Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.
Commentario • 1
- 1. Sul divieto di difesa di più imputati che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorieAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/02/2007, n. 21834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21834 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mariano BATTISTI Presidente
Dott. Giorgio LATTANZI Componente
Dott. Bruno ROSSI Componente
Dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
Dott. Paolo BARDOVAGNI Componente
Dott. Renato Luigi CALABRESE Componente
Dott. Gennaro MARASCA Componente
Dott. Aldo FIALE Rel. Componente
Dott. Alberto MACCHIA Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KE Malacy, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza 3.1.2006 del Tribunale per il riesame di Bologna.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dr. Vitaliano Esposito, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per il riesame di Bologna - con ordinanza del 3.1.2006 - confermava il provvedimento 30.11.2005 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Ferrara aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere al cittadino nigeriano IK Malacy, indagato per alcuni episodi (contestati in concorso con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente) di importazione, acquisto e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: gr. 400 di eroina ricevuta dal connazionale IO EN GE;
gr. 800 di cocaina ricevuta da IB GE con l'incarico di commercializzarla;
un ulteriore quantitativo imprecisato di cocaina preso in consegna per immetterlo nel mercato clandestino [artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, 1 comma, e 80, 2 comma, D.P.R. n. 309/1990].
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IK, il quale ha eccepito:
1. Erronea determinazione della competenza per territorio. Il ricorrente prospetta, al riguardo, che il Tribunale del riesame sarebbe pervenuto alla decisione di respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di presupposti inesatti, avendo ritenuto, ex art. 16 c.p.p., di potere individuare profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i reati ascritti all'indagato e quelli ascritti, in concorso, ad altri correi incriminati nell'ambito di procedimenti separati. Quel giudice, invece, avrebbe dovuto più correttamente ritenere l'incompetenza del Tribunale di Ferrara, applicando le regole dettate in via suppletiva dall'art. 9 c.p.p. e, per l'effetto, essendo incerto il luogo di introduzione della droga nel territorio nazionale, individuare in Padova o Napoli l'ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta "una parte dell'azione", ossia dove la droga sarebbe stata detenuta dall'indagato ai fini della cessione a terzi.
2. Incongrua reiezione dell'eccezione di nullità delle dichiarazioni accusatorie rese dai correi IO ed IB, che sarebbe derivata dall'erronea interpretazione della disposizione di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p.: entrambi gli anzidetti chiamati in reità sono stati, nei rispettivi interrogatori, assistiti dal medesimo difensore e ciò, secondo l'assunto difensivo, ponendosi in violazione della citata disposizione, comporterebbe nullità assoluta degli atti (quanto meno "a regime intermedio") per violazione della ratio legis, individuabile nella finalità di evitare che la comunanza di difensore tra più collaboratori di giustizia possa ingenerare condizionamenti, con negativa incidenza sulla genuinità delle dichiarazioni.
3. Violazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Non sarebbe comprensibile, nell'ordinanza impugnata, l'iter logico attraverso il quale il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il contenuto indifferente da punto di vista accusatorio della gran parte delle conversazioni telefoniche intercettate, i gravi indizi fossero ricavabili solo dalle chiamate in correità effettuate dai due correi IO ed IB, non avendo tenuto conto, innanzitutto, che tali accuse sarebbero inficiate o da incoerenza interna o da rilevanti contraddizioni non consone ai requisiti dell'attendibilità intrinseca, della concordanza e della reciprocità enunciati dal giudice cautelare e, in secondo luogo, che nessun valido riscontro esterno individualizzante ad esse sarebbe derivato dal contenuto equivoco delle poche telefonate ritenute sospette.
La IV Sezione penale di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso - con ordinanza dell'8.11.2006 (depositata il 21.12.2006) - ha rimesso il suo esame alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla configurazione delle conseguenze derivabili dalla violazione del divieto, posto ad uno stesso difensore dall'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio.
Il IK risulta essere stato, frattanto, scarcerato in data 15.1.2007.
1. La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire "se l'inosservanza della norma di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo la quale non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, costituisca, o non, causa di nullità".
2. Il comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p. - introdotto dall'art. 16, comma 1 - lett. c), della legge 13.2.2001, n. 45 (Collaboratori di giustizia) - dispone che "Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4". Appare opportuno ricordare, anzitutto, che era stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della disposizione normativa in esame, essenzialmente sotto il profilo della limitazione che essa ingiustificatamente apporterebbe al diritto di ogni imputato di scegliere il difensore di sua fiducia, quando non sussistano oggettive ragioni di incompatibilità dovute alla impossibilità, per un unico difensore, di sostenere tesi difensive tra loro contrastanti.
La Corte costituzionale però, con l'ordinanza n. 214 del 2002, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle proposte questioni, osservando che, pur potendosi riconoscere l'effettiva esistenza della segnalata limitazione, essa appare frutto di una non irragionevole scelta operata dal legislatore, in funzione dell'esigenza di "evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati", e ciò in quanto "la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni garantisce anche il diritto di difesa del destinatario delle dichiarazioni stesse" [Analoga decisione è stata poi assunta dalla stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 55 del 2003].
3. Tanto premesso, va rilevato che - in relazione alla questione sottoposta attualmente all'esame delle Sezioni Unite - si rinvengono due orientamenti difformi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.
3.1 La VI Sezione, con la sentenza 16 marzo - 14 aprile 2005, n. 13943, ric. Marzoli, ha affermato che "l'inosservanza della previsione dell'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, non costituisce causa di nullità, in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso".
L'affermazione di tale principio non risulta, in quella stessa sentenza, sostenuta da ulteriori argomentazioni.
3.2 A diversa conclusione è pervenuta, invece, sempre la VI Sezione, con la sentenza 7 giugno - 14 luglio 2005, n. 26104, ric. Perkeci ed altro, ove (a fronte di una eccezione difensiva formulata nel senso che le dichiarazioni accusatorie rese a carico dell'imputato da "collaboranti" assistiti da unico difensore sarebbero, prima ancora che nulle, inutilizzabili) è stato affermato il principio secondo il quale la violazione del divieto di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., pur non determinando la denunciata inutilizzabilità, in assenza di una disposizione di legge in tal senso, costituisce tuttavia "un motivo di nullità, classificabile tra quelle a regime intermedio (ex art. 180 c.p.p.), in quanto derivante dall'inosservanza di norme incidenti sull'assistenza prestata dal difensore". Ciò essenzialmente sulla base del rilievo che "la norma in esame è inserita nella disciplina dell'incompatibilità della difesa di più imputati" e, "secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la violazione delle relative disposizioni è prevista a pena di nullità".
3.3 Altre due decisioni di questa Corte Suprema investono, seppure in diversa prospettiva, la questione di diritto in esame, avendo la II Sezione affermato che:
-- "L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma 1, c.p.p., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che la norma non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui più collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni contro un terzo, tale situazione essendo esplicitamente disciplinata dal comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p., che prevede un divieto di difesa indipendente da una situazione di vera e propria incompatibilità, allo scopo di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni accusatorie, rendendole affette da possibili vizi di circolarità, sicché la sua inosservanza non costituisce causa di nullità, in difetto di una esplicita previsione in tal senso" (così Cass., Sez. II, 23 settembre - 9 novembre 2005 n. 40793, Carciati ed altri). -- "Il divieto di assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati, che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato, presidia l'area delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, al fine di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse rendendole affette da possibili vizi di circolarità, ma non è sanzionato con l'espressa previsione di nullità, sicché occorre verificare di volta in volta, per l'affermazione della nullità, l'esistenza di un effettivo e concreto pregiudizio della difesa dell'imputato sotto il profilo della possibile incidenza della comunanza del difensore sulla genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia" (così Cass., Sez. II, 3 febbraio - 4 aprile 2006, n. 11865, Martucci).
Tali ultime pronunzie della II Sezione, a differenza delle sentenze Marzoli e Perkeci, si riferiscono a casi in cui l'eccezione di nullità risultava proposta non dal soggetto terzo, colpito dalle dichiarazioni accusatorie dei "collaboranti" assistiti da unico difensore, ma da soggetti i quali lamentavano come illegittimo il fatto di avere avuto essi stessi un difensore in comune con altri. Più in particolare: a) nel caso della sentenza Carciati, i ricorrenti avevano sostenuto che le loro posizioni avevano finito con il configgere con quelle di altri coimputati, avuto riguardo alla presenza di "chiamate in reità e correità reciproche"; b) nel caso della sentenza Martucci, invece, era stata denunciata soltanto una incompatibilità derivante dal fatto che il ricorrente era stato assistito dallo stesso difensore che aveva assistito l'unico "coimputato propalante" a carico del ricorrente medesimo. In entrambe le sentenze, comunque, le proposte eccezioni non rientravano nell'ipotesi di cui al comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p. (ispirata - come si afferma nella sentenza Carciati - "ad un elemento sistematico che prescinde da una vera e propria incompatibilità"), ma piuttosto nella generale previsione della incompatibilità posta dal primo comma dell'art. 106 c.p.p. Da qui il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'incompatibilità può dare luogo, ove sia tale da avere concretamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa, soltanto a nullità generale a regime c.d. "intermedio" e pertanto soggetta, tra l'altro, alle preclusioni di cui all'art. 182 c.p.p.. 4. A fronte degli orientamenti giurisprudenziali dianzi ricordati, deve porsi anzitutto in rilievo la radicale differenza tra la previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p. e la vera e propria "incompatibilità", alla quale si riferisce il comma 1 dello stesso articolo.
Evidente - infatti - è la diversità della "ratio" del comma 4 bis rispetto al comma 1 dell'art. 106 c.p.p. ed il divieto di difesa cumulativa, introdotto dalla legge 13.2.2001, n. 45 sui collaboratori di giustizia, risponde ad una logica completamente diversa da quella che sorregge l'istituto dell'incompatibilità del difensore [incompatibilità significa conflitto di interessi ed inconciliabilità logica di posizioni difensive, in una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per altro imputato], in quanto esso è finalizzato a tutelare la genuinità delle dichiarazioni rese dai soggetti in questione, a fronte di possibili concertazioni favorite in qualche modo dalla presenza di un unico difensore.
Il divieto posto dal comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p. non è sorretto dalla finalità di evitare pregiudizi al diritto di difesa di uno (o più) degli imputati in conflitto di interessi (obiettivo perseguito dalla previsione del 1 comma), bensì trova la sua giustificazione nella prospettiva di non sacrificare il diritto di difesa del soggetto accusato, che - come evidenziato in dottrina - "potrebbe risultare pregiudicato dall'esistenza di una figura che funga da anello di congiunzione tra le convergenti fonti di prova". Devono condividersi, pertanto, le considerazioni dottrinarie secondo le quali, con l'introduzione del comma 4 bis, il legislatore ha voluto "restringere il fenomeno di avvocati che assumono la difesa di una pluralità di collaboratori di giustizia e in tal modo evitare il rischio che, attraverso il difensore comune, le rispettive dichiarazioni accusatorie o chiamate in correità siano reciprocamente condizionate con la conseguenza di compromettere la posizione processuale di un altro imputato (o indagato) dai medesimi collaboratori additato quale responsabile di fatti penalmente rilevanti".
5. Alla stregua dell'anzidetta fondamentale premessa risulta evidente che - quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di difesa cumulativa, posto dal comma 4 bis dell'art. 106 c.p.p. - non è congruente il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte Suprema che delinea i requisiti necessari per la configurazione della incompatibilità prevista dal 1 comma dello stesso art. 106 c.p.p. e per la integrazione delle relative situazioni di inconciliabilità delle difese [si vedano, al riguardo, Cass.: Sez. II, 19 gennaio - 14 febbraio 2006 n. 5918, Bagnasco ed altro;
Sez. V, 20 marzo - 8 luglio 2002 n. 25899, Gaito ed altri;
Sez. VI, 5 - 21 luglio 1999 n. 2547, Merolla;
Sez. V, 10 settembre - 16 novembre 1998 n. 11847, Panariello ed altro;
Sez. I, 6 maggio - 22 giugno 1996 n. 6286, Valente ed altro;
Sez. VI, 11 luglio - 10 novembre 1994 n. 11369, Kamouni], ne' il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali che connettono una sanzione di "nullità" alla riconosciuta sussistenza della incompatibilità medesima, allorquando sia in concreto accertato il rilievo determinante della situazione di incompatibilità in relazione al pieno e corretto esercizio del diritto di difesa [vedi Cass.: Sez. II, 25 ottobre - 11 novembre 1999 n. 12924, Gargiulo;
Sez. VI, 14 giugno - 7 settembre 2004 n. 36004, Parmigiano ed altro].
6. Esclusa, pertanto, ogni possibilità di utile riferimento alla situazione di vera e propria "incompatibilità del difensore" prevista dal 1 comma dell'art. 106 c.p.p., deve altresì escludersi la possibilità di una "assimilazione" ad essa dell'ipotesi di violazione del comma 4 bis del medesimo art. 106, da cui si farebbe discendere una "nullità processuale di ordine generale", ai sensi dell'art. 178, 1 comma - lett. c), c.p.p.. Può essere utile, al riguardo, anche il riferimento all'iter parlamentare di approvazione della legge 13.2.2001, n. 45 sui collaboratori di giustizia, ricordandosi che l'art. 16 di detta legge (quello che ha modificato l'art. 106 c.p.p.) non era previsto nel testo originario, presentato al Senato l'11 marzo 1997. Esso venne introdotto, in sede di Commissione referente, nella seduta dell'8 luglio 1998, con un emendamento che stabiliva il divieto di assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi, a pena di nullità degli atti compiuti.
Nella discussione, però, il testo venne modificato nel senso attuale ed in particolare venne abbandonata l'esplicita previsione della nullità degli atti compiuti, contenuta nell'originaria proposta di emendamento.
Va rilevato, pertanto, che non può configurarsi alcuna nullità, in difetto di espressa disposizione di legge (principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p.). Già si è detto che vi è un'ontologica differenza di "ratio" tra la previsione di cui al comma 4 bis e quella del comma 1 dell'art.106 c.p.p. e tale differenza, unitamente al fatto che il comma 4 bis richiama le disposizioni dei precedenti commi 2, 3 e 4 solo "in quanto compatibili", porta sicuramente ad escludere che la mancata applicazione del 2 comma, cioè la mancata rimozione della incompatibilità, comporti le medesime conseguenze sul piano della nullità degli atti.
Significative analogie di sistema possono trarsi, al riguardo, dal regime delle incompatibilità del giudice, posto dagli artt. 34 e 35 c.p.p., alle quali la legge non riconnette alcuna nullità ne' alcun vizio della decisione assunta con la partecipazione di un giudice incompatibile (non astenutosi e non ricusato).
Va parimenti esclusa ogni possibilità di riferimento alla categoria dell'inutilizzabilità delle prove, atteso che manca una disposizione di legge che, a norma dell'art. 191 c.p.p., sancisca il divieto di utilizzazione delle prove assunte senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p.. La situazione non è riconducibile, infatti, alla norma generale posta dal 1 comma dell'art. 191 c.p.p., poiché non è ravvisabile una regola di esclusione della prova (acquisizione "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge") e, a fronte di prescrizioni che pure riverberano i propri effetti sull'assunzione della prova, manca una necessaria previsione specifica di inutilizzabilità (che parte della dottrina definisce "speciale"), in carenza della quale non può ritenersi che qualsiasi atto difforme dal diritto processuale comporti inutilizzabilità della prova.
È vero che l'ampia previsione dell'art. 191 c.p.p. non autorizza limitazioni di sorta in ordine alla tipologia dei divieti di utilizzabilità delle prove ne' limita la fonte del divieto alla legge processuale e che l'inutilizzabilità può colpire tanti i mezzi di prova quanto i mezzi di ricerca della prova. È necessario, però, che un divieto di acquisire la prova effettivamente sussista e che l'avvenuta acquisizione dimostri la violazione di questo divieto.
Nella specie, non solo il codice di rito non enuncia in modo esplicito l'esistenza del preteso divieto (come invece è riscontrabile, ad esempio, nelle formulazioni degli artt. 197 e 220 c.p.p.) ma questo neppure può desumersi in via indiretta attraverso indicazioni di situazioni tassative che consentono di utilizzare la prova (come è riscontrabile, ad esempio, nella formulazione dell'art. 238, 4 comma, c.p.p.). Nè la sanzione dell'inutilizzabilità può ricollegarsi, nella specie, alla configurazione di una situazione di formazione o acquisizione della prova "in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione" (vedi Cass., Sez. Unite, 13.7.1998, n. 21, Gallieri), allorché si consideri, tra l'altro, che non si verte in ipotesi di "difesa apparente", poiché la disposizione posta dal comma 4 bis all'art. 106 c.p.p. non tutela i soggetti difesi dal medesimo patrono, bensì la affidabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, e che il tenore testuale della norma non esclude dal suo ambito di operatività dichiarazioni che si risolvano a favore di altro imputato (vedi la citata ordinanza n. 214/2002 della Corte Costituzionale). Deve convenirsi, in conclusione, che la violazione dell'art. 106, comma 4 bis, debba essere valutata esclusivamente come circostanza suscettibile di incidere potenzialmente sull'indipendenza delle dichiarazioni dei collaboranti, sì da comportare, in conseguenza, la necessità di una verifica particolarmente incisiva in punto di attendibilità.
Resta ferma, in ogni caso, l'eventuale responsabilità disciplinare del difensore, alla stregua delle previsioni del codice deontologico forense, anche a seguito della segnalazione effettuata dal giudice al Consiglio dell'Ordine ai sensi del 4 comma dell'art. 105 c.p.p.. 7. Per le considerazioni dianzi svolte va affermato il principio di diritto secondo il quale "L'inosservanza della norma di cui all'art.106, comma 4 bis, c.p.p., secondo la quale non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, non costituisce causa di nullità ne' di inutilizzabilità delle prove".
8. Infondate sono poi le doglianze riferite dal ricorrente alla determinazione della competenza territoriale.
Va evidenziato, in proposito, l'incontestabile dato processuale che i reati, ascritti all'indagato in concorso con altri connazionali incriminati in procedimenti separati ma tra loro collegati, sono connessi sotto i profili oggettivo e soggettivo nonché sotto quello dell'identità del disegno criminoso che li ispira.
In ragione della connessione dei reati, il Tribunale del riesame correttamente ha applicato il criterio originale ed autonomo di attribuzione, ex art. 16 c.p.p., della competenza per territorio in capo all'autorità giudiziaria di Ferrara, tra l'altro intervenuta per prima nelle indagini in oggetto, essendo stata accertata in tale territorio la consumazione del reato più grave e più remoto tra quelli contestati (acquisto e detenzione di un chilogrammo di sostanza stupefacente ad opera di IO, che operava nel territorio ferrarese), mentre sono rimasti sconosciuti i luoghi in cui la droga era stata introdotta in Italia.
Con decisione legittima, dunque, è stata esclusa - allo stato - la utilizzazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., prospettata dalla difesa, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, anche qualora non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi (vedi Cass.: Sez. I, 8.6.2004, n. 25685; Sez. I, 2.5.2001, n. 17516; Sez. III, 30.1.2001, n. 3522).
9. I rilievi in punto di gravi indizi di colpevolezza si risolvono in prospettazioni di fatto non suscettibili di considerazione in sede di legittimità a fronte di una motivazione esauriente, che fornisce risposta adeguata a tutte le allegazioni difensive, e senz'altro non può qualificarsi come manifestamente illogica. In seguito a puntuale e scrupolosa valutazione, decisive sono state considerate - al riguardo - le convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai correi IO ed IB, corroborate dai riconoscimenti fotografici operati da entrambi, che hanno portato all'individuazione del ricorrente.
Tali dichiarazioni hanno trovato conferme nella coincidenza dei numeri di telefoni cellulari in uso al IK con quelli indicati da IB GE e con le rimesse di cospicue somme di denaro (circa 5.000,00 euro nello spazio dei soli mesi di giugno e luglio 2004) effettuate dallo stesso indagato (che non risulta svolgere altra attività apportatrice di proventi economici) verso il proprio Paese di origine, servendosi proprio delle generalità indicate dall'IB ("Malacy").
Le allegate divergenze tra le dichiarazioni dei collaboranti anzidetti, riguardanti in particolare la qualità e le quantità delle sostanze stupefacenti cedute, sono state razionalmente valutate come marginali e tali da non incidere sulla complessiva attendibilità degli stessi.
Le doglianze difensive sulla inverosimiglianza delle accuse, invece, non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto compito esclusivo del giudice di legittimità è quello del controllo sull'esistenza della motivazione e sulla sua immunità da vizi logici e giuridici e, sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non è suscettibile di censura.
10. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, visti gli artt. 127, 325, 607 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2007.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2007.