Sentenza 5 luglio 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2017, n. 54281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54281 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2017 |
Testo completo
5428 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2017 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Presidente - Sent. n. sez. 2498/2017 ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.2704/2017 ANTONIO CAIRO Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
Jette sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG chiede il rigetto del ricorso. Udito il difensore hi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza in data 2 dicembre 2016 accoglieva l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con cui era stata respinta la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, tra gli altri, nei confronti di TA QU e disponeva a suo carico la misura invocata per il concorso nel tentativo di omicidio di HO TA. Riteneva che, contrariamente a quanto avesse fatto il Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente TA QU fosse uno dei partecipi all'aggressione nei confronti dell'HO stesso. Ciò sulla scorta delle dichiarazioni rese da costui, supportate da quelle dei due testi oculari. La persona offesa era stata vittima di una violenta aggressione cui avevano preso parte almeno cinque persone con spranghe, bastoni e coltelli. I fatti si erano svolti il 26 maggio 2016 allorquando l'HO si era presentato innanzi l'abitazione del TA LO, poiché la di lui moglie (CI IT) si era lamentata per il volume della musica. L'HO TA era stato aggredito da tergo e, stordito con una pistola elettrica, era stato trascinato in cortile. Lì era stato colpito più volte dai suoi aggressori con gli esisti lesivi indicati nell'imputazione. AM ES, affacciatasi al balcone dello stabile, aveva ascoltato la CI chiamare ad alta voce tale MI. La medesima AM rammentava, altresì, d'aver visto tutti colpire la persona offesa e in particolare il TA LO percuotere al capo l'RI. Altra teste oculare era OU AA che, al pari, aveva visto quanto accaduto ed era intervenuta per fermare l'aggressione. Ella riferiva d'aver visto la vittima a terra, priva di sensi e in una pozza di sangue. Il Tribunale riteneva HO TA attendibile;
spiegava che era comprensibile che con gli esiti prodotti dall'aggressione avesse inizialmente fatto solo una descrizione sommaria dei fatti, senza fare i nomi degli aggressori e che, dopo quattro giorni (30/5/2016), avesse spiegato che costoro fossero tutti parenti della famiglia di TA LO. Nella denuncia querela sporta il 28/6/2016 l'RI li aveva, al contrario, indicati in LO, RE e QU TA, chiamati telefonicamente dall'interno dell'abitazione del medesimo TA LO. Aggiungeva, altresì, la presenza di un certo SA (Ale) che si accompagnava a MI. Avevano colpito tutti, armati di bastoni, coltelli e catene. MI era munito di un coltello e/o di uno strumento da taglio. Il 14/7/2016 la persona offesa procedeva ai riconoscimenti fotografici: descriveva il TA QU e lo riconosceva. La qualificazione giuridica del fatto era confermata come omicidio tentato per le modalità di azione, i mezzi commissivi e i distretti corporei attinti, tra cui la teca cranica. Indicative erano le lesioni riportate dall'RI. Si trattava di plurime. 2 سنا Li fratture di neuro e splancnocranio, frattura affondata della squama parietale destra, frattura e scoppio dell'orbita destra con plurimi frammenti ossei del seno frontale e affondamento del tetto della cavità orbitaria;
frattura scomposta delle ossa del naso e del setto nasale, emoseno mascellare ed etmoide bilaterale e frontale dx;
trauma penetrante da arma bianca e contusivo al volto e al capo, lesioni per le quali si imponeva intervento chirurgico. Erano, poi, esaminate le esigenze cautelari. Da un lato era richiamata la gravità della condotta posta in essere e dall'altro la necessità di evitare che costui potesse incidere sulla individuazione dell'altro elemento del gruppo indicato dalla persona offesa come "genio". Si indicavano le ragioni per le quali si dovesse escludere la possibilità di attuare un autocontrollo domiciliare, sia pur con mezzi elettronici.
2. Ricorre per cassazione personalmente TA QU e lamenta che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la partecipazione del ricorrente ai fatti di aggressione sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente era, contrariamente, intervenuto nella sola prima parte dell'azione per calmare l'RI e alcuno dei dati istruttori permetteva di ritenere che egli avesse partecipato alla fase successiva dell'aggressione. Quanto alla qualificazione giuridica, al pari, si trattava di una erronea valutazione del Tribunale adito come giudice d'appello cautelare. La persona offesa aveva, infatti, compiuto una serie di atti dopo il fatto che non risultavano compatibili con il delitto di omicidio tentato contestato, fatto escluso, tra l'altro, dalla entità delle lesioni egualmente refertate e ritenute guaribili in giorni 45. Inattendibili risultavano, poi, le dichiarazioni di AA OU, legata sentimentalmente alla persona offesa (come si evinceva dalle stesse dichiarazioni rese dalla moglie di costui chiamata nell'immediatezza). La AA aveva, invero, dichiarato che l'RI era inizialmente privo di sensi allorquando ella era giunta sul luogo;
poi si era ripreso e si era recato a casa da solo. Né erano stati documentati gli esiti di un'azione di soffocamento che si sarebbero dovuti contrariamente rinvenire.
2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente del vizio di motivazione sulla condotta di partecipazione ai fatti da parte del ricorrente. Costui era stato, infatti, riconosciuto come mero parente dei soggetti presenti sul posto e non come aggressore. Del resto, la sua condotta di partecipazione all'aggressione non era affatto dimostrata;
se si fosse inteso dare credito alla prospettazione secondo cui egli aveva attinto da tergo al collo con una cintura l'HO si sarebbe dovuto spiegare come avesse la stessa persona offesa avuto modo di vedere quanto accadeva alle sue spalle. Nessun elemento dimostrava, poi, che i fatti si fossero 3 li svolti in maniera continuativa e senza soluzione, là dove vi erano state distinte frazioni temporali. Una prima, volta a calmare l'Harohouri e una successiva, sfociata in lite che aveva coinvolto altri soggetti. Risultava agli atti del fascicolo che la persona offesa allontanata da casa del TA LO e portata in cortile aveva fatto ritorno presso il suo domicilio e, dunque, era scesa armata di una Katana. Derivava che i soggetti presenti erano stati costretti a difendersi, contrariamente a quanto ritenuto, dall'azione aggressiva dell'HO medesimo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di contatti telefonici tra il ricorrente e i familiari che potessero, appunto, attestare un collegamento tra costui e la vicenda in esame.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Alcun dato provava il dolo neppure nella forma alternativa, in ragione della stessa contestazione mossa al ricorrente che lo vedeva imputato di aver partecipato ad un'azione avvalendosi di una cintura. Si censura, infine, la inadeguatezza e la sproporzione della misura assunta rispetto alle esigenze cautelari indicate. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Non ricorre il vizio della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza, né sotto quello della erronea applicazione, avendo il giudice del riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, sia in ordine alla ritenuta attendibilità in sede cautelare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nel corso delle indagini, sia in ordine alla complessiva ricostruzione degli elementi fondanti il quadro di gravità indiziaria 1.2 Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illustrato nella narrativa che precede delle ragioni della - propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, né la contraddittorietà della motivazione, né l'illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell' argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da 4 -ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto). Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice il ricorso non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207). Si oppone, contrariamente, la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio con censure che, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, risultano inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. Del resto, il provvedimento impugnato offre una spiegazione esauriente sulle ragioni che hanno indotto ad adottare la misura invocata dall'appellante, chiarendo che la mancata indicazione da parte della persona offesa dei concorrenti nella fase immediatamente successiva agli eventi si giustificava proprio con quanto le era accaduto e con l'entità delle lesioni inferte. L'affermazione non risulta, né illogica, né contraddetta da specifici dati processuali e la contraria prospettazione esposta dal ricorrente non è tale da disarticolare il ragionamento logico che il Tribunale di merito ha posto a fondamento della decisione, avendo ribadito il Giudice a quo che, proprio dopo l'aggressione, non fosse affatto insolito che la persona offesa si limitasse a fare una descrizione sommaria senza indicare i nomi degli aggressori. Lo aveva, tuttavia, fatto con precisione dopo qualche giorno, riconoscendo anche l'odierno ricorrente. Questo dato esclude, dunque, che l'individuazione anche del TA QU fosse avvenuta sulla scorta delle sole affermazioni della AM e della sua indicazione su quanto aveva visto. Piuttosto, la presenza del ricorrente era stata inferita, valorizzando proprio il riconoscimento e l'indicazione che ne aveva operato il medesimo HO TA, che non ha avuto dubbio nell'indicare il ruolo del ricorrente, spiegando che era intervenuto da tergo e lo aveva afferrato al 5 L collo con una cinta (o uno strumento similare), trascinandolo in cortile ove era avvenuto il pestaggio. Né vale richiamare, a confutazione delle dichiarazioni della persona offesa, un'ipotesi alternativa che avrebbe visto nella evoluzione dei fatti la sola presenza del ricorrente nella fase iniziale dello scontro e con lo scopo di calmare il contrasto che si stava ingenerando. L'ipotesi, oltre a non conciliarsi con quello che ha riferito la persona offesa, non tiene conto di quello che egualmente hanno dichiarato la AM e la OU AA che non hanno avuto dubbio a descrivere un intervento collettivo che metteva capo a più soggetti (cinque) che colpivano tutti, indifferentemente, procurando così alla persona offesa le lesioni in contestazione. Il ricorso non si confronta con questo dato e non risulta correlato alla decisione impugnata, anche per quanto riguarda le argomentazioni svolte su quello che risulta aver riferito la OU stessa, che coerentemente con i dati offerti dalle altre fonti, non ha avuto esitazioni a spiegare che l'RI fosse stato colpito duramente da tutti e lasciato a terra senza forze, congiuntura in cui ella era intervenuta. Questo elemento obiettivamente supportato anche dal tipo di lesioni refertate non ha valenza marginale nella logica del provvedimento impugnato e risulta egualmente e correttamente valorizzato, proprio per inferire l'attendibilità della stessa persona offesa. Né un eventuale e ipotetico rapporto sentimentale tra la dichiarante e la parte offesa vale ex se a incrinare l'attendibilità di quanto dalla prima riferito, proprio alla luce degli esiti lesivi effettivamente riscontrati sull'RI e delle dichiarazioni egualmente rese dalla AM a conforto della versione che aveva escluso un'aggressione da parte del medesimo RI e che aveva convalidato e accreditato la ricostruzione dell'aggressione che la vittima aveva raccontato. Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano egualmente e manifestamente infondati, rimettendosi tra l'altro alla Corte di legittimità questioni di puro fatto, su cui il giudice a quo risulta aver correttamente motivato, facendo difetto ogni vizio deducibile in sede di legittimità. Inammissibili risultano, al pari, le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso essendo chiaramente esplicitato nel provvedimento impugnato come la condotta del ricorrente si era inscritta in un'azione plurisoggettiva cui egli aveva dato egualmente causa e cui il ricorrente stesso aveva contribuito proprio afferrando con la cinta al collo e da tergo la vittima, trascinandola dal pianerottolo al cortile, ove avveniva il pestaggio. In questa logica si è ritenuto il dolo cd alternativo elemento psicologico indubbiamente compatibile con il delitto nella forma tentata e sulla cui esistenza il tribunale del merito ha dato spiegazione con motivazione immune da فس نا ogni censura dedotta. 60 L Assolutamente generico è, infine, il riferimento all'invocata diversa valutazione delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e all'adeguatezza della misura cautelare ritenuta necessaria nel caso che occupa. Alla luce di quanto premesso segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alla trasmissione del presente provvedimento al Tribunale del riesame di Milano per gli adempimenti di rito ai sensi dell' articolo 92 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale distrettuale del riesame di Milano perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente AntonioCairo Enrico Giuseppe Sandrini Хит DEPOSITATA IN CANCELLERIA -1 DIC 2017, IL CANCELLIERE M E R S E Andro Mar T R E O I N Z O C 7