Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 13604
CASS
Sentenza 28 ottobre 2020

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In tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio.

In tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria.

In tema di giudizio di appello, l'erronea dichiarazione di assorbimento di alcuni motivi di gravame in altro già esaminato non comporta "ipso iure" il vizio di omessa motivazione, dovendosi valutare in concreto se le doglianze trascurate abbiano o meno carattere decisivo, se siano state disattese in via logica dal complesso delle argomentazioni svolte e se fossero o meno geneticamente scrutinabili.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 13604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13604
Data del deposito : 28 ottobre 2020

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