materia di misure di prevenIOne patrimoniali. Inoltre, assume il ricorrente che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è stata meramente affermata in assenza di un apparato giustificativo che richiami le circostanze costitutive né siffatta omissione può ritenersi colmata per relationem con riguardo agli argomenti del tutto generici spesi dal primo giudice sul punto;
3.7 la violaIOne di legge e il viIO di motivaIOne con riguardo al giudiIO di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 481 e 640 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, ascritti al capo 20 della rubrica. Sostiene la difesa che il tenore della conversaIOne intercettata tra lo IA e il Dott. EL in ordine al rilascio di un certificato di malattia della durata di 8 giorni in favore di TE NA non si presta a fondare il giudiIO di responsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli, non potendo escludersi che la beneficiaria avesse una patologia tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità previdenziale da parte dell'Inps, dal momento che la TE, quale dipendente della RR UZ, aveva già trasmesso ben tre certificati di malattia in ordine ai quali non è stato svolto alcun accertamento. Inoltre, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha speso parola in relaIOne all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, sebbene risulti in atti che i soggetti interessati abbiano agito per curare gli interessi della TE, la quale non ha alcun coinvolgimento con l'associaIOne mafiosa ed è estranea ai fatti a giudiIO, mentre del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano s'appalesano i rapporti personali intercorrenti tra la predetta e l'imputato;
3.8 la violaIOne degli artt. 133 e 81 cod.pen. per avere la sentenza impugnata comminato una pena eccessiva anche con riferimento alla determinaIOne degli aumenti per l'aggravante ex art. 7 e a titolo di continuaIOne. La difesa denunzia che la sentenza impugnata, dopo aver sostenuto la necessità di rimodulaIOne della pena in esito all'assoluIOne pronunziata in relaIOne ai capi 5 e 6 della rubrica, ha contraddittoriamente fissato la pena base per il delitto sub 3 in misura superiore alla media edittale, con aumento massimo per l'art. 7, senza fornire al riguardo adeguata spiegaIOne. 17 VO NI Avv.ti Renzo ND e OR ST 4. La violaIOne degli artt. 604,125,546 cod. proc.pen. con riguardo alla denunziata apparenza della motivaIOne. I difensori lamentano che, a fronte mera dell'eccepita nullità della sentenza di primo grado perché redatta con il metodo del copia-incolla con pretermissione delle questioni sollevate dalla difesa e dei materiali prodotti, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto di poter integrare eventuali lacune motivaIOnali, invocando il principio di tassatività delle nullità previste dall'art. 604 cod. proc.pen., salvo poi ritenere di non potervi procedere per mancata devoluIOne con l'atto di gravame. Opina, inoltre, il ricorrente che la mancanza di motivaIOne dovrebbe essere equiparata alla sua inesistenza, trattandosi pur sempre di decisione illegale per violaIOne dell'art. 111 CostituIOne, a norma del quale tutti i provvedimenti giurisdiIOnali debbono essere motivati, vieppiù alla luce della riforma delle impugnaIOni penali che ha rafforzato il parallelismo tra motivaIOne della sentenza e motivi di impugnaIOne, richiedendo per entrambi un pari rigore logico e argomentativo. Infatti, se è vero che l'atto d'appello deve contenere a pena di inammissibilità i capi e punti della decisione oggetto di gravame, analoga strutturaIOne deve pretendersi per la decisione con conseguente fondatezza dell'ecceIOne difensiva. Aggiungono i difensori che la sentenza impugnata appare connotata da contraddittorietà ed apparenza della motivaIOne laddove, pur riconoscendosi la mancanza di contenuto giustificativo di quella di primo grado, se ne afferma la condivisione in relaIOne al giudiIO sui collaboratori e si intendono superate le obieIOni difensive con assunti apodittici. In conclusione, la difesa ritiene che nel caso di ritenuta sussistenza di vincoli legislativi all'interpretaIOne adottata dalla Corte territoriale debba sollevarsi questione di legittimità costituIOnale dell'art. 604 cod. proc.pen. nella parte in cui non prevede la nullità della sentenza per mancanza di motivaIOne ai sensi dell'art. 546, 125 cod.proc.pen, in relaIOne agli artt. 3,24,111, 104 e 101 Cost., alla luce della apoditticità e incongruenza della reieIOne espressa dal secondo giudice;
4.1 la violaIOne degli artt. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. e 416 bis cod.pen. nonché l'apparenza e la contraddittorietà della motivaIOne in ordine all'esistenza della associaIOne c.d. IA. Sostiene la difesa che i giudici d'appello si sono limitati a condividere gli assunti del primo giudice in ordine alla valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori, affermandone l'attendibilità con motivaIOne apparente, apodittica e cumulativa senza confrontarsi con le confutaIOni difensive e, in particolare, con i rilievi circa l'assenza di riferimenti alla cosca IA e relativi partecipi da parte di coloro che si erano autoaccusati di appartenere alla 18 cosca PÀ e di AR UL;
il carattere reiterativo delle nuove propalaIOni rispetto a quelle già confluite nelle inchieste Primi Passi e Tabula Rasa, mancando quel quid pluris che poteva far superare l'obieIOne relativa alla conoscenza delle carte processuali, dato non valutato dai giudici di merito;
la circolarità di quelle dicerie nei contesti criminali in quanto tutti i collaboratori rimandavano a quanto si vociferava nei loro ambienti. Pertanto, secondo il ricorrente, l'affermaIOne dell'esistenza della cosca IA è fondata sul meccanismo del passa parola in assenza di riscontri esterni individualizzanti e di esteriorizzaIOne della capacità di intimidaIOne mentre privo di sostegno probatorio è anche l'assunto di una confederaIOne tra le cosche, acriticamente recepita dai giudici di merito. Quanto alla partecipaIOne del AV al cennato sodaliIO criminoso la difesa lamenta che la Corte distrettuale con motivaIOne solo apparente ha disatteso le censure difensive, ritenendo sufficienti ai fini della prova della partecipaIOne le dichiaraIOni dei collaboratori, generiche, de relato e non specializzanti. Inoltre, i giudici d'appello nulla hanno argomentato in ordine alle censure svolte in relaIOne ai collaboratori UL AR e PÀ IU, gli unici che hanno riferito di una conoscenza personale con l'imputato. In particolare, con riguardo al UL la difesa richiama l'assenza di contestaIOni specifiche relative ad illeciti commessi da costoro in concorso nonché la circostanza, che ne inquina la genuinità dichiarativa, relativa alla disponibilità e alla fruiIOne di una pen drive in cui erano caricate tutte le dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia di Lamezia Terme che l'avevano preceduto, totalmente pretermessa. Analogamente, con riguardo al collaboratore PÀ IU, la cui inattendibilità la difesa ritiene provata in relaIOne alle circostanze riferite con riguardo all'omicidio di AN IL, uomo asseritamente vicino al AV. La sentenza impugnata si è limitata a riportare stralci degli interrogatori dei collaboratori che dichiarano di conoscere l'imputato sebbene detto compendio sia inidoneo a provare la condotta di partecipaIOne, a maggior ragione con qualifiche apicali;
4.2 la violaIOne degli artt. 110, 629, comma 2, in relaIOne all'art. 628, commi 1 e 3, cod.pen. e 192 cod. proc.pen. e il correlato viIO della motivaIOne per mera apparenza e contraddittorietà della stessa. Con riguardo all'estorsione aggravata ascritta al prevenuto in concorso con IU PÀ in danno di MB IU, titolare della omonima SpA, impegnata nei lavori di metanizzaIOne del tratto Maida-Monte Rentino, la difesa sostiene che i giudici di merito abbiano individuato quale riscontro alle dichiaraIOni del PÀ le affermaIOni del collaboratore PE IO, di tenore inaffidabile, mentre PE SA aveva conoscenza delle vicende relative alla metanizzaIOne esclusivamente de 19 ele relato dal figlio. Risultano -invece- ignorate le smentite provenienti da altro collaboratore, PÀ CO, le difformità relative ai luoghi in cui si sarebbe svolto l'incontro tra il PÀ e il AV emerse in sede di indagini difensive, le segnalate incongruenze concernenti l'accordo che i due avrebbero raggiunto per la gestione dell'estorsione e quelle relative all'omicidio del AN. Allo stesso modo le affermaIOni dell'informatore AN NI, AT di IL, circa le modalità di assunIOne di quest'ultimo come guardiano presso i cantieri della SICIM per effetto dell'interessamento del AV, attraverso MA SA, risultano smentite dalle dichiaraIOni rese dal medesimo, che ha negato ogni suo intervento o sollecitaIOne del AV in proposito e la p.o. MB NO, effettivo gestore dei lavori, sentito dinanzi al GU, ha escluso di aver personalmente ricevuto richieste estorsive, riferendo esclusivamente di una telefonata intimidatoria prontamente denunziata. La Corte distrettuale, a fronte degli articolati rilievi difensivi ne ha omesso la valutaIOne, limitandosi alla trascriIOne di ampi stralci delle deposiIOni dei collaboratori, acriticamente recepite, senza alcuna esplicitaIOne dell'asserito apporto concorsuale del ricorrente alla condotta illecita;
4.3 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L.203/91, nonostante la totale assenza di dati probatori in grado di dimostrare che le condotte ascritte all'imputato costituissero una proieIOne economica della consorteria mafiosa piuttosto che espressione di un interesse economico proprio. La Corte di merito ha svolto al riguardo consideraIOni afferenti tutti gli imputati cui la circostanza è contestata, asserendo in maniera non specifica e personalizzata che tutti gli imputati avrebbero agito servendosi della carica intimidatoria propria del metodo mafioso al fine di incutere timore nel contesto di riferimento e creare una condiIOne di assoggettamento ed omertà;
4.4 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. sulla base del generico rilievo relativo all'immeritevolezza da parte del prevenuto. Con atto trasmesso a mezzo Pec in data 8/4/2020 i difensori formulavano motivi nuovi, deducendo:
4.5 la violaIOne degli artt. 192, comma 3, cod.proc.pen. e dell'art. 416 bis cod.pen. e l'apparenza e la contraddittorietà della motivaIOne in quanto, a fronte del ritenuto ruolo apicale dell'imputato nella cosca IA e della sostanziale 20 di correggenza della stessa con IA EN e IA ES, i collaboratori RC AN e PE IO -che negli anni hanno svolto funIOni di raccordo tra la cosca PÀ e gli IA- hanno escluso di aver avuto rapporti e incontri con l'imputato. E ciò nonostante lunghi periodi di detenIOne di IA ES e IA EN e l'allontanamento di quest'ultimo per alcuni anni da Lamezia Terme verso l'Irlanda. Secondo la difesa si registra al riguardo una radicale carenza e contraddittorietà della motivaIOne giacchè il ruolo di vertice ascritto al prevenuto avrebbe dovuto portarlo nei lunghi periodi di lontananza o carceraIOne dei correi a svolgere funIOni direttive di cui non si rinviene traccia nelle dichiaraIOni dei collaboratori;
4.5.1 la violaIOne dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. in relaIOne al capo 7 in quanto a pag. 176 la sentenza impugnata, nel valutare le dichiaraIOni rese dal collaboratore PÀ, utilizza a conforto dell'attendibilità di quanto riferito in ordine all'incontro tra appartenenti alle cosche PÀ e IA per concordare gli estremi di un'estorsione le dichiaraIOni di PE SA, che tuttavia sul punto riportava confidenze del figlio IO, con conseguente violaIOne dell'ordine logico giuridico che presiede alla validaIOne delle dichiaraIOni accusatorie dei collaboratori. ZA NI -Avv. ES Gambardella- 5. La violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 110, 629 cod.pen. in relaIOne all'estorsione in danno dell'imprenditore GI. La difesa sostiene che i giudici d'appello, al pari di quello di primo grado, non abbiano dato dimostraIOne del coinvolgimento dell'imputato nella condotta estorsiva ai danni dell'imprenditore GI, richiamando le dichiaraIOni dei collaboratori, dei quali solo RC AN indica l'imputato presente presso la sala giochi di sua proprietà ove venne definito l'importo da pagare mentre PÀ IU e la stessa p.o. hanno espressamente escluso la partecipaIOne del OV alla fase di perfeIOnamento dell'accordo e di apprensione della somma estorta. La sola messa a disposiIOne dell'immobile in cui si tenne la riunione in assenza di prova circa la conoscenza delle ragioni e dei fini dell'incontro non consente di ravvisare un contributo causalmente rilevante alla consumaIOne dell'illecito. Né il rilevato deficit probatorio può essere supplito dalla ritenuta appartenenza del ricorrente al sodaliIO contestato sub 1; 5.1 la violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art.192 cod. proc.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha completamente omesso l'esame del portato dichiarativo dei collaboratori, pervenendo a conclusioni assertive ed assiomatiche. 21 In particolare, ha omesso la preliminare verifica circa la credibilità ed attendibilità di RC AN, limitandosi a richiamare precedenti valutaIOni effettuate nell'ambito di differenti processi, senza tener conto che la valutaIOne richiesta dall'art. 192 codice di rito riguarda ogni singolo dichiarante e ciascuno dei fatti riferito. Nella specie, la circostanza che il correo PÀ IU e la p.o. GI abbiano escluso un ruolo attivo del OV nell'estorsione, smentendo RC AN, è circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici del gravame a spiegare le ragioni per cui le convergenti dichiaraIOni liberatorie del PÀ e della p.o. siano state reputate quale riscontro individualizzante rispetto alle dichiaraIOni del RC stesso sulla base di un'inesistente convergenza dichiarativa;
5.2 la mancanza assoluta di motivaIOne con riguardo al delitto di cui all'art. 629 cod.pen., alla disposta confisca dei beni e all'art. 12 quinquies L. 356/92 e la conseguente violaIOne dell'art. 125 cod.proc.pen. La difesa segnala che la sentenza d'appello è priva di motivaIOne in relaIOne alla disposta confisca dei beni sebbene la difesa avesse chiesto la revoca della misura anticipatoria, allegando una consulenza tecnica corredata da prove documentali di cui la sentenza impugnata ha trascurato la valutaIOne. Ugualmente omessa risulta la motivaIOne in ordine alla responsabilità concorsuale del prevenuto per l'estorsione GI alla luce dei rilievi di cui al precedente motivo e analogamente con riferimento alla fattispecie di intestaIOne fittizia di beni, addebito che la difesa aveva fatto oggetto di specifico gravame, ritenendo che il ruolo di gestore di fatto ascritto al OV non ne legittimasse la qualifica di soggetto attivo del delitto ex art. 12 quinquies L. 356/92; 5.3 la violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 110 cod.pen. e 12 quinquies L. 356/92. La difesa lamenta che il discorso giustificativo della sentenza impugnata in relaIOne all'addebito di intestaIOne fittizia delle quote societarie della RL la Cascina delle Bontà sia del tutto carente in quanto il ricorrente avrebbe operato quale mero gestore e nessuna risposta è stata fornita ai rilievi svolti in sede di gravame in tema di concorso nella fattispecie da parte del terzo e con riguardo all'irrilevanza dell'eventuale ausilio assicurato al permanere della situaIOne antigiuridica conseguente alla condotta criminosa, quale lo svolgimento per conto dell'interponente dell'attività del bene trasferito fittiziamente.
5.4 L'erronea applicaIOne dell'art. 416bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivaIOne. Il ricorrente osserva che la ritenuta responsabilità per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa poggia sulla messa a disposiIOne della cosca di locali in possesso del prevenuto e sull'aver dato rifugio a IA 22 ch EN, condotte che, in assenza di prova circa un'organica e sistematica interaIOne con tutti gli associati, avrebbero dovuto indurre a qualificare la fattispecie concreta alla stregua di favoreggiamento personale ovvero di concorso esterno. L'Avv. Massimiliano Carnovale, unitamente al codifensore Avv. ES Gambardella, con atto depositato il 14 ottobre 2020 ha ulteriormente dedotto: 5.5/1) la violaIOne degli artt. 416 bis cod.pen. e 192 cod.proc.pen. in relaIOne alla ritenuta condotta di partecipaIOne al sodaliIO criminoso e alla valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia;
5.5/2) l'omessa valutaIOne della memoria difensiva depositata in data 14/2/2017 a compendio della discussione orale, di cui la difesa segnala la decisività in relaIOne alle argomentaIOni che vi sono state rassegnate;
5.5/3) il difetto di motivaIOne in ordine alla confisca dei beni per avere i giudici d'appello omesso di valutare le censure difensive al riguardo;
5.5/4) la violaIOne dell'art. 629 cod.pen. in relaIOne al capo 3; 5.5/5.) la violaIOne dell'art. 12 quinquies L.356/92 in relaIOne al capo 19. AZ RO -Avv.ti ES Gambardella e Renzo ND- 6. la violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e correlata manifesta illogicità della motivaIOne. I difensori segnalano che i giudici d'appello hanno escluso la responsabilità dell'imputato per fatti estorsivi ma non sono pervenuti a coerenti conclusioni in sede di verifica della colpevolezza per l'addebito associativo. Infatti, nel capo di imputaIOne si contesta al prevenuto di aver riciclato danaro proveniente da attività illecite e di aver partecipato all'esecuIOne di estorsioni nell'interesse della cosca sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto considerare le ricadute sul delitto associativo della disposta assoluIOne per la fattispecie estorsiva sub 30 e considerare che la difesa aveva segnalato fin dal giudiIO di primo grado che in altro procedimento penale per il delitto di intestaIOne fittizia aggravata era stata esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91 e qualsiasi collegamento tra la DE UZ RL e la cosca IA, esito che avrebbe dovuto essere valutato ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen. Quanto ai collaboratori di giustizia, gli stessi hanno escluso di aver avuto rapporti con l'imputato con la sola ecceIOne di UL AR, le cui dichiaraIOni si limitano a richiamare informaIOni già contenute nell'ordinanza di custodia cautelare comune al dichiarante e al prevenuto, senza alcun dettaglio o specificaIOne;
23 6.1 la violaIOne di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivaIOne con riguardo ai capi 16 e 17 della rubrica. Assume la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato colpevole dei delitti in esame, rispettivamente in materia di armi e danneggiamento, sul presupposto della condanna per la c.d. estorsione TU ascritta al capo 15 in relaIOne alla quale, tuttavia, IA IE è stato assolto già in primo grado. L'affermaIOne in ordine alla mancanza di certezza circa la riconducibilità del danneggiamento al credito vantato dal socio del ricorrente avrebbe dovuto condurre i giudici del gravame a pronunzia assolutoria anche per i capi collegati di cui si discute. Infatti, la valorizzaIOne delle dichiaraIOni del collaboratore IO AT è avvenuta in violaIOne dell'art. 192 cod.proc.pen. e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutaIOne delle dichiaraIOni rese ex art. 210 cod. proc.pen. con riguardo al criterio dell'attendibilità intrinseca. Il IO ha reso versioni contrastanti ed inconciliabili tra loro, avendo dapprima escluso di aver avuto rapporti con la famiglia IA e sostenendo in seguito di conoscere l'esistenza della cosca, riferendo episodi che avrebbero coinvolto l'imputato. Inoltre, l'inattendibilità del IO è stata riconosciuta in altro procedimento relativo ad associaIOne transnaIOnale finalizzata allo sfruttamento di immigrati, nel cui ambito il Gip in sede di ordinanza cautelare ha ritenuto inverosimile il passaggio di un'arma dal CA al IO e la riconducibilità della stessa al prevenuto. Con riguardo al danneggiamento, la Corte ha inteso confermare le dichiaraIOni mendaci del IO riscontrandole con quelle della compagna DI IE sebbene la stessa abbia riferito di aver appreso i fatti proprio dal IO. Illogica e contraddittoria risulta, altresì, l'affermaIOne della sentenza impugnata secondo cui l'imputato tramite il CA avrebbe dato copertura sul territorio al IO AT per effettuare estorsioni nei confronti degli autobus provenienti dall'estero (in particolare l'Ucraina) in quanto non tiene conto delle dichiaraIOni dello stesso IO, il quale ha escluso che CA e gli IA sapessero di tali illeciti. Le dichiaraIOni del IO sullo specifico argomento, peraltro, sono state ritenute inattendibili in quanto prive di coerenza e costanza dal Tribunale del Riesame in sede di valutaIOne della posiIOne del coimputato CA e la piattaforma dichiarativa non ha in seguito subito integraIOni, circostanze non valutate dalla Corte di merito. Aggiungono i difensori che la Corte territoriale nel ritenere la responsabilità del ricorrente per il delitto di danneggiamento ha fatto riferimento ad una conversaIOne tra CA ES e IO AT in cui si cita un tale IE che doveva corrispondere del danaro al IO, danaro che avrebbe costituito il compenso per il danneggiamento in danno dell'TU. I giudici d'appello hanno identificato il IE cui i due fanno riferimento nell'odierno imputato senza considerare che IO AT ha espressamente chiarito che il 24 IE evocato è CA IE e non IA IE;
6.2 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne in relaIOne al delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen. Osserva la difesa che, una volta mandato assolto il prevenuto dal collegato addebito estorsivo per insussistenza della violenza o della minaccia, la decisione necessariamente riverberava i propri effetti anche sul delitto di illecita concorrenza e imponeva al giudice d'appello di spiegare quale residuale condotta poteva essere sussunta sub specie di violenza o minaccia. Pertanto, la difesa denunzia la contraddittorietà motivaIOnale della sentenza impugnata alla luce del contrasto dialetticamente irrisolto tra la pronunzia assolutoria ed il contrario enunziato relativo all'affermaIOne di responsabilità per il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, segnalando in ogni caso l'inesistenza di atti concorrenziali giuridicamente rilevanti;
6.3 l'errata determinaIOne della pena in quanto all'imputato è stata irrogata quale mero partecipe una pena che parte dal minimo edittale previsto per coloro che hanno un ruolo apicale ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod.pen.
6.4 Nell'interesse dell'imputato risultano pervenuti motivi aggiunti a firma dell'Avv. Raffaele Chiummariello con PEC del 2 aprile 2020. L'atto sviluppa argomenti a sostegno del primo motivo del ricorso principale relativo alla violaIOne dell'art. 416 bis cod.pen., prospettando per effetto dell'intervenuta assoluIOne relativa alla tentata estorsione TU e all'estorsione D'SA un difetto di correlaIOne tra l'imputaIOne associativa e la motivaIOne della sentenza mentre con riguardo ai capi 16 e 17 della rubrica denunzia la violaIOne dei principi in tema di circolarità ed autonomia delle chiamate in relaIOne all'apprezzamento delle dichiaraIOni della compagna del IO. In relaIOne al quarto motivo il difensore deduce che, con ordinanza del 10/9/2018, la Corte d'Assise d'Appello precisava l'assoluIOne dell'imputato per il capo 30 confermando la responsabilità per il capo 31, modificando l'aumento a titolo di continuaIOne, portato da mesi sei ad anni due con conseguente reformatio in pejus e violaIOne della riduIOne prevista per il rito. Viene, altresì, denunziata l'omessa motivaIOne in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. In data 2 aprile 2020 pervenivano a mezzo PEC ulteriori motivi aggiunti a firma dell'Avv. Renzo ND con deduIOne del viIO di motivaIOne in relaIOne al capo 31 della rubrica, relativo alla violaIOne dell'art. 513 bis cod.pen. aggravata dall'art. 7 L. 203/91, nonché con riguardo ai capi 16 e 17 e al capo 1, concernente 25 l'addebito associativo. La difesa lamenta ulteriormente la rideterminaIOne della pena effettuata con ordinanza del 10/9/2018 in quanto palesemente contraddittoria rispetto al computo della pena effettuato in motivaIOne, nella quale a titolo di continuaIOne il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen. ascritto al capo 31 laddove nell'ordinanza di correIOne la pena viene indicata in anni due. In data 6 Maggio 2020 l'Avv. Chiummariello depositava ulteriori motivi aggiunti nell'interesse dello IA in relaIOne al capo 31 concernente la fattispecie di cui all'art. 513 bis cod.pen., richiamando la pronunzia di SS.UU. in materia depositata il 28/4/2020. AZ NO -Avv.ti ES Gambardella e Renzo ND- 7. la violaIOne dell'obbligo di motivaIOne per mera apparenza con riguardo all'art. 629, comma 2, cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91. I difensori sostengono che la Corte territoriale ha omesso di dare ragione della reieIOne del gravame difensivo in punto di sussistenza dell'addebito estorsivo in danno di MA OR, nonostante la difesa avesse evidenziato come l'imputato non si era materialmente rifiutato di saldare quanto dovuto alla p.o., corrispondendo con certezza la metà dell'originario debito di euro 29mila, e non avesse posto in essere atti riconducibili alla speciale metodologia mafiosa idonei a giustificare la ricorrenza dell'aggravante ex art.
7. La Corte territoriale, a fronte delle censure difensive avverso la sentenza di primo grado, che ha ritenuto di superare l'assenza di condotte strumentali di natura costrittiva con il richiamo al concetto di estorsione ambientale e di mafia silente, si è limitata ad una aprioristica adesione alle argomentaIOni del GU,ribadita da richiami giurisprudenziali, in assenza di sovrapponibilità delle dichiaraIOni di MA OR e MA DO e nonostante la presenza in atti di due manoscritti -provenienti dalla produIOne della p.o. che riepilogano le forniture effettuate negli anni 2004/05 dal MA all'imputato con il relativo importo, uno dei quali sotto la data del 27/1/05 porta segnato un acconto di euro 5mila, con relativo scorporo dello stesso dall'importo globale, mentre alla data del 10/6/2005 risulta annotato il rilascio di due effetti dell'importo di euro 10mila. Alla luce di siffatte incontestate circostanze ritiene la difesa che i fatti per come ascritti non corrispondano all'effettivo svolgimento della vicenda che ha visto lo IA NIno utilizzare per lavori edili materiali acquistati dal MA per una somma di circa 29mila euro a fronte della quale corrispondeva 15mila euro mentre rimasero insoluti ulteriori effetti cambiari per euro 14mila. La sentenza d'appello non ha affrontato il rilievo difensivo secondo 26 el cui la daIOne delle cambiali, pur rimaste impagate, costituisce un dato in contrasto con la volontà di estorcere illecitamente la fornitura, giacché -secondo il ricorrente- l'emissione delle stesse implica civilisticamente una già avvenuta deminutio patrimonii che rende irrilevante il successivo inadempimento. La difesa segnala, inoltre, come il P.m. procedente abbia riservato un trattamento difforme all'imputato e a IA NT (la cui posiIOne è stata archiviata), debitore del MA dell'importo di 100mila euro con riguardo a forniture di materiali, e i giudici d'appello hanno omesso di fornire congrua risposta al riguardo come pure in ordine alla contestaIOne dell'assunto in forza del quale il MA avrebbe mancato di pretendere il residuo credito vantato e di agire per il recupero in quanto intimorito dalla famiglia IA. In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato la prova fornita dalla difesa relativa ai rapporti del MA con la DE UZ, riferibile all'imputato, e ai regolari pagamenti per oltre un milione di euro effettuati dalla società in favore della p.o. nonché ai rapporti intrattenuti tra i due anche nell'ambito della società calcistica SA, di cui il MA era Presidente e l'imputato direttore sportivo, e ha del tutto pretermesso i trascorsi giudiziari della p.o., i quali rendono implausibile che potesse avere timore dell'imputato per via del cognome. Né ha tenuto conto, ai fini della credibilità della p.o., della circostanza che le forniture da parte del MA sono avvenute tutte in nero, senza alcun rilascio di fattura, anche per la parte di cui è documentata la corresponsione del dovuto, sebbene l'assenza di titoli formali precludesse la possibilità di intraprendere aIOne giudiziale nei confronti del prevenuto;
7.1 la violaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen. e correlato viIO della motivaIOne con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiaraIOni di MA OR e del figlio. In particolare, secondo la difesa i giudici di merito non hanno rilevato le intrinseche contraddittorietà del narrato e considerato che l'avvenuta costituIOne di parte civile del MA OR imponeva un controllo oltremodo rigoroso delle dichiaraIOni dal medesimo rese;
7.2 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo al delitto ex art. 416 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive in punto di partecipaIOne del prevenuto alla contestata associaIOne mafiosa richiamando le argomentaIOni del primo giudice ed impropriamente valorizzando i rapporti parentali con il AT EN. I giudici d'appello hanno, inoltre, omesso di pronunziarsi sulla denunziata disparità di trattamento tra il prevenuto e IA ON, quest'ultimo assolto dall'addebito associativo sulla base delle stesse propalaIOni che attingono il ricorrente, ritenute -tuttavia- generiche ed inconcludenti. Quanto alle dichiaraIOni dei collaboratori, osserva la 27 eli difesa che le acquisiIOni processuali smentiscono l'asserito ruolo imprenditoriale del ricorrente, non soccorrendo all'uopo la vicenda dell'estorsione MA giacché lo IA pacificamente effettuò gli acquisiti di materiali edili non già per un utilizzo imprenditoriale ma per la ristrutturaIOne dell'abitaIOne del figlio e non constano rapporti con appartenenti a consorterie mafiose o coimputati. Né siffatta fattispecie si presta ad una lettura funIOnale alla vita e all'attività della cosca giacchè la condotta, a volerne ammettere la sussistenza, era finalizzata al beneficio personale dell'imputato e non del sodaliIO. La sentenza impugnata risulta, dunque, gravemente lacunosa in ordine alla qualifica di partecipe e all'apporto che il prevenuto avrebbe fornito alla vita dell'associaIOne criminosa. AZ AN Avv. IU De CA- 8. La mancata assunIOne di una prova decisiva richiesta dalla difesa con l'atto d'appello e in corso di giudiIO ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. La difesa censura il rigetto della richiesta di rinnovaIOne dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere l'esame della p.o. GI EN o, quantomeno, di acquisire il verbale di trascriIOne delle dichiaraIOni dal medesimo rese nel corso del giudiIO ordinario dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme. Secondo il ricorrente, la richiesta di acquisiIOne del verbale delle dichiaraIOni dello GI nel parallelo procedimento formalizzata nel corso del processo d'appello concerneva una prova nuova, sopravvenuta al giudiIO di primo grado e di carattere decisivo per la dimostraIOne dell'estraneità dell'imputato all'addebito estorsivo in danno dello GI, il quale aveva riferito di averlo incaricato della consegna della seconda tranche della somma pattuita a titolo estorsivo in quanto a lui legato da rapporto di parentela e ritenuto persona di fiducia;
8.1 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., avendo la Corte di merito violato il disposto dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen. nella valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, rimaste prive di riscontri esterni, nonché delle pp.oo., le cui propalaIOni avrebbero dovuto essere assoggettate a penetrante vaglio critico in ragione dell'avvenuta costituIOne di parte civile nel processo. Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata ha omesso di ricercare ed evidenziare eventuali riscontri individualizzanti alla responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo e di indicare il ruolo che in concreto l'imputato avrebbe svolto nella compagine. In particolare, nella prospettiva difensiva risulterebbero nella 28 de sostanza irrilevanti le dichiaraIOni dei componenti della famiglia MA in consideraIOne della disposta archiviaIOne della posiIOne del ricorrente con riguardo al concorso originariamente ipotizzato nell'estorsione in danno di MA OR, ascritta al capo 9, mentre la dichiaraIOne di responsabilità per il reato fine ascritto al capo 3 non è da sola idonea a costituire prova della partecipaIOne del ricorrente al sodaliIO mafioso contestato, difettando la prova di una stabile ed organica compenetraIOne di IA NT nel tessuto organizzativo del medesimo e la ricorrenza del necessario elemento psicologico. La Corte territoriale si è limitata a richiamare gli argomenti già spesi dal GU, omettendo di fornire risposta alle doglianze difensive sul punto, soffermandosi sulle sole dichiaraIOni del collaboratore UL AR, rimaste prive di riscontri, e trascurando il dato relativo alla mancata indicaIOne del ricorrente tra i membri della cosca da parte degli altri collaboratori, circostanza che emerge, peraltro, anche dall'informativa dei Cc di Lamezia Terme del 25/10/2009; 8.2 l'erronea applicaIOne degli artt. 533, comma 1, e 192 cod. proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne con riferimento alla fattispecie di estorsione pluriaggravata contestata al capo 3 della rubrica. Secondo la difesa i giudici d'appello hanno ritenuto il ricorrente elemento di vertice dell'organizzaIOne ndranghetistica senza che mai alcuno dei collaboratori di giustizia lo avesse indicato come tale e senza fornire alcun elemento a sostegno dell'affermata colpevolezza. Con riferimento all'addebito di cui al capo 3 risultano valorizzate in via esclusiva le dichiaraIOni dei collaboratori e, in particolare, del RC sebbene la difesa ne avesse evidenziato il mendacio alla luce delle affermaIOni rese dal collaboratore PE SA, il quale ha riferito che l'estorsione ai danni dello GI era stata gestita da appartenenti alla cosca PÀ, precisamente il PE e AD, prima dell'intervento del RC stesso. Né la sentenza impugnata ha tenuto conto dell'incongruenza rappresentata dal furto, di valenza intimidatoria, presso il cantiere dello GI di due mezzi, tra cui un escavatore di proprietà del prevenuto, ovvero fornito giustificaIOne circa l'affermata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in assenza di elementi atta a sostanziarla diversi dal cognome del prevenuto. Osserva ulteriormente la difesa che i giudici di merito hanno fondato il giudiIO di responsabilità per l'addebito associativo sull'affermata colpevolezza in ordine al reato fine di cui al capo 3, in tal modo violando il principio del ne bis in idem sostanziale giacchè di fronte ad un'accusa sostanzialmente unitaria si è concretamente determinata una duplicaIOne delle sanIOni;
8.3 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riferimento alla 29 eli diminuente ex art. 114 cod.pen., negata sull'assunto di un ruolo verticistico dell'imputato estraneo alle risultanze processuali;
8.4 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo alla dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata omesso di dare conto delle ragioni alla base dell'elevata quantificaIOne della sanIOne che imponeva la chiara esplicitaIOne dei parametri a tal fine considerati.
8.5. Con atto depositato il 25 Maggio 2020 l'Avv. ON Larussa ha depositato motivi aggiunti, deducendo la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne in ordine all'esistenza della cosca confederata. Il motivo è testualmente riproduttivo delle censure svolte nell'interesse di IA UE (primo motivo, pagg. 2/13). Quanto alla condotta partecipativa il difensore segnala che, in assenza di apporti dichiarativi attestanti al di là di ogni ragionevole dubbio il contributo immanente del prevenuto al sodaliIO contestato, la sentenza ha ricavato il giudiIO di colpevolezza da mere valutaIOni soggettive dei collaboratori. In particolare, s'appalesa del tutto generica la chiamata del UL, peraltro solo parzialmente valutata dal momento che nell'interrogatorio del 22/7/2015 il collaboratore ha espressamente dichiarato di non conoscere personalmente l'imputato e di sapere che il medesimo gravitava comunque nell'ambiente di CI il Cafarone. Con riguardo all'estorsione in danno di GI EN la difesa lamenta che le dichiaraIOni accusatorie di RC AN in ordine alla partecipaIOne del prevenuto alla riunione avvenuta all'interno della sala Bingo gestita da OV ON non possono ritenersi riscontrate dalle propalaIOni di PÀ IU, che non ha indicato la fonte della sua conoscenza circa la partecipaIOne dell'imputato all'incontro con la p.o., circostanza che impedisce la verifica circa l'autonomia della chiamata. AZ UE -Avv.ti IU Carvelli e ON Larussa- 9. Con riguardo alla ritenuta sussistenza della cosca confederata i difensori deducono l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello. La difesa del ricorrente lamenta che la Corte di merito, nell'affrontare il tema relativo alla sussistenza della cosca confederata IA- ZA-PO, fa leva sulle dichiaraIOni di alcuni collaboratori, operandone il travisamento e omette completamente gli apporti collaborativi di segno contrario. Infatti, PÀ IU ha riferito della famiglia ZA-Da NT 30 come di una cosca autonoma con un gruppo armato facente capo a MI ZA e anche il collaboratore RC AN si è espresso in termini di separatezza tra i due gruppi mentre PE SA ha riferito di due gruppi alleati. La sentenza impugnata ha omesso di tener conto delle dichiaraIOni di MU ER EG, il quale ha riferito del distacco di LI BR dagli IA e della volontà di creare un gruppo autonomo con i ZA-PO. Contro una configuraIOne unitaria della cosca militano anche le dichiaraIOni di GE IE, il quale ha riferito dell'iniziativa di UL AR nel 2003/2004 intesa a formare un gruppo criminale autonomo. Assume la difesa che la diversità strutturale e fisica tra le due compagini associative, ciascuna delle quali doveva essere oggetto di specifico accertamento giudiziario a seguito della sentenza n.210/2009 resa in relaIOne all'operaIOne c.d. Tabula Rasa, che ha escluso la sussistenza di una consorteria IA, emerge proprio dalle affermaIOni dello GE circa l'appartenenza di UL ai ZA e alla contemporanea coltivaIOne di rapporti con gli IA, precisaIOne che si giustifica solo in ragione dell'inesistenza della supposta confederaIOne tra cosche. Lo stesso UL, nel ricostruire le ragioni di contrasto tra i ZA e gli IA in ordine alla gestione del centro commerciale I Due mari, accredita rapporti di mera non belligeranza tra le cosche e di spartiIOne del territorio tra le stesse e il collaboratore NZ ES ha riferito di dissidi tra gli IA e LI BR che avevano portato a meditarne l'uccisione. La Corte territoriale ha, inoltre, incongruamente disatteso le doglianze difensive che lamentavano l'erronea valutaIOne della sentenza assolutoria pronunziata nel processo c.d. Tabula Rasa, assumendo che il presente procedimento è del tutto distinto quanto ad imputaIOni ed arco temporale di riferimento rispetto a quello irrevocabilmente definito che aveva ad oggetto la contestaIOne associativa fino a dicembre 2002. Deduce la difesa che il tempus commissi delicti indicato in imputaIOne è diversificato per la cosca IA e per la cosca ZA, per la quale il riferimento temporale parte dal gennaio 2000 nonostante i presunti adepti ZA CO, ZA ES, ZA NI fossero stati assolti per insussistenza dell'addebito associativo fino al 2002, dal che deriva la necessità per i giudici di merito di argomentare ex novo la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 416 bis cod.pen. in relaIOne al sodaliIO contestato, dalle caratteristiche del tutto atipiche, del quale non è stato indagato il programma associativo comune al pari del tema della condiIOne di assoggettamento e di omertà mentre, secondo la difesa, la circostanza che il UL a fine 2003 avesse deciso di creare un gruppo autonomo restringe il periodo di pretesa operatività del sodaliIO confederato a pochi mesi, ovvero un lasso temporale che non 31 consente di poter affermare la sussistenza del vincolo associativo rilevante ex art. 416 biscod.pen.
9.1 Quanto alla condotta di partecipaIOne ascritta al ricorrente la difesa denunzia l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne unitamente al travisamento delle dichiaraIOni di UL AR in relaIOne alla posiIOne del prevenuto e alla presunta attività di spaccio. Osserva la difesa che la conferma del giudiIO di responsabilità per la partecipaIOne alla consorteria mafiosa è stata ricavata in via esclusiva dalle dichiaraIOni di collaboratori di giustizia estranei alla cosca di presunta appartenenza del prevenuto, che hanno riferito della commissione di reati in materia di stupefacenti da parte del l'imputato. E ciò sebbene il collaboratore UL abbia chiarito che la cosca IA non trafficava sostanze stupefacenti, atteggiandosi invece come cosca imprenditoriale, circostanza che pone una frattura insanabile tra l'atteggiamento e le abitudini criminali di IA UE per come riferite dai collaboratori e gli interessi della cosca di presunta appartenenza, su cui la Corte di merito non ha ritenuto di soffermarsi. Lo stesso Tribunale del Riesame in fase cautelare aveva disconosciuto la gravità indiziaria in relaIOne al delitto associativo nei confronti del ricorrente, argomentando circa la genericità delle dichiaraIOni dei collaboratori prive di riferimenti a fatti o comportamenti sintomatici della partecipaIOne del prevenuto al sodaliIO e l'eccentricità della sua pretesa dediIOne al traffico di stupefacenti rispetto agli interessi attuali e pregressi della cosca. Il richiamo della Corte territoriale a pretese difformi dichiaraIOni del UL costituisce stralcio di un più ampio verbale da cui emerge che, per quanto a conoscenza del dichiarante, lo IA UE era dedito per suo conto allo spaccio di stupefacenti e alla "compravendita di armi per una sua passione personale" senza alcun collegamento funIOnale con la cosca familiare. Anche PÀ CO ha parlato dell'imputato come soggetto dedito esclusivamente allo spaccio di stupefacenti, attività non gradita alla cosca. La Corte territoriale ha richiamato a sostegno del giudiIO di colpevolezza del ricorrente anche le captaIOni tra lo IA e tale NI IT nell'ambito del proc. c.d. Doppio Canale, senza -tuttavia- considerare che il prevenuto è stato irrevocabilmente assolto dagli addebiti elevati in quella sede con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1029/2014; 9.2 la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne e l'erronea applicaIOne degli artt. 9,10,14 L. 497/74, 23 L. 110/75 e 648 cod.pen. in relaIOne ai delitti 32 el ascritti al capo 11 in quanto i giudici di merito, in contrasto con i principi affermati da Sez. Un. La Marca, hanno ritenuto giustificata la duplice contestaIOne ai sensi della L. 497/74 e dell'art. 23 L. 110/75 senza confrontarsi con le censure difensive. Inoltre, i giudici d'appello hanno fondato il giudiIO di responsabilità sulle dichiaraIOni dei collaboratori e sugli esiti delle intercettaIOni, qualificando come generici i rilievi difensivi che evidenziavano come il reato di ricettaIOne postuli il possesso della res illecita al pari del delitto di detenIOne abusiva d'arma, che non può prescindere dalla materiale disponibilità del bene, circostanze che non emergono dagli esiti captativi. Né la Corte di merito si è fatta carico delle doglianze relative all'incertezza del tempo della presunta cessione della pistola trovata in possesso dell'ES, anche alla luce delle dichiaraIOni del collaboratore MU ER EG;
9.3 l'erronea applicaIOne dell'art. 7 L. 203/91 in relaIOne ai reati di cui ai capi 11 e 11 bis, avendo i giudici d'appello operato un illogico collegamento tra la detenIOne della pistola e i rapporti con la consorteria mafiosa dei CO al fine di ritenere la sussistenza dell'aggravante sebbene non esista alcun provvedimento giurisdiIOnale che riconosca l'esistenza della cosca CO né evidenze dimostrative di collegamenti tra lo IA e la stessa, avendo il collaboratore PE SA riferito esclusivamente che CO RI si riforniva di stupefacente dal prevenuto.
9.4 Con atto depositato in data 25 Maggio 2020 i difensori formulavano motivi aggiunti con cui hanno dedotto la violaIOne di legge, il viIO di motivaIOne e travisamento della prova sia con riguardo alla ritenuta condotta partecipava che ai reati in materia di armi contestati ai capi 11 e 11 bis della rubrica anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91. Si tratta di doglianze meramente riproduttive di quelle articolate con il ricorso principale da pag. 15 a pag. 35, con minime interpolaIOni quale quella che si legge a pag. 23 dei motivi nuovi ove in relaIOne all'aggravante ex art. 7 L. 203/91 si ipotizza la violaIOne degli artt. 517 e 522 cod.proc.pen. per essere stata la circostanza ritenuta in relaIOne a sodaliIO diverso da quello in contestaIOne. SE IA Avv. ES Gambardella- 10. La violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen. La difesa lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la partecipaIOne del ST alla cosca confederata sulla base delle propalaIOni dei collaboratori, i quali hanno riferito di tre riunioni tenutesi nel corso degli anni presso la concessionaria Toyota gestita 33 el dal prevenuto, revocando in dubbio che siffatte dichiaraIOni provenienti dai collaboratori PÀ, PE e RC, estranei alla cosca IA, possano fungere da riscontro a quelle generiche rese da UL AR, il quale ha dichiarato che l'imputato forniva supporto logistico alla cosca. Alla luce del ristretto arco temporale in cui si collocherebbero le riunioni in questione ( anni 2005/2006) e della mancata contestaIOne di reati fine, ivi compreso il concorso quantomeno nell'estorsione deliberata nel corso di uno dei cennati incontri, significativa della ritenuta insignificanza probatoria della messa a disposiIOne dei locali della concessionaria, risulta evidente -secondo la difesa- l'insussistenza di elementi univoci a sostegno dell'affermaIOne di responsabilità del ricorrente, in particolare sotto il profilo della rilevanza causale per la conservaIOne e il rafforzamento della compagine criminosa, non essendo sufficiente all'uopo la manifestata disponibilità verso taluni associati, seppure di livello apicale. Né la Corte di merito ha considerato che eventuali condotte di ausilio al sodaliIO realizzate da colui che non è stabilmente inserito nella struttura organizzativa possono prestarsi all'alternativa qualificaIOne in termini di concorso esterno;
10.1 la violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. La difesa sostiene che il dato informativo proveniente dai collaboratori di giustizia e concernente lo svolgimento nella concessionaria gestita dall'imputato di alcune riunioni tra soggetti appartenenti alle cosche confederate è insufficiente per ritenere integrata la prova della partecipaIOne del prevenuto al sodaliIO criminoso, difettando la dimostraIOne circa la rilevanza causale della condotta ai fini del rafforzamento dell'associaIOne e la ricorrenza dell'elemento psicologico indispensabile all'integraIOne della fattispecie. Il percorso argomentativo della Corte di merito, secondo la difesa, appare incerto fino a tendere in alcuni passi ad accreditare la sufficienza del mero dolo eventuale, ovvero dell'accettaIOne del rischio di contribuire alla realizzaIOne del programma criminoso, e dell'esistenza stessa dell'associaIOne. La sentenza impugnata ha omesso di verificare se il ST abbia manifestato disponibilità a favore dell'intero sodaliIO e non di singoli appartenenti, condividendo gli scopi del gruppo e attivandosi per la realizzaIOne del programma criminoso, e di specificare se l'attività svolta presenti i caratteri della continuità e funIOnalità rispetto ai fini comuni. Né tantomeno i giudici d'appello hanno affrontato il tema di una possibile alternativa qualificaIOne della condotta come concorso esterno o favoreggiamento, trascurando di considerare che l'accertata delimitaIOne temporale e l'episodicità della condotta costituiscono elementi di contrasto con la permanenza che costituisce caratteristica essenziale del delitto associativo e del contributo partecipativo. 34 eh GL RU - Avv.ti FR Gaito e ON Larussa- 11. L'erronea applicaIOne della legge penale e plurimi vizi della motivaIOne con riguardo alla contestata partecipaIOne al reato associativo ascritto al capo 1. La difesa, premessa la ricorrenza nella sentenza impugnata di un percorso giustificativo caratterizzato dal mancato confronto con le doglianze formulate nell'atto d'appello, dalla riproposiIOne acritica di alcuni passaggi della prima decisione e dalla citaIOne spesso travisata delle dichiaraIOni dei collaboratori, osserva in via preliminare che le scaturigini dell'omicidio di RC IN sono state individuate nella collocaIOne del ricorrente in una specifica realtà associativa sicchè l'esame della sussistenza della struttura confederata costituisce un dato logicamente prioritario rispetto alle ulteriori censure concernenti la posiIOne del prevenuto. Segnala al riguardo che sin dagli albori la tesi di un'associaIOne confederata presentava profili di ambiguità e vaghezza oltre ad una palese contraddittorietà dal momento che in sede di ordinanza custodiale BR LI e il AT FR erano stati inseriti dagli investigatori in due diverse cosche, rispettivamente gli IA e i ZA, peraltro con diversa decorrenza dell'addebito associativo. In realtà, secondo il ricorrente, i gruppi IA e ZA-Da NT alla luce dei materiali processuali sembrano essere rimasti sempre distinti seppur attigui e con buoni rapporti. Nel senso della reciproca autonomia delle compagini depongono talune circostanze quali la coeva operatività di un differenziato gruppo di fuoco con eterogenea e non sovrapponibile composiIOne;
le diverse e lontane aree geografiche di aIOne e controllo, la sostanziale differenza delle attività praticate e dei distinti settori di influenza criminale, risultando i clan ZA, operante nel Nord Italia, dedito per lo più allo spaccio di stupefacenti ed inscrivendosi gli IA nel settore della c.d. criminalità imprenditoriale;
l'inesistenza di una spartiIOne degli introiti tra i due gruppi. Inoltre, dagli atti di causa non si riesce ad individuare il momento o l'episodio dal quale trarre la dimostraIOne dell'avvenuta trasformaIOne di uno stato di coesistenza tra i gruppi nella loro integraIOne nella pretesa confederaIOne. Non risultano in particolare incontri cui abbiano partecipato i rappresentanti di tutte le famiglie, neanche in occasione di aIOni omicidiarie come quella in danno di IN RC. La sentenza impugnata, richiamando gli argomenti già spesi dal primo giudice, evoca accordi e reciproci rapporti tra le famiglie IA e ZA fin dai primi anni 90, in seguito rafforzati attraverso il coinvolgimento di figure emergenti, quali il UL per i ZA e il LI per gli IA, sebbene l'imputato, al di là della contestaIOne associativa nel proc. c.d. Tabula 35 ch Rasa per il quale è stato assolto, non risulti attinto da addebiti diversi da quelli oggetto dell'odierno processo né siano emersi elementi atti a lumeggiare i rapporti intrattenuti con gli ambienti criminali lametini tali da farlo assurgere a membro di spicco del clan IA. Aggiunge la difesa che i collaboratori non sono riusciti ad individuare non solo il concreto apporto fornito dall'imputato al clan ma neanche con certezza il presunto schieramento giacchè taluni hanno riferito di un rapporto con gli IA, altri di una vicinanza ai ZA ovvero ai PÀ mentre il UL ha dichiarato che già nel 2003, in ragione di un raffreddamento dei rapporti, il LI meditava la formaIOne di un proprio gruppo criminale. Lamenta la difesa che, nonostante gli insistiti richiami sul punto, i giudici di merito non hanno fornito risposta all'obieIOne circa la singolarità dell'assenza di contestaIOne di reati fine diversi dal concorso nell'omicidio RC a fronte di una contestaIOne associativa di circa nove anni e hanno desunto la colpevolezza del ricorrente quale promotore ed organizzatore del sodaliIO da postulati generici e contraddittori in contrasto con i criteri fissati da Sez. Un. Aquilina per la valutaIOne delle chiamate in reità e correità; 11.1 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo all'omicidio di IN RC, al tentato omicidio RC e connesse violaIOni in materia di armi. La difesa lamenta che la Corte di merito ha confermato il giudiIO di responsabilità del ricorrente in relaIOne ai delitti di omicidio e tentato omicidio, oggetto di contestaIOne ai capi 27 e 28 della rubrica, sulla base delle propalaIOni dei collaboratori UL, GE, PÀ e RC, erroneamente ritenute collimanti e stimate inidonee a provare la partecipaIOne all'aIOne delittuosa del coimputato FR LI, AT di BR. I giudici d'appello in maniera sintetica, e con sostanziale pretermissione di molteplici rilievi svolti nell'atto d'appello, hanno ritenuto infondato il gravame senza riservare congrua consideraIOne alle seguenti circostanze: a) la tempistica della collaboraIOne del UL, intrapresa un mese dopo la notifica dell'ordinanza custodiale e dopo l'acquisita consapevolezza "che il mio destino sarebbe stato la morte o l'ergastolo"; b) le sostanziali differenze tra le dichiaraIOni del UL e quelle del collaboratore GE. Assume la difesa che il UL abbia reso dichiaraIOni in ordine alle modalità e alla tempistica dell'omicidio del RC IN contraddette dalle propalaIOni dello GE che, accreditando quali proprie fonti il UL stesso e l'ZA, ha riferito dell'estemporaneità della decisione di uccidere il RC rispetto 36 eh all'obiettivo principale costituito dall'omonimo cugino detto NO ed escluso lo sviluppo di una fase prodromica all'aIOne omicidiaria, alla quale avrebbe preso parte il ricorrente, deputato all'osservaIOne delle abitudini di vita della futura vittima. Il UL avrebbe, dunque, omesso di riferire dei tentativi di agguato in danno di NO RC, descrivendo come oggetto di pianificaIOne l'aIOne omicidiaria del 26 luglio 2003. La Corte territoriale ha ritenuto che lo GE abbia fornito una coincidente ricostruIOne della strategia omicidiaria messa a punto contro i RC nonostante le segnalate difformità dichiarative, l'assenza di qualsiasi riferimento al LI BR da parte del collaboratore e l'indicaIOne come uno degli esecutori materiali dell'agguato di ZA AN unitamente al UL. I giudici d'appello hanno, inoltre, trascurato di considerare che è stato lo stesso UL ad esprimesi dubitativamente sull'effettuaIOne o meno da parte del LI di sopralluoghi al fine della predisposiIOne dell'agguato e sui mezzi eventualmente utilizzati e che le stesse modalità esecutive contraddicono un'oculata pianificaIOne dell'aIOne. La Corte ha, inoltre, ritenuto che le propalaIOni del UL fungano da riscontro alle chiamate in reità di PÀ IU e RC AN, asseritamente concordanti nella ricostruIOne del ruolo del LI nell'evento omicidiario. Sennonchè, evidenzia la difesa che AN RC è un teste de relato, riferendo informaIOni sull'omicidio provenienti da conversaIOni con IU PÀ e AD, dai quali avrebbe appreso che gli esecutori materiali furono il UL e FR LI, in contrasto con quanto asserito invece dallo stesso UL, con la conseguenza che le propalaIOni del medesimo non si prestano ad essere riscontrate dal narrato del RC, il quale non opera alcun riferimento al prevenuto. Quanto al PÀ, che indica gli organizzatori dell'omicidio in BR LI, AN ZA e AR UL e gli esecutori materiali in FR LI e nello stesso UL, le dichiaraIOni in questione non possono essere riscontrate dal UL in consideraIOne del racconto incerto e disorganico sul ruolo del ricorrente reso dal collaboratore, che in un passo sembra accreditare che l'imputato avesse partecipato all'agguato in veste di esecutore materiale. Il racconto de relato del PÀ, secondo la difesa, sarebbe inattendibile anche con riguardo alle fonti giacché il RC nulla è stato in grado di riferire sul ruolo di organizzatore del prevenuto mentre AN ZA, a detta del UL, è rimasto estraneo all'omicidio di RC IN. La sentenza impugnata ha ulteriormente valorizzato la circostanza riferita dal collaboratore RC relativa al prestito al LI di un motorino asseritamente utilizzato nella fase preparatoria dell'agguato. Osserva in proposito la difesa che 37 ch già il Tribunale del riesame aveva evidenziato l'incompatibilità tra le dichiaraIOni del RC e dello GE in ordine al mezzo impiegato nell'aIOne omicidiaria e lo stesso RC ha escluso di essere sicuro che il motociclo fosse stato utilizzato per l'omicidio in quanto non ricevette alcuna informaIOne dal prevenuto sull'uso che ne avrebbe fatto, limitandosi, dunque, ad ipotizzare un collegamento tra la richiesta di poterne disporre, avanzata due-tre mesi prima, e l'aIOne delittuosa di cui si discute. Né può evocarsi a sostegno dell'ipotesi accusatoria l'annotaIOne di P.g. del 27 luglio 2003 dalla quale emerge che nei giorni precedenti il ricorrente era stato notato in NA a bordo della propria motocicletta. Aggiunge la difesa che particolare incidenza sulla tenuta motivaIOnale della sentenza impugnata riveste la mancata consideraIOne della denunziata incompatibilità ricostruttiva delle propalaIOni del UL rispetto all'effettivo spostamento delle vittime il giorno dell'agguato. La Corte d'Appello si è limitata a richiamare al riguardo le valutaIOni del primo giudice senza soffermarsi sulle specifiche censure dell'atto di appello, con particolare riguardo all'affermaIOne del UL secondo il quale la vittima era abituale frequentatore del locale denominato Quelli della Notte ove fu avvistato la sera dell'omicidio e nei cui pressi i killer ne attesero l'uscita, sebbene risulti dalle testimonianze acquisite che il RC e il SO si erano intrattenuti in altro e diverso locale denominato Summer Plays. Il UL, inoltre, ha reso dichiaraIOni contraddittorie anche con riguardo all'effettuaIOne di ricogniIOni dei luoghi interessati ai fatti delittuosi dal momento che, da un lato, afferma che i sopralluoghi furono effettuati dall'imputato, dall'altro sostiene di aver personalmente comunicato al LI BR che non era necessaria la sua presenza la sera dell'omicidio, essendo sufficiente quella del AT FR come supporto logistico. Quanto all'annotaIOne di P.g. relativa alla presenza del prevenuto in NA nei giorni precedenti l'agguato, la difesa lamenta l'inutilizzabilità dell'atto, anche a fini di riscontro delle dichiaraIOni dei collaboratori, in quanto riporta informaIOni di fonte confidenziale. Rileva conclusivamente la difesa come le discrasie denunziate in punto di ricostruIOne dell'omicidio RC e del tentato omicidio SO incidono in maniera determinante anche per quanto riguarda l'aggravante della premeditaIOne nonché i reati di porto e detenIOne d'arma e il diniego delle generiche, avendo anche in tal caso la Corte di merito disatteso le censure difensive con motivaIOne solo apparente e tautologica. 11.2 Con atto a firma dell'Avv. Larussa depositato il 25 maggio 2020 venivano formulati motivi nuovi, con cui si deduce la violaIOne di legge e il viIO di 38 ch motivaIOne in relaIOne all'omicidio di IN RC e al tentato omicidio di IN RC. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso di scrutinare i rilievi difensivi in punto di credibilità della versione fornita dal collaboratore UL con riguardo alla frequentaIOne da parte della vittima del locale denominato "Quelli della notte" mentre risulta in atti che il RC la sera dell'agguato si era intrattenuto nel diverso locale Summer Plays che frequentava abitualmente (dich. LL IN). Il racconto del UL risulterebbe, dunque, completamente falso in relaIOne all'ipotizzato monitoraggio della vittima da parte dell'imputato BR LI, come pure con riguardo allo svolgimento dei fatti e alla presenza sul luogo di FR LI, dato smentito dalla sentenza di assoluIOne nei confronti del medesimo, che dà atto del mancato aggancio della cellula di NA da parte del cellulare di detto imputato. Secondo la difesa, l'accertamento negativo in ordine al coinvolgimento di LI FR nell'omicidio del RC IN riverbera anche sulla posiIOne del prevenuto giacchè, a detta del UL, sarebbe stato proprio BR LI a mandare il AT in aIOne a NA. Inoltre, segnala il ricorrente che l'inverosimiglianza delle dichiaraIOni del UL, smentito da testi oculari e dal ferito, induce a ritenere che il delitto non fu organizzato ma improvvisato alla luce anche delle dichiaraIOni del collaboratore GE, il quale ha riferito che l'obiettivo primario era costituito da RC NO, la cui eliminaIOne, tuttavia, si presentava problematica e rischiosa sicché il UL e i complici, avendo avvistato il veicolo in uso a RC IN, decisero di farne oggetto dell'aIOne di fuoco in presenza di migliori condiIOni esecutive. Pertanto, deve ritenersi falso il racconto del UL che omette di riferire il decisivo passaggio evincibile dalle dichiaraIOni dello GE e relativo al vero obiettivo dell'aIOne criminosa costituito dal divisato omicidio di RC NO mentre RC IN costituiva un obiettivo di ripiego. Le dichiaraIOni dello GE contrastano radicalmente le accuse mosse dal UL al LI BR e risultano riscontrate dalle asserIOni del teste CO, che ha parlato di un solo soggetto che sparò all'indirizzo sia della vittima che dell'accompagnatore RC. Non può, pertanto, ipotizzarsi alcun contributo ai fatti di sangue da parte dell'imputato in consideraIOne dell'estemporaneità della decisione di procedere all'omicidio del RC IN in assenza di attività di pianificaIOne e osservaIOne delle abitudini di vita della vittima. Le dichiaraIOni di GE sconfessano la credibilità di UL proprio in quella parte del racconto che avrebbe visti protagonisti BR e FR LI, a cui il collaboratore non riconosce alcun ruolo nella vicenda delittuosa. Né può sottacersi come anche in ordine agli autori materiali dell'agguato le dichiaraIOni dello GE appaiono collimanti con quelle di 39 AN RC e IU PÀ, nessuno dei quali -a differenza del UL- indica lo EN quale coautore dell'omicidio. In conclusione, secondo la difesa la corretta valutaIOne delle dichiaraIOni accusatorie del UL non consente di attingere un risultano di prova resistente al ragionevole dubbio sulla partecipaIOne del ricorrente ai fatti delittuosi in esame, valutaIOne che avrebbe imposto l'assoluIOne del prevenuto;
11.3 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo alla contestata partecipaIOne al reato associativo. Osserva la difesa che la posiIOne del LI in fase cautelare è stata oggetto di ben due annullamenti in sede di legittimità con decisioni che evidenziavano la carenza sotto il profilo indiziario delle dichiaraIOni dei collaboratori che hanno inserito l'imputato talora nella cosca IA, talora in quella ZA-PO e il problema non può dirsi risolto alla luce della configuraIOne della cosca confederata, cui la pubblica accusa è addivenuta proprio al fine di risolvere il problema delle divergenze dichiarative dei collaboratori. Osserva in dettaglio la difesa che, secondo il UL, LI BR iniziò ad allontanarsi dagli IA già nel 2003 rompendo definitivamente i rapporti con IN IA nel 2008, mentre RC AN colloca la pretesa conoscenza del gruppo di fuoco dei ZA-PO da parte degli IA negli anni 2005-2006, a confutaIOne dell'esistenza fin dal 2003 di una consorteria unitaria: siffatta discrasia, sebbene segnalata alla Corte territoriale, non ha trovato risposta quantunque proprio l'ambiguità del ruolo asseritamente rivestito dal prevenuto, inserito alternativamente nelle due famiglie, doveva far propendere per la mancanza di certezza circa l'affectio societatis. La sentenza impugnata ha, inoltre, erroneamente valutato gli effetti della decisione resa a definiIOne del proc. c.d. Tabula Rasa che imponeva di individuare ed argomentare la genesi della nuova consorteria, valutando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 416 bis cod.pen. SC SC IN ricorso del Prof. Avv. Carlo Federico Grosso 12. la mancanza di motivaIOne in conseguenza di omessa pronunzia sul complesso dei motivi d'appello proposti nell'interesse di CA ES dall'Avv. Grosso con atto d'appello depositato il 14 ottobre 2017 Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, alle pagg. 51/52, nel riepilogare i motivi d'appello proposti nell'interesse dell'imputato CA fa riferimento alle 4 40 ali 0 sole doglianze avanzate dall'Avv. ST OR, omettendo qualsiasi illustraIOne degli autonomi motivi presentati dal codifensore Avv. Carlo Federico Grosso, il cui contenuto non è stato fatto oggetto di analisi in motivaIOne. La mancata consideraIOne dei motivi di gravame dell'Avv. Grosso integra, secondo la difesa, un viIO tombale tale da giustificare l'annullamento di tutti i capi della sentenza riguardanti la posiIOne del CA, tenuto anche conto che l'atto d'appello pretermesso formulava anche doglianze diverse da quelle articolate dall'Avv. ST;
12.1 la violaIOne dell'art. 648 cod. proc.pen. e, comunque, la totale mancanza di motivaIOne con riferimento alla condanna per il reato contestato al capo 15, dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado senza che fosse intervenuta impugnaIOne del P.m. Il difensore denunzia che la sentenza impugnata ha pronunziato condanna del ricorrente per un episodio di tentata estorsione ai danni di TU IZ (capo 15) sebbene per detta ipotesi l'imputato sia stato assolto dal GU di Catanzaro sulla base dell'insufficienza e contraddittorietà della prova, senza che la pubblica accusa abbia interposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della statuiIOne liberatoria. Pertanto, la condanna del CA per il capo 15 costituisce violaIOne dell'art. 648 codice di rito. Argomenta la difesa del ricorrente che la Corte di merito, affermando la piena attitudine dimostrativa delle prove di colpevolezza a carico del prevenuto per l'addebito di tentata estorsione, dal quale era stato assolto, ha reso una motivaIOne esaurita da mere formule di stile, priva di aggancio ai dati processuali ed avulsa dal contesto concreto con il quale il giudice deve sempre misurarsi, palesando un viIO motivaIOnale che si ripercuote in termini di manifesta illogicità sull'intera decisione e in particolare sulla conferma del giudiIO di responsabilità in ordine ai capi 16 e 17 della rubrica;
12.2 la mancanza e la manifesta illogicità della motivaIOne con riferimento alla sussistenza dei reati contestati ai capi 16 e 17 della rubrica. La difesa deduce che le argomentaIOni con le quali la Corte territoriale ha giustificato la conferma della condanna inflitta in primo grado per i capi 16 e 17 della rubrica sono le stesse che, in violaIOne del giudicato assolutorio, l'hanno condotta ad affermare la responsabilità del ricorrente per il capo 15, dal momento che i giudici d'appello trattano i tre reati congiuntamente e in maniera indifferenziata, affermando che il primo giudice ha correttamente formulato il giudiIO di colpevolezza per i titoli in contestaIOne. Pertanto, poiché i giudici d'appello hanno fatto leva sulla presunta coerenza della sentenza del GU al fine di confermare la condanna per i reati di danneggiamento e porto abusivo d'arma reputati funIOnali e connessi alla realizzaIOne della tentata estorsione in danno di TU IZ, dalla quale il 41 CA è stato assolto, risulta evidente l'illogicità dell'apparato motivaIOnale in ragione dell'interdipendenza tra i singoli argomenti giustificativi. Inoltre, la sentenza impugnata si è limitata a riportare pedissequamente ampi stralci di quella di prime cure, liquidando con poche assertive battute le deduIOni difensive in punto di attendibilità del IO e della compagna, nonostante l'articolata confutaIOne difensiva sia in relaIOne alla credibilità intrinseca della chiamata in correità, alla luce della genesi della collaboraIOne, che con riguardo agli elementi di prova che depongono per la mancata verificaIOne della consegna da parte del ricorrente della pistola utilizzata per la pretesa intimidaIOne ai danni dell'TU, alla stregua degli esiti del proc. n. 3308/2010, che ha visto la posiIOne del CA archiviata e il IO e sua madre definitivamente condannati per il reato oggi contestato all'imputato al capo 16 (detenIOne e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo). La Corte di merito non ha fornito alcuna risposta alle plurime obieIOni difensive, limitandosi ad affermare apoditticamente l'attendibilità del IO con conseguente integraIOne di viIO di mancanza assoluta di motivaIOne. Aggiunge il difensore che in sede d'appello si era proceduto, altresì, all'analitica confutaIOne degli ulteriori elementi che il GU aveva evocato a sostegno della condanna per i capi sub 16 e 17, rilievi che non sono state esaminati, avendo i giudici d'appello ritenuto che gli stessi fossero "assorbiti". Osserva la difesa che l'istituto dell'assorbimento dei motivi non può essere utilizzato nel caso in cui i motivi esaminati siano stati rigettati, essendo al contrario destinato ad operare solo laddove la sentenza abbia accolto almeno uno dei motivi con valenza appunto assorbente rispetto agli altri. Invece, quando il giudice del gravame ritenga di dover pervenire al rigetto è tenuto ad esaminare tutte le doglianze proposte tranne quelle che risultino inammissibili. Nel caso di specie, secondo la difesa l'istituto dell'assorbimento è stato malamente invocato giacchè le censure erano specifiche e puntuali e concernevano l'analisi dei riscontri alla chiamata del IO, individuati nei contatti telefonici tra il medesimo e il CA il pomeriggio del 25 novembre 2010 (data in cui sarebbe avvenuta la consegna dell'arma oggetto di contestaIOne al capo 16), i cui contenuti la difesa aveva dettagliatamente esaminato, e la dedotta impossibilità di accordare valore di corroboraIOne alle dichiaraIOni della IC, compagna del collaboratore, che ha riferito circostanze de relato. Secondo la difesa, la Corte ha -altresì- omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi in punto di interpretaIOne della telefonata intercorsa nel pomeriggio del 25 novembre tra il IO e la convivente, la cui trascriIOne integrale riportata dal primo giudice accredita che il collaboratore le avesse riferito di aver chiesto in prestito all'imputato la somma di euro duemila per l'acquisto di un'automobile in luogo di aver ricevuto la stessa somma per compiere l'atto intimidatorio in danno dell'TU. Anche a detto riguardo la 42 ah sentenza impugnata non ha fornito risposta alle obieIOni difensive e ha omesso di spiegare le ragioni per le quali le dichiaraIOni accusatorie del IO debbano ritenersi validamente riscontrate. Segnala il ricorrente che oggetto di travisamento risulta anche l'ulteriore conversaIOne utilizzata dalla Corte tra il IO e il CA, nella quale il primo avrebbe affermato di essersi accordato con un certo IE, identificato dai giudici di merito in IA IE, per l'esecuIOne dell'aIOne delittuosa programmata e di aver ricevuto rassicuraIOne dal medesimo circa il pagamento di euro duemila. La telefonata è stata utilizzata quale riscontro alle dichiaraIOni del collaboratore e quale indiIO del coinvolgimento dello IA nella vicenda, sebbene lo stesso IO nell'interrogatorio reso il 2 ottobre 2012 avesse spiegato agli inquirenti che il IE cui aveva fatto riferimento era da identificare in certo IE CA, padre di GO CA, parente del collaboratore e detta erronea interpretaIOne, quantunque censurata dalla difesa, non è stata oggetto di consideraIOne da parte del giudice del gravame. Allo stesso modo la sentenza impugnata è rimasta silente anche con riguardo alle obieIOni svolte in ordine alla valorizzaIOne dei contatti telefonici intercorsi tra il IO e un certo KO, che avrebbero documentato lo svolgimento del danneggiamento ai danni dell'TU, nel corso dei quali il CA non veniva mai citato e che, pertanto, difettavano di ogni valenza individualizzante rispetto al ricorrente. Analogamente disattese in difetto di qualsivoglia motivaIOne risultano i rilievi in ordine al preteso movente dell'atto intimidatorio, individuato in un debito di IZ TU nei confronti di SI ER, socio di IA IE, quantunque la difesa ne avesse evidenziato l'inconsistenza dal momento che lo stesso TU, a quasi due anni dai fatti, aveva riferito a sit di non aver ancora saldato la propria esposiIOne, precisando che l'avrebbe fatto quando gli sarebbe stato possibile. Né la Corte di merito ha considerato le doglianze che evidenziavano la discrasia tra l'ispeIOne dei luoghi effettuata nell'immediatezza dell'atto intimidatorio, che non aveva consentito la rilevaIOne di fori sul muro dell'abitaIOne o il rinvenimento di bossoli, e gli esiti del sopralluogho effettuato a distanza di due anni quando, a stato dei luoghi inevitabilmente modificato, erano stati rinvenuti dei fori, uno dei quali presentava frammenti di piombo non necessariamente ricollegabili ad un'ogiva, come invece affermato dai giudici d'appello. L'omessa valutaIOne di argomenti specificamente trattati e dotati di decisività integra il denunziato viIO di omessa motivaIOne;
12.3 la mancanza e la manifesta illogicità della motivaIOne con riferimento alla sussistenza dei reati contestati ai capi 13 e 14 della rubrica (ricettaIOne e porto illegale di quattro pistole cal. 7,65). Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia disatteso le censure difensive sulla base di una motivaIOne solo apparente senza 43 confutare il merito delle stesse ma limitandosi a riportare stralci delle dichiaraIOni accusatorie del IO e ad invocare quale riscontro quelle della convivente IC, ritenendole entrambe apoditticamente attendibili. Anche in tal caso la sentenza ha superficialmente disatteso le doglianze formulate dal codifensore Avv. ST senza esaminare quelle dell'Avv. Grosso. In particolare, risultano pretermesse le obieIOni in punto di credibilità soggettiva ed intrinseca del collaboratore, nonostante la prospettaIOne in sede di gravame di ragioni che potevano aver indotto il IO ad un racconto menzognero e la sua compagna a rafforzarne la credibilità, nonchè le circostanze che ne minano l'attendibilità. Non considerate risultano, altresì, una serie di obieIOni fattuali avanzate dalla difesa circa la ricostruIOne dell'episodio con segnalaIOne in dettaglio di elementi distonici che facevano emergere la natura artificiosa della narraIOne, ad esempio con riguardo al ricovero delle armi al momento dello scambio nel bagagliaio dell'autovettura Toyota Rav 4 di colore nero dell'imputato, sebbene detta autovettura, come provato dalla produIOne documentale della difesa, fosse stata da tempo ceduta dal CA. La convergenza dei due dichiaranti su detto particolare, all'evidenza falso, in quanto l'imputato all'epoca della commissione del fatto non aveva più la disponibilità del veicolo descritto, avrebbe dovuto essere valutata come coincidenza sospetta, inducendo a vagliare con particolare attenIOne la genuinità delle propalaIOni mentre la Corte territoriale ha disatteso il rilievo sul presupposto dell'asserita somiglianza tra la Toyota Rav 4 e il mod. Corolla della stessa casa, mai citata in relaIOne alla vicenda a giudiIO. Nel senso di un progressivo aggiustamento delle dichiaraIOni della IC depone anche la circostanza che originariamente la stessa avesse riferito che il IO aveva consegnato al CA le pistole in precedenza introdotte in una valigia, e solo successivamente alle dichiaraIOni del collaboratore, che parlava invece di uno zaino, aveva adeguato le proprie propalaIOni a quelle del compagno, modificando la natura del contenitore consegnato all'imputato. Inoltre, la Corte d'Appello ha trascurato di considerare e di confrontarsi con i rilievi difensivi in ordine alla natura di riscontro accordato ai contatti telefonici tra il IO e il CA e tra quest'ultimo e IA IE, sebbene del tutto privi di specificità in relaIOne all'episodio concernente lo scambio di armi;
ha omesso di valutare che, contrariamente a quanto asserito dal collaboratore, non è dato rinvenire alcun contatto telefonico tra il medesimo e l'imputato il giorno del presunto scambio né ha colto la singolarità della circostanza che la microspia che da tempo monitorava gli spostamenti e i contatti del collaboratore il giorno dell'episodio incriminato sia rimasta silente. Anche con riguardo alle cennate censure la difesa lamenta, da ultimo, l'improprio riferimento della sentenza 44 de impugnata ad un preteso assorbimento dei motivi;
12.4 la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne e conseguenti plurimi travisamenti della prova con riferimento alla sussistenza del reato associativo di cui al capo 1. La difesa denunzia che, a fronte delle ampie doglianze formulate negli atti d'appello in ordine alla ritenuta partecipaIOne del CA all'associaIOne confederata, la sentenza impugnata ha giustificato il rigetto in poche righe di motivaIOne ritenendo, testualmente, di dover accordare "dirimente valenza dimostrativa" della fondatezza dell'accusa alla "accertata commissione della estorsione tentata" in danno di TU IZ sebbene, come già esplicitato, il CA per tale titolo sia stato definitivamente assolto in primo grado. Siffatta circostanza integra una palese illogicità della motivaIOne giacchè collega la prova del reato associativo alla responsabilità per un reato fine dal quale il prevenuto è stato assolto. La Corte territoriale anche con riguardo a detto addebito si è limitata a riportare senza alcun vaglio critico stralci di verbali di collaboratori privi delle parti aventi portata liberatoria per l'imputato, concludendo con formule di stile prive di significato individualizzante con la conseguenza di incorrere nel viIO di motivaIOne apparente. In particolare, ha richiamato le dichiaraIOni di PÀ IU senza confrontarsi con le censure svolte nell'atto di appello che evidenziavano come l'apparato probatorio della sentenza impugnata, in massima parte mutuato con la tecnica del copia incolla dall'ordinanza di custodia cautelare, fosse stato annullato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi per il delitto associativo in quanto le dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia e in particolare di IO, PÀ e PE IO erano state ritenute inidonee a supportare il giudiIO di gravità indiziaria nei confronti del CA. Inoltre, quanto al PÀ, il Riesame aveva evidenziato come la qualifica del CA come persona vicina agli IA, con i quali intercorrono rapporti di parentela, secondo quanto riferitogli dal PE, e le dichiaraIOni di quest'ultimo, che vogliono l'imputato legato a IA IE e ST NO e, in genere, al gruppo di SA, di cui egli stesso è originario, appaiono connotate da assoluta genericità che osta a riconoscere alle propalaIOni un significato indiziante. La Corte d'Assise d'Appello, secondo la difesa, ha nuovamente riportato le dichiaraIOni del collaboratore PÀ, limitandosi - nondimeno- all'assunto circa il legame con la famiglia di ndrangheta degli IA, omettendo il riferimento ai legami di parentela con la stessa che, per costante giurisprudenza, non possono essere ritenuti indice di coinvolgimento nell'associaIOne criminale cui i parenti stessi eventualmente appartengano. Peraltro, il PÀ -come evidenziato nei 45 ее motivi d'appello pretermessi- faceva riferimento al CA esclusivamente come parente e non come affiliato alla famiglia IA, secondo quanto precisato in risposta a specifica domanda rivoltagli in sede di interrogatorio, allorquando chiariva di non essere in grado di asserire se fosse o meno vera la vicinanza dell'imputato agli IA riferitagli da IO PE. Anche con riguardo alle dichiaraIOni del UL, utilizzate quale riscontro, la Corte di merito si è limitata ad estrapolarne un brano senza tener conto della dichiaraIOne integrale che faceva emergere tutt'altro significato in quanto il collaboratore si era detto all'oscuro del possesso di doti di ndrangheta da parte dell'imputato, limitandosi a riferire di saperlo dedito alle truffe assicurative e vicino alla cosca IA, circostanze inidonee a provare o corroborare la pretesa appartenenza del ricorrente al sodaliIO mafioso. Pertanto, anche con riguardo all'interpretaIOne delle dichiaraIOni del UL, secondo la difesa, la sentenza impugnata è incorsa in un doppio viIO di legittimità, da un lato omettendo di motivare in maniera pertinente rispetto ai rilievi della difesa, dall'altro, per aver travisato le dichiaraIOni del collaboratore. Con riferimento alle dichiaraIOni del collaboratore IO e della convivente la Corte di merito ha trascurato le censure difensive in punto di radicale inattendibilità soggettiva del dichiarante, come già ritenuto in sede di riesame, e di circolarità delle dichiaraIOni della IC. Non hanno, inoltre, trovato ingresso tra i materiali delibati i rilievi della difesa che revocavano in dubbio la sussistenza di contatti criminali tra il IO e la cosca IA e il preteso ruolo di intermediario del CA per accreditare presso la stessa il collaboratore e il complice VA KO in relaIOne ad una serie di estorsioni da costoro compiute ai danni di autotrasportatori di naIOnalità ucraina, nonostante gli argomentati dubbi avanzati sulla credibilità del collaboratore che non aveva motivo di chiedere la proteIOne degli IA in quanto le zone interessate alle attività illecite ricadevano sotto il controllo di un'altra cosca. La sentenza impugnata non ha trattato in alcun modo la questione della complessiva attendibilità del IO e delle ragioni per le quali la chiamata in correità nei confronti del prevenuto sia da ritenere conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante lo specifico gravame interposto sul punto con il quale la difesa aveva sottolineato i motivi di sospetto che avevano accompagnato il percorso di collaboraIOne ed evidenziato come l'assenza di contatti con appartenenti al clan IA era dimostrata dal fatto che egli non era stato in grado di effettuare riconoscimenti fotografici di alcuno dei membri della famiglia, con la sola ecceIOne di IA IE, che ha riferito di aver visto una sola volta, circostanza che priva di ogni credibilità le propalaIOni del IO, accreditatosi come affiliato alla cosca, e la pretesa di associare alla medesima anche l'imputato CA. I giudici d'appello non hanno fornito risposta 46 ее all'ulteriore obieIOne difensiva concernente l'assenza di riferimenti al ricorrente nelle plurime conversaIOni intercettate tra il IO e il complice VA KO, sebbene secondo le dichiaraIOni del collaboratore egli avesse richiesto l'intermediaIOne del CA proprio al fine di conseguire la copertura degli IA rispetto all'attività estorsiva posta in essere ai danni dei trasportatori ucraini, né ha affrontato il profilo della natura dei riscontri ravvisati nelle dichiaraIOni della convivente del IO, senza alcuna valutaIOne circa la mancanza di autonomia di quanto riferito in ragione del rapporto con il collaboratore, continuato anche a seguito dell'arresto. Inoltre, la sola circostanza riferita dalla IC di diretta e personale conoscenza, ovvero alcuni passaggi di danaro tra il prevenuto e il compagno, è elemento privo di efficacia individualizzante con riferimento al reato associativo contestato in presenza di possibili causali alternative;
12.5 la mancanza e la manifesta illogicità della motivaIOne con riferimento alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, avendo la Corte territoriale evaso le doglianze difensive al riguardo con motivaIOne apparente ed apodittica, essendo rimasta inesplorata la prova dell'intento agevolatore dell'organizzaIOne e della consapevolezza che fosse l'associaIOne e non il singolo associato a trarre beneficio dalla condotta, dal momento che al prevenuto si contestano esclusivamente rapporti con IE IA e non con l'organizzaIOne mafiosa in quanto tale;
12.6 la violaIOne dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. con riferimento al trattamento sanIOnatorio adottato, poiché la sentenza impugnata, dopo aver enunziato l'intento di rimodulare le pene, in particolare stabilendo la pena base in misura più prossima al minimo o medio edittale, per il CA l'ha determinata in anni 11 di reclusione per il capo 1 mentre il primo giudice per lo stesso titolo l'aveva fissata in anni dieci così incorrendo nella violaIOne del divieto di reformatio in pejus. Inoltre, i giudici d'appello hanno commesso analoga violaIOne disponendo l'aumento a titolo di continuaIOne per il delitto sub 15 in relaIOne al quale l'imputato aveva riportato assoluIOne in primo grado, non oggetto d'impugnaIOne da parte della pubblica accusa;
12.7 la mancanza di motivaIOne e la manifesta illogicità della stessa con riguardo alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato il diniego giustificato in maniera cumulativa per una pluralità di imputati senza considerare le specifiche doglianze formulate nell'atto di gravame, che aveva richiamato lo stato di incensuratezza del ricorrente e la marginalità delle condotte contestate, circostanze delle quali non si è tenuto conto 47 nemmeno nella determinaIOne della pena. Ricorso dell'Avv. ES Gambardella nell'interesse di CA ES CO 12.1.1 la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivaIOne. Osserva la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipaIOne del CA all'associaIOne mafiosa contestata al capo 1 riconnettendo "dirimente valenza dimostrativa" alla commissione della estorsione tentata e dei danneggiamenti in danno di TU IZ sebbene per il capo 15 fosse intervenuta sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, passata in giudicato in assenza di impugnaIOne della pubblica accusa. L'affermaIOne della sentenza impugnata integra una palese illogicità stante il difetto di consequenzialità tra le premesse e le conclusioni assunte. Stesso viIO affligge anche la conferma del giudiIO di colpevolezza in ordine ai capi 16/17 della rubrica, trattandosi di delitti che si assumono commessi in funIOne dell'esecuIOne dell'estorsione di cui al capo 15, tenuto, altresì, conto che alla luce di quanto riferito dalla p.o.- la mattina successiva all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco le Forze dell'Ordine eseguirono rilievi su altra abitaIOne, diversa da quella dell'TU; 12.1.2 la violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., avendo la Corte territoriale omesso il giudiIO di credibilità ed attendibilità dei dichiaranti, richiamando le valutaIOni effettuate nell'ambito di altri processi sebbene siffatto vaglio debba riguardare ogni singolo dichiarante e ciascuno dei fatti a giudiIO, non potendo operarsene la traslaIOne da quanto accertato in altre sedi. Né i giudici d'appello hanno fornito risposta alle censure difensive che avevano evidenziato come il IO abbia negato di aver avuto contatti con i membri della famiglia IA, precisando di aver in una sola occasione incontrato IE IA;
non sia stato in grado di operare riconoscimenti fotografici degli stessi e le sue propalaIOni non possano essere utilmente riscontrate attraverso la compagna LY IC, la quale riferisce circostanze apprese de relato;
12.1.3 la mancanza assoluta di motivaIOne, censura che riporta una silloge delle pronunzie giurisprudenziali intese ad illustrare la natura del viIO;
12.1.4 la violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. con riguardo alla ritenuta partecipaIOne dell'imputato alla cosca confederata, non essendo all'uopo sufficiente la mera frequentaIOne di uno o più sodali o la condivisione degli interessi di un singolo in difetto di prova circa la rilevanza causale delle 48 condotte ascritte al CA ai fini del rafforzamento dell'associaIOne e della consapevolezza e volontà di operare a tal fine. NN CO NI (cl. 1966) -Avv. Lucio Canzoniere- 13. l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello. Secondo la difesa, la Corte distrettuale ha omesso di considerare le censure difensive che revocavano in dubbio l'esistenza della cosca ZA- PO e la sussistenza degli elementi costitutivi dell'addebito associativo anche alla luce degli apporti dichiarativi dei collaboratori appartenenti a diversi sodalizi ed aventi per lo più natura de relato. In particolare, i giudici d'appello nel sostenere l'esistenza di una cosca confederata hanno travisato le dichiaraIOni di PÀ IU, PE IO e PE SA, UL AR che, in maniera del tutto confusa, hanno fatto riferimento agli IA e ai ZA-PO non anche ad un organismo associativo federato. Anzi, il collaboratore AN RC ha espressamente riferito di una frattura tra la famiglia IA e i ZA- PO;
MU ER EG e PE IO hanno parlato della creaIOne di un gruppo autonomo da parte del LI BR, progetto coltivato anche da UL AR secondo le propalaIOni di GE IE. La sentenza impugnata non ha, inoltre, considerato l'intervenuta assoluIOne per insussistenza del fatto di parte degli odierni imputati nel proc. c.d. Tabula Rasa dalla contestata partecipaIOne all'associaIOne mafiosa asseritamente costituita dalla famiglia IA;
i contrasti insorti in ordine alla gestione del centro commerciale I due mari di cui ha riferito UL, che si giustificano solo nell'ottica della separaIOne delle asserite cosche IA e ZA-PO, e il progetto di sopprimere LI BR, riferito da NZ ES, che AV ON aveva prospettato a AD IN, il quale costituisce ulteriore dimostraIOne della mancanza di comunità di intenti e scopi. Aggiunge la difesa che la sentenza resa a definiIOne del proc. Tabula Rasa ha, altresì, accertato sino al 2002 l'inesistenza della cosca ZA sebbene la sentenza impugnata abbia convalidato la tesi d'accusa che addebita al ricorrente la partecipaIOne criminosa all'associaIOne fin dal gennaio 2000, senza tener conto del pregresso giudicato, sull'assunto della diversità dell'imputaIOne e dell'arco temporale di riferimento. In ogni caso il richiamato giudicato assolutorio imponeva ai giudici di merito l'accertamento ex novo dell'operatività del sodaliIO e la ricorrenza dei caratteri costitutivi di cui all'art. 416 bis cod.pen., onere nella specie non assolto. Osserva, inoltre, il ricorrente che alla luce dell'esito assolutorio del proc. Tabula Rasa e dell'accertata volontà del UL, arrestato nell'ottobre 2003, di creare un gruppo autonomo-, la 49 eh presunta operatività temporale dell'associaIOne federata si ridurrebbe a pochi mesi ovvero ad un arco temporale inidoneo ad affermare la sussistenza del vincolo associativo tra pretesi partecipi. La mancata valutaIOne delle ricadute della sentenza n. 210/09 del GU di Catanzaro c.d. Tabula Rasa sui materiali processuali scrutinati in punto di sussistenza dell'addebito associativo rende la sentenza impugnata palesemente illogica allo stesso modo dell'omessa consideraIOne ex art. 238 bis cod. proc.pen. della sentenza n. 178/2004 del GU distrettuale di Catanzaro, che condannava il UL per estorsione aggravata ex art. 7 ai danni dell'imprenditore AN, identificando il gruppo agevolato in quello del UL- LI e non nella cosca ZA. La sentenza impugnata ha usato a sostegno della pretesa esistenza della cosca ZA-PO un brano di una conversaIOne intercettata tra il UL e il AN, che accredita come interlocutori della p.o. esclusivamente il UL stesso e il LI. La difesa sostiene ulteriormente che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle obieIOni difensive circa l'assenza di gravità, precisione e concordanza degli elementi valorizzati per la conferma del giudiIO di responsabilità del prevenuto dal momento che alcuno dei collaboratori richiamati aveva intrattenuto rapporti con il ZA CO ON e il UL, in particolare, in ragione del lungo periodo di detenIOne sofferto, era rimasto estraneo alle dinamiche esterne, circostanza che doveva essere valutata ai fini della credibilità del collaboratore;
13.1 la violaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e il viIO di motivaIOne con riguardo alla ritenuta posiIOne apicale del ricorrente nel contestato sodaliIO in difetto di prova sul preteso ruolo qualificato del ZA e sulla base di generiche propalaIOni dei collaboratori MU e UL. NN NI -Avv. CA Cianferoni- 14. La difesa premette che la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo pur riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche in consideraIOne della minore costanza ed intensità del rapporto associativo oltre che dell'assenza di contestaIOne di reati fine. Le predette statuiIOni in ordine al trattamento sanIOnatorio incidono in maniera rilevante sull'effettiva portata della partecipaIOne del ZA, ponendosi quale elemento potenzialmente idoneo a destabilizzare le valutaIOni espresse in punto di colpevolezza del prevenuto per l'addebito ascrittogli. 14.1 la violaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. con riguardo alla ritenuta condotta di partecipaIOne del ricorrente. Secondo la difesa, il giudiIO di responsabilità del prevenuto riposa sul sillogismo in base al quale, ammessa l'esistenza della cosca ZA, tutti i ZA debbano farne parte iure sanguinis, pur in difetto di 50 elementi idonei alla riconducibilità dell'imputato all'interno della compagine. La Corte territoriale si è dilungata nella dimostraIOne dell'esistenza e dell'operatività dell'associaIOne contestata senza tener conto del difetto di ulteriori apporti di carattere soggettivo da riferire alla posiIOne del ricorrente e trascurando il fatto che la mancata contestaIOne di reati fine imponeva una valutaIOne ancor più puntuale del profilo partecipativo. Secondo la difesa, in particolare, non possono essere considerati materiali probatori utili alla dimostraIOne dell'internità al sodaliIO le propalaIOni dei collaboratori di giustizia attestate su un generico riferimento alla famiglia ZA, la cui rilevanza come sodaliIO mafioso non è mai stata accertata. La Corte territoriale è, dunque, incorsa in una duplice violaIOne di legge, ritenendo la sussistenza di una cosca mai riconosciuta e l'appartenenza alla stessa del prevenuto in assenza di condotte illecite specifiche e della conseguente prova di uno specifico apporto causale al contesto associativo;
14.2 la violaIOne degli artt. 416 bis, comma 4, e 59, comma 2, cod.pen. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la natura armata dell'associaIOne sub 1 senza valutare le specifiche censure articolate con l'atto d'appello e senza operare una puntuale e soggettiva valutaIOne in ordine all'effettiva conoscenza in capo al singolo della disponibilità di armi da parte dell'associaIOne. Da un lato, infatti, i giudici d'appello hanno ritenuto il possesso personale di armi come disponibilità delle stesse da parte del sodaliIO, dall'altro, hanno stimato tale disponibilità come conosciuta e conoscibile da tutti i sodali, senza considerare che la connotaIOne oggettiva dall'aggravante non esime il giudice dal dovere di scrutinare ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod.pen. il profilo dell'effettiva conoscenza della disponibilità di armi da parte dell'associaIOne in capo al partecipe ovvero della ravvisabilità di colpa nella mancata conoscenza;
14.3 la violaIOne dell'art. 416, comma 6, cod.pen., avendo la Corte territoriale confermato la sussistenza dell'aggravante in assenza degli elementi integrativi della stessa alla luce delle indicaIOni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità. Infatti, assume la difesa che è rimasto del tutto indimostrato che l'associaIOne controllasse specifici settori economici o merceologici mentre l'illiceità di singole attività è inidonea alla configuraIOne dell'aggravante; 14.4 la violaIOne dell'art. 112, comma 1, cod.pen. in quanto la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante quantunque incompatibile con il delitto ex art. 416 bis cod.pen. cui è connaturato un portato partecipativo di assoluto rilievo;
51 14.5 la manifesta illogicità della motivaIOne in relaIOne alla valutaIOne delle chiamate di correo. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha posto a base dell'affermaIOne di responsabilità del prevenuto le dichiaraIOni rese dai collaboratori senza rilevare che le chiamate di correo s'appalesano confuse e a tratti discordanti con riguardo sia alla posiIOne che al ruolo del prevenuto e risultano prive dei necessari riscontri, circostanze che i giudici d'appello hanno omesso di rilevare, affermando la sufficienza e la concordanza delle propalaIOni accusatorie. 14.6 Motivi nuovi a firma dell'Avv. CA Cianferoni pervenuti a mezzo PEC in data 14 aprile 2020 Il difensore approfondisce il primo motivo del ricorso principale relativo alla violaIOne dell'art. 416 bis cod.pen., revocando in dubbio la sussistenza di elementi idonei a provare la riconducibilità del ricorrente al contesto associativo sotto il profilo della stabilità del vincolo e dell'organicità del rapporto partecipativo. Aggiunge che la responsabilità del prevenuto viene desunta dalle propalaIOni di tre collaboratori, dalle quali emerge un quadro confuso e privo di riscontri in ordine alla suddivisione dei ruoli e ai presunti settori operativi, in assenza peraltro di contestaIOne di reati fine e di prova in ordine anche alla sola messa a disposiIOne del sodaliIO. Con riguardo al secondo motivo avente ad oggetto la violaIOne dell'art. 416 bis, comma 4, cod.pen. la difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso di esaminare il profilo della consapevolezza da parte del ricorrente del possesso di armi in capo al sodaliIO ovvero di un'ignoranza riconducibile ad un atteggiamento colposo mentre con riguardo all'aggravante di cui all'art. 112 cod.pen. ribadisce la già dedotta incompatibilità con il reato associativo. AL LO -Avv. ON Larussa- 15.Con riguardo alla sussistenza della cosca confederata L'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello. Osserva la difesa che la sentenza impugnata, condividendo la valutaIOne di quella di primo grado, ha ritenuto che tra le cosche originariamente indipendenti IA e ZA-PO vi fosse una vera e propria condivisione di interessi mafiosi univocamente lumeggiata dai collaboratori di giustizia, tra i quali richiamava in particolare PÀ IU, PE SA e PE IO nonchè UL AR, le cui dichiaraIOni sono state tuttavia 52 el travisate. Infatti, come analiticamente indicato nei motivi di gravame, i collaboratori non hanno giammai parlato di cosca confederata, avendo al contrario PÀ IU fatto riferimento ai ZA-PO come cosca autonoma mentre RC AN come pure PE SA si sono espressi in termini di vicinanza e alleanza tra le famiglie che, all'epoca delle dichiaraIOni eteroaccusatorie, erano comunque prive di collegamenti significativi. Anche i collaboratori MU e PE IO hanno riferito del distacco dei ZA- PO dagli IA ed in particolare del gruppo autonomo creato da LI BR sul quale si è dilungato anche GE IE. Quest'ultimo ha dichiarato che il UL nell'anno 2005 si era allontanato dai ZA per avvicinarsi agli IA, dato che smentisce la configuraIOne unitaria della cosca al pari delle dichiaraIOni dello stesso UL circa i contrasti insorti tra i ZA e gli IA per la gestione del parco commerciale dei Due Mari. Inoltre, la sentenza impugnata ha del tutto pretermesso le circostanze riferite dal collaboratore NZ ES circa il proposito dei vertici della cosca IA di far sopprimere il LI BR e ha trascurato di valutare gli effetti sul processo della sentenza n. 210/2009 resa a definiIOne del proc. c.d. Tabula Rasa che ha ritenuto insussistente fino al 2002 la cosca IA, circostanza che imponeva di accertare preliminarmente l'operatività del presunto sodaliIO e la ricorrenza dei requisiti costitutivi dell'art. 416bis cod.pen.,onere non assolto dai giudici di merito (il motivo è testualmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso ZA cl. 1966); 15.1 in relaIOne alla condotta di partecipaIOne del prevenuto l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta - illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello. La contraddittorietà della motivaIOne nonché la mancanza della stessa e il travisamento della prova con particolare riguardo alle dichiaraIOni di UL AR. La difesa lamenta che la Corte territoriale si è limitata a riportare le dichiaraIOni dei collaboratori circa un preteso coinvolgimento del prevenuto in attività illegali senza -tuttavia- chiarire in quale gruppo criminoso egli fosse inserito anche alla luce delle spinte autonomistiche del UL (di cui l'ZA sarebbe stato un fedelissimo) e del LI BR, manifestatesi sin dal 2003. Secondo il ricorrente, gli apporti dichiarativi dei collaboratori al riguardo sono contraddittori dal momento che PÀ IU annovera l'ZA nel gruppo degli IA al pari di RC AN e PE IO mentre lo GE IE PA qualifica il gruppo di fuoco guidato dal UL e tra i cui componenti annovera 53 l'imputato come facente parte della cosca ZA-PO e analoga collocaIOne è confermata dal collaboratore IS NT. Lo GE ha, altresì, riferito della creaIOne da parte del UL di un gruppo autonomo, la cui esistenza consta anche alla stregua delle dichiaraIOni del PÀ. Alla luce delle discordanti affermaIOni dei collaboratori risulta, pertanto, illogico e contraddittorio l'assunto della sentenza impugnata che ritiene chiarita la collocaIOne associativa del prevenuto, senza peraltro tener conto dei periodi di detenIOne sofferti dall'ZA e dal UL AR che circoscrivono a brevissimi periodi il contestuale stato di libertà dei due imputati e ostano alla possibilità di configurare la ritenuta partecipaIOne alla cosca confederata. I giudici d'appello non hanno tenuto conto che il UL AR, trattando della posiIOne del ricorrente, ha riferito che l'ZA tra il 2002 e il 2003 avrebbe eseguito una serie di atti intimidatori e danneggiamenti prendendo le direttive esclusivamente da lui ad ulteriore dimostraIOne dell'inesistenza di un inserimento organico del ricorrente nella cosca confederata. Osserva ulteriormente la difesa che le dichiaraIOni indizianti dei collaboratori concernono un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2004 sicchè -avuto riguardo alla contestaIOne associativa che colloca la nascita della cosca confederata nel 2003 e dell'assenza di evidenze successive- non risultano acquisiti in atti elementi concludenti a riscontro della tesi della partecipaIOne del ricorrente. 15.2 con riguardo ai capi 22-26 concernenti l'omicidio in danno di RC ON e reati connessi, ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia reso una motivaIOne illogica e contraddittoria con riguardo alla conferma del giudiIO di responsabilità del prevenuto per i cennati addebiti, omettendo di considerare le dichiaraIOni del UL AR che escludono ogni responsabilità dell'ZA. In particolare, la Corte territoriale non ha tenuto conto che in relaIOne al fatto di sangue la pubblica accusa, recependo le indicaIOni del UL, originariamente indicato in incolpaIOne quale esecutore materiale, l'ha qualificato come organizzatore, osservatore delle abitudini della vittima e fornitore di appoggio logistico all'aIOne e siffatta modifica ha inciso sul giudiIO di attendibilità dei collaboratori PÀ IU e RC AN, che hanno invece riferito che il UL fu esecutore materiale dell'omicidio mentre l'ZA era alla guida della motocicletta usata nell'occasione. Secondo la difesa, la ritenuta attendibilità del UL nella ricostruIOne dell'aIOne omicidiaria comporta la complessiva inattendibilità della versione accreditata dal PÀ e dal RC anche con riguardo al ruolo dell'ZA. La Corte di merito ha, inoltre, travisato l'episodio riferito da RC AN relativo al preteso festeggiamento la mattina stessa 454 5 dell'omicidio della buona riuscita dell'aIOne delittuosa presso una gioielleria di Lamezia Terme, riconoscendo valore di confessione stragiudiziale alla frase profferita dal UL e dall'ZA "amu chicatu, o MA non c'è più", dovendo escludersi alla luce delle dichiaraIOni del UL che egli insieme all'ZA avesse preso parte all'aIOne esecutiva e che l'ZA fosse stato comunque coinvolto anche nella fase organizzativa. La motivaIOne con la quale la Corte territoriale ha inteso superare le difformi versioni circa gli autori dell'aIOne omicidiaria appaiono illogiche e contraddittorie, risultando del tutto implausibile l'assunto che il UL, organizzatore dell'omicidio, fosse all'oscuro dell'identità del soggetto designato a condurre la moto da cui partirono i colpi all'indirizzo della vittima. Risulta, inoltre, contraddittoria rispetto all'assunto che il UL non fosse a conoscenza dei dettagli esecutivi in ragione del ruolo svolto nella sola fase preparatoria la valorizzaIOne del festeggiamento presso la gioielleria giacchè il fatto che l'ZA si trovasse in compagnia del UL, estraneo all'esecuIOne del delitto,a breve distanza temporale dall'agguato, avrebbe dovuto condurre a ritenere che anche il ricorrente fosse rimasto estraneo alla materiale realizzaIOne dell'omicidio. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare e ha, comunque, incongruamente svalutato le dichiaraIOni di altri collaboratori quali PE IO, PE SA e MU ER EG, che non hanno fatto menIOne del ricorrente quale conducente della motocicletta utilizzata per l'omicidio. La sentenza impugnata ha illogicamente sminuito anche le dichiaraIOni del collaboratore GE IE PA che con riguardo al festeggiamento presso la gioelleria di Lamezia Terme aveva riferito, per averlo appreso dai diretti interessati, che UL e ZA vi si portarono dopo aver appreso la notizia dell'uccisione di RC ON, espressione che doveva indurre ad escludere la partecipaIOne all'aIOne di entrambi giacchè in tal caso non vi sarebbe stata necessità di apprendere da altri la notizia dell'uccisione. Né, secondo quanto riferito dallo GE, i due si espressero nel senso di aver ucciso il RC, limitandosi a riportare la notizia, circostanze queste già vagliate in sede di riesame conclusosi con l'annullamento del titolo cautelare relativo all'omicidio. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile siffatta valutaIOne con motivaIOne illogica sia con riguardo alla valorizzaIOne del tenore testuale delle dichiaraIOni dello GE che con riguardo alla compatibilità del festeggiamento con la partecipaIOne dell'ZA al delitto;
ha, inoltre, incongruamente disatteso i rilievi in ordine all'assolvimento dell'obbligo di firma da parte dell'ZA la mattina dell'omicidio tra le 9,00 e le 10,00 presso i CC di 55 SA, la cui ottemperanza rendeva assai problematica la previsione di un impiego dell'imputato quale autista dell'esecutore materiale dell'omicidio. Entrambi i motivi proposti nel ricorso principale sono stati nella sostanza reiterati con i motivi aggiunti depositati il 25 Maggio 2020, con i quali si deduce: 15.3 in relaIOne ai capi 22-26 concernenti l'omicidio in danno di RC ON e reati connessi, la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello, la contraddittorietà della motivaIOne;
l'erronea applicaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen. con riguardo al valore probatorio delle dichiaraIOni accusatorie, la mancanza di motivaIOne in riferimento alle dichiaraIOni del collaboratore UL AR, la violaIOne del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il travisamento della prova e, in particolare, delle dichiaraIOni dei collaboratori, censurando la mancata valutaIOne delle friIOni ricostruttive emergenti dalle propalaIOni degli stessi. 15.3.1 in relaIOne alla condotta di partecipaIOne -l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello. La mancanza di motivaIOne in relaIOne alle dichiaraIOni del collaboratore UL AR e il travisamento della prova in relaIOne alle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia NN CO (cl. 75) -Avv. Lucio Canzoniere- 16. la violaIOne degli artt. 416 bis cod.pen., 192 cod. proc.pen. e correlato viIO della motivaIOne. Il motivo è testualmente reiterativo, fino a pag. 12, delle doglianze già formulate nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZA CO ON cl. 1966 con riguardo alla ritenuta sussistenza della cosca confederata e, in particolare al travisamento delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia sul punto. A pag 12 viene enunziato un ulteriore e specifico profilo di censura che muove dall'annullamento disposto dal Tribunale del Riesame del titolo cautelare nei confronti del prevenuto per difetto di gravità indiziaria. Sostiene la difesa che le dichiaraIOni dei collaboratori PÀ IU e PE IO in ordine al fatto che il prevenuto avrebbe accompagnato LI BR ad una riunione presso l'autocarrozzeria VA finalizzata ad organizzare l'omicidio di ES RC detto RÀ sono state già stimate inidonee a provare la partecipaIOne al sodaliIO mafioso mentre le sopravvenute propalaIOni del UL risultano inidonee a fungere da riscontro alle prime, 56 eh essendosi costui limitato a riferire che l'imputato era stato messo a conoscenza dell'uccisione del RC, sicchè non sussiste alcun elemento concludente a carico del ricorrente in punto di consapevole adesione al sodaliIO e di prestaIOne in suo favore di un contributo funIOnale all'attingimento degli scopi. HI IO e HI NI -Avv. ES Gambardella- 17. La violaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. La difesa lamenta che i giudici d'appello, sebbene investiti della questione relativa al giudiIO di attendibilità dei collaboratori, hanno del tutto omesso tale valutaIOne, argomentando la positiva credibilità degli stessi sulla base di quanto ritenuto da altri giudici in altre sentenze. Si è in sostanza reputato di poter traslare la valutaIOne di attendibilità intrinseca del dichiarante formulata in ordine a taluni dei fatti riferiti a tutti gli altri fatti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente ribadito la necessità di un rigoroso vaglio critico della singola dichiaraIOne e con riferimento ad ogni singolo fatto. Tale onere di motivaIOne nel caso dei due imputati EF era vieppiù stringente dal momento che i chiamanti in reità, lungi dal riferire di un'appartenenza di costoro al sodaliIO contestato, si sono limitati a parlare di una loro disponibilità a fornire armi mentre il UL, unico collaboratore intraneo al sodaliIO, ha escluso l'appartenenza dei ricorrenti allo stesso. Ritiene la difesa che la Corte di merito abbia apoditticamente sostenuto la strumentalità delle dichiaraIOni liberatorie del UL in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti con gli imputati, sebbene egli non abbia esitato a coinvolgere altri congiunti in responsabilità per delitti anche più gravi, quali l'omicidio, e nonostante il collaboratore sia ritenuto dai giudici di merito di sicura affidabilità; 17.1 la violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 192 cod. proc.pen. e 416 bis cod.pen. nonché degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod.proc.pen. La difesa dei ricorrenti lamenta che i giudici d'appello si sono limitati alla pedissequa trascriIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia senza tenere in consideraIOne le censure mosse nell'atto di appello ed in particolare quelle inerenti l'inutilizzabilità delle dichiaraIOni di costoro, reiterando il viIO di sostanziale inesistenza della motivaIOne di primo grado, caratterizzata dall'asettico richiamo delle propalaIOni dei collaboratori. Sebbene la Corte territoriale, a fronte di siffatte doglianze difensive, abbia escluso la possibilità di ravvisare ipotesi di nullità non ricomprese nel novero dell'art. 604 cod. proc.pen. e rivendicato i poteri di piena cogniIOne e valutaIOne del fatto propri del giudice del gravame, ha -tuttavia- ritenuto con riferimento alla posiIOne dei prevenuti di operare un riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, la cui 57 eli motivaIOne solo apparente costituiva oggetto di doglianza. In dettaglio, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per le quali i collaboratori di giustizia possono essere ritenuti attendibili e di chiarire la ricorrenza dei presupposti normativi che consentono di ritenere le loro dichiaraIOni idonee a sostenere il giudiIO di responsabilità nei confronti dei ricorrenti, nonostante l'assoluta genericità delle stesse e la mancata indicaIOne della fonte primaria della loro conoscenza. Si aggiunge in proposito che, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza in materia, deve escludersi che costituiscano prova di colpevolezza in ordine al reato di partecipaIOne mafiosa una pluralità di affermaIOni che, pur provenienti da dichiaranti ritenuti attendibili, si limitino alla generica attestaIOne di appartenenza al sodaliIO di determinati soggetti, non competendo ai collaboratori la valutaIOne giuridica dei fatti conosciuti, tanto più in presenza di una pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso. Infatti, solo il riferimento a condotte ben circostanziate e a comportamenti e fatti specifici, opportunamente riscontrati, consente di sciogliere i dubbi sul ruolo svolto dal soggetto e sulla qualificaIOne giuridica dello stesso. Detti profili, pur oggetto di devoluIOne alla Corte territoriale, sono rimasti inevasi. Segnala ulteriormente la difesa che i giudici d'appello non hanno tenuto conto che le generiche dichiaraIOni dei collaboratori PÀ e PE integrano chiamate in reità e non in correità in quanto i dichiaranti risultano estranei alla cosca federata ed inoltre gli stessi associano i ricorrenti a UL AR, le cui dichiaraIOni non potevano che avere un peso determinante nella valutaIOne dell'internità e del ruolo dei prevenuti nel sodaliIO. A fronte delle difformi dichiaraIOni dei collaboratori la Corte di merito avrebbe dovuto, comunque, specificamente affrontare il problema della credibilità dei dichiaranti e spiegare le ragioni della soccombenza del narrato dell'unico intraneo all'associaIOne, ovvero il UL, tenuto conto che, secondo quanto riferito dal PÀ e dal PE, la loro fonte era costituita proprio dal UL. La difesa richiama, quindi, gli indirizzi di legittimità in tema di stabilità e permanenza del vincolo associativo, la necessità che sia provata la volontaria prestaIOne di un contributo causalmente idoneo rispetto alla conservaIOne o al rafforzamento dell'associaIOne da parte del singolo e l'irrilevanza della mera contiguità o vicinanza a singoli esponenti, anche di spicco, ai fini del riconoscimento della condotta di partecipaIOne. Infine, la difesa, con specifico riferimento alla posiIOne di EF ON, sostiene che la condanna dal medesimo riportata per l'estorsione AN non 58 9 de 5 sarebbe utilmente invocabile quale elemento a sostegno della ritenuta partecipaIOne al delitto associativo. RC EN - Avv.ti ES Gambardella e ON Larussa- 18. L'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne con riguardo alla ritenuta sussistenza della cosca confederata. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza della cosca confederata è di tenore identico alle censure svolte nell'interesse di ZA CO ON cl. 66 e ZA CO cl. 75 (pag. 1/11), alla cui illustraIOne si rimanda. 18.1 l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nell'atto di appello nonché la mancanza di motivaIOne in relaIOne alle dichiaraIOni del collaboratore UL AR e il travisamento della prova con riguardo alla ritenuta partecipaIOne al sodaliIO mafioso. Secondo la difesa l'impugnata sentenza ha omesso di evadere le censure difensive sull'inesistenza della prova di internità del ricorrente alla cosca federata ed è affetta da travisamento delle dichiaraIOni dei collaboratori, che hanno indicato l'imputato come uomo dei RC, consorteria contrapposta a quella in contestaIOne. La Corte territoriale ha soddisfatto l'onere motivaIOnale con la pedissequa indicaIOne delle dichiaraIOni dei cdg, ritenendole erroneamente convergenti e senza tener conto delle incertezze che emergono in relaIOne alla posiIOne del ricorrente. Infatti, PÀ IU ha espressamente dichiarato di non essere in grado di collocare esattamente il RC IN, la cui posiIOne definisce ambigua;
GE IE PA ha affermato l'appartenenza del prevenuto alla cosca dei RC con dichiaraIOni ignorate dalla sentenza impugnata e nello stesso senso si è espresso anche AI CA. La Corte di merito ha incentrato le proprie argomentaIOni sulle dichiaraIOni di PE IO e MU ER EG, sebbene il PE avesse riferito di un mero avvicinamento dell'imputato a BR LI e UL AR, e di conseguenza agli IA, dopo l'omicidio del padre e dello IO, indicandone la fonte in non meglio precisate riunioni di appartenenti alla cosca PÀ. Il MU, nel riferire dell'omicidio di RC ON, indicava l'imputato come esponente non della cosca federata ma di un nuovo gruppo diretto da LI BR e UL AR e dichiaraIOni analoghe ha reso PE SA sicchè alcuno dei collaboratori ha affermato l'appartenenza del ricorrente alla cosca IA-ZA- 59 PO. Peraltro, la difesa segnala che -secondo una consolidata regola d'esperienza- l'appartenenza ad un sodaliIO mafioso costituisce un patto del tutto peculiare e resistente anche alle vicende giudiziarie sicché la ritenuta possibilità di un recesso con passaggio ad una diversa consorteria costituirebbe violaIOne della corretta applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. Il Tribunale della Libertà, nell'esaminare la posiIOne del ricorrente, aveva rilevato come gli apporti dei collaboratori in ordine all'appartenenza del prevenuto ai ZA-PO fossero tutt'altro che convergenti e che lo stesso preteso coinvolgimento nell'omicidio di ON RC non potesse essere inteso quale espressione dell'appartenenza alla cosca, avendo i dichiaranti fatto riferimento al desiderio di vendetta del prevenuto a seguito dell'uccisione del padre. Anche le dichiaraIOni del UL, che la sentenza impugnata reputa confermative della tesi d'accusa, militano in senso diverso, dal momento che il collaboratore ha escluso l'appartenenza del prevenuto alla cosca ZA-PO, pur riconoscendo di averlo sfruttato in relaIOne all'estorsione in danno di AN e di avergli offerto proteIOne nel periodo di comune detenIOne. Ha, inoltre, negato rapporti diretti tra il ricorrente e gli IA e ha precisato che il RC era inviso a LI BR;
18.2 la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello nonché la contraddittorietà della stessa;
l'erronea applicaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen., la mancanza di motivaIOne in ordine alle dichiaraIOni del UL, il travisamento delle dichiaraIOni dei collaboratori e, conclusivamente, la violaIOne del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa assume che la Corte di merito abbia reso una motivaIOne contraddittoria e illogica a sostegno della conferma della responsabilità del prevenuto per l'omicidio in danno di RC ON, omettendo di confrontarsi con le dichiaraIOni di UL AR che ha escluso ogni responsabilità del ricorrente nel fatto delittuoso ed enfatizzando le dichiaraIOni de relato di PÀ IU, RC AN, UR ER EG, PE IO e PE SA, incorrendo nella loro valutaIOne nella violaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen. Infatti, i giudici del gravame non hanno tenuto conto che, a seguito della collaboraIOne del UL, l'originaria contestaIOne che individuava nello stesso il materiale esecutore dell'omicidio veniva modificata, attribuendogli il ruolo di organizzatore dell'agguato, incaricato della rilevaIOne dei movimenti della vittima, sulla base delle propalaIOni dell'interessato, ritenute attendibili. Sennonchè, secondo la difesa, l'intervenuta modifica del capo d'imputaIOne faceva emergere il problema relativo alla inattendibilità delle propalaIOni degli altri collaboratori, che hanno 6 060 riferito dell'omicidio indicando in UL l'esecutore, in ZA il conducente della motocicletta utilizzata per l'agguato e in RC IN la staffetta ovvero colui che avvisò il commando della partenza da casa della vittima. Quanto al PÀ, la difesa evidenzia che lo stesso ha riferito notizie de relato asseritamente apprese da PÀ ZO, che ha smentito la circostanza, mentre l'indicaIOne del UL come esecutore materiale -in difformità da quanto riferito da quest'ultimo- incide sulla credibilità della versione accreditata dal collaboratore anche con riguardo al ruolo asseritamente svolto dal ricorrente. Inoltre, le dichiaraIOni di PÀ IU sono inaffidabili anche in consideraIOne dell'assenza di riscontri sulla possibilità per il RC di avvisare i killer, dal momento che la vittima lasciava la propria abitaIOne nascosto nel portabagagli dell'autovettura della compagna. Analogamente inattendibili risultano, nella prospettiva difensiva, le propalaIOni di RC AN circa il ruolo di staffetta del prevenuto in consideraIOne della mancata indicaIOne della fonte di conoscenza di siffatta circostanza mentre lo GE, nel riferire le confidenze fattegli da UL ed ZA il pomeriggio dell'omicidio e, in particolare, del festeggiamento dell'evento presso la gioelleria Tropea, non ha fatto alcun cenno al coinvolgimento del ricorrente. D'altro canto il PE IO si è limitato ad ipotizzare un coinvolgimento del RC IN con il ruolo di specchietto mentre PE SA ha riferito di aver appreso nell'ambito della commissione della cosca PÀ del ruolo svolto dal prevenuto, senza specificaIOne della fonte. Con riguardo alle dichiaraIOni del collaboratore MU, che ha riferito del ruolo del ricorrente nell'omicidio per averlo dal medesimo appreso, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di rispondere alle decisive doglianze difensive che concernono la chiamata in estraneità del UL, l'impossibilità per l'imputato di svolgere il ruolo di specchiettista e l'esistenza di un movente diverso dalla vendetta quale causa scatenante l'eliminaIOne della vittima. La difesa evidenzia, in particolare, che il UL nelle dichiaraIOni rese il 1 luglio 2015 ha negato la partecipaIOne dell'imputato all'omicidio di RC ON, sottolineando come il ricorrente fosse considerato un po' "facilone" e molto espansivo, non escludendo che avesse potuto menar vanto di una partecipaIOne all'aIOne delittuosa non prestata. Aggiungeva che egli non si sarebbe mai fidato di coinvolgerlo in un'operaIOne siffatta e negava la possibilità che altri, a sua insaputa, potessero averlo investito del ruolo di staffetta, richiamando l'assenza di contatti del prevenuto con BR LI e gli IA. Nell'interrogatorio del 24 giugno seguente aggiungeva che il ricorrente non poteva segnalare l'uscita di casa della vittima poiché la stessa si nascondeva nel bagagliaio della macchina e, confermando l'inaffidabilità del prevenuto, evidenziava la presenza nei pressi dell'abitaIOne della vittima di altri soggetti più idonei a rivestire il ruolo di staffetta. La Corte di merito non ha tenuto 61 conto delle richiamate dichiaraIOni, basandosi sul solo verbale riassuntivo e rimarcando che il UL non si sarebbe espresso in termini di assoluta certezza in ordine all'estraneità del prevenuto all'aIOne delittuosa, operando un'errata e solo parziale lettura delle propalaIOni del collaboratore con travisamento della prova dichiarativa. Secondo la difesa la Corte territoriale ha, altresì, omesso di considerare l'incompatibilità del ruolo asseritamente ricoperto dall'imputato con la ricostruIOne dell'omicidio, asserendo apoditticamente che il RC IN ebbe la possibilità di notare l'allontanamento da casa della vittima, dando avviso ai killer che aspettavano il suo segnale per avviarsi verso il posto di polizia. Opina la difesa che il RC ON il 23/5/2003 per assolvere all'obbligo di firma non partì dalla propria abitaIOne ma da quella del AT QU, rendendo così impossibile la condotta di avvistamento ascritta al prevenuto. Quanto al movente, il ricorrente evidenzia come i collaboratori PÀ e UL abbiano inscritto l'omicidio nello scontro militare che opponeva gli IA ai RC, così indicando una causale diversa dalla vendetta personale. Sottolinea, infine, come -sulla base delle dichiaraIOni del UL- il Tribunale del riesame abbia annullato il titolo cautelare nei confronti del prevenuto per difetto di gravità indiziaria con successiva formaIOne del giudicato cautelare a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per CassaIOne proposto dal P.m. 18.3 In data 25 Maggio 2020 i difensori dell'imputato depositavano motivi aggiunti, deducendo: 18.3.1 la violaIOne dell'art. 192 cod. proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne in relaIOne all'aIOne omicidiaria in danno di RC ON. Trattasi di censure testualmente reiterative del terzo motivo dell'impugnaIOne principale, da pag. 24 a pag. 55, con minime interpolaIOni;
18.3.2 l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne e il travisamento della prova. Detto motivo è pedissequamente riproduttivo con minime interpolaIOni del secondo motivo del gravame principale (pagg. 13 -24). DA NO NI -Avv. Gianluca Careri- 19. La violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 192 cod.proc.pen, 416 bis cod.pen. 546, comma 1 lett. e), e 125, comma 3, cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne (il motivo è testualmente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse 62 dei EF, con modeste interpolaIOni intese ad adattare le censure alla posiIOne del prevenuto). La difesa lamenta che a fronte della specificità e rilevanza delle questioni poste con l'atto d'appello in tema di corretta utilizzabilità delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia ex artt. 192, comma 3, e 195 cod.proc.pen. la sentenza impugnata si è limitata all'asettico richiamo delle propalaIOni di alcuni degli stessi, procedendo ad un'aritmetica sommatoria di accuse generiche che si esauriscono nella mera indicaIOne di conoscenza dell'intraneità associativa dell'accusato. La mancanza di motivaIOne è ancor più evidente ove si consideri che la difesa aveva fatto oggetto di doglianza la sentenza del primo giudice proprio perché caratterizzata dal richiamo delle dichiaraIOni dei collaboratori mediante la tecnica del copia incolla e ai poteri di piena cogniIOne e valutaIOne rivendicati dalla Corte di merito nel negare la ravvisabilità di ipotesi di nullità rilevanti ex art. 604 cod. proc.pen. avrebbe dovuto accompagnarsi un autonomo sforzo argomentativo, non risultando autorizzato il rinvio per relationem alla decisione del GU. In particolare i giudici d'appello hanno omesso di esplicitare le ragioni alla base della ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia e di chiarire la sussistenza dei presupposti normativi che rendono le dichiaraIOni di costoro dotate di valenza probatoria tale da poter sostenere il giudiIO di responsabilità del prevenuto. La difesa evidenzia che, nel caso in esame, le accuse nei confronti del prevenuto provenienti da soggetti terzi rispetto al sodaliIO contestato in quanto appartenenti al clan PÀ, i quali dovevano essere correttamente qualificati come chiamanti in reità, sono dotate di un peso specifico diverso rispetto ai collaboratori intranei, ovvero GE IE PA e UL AR, che le sentenze di merito hanno riconosciuto come aderenti alla cosca confederata. Sennonchè i giudici d'appello hanno omesso di considerare che lo GE ha riferito che il prevenuto non ha mai partecipato ad alcuna riunione del gruppo e che entrambi i cdg hanno affermato che, in concomitanza con l'epoca temporale di contestaIOne del reato associativo, l'imputato con il proprio nucleo familiare viveva stabilmente nel Nord Italia, lontano dai luoghi di operatività della consorteria, circostanze inconciliabili con la ritenuta partecipaIOne del PO al sodaliIO in difetto di prova circa un apporto alla vita dell'associaIOne che dimostri lo stabile e consapevole inserimento dell'agente nel gruppo e il concreto eserciIO di una posiIOne dirigenziale. Nel senso dell'estraneità al sodaliIO depongono anche le condanne irrevocabili riportate dal prevenuto nel periodo d'interesse per fatti di stupefacenti in mancanza di contestaIOne dell'art. 7 L. 203/91, sicchè detti illeciti debbono ritenersi avulsi dal contesto associativo e riferibili esclusivamente all'imputato che pure si vorrebbe ai vertici di un'associaIOne di stampo mafioso. Secondo la difesa, 66 3 la sentenza impugnata ha confermato il giudiIO di responsabilità del ricorrente facendo leva esclusivamente sui rapporti parentali, senza tener conto che le dichiaraIOni dello GE e del UL di fatto sganciano il prevenuto dal contesto associativo, descrivendolo come dedito per suo conto allo spaccio di stupefacenti;
19.1 l'erronea applicaIOne dell'art. 416, comma 2, cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne. La Corte territoriale, pur a fronte di specifiche contestaIOni difensive, non ha chiarito quali concreti episodi attestano il ruolo di vertice asseritamente svolto dal PO. In verità, secondo la difesa, le dichiaraIOni dei collaboratori riportate dalla sentenza impugnata hanno carattere del tutto generico ed assertivo e sono prive di riferimenti a fatti specifici sicchè non hanno trovato risposta i rilievi circa le modalità con le quali l'imputato, pur risiedendo nel Nord Italia stabilmente e senza partecipare alle riunioni del sodaliIO, abbia potuto esercitare il contestato ruolo apicale. In data 30/9/2020 sono stati presentati motivi aggiunti a firma dell'Avv. DO Veneto, il quale ha dedotto: -la violaIOne degli artt. 192 e 533 cod. proc.pen. con riguardo alla mancata verifica della credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e l'illogicità della motivaIOne in ordine al rigetto delle censure formulate al riguardo dalla difesa;
-la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne in relaIOne al diniego delle circostanze attenuanti generiche DA PE -Avv. IN Cicino- 20. la violaIOne degli artt. 414, 178,179 e 180 od.proc.pen. e correlata manifesta illogicità e contraddittorietà della motivaIOne. La difesa deduce che la Corte territoriale ha disatteso l'ecceIOne difensiva, limitandosi a richiamare le consideraIOni già svolte dal GU senza tener conto delle doglianze esposte dalla difesa sia nell'atto di appello che nella memoria depositata in udienza. Assume, in particolare, il ricorrente che -a seguito dell'archiviaIOne del proc. n. 6445/2010 per la contestaIOne associativa sub 1- il 12 giugno 2014 l'ufficio requirente avanzava richiesta di riapertura delle indagini, autorizzata dal Gip con provvedimento del 1/7/2014, provvedendo tuttavia a due nuove iscriIOni a carico dell'imputato prima del rilascio dell'autorizzaIOne, sebbene novate il 31 luglio 2014. Inoltre, ritiene la difesa che il P.m. avrebbe dovuto chiedere la riapertura delle indagini non in relaIOne al procedimento archiviato nel corso del 2010 ma .. . . 64 con riguardo al procedimento denominato Tabula Rasa, nella parte archiviata nel maggio 2006, trattandosi dello stesso fatto con la conseguenza che risulta radicalmente viziato l'atto di eserciIO dell'aIOne penale e quelli derivati e conseguenti;
20.1 la violaIOne degli artt. 125,546,192,533 cod.proc.pen.nonché dell'art. 416 bis cod.pen.; la carenza di motivaIOne ed omessa consideraIOne delle censure difensive. La difesa lamenta che la Corte territoriale si è limitata a confermare il giudiIO di responsabilità del prevenuto recependo pedissequamente le valutaIOni del primo giudice, senza alcun vaglio critico delle risultanze probatorie alla luce delle doglianze difensive, rendendo, dunque, una motivaIOne solo apparente oltre che illogica ed inidonea a giustificare la decisione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;
20.2 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo all'esistenza e all'operatività della consorteria mafiosa sub 1 e alla partecipaIOne alla stessa dell'imputato. La difesa sostiene che la contestaIOne associativa risulti inconsistente per difetto degli elementi costitutivi del reato. Dopo aver richiamato i più significativi approdi giurisprudenziali in materia di esteriorizzaIOne del metodo mafioso, segnalando la necessità che, ai fini dell'integraIOne della fattispecie ex art. 416 bis cod.pen., oltre alla sussistenza del vincolo associativo si rinvenga il riscontro di un'attività esterna obiettivamente e concretamente percepibile, il ricorrente sostiene che la Corte di merito, nell'argomentare la sussistenza del sodaliIO mafioso in contestaIOne, abbia più volte utilizzato elementi neutri o meramente congetturali, in particolare con riferimento al gruppo ZA-PO. Invero, nella specie sarebbero insussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo in quanto: a) non risulta in alcun modo provata l'esistenza della cosca PO, mai oggetto di precedenti pronunzie giurisdiIOnali e i cui presunti associati non hanno commesso alcun reato fine. L'impossibilità di colmare il vuoto investigativo circa l'esistenza e l'operatività di detta compagine ha condotto la pubblica accusa ad unificare alla conclusione delle indagini i due presunti sodalizi in origine separatamente contestati, operando una sorta di contestaIOne sociologica in violaIOne dell'art. 25 della CostituIOne;
b) i fatti delittuosi in contestaIOne risultano attribuibili a singoli soggetti e non collegabili al contesto associativo o volti ad agevolare una consorteria criminosa;
c) non si rinvengono reati-fine in comune tra soggetti ritenuti appartenenti alla cosca IA e a quella dei ZA-PO ed, anzi, nel momento in cui fu deciso, secondo quanto riferito dal UL, un attentato ad un esponente della famiglia 65 RC mediante un pacco bomba i capi della consorteria ZA-PO si defilarono;
d) secondo PÀ IU i PO non controllavano alcuna specifica zona del territorio dal momento che in occasione dell'estorsione AN il UL riferiva alla vittima che, qualora avesse ricevuto richieste estorsive da altri, avrebbe dovuto rispondere che già pagava ai UL di Nicastro e ai LI di SA;
e) i collaboratori si sono espressi nel senso di un rapporto di mera vicinanza tra i ZA- PO e gli IA ed inoltre è documentalmente provato che PE PO e AT IN NI non avevano rapporti. In conclusione, secondo la difesa la consorteria ZA- PO sarebbe frutto di una fictio iuris costruita su generiche e contraddittorie propalaIOni dei collaboratori. Infine, con riguardo alle intercettaIOni telefoniche la difesa evidenzia il tenore equivoco delle conversaIOni che avrebbe richiesto l'esistenza di elementi certi di conferma di natura diversa. Con riferimento alla ritenuta partecipaIOne del ricorrente al sodaliIO la difesa rimarca che non è emerso alcun apporto dell'imputato alla stessa dal momento che il PO non viene mai indicato come partecipe alle riunioni e non risulta documentato alcun contatto con altri presunti sodali. Quindi, richiamati i principi enucleati in sede di legittimità in punto di valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori, si evidenzia che le propalaIOni del tutto generiche poste a base della conferma del giudiIO di penale responsabilità non sono sottese dall'indispensabile verifica circa la credibilità e l'attendibilità dei dichiaranti e che i giudici territoriali hanno pretermesso l'esame delle censure difensive che sottolineavano per ciascun collaboratore le incongruenze e criticità dichiarative, segnalando -in particolare- le ragioni dell'inattendibilità di IO AT e UL AR. Osserva, inoltre, la difesa che -sebbene in imputaIOne si indichi il PO come operante nel settore degli stupefacenti- l'attività investigativa non ha fatto emergere alcuna violaIOne della relativa disciplina e dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende quale fosse il ruolo e la funIOne del ricorrente, a quali periodi si riferisca la sua asserita attività mafiosa e quali i connotati della sua attualità. In conclusione, secondo la difesa, in aderenza ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, la convergenza di plurime dichiaraIOni che si limitino ad affermare la conosciuta appartenenza dell'imputato ad un sodaliIO criminoso non è idonea a supportare il giudiIO di responsabilità in assenza di indicaIOni circa specifici comportamenti significativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi associativi. Aggiunge ancora che l'unica conversaIOne telefonica ritenuta di sostegno all'accusa è neutra ed irrilevante giacchè la stessa non vede l'imputato 66 tra i conversanti e non vi si rinviene cenno ai fatti oggetto d'incolpaIOne. Peraltro, in relaIOne all'addebito in materia di stupefacenti derivatone il ricorrente ha riportato sentenza di assoluIOne. 20.2.1 La difesa denunzia ulteriormente la violaIOne dell'art. 106 cod.proc.pen. in quanto molti collaboratori tra cui il UL, EL RE e PÀ CO sono stati assistiti durante i vari interrogatori dal medesimo difensore, circostanza che imponeva ai giudici di merito un ancor più penetrante vaglio delle dichiaraIOni degli stessi;
20.3 il difetto di motivaIOne in relaIOne all'art. 416 bis, commi 2 e 4, cod.pen. in quanto la Corte territoriale ha omesso di motivare sugli elementi da cui ha tratto il convincimento circa la consapevolezza dell'imputato in ordine al possesso di armi da parte del sodaliIO, atteso che il PO risulta estraneo ad ogni condotta delittuosa posta in essere dai pretesi sodali con l'uso di armi e non risulta aver mai partecipato a riunioni in cui se ne è palesata la disponibilità né, d'altro canto, risulta legittimato l'addebito dell'aggravante sulla base del notorio, in difetto di elementi certi sull'esistenza del gruppo associativo, sul carattere mafioso dello stesso e sul ricorso all'uso delle armi per la commissione di delitti scopo, consacrati da prova certa per mezzo di pronunzie giudiziarie, intercettaIOni o altre fonti cognitive;
20.4 la violaIOne di legge e il viIO di motivaIOne con riguardo alla determinaIOne della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata eluso l'obbligo di fornire giustificaIOne al riguardo mediante l'uso di formule stereotipate, senza tenere in concreto conto della personalità del ricorrente e della finalità rieducativa della pena. PO SC AT -Avv. Gianluca Careri- 21. La violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 192 cod.proc.pen. e 416bis cod.pen.,la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne;
la violaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 546, comma 1 lett. e), e 125, comma 3,cod.proc.pen. Lo sviluppo del motivo fino a pag. 12 è testualmente riproduttivo del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PO IN NI e del secondo motivo del ricorso EF, cui si rimanda in consideraIOne della perfetta sovrapponibilità delle doglianze formulate. La difesa prosegue segnalando come l'analisi della posiIOne del prevenuto sia risolta in poche righe, avendo i giudici d'appello confermato la pronunzia di responsabilità per l'addebito associativo a 67 fronte di un giudicato cautelare favorevole con il richiamo alle sopravvenute dichiaraIOni di UL AR, prive di qualsivoglia riscontro, nonostante le specifiche censure formulate in sede di gravame al riguardo. Né la sentenza impugnata ha fornito risposta al rilievo secondo cui la qualifica dell'imputato, alla stregua delle dichiaraIOni del UL, come uomo di fiducia di PO IN NI si pone in contrasto con quanto riferito dai collaboratori GE e PE, che l'hanno indicato quale braccio destro di PO PE, sicchè-a parte la genericità e frammentarietà delle propalaIOni dei dichiaranti- le stesse si presentano in termini tali da non potersi reciprocamente incrociare in modo specifico ed individualizzante e risultano, quindi, inidonee a sostenere il giudiIO di colpevolezza del ricorrente. Né ha trovato risposta la doglianza relativa all'affermata intraneità del RI alla cosca confederata in assenza di contatti con altri pretesi sodali, avendo i giudici di merito riconosciuto l'esistenza di un rapporto dell'imputato esclusivamente con i PO, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza ai fini della partecipaIOne al sodaliIO mafioso della disponibilità manifestata dall'agente nei confronti di singoli associati, anche di livello apicale, ed a serviIO di loro interessi particolari in quanto la messa a disposiIOne deve essere rivolta al sodaliIO. Secondo la difesa, non appare utile al fine di dimostrare la fondatezza dell'ipotesi d'accusa il singolo episodio in materia di armi riferito dallo GE, privo di qualsivoglia riscontro, ed analoga inettitudine dimostrano le dichiaraIOni del UL, il quale non ha riferito nessuna circostanza specifica idonea ad attestare l'intraneità associativa del RI mentre PÀ QU, PÀ CO e EL RE hanno dichiarato di non conoscere l'imputato. Pertanto, assume la difesa che gli elementi probatori sopraggiunti al favorevole giudicato cautelare e costituiti dalle dichiaraIOni dei collaboratori UL, PÀ e EL avrebbero dovuto condurre ad esiti assolutori, ostando sia sul piano oggettivo che soggettivo al giudiIO di responsabilità del prevenuto, alla luce dei caratteri qualificanti la partecipaIOne delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Segnala ulteriormente la difesa che, a parte l'assenza di prove realmente dimostrative di un accordo sotteso alla formaIOne della cosca confederata, anche ove il sodaliIO risultasse esistente, l'accordo tra alcuni esponenti di un gruppo non potrebbe comportare in via automatica l'inserimento nella nuova compagine di tutti gli elementi del gruppo originario in quanto l'affermaIOne di intraneità del singolo non può prescindere dall'indagine sulla specifica condotta al medesimo ascrivibile e sulla effettiva volontà di aderire al nuovo gruppo criminale. Nella specie, gli elementi acquisiti in atti non sono di spessore tale da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'adesione permanente ed incondiIOnata del RI 68 alla ipotizzata cosca confederata né la volontà di contribuire in maniera stabile e non occasionale all'attuaIOne del programma criminoso della stessa, come denotato dal rapporto esclusivo con il PO, dalla mancanza di collaboraIOne con il sodaliIO e di subordinaIOne ai vertici. La Corte territoriale a sostegno del giudiIO di responsabilità ha posto una mera ed illegittima sommatoria delle divergenti dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, non assistite da riscontri specifici ed individualizzanti, ed ha ignorato le dichiaraIOni dei collaboratori EL, PÀ QU e PÀ CO, acquisite ex art. 441, comma 5,cod. proc.pen., da cui emerge l'estraneità del prevenuto al sodaliIO, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità in materia di partecipaIOne mafiosa. LU AS -Avv. ON Larussa- 22.L'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi s'appello circa la sussistenza della cosca confederata. Le censure svolte nel primo motivo sono di tenore sovrapponibile a quelle oggetto del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RC IN, alla cui illustraIOne si rimanda per ragioni di economia espositiva. 22.1 l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze dell'atto d'appello; l'erronea applicaIOne dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen, la contraddittorietà della motivaIOne e il travisamento della prova con particolare riguardo alle dichiaraIOni del UL AR in relaIOne alla posiIOne del ricorrente LU. La difesa lamenta che la Corte di merito, oltre a trascurare la mancanza di un apporto al sodaliIO da parte del prevenuto, ha omesso di valutare le doglianze difensive che denunziavano la presenza di chiamate in reità de relato, affette dal viIO della circolarità della fonte. Nondimeno, reiterando l'errore valutativo del GU, i giudici d'appello hanno ritenuto sufficiente alla conferma del giudiIO di colpevolezza del LU l'apporto dei collaboratori PE SA e PE IO, senza vagliare le chiamate in reità alla luce dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. Infatti, secondo la difesa le dichiaraIOni di PE SA circa il legame del LU con la famiglia PO e la dediIOne del medesimo ad attività illecite nel settore delle armi e degli stupefacenti non possono ritenersi coincidenti con quelle del figlio IO PE, il quale si è limitato a riferire che il padre 69 den intratteneva rapporti con la cosca degli IA attraverso alcuni amici, tra cui QU LU e IN PO, né la sentenza impugnata ha valutato la circostanza che le notizie su LU riferite da IO PE trovano la propria fonte nel padre SA con conseguente impossibilità di addurle a riscontro delle propalaIOni del congiunto, come già rilevato dal Tribunale del Riesame. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che né IO AT né GE IE PA, soggetti ritenuti intranei alla cosca, hanno mai parlato dell'imputato sicché l'affermaIOne di responsabilità riposa su dichiaraIOni accusatorie di soggetti estranei al sodaliIO contestato e prive di riscontri individualizzanti, in assenza di elementi ulteriori idonei a scalfire il favorevole giudiIO cautelare che ha portato alla negaIOne della gravità indiziaria. Né la Corte ha colto l'intrinseca contraddittorietà del racconto di PE SA circa una fornitura di stupefacente da parte del prevenuto che mentre la trasportava fu tratto in arresto. La circostanza, asseritamente riferitagli dall'imputato, secondo cui la droga gli era stata ceduta da tale FI CO, che ne pretendeva il pagamento dovendo a sua volta pagarla ai fratelli PO, evidenzia la criticità della narraIOne giacché-ove esistente il legame tra l'imputato e i PO- non si vede ragione del ricorso da parte del LU non a costoro ma allo FI. Né capacità dimostrativa dell'asserita partecipaIOne può riconoscersi alle dichiaraIOni, prive di attendibilità, che accreditano un legame tra il prevenuto e il solo IN PO in assenza di condotte che dimostrino l'incondiIOnata adesione al sodaliIO e la prestaIOne di un concreto contributo causale alla realizzaIOne del suo programma criminoso. Secondo la difesa, la Corte di merito è incorsa in viIO di motivaIOne per mancanza ed illogicità anche con riguardo alle dichiaraIOni di UL AR circa la consegna nel 2007 a IN PO e a RI ES di un bazooka ricevuto da MI ZA e successivamente da costoro consegnato al LU, trattandosi di un racconto privo di verosimiglianza alla luce dei periodi di detenIOne sofferti dal dichiarante e dall'imputato e dei contraddittori riferimenti al motivo della consegna. 22.2 In data 20.5.2020 il difensore depositava motivi aggiunti, denunziando la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo alla ritenuta condotta partecipava dell'imputato. Il motivo è testualmente riproduttivo del secondo motivo del ricorso principale da pag. 13. Alle pagg. 11-14 primo capoverso risulta inserito il richiamo alle dichiaraIOni rese dal collaboratore PE SA nell'interrogatorio del 28/5/2012 in relaIOne ai rapporti nel settore della fornitura di armi asseritamente intrattenuti dal LU con esponenti dell'avverso clan dei RC. 70 SC OR -Avv. QU Naccarato- 23. L'inosservanza ed erronea applicaIOne della legge penale e il difetto di motivaIOne in relaIOne all'addebito contestato in quanto la Corte territoriale, al pari del GU, ha ritenuto la sussistenza della continuaIOne interna nonostante l'unicità dell'episodio delittuoso attribuito allo LI. In ogni caso, ad avviso della difesa, non vi è in atti prova certa ed univoca del coinvolgimento del prevenuto nella tentata estorsione in danno di RT ES dal momento che la p.o., titolare della concessionaria Peugeot di Lamezia Terme, ha ricostruito l'accaduto in termini difformi rispetto alle dichiaraIOni dei collaboratori PÀ IU, RC AN e NT IS, che non hanno il conforto di riscontri esterni individualizzanti. Inoltre, a sostegno dell'assunto circa la scarsa affidabilità del narrato dei collaboratori, si pone l'assenza di eserciIO dell'aIOne penale nei riguardi di altri soggetti, pure indicati come coautori della tentata estorsione sicché la difesa censura la disparità di valutaIOne dell'episodio criminoso dal momento che la condotta minatoria è stata ritenuta configurabile limitatamente allo LI ed esclusa per altri sulla base delle stesse dichiaraIOni dei collaboratori e la sentenza impugnata non ha fornito risposta ai rilievi in proposito formulati in sede di gravame. Né la Corte di merito ha confutato le censure circa il mezzo utilizzato per la minaccia, difformemente indicato da PÀ IU e dalla p.o., né il denunziato difetto di prova circa la conoscenza che l'attentato fosse stato ordinato dalla cosca mafiosa. Inoltre, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare l'esatta identificaIOne dei partecipanti, la corretta cronologia degli eventi e le difformità relative alle modalità degli atti intimidatori;
23.1 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne con riguardo all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen., ovvero l'essere stato il fatto commesso da persona appartenente ad associaIOne mafiosa. La difesa lamenta che i giudici d'appello abbiano ritenuto sussistente la circostanza aggravante nonostante non risulti né contestato né provato che l'imputato, incensurato, faccia parte dell'associaIOne mafiosa a giudiIO ed alcuno dei collaboratori l'abbia indicato come tale;
23.2 la violaIOne di legge nonchè il difetto e la manifesta illogicità della motivaIOne con riguardo ai criteri valutativi di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod.proc.pen. La difesa sostiene che i giudici d'appello abbiano confermato il giudiIO di responsabilità del prevenuto sulla base delle dichiaraIOni dei collaboratori PÀ, RC e IS, erroneamente ritenute convergenti, senza tener conto delle difformi dichiaraIOni della p.o. RT ES e del fatto che, al di là dell'apparenza, le propalaIOni dei tre collaboratori risultano 71 eli contraddittorie e inidonee a fornirsi reciproco riscontro;
23.3 la violaIOne di legge e la manifesta illogicità della motivaIOne in relaIOne al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. e all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. La difesa denunzia che la Corte territoriale ha omesso di considerare le ragioni a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche, in particolare l'incensuratezza e la giovanissima età dell'imputato, circostanze che, anche in esito all'esclusione dell'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 cod.pen., avrebbero dovuto condurre ad un contenimento del trattamento sanIOnatorio. RD AU - Avv. ES Gambardella- 24. L'erronea applicaIOne dell'art. 513 bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivaIOne. La difesa segnala che la Corte di merito ha assolto il ricorrente dal concorso in estorsione aggravata contestata al capo 30 della rubrica, confermando il giudiIO di penale responsabilità del prevenuto per la fattispecie di illecita concorrenza con violenza e minaccia in danno dell'imprenditore D'SA LU di cui al successivo capo 31. In particolare, i giudici d'appello hanno ritenuto l'insussistenza dell'ipotesi estorsiva escludendo la ricorrenza di vessaIOni e minacce in danno della p.o. nel contempo limitandosi a disattendere il gravame difensivo in ordine al delitto ex art. 513 bis cod.pen. per effetto della congrua e completa motivaIOne sviluppata dal GU, incorrendo per tal via in illogicità e contraddittorietà motivaIOnale. Infatti, da un lato la sentenza impugnata ha negato la ravvisabilità di violenza e minaccia per indurre il D'SA a recedere dall'iniziativa imprenditoriale intrapresa con riguardo all'estorsione, ravvisando gli stessi elementi ai fini dell'integraIOne della fattispecie di concorrenza illecita, pur trattandosi di un elemento costitutivo comune tra le due ipotesi contestate ai capi 30 e 31 della rubrica. La difesa, dopo aver ripercorso gli snodi essenziali dell'elaboraIOne giurisprudenziale in materia, evidenzia come nella specie risultino inesistenti sia le condotte illecite tipicamente concorrenziali che gli atti di coartaIOne destinati ad influire sulla normale dinamica imprenditoriale;
24.1 l'erronea applicaIOne dell'art. 7 L. 203/91, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso in ragione dell'addebito concorsuale della fattispecie anche a IA IE, che avrebbe esercitato una 72 ale particolare coartaIOne psicologica sulla vittima. Nella specie, secondo la difesa, difettano radicalmente le connotaIOni modali della circostanza in quanto il soggetto passivo non ha subito intimidaIOni, determinandosi autonomamente all'abbandono del progetto imprenditoriale con esiti favorevoli per la sua azienda. CE RO -Avv. Manfredo Fiormonti- 25.La violaIOne degli artt. 132,133,81 e 157 cod.pen. Erroneo computo della pena irrogata in consideraIOne della sopravvenuta prescriIOne di alcuni reati e del riconoscimento del vincolo della continuaIOne. Carenza di congrua motivaIOne sul punto. La difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato l'estinIOne per maturata prescriIOne dei reati ascritti ai capi 23,24,25,26,29 della rubrica e riconosciuto il vincolo della continuaIOne con i fatti giudicati dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 28/4/2005, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 7,mesi 10 e giorni 20 di reclusione in riforma della precedente condanna ad anni 8, senza precisare le pene espunte e gli aumenti effettuati sulla pena base, così impedendo la ricostruIOne del ragionamento posto alla base della determinaIOne del trattamento sanIOnatorio;
25.1 la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne per avere il giudice d'appello confermato la durata della misura della libertà vigilata in anni tre senza dar conto della prognosi di attuale pericolosità sociale del prevenuto, limitandosi a ritenere congrua la determinaIOne del primo giudice. ES RO AO -Avv. Maria CL Conidi- 26. La carenza di motivaIOne in ordine alla determinaIOne della pena in quanto la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti senza fornirne giustificaIOne. ES TE Avv. Maria CL Conidi- 27. Il viIO della motivaIOne in ordine alla determinaIOne della pena in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuaIOne con i fatti irrevocabilmente giudicati dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza 12/11/2013, non ha chiarito come è pervenuta alla determinaIOne del trattamento sanIOnatorio, quale reato sia stato considerato più grave e quale sia stata la quantificaIOne della pena base, come abbiano inciso sulla stessa le attenuanti generiche e come sia stato operato l'aumento a titolo di continuaIOne, 73 eli tenuto conto del riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 8 L. 203/91 ( ora 416 bis, comma 3, cod.pen.) AZ SC -Avv.ti ES Gambardella e ON Larussa- 28.L'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze contenute nei motivi d'appello e in relaIOne alla cosca confederata. Trattasi di doglianze di tenore identico a quelle svolte con riguardo alla ritenuta sussistenza della cosca confederata nei ricorsi proposti nell'interesse di ZA AN, RC IN, ZA CO ON cl. 66, ZA CO cl. 75, RC IN, LU QU, alla cui illustraIOne si rimanda. 28.1 l'erronea applicaIOne dell'art. 416 bis cod.pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne in rapporto alle doglianze formulate nei motivi d'appello, con particolare riferimento ai periodi detentivi che costituivano un limite oggettivo alla partecipaIOne in forma qualificata alla cosca di cui al capo 1; la contraddittorietà della motivaIOne e il travisamento delle dichiaraIOni di UL AR in relaIOne alla posiIOne dell'imputato. Sostiene la difesa che la Corte territoriale ha omesso di dare risposta alle censure formulate in punto di condotta partecipativa, con particolare riguardo all'impropria valorizzaIOne di chiamate in reità anteriori al 2002, come nel caso del collaboratore NZ, nonostante l'intervenuto giudicato assolutorio nel processo c.d. Tabula Rasa, e alla mancata consideraIOne dei rilevanti periodi detentivi sofferti dall'imputato a partire dal dicembre 2002. I giudici d'appello, senza confrontarsi con i rilievi formulati, si sono limitati a richiamare in maniera parziale le generiche affermaIOni di appartenenza provenienti dai collaboratori, senza indicare qualsivoglia apporto alla vita del sodaliIO e trascurando le voci dissonanti. Ad avviso della difesa, le propalaIOni del collaboratore PÀ che ha tratteggiato il ruolo dell'imputato quale esponente di spicco della consorteria e l'unico a possedere una dote di ndrangheta- risultano intrinsecamente contraddittorie giacché il dichiarante, da un lato, lo colloca un gradino più in basso nella gerarchia di vertice rispetto a IA EN e AV ON ma, dall'altro, riferisce dell'alta consideraIOne in cui il ricorrente era tenuto nell'ambito della criminalità calabrese. Siffatte affermaIOni risultano smentite dal collaboratore PÀ QU, il quale non ha fatto cenno alle pretese riunioni presso l'abitaIOne dell'imputato ovvero alla dote di ndrangheta che egli stesso, 74 secondo IU PÀ, gli avrebbe conferito nel carcere di Siano. Anche UL AR ha escluso la presenza del prevenuto alle riunioni nelle quali si programmavano aIOni omicidiarie mentre l'assunto di RC AN circa l'esistenza in seno alla cosca IA di una sorta di commissione ristretta cui partecipava anche IA ES è priva di riscontri individualizzanti e logicamente contraddetta dagli screzi che caratterizzavano i rapporti con il cugino EN. I collaboratori PE riferivano del ruolo di vertice del prevenuto equiparabile a quello di IA EN e AV ON, sopratutto nella zona da lui controllata del Cafarone, evidenziando la gestione autonoma di un territorio diverso da quello del cugino IN. Secondo la difesa, inoltre, le dichiaraIOni del UL contrastano nella sostanza la tesi della partecipaIOne allorquando riferisce della condivisione solo delle estorsioni che non sono oggetto - di contestaIOne- e di questioni di danaro senza alcun coinvolgimento in fatti di sangue. E' lo stesso UL che opera una distinIOne tra gli IA di SA e gli IA di Sant'Eufemia, parlando di due gruppi che collaborano e coesistono ma con organi direttivi diversi. La Corte di merito ha omesso di prendere in consideraIOne gli apporti collaborativi da cui si evinceva l'esistenza di due gruppi in seno alla famiglia IA, circostanza che impediva di ritenere positivamente riscontrata l'ipotesi accusatoria. Anche il collaboratore PÀ CO ha parlato di contrasti tra IA EN e l'imputato, smentendo l'armonia gerarchica che contraddistingue le associaIOni mafiose. La sentenza impugnata ha violato il disposto dell'art. 192 cod. proc.pen., insistendo nella valorizzaIOne della presunta dote di ndrangheta conferita all'imputato pur in assenza di riscontri, e nello svalutare i periodi detentivi dallo stesso patiti che costituiscono un ostacolo alla concreta operatività in favore del sodaliIO con la sola ecceIOne del sostegno morale. Infatti, se lo stato detentivo per costante giurisprudenza non determina la necessaria ed automatica cessaIOne della partecipaIOne, siffatto principio non può tradursi in una mera presunIOne, dovendo la permanenza del vincolo essere sostenuta dalla prova di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita e all'organizzaIOne del gruppo, anche se di carattere solo morale. La sentenza sul punto è priva di motivaIOne, essendosi limitata a richiamare l'inesistenza di una dissociaIOne da parte del ricorrente rispetto al sodaliIO. 28.2 In data 25/5/2020 i difensori hanno depositato motivi aggiunti, deducendo la violaIOne di legge e il viIO della motivaIOne in ordine alla condotta partecipava con argomenti testualmente riproduttivi delle censure svolte nel secondo motivo del ricorso principale (pag. 13-26), con minime interpolaIOni. 75 den CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premessa indispensabile all'analisi delle diffuse doglianze che attingono la completezza e la congruenza logica della decisione impugnata è costituita dal sintetico richiamo dei principi che presidiano il controllo di legittimità sulla motivaIOne, dovendosi al riguardo tener presente: -che ricorre nella specie (fatte salve alcune specifiche posiIOni) la c.d. doppia conforme ravvisabile quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutaIOne delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218); - che la violaIOne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violaIOne di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, quando il viIO risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A., Rv. 278196; Sez. 4 n. 51525 del 04/10/2018 M, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294); che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivaIOne deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanIOnato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivaIOne asseritamente manchi, in quali - parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funIOne di rielaborare l'impugnaIOne, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivaIOne sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivaIOne (Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518); 76 ch - che ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relaIOne alla prospettaIOne di vizi di motivaIOne e di travisamento della prova, è necessaria la compiuta rappresentaIOne e dimostraIOne di un'evidenza -pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante- di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492); che il viIO di illogicità manifesta della motivaIOne della sentenza consegue alla violaIOne di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutaIOne della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentaIOne per carenza di connessione tra le premesse della abduIOne o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271636); -che non sono denunciabili in cassaIOne vizi di motivaIOne della sentenza impugnata con riferimento ad argomentaIOni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violaIOne di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassaIOne, di correggere la motivaIOne del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 - dep. 2017, Emmanuele, Rv. 271451); -che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutaIOni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicuraIOne sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per viIO di motivaIOne, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudiIO operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723); -che sono inammissibili, per violaIOne del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il viIO di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivaIOne e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascriIOne o allegaIOne (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); 77 de -che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassaIOne avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in consideraIOne un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudiIO di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Le richiamate, consolidate, regole interpretative costituiscono la griglia selettiva dei gravami proposti che disegnano il perimetro delle censure utilmente scrutinabili.
1.1 Deve, inoltre, fin d'ora negarsi fondamento alle diffuse censure di mera apparenza della motivaIOne, ravvisabile esclusivamente laddove il rinvio alla motivaIOne di primo grado sia del tutto svincolato dai motivi di gravame e non fornisca risposta alle doglianze difensive, per il resto non potendo censurarsi la riediIOne dei materiali già vagliati in primo grado quando sia posta a sostegno della motivata condivisione del loro apprezzamento. Le difese attraverso la deduIOne del cennato viIO sembrano lamentare piuttosto che una pretermissione delle loro ragioni una tecnica redaIOnale che attinge direttamente alle fonti di prova, riproducendole in sequenza selettiva a dimostraIOne degli assunti, con analisi più o meno estese a confutaIOne dei rilievi svolti. Va chiarito in proposito che il paradigma declinato dall'art. 546 cod. proc.pen., che prevede la concisa esposiIOne dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, non è agevolmente coniugabile con la complessità dei processi di criminalità organizzata caratterizzati da una moltitudine di imputati e di imputaIOni che, in presenza di opIOni per il rito a forma contratta, impone al giudice di affrontare e seleIOnare una mole importante di fonti probatorie, spesso difficilmente sintetizzabili perchè condensate in atti dichiarativi complessi, quali sono i verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia nella loro riproduIOne fonografica, talora ripetitivi e ridondanti rispetto alle esigenze di agevole fruiIOne della prova e la cui forma discorsiva e dialogante non è sempre suscettibile di una contenuta rielaboraIOne funIOnale alle esigenze motivaIOnali. Pertanto, la tecnica del "copia e incolla" laddove agevoli la riproduIOne della fonte (contribuendo ad evitarne il travisamento) risponde in siffatte evenienze ad esigenze di speditezza imposte dalla necessità di contenimento dei tempi di redaIOne del provvedimento e non si presta ad apodittiche censure ove alla stessa si accompagni la dovuta analisi dei contenuti e l'esplicitaIOne delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria. 78 el 1.2 Deve ulteriormente chiarirsi in via preliminare che il lamentato ricorso da parte della Corte territoriale nell'analisi delle doglianze difensive al criterio dell'assorbimento, per esempio in relaIOne alla posiIOne dei ricorrenti AV e CA, è tecnicamente erroneo, trattandosi di esito processuale di genesi giurisprudenziale che trova collocaIOne nella giurisdiIOne di legittimità ed applicaIOne specifica in sede di annullamento con rinvio. Questa Corte, infatti, ha in più occasioni precisato che alla dichiaraIOne di assorbimento di un motivo - non prevista dal codice tra le statuiIOni del giudice - deve attribuirsi il significato che la questione che costituisce oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, alla valutaIOne del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 2812 del 25/10/1991, dep. 1992, Mastroleo ed altri, Rv. 189311), il quale è, dunque, investito del nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutaIOne secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento. L'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica, dunque, la sospensione della loro valutaIOne da parte del giudice di legittimità, ma la stessa consegue al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definiIOne impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo (in tal senso, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi Ernesto, Rv. 277438). Nel caso dell'appello, il giudice ha limitatissimi poteri di annullamento, tassativamente previsti dall'art. 604, commi 1-4, cod. proc. pen., dal cui novero esulano vizi anche radicali della motivaIOne sicché, a fronte di un qualsiasi - gravame difensivo di merito, tecnicamente ammissibile, è tenuto alla valutaIOne delle questioni devolute senza poter sostenere "l'assorbimento dei restanti motivi di gravame in quello già esaminato, e ciò in ragione del fatto che, anche qualora le altre censure fossero diffusamente esaminate, non ne discenderebbe un effetto diverso rispetto a quello risultante dall'analisi del predetto punto risolutivo". Ciò posto va, nondimeno, precisato che siffatta erronea asserIOne non comporta ipso iure la sussistenza di un'omessa motivaIOne ogniqualvolta la Corte di merito ha ritenuto di soprassedere ad un'analisi di dettaglio di una o più censure difensive, dovendo di volta in volta valutarsi, alla luce dei principi sopra richiamati e della devoluIOne operata, se le doglianze trascurate abbiano o meno carattere decisivo, se siano state anche implicitamente e in via logica disattese dal complesso delle argomentaIOni svolte, se fossero o meno geneticamente scrutinabili.
2. Quanto alle comuni doglianze che concernono la valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, i giudici di merito hanno in via generale fatto corretta 79 applicaIOne dei principi enucleati in sede di legittimità in punto di attendibilità delle chiamate, evidenziando il positivo apprezzamento già espresso in diversi processi e diffusamente segnalando, in particolar modo il primo giudice, che le stesse si palesano dotate di quelle caratteristiche di precisione, chiarezza, puntualità, spontaneità, logicità che costituiscono indici di credibilità oggettiva, mentre, da un punto di vista soggettivo, non risultano elementi che possano indurre a sospettare della genuinità dei propalanti o a ritenere determinate da ragioni di risentimento o rancore le accuse mosse nei confronti di alcuni degli odierni imputati. Il GU ha ulteriormente sottolineato come le propalaIOni dei c.d.g. si caratterizzino, inoltre, per l'assoluta autonomia e indipendenza, "essendo chiaramente il frutto di diversi percorsi conoscitivi e autonomi angoli prospettici". La Corte d'Appello ha dedicato l'ampio paragrafo 1.1 della motivaIOne alla trattaIOne della questione relativa alla attendibilità dei collaboratori, richiamando correttamente i principi che presidiano la chiamata in reità o correità, analizzando i contributi di maggior rilievo ai fini della prova del delitto associativo, provenienti da PÀ IU, RC AN, MU ER, GE IE PA, UL AR, evidenziando, altresì, la rilevanza della prova dei reati-fine allo scopo di lumeggiare caratteri e fini del sodaliIO, con puntuali riferimenti anche alle pregresse pronunzie giudiziarie. In particolare, i giudici di appello hanno ribadito l'attendibilità soggettiva ed intrinseca di tutti i dichiaranti, negando fondamento alle diffuse denunzie difensive che "investono, in realtà, incoerenze marginali di racconti ampiamente convergenti" senza pregiudicare il valore probatorio delle chiamate in correità, atteso che "il criterio selettivo tra dettagli secondari della narraIOne, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato non in termini astratti dal contesto delle rappresentaIOni, ma in funIOne del rilievo che l'evento, la condotta 0 la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalaIOne, alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia della narraIOne (Sez. I, 14.7.2015, n. 34102, Rv. 264368). Hanno, altresì, rimarcato che i ruoli che detti collaboratori hanno rivestito riguardano i più diversi livelli della gerarchia delle cosche lametine e di quelle viciniori, dai capi ai quadri intermedi fino ai soggetti con funIOni meramente operative, dato che impone di considerare la peculiare prospettiva sottesa alle dichiaraIOni di ciascuno e il diverso portato cognitivo che alla stessa si ricollega. Inoltre, la sentenza censurata ha confermato la spontaneità delle dichiaraIOni rese;
la oggettiva mancanza di elementi tali da far ritenere che siano state 6 080 mosse da rancore personale, spirito di rivalsa o intento calunniatorio e ha sottolineato la circostanza che le propalaIOni confluite nell'odierno processo sono state rese in termini dettagliati da soggetti intranei alla cosca confederata NN-ZA-PO (come GE e UL) o all'altra cosca lametina dei PÀ (PÀ IU, RC AN, PE SA, PE IO, MU ER EG), i cui esponenti sono portatori di una conoscenza qualificata del sodaliIO a giudiIO. E', infatti, emerso che IU PÀ aveva stretto un accordo con la cosca confederata per la gestione di talune estorsioni mentre RC AN e PE SA hanno in successione svolto la funIOne di elementi di raccordo tra i PÀ e la cosca NN-ZA-PO. Ha escluso, altresì, che le diverse collaboraIOni possano essere state in alcun modo concordate in quanto intervenute in momenti e fasi diverse, anche a distanza di anni l'una dall'altra, ed in maniera del tutto indipendente, ed ha evidenziato come le stesse siano caratterizzate da affermaIOni autoaccusatorie afferenti non solo reati minori, ma anche gravi episodi delittuosi, quali alcuni omicidi funIOnali all'affermaIOne della cosca sul territorio, e come i fatti riferiti siano stati, nella maggior parte dei casi, appresi direttamente e non de relato,valorizzando, infine, nel giudiIO di credibilità la sostanziale concordanza dei racconti negli elementi essenziali, anche con riguardo alla descriIOne dei rapporti con le altre cosche, alla esatta collocaIOne del sodaliIO quale gruppo dominante su un preciso territorio e ai riferimenti alle attività insistenti su di esso. La Corte territoriale, a confutaIOne dei rilievi difensivi, ha ricordato, inoltre, che non sono emersi elementi dai quali patrimonio conoscitivo dei desumere una contaminaIOne del collaboratori ovvero che le dichiaraIOni rese siano state il frutto di un opportunistico adeguamento dei propalanti successivi ai primi, reso possibile -come prospettato da alcune difese- dalla conoscenza di alcuni passaggi dichiarativi contenuti in ordinanze cautelari delle quali i successivi collaboratori (quali, ad esempio, UL AR) siano stati destinatari. I giudici d'appello hanno, dunque, respinto con un apparato argomentativo congruo le deduIOni in questa sede riproposte, ribadendo la reciproca autonomia e indipendenza delle chiamate che, pur condividendo talora la fonte di conoscenza, riferiscono sullo stesso fatto informaIOni apprese in circostanze di tempo e di luogo diverse ed escludendo l'inquinamento delle fonti dichiarative per effetto della circolarità delle propalaIOni, frutto di un mero sospetto fondato sulla convergenza ricostruttiva di più voci in ordine a molteplici episodi a giudiIO. 81 de 2.1 Deve aggiungersi che, alla luce dello scrutinio operato dai giudici di merito, risultano destituite di pregio le ricorrenti censure che assumono la mutuaIOne del giudiIO di attendibilità intrinseca dei dichiaranti dalle valutaIOni espresse in diversi processi cui gli stessi sono stati coinvolti giacchè questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di valutaIOne delle dichiaraIOni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutaIOni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivaIOne ove intenda discostarsi dal precedente giudiIO (Sez. 1, n. 8218 del 29/01/2019, Pg. c/ Nicolamarino, Rv. 274917; in fattispecie speculare di pregresso giudiIO d'inattendibilità, Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 2014, Graziano, Rv.258247).
3. Nella disamina degli articolati motivi di impugnaIOne è opportuno prendere le mosse dalle questioni comuni, proposte dai difensori nell'interesse di più ricorrenti, spesso in termini testualmente, o quantomeno sostanzialmente, sovrapponibili. In detta ottica logicamente prioritaria è la doglianza in ordine alla sussistenza della cosca confederata, la cui giuridica ravvisabilità i ricorrenti attinti da addebito associativo contestano con argomenti che spaziano dalla mancata verifica dei caratteri costitutivi all'omessa consideraIOne del giudicato assolutorio reso nel processo c.d. Tabula Rasa, adombrando la tesi che il sodaliIO rappresenti una sintesi operata dall'organo d'accusa di realtà associative del tutto eterogenee.
3.1 Deve al riguardo osservarsi che il primo giudice, il cui percorso motivaIOnale si salda a quello dei giudici d'appello in ragione della conformità dei criteri d'apprezzamento del compendio probatorio e degli esiti valutativi in relaIOne allo specifico addebito, ha esaurientemente argomentato circa le connotaIOni peculiari della 'ndrangheta lametina, evidenziandone per рій versi l'allontanamento dagli schemi tradiIOnali e rimarcandone il tratto caratteristico ravvisabile nella creaIOne di "vincoli di patnership di affari da condurre nel campo delle estorsioni, delle truffe organizzate, degli stupefacenti e del traffico delle armi" (pag 54 sent. GU). Ha, quindi, chiarito che è proprio il requisito della stabile comunanza di interessi il criterio utilizzato per discernere se la condivisione di intenti abbia carattere contingente e sia unicamente rivolta ad eliminare comuni e temporanei ostacoli all'autonoma attività criminale dei diversi gruppi ovvero si risolva in una stabile collaboraIOne, integrante un vero e proprio vincolo associativo, diverso da quello che connotava le distinte associaIOni criminali prima di fondersi in una confederaIOne. In detta prospettiva il primo giudice ha proceduto ad un esaustivo scrutinio delle emergenze processuali che ha attinto esiti positivi, adesivamente richiamati dalla sentenza impugnata. 82 ehn La Corte territoriale, infatti, al par.
5.3 e seguenti, ha ripercorso le vicende dei singoli gruppi federati evidenziandone, sulla scorta dei dettagliati racconti dei collaboratori di giustizia, la originaria, autonoma, rilevanza criminale, sottolineando i rapporti parentali e amicali tra membri di spicco degli stessi, le convergenze di interessi che a partire dall'anno 2003 e per i successivi due lustri portarono alla loro sostanziale fusione in un organismo unitario, come tale identificato all'esterno e dotato di una comune e condivisa strategia e di un unitario vertice. I giudici d'appello hanno dettagliatamente richiamato gli apporti collaborativi più significativi e rilevanti di soggetti intranei ed estranei alla compagine, analizzando ampi passi dei contributi dichiarativi di PÀ IU, figura di vertice dell'omonimo clan a far data dai primi anni Duemila;
RC AN e PE SA, che in tempi diversi rivestirono un ruolo di collegamento tra il clan dei PÀ e la cosca federata guidata dagli IA;
GE IE PA, intraneo ai ZA-PO come pure UL AR, collaboratori le cui propalaIOni hanno fornito un dettagliato quadro della composiIOne soggettiva del sodaliIO, della caratura 'ndranghetista dei singoli componenti, dei ruoli, dei rapporti interni, degli affari illeciti perseguiti, fornendo la convergente rappresentaIOne di una compagine avente i requisiti costitutivi dell'associaIOne di stampo mafioso ascritta al capo 1. Ed, invero, lo scrutinio dei giudici di merito ha evidenziato la stabilità ultradecennale del vincolo criminoso, una solida e strutturata realtà organizzativa, la protraIOne e il rafforzamento di un già esistente controllo del territorio, realizzato attraverso il ricorso allo specifico e peculiare metodo mafioso, la pluralità di reati-fine ricompresi nel programma criminoso, la cui latitudine abbraccia gli omicidi commessi e divisati in danno di esponenti della rivale famiglia dei RC, le estorsioni seriali nei confronti di imprenditori lametini o, comunque, operanti nel territorio, il controllo delle attività economiche ivi insistenti, il traffico di stupefacenti. V'è da aggiungere che, in piena conformità al costante indirizzo ermeneutico di questa Corte, i giudici di merito hanno evidenziato l'attingimento da parte del sodaliIO, nel contesto di riferimento, di una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, alla luce dei plurimi reati-fine contestati, valorizzando anche le forme di manifestaIOne/esteriorizzaIOne costituite da atti e comportamenti non connotati da violenza o minaccia, ma comunque evocativi del prestigio criminale del gruppo ed espressivi della diffusa condiIOne di assoggettamento e di omertà che connota e qualifica l'operatività della compagine (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep.2020, Demasi, Rv. 278617).
3.2 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la costituIOne di una nuova 83 organizzaIOne di tipo mafioso, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradiIOnali associaIOni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzaIOne che dimostrano la reale capacità di intimidaIOne del vincolo associativo e la condiIOne di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736) ed ha precisato che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodaliIO criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associaIOne medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Amaradio e altri, Rv. 256200). Non hanno, dunque, pregio i rilievi difensivi che postulano una forzatura ricostruttiva nella configuraIOne di un organismo associativo unitario, che in un determinato momento storico ha costituito la sintesi criminale di gruppi autonomi d'impronta familiare, realizzando una stabile convergenza progettuale ed operando per circa un decennio secondo condivisi moduli operativi per il raggiungimento dei fini comuni. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui la costituIOne, da parte di un'organizzaIOne criminosa già operante, al fine di estendere il proprio campo di influenza, di un gruppo criminale associato che agisce in un determinato territorio con autonomia decisionale ed operativa, determina la configurabilità di una diversa ed autonoma fattispecie associativa (Sez. 2, n. 478 del 04/05/1995, Allegretto ed altri, Rv. 202810) mentre risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funIOnalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep.2017, Rv. 269362;Sez. 6, n. 11814 del 02/12/2003, Gullo, Rv. 229001). Pertanto, qualora più associaIOni criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formaIOne sicchè la federaIOne tra gruppi criminali sottesa da un patto comune e condiviso può dar luogo ad una struttura del tutto nuova ed autonoma ( in tal senso, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo e altri, Rv. 270466). Trattasi, dunque, di un accertamento che ha connotati squisitamente fattuali, in quanto tale demandato al giudice di merito e i cui esiti si 84 sottraggono a censura in sede di legittimità ove adeguatamente argomentati in assenza di profili di contraddittorietà e illogicità giustificativa. Nella specie, la Corte territoriale, nel solco valutativo già segnato dal primo giudice, ha richiamato i qualificanti legami intrattenuti da epoca risalente dalla famiglia NN con la 'ndrina dei Mammoliti di Oppido Mamertina e la vocaIOne imprenditoriale di molti dei suoi appartenenti;
attingendo alle dichiaraIOni del collaboratore PÀ, ha sottolineato la scarsa consideraIOne che i membri della famiglia (con la sola ecceIOne di IA ES) riconnettevano al possesso di doti di 'ndrangheta e illustrato la trasformaIOne nel periodo di interesse del risalente rapporto di contiguità con gli esponenti del gruppo ZA-PO in un legame organico che aveva portato quest'ultimo ad essere identificato come "il braccio armato" della cosca unitaria. Ha, quindi, valutato le dichiaraIOni di UL AR, da sempre affiliato ai ZA-PO e componente del gruppo degli aIOnisti che eseguiva le condotte omicidiarie, sottolineando come dalle propalaIOni del medesimo sia venuta conferma alle dichiaraIOni dei collaboratori che lo avevano preceduto e un contributo di assoluto rilievo alla conoscenza delle dinamiche interne e delle strategie criminali della cosca confederata. Infatti, il collaboratore ha descritto il ruolo di "anello di congiunIOne e di saldatura tra le famiglie" che egli rivestiva nella compagine unitamente a LI BR ("io affiliato dei ZA, lui degli IA, qualsiasi cosa avveniva quotidianamente eravamo insieme") ed ha specificato che, sebbene l'organizzaIOne interna escludesse un aprioristico ed indifferenziato sostentamento economico della cosca agli affiliati, in gran parte forniti di entrate proprie, e l'esistenza di una cassa comune, c'era la pronta ed unitaria attivaIOne del sodaliIO per fornire assistenza ai detenuti, sostenerne le spese legali e fronteggiare situaIOni di bisogno, attingendo al danaro proveniente dagli stupefacenti e dalle estorsioni ("c'era un benestare di tutti, oggi servono a me, domani servono a te, paghiamo l'avvocato, aiutiamo a quello, anche perché tutti quanti sopravvivevamo con entrate nostre.., c'era una forma di contribuIOne quando serviva e si prendevano i soldi che venivano dagli stupefacenti o dalle estorsioni, come per l'assistenza dei detenuti o per pagare gli avvocati.."). Non senza valore è lo sguardo retrospettivo del dichiarante, il quale ha indicato la confluenza dei gruppi familiari nell'unitario progetto associativo come frutto di rapporti risalenti agli anni settanta, allorchè il boss CI NN e LU PO avevano stretto fra loro amicizia, cementata anche dai rispettivi legami con la famiglia MA di Limbadi. Il c.d.g. ha aggiunto che, dopo l'uccisione di RC NO, il gruppo federato iniziò a porre in essere una serie di atti intimidatori a scopo estorsivo nei confronti di tutti gli imprenditori lametini, compresi quelli sotto la proteIOne delle 85 eh altre cosche, proprio per dimostrare che a Lamezia Terme la situaIOne era radicalmente cambiata ed ha riferito come egli stesso intrattenne rapporti, come referente del sodaliIO, con esponenti della criminalità organizzata calabrese. Del tutto coerente con i contenuti delle fonti probatorie acquisite s'appalesa, dunque, la conclusione della Corte di merito secondo cui è stata la stabile condivisione di ben specifici progetti e interessi criminali -dal comune odio per la rivale famiglia dei RC alla spartiIOne del territorio per fini estorsivi a de- terminare l'insorgenza del nuovo vincolo associativo consortile nella forma di un'unica organizzaIOne malavitosa, all'interno di un particolare contesto storico-criminologico quale quello maturato nella prima decade degli anni Duemila nel lametino, in cui anche la tradiIOnale cosca PÀ e i suoi giovani capi trovarono conveniente accedere a una vera e propria partnership con la famiglia NN, che era riuscita a coniugare la penetraIOne nell'economia locale, realizzata attraverso il controllo del settore ediliIO, con l'esperienza dei ZA-PO nel traffico gruppo che degli stupefacenti, esercitato anche in regioni del Nord Italia, annoverava nelle sue fila anche esperti in aIOni omicidiarie. E', dunque, processualmente affidabile la tesi che l'organismo unitario nasca dal consolidamento di pregresse convergenze di tipo operativo e strategico tra i gruppi familiari insistenti sul medesimo territorio, poi sfociate in una compagine autonoma, con unico vertice e programma condiviso, come tale percepita all'esterno, senza che rilevino i dissapori personali tra alcuni membri della famiglia IA o tensioni autonomistiche presto rientrate, il mantenimento da parte dei sodali di un chiaro riferimento alle diverse componenti familiari o l'eterogeneità dei settori illeciti di competenza degli stessi, segno non di separatezza ma di ripartiIOne di ambiti operativi nel sinergico controllo del territorio attuato con metodo mafioso. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato al fine del giudiIO in ordine alla sussistenza del sodaliIO confederato indicatori fattuali di sicura valenza dimostrativa quali la gerarchia interna alla compagine e la distinIOne di ruoli operativi;
la pianificaIOne a mezzo di congiunte riunioni della stretegia omicidiaria in danno dei RC;
la dotaIOne comune di armi ed esplosivi;
la diffusa e sistematica pratica dell'imposiIOne del pizzo agli imprenditori mediante intimidaIOni e la connessa situaIOne di assoggettamento ed omertà degli stessi, evidenze adeguatamente valutate nella loro portata dimostrativa dell'esistenza ed operatività sul territorio del sodaliIO criminoso a giudiIO.
3.2 Già la sentenza di primo grado aveva dato conto dell'infondatezza di alcune delle ricorrenti obieIOni difensive, argomentando sia riguardo alle presto dismesse tensioni autonomistiche del gruppo di UL e LI BR, sia in ordine alla 86 sostanziale ininfluenza ai fini della valutaIOne circa la sussistenza della compagine mafiosa a giudiIO dell'esito assolutorio del processo c.d. Tabula Rasa Il GU, dopo aver richiamato l'assoluto spessore dei contributi dichiarativi provenienti dai collaboratori in consideraIOne della pluralità e della qualità del patrimonio di conoscenza di cui sono portatori in ragione del ruolo ricoperto e sottolineato l'attitudine degli stessi a dimostrare che, quantomeno sino al 2012- 2013, le cosche IA e ZA-PO costituirono un'unica organizzaIOne criminale, rappresentata all'esterno da un vertice unitario, ha osservato (pag. 56) che "il fatto che alcuni componenti del cd. "gruppo di fuoco" proveniente dalle famiglie ZA-PO abbiano, ad un certo punto, cercato di costituire un gruppo autonomo senza riuscire in tale intento non costituisce elemento che conduce a soluIOne diversa. E ciò per due ordini di motivi: l'autonomia di tale gruppo fu ricercata a scapito della cosca Giampa', peraltro alleata, e non di quella degli IA;
anche all'interno della cosca di appartenenza, ci furono propositi omicidiari, nutriti proprio da AV ON nei confronti di LI BR, che avevano origine in tali aspiraIOni egemoniche;
segno questo che non vi era alcuna autonomia vera e propria del gruppo ZA-PO, rispetto a quello degli IA, perché le decisioni importanti dovevano comunque passare per l'approvaIOne dei vertici comuni....". Ha, altresì, ricordato che il cdg PE IO nell'interrogatorio del 27/1/2012 ha espresso il dubbio che il benestare degli IA alle iniziative in danno dei c.d. autonomisti fosse frutto di una precisa scelta strategica degli stessi per poi avvertire, a tempo debito, le vittime designate. Le difese riconnettono all'iniziativa del UL e del LI una valenza scardinante la congruenza dell'impianto accusatorio senza tener conto che la piattaforma rivendicativa degli autonomisti faceva leva sull'implementaIOne del prestigio criminale degli appartenenti al gruppo di fuoco conseguente agli omicidi di RC ON e RC IN, la cui riferibilità all'unitaria strategia associativa non è revocabile in dubbio, e mirava ad erodere spazi operativi riservati all'alleata cosca PÀ, all'epoca guidata dal AD, senza porre in alcun modo in discussione l'appartenenza di UL e LI al sodaliIO di riferimento. Non a caso appartenenti alla cosca PÀ quali PE IO e PÀ IU non hanno mancato di segnalare il sospetto che l'affronto portato al AD fosse solo apparentemente frutto di un'iniziativa personale dei predetti imputati, essendo in realtà supportata dal sodaliIO di riferimento, i cui vertici per ragioni d'opportunità, alla reaIOne del AD, avevano prestato formale consenso ad iniziative punitive ai danni degli autori, mai concretizzatesi, essendosi 87 all protratta in realtà negli anni una situaIOne di non belligeranza e sovente di cooperaIOne tra i PÀ e l'associaIOne federata.
3.2.1 Quanto al giudicato assolutorio reso nel processo "Tabula Rasa", il primo giudice ha ricordato che nel dicembre del 2009 il Tribunale di Catanzaro, SeIOne Gip-GU, emetteva sentenza di assoluIOne in relaIOne al reato associativo nei confronti di IA EN, IA ES e LI BR, mentre per gli altri indagati (AV ON, IA IE, IA ON, OV ON, IA NIno e IA CO) veniva disposto decreto di archiviaIOne e precisava che a detto esito si pervenne in ragione della inconferenza delle dichiaraIOni dei collaboratori Di EF e D'LI, che riferivano di fatti risalenti alla prima metà degli anni 90 rispetto ad una contestaIOne ex art. 416 bis cod.pen. che abbracciava un arco temporale compreso tra settembre 2000 e dicembre 2002, mentre le intercettaIOni furono ritenute inutilizzabili e la residua fonte dichiaravativa costituita dall'imprenditore MU ES fu stimata da sola insufficiente a riscontrare la prospettaIOne d'accusa. Al di là dell'evidenza costituita dal diverso arco temporale di riferimento, muovendo l'odierna contestaIOne dall'anno 2003, v'è da aggiungere che correttamente i giudici di merito hanno negato efficacia condiIOnante all'epilogo decisorio del cennato processo alla luce dell'eterogeneità delle piattaforme probatorie apprezzate e della concludenza dei materiali scrutinati, che impongono di ritenere adeguatamente provata la sussistenza di un'associaIOne di stampo 'ndranghetista di carattere confederato che ha operato nella zona di Lamezia Terme e dintorni tra il 2003 e il 2012, alla stregua delle dichiaraIOni di plurimi collaboratori, i quali hanno in maniera convergente descritto la raggiunta sinergia, operativa prima e strutturale poi, delle cosche IA, ZA-PO.
3.4 Destituite di pregio risultano anche le doglianze in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod.pen., avendone la Corte distrettuale analizzato adeguatamente la ricorrenza nel par.
9.1.2 della sentenza impugnata. Infatti, dopo aver rilevato la genericità dei gravami interposti sul punto e richiamato in senso adesivo le argomentaIOni del primo giudice alle pagg. 827 e segg., i giudici d'appello hanno evocato le plurime e concordanti propalaIOni dei collaboratori circa la disponibilità di armi ed esplosivi da parte dell'associaIOne (che hanno condotto in fase investigativa al sequestro di numerosi dispositivi particolarmente micidiali) ed evidenziato che la consapevolezza di ciascuno degli associati di tale dotaIOne e della relativa destinaIOne criminosa emerge dalla condivisione di interessi e programmi delittuosi alla base del progetto comune, quali la strategia di eliminaIOne fisica dei membri della cosca dei RC e il diffuso ricorso ad intimidaIOni 88 9 8 con l'uso di armi. Quanto al finanziamento delle attività economiche, i giudici d'appello hanno segnalato come gli stessi apporti collaborativi attestino l'avvenuto reimpiego dei proventi illeciti nei traffici posti in essere dalle singole consorterie federate nei settori di rispettiva competenza, profilo in ordine al quale il Collegio avrà modo di argomentare in relaIOne alle doglianze formulate con riguardo a specifiche posiIOni processuali. AZ CE 4. Con riguardo al ricorso congiunto proposto nell'interesse di IA EN deve rilevarsi che l'ecceIOne di inutilizzabilità delle dichiaraIOni della p.o. MA OR in relaIOne alle estorsioni contestate ai capi 9 e 10 della rubrica non - risulta prospettata nell'atto di appello a firma dell'Avv. Cerra sicché la Corte territoriale ne ha omesso l'esame in assenza di devoluIOne. Deve in proposito osservarsi che, sebbene la sanIOne processuale dell'inutilizzabilità non rientri tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio (Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H e altri, Rv. 248220), l'eserciIO di detto potere da parte del giudice di legittimità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento della dedotta inutilizzabilità ed è, dunque, onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentaIOne e dimostraIOne nel ricorso (Sez. 1, n. 26493 dl 09/06/2009, Bellocco, Rv. 244039;Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328). Le Sez. U. De Iorio hanno al riguardo chiarito che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicaIOne, che incombe su chi solleva l'ecceIOne, si accompagna l'ulteriore onere di formale produIOne delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del viIO processuale. Ma appunto perché non compete alla Corte di CassaIOne, in mancanza di deduIOni esaustive, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali, che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente, deve ritenersi che la questione dell'inutilizzabilità per violaIOne del divieto di assumere dichiaraIOni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'iniIO doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato per reato connesso o collegato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede, come nella specie, 89 valutaIOni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito ( Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011,C.e altro, Rv.250263 e n.18889 del 28/2/2017,Tomasi, Rv.269891). Infatti, nel caso a giudiIO il concorrente status della p.o. di indagato, all'epoca dell'assunIOne delle sit, per concorso esterno in associaIOne mafiosa è meramente affermato e sprovvisto di un corredo documentale condiviso che consenta di ritenere acclarata l'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 63, comma 2 cod. proc. pen. Né può obliterarsi che, in tema di giudiIO abbreviato, questa Corte ha affermato che le dichiaraIOni rese nella fase di indagini preliminari da persona indagata per un procedimento connesso o collegato sono utilizzabili ai fini della decisione ancorché non precedute dall'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., poiché l'inutilizzabilità derivante dall'inosservanza delle garanzie riservate all'indagato di reato connesso 0 collegato è limitata alle sole dichiaraIOni rese nella qualità di testimone in dibattimento, presentando natura "fisiologica", non rilevabile, pertanto, a differenza di quella "patologica", in sede di giudiIO abbreviato (Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep. 2019, T. Rv. 274343).
4.1 Le doglianze in ordine all'omessa motivaIOne e travisamento della prova in relaIOne al giudiIO di responsabilità per l'addebito associativo sono manifestamente infondate. Richiamate le consideraIOni sopra svolte in ordine alla sussistenza del sodaliIO contestato sub 1, vi è da aggiungere che le fonti probatorie acquisite scolpiscono la figura apicale del prevenuto con assoluto nitore, individuandolo come il capo della compagine confederata seppure negli ultimi anni con un appannato prestigio criminale a cagione di condotte personali ed associative non trasparenti. Quanto alle doglianze circa i periodi di detenIOne patiti dal ricorrente e il successivo trasferimento in Irlanda, che i difensori assumono del tutto trascurati, deve rilevarsene l'assoluta genericità. Invero, consta in atti che lo IA è stato detenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitaIOne in SA dal 29 dicembre 2003 al 15 luglio 2007 (sent. 1 gr. pag. 363); questa circostanza non ha tuttavia impedito che ivi fosse raggiunto in più occasioni da MA OR, ricevendone consistenti somme di danaro;
né la difesa ha chiarito se in detto lasso temporale l'imputato abbia beneficiato di autorizzaIOni per provvedere alle proprie quotidiane necessità, permessi lavorativi o d'altro genere, sicché la deduIOne difensiva, alla luce delle specifiche modalità che caratterizzano il regime auto-detentivo, è priva di concreta attitudine confutativa degli esiti processuali per effetto della radicale assiomaticità che la connota. Quanto al trasferimento all'estero del ricorrente nel periodo 2010/2012 al fine di eludere la misura di prevenIOne a suo carico, le intercettaIOni 90 telefoniche alla base delle contestaIOni di cui ai capi 18, 19, 20 dimostrano come anche dall'Irlanda il prevenuto seguisse assiduamente gli affari personali e della cosca mentre non è stato acquisito alcun dato dimostrativo del fatto che l'allontanamento dall'area di origine abbia comportato la rescissione del vincolo associativo, avendo il sodaliIO continuato ad operare anche a suo nome e non risultando incompatibile la lontananza fisica con la gestione degli affari illeciti sul territorio mediante i suoi luogotenenti e fiduciari, come esattamente osservato dai giudici di merito. Peraltro, la circostanza di una prolungata e ininterrotta assenza del prevenuto dall'area di abituale residenza è circostanza contraddetta da plurimi esiti processuali che inducono a ritenere del tutto attendibile che lo IA abbia fatto più volte ritorno in Calabria anche nel periodo di asserito stabile domicilio in Irlanda.
4.2 Destituite di pregio risultano anche le censure formulate in ordine alla tentata estorsione RT ascritta al capo 2 dal momento che la Corte di merito ha puntualmente richiamato le dichiaraIOni del collaboratore di giustizia PÀ IU, il quale nell'interrogatorio del 12/9/2012 ( i cui contenuti ha anche successivamente ribadito) ha dettagliatamente riferito della programmaIOne dell'aIOne delittuosa ai danni della concessionaria Peugeot, chiarendo che dopo la prima collocaIOne di una bottiglia incendiaria, curata da NT IS, intervenne "EN NN il quale si propose per chiudere l'estorsione dividendo il provento con noi della cosca PÀ... e mi chiese anche di fare un altro atto intimidatorio nei confronti della predetta concessionaria RT per sollecitarlo a pagare l'estorsione. (..)", operaIOne non portata a termine a seguito dell'arresto dello stesso PÀ e di altri sodali. Siffatta ricostruIOne ha trovato riscontro nelle dichiaraIOni del collaboratore RC AN, il quale ha asserito di aver organizzato l'estorsione per conto dei PÀ e di aver dato incarico per l'esecuIOne delle intimidaIOni presso le due sedi della concessionaria a NT IS nonché nelle stesse sit della p.o. con riguardo all'avvenuta esecuIOne ai suoi danni nel, maggio 2011, di atti intimidatori in relaIOne ai quali chiese l'intervento di IA ON. La Corte d'Appello ha, inoltre, valorizzato, a conforto dello stato di soggeIOne in cui versava il RT, i contenuti delle conversaIOni captate tra l'imputato e la persona offesa (progressivi n. 187, 535, 603, 848, 3030 e 3063), da cui emerge che il ricorrente sfruttava i pregressi rapporti con l'imprenditore per esigere prestaIOni senza corrispondere il dovuto, come accaduto in relaIOne al noleggio per più periodi di un'autovettura, materialmente consegnata a TE NA, sentimentalmente legata allo IA, senza sopportarne i costi. 91 La sentenza impugnata ha, dunque, congruamente giustificato la conferma del giudiIO di responsabilità per l'addebito ascritto, dando conto dei motivi alla base della reieIOne del gravame difensivo in assenza di aporie ed illogicità manifeste. Invero, non può riconoscersi fondamento alle censure proposte in ordine al preteso difetto di convergenza delle dichiaraIOni dei collaboratori alla luce di una ricostruIOne che, pur da visuali diverse e non perfettamente sovrapponibili, attesi i diversi ruoli dei dichiaranti, appare perfettamente collimante nei tratti essenziali inerenti la divisata esecuIOne dell'aIOne estorsiva da parte dei PÀ, l'intervento in itinere degli IA, e partitamente del prevenuto, la decisione di cogestirla e dividerne i proventi, accompagnata dalla reiteraIOne dei danneggiamenti e dalla causale esterna che ne impedì la consumaIOne.
4.3 Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relaIOne al delitto di estorsione aggravata in danno di GI EN di cui al capo 3, che è stata oggetto di accurata ricostruIOne da parte del giudice d'appello sulla base delle propalaIOni di RC AN e PÀ IU, trattandosi anche in questo caso di estorsione cogestita dai due sodalizi. Risultano del tutto convergenti le dichiaraIOni rese dai collaboratori in ordine allo sviluppo dell'aIOne delittuosa e, particolarmente pregnante, la ricostruIOne del RC che per conto della cosca d'appartenenza si occupò delle trattative con lo GI. Emerge dagli ampi stralci riportati dalla sentenza impugnata che, a seguito del rifiuto dell'imprenditore di accedere all'originaria richiesta di versamento della somma di euro 60mila, si tennero vari incontri presso la sala Bingo gestita da OV ON intesi a raggiungere un accordo con la p.o., ai quali parteciparono oltre RC e OV, lo GI che aveva in corso lavori di realizzaIOne di una clinica in Maida IA EN e IA NT, che condussero all'accordo finale, il quale prevedeva il versamento della somma di 30mila euro da versare in tre tranches, la prima delle quali pagata a Natale 2008, di cui il RC ricevette euro 10mila conferite a AD mentre gli ulteriori pagamenti sarebbero dovuti avvenire ad aprile ed agosto 2009. Aggiungeva il collaboratore che, essendo stato nel gennaio 2009 posto agli arresti domiciliari, non aveva potuto seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda, pur essendo a conoscenza che l'imputato non aveva fatto pervenire ai PÀ le ulteriori somme di danaro dovute nonostante le sollecitaIOni del AD, circostanza confermata da PÀ IU, a detta del quale "non ci sono pervenuti da parte degli IA i restanti 20.000 euro anche se GI aveva già pagato a questi ultimi. In tal senso avevo concordato direttamente con IA EN che i 20.000 euro che avanzavamo li avremmo recuperati con altre estorsioni che stavamo organizzando insieme. Questo accordo fu fatto in una riunione che avvenne presso l'abitaIOne di OV ON...". 92 Anche lo GI, nonostante le iniziali reticenze e pur in un contesto di spiccata cautela dichiarativa, ha nella sostanza confermato la ricostruIOne del RC sia con riguardo alla cifra concordata che alla riunione presso la sala Bingo del OV, nonché in ordine al pagamento di una prima rata di euro diecimila al RC, cui aveva fatto seguito la consegna a NT IA dell'ulteriore importo di euro 20mila, mai pervenuto ai PÀ e in relaIOne al quale gli stessi avevano avanzato recriminaIOni. Si tratta di fonti assolutamente convergenti nella descriIOne dello sviluppo della vicenda illecita e rappresentative del coinvolgimento a pieno titolo del prevenuto nella realizzaIOne della fattispecie ascritta. L'obieIOne difensiva in ordine all'asserito convogliamento dell'intero provento dell'aIOne delittuosa verso i PÀ non è suscettibile di inficiare l'attendibilità dei dichiaranti ove si tenga presente che l'estorsione per i PÀ fu gestita a livello decisionale dal AD e non dal collaboratore PÀ IU e che il RC intervenne su direttiva del capocosca per mediare sull'importo da esigere senza alcuna autonomia negoziale di talchè non è affatto inverosimile che gli stessi non avessero esatta contezza dell'integrale accordo relativo all'estorsione GI.
4.4 Si è già in precedenza detto dell'infondatezza dell'ecceIOne di inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese da MA OR, vittima delle estorsioni contestate ai capi 9 e 10. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relaIOne alle doglianze che lamentano l'omessa verifica dell'attendibilità della p.o. e assumono la conseguente insussistenza degli addebiti. Va in proposito chiarito che le dichiaraIOni del MA sono state ampiamente scrutinate dal primo giudice, le cui valutaIOni sono state richiamate in sede reiettiva del gravame dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto piena attendibilità al denunziante, evidenziando come la soggeIOne nei confronti dell'imputato dimostrata sia in occasione della reiterata fruiIOne di servizi alberghieri non saldati che delle elargiIOni effettuate in suo favore per anni in occasione di Natale, Pasqua e Ferragosto fossero il frutto del clima di intimidaIOne e della fama criminale che accompagnava il prevenuto, riconosciuto come temibile boss della'ndrangheta di SA. MA NA, figlia di OR, che lavorava presso l'albergo di famiglia come contabile, ha riferito che negli anni 2008/2009 con cadenza trisettimanale e per tre mesi circa lo IA aveva chiesto ed ottenuto, senza registraIOne, di utilizzare una camera doppia insieme alla compagna e che il padre per timore aveva acconsentito a prestare servizi in assenza della dovuta remuneraIOne. Il MA ha, altresì, in più circostanze chiarito di avere per lungo tempo, mentre l'imputato era detenuto in regime di arresti domiciliari, effettuato daIOni di danaro 93 comprese tra i duemila e i cinquemila euro in occasione delle principali festività allo scopo di garantirsi proteIOne per la famiglia e le aziende, aggiungendo di essersi determinato a riferire le plurime condotte estorsive patite solo a seguito delle "convocaIOni" da parte dello IA che ne paventava una collaboraIOne con le Forze dell'ordine.
4.4.1 Osserva la Corte che i giudici di merito hanno ritenuto positivamente riscontrate le ipotesi d'accusa formulate ai capi 9 e 10 evocando il concetto di "mafia silente", sull'assunto che le condotte a giudiIO dimostrino in maniera esemplare i frutti della metodologia mafiosa attuata sul territorio dalla compagine criminosa e tradottasi in una diffusa sudditanza e una radicata omertà delle imprese assoggettate a taglieggiamenti, tanto che gli operatori commerciali erano indotti a pagare il "pizzo" loro imposto ovvero al compimento di operaIOni commerciali economicamente svantaggiose senza opporre resistenza, accettando con rassegnaIOne i reiterati soprusi di cui erano vittima (sent. GU pag.75).
4.4.2 L'espressione "mafia silente" indica una particolare manifestaIOne del metodo intimidatorio che caratterizza le organizzaIOni mafiose, le quali, oltre all'esplicita attuaIOne di condotte di violenza e minaccia, fanno sovente ricorso a comportamenti intimidatori in cui il messaggio è solo indiretto, implicito o larvato ovvero finanche del tutto mancante. In tali ultimi casi l'uso del peculiare metodo si risolve nell'avvalimento della fama criminale che il sodaliIO ha conseguito nel tempo nei territori sottoposti al suo controllo e nello sfruttamento della condiIOne di asservimento e di omertà che si ricollega a detto dominio criminale. La costante elaboraIOne giurisprudenziale riconosce in relaIOne a fattispecie estorsive che la circostanza aggravante del metodo mafioso è integrata dall'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associaIOne abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Rv. 263570; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182). Il messaggio mafioso silente, infatti, rappresenta comunque una manifestaIOne del metodo intimidatorio, la cui necessità di esteriorizzaIOne è inversamente proporIOnale al grado di penetraIOne dell'associaIOne criminale nel territorio di riferimento sicché ad un dominio temporalmente risalente e adeguatamente pervasivo s'accompagna notoriamente una elevata permeabilità alle sollecitaIOni mafiose: in siffatti casi la suscettibilità dell'offeso alla richiesta implicita di un comportamento, sia esso attivo o passivo, o di una prestaIOne da parte del . . . 94 . destinario, si fonda, dunque, sulla già acquisita fama criminale e sull'efficacia coercitava che la stessa implica.
4.4.3 Quanto al capo 9 è opportuno, inoltre, rammentare che per costante avviso della giurisprudenza di questa Corte nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violaIOne della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (tra molte, Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Pmt c/ Di Grazia, Rv. 278998) e che integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestaIOne contrattuale mediante l'implicita intimidaIOne esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituIOne del rapporto, la propria appartenenza ad un'associaIOne mafiosa (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C, Rv. 274149). Nella specie, il MA proprio a causa della caratura criminale dell'imputato è stato costretto a fornire servizi che sapeva sarebbero rimasti privi di corrispettivo, vedendo compromessa la propria autonomia negoziale. Quanto alle daIOni di danaro, solo apparentemente spontanee, il primo giudice ha osservato che anche in tal caso la libera determinaIOne dell'imprenditore è coartata dal timore di rappresaglie e dall'intento di guadagnarsi la proteIOne della cosca dominante. Siffatta valutaIOne, condivisa dalla sentenza impugnata, è giuridicamente corretta;
difatti la daIOne di importanti somme di danaro al capocosca in occasioni delle più importanti festività dell'anno corrisponde ad un consolidato schema operativo delle compagini mafiose che assurge a notorio sulla base di una fiorente casistica giudiziaria sicché la determinaIOne dell'imprenditore che, sottoposto da tempo a taglieggiamenti, si determini a corresponsioni non dovute in dette occasioni non può ritenersi frutto di libera scelta, dovendo per converso attribuirsi alla necessità di preservare sé stesso e la propria attività da atti pregiudizievoli l'iniziativa, pur non specificamente sollecitata, di versare del danaro a soggetto individuato quale esponente di vertice della consorteria dominante. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai fini dell'integraIOne del delitto di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminaIOne della vittima venga del tutto annullata, essendo sufficiente che la richiesta estorsiva, con il pregiudiIO patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, ad esempio per evitare un male che appaia agli occhi della vittima più grave, quale l'esposiIOne ad atti intimidatori della cosca stessa o di concorrenti 95 sodalizi per effetto del venir meno della "proteIOne" della prima (in tal senso, Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Pg c/ Berni, Rv. 277512). Non può, dunque, indurre agli esiti liberatori invocati dalla difesa il rilievo circa l'assenza di un'espressa richiesta in tal senso dell'imputato e l'apparente spontaneità dei versamenti. Non è fuor di luogo aggiungere che la configurabilità del delitto di estorsione pur in assenza di una espressa richiesta minatoria dell'agente non costituisce un'affermaIOne inedita nel panorama giurisprudenziale ove si consideri che questa Corte ha da tempo affermato, e in seguito costantemente ribadito, il principio secondo cui si configura il reato di estorsione anche nel caso in cui sia lo stesso derubato ad offrire, di sua iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituIOne dell'oggetto sottratto, poiché tale comportamento è determinato bene dalla minaccia implicita della perdita definitiva del (Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800; nello stesso senso, Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152; n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508). Nella specie la p.o. MA ha ampiamente chiarito i legami intercorsi con la famiglia IA fin dagli anni 90, riferendo degli importanti insoluti di CI IA, AT dell'odierno prevenuto, mai saldati, e precisando che fin da allora aveva escluso di agire per il recupero del credito "in quanto mi avrebbero ammazzato" (sent. GUP, pag. 335), esternando il grave timore ingenerato dai membri della cosca in un contesto ambientale e relaIOnale pienamente esplicativo dei requisiti costitutivi dell'art. 416 bis cod. pen., la cui protraIOne nel tempo denota l'attingimento di un livello di pervasività della compagine che induceva le vittime ad agire in prevenIOne al fine di ridurre i danni causati dal giogo 'ndranghetista.
4.5 Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano anche le doglianze formulate in relaIOne ai capi 18 e 19 della rubrica concernenti l'intestaIOne fittizia delle quote societarie della "RR UZ" S.r.l. e della "Cascina delle Bontà" S.r.l. La Corte d'appello ha -seppur sinteticamente- dato atto che le intercettaIOni telefoniche svolte mentre lo IA dimorava in Irlanda, nella cittadina di Newry, dimostrano che lo stesso manteneva contatti telefonici, oltre che con i familiari, anche con OV ON, NG TH e altri, allo scopo di continuare ad esercitare il controllo su alcune attività economiche esistenti sul territorio lametino, mentre agiva anche al fine di intraprendere nuove iniziative all'estero. I giudici d'appello segnalavano, in particolare, che l'imputato esercitava diretta influenza sulla gestione delle due cennate aziende 96 determinandone, di fatto, le scelte qualificanti, pur non comparendo il ricorrente tra i soci o gli amministratori, interposti allo scopo di eludere la normativa in materia di misure di prevenIOne, e concludevano ritenendo del tutto condivisibile l'esaustiva disamina delle fattispecie operata dal primo giudice. Invero, il GU - alle pagg 407 e segg. - ha effettuato un accurato scrutinio delle conversaIOni intercorse tra il ricorrente e NG TH e tra lo stesso e US LL, argomentando in termini persuasivi la riconducibilità allo IA EN della effettiva titolarità delle società "RR UZ" S.r.l. e "Cascina delle Bontà" S.r.l. Segnalava, infatti, che dal compendio intercettivo emerge che lo IA il quale dimorava in Irlanda allo scopo di eludere la - notificaIOne del provvedimento che lo sottoponeva alla sorveglianza speciale- dava alla NG non soltanto le direttive operative, ma anche precisi ordini circa la gestione del personale e delle questioni economiche e finanziarie delle società, discutendo con la stessa della eventuale cessione della Cascina ad una ditta di Sala Consilina ovvero della chiusura dell'eserciIO.
4.5.1 Il primo giudice ha, altresì, espressamente confutato i rilievi in diritto della difesa dell'imputato, riproposti in sede d'appello, escludendo che possa connettersi rilevanza all'epoca di costituIOne delle società in argomento, avvenuta nell'anno 2007 per la RR UZ e nell'anno 2008 per la Cascina della Bontà, ritenendo che sebbene le condotte emerse dal compendio captativo risalgano all'anno 2010 - le condiIOni alla base dell'avvenuta interposiIOne sussistevano anche alla data della costituIOne delle compagini, alla luce del ruolo apicale ricoperto da anni dal prevenuto nell'associaIOne mafiosa a giudiIO e della constataIOne che all'epoca egli aveva già riportato una condanna per il delitto di associaIOne di stampo mafioso, motivo per cui risultava destinatario della misura di prevenIOne della sorveglianza speciale, quantunque la stessa non avesse ancora avuto esecuIOne. Pertanto, stante l'assoluta chiarezza delle intercettaIOni e alla luce delle dichiaraIOni spontanee rilasciate dalla NG all'udienza del 25.10.2016 in merito al fatto che le due società furono costituite con l'apporto di IA EN, il GUP riteneva integrati gli illeciti in discorso, richiamando gli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato previsto dall'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla I. 7 agosto 1992 n. 356, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenIOne e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, essendo sufficiente per la sua configurabilità l'attribuIOne fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, concetto suscettibile di ricomprendere anche aziende, attività imprenditoriali o società, e ciò con riferimento tanto al momento iniziale dell'impresa quanto a una fase successiva, allorquando in una società sorta in modo lecito si inserisca un socio occulto, che 97 ll avvalendosi dell'interposiIOne fittizia persegua le finalità illecite previste dalla norma incriminatrice. Il primo giudice ha, altresì, escluso che la retrodataIOne della consumaIOne dei reati alla luce della contestaIOne, che fa riferimento a fatti commessi tra il 2010 e il 2015, comporti la violaIOne del principio di correlaIOne, viIO non ravvisabile allorché, come nella specie, dagli atti emerga il tempo di effettiva consumaIOne del reato e l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestaIOne mossagli ( Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano ed altri, Rv. 260009; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L, Rv. 274159). Gli esiti valutativi attinti dal primo giudice e condivisi dalla sentenza d'appello appaiono giuridicamente corretti sia con riguardo alla configuraIOne giuridica del delitto già previsto dall'art. 12quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512bis cod. pen., che integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposiIOni di legge in materia di prevenIOne o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto Rv. 276199), che in relaIOne alla ritenuta sufficienza della possibile emanaIOne di una misura di prevenIOne, che nella specie risultava già adottata sebbene non eseguita (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480). Né hanno pregio i rilievi in punto di mancata consideraIOne dei profili inerenti al dolo in quanto gli stessi risultano adeguatamente scandagliati dalla sentenza di primo grado e riproposti in assenza di prospettaIOni idonee a sollecitare una specifica reieIOne. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che il delitto di intestaIOne fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposiIOni di legge sulle misure di prevenIOne patrimoniale, non richiede che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicaIOne o emanaIOne di misure di prevenIOne, le quali rilevano solo come indici sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico (Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, P.M. in proc. Di Rocco, Rv. 248189). Nel caso a giudiIO le pregresse vicende giudiziarie, anche di carattere specifico, e, in particolare, la condanna per l'addebito associativo espressamente evocata a carico del prevenuto dai giudici di merito, costituiscono elementi correttamente valorizzati quali circostanze fattuali atte a far fondatamente presumere l'iniIO del procedimento di prevenIOne, costituendone il presupposto soggettivo (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264178). Nella specie, dunque, al momento della costituIOne delle società in imputaIOne - a prescindere dall'essere 98 stato o meno già avviato il procedimento di prevenIOne sfociato nell'applicaIOne della sorveglianza speciale di P.s. - esistevano a carico del prevenuto elementi di qualificata pregnanza in ordine al rischio di ablaIOne patrimoniale, necessari e sufficienti a dar conto delle ragioni sottese alle fittizie intestaIOni contestate. Per debito di completezza deve aggiungersi che, anche ove fossero emerse finalità concorrenti sottese all'interposiIOne, ciò non sarebbe d'ostacolo alla configurabilità dell'illecito alla luce del principio secondo cui il dolo specifico costituito dal fine di eludere l'applicaIOne di misure di prevenIOne patrimoniali non è escluso dall'esistenza di finalità aggiuntive, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablaIOne (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, PG c/ Fotia Rv. 277598). Con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 deve osservarsi che la questione è preclusa dalla mancata devoluIOne in appello, non rinvenendosi traccia di gravame sul punto nell'atto a firma dell'Avv. Cerra. Peraltro, è avviso di questa Corte che la circostanza possa trovare applicaIOne anche in relaIOne al delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (come nella specie), attraverso la fittizia intestaIOne ad altri, implementa la forza del sodaliIO di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posiIOne sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, NT, Rv. 262776; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299).
4.6 Non hanno pregio le censure inerenti la pretesa insussistenza dei reati di cui agli artt. 640 e 481 cod. pen. ascritti al capo 20 alla luce delle conversaIOni scrutinate dai giudici di merito, nelle quali il prevenuto dapprima parlava con la NG del prolungamento di otto giorni della malattia di TE NA, formalmente dipendente della RR RL e legata allo IA da una relaIOne sentimentale, e successivamente sollecitava al sanitario della ASL il rilascio alla dipendente di un certificato medico in tal senso. Il primo giudice ha precisato che gli accertamenti effettuati presso l'ufficio I.N.P.S. di Lamezia Terme hanno consentito di appurare che, nell'anno 2010, TE NA aveva trasmesso tre certificati a firma del dott. Raffaele EL, l'ultimo dei quali rilasciato il 27.02.2010 con una prognosi clinica di otto giorni, esattamente quanti richiesti telefonicamente al sanitario da parte di EN IA nella conversaIOne del 25.02.2010 e che l'I.N.P.S. aveva liquidato alla TE l'indennità per malattia anche relativamente al periodo in contestaIOne (pag. 489). La valutaIOne dei giudici di merito non presta il fianco a censura poiché non vi è ragione alcuna per cui il ricorrente dovesse interporsi fra la paziente e il sanitario al fine di caldeggiare il rilascio della certificaIOne di malattia, che costituisce atto dovuto in presenza di uno stato patologico obiettivamente riscontrato, sicchè l'intervento dello IA 99 99 trova giustificaIOne logica solo ed esclusivamente nella necessità di indurre il EL ad un atteggiamento compiacente e ad una consideraIOne di favore in ordine al prolungamento dell'assenza della dipendente per ragioni di salute. Quanto alla contestata aggravante ex art 7 L. 203/91 consta dall'incolpaIOne che lo IA avrebbe agito avvalendosi delle condiIOni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e siffatta connotaIOne è apprezzabile con riguardo alle larvate pressioni esercitate sul sanitario destinatario della richiesta di prolungamento della malattia, mentre il fine di agevolare la cosca è desumibile dal fatto che l'erogaIOne dell'indennità è avvenuta per compensaIOne con i contributi che il datore di lavoro (IA UZ RL) avrebbe dovuto versare all'I.N.P.S. nell'anno 2010, ovvero con il risparmio di spesa della società prospettato dall'imputato alla NG nella conversaIOne delle ore 16.32 del 24/02/2010, richiamata dal primo giudice a pag. 486. V'è da aggiungere che - a dimostraIOne del rapporto di complicità e soggeIOne che legava il sanitario all'imputato - i giudici di merito hanno segnalato che il EL prestava all'epoca serviIO presso l'Aeroporto di Lamezia Terme e in più conversaIOni intercettate tra il gennaio e febbraio 2010 l'imputato si informava se all'aeroporto fosse "tutto a posto", commentando con l'interlocutore le modalità con cui i Carabinieri lo avevano più volte cercato presso la propria abitaIOne per la notifica della misura di prevenIOne a suo carico.
4.7 Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano anche le residue censure in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale ridimensionato il trattamento sanIOnatorio sia con riguardo alla pena base che agli aumenti a titolo di continuaIOne sulla base dell'apprezzamento della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo, con giudiIO insuscettibile di rivisitaIOne in questa sede. VO NI 5. La questione di di legittimità costituIOnale dell'art. 604 cod. proc.pen. nella parte in cui non prevede la nullità della sentenza per mancanza di motivaIOne ai sensi dell'art. 546, 125 cod. proc.pen, in relaIOne agli artt. 3,24,111, 104 e 101 Cost., alla luce della apoditticità e incongruenza della reieIOne espressa dal secondo giudice, è manifestamente infondata oltre che priva di rilevanza, non potendo convenirsi con il presupposto da cui muove. Invero, il GU ha reso una motivaIOne articolata ed esaustiva in ordine ai fatti devoluti alla sua cogniIOne e ciò di cui la difesa si duole è esclusivamente la tecnica redaIOnale, e specificamente il richiamo di ampi stralci di atti investigativi, di pronunzie cautelari, di dichiaraIOni dei collaboratori, alle quali in ogni caso il 100 е giudice ha sempre accompagnato una sintesi valutativa del tutto idonea a soddisfare l'obbligo di motivaIOne in ordine ai singoli punti della decisione. Le censure difensive fanno, dunque, leva su un presupposto di fatto che s'appalesa insussistente nè appare censurabile l'assunto della Corte territoriale che ha rammentato la mancata ricomprensione dell'omessa motivaIOne tra le nullità rientranti nel novero dell'art. 604 cod.proc.pen. E', infatti, principio consolidato che finanche la mancanza assoluta di motivaIOne della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cogniIOne e valutaIOne del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivaIOne mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118). Sebbene la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutaIOne della prova adottati, imponga al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753) non è, tuttavia, censurabile la sentenza che, a fronte di una mole probatoria imponente e di una pluralità di posiIOni processuali, opti per un'illustraIOne analitica delle fonti di prova, anche attingendo a pregresse sintesi operate in altre sedi procedimentali, alla quale faccia seguire, per ogni singolo tema e per ciascun imputato una ragionata discussione della loro capacità rappresentativa, fornendo un'argomentata giustificaIOne degli esiti decisori cui è pervenuta. Non vale, infatti, per la motivaIOne della sentenza il richiamo quale parametro valutativo al requisito dell'autonoma valutaIOne, previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelare in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", estranea invece all'art. 546 cod. proc. pen., sicchè l'adesione, ad esempio, alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il viIO di mancanza di motivaIOne solo ove comporti la carente giustificaIOne delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa consideraIOne delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Rv. 277286). Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di delibare negativamente molti degli 101 а eccepiti profili di incostituIOnalità dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui, secondo l'interpretaIOne datane dal diritto vivente, non prevede in caso di rilevata omessa motivaIOne il regresso del processo in primo grado. Si è in particolare escluso un contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost., che limitandosi a stabilire che "tutti i provvedimenti giurisdiIOnali devono essere motivati", demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di detta prescriIOne e si è richiamato l'insegnamento del Giudice delle Leggi, il quale ha reiteratamente chiarito che in siffatte ipotesi non viene violata alcuna norma della Carta Fondamentale. È stata, inoltre, negata ogni violaIOne dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudiIO, posto che la garanzia del doppio grado di giurisdiIOne di merito non gode, di per sé, di una copertura costituIOnale (per tutte, Corte cost., sent. nn. 199/ 2017 e 243/2014), evidenziando come la Consulta abbia puntualizzato l'erroneità del "presupposto che nella sfera del diritto di difesa sia compreso il diritto alla trattaIOne della causa nel merito sia in primo grado sia in grado di appello, posto che non è la doppia istanza a garantire "la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda e ogni ragione che non siano legittimamente precluse", sicché la garanzia del doppio grado di giurisdiIOne non va intesa, ove prevista, nel senso che "tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise". Infine, si è sottolineata la conformità dell'interpretaIOne imperante dell'art. 604 cod. proc. pen. con il principio del doppio grado di giurisdiIOne di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addiIOnale n. 7 CEDU e 14 del Patto internaIOnale sui diritti civili e politici, rimarcandosi che lo stesso può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per CassaIOne, alla luce dell'interpretaIOne che delle norme convenIOnali di Strasburgoè stata data dalla Corte (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831).
5.1 Manifestamente infondate s'appalesano le censure in punto di sussistenza della cosca IA e di quella confederata e di partecipaIOne alla stessa del prevenuto. Quanto alla sussistenza dell'illecito associativo basti richiamare le consideraIOni già svolte sub 3, mentre in relaIOne alla condotta partecipativa le sentenze di merito hanno evidenziato come il AV sia attinto dalle dichiaraIOni convergenti dei c.d.g. UL AR, EL RE, PÀ IU, RC AN, PE IO, PE SA, MU ER EG, NT IS e IO AT che ne tratteggiano il ruolo di vertice nella cosca. I rilievi difensivi s'appalesano del tutto generici laddove denunciano la circolarità delle dichiaraIOni dei collaboratori, l'assenza di riscontri e la sostanziale inidoneità delle stesse a provare la partecipaIOne criminosa del prevenuto, senza 102 ch confrontarsi puntualmente con i materiali scrutinati e le conseguenti valutaIOni dei giudici di merito. PÀ IU ha indicato IA EN e NO AV a capo della cosca, parificandone i ruoli e ha specificato che i due sono cugini e che "NO AV ...è considerato più valido da un punto di vista carismatico ed operativo". Il collaboratore ha riferito nelle dichiaraIOni del 3 febbraio 2014 di avere stretto rapporti con il AV nel periodo immediatamente successivo all'operaIOne di Polizia denominata "Tabula Rasa", quando furono detenuti nello stesso istituto penitenziario, precisando che il medesimo in più occasioni aveva rappresentato l'associaIOne nelle riunioni congiunte per la spartiIOne del territorio a fini estorsivi e che nel 2005 si erano incontrati presso l'officina della concessionaria Toyota gestita da ST NO per discutere dell'estorsione in danno della ditta che stava svolgendo i lavori di metanizzaIOne nell'area di Pianopoli. In quell'occasione apprese dall'imputato che aveva già raggiunto un accordo con le ditte appaltatrici, per cui gli aveva chiesto di comunicare ai c.d. clan della montagna (PE- Arcieri) di astenersi dall'intervenire nei confronti delle stesse, adempimento cui provvide lo IO AD IN, il quale successivamente si lamentò del fatto che il AV non aveva consegnato la parte di denaro spettante alla cosca PÀ. Detto episodio è stato narrato in termini del tutto sovrapponibili da PE IO, che fu presente alla riunione, il quale ha descritto l'imputato come soggetto dotato di una grande autorità mafiosa, dimostrata dall'invito rivolto a PÀ IU a tenere tranquilli i suoi, soprattutto gli esponenti più anziani. Anche RC AN ha indicato l'imputato quale appartenente della cosca unitaria, precisando che quando entrò a far parte della cosca PÀ nell'anno 2003, AD e RC, che ne erano a capo, gli indicarono sia i membri del suo clan che quelli appartenenti al clan IA, inserendovi il AV. Il collaboratore di giustizia PE SA ha descritto il AV come esponente di vertice del sodaliIO mafioso a giudiIO, riferendo di una estorsione posta in essere dal medesimo e a sua diretta conoscenza per aver fatto da intermediario tra la ditta che stava eseguendo dei lavori edili in Lamezia Terme e la cosca IA, nella persona del ricorrente. Analoghe dichiaraIOni sulla partecipaIOne del AV alla cosca IA e sul ruolo di vertice ricoperto hanno reso i collaboratori MU e GE IE PA, intraneo alla cosca ZA- PO, confederata agli IA, nonché NZ ES, appartenente alla cosca Anello-CI, che ne ha sottolineato l'elevata consideraIOne di cui godeva in contesti malavitosi e ha riferito per conoscenza diretta del suo attivismo nel settore delle estorsioni, narrando lo specifico episodio della sua assunIOne con il ruolo di guardiano presso un villaggio turistico taglieggiato dagli IA. 103 Alla luce delle emergenze acquisite la piattaforma dichiarativa che attinge il prevenuto, contrariamente agli assunti difensivi, s'appalesa dotata di specificità, univocità ed attitudine dimostrativa della partecipaIOne al sodaliIO incriminato.
5.2 Destituite di pregio s'appalesano anche le censure inerenti l'affermaIOne di responsabilità per il capo 7, relativo all'estorsione pluriaggravata in danno di MB ON e della SICIM. La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita dal primo giudice alla pag. 322 e segg. con esiti valutativi correttamente argomentati e condivisi dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto prive di concreta capacità confutativa le doglianze difensive che valorizzano le dichiaraIOni di MB NO, il quale ha negato ogni interessamento nell'assunIOne di AN IL ovvero la formulaIOne di richieste estorsive in relaIOne all'appalto di cui si discute. In realtà, secondo NI AN, AT di IL, vittima di omicidio nel luglio 2005, coinvolto direttamente nell'assunIOne sarebbe stato non NO ma IU MB, il quale non ha negato la circostanza, limitandosi ad asserire di non ricordare, anche in consideraIOne della quantità di richieste di assunIOni che riceveva. Lo scrutinio dei giudici di merito non presta il fianco a censura in quanto le valutaIOni circa la responsabilità del prevenuto poggiano su una solida piattaforma probatoria che coniuga la puntuale ricostruIOne dei collaboratori PÀ IU, reggente dell'omonima cosca, e PE IO, con le informaIOni testimoniali di AN NI, AT del defunto IL e di IO NT, geometra e capo squadra della ditta MB. IU PÀ ha riferito con puntualità e non comune dettaglio ricostruttivo dell'estorsione in danno della ditta impegnata nella realizzaIOne del metanodotto nella zona di Maida - Martirano, precisando che il provento estorsivo doveva essere ripartito tra le cosche PÀ e IA e che AV ON aveva imposto alla ditta appaltatrice l'assunIOne di AN IL quale guardiano del cantiere. Ha richiamato la riunione tenutasi presso la concessionaria Toyota di ST NO nel corso della quale il AV lo aveva informato che l'estorsione era stata già definita e, pertanto, lo invitava ad avvertire "quelli della montagna" per evitare eventuali atti intimidatori e/o danneggiamenti dei cantieri. Poiché a distanza di mesi il AV non aveva ancora fatto pervenire la quota dell'estorsione spettante ai PÀ, il AD per esprimere il proprio disappunto fece rubare un escavatore della ditta appaltatrice dei lavori e da tale furto, commissionato a tale NO RÌ che incaricò dell'esecuIOne soggetti vicini alla cosca Pesce di SA, ricavò 10.000 euro. Il primo giudice ha rammentato che da accertamenti esperiti presso la banca dati interforze è emerso che effettivamente tra l'1 ed il 2 ottobre 104 el 2005, presso il cantiere SNAM di Maida era stato commesso il furto di un escavatore della Edimont, riconducibile ai fratelli MB, e che la denuncia era stata sporta dal dipendente IO NT. Il collaboratore ha riferito di successivi incontri con il AV, mediati da ST NO, in occasione dei quali si discusse del furto del mezzo meccanico e l'imputato gli affidò una busta contenente del danaro, che egli consegnò al AD;
quest'ultimo recriminò sulla modestia dell'importo ricevuto a titolo di acconto sull'estorsione, rivendicando l'asportaIOne del mezzo. L'episodio suscito l'ira di PÀ IU, fautore della linea della collaboraIOne con gli IA, e fu foriero di un ulteriore incontro tra quest'ultimo e l'imputato, il quale una volta venuto a conoscenza del ruolo del AD nel furto dell'escavatore dichiarava di non voler avere a che fare con il AD nella gestione congiunta delle estorsioni. Il collaboratore di giustizia PE IO confermava la riunione tenutasi presso la Toyota di ST NO nonché l'accordo raggiunto in merito all'estorsione per i lavori di metanizzaIOne, mentre PE SA asseriva che AN IL era stato assunto come guardiano per imposiIOne di AV ON che gestiva l'estorsione in danno dell'impresa. Detta circostanza trova conferma anche nelle dichiaraIOni di AN NI, il quale ha sostenuto che il AT IL era stato assunto presso la ditta SICIM grazie all'intervento del ricorrente, il quale aveva la possibilità di imporla in quanto la ditta MB era sottoposta ad estorsione, e da IO NT che ha riportato il diffuso convincimento dei dipendenti che nel cantiere lavoravano circa il fatto che AN era stato assunto su segnalaIOne diretta di MB. La sentenza di primo grado ha, dunque, svolto un'ampia ed efficace confutaIOne della circostanza valorizzata dalla difesa relativa alla negaIOne delle richieste estorsive da parte del MB, valorizzando le puntuali dichiaraIOni dei collaboranti in quanto intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate e la Corte di merito ha condiviso siffatta valutaIOne a fronte di doglianze aventi carattere reiterativo e prive di pregnanza confutativa.
5.3 Non può, inoltre, riconoscersi pregio ai rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, la cui duplice declinaIOne risulta all'evidenza integrata alla luce delle modalità esecutive della condotta e della finalizzaIOne della stessa. Parimenti destituite di fondamento s'appalesano le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha chiarito in relaIOne al prevenuto e ad altri esponenti di vertice del sodaliIO l'impossibilità di accedere all'invocata mitigaIOne sanIOnatoria in ragione delle gravi connotaIOni del fatto e dello spessore criminale di ciascuna delle figure apicali. 105 ZA NI 6.Deve previamente rilevarsi l'inammissibilità dell'atto a firma dell'Avv. Massimiliano Carnovale che, unitamente al codifensore, in data 14 ottobre 2020 ha depositato note scritte che hanno la struttura tecnica di un autonomo ricorso, come tale all'evidenza non ricevibile, mentre a volerle considerare alla stregua di motivi aggiunti s'appalesano tardive.
6.1 Alla stregua delle fonti di prova scrutinate dai giudici di merito risultano del tutto infondate le doglianze che concernono l'addebito associativo e la partecipaIOne del prevenuto alla compagine federata. Infatti, le propalaIOni dei collaboratori PÀ IU e RC AN consentono di ritenere accertato che l'imputato, transitato dalla famiglia RC alla cosca IA (motivo per il quale fu ucciso il figlio), era particolarmente vicino a IA EN e la sua abitaIOne era il luogo abituale di incontro con i membri della famiglia PÀ per questioni connesse alla gestione dei comuni interessi illeciti e con esponenti di altre famiglie mafiose. Il RC, in particolare, riferiva del diretto intervento del prevenuto nella pianificaIOne di alcune estorsioni (come quella in danno della Standa), non portate a termine per effetto del suo arresto;
asseriva che lo IA e il OV gli regalarono una pistola Glock come riconoscimento dei buoni rapporti intrattenuti con la cosca e precisava in dettaglio la procedura seguita dal OV per convocarlo, attraverso RC ON, quando aveva bisogno di effettuare comunicaIOni. Anche PE IO ha ricordato che almeno fino al 2000 il OV militava nelle fila dei RC, dai quali si staccò per unirsi agli IA dopo aver subito alcuni agguati in cui era rimasto ucciso il figlio e ha descritto il prevenuto come un elemento preIOso per la competenza negli affari amministrativi e la conoscenza del territorio, definendolo un "consigliere della cosca, un faccendiere, che era sempre a disposiIOne, prestandosi a qualsivoglia tipo di operaIOne... anche per intestare un bene in modo fittiIO, poiché aveva la disponibilità delle strutture, era proprietario di alcune strutture sulla strada che va per Sant'Eufemia". I giudici di merito hanno, altresì, ricordato che IA EN fu rinvenuto il 09/02/2012 in un locale di proprietà del OV, mentre si stava sottraendo alla notifica del provvedimento che aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenIOne della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La valutaIOne della Corte territoriale non è, dunque, suscettibile di censura in quanto coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di associaIOne di tipo mafioso, va considerato 106 - -comportamento concludente idoneo sul piano logico a costituire indiIO di intraneità al sodaliIO criminale la partecipaIOne a più riunioni organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale "sede" organizzativa del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi (Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, De Paola, Rv. 256045) 6.2 Non superano il vaglio di ammissibilità anche le censure prospettate in relaIOne al capo 3, concernente l'estorsione aggravata in danno di GI EN, dovendo al riguardo richiamarsi le consideraIOni già svolte con riguardo al coimputato IA EN, segnalando come, per concorde ricostruIOne dei collaboratori PÀ e RC e come riconosciuto dalla pur reticente p.o. GI, i vari incontri necessari a definire la somma da versare si tennero presso il locale Bingo di OV ON, alla presenza del medesimo. La Corte di merito ha disatteso con congrua motivaIOne le censure difensive, richiamando l'elevato tasso di specificità e precisione della narraIOne dei collaboratori PÀ e RC, che ebbero un ruolo diretto e una personale partecipaIOne alla gestione dell'estorsione.
6.3 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all' addebito ascritto al capo 19 relativo al concorso nel delitto di intestaIOne fittizia delle quote societarie della "Cascina Delle Bontà" S.r.l. La Corte d'Appello ha disatteso il gravame difensivo richiamando l'esaustivo vaglio delle fonti probatorie effettuato dal primo giudice, che ha scrutinato in dettaglio i contenuti delle intercettaIOni telefoniche acquisite in atti, segnalando come il prevenuto agisse unitamente a IA EN quale gestore di fatto della società, formalmente amministrata dal AT OV AN, e nella quale compare quale socio il nipote OV SA, partecipe anche della RR UZ. Il GU ha, in particolare, richiamato i contenuti della conversaIOne del 13/04/2010, ore 21.46, tra IA EL e il marito IA EN nel corso della quale quest'ultimo le preannunziava che nei giorni successivi si sarebbe recato da lei il AT di "quello delle mozzarelle", fornendole indicaIOni circa la distribuIOne della somma che le avrebbe recapitato, attendibilmente euro 10mila. In una successiva telefonata del 19/04/2010, alle ore 10.40, l'imputato riferiva a EN che AN si era recato dalla moglie, circostanza già nota allo IA. Nella telefonata del 19/07/2010, alle ore 10.40, EN IA chiedeva a TH NG di chiedere un prestito in banca di 15mila/20mila euro per rilevare un ristorante in Irlanda.L'interlocutrice gli rispondeva che era 107 el necessario aumentare la busta paga per ottenerlo e di dare disposiIOni al riguardo a NO. Nel prosieguo della telefonata EN parlava direttamente con ON OV, disponendo di "fare" alla NG due buste paga più alte per ottenere il prestito, specificando che non avrebbe dovuto, comunque, corrisponderle un salario maggiorato ed ottenendo l'assenso dell'interlocutore. A fronte delle emergenze acquisite in atti le doglianze difensive sono palesemente infondate. Questa Corte ha chiarito che, poiché il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestaIOne fittizia, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale morale nel momento stesso dell'attribuIOne fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situaIOne antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, Lo Franco, Rv. 275372). Ha, altresì, chiarito che valgono ad integrare il delitto ex art. 12 quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356, sia la condotta di chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposiIOni di legge in materia di prevenIOne patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto per favorire la realizzaIOne della condotta elusiva, segnalando tra i - comportamenti elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote sociali, ovvero provveda alla realizzaIOne dei trasferimenti delle quote stesse ovvero, ancora, tenga i contatti con i professionisti che devono realizzarle oppure scelga amministratori fittizi che coprano il reale titolare delle quote (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco e altri, Rv. 268631). Nella specie, non è revocabile in dubbio, alla luce delle emergenze processuali che attestano il ruolo di sodale e consigliere del capo del prevenuto, della composiIOne societaria e della gestione di fatto della compagine operata dall'imputato nell'interesse dello IA e del sodaliIO di riferimento, tenendo la contabilità e disponendo tramite il AT, amministratore di diritto, dei proventi finanziari della stessa, che il ricorrente è a tutti gli effetti un alter ego del capocosca che, per effetto delle proprie autonome esperienze nel settore lattiero-caseario, ne ha indirizzato le scelte fin dall'origine nella piena consapevolezza dei fini elusivi. Peraltro, il ricorso sul punto è del tutto generico, non risultando deduIOni a confutaIOne del genetico e perdurante ruolo del prevenuto nella consumaIOne del delitto a giudiIO.
6.4 Quanto alla sussistenza dell'art. 7 il primo giudice ha correttamente evidenziato che l'aggravante trova applicaIOne anche in relaIOne al delitto di trasferimento fraudolento di valori, qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestaIOne ad altri, implementi la forza del 108 sodaliIO di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posiIOne sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 5, 17/03/2016, n. 28648), evenienza nella specie concretamente ravvisabile.
6.5 Le doglianze formulate in relaIOne alla disposta confisca risultano precluse per effetto e in conseguenza della omessa devoluIOne in sede d'appello, che rende incensurabile l'assenza di motivaIOne sul punto e ne impedisce l'introduIOne per la prima volta in sede di legittimità. AZ RO 7. Il ricorso di IA IE non merita accoglimento in quanto nel complesso infondato. Invero, a sostegno della partecipaIOne e del ruolo del prevenuto nell'ambito della cosca confederata militano le convergenti dichiaraIOni dei collaboratori, ad iniziare da PÀ IU, che lo colloca nell'organigramma della cosca, precisandone la vocaIOne imprenditoriale;
RC AN, che rammenta anche la riferibilità al medesimo di più imprese edilizie intestate a soggetti diversi mentre AR UL lo pone nella gerarchia associativa subito dopo i vertici, ricorda che utilizzava abitualmente dei prestanome per la gestione delle sue attività illecite sul territorio e gli ascriveva il predominio nel campo degli appalti e una notorietà estesa ben oltre i confini del lametino. A carico del ricorrente militano, altresì, le dichiaraIOni del collaboratore IO AT che ha riferito di aver versato mensilmente al prevenuto per la proteIOne accordatagli dalla cosca parte dei proventi dei taglieggiamenti in danno degli autisti dei pullman che collegavano la Calabria all'Ucraina, venendo in seguito indotto al compimento di una serie di danneggiamenti per conto del clan. Le doglianze difensive in punto di partecipaIOne al sodaliIO appaiono generiche e prive di specifica attitudine confutativa delle risultanze probatorie scrutinate dai giudici di merito con conformi esiti valutativi. In particolare, le dichiaraIOni dei collaboratori, ivi compreso il IO, sono state oggetto di adeguato vaglio da parte del primo giudice, i cui approdi la Corte d'Appello ha richiamato senza pretermettere profili di doglianza dotati del requisito della decisività, essendosi la difesa limitata a riproporre con ampiezza argomentativa questioni già persuasivamente delibate. V'è da aggiungere che gli esiti assolutori attinti in relaIOne alla posiIOne del prevenuto in separati procedimenti e in relaIOne a specifici addebiti, diversi da quelli per cui si procede, non hanno all'evidenza alcuna efficacia vincolante nell'odierno processo e non può farsi carico al giudice del gravame dell'omessa motivaIOne sul punto in assenza di un obbligo di conformaIOne rispetto a decisioni delle quali, peraltro, la difesa omette di chiarire le 109 eventuali interferenze probatorie con riguardo ai fatti a giudiIO, incorrendo in aspecificità delle relative censure.
7.1 Prive di fondamento s'appalesano le doglianze relative al capo 31, avente ad oggetto la fattispecie di concorrenza illecita ai danni di D'SA LU. La Corte territoriale ha richiamato e condiviso argomentaIOni del primo giudice, discostandosene esclusivamente in relaIOne alla posiIOne del coimputato CA UD e limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 sotto il profilo dell'agevolaIOne della cosca confederata, confermandone invece la ricorrenza sotto il profilo del metodo. Il GU ha ampiamente ricostruito la vicenda relativa alla divisata costruIOne da parte del D'SA di un manufatto per conto della LI Italia, oggetto delle originarie contestaIOni di cui ai capi 30 e 31, con addebito a carico del prevenuto anche del concorso nella fattispecie estorsiva oggetto di pronunzia assolutoria. Quanto all'incolpaIOne ex art. 513 bis cod. pen., il GU ha valorizzato le dichiaraIOni del D'SA, il quale ha riferito che - a seguito dell'abbandono del cantiere da parte delle varie ditte che in successione erano state incaricate dello sbancamento del terreno ove doveva sorgere l'insediamento commerciale- su indicaIOne di un collaboratore che gli aveva segnalato la DE UZ di IA IE, ebbe un incontro con l'imputato, il quale alla proposta di occuparsi della realizzaIOne del punto vendita "rispose in maniera elusiva, facendomi chiaramente percepire che la mia iniziativa imprenditoriale era totalmente fuori luogo per il fatto che ero un imprenditore che veniva da fuori che intendeva realizzare una struttura commerciale nei pressi di un preesistente centro commerciale denominato Agorà in una zona di loro competenza;
in particolare mi disse le testuali parole: "come pensi che puoi venire qua e fare un supermercato del genere?". Il D'SA aggiungeva che "...in sostanza l'atteggiamento e le parole dello IA mi fecero comprendere che l'unico suo interesse era impedire che io realizzassi in quel luogo il punto vendita LIDL". Non può sfuggire, come esattamente rilevato dai giudici di merito, la singolarità del comportamento di un imprenditore edile che rifiuta senza indugio un appalto di considerevoli dimensioni con una giustificaIOne che trova attendibile spiegaIOne solo nella rivendicaIOne del controllo sul territorio interessato e nello scopo di preservare gli interessi dello CA, titolare del centro commerciale che avrebbe subito la concorrenza del nuovo insediamento. L'esplicito tenore dell'invito, rivolto dal prevenuto alla p.o., di non dar corso al progetto, la rivendicaIOne della "competenza" sul territorio interessato, la piena conoscenza delle precedenti vicissitudini del D'SA, l'assenza di qualsivoglia impresa edile interessata all'appalto sono tutti elementi che denotano l'integraIOne degli estremi costitutivi dell'illecito ex art. 513 bis cod. pen. 110 7.1.1 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha statuito che - ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. - è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'eserciIO di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminaIOne dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735). Ha in motivaIOne chiarito che il legislatore, nel disegnare gli elementi di tipicità della condotta punibile, "ha attribuito alla duplicità dei mezzi alternativamente impiegabili nell'eserciIO delle attività economiche ivi descritte (quelli, cioè, della violenza o della minaccia) il vero tratto di disvalore penale di una condotta in sé altrimenti legittima, come l'atto posto in essere nell'eserciIO di una libertà riconosciuta e tutelata dall'ordinamento". "L'intima connessione che la norma incriminatrice richiede fra gli atti di eserciIO della libertà di concorrenza all'interno di un rapporto di competiIOne economica - anche solo potenziale, come si è visto - e le specifiche note modali rappresentate dall'utilizzo della violenza o della minaccia costituisce un fattore distorsivo delle regole di svolgimento di quella che dovrebbe essere, di contro, una paritaria contesa commerciale, sino a varcare il limite dell'atto di concorrenza anche nel suo stigma di "slealtà", innestando sull'atto di eserciIO di una libertà e con un grado d'intensità variabile a seconda - dei casi - l'illecita componente oggettiva della contestuale compressione, quando non addirittura della negaIOne, della corrispondente, e parimenti tutelata, possibilità di autodeterminaIOne del concorrente nello svolgimento delle diverse attività produttive richiamate nella predetta disposiIOne. Attorno alle componenti oggettive della violenza e della minaccia, che non vi figurano come elementi finalisticamente orientati, bensì come elementi costitutivi della condotta, concorrendo a delinearne la tipicità attraverso una previsione in forma alternativa del suo aspetto modale, ruota dunque la sfera di offensività dell'intera fattispecie". Di conseguenza, incorre in sanIOne l'agente che faccia ricorso alla violenza o alla minaccia "all'interno di un rapporto di concorrenzialità legato allo svolgimento di un'attività d'impresa in competiIOne, anche solo potenziale, con l'omologa attività di uno o più soggetti egualmente interessati ad esercitarla in uno spaIO di mercato dove le condiIOni della libertà di concorrenza siano rispettate e ne garantiscano la possibilità di una lecita attuaIOne". Pertanto, sotto il profilo della tipicità, a configurare l'illecito è necessaria e sufficiente una condotta violenta o minacciosa idonea a recare un pregiudiIO all'impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminaIOne, cui deve accompagnarsi la coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situaIOne di 111 concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l'ordine giuridico del mercato. Nella specie, contrariamente agli assunti illustrati dalla difesa in sede di memoria, gli approdi ermeneutici delle SeIOni Unite confermano la rilevanza penale della condotta ascritta al prevenuto, non potendo dubitarsi della carica intimidatoria (espressamente evocativa del predominio territoriale della cosca d'appartenenza) delle espressioni con cui lo IA ha comunicato alla p.o. non solo la propria indisponibilità ad eseguire i lavori, che la stessa intendeva commissionargli, ma anche la contrarietà personale e dell'associaIOne di riferimento all'insediamento produttivo che intendeva realizzare in diretta concorrenza con il centro commerciale gestito nei pressi dallo CA.
7.2 Quanto ai capi 16 e 17 concernenti il danneggiamento e porto d'arma, utilizzata per l'intimidaIOne ai danni di TU IZ, la sentenza impugnata è incorsa in una svista ritenendo che il primo giudice avesse dichiarato la penale responsabilità dello IA IE e del concorrente CA ES non solo per i richiamati capi, ma anche per il delitto di tentata estorsione aggravata in danno di TU IZ contestato al capo 15, per il quale è intervenuta in primo grado pronunzia assolutoria. L'episodio alla base delle contestaIOni è stato ricostruito sulla base degli esiti delle intercettaIOni telefoniche e delle successive propalaIOni del collaboratore IO AT, il quale ha riferito che, ottenuta la proteIOne della cosca confederata - previo pagamento di una tangente mensile - con riguardo al taglieggiamento degli autobus che collegavano la Calabria con l'Ucraina, trasportando merci e persone, la cosca, per il tramite del CA, gli richiese il compimento di una serie di atti intimidatori, tra cui quello in danno di TU IZ, consistito nell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitaIOne del medesimo. La dinamica dell'attentato è stata dettagliatamente analizzata dal primo giudice sulla base delle intercettaIOni telefoniche, dalle quali consta che il 25/11/2010 IO AT contattava telefonicamente il CA, alle ore 15.41, e i due convenivano di incontrarsi;
alle successive 16.32, IO AT riferiva alla compagna, IC LI, che metteva regolarmente al corrente anche delle vicende illecite che lo coinvolgevano, che CA l'aveva incaricato di andare a sparare ("ha chiamato... che serve "barabam..." "...capito come?... Fare un'altra cosa là...") promettendogli un compenso di euro duemila e rappresentandogli che si trattava di una cosa urgente. Il IO fissava un appuntamento con il complice KO VA e i due venivano registrati in ambientale mentre con l'autovettura si indirizzavano verso l'obiettivo, facendo chiaro riferimento ad un attentato. In 112 occasione di una prima convocaIOne presso gli uffici del Commissariato, che faceva seguito alle cennate captaIOni, il IO AT dichiarava agli operanti che effettivamente aveva utilizzato un'arma da fuoco per sparare all'indirizzo di un'abitaIOne, indicandone però una diversa rispetto al reale obiettivo. Solo dopo aver intrapreso il percorso collaborativo il IO riferiva che in quella circostanza aveva mentito per timore di ritorsioni nei confronti suoi e dei propri familiari e dichiarava che unitamente al KO aveva posto in essere un atto intimidatorio in danno di TU IZ consistito nell'aver danneggiato con colpi di arma da fuoco la sua abitaIOne su mandato di CA ES e per volere di IE IA. Il primo giudice riteneva provata la responsabilità di entrambi gli imputati per i capi 16 e 17, mandandoli, invece, assolti dal capo 15, stimando insufficiente la prova circa la finalità estorsiva e, in particolare, circa la riconducibilità del danneggiamento al debito che l'TU aveva nei confronti del socio occulto di IA IE. Alla luce dello spessore e della consistenza dimostrativa delle fonti di prova scrutinate (e fatto salvo quanto di seguito argomentato in relaIOne alla specifica posiIOne del CA) le doglianze formulate dai difensori, anche in sede di motivi aggiunti, appaiono destituite di pregio e del tutto irrilevante risulta l'inesattezza motivaIOnale in ordine alla condanna per il capo 15, che non ha in alcun modo influito sugli esiti decisori, difettando nell'apparato giustificativo decisive inferenze tra i diversi capi, come pure nella determinaIOne della pena. Con riguardo alla quantificaIOne della sanIOne la Corte territoriale ha provveduto alla rimodulaIOne a seguito dell'assoluIOne per il capo 30, eletto dal primo giudice quale reato più grave e, contrariamente a quanto assume la difesa, la pena base per il delitto associativo, trattandosi di associaIOne armata, è contenuta nella media edittale mentre gli aumenti per continuaIOne per i reati di cui ai soli capi 16, 17, 31 sono stati mantenuti nella misura di mesi sei di reclusione già fissata dal GU.
7.3 Non s'appalesano, infine, condivisibili i rilievi in punto di trattamento sanIOnatorio formulati in relaIOne all'ordinanza del 10/09/2018 con cui la Corte territoriale ha inteso correggere l'errore materiale derivante dalla mancata esplicitaIOne in dispositivo dell'intervenuta assoluIOne in relaIOne al capo 30 con riguardo alle posiIOni del ricorrente e di CA UD. Ciò ha fatto disponendo l'inserimento "nel dispositivo di sentenza del 9.7.2018,...della precisaIOne che, in riforma della sentenza impugnata, IA IE e CA UD sono assolti dal delitto di estorsione di cui al capo 30) della rubrica". L'ulteriore espressione "viene confermata la condanna limitatamente al reato di cui al capo 31), art. 513 bis c.p. aggravato dall'art. 113 ch 7 1.203/1991, con rideterminaIOne della pena in anni due di reclusione;
pena sospesa" è all'evidenza riferibile alla sola posiIOne dello CA, nei cui confronti residuava il giudiIO di responsabilità per il solo capo 31, con pena unica condiIOnalmente sospesa, laddove il prevenuto è stato ritenuto responsabile di altri e diversi titoli in continuaIOne con una pena finale determinata in anni otto e mesi quattro di reclusione. AZ NO 8. Ad esiti di complessiva inammissibilità deve pervenirsi in relaIOne al ricorso proposto nell'interesse di IA NIno. Invero, quanto alla dedotta insussistenza di prova in ordine alla partecipaIOne alla cosca confederata, non essendo stati acquisiti -a parere della difesa- elementi circa la prestaIOne di un contributo causale alla vita del sodaliIO, va evidenziato, al contrario, che -alla stregua della coerente ricostruIOne dei contributi collaborativi effettuata dai giudici di merito -l'imputato era pienamente inserito nell'organigramma della cosca che spesso era chiamato a rappresentare, partecipando ad importanti riunioni in cui si decidevano le strategie del gruppo criminale. UL AR lo ha definito come proprio interlocutore anche in relaIOne a fatti di sangue;
IU PÀ lo ha indicato quale esponente dell'associaIOne seppure con ruolo subordinato rispetto al AT EN, precisando che operava nel settore ediliIO, e parimenti RC AN, PE SA, MU ER EG, NT IS e IO AT. Il primo giudice ha ricordato, in particolare, anche le dichiaraIOni di RA DI RI in relaIOne al rinvenimento, nel dicembre 2007, di ordigni esplosivi di spiccata potenzialità distruttiva e relativi accessori, celati all'interno di una buca nei pressi dell'attività alberghiera denominata hotel "il Faro", ubicata in località Caposuvero nel comune di Gizzeria. In quella circostanza furono tratti in arresto la gestrice della struttura ricettiva ed il figlio e il RAu riferiva di essere stato costretto, sotto la minaccia di armi, a scavare la buca dove era stato occultato l'esplosivo, narrando della costante presenza del prevenuto in compagnia della proprietaria e dell'acquisto da parte del medesimo della sostanza sequestrata. L'episodio ha trovato conferma nelle dichiaraIOni di UL AR che, con ricchezza di dettaglio, ha disegnato il ruolo del prevenuto nella cosca, dicendolo dedito ai settori delle estorsioni e degli appalti pubblici;
ha ricordato che gestiva il ristorante-residence "Il faro", il quale costituiva uno dei punti di riferimento della famiglia IA ove l'imputato per un periodo aveva vissuto con la compagna. Il UL ricordava, altresì, il rinvenimento degli esplosivi in relaIOne ai quali fu condannata la convivente del prevenuto sebbene gli stessi appartenessero all'imputato e aggiungeva che quel luogo costituiva, altresì, la base per la custodia di armi e macchine rubate. 114 Le fonti probatorie acquisite risultano, dunque, dotate di univoca convergenza rappresentativa in ordine allo stabile inserimento del ricorrente nel sodaliIO a giudiIO e alle multiformi attività illecite poste in essere, funIOnali all'operatività e al rafforzamento del radicamento territoriale dello stesso.
8.1 Quanto al capo 8, avente ad oggetto la fattispecie di estorsione aggravata in danno di MA OR relativa alla fornitura di materiale inerte e calcestruzzo in favore dell'imputato negli anni 2004/2008, avvalendosi delle condiIOni previste dall'art. 416 bis ovvero con il fine di agevolare l'attività della cosca d'appartenenza, devono essere innanzitutto richiamate le consideraIOni già svolte sub.
4.4 in relaIOne alla posiIOne di IA EN in ordine alla c.d. estorsione ambientale. Nella specie, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto, con il supporto di argomentaIOni che non prestano il fianco a censure sotto il profilo della congruenza logica e dell'adeguatezza giustificativa, che la rinunzia del MA a far valere il credito vantato nei confronti dell'imputato per forniture di materiali edili fosse determinata dal timore di ritorsioni in consideraIOne del ruolo dal medesimo rivestito nella compagine criminosa a giudiIO. Infatti, la p.o. ha ricostruito in maniera circostanziata la risalente soggeIOne nutrita nei confronti degli appartenenti al sodaliIO, rammentando come già "CI" IA (AT del prevenuto e di EN), pur non chiedendo il pizzo in maniera diretta, era solito rifornirsi di materiali per la propria impresa, lasciando degli insoluti che alla sua morte ammontavano a ben sessanta milioni di lire, nemmeno parzialmente onorati. Il MA aggiungeva di non aver mai pensato di agire per il recupero di questo credito "in quanto mi avrebbero altrimenti ammazzato" e di nutrire timore nei confronti degli NN in quanto "sono una famiglia che si fa rispettare". Asseriva, quindi, che la MA OR S.p.a. aveva effettuato forniture anche a beneficio del ricorrente per un valore di circa dodici mila euro non saldati e in relaIOne ai quali furono omesse iniziative di recupero per timore delle conseguenze. MA NA, figlio di OR, confermava gli insoluti, producendo copie dei documenti attestanti le forniture di inerti e calcestruzzo nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 e ne indicava l'importo complessivo in euro 14.904,64. Le censure difensive, in questa sede riproposte sotto il profilo del viIO motivaIOnale, che fanno riferimento a forniture in nero, al versamento di un acconto in contanti e al rilascio di cambiali rimaste impagate sollecitano una rivisitaIOne di circostanze già compiutamente delibate in primo grado e insuscettibili di incidere in senso decisivo sull'apprezzamento operato dalle conformi sentenze di merito. Invero, già il GU a pag. 356 aveva ampiamente confutato le deduIOni difensive esposte nelle memorie prodotte con alligaIOni 115 ch documentali, osservando che il rilascio di due effetti cambiari non onorati non modifica in senso determinante la ricostruIOne accusatoria dal momento che il MA ha di fatto rinunziato non solo ad aIOnarli, ma anche a valersene nella forma del riconoscimento del debito, correttamente rimarcando come anche "i crediti fiscalmente irregolari ricevono comunque tutela, con l'aIOne ordinaria di accertamento e di condanna, davanti all'Autorità Giudiziaria". Questa Corte ha condivisibilmente affermato che integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestaIOne contrattuale mediante l'implicita intimidaIOne esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituIOne del rapporto, la propria appartenenza ad un'associaIOne mafiosa (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C, Rv. 274149). Significativamente il principio è stato enunziato in relaIOne ad una vicenda estorsiva nella quale figurava quale p.o. proprio OR MA, indotto anche in tal caso a forniture di materiali rimaste insolute in favore di un appartenente alla associaIOne "confederata" Cerra-RC-Gualtieri. In motivaIOne il Collegio ha precisato che "è corretto, inoltre, ritenere che il reato di estorsione possa configurarsi sia quando una persona è costretta a concludere un contratto contro la sua volontà, a prescindere dalle successive conseguenze economiche, sia quando una persona è costretta, di fatto, a dover rinunciare a far valere un credito di sua legittima spettanza per una implicita ma inequivocabile pressione intimidatoria esercitata dal debitore, quale esponente di spicco di un'associaIOne mafiosa, che ha già "esibito" la sua "qualità" al momento della costituIOne del rapporto obbligatorio. Con riferimento alla prima ipotesi, infatti, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violaIOne della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, MA, Rv. 269364, e, con specifico riferimento ad un contratto di fornitura, Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283). Relativamente alla seconda ipotesi, poi, è sufficiente richiamare gli indirizzi giurisprudenziali per cui, da un lato, la rinuncia a far valere una posiIOne di vantaggio legittimamente spettante può senza dubbio rilevare quale danno futuro, con correlativo profitto per l'altra parte (cfr., per tutte Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209), e, dall'altro, il messaggio intimidatorio può essere configurabile persino 116 in assenza di richiesta, qualora l'associaIOne criminale cui appartiene l'agente abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (v., tra le tante, Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570, e Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760)". Pertanto, deve ritenersi che la sentenza impugnata, in piena conformità a quella di primo grado, ha legittimamente valorizzato il contesto intimidatorio in cui l'imprenditore operava, ritenendone compromessa la libera determinaIOne sia nella fase di conclusione del contratto che con riguardo alla successiva rinunzia ad agire a tutela del proprio diritto al corrispettivo per effetto della caratura criminale del contraente, noto esponente di un clan mafioso. AZ AN 9. Manifestamente infondata s'appalesa la doglianza di cui al primo motivo del ricorso di IA NT, che lamenta la mancata assunIOne di prova decisiva, asseritamente costituita dalla testimonianza della p.o. GI ovvero dall'acquisiIOne del verbale relativo alla deposiIOne resa nel processo con rito ordinario, previa rinnovaIOne dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta ritenendo non necessaria l'integraIOne istruttoria "attesa la chiarezza delle ...dichiaraIOni (della p.o.) come versate in atti e la completezza del complessivo coacervo probatorio". La reieIOne dei giudici d'appello non si presta a censura dal momento che risulta impropria l'evocaIOne da parte della difesa della disposiIOne del comma 2 dell'art. 603 codice di rito, che impone al giudice la rinnovaIOne solo in caso di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il giudiIO di primo grado. Nella specie, lo GI risulta aver reso dichiaraIOni in ordine ai fatti contestati al capo 3 in più occasioni in fase di indagini e siffatti materiali sono pienamente utilizzabili a fini probatori per effetto della scelta del rito abbreviato quale modalità di definiIOne del processo. La richiesta difensiva è stata rigettata sulla base della ritenuta completezza delle sit acquisite con valutaIOne che non è suscettibile di rivisitaIOne in questa sede. Quanto alla richiesta di acquisiIOne del verbale della testimonianza resa dallo GI in sede dibattimentale in altro processo deve, da un lato, richiamarsi il principio secondo cui nel giudiIO di appello conseguente allo svolgimento del giudiIO di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovaIOne dell'istruIOne per l'assunIOne di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutaIOne in ordine alla assoluta necessità della loro acquisiIOne (Sez.6, n.37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913; Sez.1 n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, 117 а P., Rv.276318), dall'altro, deve escludersi che si tratti di prova nuova, bensì di una modalità di assunIOne della stessa fonte propria del dibattimento, che ne prevede l'esame incrociato delle parti.
9.1 Destituiti di pregio s'appalesano anche i rilievi in punto di addebito associativo con riguardo alla valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, mentre il gravame circa la sussistenza della cosca confederata, formulato solo nei motivi aggiunti, è inammissibile in quanto privo di un collegamento funIOnale con il ricorso principale. Infatti, la devoluIOne dei profili inerenti l'apprezzamento della prova dichiarativa è del tutto autonomo e svincolato rispetto al tema della sussistenza di un unitario organismo criminale quale sintesi dei gruppi familiari aggregati.
9.1.1 Quanto al preteso erroneo apprezzamento delle dichiaraIOni dei collaboratori si richiamano le consideraIOni già svolte sub 2 in ordine al corretto scrutinio operato dai giudici di merito, i quali hanno tratteggiato il ruolo del prevenuto nel settore delle estorsioni e degli appalti. In particolare, PÀ IU ha dichiarato che l'impresa edile dell'imputato era strumentale alla cosca, che attraverso la stessa e quelle degli altri sodali riusciva ad accaparrarsi la quasi totalità dei lavori di Lamezia Terme. Il primo giudice ha, inoltre, richiamato i contenuti della intercettaIOne ambientale registrata negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro il 21 febbraio 2011, tra l'imprenditore OR MA ed i figli DO e EF, che nel conversare tra di loro non esitavano a collocare il ricorrente nella cosca, sottolineando più volte come lo stesso si fosse rifornito di materiali attraverso una società "a nome di un altro", lasciando un sospeso di euro 100.000, ed esternando le loro preoccupaIOni in quanto consapevoli di non poter recuperare tale credito giacché, pur affidando l'incarico a qualche agenzia specializzata, "quando capiscono chi sono vedi come scappano". Sebbene non risulti esercitata l'aIOne penale nei confronti del prevenuto per fatti estorsivi in danno del MA, nondimeno le circostanze richiamate sono state legittimamente valorizzate poichè dimostrative del modus operandi dell'imputato e del contesto di sopraffaIOne in cui si muoveva, facendo leva sul potere intimidatorio dell'associaIOne di appartenenza.
9.2 Parimenti inammissibili risultano le censure in ordine alla conferma del giudiIO di responsabilità del prevenuto per l'estorsione aggravata in danno di GI EN contestata al capo 3. Richiamate le consideraIOni già svolte in relaIOne alle posiIOni dei concorrenti IA EN e OV ON, deve qui evidenziarsi che secondo le propalaIOni di RC AN, che alla gestione dell'estorsione partecipò direttamente per conto della cosca PÀ, l'imputato era presente all'incontro tenutosi presso la sala Bingo del OV ON, ove -al cospetto dello stesso OV, della p.o. GI, del 118 а collaboratore e di IA EN- fu concordato con la vittima il versamento della somma di euro 30mila in più tranches. PÀ IU ha riferito anch'egli della riunione, chiarendo che il RC fu inviato in rappresentanza della cosca da lui e dallo IO AD e inserendo tra i presenti anche il prevenuto. Aggiungeva, inoltre, che dopo i primi 10mila euro, fatti pervenire dagli IA a fine 2008, non fu corrisposto l'ulteriore importo di euro 20mila convenuto, sebbene lo GI avesse pagato;
al riguardo precisava di aver concordato direttamente con IA EN che l'importo in questione sarebbe stato recuperato con altre estorsioni che le due cosche stavano organizzando insieme, tra cui quella in danno dell'imprenditore RT ES. Dal canto suo, lo GI ha dichiarato che la seconda tranche della tangente, pari ad euro ventimila, la fece consegnare in contanti alla cosca PÀ da Ian- nazzo NT, che in quel periodo con la sua impresa svolgeva i lavori di costruIOne della clinica e al quale si rivolse a titolo di cortesia. Come evidenziato dalla Corte d'Appello, siffatta circostanza, unita alla partecipaIOne alla riunione in cui si concluse la trattativa estorsiva, fonda in termini inequivoci il concorso del prevenuto nell'illecito contestato, giacché, alla luce del riconoscimento del debito effettuato da EN IA nei confronti di PÀ IU, deve logicamente concludersi che l'imputato consegnò la somma affidatagli dallo GI al predetto IA, con la piena consapevolezza che si trattava del frutto dell'estorsione in danno della p.o.
9.3 Quanto alle censure che concernono l'omessa motivaIOne in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e alla diminuente ex art. 114 cod. pen. deve osservarsi che la Corte distrettuale al par.
9.1.1. ha espressamente argomentato in ordine alla ricorrenza in relaIOne ai reati-fine della circostanza ex art. 7, evidenziandone la configurabilità sia sotto il profilo dell'agevolaIOne che del metodo, osservando in relaIOne alla posiIOne del prevenuto come sia emersa la funIOnalità della condotta estorsiva sub 3 agli scopi della associaIOne, negando ogni incidenza sull'apporto causale prestato alla consumaIOne dell'illecito alla consideraIOne dello GI che lo aveva qualificato quale mero intermediario in quanto persona di sua fiducia. Al riguardo i giudici d'appello hanno opportunamente richiamato la profonda compenetraIOne della famiglia IA nel tessuto economico della zona e la capacità dei suoi rappresentanti di coartare la volontà degli operatori commerciali con la sola evocaIOne del nomen criminale. V'è da aggiungere che i giudici di merito hanno sottolineato che costituiva una modalità operativa ricorrente delle estorsioni condivise con la cosca PÀ l'apparente atteggiarsi degli IA a mediatori, ovvero a soggetti che intervenivano in favore 119 ее dell'estorto sebbene si trattasse di aIOni congiunte, da cui entrambi i gruppi criminali traevano profitto. Con riguardo alla diminuente di cui all'art. 114 cod. pen. deve rilevarsi che la Corte di merito non fa alcun cenno alla doglianza, omissione in ordine alla quale, tuttavia, non può essere sollevata alcuna fondata censura. La richiesta di riconoscimento della circostanza è, infatti, manifestamente infondata alla luce del ruolo di assoluto rilievo svolto nella vicenda dal prevenuto, presente alla riunione in cui fu concordato il prezzo dell'estorsione e al quale la vittima conferì l'importo di euro 20mila, mai pervenuto ai PÀ, e trova implicito disconoscimento nelle motivaIOni in base alle quali è stata ritenuta la piena responsabilità del ricorrente.
9.4 Inammissibili s'appalesano anche le deduIOni in punto di dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello fissato la pena base per il delitto di cui al capo 3 in misura prossima al minimo, operando l'aumento di un terzo per l'art. 7 e un contenuto aumento ulteriore per l'addebito associativo. AZ UE 10. Il primo motivo del ricorso di IA UE, che revoca in dubbio la sussistenza della cosca confederata e deduce l'erronea valutaIOne della sentenza assolutoria pronunziata nel processo c.d. Tabula Rasa, è manifestamente infondato alla luce delle consideraIOni svolte sub 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relaIOne alle doglianze relative alla condotta di partecipaIOne ascritta al ricorrente e, in particolare, al preteso travisamento delle dichiaraIOni di UL AR. I giudici di merito hanno concordemente ricordato che a carico del prevenuto militano le dichiaraIOni accusatorie di plurimi collaboratori, i quali lo descrivono come dedito al traffico di armi e stupefacenti e organicamente inserito nella cosca confederata. In tal senso hanno reso dichiaraIOni UL AR, che ne ha segnalato il profilo problematico per la sua dipendenza dagli stupefacenti e per la condotta di vita;
RC AN, che ha rimarcato la sua operatività nel traffico degli stupefacenti al pari di PÀ IU, che ha riferito di avergli ceduto cocaina (100/200gr), e PE IO, anch'egli con pregressi rapporti diretti con lo IA in merito a scambi di sostanza stupefacente, che lo ha indicato come fornitore del gruppo dei CO di Lamezia Terme, collegato agli IA. Il collaboratore AI CA, inserito nella consorteria criminale dei PÀ, ha dichiarato in termini convergenti di avere accertato per conto di IU PÀ che la famiglia CO, la quale controllava l'attività di spaccio nella zona di S. Teodoro, si riforniva di cocaina dall'imputato. Accanto al traffico di stupefacenti, è comprovato alla luce delle intercettaIOni dettagliatamente scrutinate dal primo 120 de giudice che il ricorrente era, altresì, dedito al traffico di armi, che ha dato luogo alle contestaIOni di cui ai capi 11 e 11 bis. I giudici di merito hanno persuasivamente osservato che lo IA UE, seppur dedito ad attività illecite che non si annoverano tra le principali della cosca nella zona di riferimento (altro discorso è l'attività extraregionale dei PO), deve essere considerato a tutti gli effetti intraneo al sodaliIO, facendo leva sulle dichiaraIOni del collaboratore UL circa il superamento del concetto tradiIOnale di associaIOne di 'ndrangheta e lo spirito mutualistico che accomunava i sodali nel sostenere le spese legali per i detenuti e quant'altro necessario per la prosecuIOne dell'attività della compagine, pur in assenza della c.d. "bacinella comune". La Corte d'appello ha richiamato testualmente alcuni passaggi delle dichiaraIOni del collaboratore, segnalandone la pregnanza discendente dal rapporto personale intrattenuto con l'imputato: in particolare, il UL ha affermato l'appartenenza del prevenuto alla cosca in quanto "spende anche lui il brand degli IA"; ne ha segnalato l'operatività nel settore della compravendita delle armi e del traffico di cocaina, sottolineando che il medesimo intratteneva rapporti con le altre cosche non solo sul territorio lametino "sia magari per imbasciate che fa al padre, sia perché si va ad approvvigionare di sostanze stupefacenti". Le deduIOni difensive inerenti ad un'attività illecita esercitata individualmente dal prevenuto senza agganci con il clan familiare sono state, dunque, adeguatamente scrutinate e non può trovare ingresso in questa sede la sollecitaIOne ad una rilettura orientata in senso liberatorio delle emergenze acquisite a fronte di valutaIOni che appaiono sorrette da adeguata giustificaIOne. 10.1 Quanto alla contestaIOne di cui al capo 11, la difesa assume che i giudici di merito in contrasto con i principi affermati da Sez. U. n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902- hanno ritenuto giustificata la duplice contestaIOne di illecita detenIOne di armi ai sensi della L. 497/74, artt. 9,10,14 e dell'art. 23 L. 110/75, senza confrontarsi con le censure difensive. Inoltre, a detta del ricorrente, i giudici d'appello hanno fondato il giudiIO di responsabilità sulle dichiaraIOni dei collaboratori e sugli esiti delle intercettaIOni, qualificando come generici i rilievi difensivi che evidenziavano come il reato di ricettaIOne postuli il possesso della res illecita al pari del delitto di detenIOne abusiva d'arma, che non può prescindere dalla materiale disponibilità del bene, circostanze che non emergono dagli esiti captativi. L'imputato risponde ai capi 11 e 11bis di illecita detenIOne di armi, anche clandestine, e di ricettaIOne delle stesse per avere -nel mese di gennaio 2012- avvalendosi delle condiIOni previste dall'art. 416bis ovvero con il 121 а fine di agevolare l'attività della cosca IA-ZA- PO, detenuto illegalmente e posto in vendita più armi comuni da sparo, ovvero parti di esse, di tipo corto, di cui una con silenziatore ed altra clandestina, procedendo altresì alla cancellaIOne dei segni distintivi su almeno una di esse (una pistola marca ER) e alla cessione di un'altra pistola ER cal. 7,65 bifilare con matricola abrasa (rinvenuta in possesso di ES IU unitamente a sostanza stupefacente), nonché per avere detenuto illegalmente anche una pistola "Colt 45" e una pistola "Tower 15 colpi". Le imputaIOni trovano fondamento in una conversaIOne ambientale intercettata il 26/01/2012 all'interno dell'abitaIOne dell'imputato, il quale, colloquiando con un soggetto rimasto ignoto, discorreva delle caratteristiche di alcune armi in suo possesso e precisamente di quattro pistole, due di marca ER (ad una di queste egli stesso aveva abraso la matricola), una marca "Colt 45" e l'ultima "Tower" 15 colpi. Il prevenuto invitava il suo interlocutore a fare da tramite con una terza persona alla quale intendeva vendere tali armi, riferendo che una l'aveva pagata 1.300 euro, che ne aveva cancellato il numero di matricola e che era intenIOnato a venderla anche per 700 euro in quanto l'aveva già utilizzata e quindi se ne voleva disfare. Lo IA faceva, altresì, riferimento ad una pistola cal. 7,65 che aveva venduto, per un importo pari a 1.800,00 euro, a tale ES, di età tra i 23/24 anni, indicandolo come possessore di un'autovettura Golf di colore grigio, precisando che il medesimo era stato tratto in arresto dalle forze di polizia poiché trovato in possesso proprio di tale pistola, circostanza che ha trovato puntuale riscontro nella successiva attività investigativa che ha messo in luce che, in data 11 gennaio 2012, tale ES IU era stato tratto in arresto mentre viaggiava a bordo dell'autovettura VW Golf di colore grigio targata CY029CF poiché trovato in possesso di una pistola semiautomatica cal. 7.65, con matricola abrasa, munita di caricatore con all'interno quattro cartucce, nonché di 150 grammi circa di cocaina. 10.1.1 Le SeIOni Unite hanno stabilito che i reati di detenIOne e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina in ossequio al principio di specialità non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenIOne e - porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. Ha, tuttavia, precisato in motivaIOne che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenIOne o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in 122 ch un secondo momento, la fisica alteraIOne dell'arma medesima (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902). Nella specie, alla stregua della concorde ricostruIOne dei giudici di merito, in relaIOne ad almeno una delle armi illecitamente detenute l'imputato ebbe ad effettuare direttamente l'abrasione dei numeri identificativi, realizzando quella progressione criminosa che legittima il concorso tra fattispecie. 10.2 Manifestamente infondati s'appalesano i rilievi in punto di sussistenza dell'illecito e di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettaIOne, alla luce del compiuto scrutinio operato dai giudici di merito dei contenuti della già richiamata intercettaIOne ambientale, quale attesta il possesso da parte dello IA delle armi di cui si discorre e in relaIOne alle quali manifesta l'intenIOne di aliernarle con l'intermediaIOne dell'ignoto interlocutore. Non è, infatti, revocabile in dubbio atteso il tenore della conversaIOne incriminante- che il - prevenuto avesse la piena disponibilità di pistole e parti di esse, alcune delle quali originariamente clandestine, e la facoltà di disporne, elementi che sostanziano il delitto ex art. 648 cod. pen., giacché, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettaIOne poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificaIOne, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868; n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347). 10.3 Destituiti di fondamento s'appalesano anche le doglianze in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91. La difesa nel ricorso principale ha censurato perchè illogico il collegamento effettuato dai giudici d'appello tra la detenIOne della pistola e i rapporti con la consorteria mafiosa dei CO al fine di ritenere la sussistenza dell'aggravante, segnalando come non esista alcun provvedimento giurisdiIOnale che riconosca l'operatività di siffatta cosca. Va in proposito chiarito che nei motivi aggiunti si ipotizza, invece, la violaIOne degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. per essere stata la circostanza ritenuta in relaIOne a sodaliIO diverso da quello in contestaIOne, ma siffatto profilo è privo di connessione funIOnale con l'originaria censura, configurandosi una violaIOne di legge che non è ricomprensibile nell'originaria devoluIOne e in quanto tale inammissibile. Con riguardo alla doglianza principale v'è da rilevare che il collegamento 123 ch con i CO emerge dalla conversaIOne sopra richiamata, dalla quale si evince che un appartenente a detta famiglia era il probabile destinatario di una delle pistole nella disponibilità del prevenuto. La Corte territoriale si è limitata a recepire detto dato, evidenziando come già fatto dal primo giudice le dichiaraIOni del collaboratore PE IO, che - aveva indicato l'imputato come fornitore di stupefacenti del gruppo dei CO di Lamezia Terme, riconoscendo fotograficamente il giovane RI CO, appartente all'omonima famiglia, come colui che si occupava dell'attività di spaccio e precisando che i CO erano un gruppo familiare collegato agli IA. Siffatte circostanze sono state valorizzate dal primo giudice, con adesione di quello d'appello, al fine di sostenere che la pluridireIOnalità dei versanti illeciti che univano il prevenuto ai CO è sintomatica della riferibilità delle condotte non all'iniziativa personale del ricorrente, ma all'associaIOne di riferimento, sicché la pretesa illogicità denunziata s'appalesa del tutto insussistente. SE IA 11.Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche riguardo al ricorso proposto nell'interesse di ST NO, il quale lamenta l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti e posti a fondamento del giudiIO di responsabilità per l'addebito associativo, nonché la mancata consideraIOne di un'alternativa qualificaIOne giuridica alla stregua di concorso esterno o favoreggiamento. 11.1 Le conformi sentenze di merito hanno concordemente riconosciuto concludente valore probatorio alle plurime chiamate effettuate dai collaboratori nei confronti del prevenuto, caratterizzate da specificità e convergenza, riportando stralci delle più significative, ad iniziare da PÀ IU, il quale ha riferito che nell'anno 2005 ebbe un incontro con AV ON presso l'officina della concessionaria Toyota, organizzato da ST NO, gestore dell'attività e componente della famiglia IA, aggiungendo che fu sempre il ST a comunicargli successivamente che NO AV chiedeva un altro incontro, che si tenne nello stesso luogo. In termini convergenti hanno riferito PE IO, che ha parlato di permanente messa a disposiIOne della conces- sionaria secondo le esigenze dei capi della cosca e ha confermato di aver accompagnato PÀ negli incontri ivi tenutisi con il AV, e PE SA, il quale ha dichiarato di aver organizzato un incontro tra il AD e EN IA, che si tenne presso la concessionaria Toyota gestita dall'imputato, nipote dello stesso EN, il quale nell'occasione fece da tramite con il "moretto". 124 м Sull'abituale utilizzo della concessionaria come luogo di incontri malavitosi ha reso dichiaraIOni anche RC AN che ha confermato le dichiaraIOni del PE SA, avendo appreso dallo stesso IA EN dell'avvenuto svolgimento di precedenti riunioni presso la "Toyota" del ST. A riscontro dell'ipotesi accusatoria le sentenze di merito hanno evocato le propalaIOni di UL AR, che ha definito il ST come organico alla cosca, chiarendo di conoscerlo da moltissimi anni e di aver partecipato a diversi incontri con sodali quali BR LI e MI ZA nella sua concessionaria, "perché di fatto lui l'ha sempre messa a disposiIOne". Ha aggiunto che il ST costituiva il suo tramite quando doveva effettuare o ricevere comunicaIOni ed ha qualificato l'attività come direttamente riferibile alla famiglia IA sicchè, al di là del formale assetto societario, "NO lì dentro faceva quello che voleva, per conto comunque della famiglia IA... andare da NO era comunque andare da uno degli IA". Anche OV NI ha dichiarato che, sebbene il ST fosse formalmente solo l'addetto alle vendite, in realtà era il vero proprietario della concessionaria in società con IA EN. L'apparato probatorio dispiegato a sostegno del rigetto del gravame difensivo dà ampio conto dell'infondatezza dei rilievi in questa sede genericamente riproposti. Deve aggiungersi che la ritenuta intraneità del prevenuto al sodaliIO mafioso con un ruolo di carattere logistico dà implicito ma inequivoco conto della reieIOne della richiesta di alternativa qualificaIOne della condotta, logicamente incompatibile con il continuativo e strategico supporto offerto alla pianificaIOne delle attività illecite del sodaliIO criminoso. GL RU 12. Il primo motivo del ricorso di LI BR che revoca in dubbio la sussistenza della cosca confederata e la partecipaIOne del prevenuto, segnalandone l'incerta collocaIOne nel sodaliIO e l'assenza di reati fine, è destituito di pregio. Al riguardo, richiamate le consideraIOni già svolte in via generale, deve negarsi fondamento alle deduIOni difensive alla luce del concorde scrutinio operato dai giudici di merito delle fonti dichiarative acquisite, che in maniera convergente e circostanziata descrivono il LI quale esponente di spicco del gruppo criminoso a giudiIO. In particolare, la pretesa assenza di una precisa collocaIOne del prevenuto nell'ambito associativo è contraddetta dalla pacifica circostanza, riferita da tutti i dichiaranti, che l'avvicinamento del medesimo militante storico della cosca IA ai ZA trova logica spiegaIOne nel matrimonio della sorella con - 125 c MI ZA e nel rapporto di affinità per tal via creatosi, che ne spiega la funIOne di cerniera tra le componenti familiari del sodaliIO, e nel ruolo strategico rivestito nel c.d. gruppo di fuoco. Quest'ultimo sviluppatosi originariamente nell'ambito del clan ZA-PO in relaIOne alla faida contro i RC scaturita dall'omicidio di ZA IU avvenuto nel 1998 - trova con - l'innesto della figura del LI un assetto operativo funIOnale alle esigenze dell'associaIOne federata nella sua interezza. In proposito il primo giudice - adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata - ha ripercorso i contributi dei principali collaboratori, segnalando come PÀ IU abbia sottolineato il ruolo di anello di congiunIOne tra le due componenti familiari rivestito dal UL e dal LI BR ( pag. 214), i rapporti parentali intercorrenti tra il ricorrente e i ZA-PO, specificando che "il gruppo ZA-Da NT e lo stesso LI BR sono comunque inseriti nella cosca IA, costituendone il braccio armato, anche se con alcuni profili di autonomia" (pag. 226). V'è da aggiungere che anche le friIOni autonomistiche, di cui si fecero promotori il UL e il LI, che nella prospettiva difensiva costituiscono un elemento distonico rispetto alla tesi accusatoria, nella lettura delle sentenze di merito trovano una plausibile e logica spiegaIOne, ove si tenga conto che, come riferito sempre dal PÀ, le stesse, fondate sulla rivendicaIOne degli omicidi in danno di RC ON e RC IN, postulavano un maggior spaIO nel settore delle estorsioni in danno dei PÀ e furono intese dal capocosca AD (e dallo stesso collaboratore) come una provocaIOne cui non era estranea la cosca d'appartenenza degli aspiranti autonomisti, che si trovarono esposti ad iniziative punitive degli stessi PÀ non andate a buon fine per l'arresto degli interessati, come ampiamente spiegato dal c.d.g. EL che aveva ricevuto un mandato omicidiario nei loro confronti. 12.1 Né appaiono fondate le censure che fanno leva sulla mancata contestaIOne di reati fine diversi da quelli qui ascritti al fine di confutare la portata dimostrativa delle emergenze acquisite, non avendosi contezza alcuna circa l'eventuale e separato addebito di condotte ulteriori riconducibili al prevenuto, non mancando nell'ampia e dettagliata piattaforma dichiarativa che l'attinge riferimenti a specifici episodi delittuosi, in particolare di natura estorsiva, e non essendo, comunque, indispensabile ai fini della configurabilità della partecipaIOne la contestuale e plurima emersione di condotte esecutive del programma criminoso, stante l'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001,Cinalli e altri, Rv. 218376) 12.2. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relaIOne alle doglianze che concernono i capi 27 e 29, relativi all'omicidio di RC IN, al tentato omicidio di RC IN e reati collegati, che fanno leva essenzialmente su asserite difformità 126 ch ricostruttive dei collaboratori GE e UL e sulla pretesa estemporaneità dell'omicidio quanto all'individuaIOne della vittima. I rilievi difensivi, di cui la difesa lamenta la mancata consideraIOne, sono stati in realtà oggetto di adeguato scrutinio già in primo grado, con esiti valutativi che la Corte territoriale ha condiviso, non mancando di fornire risposta alle obieIOni di maggior spessore. Invero, quanto alla dedotta assenza di una deliberaIOne unitaria dell'omicidio, la difesa fa all'evidenza riferimento a schemi operativi non vincolanti, omettendo di considerare che la cosca confederata aveva come scopo sociale primario, affiancato a quello del controllo del territorio e delle attività illecite ivi insistenti, l'annientamento dei RC, invisi sia ai ZA-PO che agli IA, che li ritenevano responsabili degli omicidi di loro congiunti. Pertanto, la circostanza che il UL abbia riferito di aver ricevuto distinti mandati omicidiari nei confronti di IN RC, precisamente da MI ZA in SA (ove all'epoca era riparato presso parenti) e da LI BR per conto degli IA, non ha all'evidenza alcuna ricaduta sia con riguardo alla natura unitaria della compagine mandataria che ai profili di responsabilità del prevenuto. UL ha, infatti, chiarito che la decisione di eliminare i RC indistintamente fu presa nel corso di più riunioni dai rappresentanti delle famiglie ZA- PO-IA, nelle persone di MI ZA "il grande", IN PO, EN IA, NI IA, IE IA e NO AV, nonché BR LI, il quale "nell'ambito della famiglia IA aveva lo stesso ruolo che avevo io nell'ambito del gruppo ZA-PO, cioè non immediatamente di vertice ma di organizzatore delle aIOni omicidiarie e esecutore delle direttive dei capi anche in ordine alle varie vicende estorsive" e ha precisato che, mentre gli IA avrebbero voluto procedere in maniera rapida nella eliminaIOne dei capi della famiglia RC, per poi espandersi "anche a livello estorsivo nonché sotto il profilo dei lavori che c'erano da fare, come ad esempio quelli della realizzaIOne del centro commerciale "Due mari" e quelli dell'area ex SIR, i ZA- PO avevano solo sete di vendetta per l'uccisione di PP ZA che ritenevano profondamente ingiusta e quindi avrebbero davvero voluto uccidere tutti gli appartenenti alla famiglia RC". 12.2.1 Le dichiaraIOni del UL sul coinvolgimento del LI nella fase preparatoria dell'omicidio sono puntuali, circostanziate, provenienti da soggetto che si è autoaccusato di essere esecutore materiale della condotta e dotate di plurimi riscontri, i quali conferiscono loro indubbia valenza dimostrativa della responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli. Invero, il UL ha dichiarato di aver incaricato il prevenuto di occuparsi dell'osservaIOne dei movimenti della vittima al fine di predisporre l'agguato e di aver appreso che RC IN in 127 c quel periodo era abituale frequentatore di alcuni locali posti sul lungomare di NA, mentre l'aveva esonerato dal partecipare alla fase esecutiva, richiedendogli esclusivamente la presenza quale supporto del AT LI FR. Inequivoci riscontri alla partecipaIOne del prevenuto alla fase preparatoria dell'omicidio i giudici di merito hanno tratto: - dalle dichiaraIOni di RC AN, il quale ha riferito di essere stato convocato da BR LI, il quale, in presenza di tale IU AM -suo amico e utilizzatore abituale di un ciclomotore cl 125 - gli chiese di fornirgli le chiavi del motoveicolo poiché dovevano fare un "discorso contro i RC", aggiungendo che egli fece consegnare il duplicato delle chiavi all'imputato e dopo circa tre o quattro giorni si verificò l'omicidio di RC IN e il tentato omicidio di RC IN. Il collaboratore spiegava che la richiesta costituiva una sorta di prova circa il fatto che egli aveva reciso i pregressi legami con i RC;
dalla annotaIOne di p.g. redatta da personale dei Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in data 27 luglio 2003, dalla quale risulta che, nei giorni precedenti l'agguato, nel centro di NA Marina ed in particolare in via della Libertà (località dove è avvenuta la sparatoria) il LI effettuò frequenti soste e passaggi a bordo di una motocicletta;
- dalle dichiaraIOni di PÀ IU, il quale ha dichiarato di essere stato informato dell'omicidio programmato "già durante i preparativi da BR LI", riferendo che le ulteriori notizie sul fatto di sangue le aveva avute da ZO PÀ e da AN RC. Aggiungeva, inoltre, di aver appreso dallo stesso AN RC che egli aveva fornito al prevenuto uno scooter Typhoon, di proprietà di un suo amico, di cui lui aveva le chiavi. La difesa assume che il compendio probatorio a carico del prevenuto non sia idoneo a sostenere l'affermaIOne di responsabilità in ragione del fatto che le propalaIOni del UL sono contraddette da quelle rese dal collaboratore GE, il quale ha indicato come esecutori materiali, insieme al UL, ZA AN (in luogo di EN ZO) e EF ON con funIOni di autista, affermando di aver appreso le informaIOni circa l'accaduto direttamente da costoro il giorno successivo l'omicidio. Aggiungeva, inoltre, che nella circostanza aveva, altresì, appreso che gli esecutori dell'omicidio prima dell'agguato avevano avvistato sul lungomare RC NO ma avevano poi deciso di concentrarsi sul RC IN, reputando più favorevoli le condiIOni logistiche in cui avrebbero dovuto operare. È agevole rilevare che le difformità ricostruttive censurate dalla difesa cadono esclusivamente sull'identità degli esecutori materiali, non avendo lo GE riferito alcunché sulla fase preparatoria del delitto e non trovando riscontro le sue 128 ch asserIOni in altre fonti. Infatti, oltre alla natura de relato delle dichiaraIOni, deve evidenziarsi come altri collaboratori che riferiscono informaIOni raccolte da terzi abbiano variamente indicato la composiIOne del gruppo operativo con la sola costante del UL, giacché il PÀ ha sostenuto che, per quanto a sua conoscenza, gli organizzatori furono BR LI, AN ZA e AR UL, mentre gli esecutori materiali furono FR LI e lo stesso AR UL;
il RC ha dichiarato, per averlo appreso da AD IN, che indicava la fonte in non meglio precisati amici di SA, che gli autori materiali furono UL AR e un altro soggetto a lui vicino, che indicava in ZA AN e/o FR LI, AT di BR. Orbene, non ci si può esimere dall'osservare che la rilevata difformità non ha alcuna capacità scardinante delle dichiaraIOni del UL come sopra riportate e riscontrate, giacché trattasi di una ricostruIOne di quanto riferitogli che lo GE ha reso a dieci anni dai fatti delittuosi ed in relaIOne alla quale non possono escludersi imprecisioni o sovrapposiIOni mnemoniche, dovendosi tenere in ulteriore conto, come segnalato dai giudici di merito, che è costume delle associaIOni criminali di stampo mafioso tenere coperta l'identità degli autori di fatti di sangue anche ai sodali in osservanza di un elementare principio di precauIOne. Non può, dunque, non mettersi in conto, a fronte di propalaIOni su fatti distanti nel tempo che si inseriscono in una sequela di illeciti coinvolgenti una pluralità di persone e spesso sovrapponibili per modalità esecutive, caratteristiche degli offesi o identità dei responsabili, la possibilità di lapsus mnemonici o anche di confidenze in tutto o in parte fallaci. Nella ricostruIOne dello GE, peraltro, ricorre più di una sbavatura rispetto alle dichiaraIOni di UL;
non si tratta però di difformità sostanziali, che abbiano capacità di minare l'attendibilità di uno o entrambi i collaboratori, dovendosi piuttosto ascrivere alla difforme prospettiva da cui hanno vissuto i fatti riferiti. È il caso del mandato omicidiario dei ZA che il UL ha riferito di aver ricevuto in SA da ZA CO, circostanza ignota invece allo GE, il quale, pur ascrivendo il mandato anche ai propri congiunti e consapevole della latitanza di MI ZA all'epoca della specifica determinaIOne criminosa, ne ignorava il dettaglio. Allo stesso modo GE è impreciso sulle armi usate, facendo riferimento a due pistole cal. 7,65 laddove il UL, in ciò riscontrato dai reperti rinvenuti sulla scena del crimine, ha riferito di una pistola cal. 7,65 e di una cal. 9, mentre nessun contributo il collaboratore è stato in grado di apportare sulla fase preparatoria dell'illecito. Detta circostanza è stata utilizzata dalla difesa per adombrare l'assenza di una fase preliminare dell'aIOne e la conseguente estemporaneità della stessa, atteso che lo GE ha, altresì, dichiarato di aver appreso dai componenti del gruppo di fuoco dell'avvistamento la sera dell'omicidio sul lungomare di NA di RC 129 ch IN detto NO, omonimo della vittima, sicché l'opIOne per l'omicidio del RC IN sarebbe insorta nell'immediato sulla base di valutaIOni di mera opportunità. Si tratta di una tesi che non ha riscontri di sorta ed è radicalmente smentita dalle emergenze scrutinate e richiamate dai giudici di merito, le quali convergono nel supportare la tesi della premeditaIOne dell'omicidio di RC IN, che già autista di RC ON e caduto vittima di un agguato ad - opera dello stesso gruppo e nell'ambito della stessa strategia - aveva continuato a curare le estorsioni per i RC e a monitorare i movimenti degli esponenti della cosca confederata. Al movente s'aggiunge la specificità del convergente mandato proveniente da due esponenti di spicco del sodaliIO, lo studio di tempo e luogo della consumaIOne, la previa comunicaIOne al PÀ IU del proposito omicidiario da parte del ricorrente, la predisposiIOne di mezzi per l'esecuIOne, circostanze tutte incompatibili con la pretesa estemporaneità dell'aIOne omicidiaria. 12.2.2 Quanto all'utilizzo della nota di serviIO relativa ai ripetuti transiti del LI nei giorni precedenti l'omicidio sui luoghi interessati all'esecuIOne, deve osservarsi che è fondato il rilievo difensivo circa l'inutilizzabilità anche in sede di giudiIO abbreviato di informaIOni anonime ex art. 203 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 80 del 24/10/2005, dep. 2006, Rv. 233068) quantunque nella specie, alla luce delle sentenze di merito e in assenza di allegaIOni difensive ai fini dell'autosufficienza del ricorso, non consti l'utilizzo da parte della P.g. di fonti confidenziali. A tanto devesi aggiungere che il dato contestato è solo uno degli elementi a riscontro della chiamata del UL sicchè, anche a voler accedere alla prospettaIOne difensiva, l'esito valutativo non ne resterebbe inficiato. Né può riconoscersi fondamento alle pretese incongruenze che connoterebbero il racconto del UL con riguardo all'indicaIOne del locale ove le vittime si intrattennero quella sera individuato in "Quelli della Notte" piuttosto che nel contiguo "Summer Plays". Come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di inesattezze che non incidono sulla complessiva attendibilità del narrato giacché i locali sopradetti sono posti a breve distanza l'uno dall'altro sul lungomare di NA e la ricostruIOne del collaboratore risulta del tutto coerente con la dinamica dell'omicidio emersa in fase di rilievi di P.g. e di consulenza tecnica. Inoltre, l'Appuntato della Guardia di Finanza CO IN, in serviIO presso la Compagnia di Torino, che fu testimone oculare dell'esecuIOne, ha riferito nell'immediatezza dei fatti di aver notato due persone nei pressi del locale denominato "The Garden", sito in Via delle Vittorie in NA Marina, nei cui confronti, mentre si accingevano ad entrare in una vettura ivi parcheggiata, venivano esplosi colpi d'arma da fuoco. Le vittime, al fine di sottrarsi all'agguato, si davano alla fuga in direIOne Via della Libertà e mentre il RC IN 130 riusciva a raggiungere il bar denominato "Quelli della notte", distante circa 150 metri dalla vettura, ove si accasciava al suolo privo di vita, il RC, pur ferito, riusciva a nascondersi tra la vicina vegetaIOne (sentenza GUP, pag. 512). Le informaIOni testimoniali richiamate confermano che i diversi locali citati ed insistenti nella zona interessata sono nella sostanza contigui e hanno costituito punto di riferimento nella ricostruIOne della dinamica dell'agguato senza che dalle fonti processuali emergano elementi distonici rispetto alle informaIOni logistiche ed operative fornite dal UL. 12.3 Da ultimo deve osservarsi che le pretese ricadute dell'assoluIOne pronunziata in sede d'appello nei confronti di LI FR come da censura formulata - nei motivi nuovi - appaiono insussistenti, ove si ponga mente ai diversi ruoli svolti dal prevenuto e dal AT secondo le propalaIOni del UL;
né la difesa ha spiegato quali decisive interferenze siano state pretermesse dai giudici del gravame capaci di incidere in senso dirimente sulle valutaIOni poste a sostegno della responsabilità del ricorrente. Pertanto, ritiene la Corte che l'impugnaIOne difensiva debba essere dichiarata inammissibile in quanto reiterativa di questioni che avevano già trovato adeguata soluIOne in primo grado e disattese con adeguato supporto argomentativo con la conseguenza che non può essere accolta la sollecitaIOne ad una rivalutaIOne del compendio dichiarativo in assenza di aporie e friIOni logiche suscettibili di incidere in termini decisivi sull'apparato giustificativo. 13. L'identità dell'addebito impone di considerare a questo punto l'impugnaIOne del P.g. avverso la pronunzia assolutoria resa nei confronti di GL AL. La Corte territoriale ha mandato assolto il LI dalle imputaIOni di concorso nell'omicidio di RC IN e nel tentato omicidio di RC IN nonché dai collegati reati in materia di armi di cui ai capi 27, 28 e 29, ritenendo che la partecipaIOne a dette aIOni delittuose in funIOne di "specchietto" sia stata "riferita unicamente da UL AR", "infatti, sia PÀ IU che RC AN lo avevano piuttosto collocato direttamente fra gli esecutori materiali dell'agguato, non assegnandogli alcun compito di controllo o monitoraggio della vittima, mentre GE IE PA non ha fatto alcuna menIOne del presente appellante, allorché ha rievocato il delitto in esame". Aggiungeva, inoltre, che "a suo favore milita poi la circostanza dell'avvenuto accertamento negativo, in ordine alla utenza cellulare che aveva in uso, circa l'aggancio alle celle telefoniche insistenti sul centro di NA Marina". る ch 131 Al par.
6.11 i giudici d'appello argomentavano l'assoluIOne dall'addebito associativo sub 1 rilevando che "appaiono infatti fondate le critiche difensive incentrate sulla scarsa consistenza del ruolo svolto dall'imputato a favore della cosca confederata, delineandosi generiche le risultanze probatorie a suo carico in punto di partecipaIOne consapevole e fattiva alla medesima. Quasi tutti i collaboratori lo collocano all'interno del gruppo di fuoco del consorIO criminale, ma non risulta adeguatamente specificata natura e continuità del suo contributo. L'unica estrinsecaIOne del suo attivo inserimento nei commandi omicidiari avrebbe dovuto essere il concorso nell'omicidio di RC Vincen- zo e tentato omicidio di RC IN, ma, come si è visto ... non sono emersi elementi atti a dimostrare con certezza la sua compartecipaIOne delittuosa. Alquanto vaga è rimasta l'indicaIOne di un suo compito di specchiettista, posto che non si è appurato in ordine a quale aIOne esso sarebbe stato espletato". 13.1 La motivaIOne integralmente riportata non risponde alle esigenze di puntuale esplicaIOne del percorso giustificativo in ipotesi di ribaltamento di pronunzia di colpevolezza resa in primo grado. Il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep.2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430) ha stabilito il principio per cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruIOne dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiaraIOni ritenute decisive, ma deve offrire una motivaIOne puntuale e adeguata, che fornisca una raIOnale giustificaIOne della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Si è condivisibilmente chiarito, nella linea interpretativa tracciata dalla sentenza PT (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486), che l'assoluIOne pronunziata dopo una condanna di primo grado non deve superare alcun dubbio;
è infatti la condanna a dover intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluIOne, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché presunIOne di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relaIOne alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluIOne. A tanto consegue anche la diversa modulaIOne dell'obbligo di motivaIOne in caso di totale riforma in grado di appello, giacché in ipotesi di sovvertimento di sentenza assolutoria si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie 132 che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudiIO;
per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la sostenibilità di ricostruIOni alternative del fatto, sulla base di un'operaIOne di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruIOni non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È, dunque, necessario che il dubbio ragionevole non solo risponda a criteri dotati di intrinseca raIOnalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Pertanto, pur in assenza di un obbligo di rinnovaIOne della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, è irrinunciabile la necessità che il giudice d'appello strutturi la motivaIOne della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. 13.2 La necessità che il giudice d'appello renda un'esaustiva e puntuale motivaIOne anche in caso di riforma della condanna in assoluIOne non costituisce un approdo giurisprudenziale innovativo, frutto degli interventi nomofilattici di cui alle sentenze delle Sez. U. PT, Patalano e Troise, dal momento che anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva autorevolmente segnalato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229) che la riforma in senso assolutorio della condanna di primo grado comporta per il giudice la necessità di una confutaIOne completa delle precedenti argomentaIOni, atta a scardinare il percorso logico- dimostrativo del primo giudice. Pertanto, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluIOne, non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa della pronunzia d'appello delle generiche notaIOni critiche o di dissenso;
è, altresì, tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivaIOnale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Che si intenda o meno ricondurre siffatto obbligo al sintagma "motivaIOne rafforzata", che plasticamente sintetizza la necessità di dare compiuta ragione, con un apparato giustificativo autonomo, della decisione, certo è che in caso di ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado al giudice d'appello si richiede di dar conto della difforme valenza dimostrativa assegnata alle prove già scrutinate in primo grado e di esplicitare i passaggi logici che rendono 133 giuridicamente e fattualmente sostenibile, con la necessaria forza persuasiva, l'esito decisorio assunto (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, P.c. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948;Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, P.c. in proc. Fu e altri;
Rv. 261327). La sentenza impugnata ha pretermesso siffatti principi, limitandosi ad una frettolosa ed immotivata enunciaIOne delle ragioni di dubbio, senza affrontare il tenore delle chiamate in reità e correità acquisite agli atti;
affermando apoditticamente l'inconciliabilità del ruolo assegnato al prevenuto dal UL con il tenore delle dichiaraIOni rese dagli altri collaboratori, in particolare PÀ e RC;
accreditando valenza dirimente al mancato aggancio delle celle telefoniche da parte del cellulare dell'imputato la sera dell'omicidio; omettendo l'autonomo scrutinio delle fonti anche in relaIOne all'addebito associativo. 13.3 Più specificamente il giudice di primo grado ha posto a sostegno dell'affermaIOne di responsabilità nei confronti di LI FR le dichiaraIOni rese dal UL nell'interrogatorio del 1 luglio 2015, segnalando come il collaboratore, dopo aver ricostruito il movente omicidiario e le successive fasi di preparaIOne ed esecuIOne del delitto, abbia asserito che del monitaraggio delle abitudini della vittima si era occupato, sua sua richiesta, LI BR, coadiuvato dai fratelli FR e NO. Aggiungeva che, dopo aver appreso della frequentaIOne da parte del RC IN di locali siti in NA Marina, aveva comunicato a LI BR che non era necessario che la sera dell'omicidio egli fosse personalmente presente, essendo sufficiente che mandasse il AT FR a fornire appoggio logistico agli esecutori materiali dell'aIOne delittuosa, indicaIOne che fu recepita. Da ultimo il UL aggiungeva, sia pure in forma dubitativa, di "ricordare che LI FR fu fermato durante un controllo dalle forze di polizia anche se non ricordo bene se fu fermato durante il tragitto oppure a seguito di un controllo presso l'abitaIOne di LI BR" (sent. GU pag. 515 e segg.). A riscontro di siffatte dichiaraIOni il primo giudice richiamava quanto riferito da PÀ IU e RC AN. In particolare, il PÀ dichiarava che gli organizzatori dell'agguato furono BR LI, AN ZA e AR UL, mentre gli esecutori materiali furono FR LI e lo stesso AR UL;
indicava le proprie fonti in BR LI con riguardo alla fase preparatoria, in ZO PÀ, in stretti rapporti con ZA AN, e in RC AN, all'epoca non ancora inserito nella cosca PÀ, dal quale aveva appreso, altresì, che "nell'occasione egli fornì il ciclomotore ai killer per l'aIOne omicidiaria che era uno scooter Typhon, non di origine furtiva, di proprietà di un amico di 134 ch AN RC di cui lui aveva le chiavi, consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto"(pag. 522). RC AN, dal canto suo, oltre ad aver dettagliatamente riferito delle circostanze in cui LI BR gli aveva richiesto la disponibilità di un ciclomotore "poiché dovevano fare un discorso> contro i RC", dichiarava di aver appreso da AD IN, capo della cosca PÀ, che l'omicidio di RC IN in NA era stato eseguito dai "sambiasini" e materialmente da UL AR e da un altro soggetto a lui vicino che indicava in ZA AN e/o FR LI, AT di BR, componenti del "gruppo di fuoco" che si era reso responsabile anche dell'omicidio di RC ON davanti al Commissariato di Lamezia Terme. Il giudice dava, inoltre, conto delle ragioni alla base della scarsa affidabilità della diversa composiIOne del gruppo omicidiario accreditata dal collaboratore GE, sulla base di confidenze ricevute dai partecipi all'aIOne delittuosa. Manca del tutto, a parere della Corte, nell'apparato motivaIOnale censurato dal P.g. il confronto critico con le diverse valutaIOni operate dal GU, l'individuaIOne e la esplicitaIOne dei nodi decisivi che rendevano quell'apprezzamento probatorio non condivisibile e, in conclusione, un adeguato percorso logico a supporto della decisione liberatoria rispetto alle motivaIOni della sentenza di primo grado. Devesi aggiungere per il rilievo che la circostanza assume sotto il profilo della coerenza e logicità della motivaIOne che la pretesa diversità dei ruoli che UL, PÀ e RC assegnano al LI nella fase esecutiva dell'agguato non pare rivestire nella specie valenza dirimente giacchè la condotta materialmente esecutiva del reato è suscettibile di ricomprendere sia l'aIOne in concreto letale (l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco che hanno attinto la vittima) che le attività immediatamente strumentali e serventi la stessa, come l'individuaIOne e la segnalaIOne dell'obiettivo. Né pare potersi accordare significato di prova liberatoria al mancato aggancio da parte del cellulare dell'imputato delle celle relative al luogo dell'omicidio dal momento che difetta ogni riscontro circa il fatto che l'apparato fosse in funIOne nel periodo temporale d'interesse e sia stato utilizzato in altro luogo, evidenza che, ove sussistente, avrebbe potuto costituire una prova d'alibi. 13.4 La sentenza di primo grado ha, infine, analiticamente scrutinato le dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia ai fini della verifica dell'organico inserimento del LI FR nella cosca federata. Al riguardo ha evidenziato come il UL ne abbia affermato l'intraneità al sodaliIO richiamando un rapporto di conoscenza e amicizia risalente all'infanzia e un condiviso percorso criminale;
PÀ IU, capo dell'omonima cosca, in diverse dichiaraIOni, ha indicato 135 ch LI FR quale elemento facente parte del "gruppo di fuoco" della famiglia 'ndranghetista dei ZA e pienamente inserito nell'organigramma della cosca unitaria;
RC AN, intraneo alla cosca PÀ, ha analogamente riferito che l'imputato faceva parte del cd. "gruppo di fuoco" della consorteria criminale insieme a UL AR, ZA AN e al AT BR. Anche IO AT collocava il LI nel sodaliIO a giudiIO e riferiva di confidenze ricevute dai fratelli CA, IE e IO, circa la custodia di armi per conto dei fratelli LI e analoghe dichiaraIOni sull'appartenenza dell'imputato alla cosca federata e al gruppo di fuoco dei ZA sono state rese da PE IO. 13.5 L'articolato compendio posto a sostegno della pronunzia di responsabilità resa dal primo giudice per gli addebiti elevati a carico del LI è stato, dunque, incongruamente pretermesso e svilito in sede di gravame, difettando una valutaIOne puntuale ed esaustiva delle fonti richiamate, tanto da configurare il viIO di travisamento della prova per omissione, ravvisabile quando manchi la motivaIOne in ordine alla valutaIOne di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi ai fini delle statuiIOni finali (in tal senso, Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013,Chierici, Rv. 257899). A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro per nuovo giudiIO in relaIOne alla posiIOne del LI FR. Le argomentaIOni difensive di cui alle note prodotte hanno carattere recessivo a fronte di una motivaIOne radicalmente carente, come sopra rilevato. SC SC IN 14. Fondati risultano i ricorsi proposti nell'interesse di CA ES CO per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. Assorbente è il rilievo circa l'omessa valutaIOne dell'atto d'appello del Prof. Avv. Carlo Federico Grosso, depositato il 14 ottobre 2017. La difesa ha lamentato l'assenza di qualsiasi riferimento al gravame nel corpo della motivaIOne che ha considerato esclusivamente l'impugnaIOne del codifensore Avv. ST. La Corte d'Appello nella parte illustrativa dei gravami interposti ha espressamente affermato che "avverso il suddetto provvedimento propone appello anche il difensore di fiducia di CA ES CO, condannato alla pena di anni dieci di reclusione. Il primo motivo di 136 doglianza riguarda il difetto di motivaIOne della sentenza, avendo questa ribaltato quanto statuito sul CA dal giudice cautelare, che aveva fatto cadere l'ipotesi accusatoria associativa;
ma, allo stesso tempo, il giudice di primo grado avrebbe mantenuto lo stesso quadro indiziario sotteso alla precedente fase cautelare, al fine di supportare il proprio convincimento, senza però aggiungere elementi di novità; ne deriva, pertanto, l'insufficienza probatoria per l'affermaIOne di una qualsivoglia penale responsabilità. Nel merito, la partecipaIOne dell'imputato, quale sodale della cosca, non sarebbe per niente dimostrata, essendo insufficiente il narrato, in particolare di PÀ IU e IO AT;
trattasi, infatti, di dichiaraIOni false e prive di riscontro. Anche le altre contestaIOni per cui è stato ritenuto colpevole diverse violaIOni in materia di armi, una tentata estorsione e una tentata rapina ai danni di TU IZ e il danneggiamento perpetrato sempre ai danni di quest'ultimo sarebbero illegittime per l'assenza di elementi - dimostrativi della responsabilità dell'imputato, per la violaIOne dell'art. 192, c.p.p., in species in punto di attendibilità del collaboratore di giustizia IO e della sua compagna, e per l'illogicità motivaIOnale. Il difensore contesta ulteriormente l'inutilizzabilità delle dichiaraIOni di cui si fa cenno nell'atto di appello e che il Giudicante avrebbe posto alla base della sua decisione, in aperta violaIOne di quanto statuito dall'art. 270, c.p.p., giacché facenti parti di un altro procedimento penale. Infine, anche per il CA si ritiene l'insussistenza della contestata aggravante dell'art. 7 della L. n. 203/90. Conseguentemente, si chiede, in via preliminare, la nullità della sentenza per difetto di motivaIOne e l'inutilizzabilità delle intercettaIOni del proc. n. 3308/2010 R.G.N.R.; in via principale, l'assoluIOne dell'imputato e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante contestata, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti con contenimento della pena nel minimo edittale". Nessun riferimento, dunque, alla duplicità delle impugnaIOni. Nella parte motivaIOnale esplicativa della reieIOne la Corte esordisce asserendo che sono "privi di fondamento gli atti di appello", limitandosi a chiarire che "rispetto alla pronuncia del Tribunale del Riesame è subentrata la chiamata di UL, che ha corroborato gli altri apporti dichiarativi già peraltro inequivocamente descrittivi dell'inserimento organico e funIOnale dell'imputato nel sodaliIO di cui al capo 1). Nessuna valenza riveste la circostanza che il collaboratore non sapesse nulla sul possesso di doti di 'ndrangheta da parte del CA atteso che comunque in tutta la cosca erano ben pochi ad averla". La laconicità del riferimento soprarichiamato e la natura sostanzialmente ricognitiva delle fonti probatorie dichiarative che sostanzia la motivaIOne non 137 consentono di ritenere che la Corte territoriale si sia fatta carico delle doglianze formulate dal Prof. Grosso e le abbia tenute in conto nella deliberaIOne della sentenza, pur senza richiamarne espressamente i contenuti. Infatti, ove la sentenza impugnata avesse nella sostanza fornito risposta esauriente ai rilievi difensivi svolti nell'atto di appello (che la difesa denunzia pretermesso), questa Corte avrebbe potuto ragionevolmente ascrivere l'assenza di riferimenti specifici al gravame a mera svista;
nella specie, tuttavia, la totale mancanza nell'apparato motivaIOnale relativo all'imputato di richiami alle doglianze del difensore, peraltro non pienamente sovrapponibili a quelle scrutinate, impone di ritenere integrato il viIO denunziato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnaIOne non dà luogo ad un viIO di motivaIOne rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegaIOni svolte nella motivaIOne in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741). Tuttavia, quando l'omessa consideraIOne investa l'intero atto di impugnaIOne, non dandosi conto in motivaIOne della sua materiale esistenza e delle ragioni che ne sostengono la reieIOne, al viIO della motivaIOne s'accompagna la concreta lesione del diritto di difesa, risultando compromessa l'integrità del contraddittorio tecnico che impone al giudice di recepire nella loro interezza le confutaIOni mosse alla decisione impugnata, di valutarle nella loro formale ammissibilità e nei contenuti sostanziali e dare conto del risultato di siffatto vaglio. Né, con tutta evidenza, compete al giudice di legittimità lo scrutinio di dettaglio dell'atto di appello obliterato al fine di una verifica circa la decisività delle molteplici questioni prospettate in quella sede, dovendosi limitare l'apprezzamento del Collegio alla capacità devolutiva dell'atto in ragione della specificità e articolaIOne argomentativa delle questioni prospettate. 14.1 La sentenza impugnata è incorsa in ulteriori violaIOni che la Corte ritiene indispensabile, per ragioni di completezza, evidenziare e che integrano autonome, seppur recessive, ragioni di annullamento. In particolare, i giudici d'appello hanno ritenuto di "confermare" la responsabilità del CA per i capi 15, 16 e 17 della rubrica, concernenti rispettivamente gli addebiti concursuali di tentata estorsione pluriaggravata in danno di TU IZ, commessa in data 25/11/2010, di detenIOne e porto illegale di una pistola cal. 7,65, marca Bernardelli-Gardone, di danneggiamento aggravato 138 mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco dell'abitaIOne dell'TU. Sennonché, in relaIOne al capo 15 il primo giudice era pervenuto ad una pronunzia assolutoria, ritenendo insufficiente e contraddittoria la prova circa la causale dell'aIOne, limitando l'affermaIOne di responsabilità ai reati contestati ai capi 16 e 17 della rubrica. I giudici d'appello, in assenza di gravame della pubblica accusa sul punto, hanno ritenuto sussistente la responsabilità del prevenuto per la fattispecie estorsiva, riconnettendo alla stessa decisiva rilevanza anche ai fini della partecipaIOne al sodaliIO sub 1. Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che "dirimente valenza dimostrativa" a tal fine dovesse riconoscersi ai reati fine contestati tra cui "la accertata commissione della estorsione tentata e dei danneggiamenti in danno di TU IZ". Si è, dunque, in presenza di un viIO di illogicità manifesta nella misura in cui la Corte ritiene correttamente formulato il giudiIO di colpevolezza per un capo in ordine al quale è stata pronunziata assoluIOne e ne trae argomento a sostegno della partecipaIOne associativa, rendendo una motivaIOne sintetica segnata dall'interdipendenza tra reato mezzo e reati fine. Ulteriore profilo critico è costituito dalla reformatio in pejus in punto di trattamento sanIOnatorio;
la Corte territoriale, nell'operarne la rimodulaIOne, oltre ad aver inflitto un aumento a titolo di continuaIOne per il capo 15 in ordine al quale era già stata pronunziata assoluIOne in primo grado, ha inopinatamente aumentato da anni dieci ad anni undici la pena base per il reato associativo sub 1. Alla luce delle consideraIOni svolte la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata in relaIOne alla posiIOne del ricorrente CA ES CO con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro per nuovo giudiIO. NN CO NI detto MI 15. Inammissibile s'appalesa il ricorso proposto nell'interesse di ZA CO ON, in quanto reiterativo di doglianze concernenti la sussistenza della cosca confederata, l'attendibilità delle dichiaraIOni del UL, il ruolo apicale del prevenuto, già congruamente scrutinate dai giudici di merito con concordanti esiti valutativi. Richiamate le consideraIOni già svolte al par. 2 in relaIOne alla associaIOne unitaria e all'ecceIOne di giudicato per effetto della pronunzia resa nel processo c.d. Tabula Rasa, osserva la Corte che le dichiaraIOni di UL GE riguardo al ruolo associativo del ricorrente sono frutto di una risalente conoscenza e frequentaIOne, dettagliate, intrinsecamente coerenti e ampiamente riscontrate, come correttamente evidenziato dai giudici di merito. Egli ha riferito le scaturigini della faida con i RC, rammentando come, subito dopo l'omicidio 139 ch del padre PP ZA nel 1998, l'imputato avesse deciso di vendicarlo, eliminando tutti i componenti della famiglia RC, e avesse individuato negli IA i portatori di un analogo disegno a seguito dell'omicidio di IA ES detto CI e IA NT, ponendo le premesse per la fusione tra i due gruppi familiari. Aggiungeva che la decisione di eliminare i RC fu presa nel corso di più riunioni, avvenute anche a casa di MI ZA, cui parteciparono i rappresentanti delle famiglie ZA, PO e IA, nelle persone di MI ZA "il grande", IN PO, EN IA, NI IA, IE IA e NO AV, oltre a BR LI. Il collaboratore precisava che il ricorrente non si occupava solo dell'aspetto organizzativo e direttivo nell'ambito dell'associaIOne, in quanto non si sottraeva al compimento in prima persona di aIOni delittuose;
ne segnalava la personalità carismatica e ne evidenziava i legami e i collegamenti malavitosi non solo in Calabria, ma anche con ambienti esteri, in particolare con il Venezuela e la Colombia, per ragioni connesse al traffico di stupefacenti. Dichiarava che l'imputato aveva organizzato il confeIOnamento del pacco bomba indirizzato alla famiglia RC sotto forma di cesto pasquale e ricordava che fu espresso mandatario dell'omicidio di IN RC;
che si occupava di procurare armi nell'interesse della cosca e si muoveva costantemente armato, che godeva di appoggi tali da poter restare latitante nell'area di operatività dell'associaIOne. Gli altri collaboratori hanno dato ampio riscontri alle propalaIOni del UL su tutti gli aspetti della chiamata. PÀ IU lo ha collocato ai vertici della cosca confederata, appena al di sotto di IA EN e AV ON, indicando l'operatività del gruppo familiare nel settore degli stupefacenti anche al Nord Italia e i collegamenti con i Pesce di SA. Analoghe informaIOni sono state rese da RC AN, il quale ha confermato l'attivismo del clan nel settore degli stupefacenti, aggiungendo che controllava - altresì le estorsioni nella zona di - Marcellinara, da IO AT e da MU EG. GE IE PA, intraneo ai ZA per aver sposato GI, sorella di NI ZA, detenuto per l'omicidio di NO RC, ha indicato MI ZA quale responsabile dell'omonima famiglia di 'ndrangheta per essere succeduto al padre assassinato;
ha riferito della preparaIOne da parte del predetto NI e del ricorrente di un ordigno esplosivo, che doveva distruggere l'abitaIOne dei RC e di aver appreso da MI ZA del cattivo funIOnamento del telecomando, che aveva impedito l'esplosione e imposto l'intervento di ES e NI ZA, che spararono all'indirizzo di NO e CO RC, uccidendo il primo. 140 ch Trattasi all'evidenza di dichiaraIOni del tutto concordanti nel descrivere il ruolo di primo piano rivestito dal prevenuto nell'ambito del proprio gruppo familiare e della cosca confederata, cui s'aggiunge il riscontro ulteriore costituito dall'arresto e dalla condanna del prevenuto (richiamata dal primo giudice) per fatti di stupefacenti nell'ambito della c.d. operaIOne "Taxi driver" condotta dalla Procura della Repubblica di Firenze. NN NI detto LL 16. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relaIOne al ricorso proposto nell'interesse di ZA AN, detto LL, AT di MI, ritenuto partecipe del sodaliIO criminoso sub 1. Le emergenze processuali che attestano l'intraneità del prevenuto alla cosca confederata sono state adeguatamente scrutinate dalle conformi sentenze di merito, le quali hanno evidenziato la convergenza dei contributi dichiarativi dei collaboratori nella descriIOne del ruolo e delle attività del ricorrente. Le doglianze, replicate in sede di motivi nuovi, in ordine alla pretesa confusione ed inconcludenza delle dichiaraIOni accusatorie dei c.d.g. e all'inattendibilità del UL, hanno carattere reiterativo e di merito e peccano di genericità laddove attestano la confutaIOne su assunti assiomatici, insuscettibili di incidere in senso decisivo sulla tenuta logica della motivaIOne. Basti in proposito porre mente ai contenuti delle dichiaraIOni richiamate dai giudici di merito, dalle quali risulta che PÀ IU fu destinatario di una richiesta di incontro, veicolata da CO ZA, da parte di MI e LL ZA in relaIOne alla strategia da adottare nei confronti dei RC;
che UL ebbe a consegnare al prevenuto la parte più consistente della somma estorta all'imprenditore ER ES, che doveva essere destinata a sostenere le spese legali dei cugini NI e ES nonché di MI ZA;
che secondo il medesimo UL - tutte le decisioni più importanti relative al gruppo familiare dei ZA venivano prese anche da LL, il quale oltre a trafficare in stupefacenti (precisamente marijuana) partecipava all'organizzaIOne e alla logistica degli omicidi, come nel caso di NI RC e ON RC e si era occupato anche di danneggiamenti a fini estorsivi ("si è occupato di mettere le cartucce piuttosto che la telefonata estorsiva"). GE IE PA, intraneo al gruppo, ha dichiarato che il ricorrente era stabilmente incaricato di organizzare riunioni di mafia nella sua abitaIOne di SA specie durante la detenIOne di fratelli e cugini ove si decidevano soprattutto alleanze criminali e aIOni omicidiarie ed era, inoltre, attivo nel settore delle estorsioni. Ha precisato di aver partecipato ad una riunione nel corso della quale il suocero AN ZA e ZA LL dettero incarico a 141 ch UL AR di uccidere RC ES detto "u russu", appartenente alla famiglia dei RC e reputato pericoloso. I collaboratori, in conclusione, hanno riferito notizie di prima mano e in maniera concorde hanno delineato il ruolo vicario del prevenuto rispetto al AT, il pieno inserimento nelle dinamiche associative, la partecipaIOne a riunioni concernenti iniziative omicidiarie nei confronti di esponenti dei RC, la partecipaIOne a condotte estorsive finalizzate a sostenere le spese legali dei sodali detenuti. Si tratta di contributi essenziali al fine della vita e dell'attingimento degli scopi della compagine associata, emersi nitidamente dalle chiamate dei collaboratori, e che non sono scalfiti dalla mancata contestaIOne dei reati fine ovvero dall'assoluIOne intervenuta in relaIOne all'omicidio di NO RC, essendo il thema probandi costituito dall'inserimento organico del prevenuto nell'associaIOne ascritta al capo 1 e dal concorso prestato all'attingimento dei fini comuni. 16.1 Quanto ai rilievi che concernono le aggravanti ex art. 416, commi 4 e 6, cod. pen., la Corte di merito ha fornito risposta al gravame difensivo al par. 9 della motivaIOne ove ha richiamato le molteplici, precise e concordanti propalaIOni dei collaboratori circa la disponibilità di armi ed esplosivi in capo al consorIO di cosche, nonché gli esiti dell'attività di P.g. che ha condotto al sequestro di numerosi e micidiali dispositivi. Dando conto anche delle ragioni che sostengono la consapevolezza soggettiva di tale dotaIOne. La valutaIOne della Corte territoriale è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenIOne di tali strumenti di offesa da parte del sodaliIO mafioso (Sez. 1, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 27801; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254). Quanto al finanziamento delle attività economiche la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all'attività dell'associaIOne in quanto tale;
ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestaIOne, a carico di tutti i componenti del sodaliIO mafioso (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011 Rv. 252114). Nella specie, la sentenza impugnata ha richiamato le circostanze a fondamento del ritenuto reimpiego dei proventi illeciti, di cui vi è chiara traccia nei materiali processuali e in contestaIOne, attesa la natura spiccatamente imprenditoriale e solo apparentemente legale delle attività della cosca dominante degli IA e 142 l'acquisito controllo, anche mediante fittizia intestaIOne, di attività economiche e produttive insistenti sul territorio. 16.2 La sentenza impugnata ha, invece, effettivamente omesso di rispondere alla doglianza difensiva relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 112 cod. pen. ritenuta in primo grado. Questa Corte ha chiarito che l'aggravante del numero delle persone, prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen., benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416 bis cod. pen., in quanto l'associaIOne per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo (Sez. 6, n. 39923 del 16/07/2014, Covelli e altri, Rv. 260709; Sez. 5, n. 38252 del 05/07/2004, Ren, Rv. 230236). Nondimeno, vi è un assoluto difetto di interesse della difesa alla deduIOne: invero, la Corte d'Appello ha di fatto riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, in quanto, fissata la pena base in relaIOne al capo 1 in anni 12 di reclusione, ha operato la riduIOne ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 9 e, di seguito, la riduIOne per la scelta del rito, con determinaIOne finale pari ad anni 6. Pertanto, l'aggravante ex art. 112 cod. pen. non ha avuto alcuna influenza nella determinaIOne del trattamento sanIOnatorio con conseguente difetto d'interesse dell'impugnante. Infatti, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condiIOne di ammissibilità di qualsiasi impugnaIOne, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnaIOne e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminaIOne del predetto provvedimento, una situaIOne pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538). AL LO 17. Il ricorso proposto nell'interesse di ZA AN è infondato in relaIOne all'addebito associativo mentre merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate, con riguardo ai reati-fine contestati ai capi da 22 a 26. Lo stabile inserimento del prevenuto nella compagine associativa a giudiIO si staglia nitida alla luce delle propalaIOni dei collaboratori. Infatti, tutti i dichiaranti lo inseriscono nel gruppo di fuoco guidato dal UL e lo descrivono come soggetto a lui molto vicino. In tal senso depongono le dichiaraIOni di PÀ IU, il quale lo ha indicato anche nel gruppo dei c.d. "autonomisti" che effettuarono rivendicaIOni nei confronti della cosca PÀ e come uno degli autori dell'estorsione in danno di ER ES;
di RC AN, PE IO e 143 ch GE IE PA. UL lo ha descritto come soggetto adibito all'esecuIOne di atti intimidatori e danneggiamenti che "prendeva le direttive direttamente da me"; ne ha segnalato il buon inserimento nella società civile lametina e la passione per le armi e gli ordigni esplosivi. Aggiungeva che dal 2003, con l'assenso e nell'interesse della cosca confederata, "piazzò una serie di atti intimidatori e danneggiamenti nei confronti di imprenditori e commercianti lametini ai quali ve- niva imposto di non pagare più l'estorsione ai RC", cui si intendevano togliere le entrate economiche basilari. GE IE PA ha reso sull'imputato dettagliatissime dichiaraIOni, del tutto convergenti con quelli degli altri c.d.g., descrivendolo come partecipe del c.d. gruppo di fuoco, illustrando il progetto di omicidio che egli stesso insieme all'ZA e al UL avrebbe dovuto eseguire in danno di RC IN detto NO nei pressi della palestra che lo stesso frequentava e che si era interrotto ad esecuIOne avviata per turbative ambientali, chiamandolo in causa per una lunga serie di attentati dinamitardi e confermando la sua particolare perizia nel confeIOnamento di ordigni esplosivi. Il compendio dichiarativo che attinge il prevenuto è, dunque, univoco nell'indicarlo come appartenente al sodaliIO ed impegnato in attività illecite funIOnali all'attingimento degli scopi del medesimo, dalla partecipaIOne ad aIOni di sangue in danno dei RC a intimidaIOni con finalità estorsive, al procacciamento e custodia di armi ed esplosivi. Manifestamente infondata risulta, dunque, la doglianza circa il preteso travisamento delle dichiaraIOni dei collaboratori, ed in particolare del UL in quanto il fatto che l'ZA "prendesse ordini" dal UL e sia indicato come organico ai ZA è coerente con le caratteristiche associative, giacché la fusione tra le cosche d'impianto familiare non ha comportato l'annullamento delle originarie appartenenze, ma ne ha saldato le componenti attorno ad un programma unitario e condiviso con la confluenza dei rispettivi contributi verso lo scopo perseguito. Né hanno pregio i rilievi in ordine alla mancata consideraIOne del periodo di detenIOne sofferto dall'imputato che, come segnalato già dal primo giudice, non ha interrotto il vincolo associativo se -come riferito dal collaboratore NT- in epoca ben successiva alla scarceraIOne del 2008, a seguito della sua aggressione all'imputato, determinata dalla non approvata frequentaIOne di una nipote, intervennero a sedare gli animi non solo il UL ma anche il LI e altri esponenti di primo piano del sodaliIO, a dimostraIOne della perdurante affectio societatis. 17.1 A diversi esiti deve pervenirsi in relaIOne agli addebiti che concernono l'omicidio di RC ON, ascritto al prevenuto in concorso con il UL e RC IN ed avvenuto il 23/5/2003, intorno alle 9,30, dinanzi al 144 Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, ad opera di due soggetti, travisati da caschi integrali, che sopraggiunti a bordo di una moto mentre la vittima usciva dal commissariato, ove si era recato a firmare in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.s.- lo attingevano con numerosi colpi di arma da fuoco. I primi collaboratori che, secondo le emergenze in atti, hanno consentito di far luce sul fatto di sangue, rendendo dichiaraIOni al riguardo, sono stati RC AN, PÀ IU e MU ER EG, ai quali si sono successivamente aggiunti UL AR e GE IE PA. I giudici di merito hanno riportato ampiamente le dichiaraIOni di PÀ IU, il quale ha fornito un dettagliato resoconto di quanto appreso da PÀ ZO, indicando gli esecutori in ZA AN, il quale sarebbe stato alla guida della motocicletta, e in UL AR, che avrebbe sparato all'indirizzo della vittima, mentre IN RC detto - GI - avrebbe svolto funIOni di c.d. specchietto, segnalando agli esecutori i movimenti del RC ON, in ciò agevolato dal fatto di abitare di fronte alla casa dell'obiettivo designato e spinto dal desiderio di vendetta a seguito dell'uccisione del padre RC ES (detto "U russu") e dello IO, i due cosiddetti "bruciati". Aggiungeva il PÀ di aver ricevuto informaIOni anche sulle modalità esecutive dell'omicidio, apprendendo, in particolare, che ZA e UL, dopo aver ricevuto notizia dell'allontanamento da casa della vittima, "si posiIOnarono con la motocicletta all'interno di un furgone situato nei pressi del distributore di benzina che si trova nella strada parallela al Commissariato in modo che l'autista del furgone avesse modo di vedere i movimenti di RC ON che doveva andare obbligatoriamente a firmare al Commissariato di PS", così da informare i killer non appena lo avesse avvistato sulla scalinata, consentendo loro di agire. Dichiarava che subito dopo l'agguato "i due andarono a posiIOnare la motocicletta nello stesso terreno e nello stesso punto in cui un paio di anni prima era stata abbandonata la motocicletta con cui i killer avevano ucciso il AT di RC ON, ovvero RC NI". La Corte d'Appello, in sintonia con il GU, ha, inoltre, ritenuto che rivesta un valore sostanzialmente confessorio l'episodio riferito da RC AN e verificatosi la mattina stessa dell'omicidio all'interno della gioielleria Tropea. Il collaboratore ha dichiarato di essere a conoscenza che i mandanti dell'omicidio furono le cosche confederate, gli esecutori UL ed ZA, con i ruoli già riferiti dal PÀ, e IN RC quale staffetta, aggiungendo che la mattina dell'omicidio si trovava presso la gioielleria di Tropea NO, allorché entrarono ZA AN e AR UL "con una bottiglia di champagne e tre bicchieri dicendo trionfalmente: "amu chicatu, o 145 MA non c'è più”, senza prestargli ascolto quando segnalava loro la presenza nel locale di un parente della vittima che stava effettuando dei lavori. L'episodio è stato confermato dal collaboratore GE, il quale asseriva di aver appreso direttamente da UL ed ZA le circostanze dell'aIOne omicidiaria e del seguente "festeggiamento". Anche MU ER EG ha riferito dell'episodio criminoso e ha dichiarato "so per certo, in quanto egli stesso me lo ha confidato, che fu proprio IN RC "il Giappone "a fare da specchietto, vale a dire a dare il segnale ai killers della partenza di RC ON da casa sua per andare a firmare al Commissariato;
per come mi chiedete IN RC "il Giappone" mi face capire in più occasioni che l'omicidio era stato materialmente effettuato da esponenti del gruppo dei sambiasini ed in particolare fece riferimento a AR UL" (sent. GU pag 501), segnalando che il RC intratteneva intensi rapporti con il medesimo al fine di vendicare l'omicidio dei congiunti. Ultimo tra i c.d.g. UL AR ha reso una versione dell'accaduto non collimante con le dichiaraIOni appena richiamate. Ha, infatti, ammesso le proprie responsabilità in ordine all'accaduto precisando, tuttavia, di aver avuto un ruolo diverso da quello ascrittogli nell'ordinanza custodiale, sostenendo di essere stato incaricato dalle famiglie IA-ZA-PO di organizzare l'omicidio "soprattutto per ciò che concerne la rilevaIOne dei movimenti della vittima"; escludeva ("a me non risulta") il coinvolgimento di RC IN nell'aIOne con qualsivoglia ruolo, pur confermando i sentimenti di vendetta che il medesimo nutriva nei confronti dei RC;
indicava quali esecutori materiali NO AV, che avrebbe esploso i colpi all'indirizzo della vittima, e NN IE, quale conducente della moto, aggiungendo di aver appreso dette informaIOni da LI BR e dallo stesso AV. Quanto al ruolo dell'ZA, egli asseriva TI ' per quanto a mia conoscenza non ha avuto alcun ruolo in quell'omicidio anche se verosimilmente ne era informato...". 17.2 Deve del tutto preliminarmente rilevarsi come la contestaIOne del capo 22 sia stata rettificata dal P.m. a seguito della collaboraIOne del UL, avendo la pubblica accusa operato una sintesi delle chiamate, recependo il dato informativo che vuole lo stesso UL "quale organizzatore, osservatore delle abitudini della vittima e fornitore del necessario appoggio logistico rispetto alla materiale esecuIOne dell'omicidio", affermando la mancata identificaIOne del "materiale sparatore" e ascrivendo all'ZA e al RC i ruoli riferiti de relato da PÀ, RC AN e GE ma negati dal UL. Detta sintesi riflette, in sostanza, una valutaIOne segmentata o fraIOnata delle prove dichiarative 146 acquisite, lasciando- tuttavia- nodi almeno parzialmente irrisolti, anche sotto il profilo logico, nella ricostruIOne degli eventi. Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha sostenuto che "in buona sostanza, UL AR, secondo le sue dichiaraIOni, ha organizzato l'attentato, ma tale organizzaIOne si è esaurita nel ruolo - invero, determinante, considerate le accortezze messe in atto dal RC ON per evitare attentati in suo danno - di monitorare le abitudini e gli spostamenti della vittima, per dedurne quale fosse lo stratagemma che il RC poneva in essere per non essere visto quando andava a firmare al Commissariato. UL AR, quindi, null'altro può sapere per scienza diretta se non per proprie deduIOni o per averlo appreso da altri" (pag. 499). Il GU aggiungeva che "lo stesso UL AR nulla riferisce di preciso in merito ai fatti su cui si fonda la sua convinIOne che.... l'ZA non ha avuto un ruolo nell'omicidio", richiamando la "scarsa conoscenza da parte del UL delle fasi esecutive dell'agguato" e l'inattendibilità delle sue fonti di conoscenza sul punto in quanto "la partecipaIOne all'esecuIOne dell'omicidio da parte di AV e IA IE non è coerente con gli avvenimenti successivi e deve essere, pertanto, considerata come una mera supposiIOne del UL che non va ad inficiare il quadro probatorio sopra valutato" (pag. 511) La Corte d'Appello si è allineata alle sopradette consideraIOni, argomentando che "UL riferì al LI di aver constatato che RC ON, non appena uscito di casa, si nascondeva nel portabagagli della macchina della compagna oppure si distendeva sul sedile posteriore, e così raggiungeva la abitaIOne del AT RC QU, sita nei pressi dello stesso Commissariato, presso il quale infine si portava a bordo di una Vespa. Il suo contributo finiva qui, e non solo dal punto di vista materiale, ma anche da quello delle conoscenze dirette dell'occorso delittuoso. UL, infatti, non ha partecipato alle fasi successive ed è pertanto del tutto realistico e legittimo che non sappia del ruolo di RC Vin- cenzo di specchietto e di ZA di conducente della motocicletta da cui provennero gli spari, anche in forza della regola di esperienza elaborata sulla base degli ordinari protocolli delinquenziali 'ndranghetistici in occasione di fatti di sangue, secondo la quale l'identità dei killer deve comunque rimanere sconosciuta... e lo stesso UL era sì un aIOnista, ma restava in ogni caso gerarchicamente sottordinato ai capi e direttori della cosca... rispetto ai quali si poneva come mero esecutore di ordini.... In altre parole, detto collaboratore, proprio in forza della sua dichiarata, circoscritta partecipaIOne all'occorso delittuoso, non può fornire alcuna ricostruIOne fattuale alternativa a quella 147 concordemente riferita dagli altri collaboratori in punto di esecuIOne materiale dello stesso, né tantomeno, dunque, essere in grado di smentirla". Ha aggiunto, inoltre, che "non sono condivisibili le motivaIOni in virtù delle quali il Riesame ha escluso la compatibilità del festeggiamento con la partecipaIOne di ZA al commesso delitto. Infatti, non si vede perché ZA non possa essersi recato in quella gioielleria nella tarda mattinata dello stesso giorno, avendo partecipato all'aIOne omicidiaria già alle 9.30, e dopo aver abbandonato la moto ed essersi cambiato di vestito. Anzi, v'è da ritenere che proprio il breve lasso di tempo intercorso tra il delitto e la visita in gioielleria dei due imputati, entrambi nella stessa mattinata, accrediti vieppiù l'ipotesi della diretta partecipaIOne allo stesso di ZA, ovviamente ben consapevole di quanto portato a termine" ed ha confermato che la frase pronunziata presso la gioielleria Tropea implica precisa rivendicaIOne del risultato della condotta. La motivaIOne non appare coerente con gli esiti che intende sostenere e, ancor prima, viola lo statuto che presiede la valutaIOne della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia. Non è all'evidenza in discussione la complessiva attendibilità di ciascuno dei propalanti che hanno riferito dell'episodio né, in particolare, del UL, ma la concreta verifica in relaIOne allo specifico fatto delittuoso della congruenza dichiarativa di quanto narrato alla luce del corredo probatorio acquisito. -La Corte territoriale -al pari del primo giudice ha sterilizzato le evidenti friIOni ricostruttive conseguenti alle dichiaraIOni del UL segmentando l'aIOne delittuosa nelle fasi di preparaIOne ed esecutiva e ritenendole compartimentate per effetto di una massima di esperienza che, indubbiamente sussistente nelle organizzaIOni di mafia ed in relaIOne a fatti di sangue, non tiene però conto della specificità della figura del dichiarante. Per effetto della stessa ha, tuttavia, omesso lo scrutinio della sostanziale chiamata in estraneità dal medesimo operata nei confronti del prevenuto e del RC IN. Ha, inoltre, posto a fondamento del giudiIO di responsabilità dell'ZA le apparentemente convergenti dichiaraIOni de relato di PÀ, RC AN e GE, senza tuttavia fare corretta applicaIOne delle coordinate ermeneutiche fissate da questa Corte in materia di riscontri. Secondo l'insuperato insegnamento di Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condiIOni: a) risulti positivamente effettuata la valutaIOne della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di 148 ogni singola dichiaraIOne, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relaIOne a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivaIOne da fonti di informaIOne diverse (tra molte conformi, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018,C, Rv. 274149). Orbene, nella specie i thema probatorio oggetto di verifica è costituito non dalle modalità dell'omicidio, pacificamente acclarate, ma dall'identità di organizzatori ed esecutori materiali, dovendo misurarsi il compendio scrutinato con la specifica ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico Ministero. In proposito PÀ IU indica come propria fonte PÀ ZO, (il quale ha negato la circostanza), che qualifica come vicino ad ZA, fornendo una descriIOne estremamente analitica di quanto accaduto;
GE indica le proprie fonti in UL ed ZA;
MU (la cui consideraIOne la Corte d'Appello ha pretermesso) indica la propria fonte in RC IN, ma non individua specificamente gli esecutori materiali, facendo esclusivo ma generico riferimento al UL;
RC AN ricollega gli autori del fatto delittuoso alla rivendicaIOne operata da UL ed ZA all'interno della gioielleria Tropea. È del tutto evidente che la valenza di riscontro assegnata dai giudici di merito alle propalaIOni dello GE e del RC non può in alcun modo prescindere da una più serrata valutaIOne dell'attendibilità delle dichiaraIOni del UL. Quest'ultimo, essendone la dichiarata fonte, ha fornito una ricostruIOne del tutto difforme del quadro delle responsabilità e, soprattutto, ha negato di essere a conoscenza di un coinvolgimento a qualsivoglia titolo del prevenuto come pure di RC IN detto GI. I giudici di merito non si sono fatti carico di detto dirimente profilo e hanno omesso ogni consideraIOne dello specifico ruolo del UL, indiscusso capo del gruppo di fuoco;
non hanno rilevato la sintomatica laconicità della ricostruIOne operata dal collaboratore;
hanno trascurato ogni consideraIOne di chi e come avrebbe seleIOnato gli autori materiali e pianificato le modalità dell'omicidio, compiti che in occasione di altri fatti di sangue il dichiarante non ha esitato a rinvendicare a sé. Il primo giudice si è limitato a rilevare come risulti distonica l'indicaIOne in AV e IA IE degli esecutori dell'omicidio, senza interrogarsi circa le ragioni per cui soggetti estranei al nucleo operativo ( c.d. "gruppo di fuoco"), 149 ее cui erano abitualmente demandati gli omicidi, sarebbero stati investiti dell'esecuIOne di un fatto di sangue che per le modalità attuative non era privo di rischi. A fronte di un compendio dichiarativo segnato da una frattura ricostruttiva di notevole spessore la Corte d'Assise d'Appello ha reso una motivaIOne molto lacunosa, richiamando gli esiti valutativi del primo giudice senza operare un compiuto ed esauriente confronto con le doglianze articolate dalla difesa e senza sciogliere persuasivamente il nodo di una piattaforma dichiarativa in cui la prospettaIOne del UL appare condiIOnante e condiIOnata dalla capacità di riscontro assegnata alle dichiaraIOni dei collaboratori GE, RC, MU e PÀ. Anche le spiegaIOni fornite in ordine alla valenza autonomamente indiziante dell'episodio verificatosi presso la gioielleria Tropea non appaiono appaganti in quanto chiamano direttamente in causa il UL nella fase esecutiva dell'illecito e si pongono in insanabile contrasto con l'assunto di una sua uscita di scena nella fase preparatoria dell'omicidio; pertanto, risulta necessario confrontare la compatibilità di siffatta risultanza (riscontrata dallo GE) a carico dell'ZA con le ricadute della stessa sull'attendibilità del UL, atteso che l'episodio denota quantomeno un interesse del collaboratore alle sorti del progetto criminoso protratto fino alla sua attuaIOne. Le rilevate criticità valutative e giustificative impongono (previo assorbimento delle residue doglianze inerenti gli addebiti sottorichiamati) l'annullamento della sentenza impugnata in relaIOne alla posiIOne del ricorrente ZA AN con riguardo al delitto contestato al capo 22 e ai connessi reati di cui ai capi 23, 24, 25, 26, con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, che provvederà ad un nuovo esame del compendio probatorio acquisito, tenendo presenti i principi in materia di fraIOnabilità della valutaIOne in tema di chiamata di correo (tra molte, Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e altro, Rv. 270153; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita e altro, Rv. 256917; Sez. 6, n. 35327 del 18/7/2013,Arena e altri, Rv.256097) e quelli che presidiano l'apprezzamento delle chiamate de relato declinati da Sez. U. Aquilina, nonché la necessità di evasione delle doglianze difensive secondo criteri di adeguatezza ed effettività argomentativa. Le doglianze inerenti all'addebito associativo debbono essere, invece, rigettate con conseguente declaratoria d'irrevocabilità della pronunzia di responsabilità per il capo 1. e 150 d NN CO detto Ricciolino 18. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relaIOne al ricorso proposto nell'interesse di ZA CO cl. 75 che ripropone profili in ordine alla valutaIOne della prova correttamente delibati dalla Corte di merito. Richiamate in via preliminare le consideraIOni svolte sub 2 in punto di sussistenza della cosca confederata e chiarito che il giudicato cautelare negativo valorizzato dalla difesa non ha alcuna funIOne condiIOnante la valutaIOne processuale delle fonti di prova, rileva il Collegio che il giudiIO di responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo è adeguatamente presidiato dalle emergenze scrutinate dai giudici di merito. Le dichiaraIOni dei collaboratori, ampiamente richiamate dal primo giudice e dalla sentenza impugnata, danno conto di emergenze fattuali inequivocamente attestanti l'organico inserimento dell'imputato nella compagine associativa sub 1. In particolare, non si presta ad alternative letture la presenza dell'imputato a più riunioni presso la carrozzeria dei fratelli VA nelle quali si discuteva di strategie per l'eliminaIOne di esponenti della famiglia RC, di cui ha riferito PÀ IU. La presenza ad almeno uno di detti convegni, quello in cui si discusse dell'omicidio di RC ES, anche di BR LI e l'espresso riferimento effettuato dal PÀ all'interesse al progetto della cosca confederata privano in radice di ogni valore le confutaIOni difensive che pretendono di escludere la riconducibilità dell'iniziativa al contesto associativo. La ventilata possibilità che dell'esecuIOne si occupasse la cosca PÀ in alternativa al sodaliIO unitario, che nutriva autonomi motivi di risentimento verso l'obiettivo designato, non è elemento idoneo a revocare in dubbio la capacità indiziante nei confronti del prevenuto in ordine alla contestata partecipaIOne al delitto associativo. E, infatti, le propalaIOni del PÀ hanno trovato conferma nelle dichiaraIOni di PE IO con riguardo alla partecipaIOne agli incontri, tenutisi nel primo semestre del 2010 presso l'autocarrozzeria dei VA, del prevenuto che accompagnava LI BR, nonché in quelle del UL. Quest'ultimo, dopo aver premesso di aver intrattenuto stretti rapporti personali con il ricorrente, ne ha segnalato la perfetta conoscenza e condivisione delle iniziative omicidiarie nei confronti dei RC, il ruolo di autista del cugino MI ZA, la consuetudine con le armi, il coinvolgimento nelle intimidaIOni con finalità estorsive. La sentenza impugnata ha, dunque, disatteso con corretti argomenti le doglianze difensive in questa sede reiterate poiché la condotta di partecipaIOne consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associaIOne e, quindi, alla realizzaIOne dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che 151 ее il partecipe svolga nell'ambito dell'associaIOne (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Rv. 206598; Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Rv. 207845), perché per tal via si realizza quella compenetraIOne organica del singolo nell'associaIOne e si manifesta il ruolo attivo e dinamico nella compagine che costituiscono il portato ermeneutico di Sez. Unite Mannino n.33748 del 12/07/2005, Rv. 231670. Ed, invero, l'aver promosso e partecipato a riunioni in cui si discuteva dell'attuaIOne di uno degli scopi associativi, ovvero dell'eliminaIOne di appartenenti alla famiglia RC, unitamente al PÀ, esponente di vertice dell'omonima cosca, e a LI BR, inserito nel gruppo di fuoco della cosca confederata, evidenzia un'indiscutibile intraneità alle dinamiche associative e un coinvolgimento nei meccanismi decisionali del tutto coerente con la storia familiare e il versatile impegno nelle attività illecite comuni descritto anche dal UL. HI IO e HI NI 19. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relaIOne all'impugnaIOne proposta dal difensore di EF RI e EF ON in ragione della genericità delle doglianze che concernono la valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboratori e l'asserita pretermissione delle propalaIOni di UL AR. Le conformi sentenze di merito hanno segnalato -recependo i dati informativi dei collaboratori (con la sola ecceIOne del UL)- che i EF erano al serviIO della cosca occupandosi, in particolare il EF RI, del procacciamento, della manutenIOne e della fornitura di armi. In tal senso ha riferito PÀ IU, che ha inserito entrambi gli imputati nel c.d. "gruppo di fuoco", indicandoli come in possesso di doti di 'ndrangheta e asserendo che EF RI fungeva da armiere della cosca. Ha aggiunto che i prevenuti si erano resi responsabili di una serie di atti intimidatori nella zona di Nicastro, che era in grado di indicare in dettaglio sulla base di quanto appreso da LI BR. Anche RC AN riferiva che i ricorrenti appartenevano al gruppo criminale di SA, confermando il ruolo di armiere della cosca di EF RI. Nello stesso senso le dichiaraIOni di PE SA e PE IO, che segnalavano il rapporto di parentela che lega gli imputati al UL e la dediIOne al settore delle armi. MU ER EG definiva RI EF "un armiere nonché modificatore di armi di alto livello" e soggetto a disposiIOne di "quelli di SA". GE IE PA ha riferito dell'inserimento di ON EF nel gruppo di fuoco, precisando che il padre RI ne deteneva le armi (pistole e fucili 152 in numero superiore a venti), in parte custodite presso la sua abitaIOne e in parte occultate in un terreno contiguo a quello del nipote UL AR, che egli aveva avuto modo di vedere. Lo GE dichiarava ulteriormente di aver appreso dal UL del coinvolgimento dei EF nella manovra diversiva effettuata con un ordigno esplosivo collocato presso l'abitaIOne della Senatrice D'OL che avrebbe dovuto distogliere le forze dell'ordine dal coevo attentato con un cesto pasquale ai danni dei RC, episodio che segnava l'iniIO dell'organica collaboraIOne dei prevenuti con i ZA-PO prima e la cosca confederata poi. Ha ricordato, inoltre, l'episodio della cessione di armi (fucili, di cui uno a canne mozze) da LI IE al UL e del danneggiamento delle stesse durante le operaIOni di recupero, cui fece seguito la consegna da parte di ZA AN a EF RI per le necessarie riparaIOni, nonché la compravendita di armi con IO NI e la consegna da parte di UL allo IO di una pistola che si era inceppata, che fu smontata in sua presenza. Il collaboratore NZ ES ha, dal canto suo, ricordato di aver consegnato a EF RI un mitra Uzi presso l'azienda agricola dove l'imputato faceva il guardiano da parte di CI IU, che non volle essere pagato in consideraIOne dei comuni trascorsi detentivi. 19.1 A fronte delle convergenti propalaIOni dei richiamati collaboratori, tra i quali lo GE, intraneo al sodaliIO e al gruppo di fuoco al suo serviIO, UL AR ha escluso che lo IO facesse parte di alcuna cosca di 'ndrangheta, pur non negando la sua competenza in fatto di armi e il coinvolgimento in contesti criminali che avevano portato il 28.12.2011 gli imputati ad ingaggiare una sparatoria con i carabinieri. Quanto a EF ON si è limitato a sostenere che si trattasse di persona di sua fiducia, che svolgeva funIOni di autista. I giudici di merito hanno concordemente e persuasivamente spiegato le ragioni che hanno indotto a disattendere la chiamata in estraneità del UL, privilegiando la solida piattaforma dichiarativa integrata dalle convergenti dichiaraIOni degli altri collaboratori, ascrivendo le dichiaraIOni del medesimo all'ammiraIOne e all'affetto nutrito per lo IO. La Corte d'Appello, in particolare, ha confutato le doglianze relative alla pretesa svalutaIOne delle dichiaraIOni del UL sostenendone l'inattendibilità in relaIOne alle specifiche posiIOni a giudiIO, argomentando che "il parziale mendacio del UL si spiega e trova giustificaIOne nel suo strettissimo rapporto personale con EF RI, suo IO, al quale si era legato in modo particolare dopo la scomparsa del padre, e nel suo tentativo, una volta divenuto collaboratore, di non aggravarne la posiIOne all'interno del presente procedimento". 153 La valutaIOne dei giudici di merito non presta il fianco a censura, attesa la puntualità dichiarativa di GE e PÀ, che ascrivono i due EF nel ristretto gruppo che si occupava di portare ad esecuIOne i fatti di sangue divisati dalla cosca, la generale convergenza sul ruolo di EF RI quale armiere della stessa, l'ecceIOnale dettaglio delle dichiaraIOni dello GE, che ha avuto modo di assistere al convogliamento di armi acquisite nell'interesse del sodaliIO all'imputato EF RI per interventi di riparaIOne, compito quest'ultimo del tutto incompatibile con l'invocata estraneità al contesto associativo, e considerato, altresì, il coinvolgimento di EF ON nell'estorsione AN che determinò il suo arresto unitamente al UL, circostanza che costituisce ben individualizzante riscontro alle propalaIOni del PÀ sul punto. RC EN 20. In relaIOne alla posiIOne di RC IN detto GI hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, con esclusivo riguardo alla determinaIOne della pena, e l'imputato. Logicamente prioritario è l'esame dell'impugnaIOne del RC, che involge i profili relativi all'affermata responsabilità per il delitto associativo e per il concorso nell'omicidio in danno di RC ON. Per ragioni di economia espositiva devono essere preliminarmente richiamate le osservaIOni già svolte in relaIOne alla posiIOne di ZA AN, stante la sovrapponibilità di gran parte delle fonti scrutinate e delle doglianze articolate. 20.1 Le conformi sentenze di merito, con argomentaIOni nella sostanza coincidenti, hanno posto a fondamento della responsabilità del prevenuto per il delitto ascritto al capo 22) le chiamate de relato provenienti da PÀ IU e MU ER EG, valorizzando ulteriormente il movente e l'arresto del ricorrente insieme al UL e EF ON per l'estorsione AN dell'ottobre 2003, negando ogni valore alla mera "supposiIOne" del UL secondo cui l'imputato, per quanto gli constava, non aveva avuto un ruolo nella vicenda delittuosa. Come già in precedenza ricostruito, il PÀ ha riferito di aver appreso da PÀ ZO le informaIOni sull'omicidio in suo possesso, indicandolo come persona vicina ad ZA AN;
inoltre, ha precisato che l'aIOne di fuoco era stata materialmente eseguita dal predetto ZA e da UL AR mentre RC IN aveva svolto il ruolo di "specchietto", informando gli esecutori del fatto che la vittima aveva lasciato la propria abitaIOne, muovendo verso il Commissariato dove doveva recarsi quotidianamente a firmare. Il PÀ chiariva anche che il coinvolgimento dell'imputato era giustificato dal desiderio di vendetta 154 del medesimo che riteneva i RC responsabili degli omicidi del padre e dello IO. Il collaboratore MU ER EG ha, dal canto suo, dichiarato di aver ricevuto dal RC IN delle confidenze in merito al fatto che aveva segnalato agli esecutori la partenza di RC ON dalla propria abitaIOne per recarsi a firmare presso il Commissariato. Il MU aggiungeva che l'imputato in più occasioni gli aveva riferito che l'omicidio era stato realizzato da esponenti del gruppo dei "sambiasini" con espresso riferimento a UL AR e che il prevenuto si era avvicinato al UL e a LI BR al fine di individuare i responsabili dell'assassinio dei congiunti e si era alleato con i predetti allo scopo di vendicarli. Solo successivamente sono state acquisite le dichiaraIOni di UL AR, il quale ha dichiarato di essersi occupato solo della fase preparatoria dell'omicidio, ha indicato in AV e in IA IE gli esecutori dello stesso e ha negato di essere a conoscenza del coinvolgimento del RC IN come pure di ZA AN. Si è già accennato al fatto che il primo giudice, pur avendo rilevato che la ricostruIOne del collaboratore "non si inserisce in modo logico nel susseguirsi degli eventi, perché l'omicidio di RC ON, come quello di RC IN avvenuto a pochi mesi di distanza, fu rivendicato dallo stesso UL e dal LI BR che pretendevano da AD IN di sfruttare parte del territorio della cosca PÀ" ha, comunque, concluso per la totale ignoranza di UL circa gli sviluppi esecutivi del programma criminoso e l'inaffidabilità di quanto al riguardo riferitogli dal LI. Vanno qui richiamate le consideraIOni già svolte in relaIOne alla posiIOne dell'ZA con l'ulteriore rilievo che la fase dell'osservaIOne dei movimenti della vittima che il UL ha riservato a sé quale contributo all'aIOne omicidiaria è pienamente coincidente con la funIOne che si assume svolta in sede esecutiva dal ricorrente sicché è da chiedersi se sia o meno plausibile che il UL, per quanto emerso dall'incarto processuale aduso alla pianificaIOne di aIOni di sangue e affidatario dell'espresso mandato della cosca unitaria di eliminare i RC, non abbia contribuito nemmeno all'individuaIOne del soggetto che avrebbe dovuto fungere da raccordo con il gruppo di fuoco, fornendo le indicaIOni necessarie sui movimenti della vittima. 20.2 La difesa ha ampiamente sviluppato il tema del travisamento delle dichiaraIOni del UL, quale non si sarebbe limitato a riferire di non avere contezza del ruolo di staffettista del prevenuto in relaIOne all'omicidio ma l'avrebbe descritto anche come soggetto "un po' facilone", al quale non avrebbe 155 mai affidato un compito simile, adombrando che siffatta caratteristica potrebbe ricondurre ad una mera vanteria le confidenze fatte al MU. La Corte di merito non ha fornito risposta all'obieIOne relativa all'utilizzo solo parziale delle dichiaraIOni del UL e al dedotto loro travisamento, limitandosi a far riferimento all'assenza di elementi di conoscenza da parte del medesimo circa il coinvolgimento del prevenuto, pur avendo il collaboratore -secondo i rilievi difensivi- più ampiamente argomentato il proprio convincimento negli interrogatori del 1/7/2015 e del 24/6/2016. 20.3 Al contrario, i giudici d'appello (par. 2.1) hanno stimato gli apporti dichiarativi di PÀ, RC AN e MU EG, "costanti, precisi e circostanziati" nonché univocamente convergenti nel disegnare il ruolo del prevenuto, consistito nell'aver avvisato gli altri compartecipi dell'ultimo spostamento della vittima, così svolgendo il ruolo di "specchietto" ed hanno valorizzato in guisa di riscontro ulteriore le affermaIOni di PE SA e PE IO, i quali hanno affermato il coinvolgimento dell'imputato nell'aIOne omicidiaria per averlo appreso nell'ambito della commissione della cosca PÀ. Tuttavia, per quanto consta dai materiali scrutinati, AN RC che ha riferito in via diretta dell'episodio della gioielleria Tropea non ha indicato la fonte di conoscenza da cui aveva appreso della partecipaIOne del RC IN al fatto omicidiario;
GE IE PA, componente del c.d. "gruppo di fuoco", pur parlando dell'episodio, non ha operato alcun riferimento all'imputato, mentre le informaIOni di PE IO hanno carattere congetturale, avendo il medesimo riferito che "per quanto a mia conoscenza per averne discusso con il gruppo PÀ ho ipotizzato che RC IN avrebbe potuto avere un ruolo di "specchietto", abitando nella zona di Capizzaglie e soprattutto per vendicare la morte del padre ES". Pertanto, le propalaIOni di detti collaboratori, in assenza di più accurate informaIOni al riguardo, non si prestano a dare riscontro a quelle di PÀ e MU, tenuto, altresì, conto dell'assenza di autonomia delle chiamate dei PE, i cui contenuti derivano (peraltro, con connotaIOni meramente ipotetiche quanto a IO PE) dagli esponenti di vertice della cosca PÀ, con conseguente sospetto di circolarità delle informaIOni di cui, puntualmente, ha riferito PÀ IU. Inoltre, sulla capacità di reciproco riscontro dei dichiaranti primari deve rilevarsi il mancato scandaglio sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca delle confidenze che il MU assume di aver ricevuto dal RC, che si coniugano ad una evidente povertà di dettaglio in ordine alle modalità di svolgimento del ruolo, ai soggetti coinvolti e alla dinamica dell'aIOne. 156 Al di là delle obieIOni tecniche sulla valutaIOne delle chiamate in reità, sotto il profilo logico non può trascurarsi l'incidenza sul compendio dichiarativo della difforme ricostruIOne del UL, intraneo alla cosca e a capo del gruppo di fuoco, che può ben essere disattesa, considerata la genericità dell'assunto circa l'estraneità ai fatti del RC IN, sebbene detto passaggio necessiti di un'ulteriore e più approfondita valutaIOne dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiaraIOni, della ricerca di eventuali elementi di corroboraIOne e di confronto con le fonti alternative, scrutinio che nella specie appare meritevole di integraIOne con una ricostruIOne anche della scansione temporale delle dichiaraIOni a tal fine rilevanti. 20.4 Deve aggiungersi a sostegno di un approccio non rigoroso al tema della valutaIOne della prova che la Corte di merito ha ritenuto che "ulteriore elemento obiettivo che comprova la partecipaIOne dell'appellante all'omicidio è desumibile dalla circostanza che, in data 17 ottobre 2003, egli, unitamente a UL AR, LI BR e EF ON, venne tratto in arresto nell'ambito della c.d. operaIOne 'Battesimo", poiché tutti ritenuti responsabili dell'estorsione in danno dell'imprenditore AN ES". Orbene, il richiamato episodio non ha alcuna rilevanza diretta nella ricostruIOne dei profili di responsabilità per l'omicidio contestato al capo 22, pur attestando rapporti personali e condivisione di obiettivi delittuosi suscettibili d'apprezzamento ai fini dell'addebito associativo, come pure evidenziato dalla sentenza impugnata. Alla luce delle consideraIOni che precedono deve, dunque, pervenirsi ad annullamento della sentenza impugnata per la posiIOne di RC IN limitatamente al capo 22, con rinvio alla Corte di merito per nuovo giudiIO sul punto, risultando, invece, manifestamente infondate le doglianze che concernono l'addebito associativo, come di seguito argomentato. 20.4 Invero, la sentenza impugnata a pag. 339, par. 6.17, ha disatteso le censure difensive in tema di addebito associativo con congrua motivaIOne, evidenziando le risultanze a sostegno dell'inserimento del prevenuto nella compagine associata, le quali appaiono dotate di adeguato spessore rappresentativo anche a prescindere dalla necessità di un approfondimento di merito sul coinvolgimento nell'omicidio di RC ON. Infatti, contrariamente agli assunti difensivi, i giudici d'appello hanno evidenziato che RC IN fino all'anno 2002 era pacificamente associato alla cosca dei RC-Gualtieri e solo dopo l'omicidio, avvenuto nel maggio 2003, del padre e dello IO, avendo 157 maturato il convincimento che proprio i RC ne fossero responsabili, se ne era distaccato, avvicinandosi a UL e LI BR e tramite gli stessi alla cosca confederata. I giudici di merito hanno concordemente valorizzato quale elemento dimostrativo dell'intraneità al sodaliIO l'arresto del ricorrente il 17 ottobre 2003 unitamente a UL, LI BR e EF ON per l'estorsione in danno dell'imprenditore lametino AN ES, in relaIOne alla quale ha riportato condanna irrevocabile. L'inserimento attivo dell'imputato nel progetto associativo di estensione dell'area di controllo del gruppo e delle connesse attività estorsive trova logica spiegaIOne solo nell'ottica dell'organicità del prevenuto alla nuova compagine criminosa e che la cooptaIOne sia avvenuta per effetto dell'instaurato rapporto privilegiato con il UL nulla toglie alla condivisione di scopi che non erano propri ed esclusivi del mentore ma strategia operativa del gruppo d'appartenenza. Il riferimento di PÀ IU alla posiIOne "ambigua" del prevenuto nel contesto criminale lametino coglie all'evidenza la fase di transiIOne del RC dall'originario gruppo malavitoso al nuovo, maturata - come già detto - a seguito dell'omicidio dei congiunti ed accompagnata da un forte desiderio di vendetta che ha costituito la spinta verso il nuovo approdo associativo, atteso che la cosca confederata aveva fatto della lotta ai RC una delle principali ragioni della sua esistenza. Il distacco dai RC e l'avvicinamento alla cosca federata costituisce una costante delle dichiaraIOni di tutti i collaboratori, avendo in tal senso riferito non solo il PÀ ma anche PE IO e MU ER EG, il quale ha espressamente asserito che, spinto dal desiderio di vendetta, l'imputato "si alleò" con UL AR e LI BR nella lotta ai RC e che egli stesso in più occasioni accompagnò l'imputato "presso l'abitaIOne di AR UL dove ho visto spesso giungere anche BR LI". UL AR, dal canto suo, ha rivendicato di aver avuto con l'imputato un rapporto di tipo personale oltre che malavitoso in ragione della risalente conoscenza e di legami di "parentela e comparaggio"; lo ha detto da sempre inserito nel settore dello spaccio di droghe leggere, del taglieggiamento e del traffico di armi. Ha aggiunto che l'imputato, da sempre "persona dei RC... poi con l'estorsione del AN, che non doveva pagare più l'estorsione ai RC, IN ha abbandonato questi ultimi e si è avvicinato a noi, entrando sotto la proteIOne dei ZA-PO. Ha la dote di 'ndrangheta della camorra che gli ha conferito EN CI e in copiata come capo ci ha messo a CI IA... se fa un'estorsione, di sicuro parte dell'estorsione la porta al gruppo ZA-PO-NN e, quindi, ne fa parte". 158 Le risultanze processuali sono state, dunque, correttamente scrutinate da parte dei giudici di merito e danno conto in termini di affidabilità probatoria dello stabile inserimento del prevenuto nell'associaIOne sub 1. 20.4 Deve, infine, precisarsi con riguardo al ricorso del P.g. che, per effetto dell'annullamento intervenuto in relaIOne al capo 22, restano assorbiti i profili inerenti al trattamento sanIOnatorio, con la conseguenza che il giudice di rinvio, in esito alla rivalutaIOne della responsabilità per il sopradetto addebito, dovrà tener conto, ove ne ricorrano le condiIOni, della denunziata pretermissione nel computo della sanIOne dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., esclusa per sua natura dal giudiIO di bilanciamento. DA NO NI 21. Destituite di pregio s'appalesano le censure che attingono la conferma di responsabilità nei confronti di PO IN per l'addebito associativo, atteso il loro carattere reiterativo e l'assenza di un puntuale confronto confutativo con la corposa mole delle risultanze incriminanti che attingono il prevenuto. Le sentenze di merito hanno richiamato ampiamente le fonti dichiarative che in maniera univoca e convergente disegnano il ruolo apicale del prevenuto nella cosca confederata, segnalandone la multiforme versatilità delittuosa e lo spiccato attivismo nel settore del traffico degli stupefacenti. Il mero dato della residenza anagrafica al Nord è circostanza da sola inidonea a contrastare le risultanze scrutinate con riguardo al radicamento e all'operatività nel territorio d'interesse nè appaiono condivisibili i rilievi circa la pretesa genericità delle chiamate a suo carico. Deve, infatti, rilevarsi come tutti, indistintamente, i collaboratori abbiano inserito l'imputato nell'organigramma della cosca federata, indicandolo come un elemento di spicco della stessa. PÀ IU ha sottolineato che IN Da NT insieme a PP Da NT e ZA CO detto "MI" è al vertice dell'omonimo gruppo familiare, dedito principalmente al traffico di stupefacenti, anche al Nord Italia, e collegato ai Pesce di SA;
ha evidenziato i rapporti familiari intercorrenti tra i richiamati imputati e dichiarato che i ZA-Da NT "sono comunque inseriti nella cosca IA, costituendone il braccio armato anche se con alcuni profili di autonomia". RC AN ha chiarito che il "gruppo criminale di SA" era costituito dalle famiglie IA-ZA-PO, indicando il prevenuto quale appartenente allo stesso e affermandone la specifica competenza nel traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche nel Nord Italia. PE SA poneva l'imputato a capo dell'omonima famiglia, asserendo di aver appreso dal medesimo, conosciuto in carcere, dell'unione con gli IA e delle attività estorsive congiuntamente svolte nel territorio di 159 SA e nella zona dell'aeroporto, del traffico di droga cui era dedito con ramificaIOni anche al Nord Italia e di uno specifico episodio concernente il sequestro di un carico di stupefacente. Riferiva, altresì, di un acquisto dal ricorrente di ben dieci kg di marijuana che il PO gli aveva fatto pervenire da SA per il tramite degli IA. MU ER EG ha riferito della vendita all'imputato di una pistola cal. 7,65 completa di muniIOnamento nonché delle confidenze raccolte in carcere da un giovane di SA, arrestato perché trovato in possesso di stupefacente destinato al ricorrente, circostanza che - come evidenziato dal primo giudice - ha trovato puntuali riscontri in esito all'attività di P.g. GE IE PA ha reso dichiaraIOni estremamente dettagliate sull'imputato, indicandolo quale elemento di spicco della cosca e rievocando il danneggiamento in danno del bar di proprietà di tale PP FaIO, ordinato dal PO al fine di dare un "avvertimento" allo stesso, ritenuto "vicino" alla cosca RC;
ne affermava il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, e riferiva di aver riscosso, per suo conto, delle estorsioni dall'imprenditore di carburanti FaIO NO;
lo diceva dedito, altresì, al reperimento di armi e al procacciamento di danaro al fine di sostenere le spese legali degli associati;
ricordava che, su sua disposiIOne, partecipò al serviIO d'ordine armato predisposto in occasione dei funerali della moglie del AT PE e che fu l'imputato a proporre, dopo l'omicidio di RC IN, di conferire a UL una più alta dote di ndrangheta . Anche UL AR ha sottolineato il ruolo di vertice del prevenuto, lo svolgimento in regime monopolistico dell'attività di spaccio nel territorio di competenza della cosca e ne ha evidenziato, altresì, la versatilità delittuosa, asserendo che era impegnato, oltre che nel settore degli stupefacenti, in quello delle armi, delle estorsioni e nell'organizzaIOne di fatti omicidiari, prendendo parte attiva alla "guerra" contro i RC. Segnalava, inoltre, come l'imputato coltivasse ottimi rapporti con tutte le cosche del lametino che operavano nel settore degli stupefacenti. Il UL ha, altresì, riferito nel suo interrogatorio del 17.6.2015 (sent. GU pag. 856) che nell'anno 2007 conferì le armi che custodiva per conto della cosca unitaria a IN PO, che le prelevò insieme a ES RI per poi consegnarle a QU LU, chiarendo che si trattava di un fucile calibro 12, di un kalashnikov e di un bazooka, acquistato da MI ZA unitamente al plastico rinvenuto dalle forze dell'ordine. La piattaforma cui i giudici di merito hanno ancorato la pronunzia di responsabilità del prevenuto poggia, dunque, su solide e convergenti basi dichiarative, caratterizzate da una elevata capacità dimostrativa dell'intraneità del prevenuto 160 all'associaIOne ascrittagli e del ruolo apicale nella stessa rivestito. DA PE 22.L'ecceIOne processuale formulata con il primo motivo è manifestamente infondata. La difesa deduce che la Corte territoriale ha disatteso la questione della violaIOne dell'art. 414 cod. proc. pen. limitandosi a richiamare le consideraIOni già svolte dal GU senza tener conto delle doglianze esposte dalla difesa sia nell'atto di appello che nella memoria depositata in udienza. Il primo giudice ha scrutinato l'ecceIOne proposta (pag. 122 e segg.), disattendendola con esaustivi e corretti argomenti che la Corte territoriale ha condiviso. Infatti, il GU, richiamate le premesse come esposte dalla difesa, in ordine al fatto che: nell'ambito dell'originario procedimento recante il n. 1110/2009 RGNR DDA CZ, in data 06/03/2009, l'imputato PO PE veniva iscritto nel registro degli indagati per la contestaIOne associativa di cui al capo 1; - in data 26/11/2010, il P.M procedeva allo stralcio della posiIOne di PO PE ed altri, in quanto soggetti non direttamente ricollegabili alla "cosca IA", ordinando una nuova iscriIOne a carico degli indagati, quale recava il numero 6445/2010 RGNR DDA CZ, procedimento successivamente archiviato;
- il P.M., in data 12 Giugno 2014, avanzava richiesta di riapertura delle indagini in relaIOne al suddetto procedimento penale n. 6445/2010 RGNR DDA CZ, che veniva autorizzata con provvedimento del 1/7/2014; - in data 31/7/2014 il P.M procedeva a nuova iscriIOne del PO PE ed altri per il medesimo titolo di reato ed alla riunione del procedimento penale n. 6445/2010 RGNR a quello recante numero 1110/2009 RGNR (ora diventato procedimento penale n. 1002/2016 RGNR); ha debitamente valutato la produIOne difensiva a sostegno della tesi circa la decorrenza dell'iscriIOne nel r.g.n.r. fin dal 29 maggio 2014 e persuasivamente confutato l'assunto secondo cui il P.m. avrebbe dovuto chiedere la riapertura delle indagini relative al procedimento penale n. 1148/2006 RGNR DDA CZ (operaIOne denominata Tabula Rasa), archiviato con provvedimento del GIP del 22/05/2006, prima ancora di procedere alla iscriIOne nel 2009, trattandosi di contestaIOne associativa "perfettamente sovrapponibile" a quella ascritta nel presente procedimento, con l'unica differenza del tempo di commissione del presunto reato. 161 е Osservava il GU a tale ultimo riguardo che il proc. n.1148/06 RGNR era relativo ad una contestaIOne ex art. 416 bis c.p., commessa in Lamezia Terme sino al 27.6.2002, che per composiIOne soggettiva e consumaIOne temporale si palesa del tutto diversa da quella in contestaIOne nel proc. n.1110/09/21 (poi diventato 1002/16/21), operando pertinenti richiami giurisprudenziali in tema di nuove investigaIOni relative a reato permanente in ipotesi di archiviaIOne. Rilevava ulteriormente il GU che in relaIOne al procedimento n. 6445/2010 RGNR l'unica iscriIOne valida era da ritenersi quella del 31/07/2014, disposta a seguito di richiesta di riapertura indagini formulata il 12 Giugno precedente ed assentita il 1 luglio in quanto l'unica disposta con atto formalmente valido, recante la firma del P.M. procedente, mentre quello del 29/5/2014, invocato dalla difesa a sostegno dell'ecceIOne, è privo di sottoscriIOne e, quindi, giuridicamente inesistente. 22.1 La valutaIOne del primo giudice, condivisa dalla Corte territoriale, non presta il fianco a censura. Infatti la giurisprudenza di legittimità ritiene, con indirizzo costante, che nell'ipotesi di reato permanente l'efficacia preclusiva del decreto di archiviaIOne emesso dal gip, non seguito dall'autorizzaIOne alla riapertura delle indagini, non impedisca lo svolgimento di nuove investigaIOni e, quindi, l'eserciIO dell'aIOne penale in relaIOne a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumaIOne dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviaIOne (con riguardo ad imputaIOne relativa all'art.416 bis cod. pen., Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv 264222; Sez. 5, n.43663 del 14/5/2015, Caponera, Rv 264923;Sez. 2 n. 14777 del 19/1/2017,Caponera, Rv.270221). Ciò in quanto la sanIOne dell'inutilizzabilità derivante dalla violaIOne dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviaIOne, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine, come quelli relativi a un segmento temporale successivo a quello considerato nel decreto di archiviaIOne nel caso che ne occupa (Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528). Quanto alla retrodataIOne dell'iscriIOne al maggio 2014, i giudici di merito hanno evidenziato l'inesistenza giuridica del provvedimento di iscriIOne allegato dalla difesa siccome privo di sottoscriIOne del P.m. titolare e, quindi, del requisito indispensabile a consentire la certa identificaIOne dell'organo emittente abilitato a disporre l'annotaIOne nel registro delle notizie di reato del nome del prevenuto, con conseguente acquisiIOne dello status di indagato. Trattandosi di atto proprio del requirente, di carattere costitutivo in consideraIOne delle conseguenze che vi 162 名 si riconnettono, l'assenza di sottoscriIOne inficia radicalmente la riconoscibilità della provenienza, rendendolo inidoneo allo scopo. 22.2 Destituite di pregio s'appalesano anche le censure in tema di esistenza ed operatività della cosca confederata in relaIOne alle quali si richiamano integralmente le consideraIOni svolte nel par. sub 2. Quanto alla partecipaIOne del prevenuto al sodaliIO confederato le conformi sentenze di merito hanno adeguatamente scrutinato le emergenze processuali che lo concernono, dando atto della loro idoneità a fondare il giudiIO di responsabilità per il titolo ascritto in assenza di aporie e friIOni giustificative. Basti qui richiamare la puntuale evocaIOne delle fonti dichiarative a carico dell'imputato, in gran parte sovrapponibili a quelle già cennate con riguardo alla posiIOne di IN PO, dalle quali consta lo stabile inserimento del prevenuto nella cosca confederata (PÀ, PE SA e IO nonché IO AT, il quale ha rammentato l'attribuIOne, per conto di IA EN, di una dote di 'ndrangheta a Berlingieri Cosimo). GE IE PA, intraneo ai ZA-PO, ha confermato dette propalaIOni, evidenziando il ruolo di spicco rivestito dal ricorrente e rammentando il serviIO d'ordine armato che un nutrito gruppo di sodali aveva prestato in occasione del funerale della moglie, temendo per la sua incolumità. Il collaboratore ha, inoltre, precisato che l'imputato è in possesso di una dote di 'ndrangheta "molto elevata rispetto agli altri suoi fratelli" e che fu lui a conferire una nuova dote a UL subito dopo la commissione dell'omicidio di IN RC in NA (pag. 847 e segg. sent. GU). Aggiungeva che il medesimo gestiva l'attività di spaccio di stupefacenti sul territorio attraverso soggetti che indicava nominativamente. I giudici di merito hanno, altresì, valorizzato i significativi esiti delle intercettaIOni disposte nel procedimento penale nr. 3004/05 R.G.N.R. e nr. 67/06 R. Int. (OperaIOne "Sissi"), ed in particolare la conversaIOne ambientale registrata sull'autovettura di tale LE IU in data 16/2/2006, nel corso della quale il predetto conversava con altri soggetti con i quali si era recato in Lamezia Terme, commentando l'incontro appena avvenuto con PP PO per la cessione di 5 kg di marijuana. Il compendio posto a base del giudiIO di responsabilità risulta, dunque, correttamente scrutinato e non scalfito dai rilievi difensivi in questa sede riproposti. 22.3 Manifestamente infondata s'appalesa anche la dedotta violaIOne dell'art. 106 cod. proc. pen. Il divieto di assunIOne da parte di uno stesso difensore della difesa 163 el di più imputati, che abbiano reso dichiaraIOni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato, presidia l'area delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia al fine di evitare che la comunanza delle posiIOni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiaraIOni stesse, rendendole affette da possibili vizi di circolarità. Questa Corte ha, tuttavia, autorevolmente chiarito che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiaraIOni, comportando (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Sez. U, n. 21834 del 22/02/2007, Dike, Rv. 236373; in termini, Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, Alfiero e altri, Rv. 254783). Deve aggiungersi che l'ecceIOne difensiva pecca di genericità giacché il ricorrente evoca quale paradigma della predetta violaIOne la comune difesa di UL, EL RE e PÀ CO, ma non spiega in qual modo le dichiaraIOni di costoro risultino reciprocamente influenzate per effetto della assistenza legale prestata dallo stesso difensore e quale sia il pregiudiIO concreto ed effettivo conseguitone per il prevenuto, dal momento che non consta il sinergico utilizzo delle propalaIOni dei detti collaboratori a sostegno della pronunzia nei confronti del PO. 22.4 Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relaIOne alle doglianze che concernono il trattamento sanIOnatorio e il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale ritenuto ostativo al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. "la intensa compenetraIOne nel tessuto associativo e la costante e pervicace disponibilità criminale nel mettersi a serviIO di tutte le cause di interesse del clan", stimando congrua la pena inflitta in primo grado, con valutaIOne che non è suscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata. PO SC AT 23. Non superano il vaglio d'ammissibilità le doglianze svolte nell'interesse di RI ES OR. Richiamate le consideraIOni già svolte sub 1 in tema di apparenza della motivaIOne, non può convenirsi con la difesa in ordine alla denunziata approssimativa valutaIOne del dato probatorio costituito dalle propalaIOni dei collaboratori e alla pretesa assenza di verifica della loro credibilità. Detto ultimo profilo, come già ricordato, è stato scandagliato dai giudici di merito con unanimi esiti adeguatamente argomentati mentre alcuno specifico elemento che revochi in dubbio la correttezza delle conclusioni attinte risulta prospettato dal ricorrente. 164 ее 23.1 La Corte d'Appello ha richiamato i contributi dichiarativi posti a base del giudiIO di responsabilità, segnalando che PE IO ha indicato il ricorrente come uomo di fiducia dei PO, impegnato nei settori della droga e delle estorsioni, precisando di averlo conosciuto tramite l'imputato IN PO e di averlo successivamente incontrato a casa di PA GI che da lui si riforniva di droga. GE IE PA ha anch'egli qualificato l'imputato come uomo di fiducia dei PO, che per loro conto gestiva lo spaccio di stupefacenti, aggiungendo che era presente ai funerali della moglie di PE PO a proteIOne del medesimo, unitamente ad altri sodali, tutti armati, e che su incarico di IN PO esplose dei colpi pistola a scopo di intimidaIOne all'indirizzo di un bar il cui proprietario, IU FaIO, era ritenuto vicino ai RC, colpendo un avventore. UL AR, la cui collaboraIOne risale al 2015, ha definito l'imputato come "l'ombra di IN e PP PO", attivo all'interno della cosca, nella quale si occupa della gestione delle armi e “fa il corriere della droga per IN e PP, per la cocaina, l'eroina e la marijuana", recandosi anche all'estero. Ricordava in dettaglio di aver effettuato l'ultimo spostamento delle armi di cui era custode nel 2007, consegnandole a IN PO che le prelevò insieme al RI, per poi conferirle a QU LU, e precisava che si trattava di un fucile cal. 12, di un kalashnikov e di un bazooka, acquistato da MI ZA che intendeva utilizzarlo per l'omicidio di QU RC. A mente del collaboratore l'imputato non rifiutava neanche il coinvolgimento nelle attività intimidatorie:" metteva la bottiglia, faceva la telefonata estorsiva e i danneggiamenti" e coltivava buoni rapporti con gli IA e, in particolare, con UE con cui condivideva il coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti. La Corte d'Appello ha rilevato come il compendio probatorio stimato inadeguato in sede di riesame si sia successivamente arricchito del contributo dichiarativo di UL AR, che in linea con quanto riferito dai precedenti collaboratori, ne ha chiaramente delineato il ruolo associativo. La difesa sostiene, al contrario, che le fonti scrutinate attestino esclusivamente un rapporto privilegiato con i PO ma non l'inserimento nel sodaliIO confederato e la prestaIOne di contributi causali all'attingimento degli scopi del medesimo. A confutare detta prospettaIOne è sufficiente richiamare l'episodio del trasferimento di parte delle armi della cosca riferito dal UL, cui l'imputato prese parte attiva: la natura micidiale delle stesse, l'approvigionamento operato per la lotta ai RC, la necessità di occultarle denotano all'evidenza la consapevolezza del prevenuto circa la loro destinaIOne e la fattiva collaboraIOne nel realizzare uno scopo strumentale ai fini del sodaliIO unitario. Nello stesso senso di un organico inserimento nel sodaliIO criminoso depongono il pieno coinvolgimento nelle dinamiche che contrapponevano la cosca 165 di unitaria ai RC, denotata dalla partecipaIOne armata al funerale della moglie di PE PO, di cui ha riferito lo GE, nonché l'atto intimidario nei confronti di IU FaIO, ritenuto vicino agli stessi RC. Pertanto, è avviso del Collegio che le conformi sentenze di merito abbiano correttamente scrutinato il compendio che attinge il prevenuto, fornendo adeguata risposta ai rilievi difensivi, giacché dalle dichiaraIOni dei collaboratori emerge non il ruolo di un mero ausiliatore dei Da NT ma di un soggetto a pieno titolo partecipe del condiviso progetto criminoso alla base della fusione delle cosche familiari. LU AS 24. Manifestamente infondate s'appalesano le doglianze a sostegno del ricorso nell'interesse del LU. Richiamate le consideraIOni sopra svolte in tema di cosca confederata e vaglio di attendibilità dei dichiaranti, in ordine alla ritenuta partecipaIOne al sodaliIO unitario deve rilevarsi che le concordi sentenze di merito hanno correttamente valutato le emergenze dichiarative che attingono il ricorrente, dandone conto con congrua motivaIOne. Invero, la Corte territoriale ha nuovamente scrutinato i contributi dei collaboratori PE SA e UL AR, ritenendoli idonei a sostenere il giudiIO di responsabilità per l'addebito associativo ascrittogli. Trattasi di valutaIOne coerente con i contenuti delle propalaIOni acquisite in atti, avendo PE SA, che con l'imputato intratteneva rapporti personali, riferito del suo legame con la famiglia PO e dell'inserimento nei settori del traffico di armi e di sostanza stupefacente, chiarendo che con il medesimo c'era un accordo di interscambio "nel senso che qualora uno dei due avesse bisogno di un quantitativo di droga poiché rimasto sprovvisto poteva far affidamento sull'altro". Riferiva di aver appreso poco prima del suo arresto dal diretto interessato che il LU custodiva nei pressi della sua abitaIOne in contrada Cafarello, per conto dei PO, un bazooka del quale IN PO voleva disfarsi, cedendolo o permutandolo con due pistole ER 9x21. Secondo il dichiarante l'imputato si occupava anche del traffico di marijuana ed ha ricordato che in un'occasione ne avevano insieme acquistato 10 kg che il PO fece arrivare dalla famiglia ZA di SA. UL AR ha confermato che il LU è persona "dei ZA, dei PO" impegnato nel traffico di droga, che si prestava alla custodia di armi della cosca, come accaduto nel 2007 allorché egli stesso consegnò a IN PO e RI ES un fucile cal. 12, un kalashnikov e un bazooka del gruppo che gli fu riferito sarebbero stati conferiti in custodia all'imputato. La ha trovato specifica conferma nelle circostanza propalaIOni del PE. 166 Valgono in relaIOne al LU le consideraIOni già svolte con riguardo al RI, giacché, al di là dell'affermaIOne dei collaboratori circa l'appartenenza del prevenuto ai ZA-PO e le cointeressenze nel traffico di stupefacenti espressamente evocate dal collaboratore PE, la disponibilità alla protratta custodia di armi micidiali a disposiIOne non dello specifico gruppo familiare ma della cosca unitaria, che se ne serviva nella strategia di eliminaIOne dei RC attraverso uno strutturato e trasversale nucleo operativo, attesta la fattiva partecipaIOne alla vita del sodaliIO del prevenuto, con la prestaIOne di un rilevante contributo strumentale all'attingimento dei fini dallo stesso perseguiti. SC OR 25. Inammissibili per manifesta infondatezza risultano i motivi a sostegno dell'impugnaIOne proposta nell'interesse di LI IO, condannato per la tentata estorsione in danno di RT ES, oggetto di contestaIOne al capo 2. L'imputato è gravato da una poderosa piattaforma dichiarativa dal momento che tutti e tre i concorrenti nel reato, ovvero PÀ IU, RC AN e NT IS hanno intrapreso un percorso collaborativo, rendendo in ordine all'episodio dichiaraIOni di valenza auto ed etero accusatoria e la stessa p.o. ha prestato un significativo contributo alla ricostruIOne dell'episodio delittuoso verificatosi nel maggio 2011. Le dichiaraIOni dei collaboratori sono del tutto convergenti nel riferire di un'estorsione inizialmente intrapresa dal clan PÀ nel corso della quale, a seguito dell'intervento richiesto dalla p.o. a IA ON, fu stabilita una non inedita sinergia operativa tra gli stessi PÀ e la cosca confederata nella persona di IA EN, che convennero di realizzare unitamente l'illecito, rinnovando l'intimidaIOne ai danni della concessionaria del RT e dividendone i proventi, non portando a compimento l'intento a seguito dell'arresto degli esponenti della cosca PÀ. Appaiono del tutto trascurabili le discrasie segnalate dalla difesa in ordine al mezzo intimidatorio utilizzato (proiettili o bottiglia incendiaria) dal momento che i dichiaranti, compresa la p.o., convengono sull'esecuIOne di più atti intimidatori, diretti sia alla concessionaria già in eserciIO che a quella in costruIOne. Il RC, che ebbe a curare l'esecuIOne dell'illecito programmato in entrambe le fasi, ha dichiarato che le attività intimidatorie furono organizzate da NT IS e materialmente eseguite da NA QU e LI IO presso le due sedi della Peugeot, con la collaboraIOne di un altro giovane dagli 167 stessi reclutato, il quale intervenne solo nell'episodio del danneggiamento della concessionaria in costruIOne. Aggiungeva di aver direttamente remunerato gli esecutori, consegnando al NA e allo LI euro 700,00 da dividere in parti uguali;
che l'imputato aveva già in precedenza eseguito attività intimidatoria ai danni di una pizzeria, ricevendo un compenso e che gli aveva manifestato la sua disponibilità anche in relaIOne a più gravi attività delittuose. Anche il PÀ, nell'identificare fotograficamente lo LI, lo qualificava come soggetto utilizzato dalla cosca, per il tramite di NT, per il compimento di atti d'intimidaIOne. 25.1 La difesa assume ulteriormente che, a fronte di un unico episodio estorsivo, ravvisabile nella collocaIOne di una bottiglia incendiaria presso l'eserciIO del RT, l'imputato sarebbe stato condannato per più episodi in continuaIOne. Ferma la difforme ricostruIOne emergente in atti, la censura è radicalmente destituita di pregio dal momento che la Corte territoriale, a fronte di una rubrica che effettivamente evoca l'art. 81 cod. pen., ha considerato l'episodio in maniera unitaria, non operando alcun aumento a titolo di continuaIOne in relaIOne alla pena base. Analogamente priva di fondamento è la doglianza circa l'asserita disparità di trattamento con gli altri soggetti indicati dai collaboratori quali esecutori delle intimidaIOni, che non sono stati imputati, non essendo in questa sede sindacabili le ragioni che hanno guidato la scelta della Pubblica Accusa di elevare rubrica nei confronti del solo prevenuto, rimanendo lo scrutinio demandato alla Corte limitato alla correttezza e congruenza del giudiIO di responsabilità formulato a seguito dell'eserciIO dell'aIOne penale nei confronti del ricorrente. La natura della doglianza, geneticamente inammissibile, non consente di ritenere integrato il viIO di omessa motivaIOne della sentenza impugnata per il silenIO serbato su detta specifica doglianza. 25.2 Manifestamente infondata s'appalesa la denunziata violaIOne di legge in relaIOne alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n 3, cod. pen. fondata sul rilievo che l'imputato non è un partecipe dell'associaIOne. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associaIOne di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 27/02/2017, P.G. in proc. MA e altri, Rv. 269365; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo ed altri, Rv. 253807). 168 Immeritevoli d'accoglimento s'appalesano anche le conclusive censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche giacché la mancata consideraIOne del gravame sul punto trova giustificaIOne nella assoluta genericità della devoluIOne. Infatti, a pag. 15 dell'atto d'appello la difesa censurava la dosimetria della pena, richiamando lo stato di incensuratezza del prevenuto "nei cui confronti ben potevano essere concesse le attenuanti generiche nonché operata una maggiore diminuIOne del tentativo (fatta nella misura minima) e anche un minor aumento per l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91", mentre alcuna richiesta specifica si rinviene nelle conclusioni. L'assenza di allegaIOni a sostegno dell'applicaIOne delle predette circostanze e l'evocaIOne del solo stato di incensuratezza, come noto normativamente inidoneo a giustificarne il riconoscimento, rendono incensurabile l'omesso scrutinio di detto profilo da parte della Corte di merito mentre la determinaIOne della pena è sostenuta da una valutaIOne di congruità ancorata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. RD AU 26. Nell'interesse di CA UD la difesa deduce la violaIOne di legge e il viIO di motivaIOne con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di illecita concorrenza in danno di D'SA LU, aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso. Le censure sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha parzialmente accolto il gravame difensivo e, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dall'addebito di estorsione contestato al capo 30, ritenendo non provato il fine di profitto, mentre ha confermato il giudiIO di responsabilità di prevenuto per il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. contestato in concorso con IA IE. La vicenda è stata compiutamente ricostruita dal primo giudice e concerne l'intrapresa realizzaIOne da parte del D'SA, per conto della LI Italia, di un immobile in località Savutano di Lamezia Terme da destinare a supermercato, progetto che l'imprenditore dovette abbandonare, vendendo allo CA - proprietario del prospiciente centro commerciale Agorà il terreno per un compenso non - remunerativo, a seguito dell'impossibilità di reperire imprese disposte a svolgere i lavori. La difesa sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa in contraddittorietà giustificativa laddove ha negato la ravvisabilità di violenza e minaccia per indurre il D'SA a recedere dall'iniziativa imprenditoriale intrapresa con riguardo all'estorsione, ritenendo invece le stesse sussistenti ai fini dell'integraIOne della fattispecie di concorrenza illecita, pur trattandosi di un elemento costitutivo comune tra le due ipotesi. 169 26.1 La Corte territoriale al par.
4.6 ha ritenuto pienamente integrati nella specie gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto, mentre va debitamente chiarito che all'assoluIOne è pervenuta ritenendo "la mancanza sia del danno economico che della ingiustizia del profitto" con riguardo alla dinamica negoziale che condusse il D'SA alla cessione del terreno ove avrebbe dovuto realizzare per conto di LI la struttura commerciale. Non vi è, dunque, alcuna incongruenza giustificativa che possa sostanziare la censura della difesa. Per il resto, richiamando le consideraIOni svolte con riguardo alla posiIOne di IA IE in relaIOne all'addebito qui in esame, non può che confermarsi la correttezza della pronunzia dei giudici di merito. Infatti, la p.o. D'SA ha riferito, che allo scopo di dare impulso all'esecuIOne dei lavori, ostacolati dalle difficoltà delle ditte interpellate ad assumerne l'appalto - si rivolse a IA IE con il quale ebbe un incontro nel corso del quale il medesimo gli fece chiaramente intendere non solo di non essere interessato ai lavori ma che l'inziativa imprenditoriale intesa a realizzare un supermercato per conto della LI "era totalmente fuori luogo per il fatto che ero un imprenditore che veniva da fuori che intendeva realizzare una struttura commerciale nei pressi di un preesistente centro commerciale denominato Agorà in una zona di loro competenza, in particolare mi disse le testuali parole: come pensi che puoi venire qua e fare un supermercato del genere?". D'SA ha dichiarato con ampiezza di dettagli che sia l'atteggiamento che le parole di IA IE gli resero palese l'intento di impedire la prosecuIOne del progetto. Non può sfuggire, come esattamente rilevato dal GU, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, la singolarità del comportamento di un imprenditore edile che rifiuta senza indugio un appalto di considerevoli dimensioni con nessun'altra giustificaIOne che la rivendicaIOne del controllo sul territorio interessato e allo scopo di preservare gli interessi dello CA, titolare del centro commerciale che avrebbe subito la concorrenza del nuovo insediamento. L'esplicito tenore dell'invito rivolto dallo IA alla p.o. di non dar corso al progetto, la rivendicaIOne della "competenza" sul territorio interessato, piena conoscenza delle precedenti vicissitudini del D'SA, l'assenza di qualsivoglia impresa edile interessata all'appalto sono tutti elementi che denotano la ricorrenza degli estremi costitutivi dell'illecito ex art. 513 bis cod.pen., restando integrata in forma implicita la minaccia di ritorsioni ove il D'SA non avesse ottemperato. La sentenza delle Sez. U, n. 13178/2019, Guadagni, Rv. 278735 ha chiarito in motivaIOne che "l'intima connessione che la norma incriminatrice richiede fra gli atti di eserciIO della libertà di concorrenza all'interno di un rapporto di competiIOne economica anche solo potenziale - e le specifiche note modali 170 0 6 rappresentate dall'utilizzo della violenza o della minaccia costituisce un fattore distorsivo delle regole di svolgimento di quella che dovrebbe essere, di contro, una paritaria contesa commerciale, sino a varcare il limite dell'atto di concorrenza anche nel suo stigma di "slealtà", innestando sull'atto di eserciIO di una libertà - e con un grado d'intensità variabile a seconda dei casi l'illecita componente - oggettiva della contestuale compressione, quando non addirittura della negaIOne, della corrispondente, e parimenti tutelata, possibilità di autodeterminaIOne del concorrente nello svolgimento delle diverse attività produttive richiamate nella predetta disposiIOne”. Nella specie la sinergica aIOne dello IA, concretatasi nelle forme obiettivamente minatorie richiamate dalla p.o. e le documentate ostilità, anche a livello amministrativo, verso il progetto imprenditoriale del D'SA alimentate dallo CA, (che dall'abbandono del progetto ha economicamente beneficiato, acquistando il terreno e destinandolo ad insediamento residenziale), danno conto della compromissione della libertà di iniziativa economica della p.o. con conseguente integraIOne del delitto contestato. 26.2 Destituiti di pregio s'appalesano anche i rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso alla luce della complessiva ricostruIOne dei fatti, atteso che l'abbandono dei lavori da parte dell'impresa che aveva iniziato gli interventi di sbancamento e il mancato reperimento di altre disposte a subentrare, gli avvertimenti larvati, le ventilate difficolta amministrative, la prospettaIOne come commodus discessus della vendita del terreno allo CA disegnano una strategia precisa intesa a fare "terra bruciata" intorno al D'SA, come tale percepita anche dal committente che archiviava il progetto per "problemi ambientali", consacrando l'impenetrabilità di quel territorio ad iniziative non previamente assentite o, comunque, gradite al potere mafioso. CE RO 27. La difesa di UL AR ha formulato doglianze in ordine alla dosimetria della pena e alla misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte d'Appello in relaIOne alla posiIOne del prevenuto ha dichiarato l'estinIOne per maturata prescriIOne dei reati sub 23, 24, 25, 26, 29 e, ritenuta la continuaIOne con i fatti giudicati con la sentenza in data 28/4/2005 della Corte di Appello di Catanzaro, ha ridotto la pena ad anni 7, mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Le doglianze difensive sono fondate, dato che i giudici d'appello hanno del tutto omesso la giustificaIOne in ordine alla determinaIOne della pena, pur in presenza del riconoscimento di una continuaIOne esterna;
in particolare, la sentenza impugnata non dà contezza dell'eleIOne della pena base in relaIOne al reato 171 ritenuto più grave, della concreta declinaIOne della circostanza attenuante speciale ex art. 8 L. 203/91, degli aumenti operati a titolo di continuaIOne né dell'incidenza sul complessivo trattamento sanIOnatorio dei titoli perenti, profilo di non scarso rilievo ove si consideri che il primo giudice aveva quantificato complessivamente l'aumento ex art. 81 cod.pen. nella misura di anni tre di reclusione in relaIOne ad otto capi, di cui cinque dichiarati prescritti dalla Corte territoriale. In conclusione, rileva la Corte che la sentenza impugnata non fornisce alcun elemento che consenta il dovuto controllo sulla legalità e correttezza della pena irrogata, ignorandosi finanche i titoli dei reati in ordine ai quali è stata ravvisata la continuaIOne esterna. Spetterà, dunque, al giudice di rinvio colmare le rilevate lacune, procedendo all'esplicitaIOne delle componenti del trattamento sanIOnatorio in rapporto ai reati in concreto sanIOnati nel presente giudiIO e a quelli ritenuti in continuaIOne esterna. Del tutto generiche s'appalesano, invece, le doglianze in punto di durata della libertà vigilata in assenza di allegaIOni (diverse e ulteriori rispetto alla collaboraIOne) dalle quali desumere la sovrastimata pericolosità del ricorrente. ES RO AO 28. Manifestamente infondate risultano le doglianze in punto di trattamento sanIOnatorio avanzate nell'interesse dello GE in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, già il primo giudice aveva riconosciuto in favore dell'imputato, condannato per il delitto associativo, le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate ex art. 416 bis, comma 4 e 6, cod.pen. ES TE 29.Fondata è la doglianza difensiva in ordine al difetto di motivaIOne in punto di determinaIOne del trattamento sanIOnatorio. Analogamente a quanto rilevato in relaIOne alla posiIOne del UL, la Corte territoriale si è limitata a ritenere la continuaIOne tra i fatti a giudiIO (capi 1, 12, 15, 16 e 17) e quelli giudicati con sentenza in data 12/11/2013 della Corte di Appello di Catanzaro, riducendo la pena ad anni 5, mesi 2 di reclusione. In particolare, la sentenza impugnata ha omesso di chiarire quale reato sia stato considerato più grave, quale sia stata la quantificaIOne della pena base, come abbiano inciso sulla stessa le attenuanti generiche e come sia stato operato l'aumento a titolo di continuaIOne, tenuto conto del riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 8 L. 203/91, specificaIOne vieppiù necessaria a fronte dell'errore tecnico del primo giudice che aveva proceduto all'aumento per continuaIOne prima di operare la riduIOne per l'attenuante speciale di cui all'art. 8. 172 eh Le consideraIOni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata in relaIOne alla posiIOne di IO AT con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro per nuovo giudiIO sul punto. AZ SC 30. Le censure formulate dalla difesa di IA ES, condannato per il delitto associativo sub 1, non superano vaglio d'ammissibilità. Quanto alla pretesa insussistenza della cosca confederata valga il richiamo alle consideraIOni già svolte nel par. 2 del "considerato in diritto". Le ulteriori doglianze relative alla mancata valutaIOne dei periodi di detenIOne sofferti dal prevenuto e al travisamento delle dichiaraIOni del UL sono manifestamente infondate, avendo i giudici di merito dato ampio e persuasivo conto delle circostanze alla base dell'affermaIOne di responsabilità, effettuando un analitico scrutinio delle emergenze dichiarative che attingono il ricorrente. UL AR, che ha condiviso con il prevenuto le vicende associative e ne ha raccolto le confidenze durante la comune detenIOne prima di intraprendere il percorso collaborativo, ha ampiamente illustrato il ruolo di vertice del prevenuto nella cosca confederata, spiegando le ragioni di contrasto con IA EN (dovute a stili di vita diversi) ma precisando che le stesse non hanno mai inciso sulla piena condivisione del progetto delittuoso che li accomunava;
lo ha descritto come rispettoso delle tradiIOni ndranghetiste e titolare di un'elevata dote, chiarendo che, seppur non prese parte direttamente alle riunioni in cui si pianificava la strategia di eliminaIOne dei RC "ne ha raccolto i frutti a livello economico e di prestigio". Ha aggiunto che il ricorrente, oltre a ricoprire un ruolo di vertice nella cosca, esercitava un diretto controllo sul territorio dell'aeroporto e dell'ex Sir, gestendo le estorsioni ed occupandosi, altresì, della commercializzaIOne di eroina e cocaina e del traffico di armi. Ha, inoltre, ricordato che vantava ottimi collegamenti con altre famiglie ndranghetiste calabresi. CO PÀ ha riferito di aver appreso dal cugino QU che gliel'aveva conferita che l'imputato aveva la dote della santa», circostanza confermata da PÀ QU. PÀ IU ha posto il ricorrente ai vertici della cosca confederata e ha riferito di alcune riunioni di 'ndrangheta tenutesi in località "Cafarone" presso l'abitaIOne del medesimo, confermando che nell'ambito del gruppo familiare era l'unico a possedere una dote di 'ndrangheta. Nello stesso senso dell'organico e fattivo inserimento del prevenuto nel tessuto organizzativo della compagine confederata militano anche le dichiaraIOni di RC AN, PE SA, PE IO. 173 del Le doglianze difensive in punto di condotta partecipativa s'appalesano reiterative e dotate di un elevato coefficiente di genericità rispetto al tessuto argomentativo delle conformi sentenze di merito ove si consideri che il preteso vulnus rappresentato dai conflittuali rapporti personali tra l'imputato e IA EN costituisce un profilo già ampiamente valutato dal primo giudice e motivatamente disatteso. Il gup, infatti, ha scrutinato le dichiaraIOni del UL, evidenziando come il collaboratore abbia reiteratamente sottolineato che le attività illecite facenti capo al prevenuto nell'area più direttamente sottoposta al suo controllo non erano frutto di illecite iniziative personali, ma si inserivano funIOnalmente nel progetto unitario perseguito dall'associaIOne ed erano l'approdo di un consolidato eserciIO del peculiare metodo, escludendo che le modalità di divisione dei proventi, pure riferite dal collaboratore, confliggessero con la condotta partecipativa alla luce dell'accertata assenza nel sodaliIO di una prassi circa il conferimento dei proventi illeciti in una bacinella comune" e " l'attivaIOne dei vincoli di solidarietà economica al bisogno, come peraltro gli atti processuali ampiamente comprovano. La Corte territoriale ha opportunamente ricordato al riguardo che il UL ha sottolineato che l'imputato "agisce in simbiosi con il cugino EN NN anche se tra di loro non corre buon sangue, però sotto l'aspetto del business lavorano insieme, dividono profitti e pongono in essere attività criminali insieme". 30.1 Nè appaiono fondati i rilievi in ordine all'asserita omessa consideraIOne dei periodi di detenIOne sofferti dal prevenuto, avendo al riguardo la Corte di merito negato valore all'argomento evidenziando come non consti che in detto frangente l'imputato abbia receduto dal vincolo. Deve aggiungersi in proposito che la doglianza è del tutto generica, non dando conto delle ragioni per cui l'affermaIOne della Corte risulterebbe erronea, tanto più a fronte di plurime risultanze dichiarative che collocano la progressione del prevenuto nella carriera ndranghetista proprio in ambito carcerario, a dimostraIOne del fatto che la condiIOne di restriIOne, lungi dall'indurre lo IA al recesso, ne aveva rinsaldato la spinta deviante, dovendo riconoscersi al cursus honorum della Indrangheta tradiIOnale il valore di adesione a un ordine parallelo improntato all'illegalità, seppur declinato dalla cosca confederata e dal gruppo familiare degli IA in termini non stringenti. Deve, inoltre, negarsi pregio alle pretese contraddiIOni rinvenibili tra le propalaIOni dei collaboratori, giacché se il UL asserisce che il prevenuto non aveva preso parte alle riunioni in cui si era deliberata la strategia di annientamento dei RC (il che non equivale a mancata condivisione della stessa), le riunioni 174 di cui ha riferito PÀ IU erano di altro genere, avendo lo stesso precisato che si trattava di convegni cui partecipavano esponenti di varie cosche del lametino, connotate, quindi, da finalità di raccordo e non di deliberaIOne degli obiettivi dell'associaIOne di cui si discute. 31. Alla luce delle consideraIOni che precedono la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata in relaIOne alle posiIOni di LI FR, RC IN, ZA AN, CA ES CO, UL AR e IO AT per le ragioni e nei limiti precisati in motivaIOne, con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, mentre il ricorso di IA IE deve essere rigettato e le impugnaIOni dei restanti imputati vanno dichiarate inammissibili, con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanIOne pecuniaria precisata in dispositivo. Alle predette statuiIOni fa seguito la condanna dei soccombenti alla refusione delle spese di assistenza e difesa in favore della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme, liquidate nella misura di euro seimila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del PG, annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI FR in relaIOne ai capi 1,27,28,29 con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZA AN limitatamente ai capi 22,23,24,25,26 con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermaIOne di responsabilità in relaIOne al capo 1. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RC IN limitatamente al capo 22, con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, assorbiti i motivi sul trattamento sanIOnatorio;
rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermaIOne di responsabilità in relaIOne al capo 1. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA ES CO, con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Assise di Appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UL AR e IO AT relativamente al trattamento sanIOnatorio;
rigetta nel resto il ricorso di UL. Rigetta il ricorso di IA IE che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZA AN cl. 79; ZA 175 d CO cl. 75; ZA CO ON, HI RI, HI ON, PO IN NI, PO PE, AV ON, LI BR, IA UE, IA ES, IA NIno, IA NT,IA EN, LU QU, RI ES OR, OV ON, LI IO, CA UD, ST NO, GE IE PA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché, unitamente a IA IE, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiIO dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge. Cosi deciso in Roma il 28 Ottobre 2020 Il Consigliere estensore F!Presidente NI Diotallevi Anna Maria De Santis Follow defents DEPOSITATO IN CANCELLERIA 112 APR. 2021 IL CANCELLIERE CL IA 1800 176