Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
In materia di tutela dei prodotti alimentari la impossibilità di penetranti controlli circa la regolarità del prodotto importato può riferirsi al rivenditore al dettaglio, ma non certo all'importatore. Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero e provenga da un produttore straniero, l'importatore che opera sul territorio nazionale non può presumere l'osservanza da parte del produttore straniero delle prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla saluta dei consumatori; in tal caso pertanto non opera l'esimente di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1962 n. 283 perché l'importatore è tenuto a verificare direttamente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti stabiliti dalla legge, nonché la corrispondenza delle indicazioni sulle etichette o sui contenitori agli ingredienti di cui il prodotto risulta composto. (Nella specie la Corte ha ritenuto fosse quantomeno necessario una analisi a campione su un prodotto a rischio di parassiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1998, n. 7214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7214 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 14.05.1998
1. Dott. ACCATTATIS VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIZZO ALDO " N. 01753/1998
3. Dott. GRASSI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 47697/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TA ET BR n. il 10.02.1947
avverso sentenza del 07.11.1997 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 5.4.95, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GIP della Pretura di Milano mandò assolto CA BR perché il fatto non costituisce reato dall'imputazione ex artt.5 lett.d) e 6 l. 283/62 ("perché, in qualità di rappresentante della Radiumfarma Benessere srl, importava barrette di Muesli alla frutta, sostanza invasa da parassiti"). Il GIP ritenne insussistente l'elemento soggettivo della colpa perché, trattandosi di prodotto confezionato che non poteva essere aperto se non dopo l'acquisto, il CA si era trovato nell'impossibilità di accertare la regolarità del contenuto del prodotto.
Avverso la sentenza assolutoria propose appello il P.M., sostenendo, in sostanza, che le argomentazioni del primo Giudice erano valide se riferite al commerciante rivenditore al minuto, ma non al CA che i prodotti in questione aveva importato;
egli avrebbe dovuto - sempre secondo l'appellante - accertarsi, quanto meno con analisi a "campione", che quel prodotto, a rischio parassiti, ne fosse immune. La Corte d'Appello di Milano, condividendo sostanzialmente le argomentazioni del P.M., con sentenza in data 7.11.97 in riforma di quella di primo grado, affermò la responsabilità dell'imputato, condannandolo alla pena di gg.20 di arresto (sostituita con lire 1.500.000 di ammenda) e di lire 600.000 di ammenda (pena determinata, pertanto, in complessive lire 2.100.000 di ammenda).
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale ha dedotto, con unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione. È necessario, innanzi tutto, in considerazione della fondamentale rilevanza dei principi in materia, rilevare l'infondatezza della censura di mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive sul problema della responsabilità dell'importatore "in riferimento alla normativa comunitaria e precisamente a quelle direttive volte a garantire la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità Europea". È stato, in particolar, dedotto che tale normativa (la cui ratio sarebbe "quella di porre meno limiti possibili all'interscambio commerciale tra i paesi comunitari ovvero di cercare di rendere meno gravoso per l'importatore la distribuzione dei prodotti tra i Paesi membri") non consentirebbe, in linea generale, un più penetrante controllo da parte dell'importatore. Sono stati citati al riguardo il principio del mutuo riconoscimento, nonché la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 20.2.79, "Cassis de Dijon", che di quel principio fece attuazione ("Uno Stato membro, in linea di massima, non può vietare la vendita sul proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato e posto in commercio in un altro Stato membro, anche se tale prodotto è fabbricato secondo prescrizioni tecniche e qualitative diverse da quelle imposte sugli altri prodotti"). Tali argomentazioni si presentavano, infatti, del tutto infondate o irrilevanti. Anche a non voler considerare la vistosa limitazione posta alla portata del principio affermato ("in linea di massima") è evidente che lo stesso è riferito alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità Europea, principio del tutto diverso da quello della doverosità dei controlli sulle merci provenienti da altri Stati membri. Sotto tale ultimo profilo, invece, è ben noto che la liceità (e, anzi, addirittura la doverosità) dei controlli rappresenta, in considerazione della rilevanza del bene primario della tutela della salute dei consumatori, una costante delle direttive CEE e quindi anche della normativa di attuazione. Infatti, la doverosità di controlli da parte dell'importatori della regolarità, lato sensu, dei prodotti confezionati provenienti dall'estero, risulta espressamente codificata in molti D.L.vi emessi appunto in attuazione di direttive CEE (v, ad esempio, i D.L.vi n. 123 del 3.3.93 - attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
quelli recenti, entrambi del 26.5.97, n. 155 - attuazione delle direttive CEE 93/43/CEE e 96/3 CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari - e n.156, attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari). Quindi, non possono, in questa sede, che essere ribaditi i principi (prospettati nell'appello del P.M. e accolti nella sentenza impugnata, oltre che allineati con la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice): I)che l'impossibilità di penetranti controlli circa la regolarità del prodotto importato può riferirsi al rivenditore al dettaglio, ma non certo all'importatore; II)che quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero e provenga da un produttore straniero, l'importatore che opera sul territorio nazionale non può presumere l'osservanza da parte del produttore straniero delle prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla salute dei consumatori;
in tal caso, pertanto, non opera l'esimente speciale prevista dall'art.19 1.283/62, perché l'importatore è tenuto a verificare direttamente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti di esso ai requisiti stabiliti dalla legge, nonché la corrispondenza delle indicazioni sulle etichette o sul contenitori agli ingredienti di cui il prodotto risulta composto. Conseguentemente, è di indiscutibile esattezza l'affermazione (contenuta nella sentenza impugnata e coerente con la normativa dei citati D.L.vi di attuazione delle direttive CEE) che il ricorrente avrebbe dovuto accertare, quanto meno con analisi a campione (essendo chiaramente impossibile nella specie il controllo di tutte le confezioni), che quel prodotto, a rischio parassiti, ne fosse immune. Nonostante l'accertata violazione di tale obbligo, fondata è, invece, la censura di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento, soprattutto, all'affermazione che, "anche effettuato il controllo a campione, poteva accadere, per una diversa confezione di quella stessa partita e con quella stessa scadenza, che si trovassero ugualmente parassiti infestanti (sia perché trascorre del tempo da quando il prodotto è trasportato a quando è posto in vendita, sia perché basta poco, ad esempio uno sbalzo di temperatura, perché il prodotto venga infestato)". Tale affermazione va, infatti, correlata alle risultanze acquisite e alle particolarità della fattispecie, essendosi trattato di prodotto in scatole, contenenti ciascuna 6 barrette da g.25 l'una; ogni barretta era sigillata in materiale plastico opaco alla vista;
il prodotto, con scadenza maggio 1995 e commercializzato da una ditta tedesca, era stato importato e distribuito per la vendita al minuto dalla suddetta srl Radiumfarma;
inoltre, è stato, in linea di fatto, accertato che la data di scadenza del prodotto era indicata sulle confezioni ed era stata rispettata;
che le confezioni non erano manomesse;
che le indicazioni poste sulle confezioni erano conformi alle disposizioni di legge:
che, infine, l'infestazione da parassiti era stata accertata solo in relazione a due scatole (quella di cui al reclamo di un consumatore, oltre all'unica trovata dai verbalizzanti negli scaffali del Supermercato UNES di Milano), facenti parte di un'ampia partita importata in Italia dal ricorrente.
In un tale contesto, è manifestamente illogico affermare la responsabilità dell'imputato in relazione alle sole due confezioni di cui si è detto e contestualmente riconoscere (com'era doveroso) che "anche effettuato il controllo a campione, poteva accadere, per una diversa confezione di quella stessa partita e con quella stessa scadenza, che si trovassero ugualmente parassiti infestanti", Tale affermazione (di indiscutibile esattezza, è bene ribadire), dimostra che nel caso in esame manca del tutto la prova del nesso di relazione causale tra la violazione dell'obbligo di controllare la regolarità del prodotto (nella specie, mediante analisi a campione) e l'accertata infestazione da parassiti delle confezioni incriminate;
manca cioè la prova della colpa dell'agente in relazione all'evento specifico. Infatti, nel contesto di cui si è detto, non è possibile affermare che il prescritto controllo, anche se regolarmente effettuato, avrebbe consentito all'importatore di evitare la commercializzazione delle due scatole incriminate: l'affermazione sarebbe stata possibile solo se fosse stata possibile l'analisi di tutte le confezioni ovvero se l'intera partita fosse risultata avariata, ovvero ancora se l'infestazione avesse riguardato un prodotto uniforme e unitario (e non, come quello in esame, frazionato in tante diverse confezioni, come, ad esempio, una determinato quantitativo di vino, di carne, ecc.). Inoltre, la responsabilità dell'importatore, per l'omesso espletamento dell'analisi a campione, doveva essere esclusa anche in base all'altra affermazione contenuta nella sentenza in ordine alla possibilità di incidenza sull'infestazione sia del passaggio del tempo (tra la commercializzazione da parte dell'importatore e la messa in vendita al dettaglio), sia di fattori accidentali (quale, quello citato nella sentenza stessa, di uno sbalzo di temperatura); considerazioni siffatte indicano che l'infestazione può essere avvenuta anche al di fuori della sfera e dei tempi di controllo dell'attuale ricorrente. Sulla base di tali rilievi, deve concludersi che, nel caso in esame, manca del tutto la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato e che la prova in tal senso, con specifico riferimento alle confezioni irregolarmente commercializzate, non era in alcun modo acquisibile: l'imputato, quindi, andava assolto perché il fatto non costituisce reato. Per tale motivo, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 14maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1998