Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1998, n. 7214
CASS
Sentenza 14 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di tutela dei prodotti alimentari la impossibilità di penetranti controlli circa la regolarità del prodotto importato può riferirsi al rivenditore al dettaglio, ma non certo all'importatore. Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero e provenga da un produttore straniero, l'importatore che opera sul territorio nazionale non può presumere l'osservanza da parte del produttore straniero delle prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla saluta dei consumatori; in tal caso pertanto non opera l'esimente di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1962 n. 283 perché l'importatore è tenuto a verificare direttamente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti stabiliti dalla legge, nonché la corrispondenza delle indicazioni sulle etichette o sui contenitori agli ingredienti di cui il prodotto risulta composto. (Nella specie la Corte ha ritenuto fosse quantomeno necessario una analisi a campione su un prodotto a rischio di parassiti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1998, n. 7214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7214
    Data del deposito : 14 maggio 1998

    Testo completo