Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. (Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa).
Commentari • 7
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, rispetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, deve intendersi per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Reato: 590 c.p. Autorità: Corte di Cassazione - Quarta Sezione Esito: Annullamento con rinvio Cassazione penale sez. IV, 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 20/07/2022), n.28444 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2016, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
ACR 04222-172 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 259114/16 Presidente - Dott. VINCENZO ROMIS n. Dott. EUGENIA SERRAO Consigliere - - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE - Consigliere n. 24366/2016 Dott. ALESSANDRO RANALDI Dott. LOREDANA MICCICHE' Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: n. 18/09/1981 a Dielsdorf LU DE ES n. 29/08/1971 a Campobasso CO LA nei confronti di: n. 16/07/1964 a Benevento NG AR n. 31/12/1961 a Carpinone TT GA avverso la sentenza 6119/2015 della CORTE d'APPELLO di ROMA in da- ta 05/10/2015 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso per il rigetto;
uditi l'Avv. Claudio San- toro del foro di Campobasso, in sostituzione dell'Avv. Arturo Messere del foro di Campobasso, come da nomina a sostituto che ha depositato, in difesa di De SA LU e CO LA, il quale ha chiesto l'annullamwnto con rinvio e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
l'Avv. Aurelio Patini del foro di Cassino in sostituzione dell'Avv. Paolo Perrelli del foro di Cassino, come da delega che ha depositato, per AL NI, già costi- tuito parte civile nel proc n. 24366/2016 R.G., Cefalogli Sara, Di Zazzo Sil- vana, De SA LU, il quale si riporta alle conclusioni scritte che ha de- positato, depositando altresì nota spese;
l'Avv. Luca Conti del foro di Rieti per il responsabile civile Rete Ferroviaria Italiana, il quale ha chiesto di- chiararsi l'inammissibilità del ricorso e il rigetto dell'appello con la condan- na degli appellanti al pagamento delle spese, come da nota spese che ha de- positato;
l'Avv. Fabio dante Tanzilli del foro di Cassino per GA AR e TI GA, quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ri- corso;
in subordine ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
l'Avv. Calogero Nobile del foro di Frosinone per NA mario e TI GA, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ri- corso, in subordine il rigetto dello stesso. де Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 27/09/2012, appellata dal P.M. e da NG AR e TT GA, ha assolto questi ultimi dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.
2. Si è contestato agli imputati il reato di disastro ferroviario, perché, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di discipline (Regolamento sui segnali RFI, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), alla guida del treno interregionale 2361 Roma-Campobasso, il NG quale macchinista, addetto alla guida del treno, il TT quale secondo macchinista, addetto al controllo dei segnali, approssimandosi alla stazione di Roccasecca, non rispettavano il segnale di avviso PBA 129/Avv01d disposto al giallo, in presenza del quale avrebbero dovuto ridurre la velocità del treno a non più di 30 Km/h e superavano il successivo segnale di protezione S01d disposto a via impedita, in presenza del quale avrebbero dovuto arrestare il treno, così violando l'art. 41 del Regolamento sui segnali, sopraggiungendo nella stazione di Roccasecca, sul secondo binario, alla velocità di circa 120 Km/h, ove, in corrispondenza dei deviatoi d'ingresso, avvedutisi della presenza sullo stesso binario del treno regionale 3361 Roma-Cassino, che stava ripartendo, il NG azionava la frenatura rapida, circa 380 metri prima dell'impatto, andando a collidere, tamponandolo, con il suddetto treno alla velocità di circa 105 Km/h, di modo che la carrozza motrice del treno 2361, per effetto dell'urto, sormontava l'ultimo vagone del treno 3361, schiacciandolo, così provocando un disastro ferroviario (in Roccasecca il 20/12/2005); nonché il reato di omicidio colposo aggravato, perché, secondo le modalità di cui al capo a), cagionavano a LL NT e MA SC, passeggeri sulla carrozza motrice del treno 2361, rispettivamente un politrauma e un trauma cranico con conseguente morte degli stessi, nonché lesioni di varia natura e grado a numerosi passeggeri (decesso del LL in data 22/12/2005 e del MA il 30/12/2005). degli3. Il Tribunale era pervenuto all'affermazione di responsabilità imputati sulla base della consulenza tecnica disposta dal P.M. e delle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, si era ritenuto che il treno interregionale, in anticipo di circa 7/8 minuti sull'orario previsto, nella fase prossima all'ingresso in stazione, avesse "ignorato", dapprima, l'indicazione del segnale di avviso disposto al giallo e, poi, il segnale di protezione disposto R 3 a via impedita, transitando sul binario 2 già occupato dal treno regionale, in fase di ripartenza. Era, altresì, emerso il corretto funzionamento degli impianti di segnalazione della stazione di Roccasecca, il funzionamento dell'impianto di registrazione degli eventi (zona) e la congruenza delle informazioni memorizzate nella zona, avendo quel giudice ritenuto non riscontrate le dichiarazioni concordi rese dagli imputati, i quali avevano sostenuto, in sede di esame, di essere transitati in stazione senza rallentare, avendo visto il segnale di avviso e il segnale di protezione disposti al verde e di essersi accorti della presenza del treno regionale 3361 fermo sul binario 2 solo all'uscita da una curva distante circa 400/500 metri, avendo azionato immediatamente il sistema di frenatura senza riuscire ad evitare l'impatto. Il Tribunale aveva, in sostanza, ritenuto che le ipotesi alternative formulate dalla difesa [guasto nel funzionamento del sistema di segnalazione della stazione, ripetutosi il 26/12/2005 (cfr. pagg. 22 e ss. della sentenza appellata); intervento "abusivo" dei tecnici della ditta OM incaricati di - implementare il sistema SCMT sulla tratta Roma-Cassino introdottisi nella sala relè prima dell'impatto per effettuare una prova a treni marcianti (cfr. pagg. 25 e ss. della sentenza apellata) fossero "mere congetture prive di riscontri oggettivi" e, pertanto, individuato nei confronti di entrambi gli imputati un chiaro profilo di colpa per non aver rispettato i segnali di avviso e di protezione, nonché una condotta causalmente adeguata in quanto l'evento non si sarebbe verificato se gli stessi avessero rispettato i segnali, anche ove avessero azionato prima la leva di arresto, in corrispondenza del relativo segnale, posizionato ad una distanza di circa 958 metri dal punto di impatto.
4. Proponevano appello il P.M., in punto dosimetria della pena e gli imputati, in via principale, in ordine alla affermazione di colpevolezza. In particolare, la difesa aveva introdotto una questione procedurale, relativa alla utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal PM e, nel merito, rilevata la fondatezza dell'ipotesi alternativa del non regolare funzionamento del sistema di segnalazione, in considerazione di alcuni fattori: l'episodio verificatosi il 26/12/2005; l'accertata presenza di tecnici della ditta OM nella sala relè, ai quali era stato consentito di operare "in costanza di esercizio ferroviario"; le dichiarazioni reticenti e non credibili rese da alcuni testi escussi (tra essi, il CC, il NO e il IC); infine, la circostanza che il treno interregionale viaggiasse senza alcun dispositivo di sicurezza attivabile in caso di mancato rispetto dei segnali.
5. La Corte territoriale, rigettata l'eccezione preliminare, ha escluso l'addebito di colpa, ritenendo il difetto di elementi certi, idonei a confutare of tecnicamente l'ipotesi alternativa di una interferenza esterna sul corretto funzionamento dei segnali, nei termini indicati dai difensori e dai consulenti tecnici di parte.
6. Le parti civili DE ES LU e CO LA, a mezzo di unico difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, stante la formazione del giudicato sul verdetto assolutorio, formulando tre distinti motivi. Con il primo, hanno dedotto violazione di legge processuale e vizio della motivazione con riferimento alla confutazione delle argomentazioni poste a sostegno della condanna e all'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice in caso di sentenza d'appello che riformi quella di primo grado, obbligo ulteriore rispetto a quello desumibile dall'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., di fornire cioè una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria o meramente apparente. Nel caso in esame, secondo gli assunti difensivi, la Corte romana avrebbe ritenuto provata la condotta materiale oggetto della imputazione (superamento segnali di avviso e protezione disposti "a via impedita" e conduzione del treno come se dovesse transitare dalla stazione di Roccasecca), stante la evidenza dei riscontri oggettivi, ma avrebbe dubitato della prova della loro colpevolezza, ritenendo che la tesi alternativa, neppure univocamente formulata (essendosi ipotizzato sia il cattivo funzionamento del sistema, che una manomissione dei sistemi di sicurezza durante l'attività svolta dai tecnici OM nella sala relé), avesse introdotto un ragionevole dubbio ostativo all'affermazione di colpevolezza. Si è pure rilevato che la prima tesi era stata esclusa dalla consulenza tecnica, mentre l'ipotesi della manomissione, affidata ad una consulenza tecnica di parte, era stata superata dalle testimonianze, rimanendo relegata nell'alveo delle ipotesi suggestive ma irreali, censurandosi il ragionamento della Corte d'appello che ha ritenuto riscontrata una plausibilità tecnica della ipotesi alternativa solo dopo aver rilevato incongruenze e imprecisioni nelle testimonianze, sulla scorta di alcuni documenti, fondando la supposta probabilità che l'incidente fosse riconducibile ad eventi esterni interruttivi su un giudizio tecnico altamente aleatorio ed ipotetico e su una prova negativa, ritenuta inattendibile. Sotto altro profilo, si è stigmatizzata l'irrilevanza delle considerazioni operate dal giudice d'appello in punto di logica, deducendo la non corrispondenza al vero dell'asserito rallentamento del treno prima dell'avvistamento dei segnali, atteso che, dall'esame della zona tachigrafica of 5 del treno investitore, era invece chiaramente emerso che il macchinista aveva cominciato ad accelerare 7 chilometri prima del momento dell'impatto. Quanto alle prove documentali valorizzate dalla Corte territoriale, la difesa delle parti civili ne ha sminuito la portata probatoria, trattandosi di meri dispacci aziendali, al più idonei a dimostrare lo svolgimento di lavori di predisposizione del sistema SCMT da parte dei tecnici ST, ma non anche il compimento da parte di costoro delle manovre denunciate dai consulenti di parte. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno dedotto analoghi vizi con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, secondo l'insegnamento della Corte E.D.U. nella decisione Dan c/Moldavia, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che la rinnovazione è dovuta allorché il giudice d'appello proceda ad una mera rivisitazione dello stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, dando ad esso una lettura diversa ed alternativa senza dotarla di motivazione "rafforzata" e di maggiore persuasività, rilevandosi che, nel caso di specie, l'unico elemento di novità sarebbe stato rappresentato dalla ritenuta inattendibilità dei testi CC, NO e IC (testi a difesa che non avevano confermato le strutture portanti dell'ipotesi alternativa), dei quali tuttavia la Corte non aveva disposto la rinnovazione dell'esame testimoniale. Con il terzo motivo, sono stati dedotti analoghi vizi, questa volta con riferimento alla valutazione del compendio probatorio. Si è così rilevato: che la Corte d'appello aveva valorizzato le conclusioni rassegnate dai consulenti di parte, le dichiarazioni degli imputati ed alcuni ambigui documenti, ritenendo di potere in tal modo ricostruire una spiegazione alternativa dell'accaduto, secondo cui l'esecuzione delle prove tecniche da parte del personale ST, avvenuta senza autorizzazione e con il benestare del tecnico RFI IC, avrebbe richiesto una momentanea modifica della configurazione dei segnali, al fine di risolvere un non meglio precisato problema, senza che di tali operazioni restasse la minima traccia, ricostruzione che, però, sarebbe resistita da tutte le prove esaminate;
che l'episodio del 26/12/2005, a distanza di pochi giorni dal disastro, valorizzato dalla Corte, avrebbe semmai confermato il funzionamento del sistema, atteso che l'interferenza registrata aveva riguardato il sistema di ripetizione del segnale sul treno e non il semaforo;
che, a fronte di una sentenza di condanna che aveva valorizzato le affermazioni del teste NO, secondo cui il segnale non poteva essere 6 де comandato dalla sala relé (quella cioè dove sarebbe avvenuta la manomissione), stante la presenza di un circuito detto "neutro" che mette "in corto" i fili che vanno al segnale, per cui è impossibile manovrare il segnale in caso di corrente vagante, interferenza elettromagnetica o di un "disturbo", la Corte d'appello non aveva disposto perizia per fare chiarezza sulla prospettabilità teorica della tesi alternativa;
che i documenti sui quali si è pure fondata la decisione assolutoria sarebbero resistiti dalle testimonianze sul tipo di intervento che il personale ST stava effettuando (secondo il teste CC, la posa della filatura e la programmazione degli encoders;
secondo la sentenza censurata, prove tecniche che avrebbero richiesto l'accesso all'armadio relé), la prima ricostruzione collimando con le stesse affermazioni degli imputati, i quali avevano constatato, durante il viaggio di andata di quella stessa mattina, ma non anche al momento dell'incidente, la presenza di operai lungo i binari (l'imputato TT anche quella di fili verdi), mentre la presunta simulazione avrebbe richiesto proprio la presenza di personale in linea;
che il teste IC aveva affermato che i tecnici ST stavano effettivamente lavorando in sala relé presso il loro armadio, apparecchiatura cioè scollegata dall'impianto che regolava la circolazione e i segnali in stazione, non assumendo rilievo la circostanza che il teste non ricordasse, a distanza di sette anni dai fatti, che tipo di lavorazione essi stessero effettuando, avendo tutti i testi escussi escluso che fossero in corso le prove di simulazione SCMT, perché i lavori non erano ancora terminati al 20/12/2005; che anche la nota ITALFER trasmessa a RFI era stata male interpretata, atteso che la presunta attività di verifica dei telegrammi encoder su itinerario reale non equivale a prove di simulazione, consistendo essa nel controllo della risposta delle boe ai segnali provenienti dagli encoders, senza prove simulate con alterazione dell'aspetto dei segnali;
che, infine, non sarebbe corretta la affermazione secondo cui le considerazioni dei consulenti della difesa non erano state verificate da quelli dell'accusa, atteso che la teoria del "sabotaggio" era stata proposta per la prima volta dopo l'udienza del 10/05/2012, all'esito dell'istruttoria, avendo peraltro gli ausiliari del P.M. replicato a dette osservazioni ed essendo stati i consulenti di parte incapaci di dare risposte convincenti alle richieste di chiarimenti e alle critiche mosse dal consulente Belforte, altresì rilevandosi che la Corte avrebbe semmai dovuto sentire i dipendenti ST sul tipo di attività svolta, essendo stati indicati dalla difesa e da essa rinunciati. ер 7 Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno accolti.
2. La Corte d'appello capitolina ha ritenuto che il Tribunale di Cassino avesse integralmente recepito quanto all'individuazione del profilo di colpa addebitato agli imputati le conclusioni dei consulenti del P.M., i quali avevano - individuato la causa dell'incidente nell'errore umano dei due IN che avevano ignorato l'indicazione del segnale di avviso disposto al giallo e violato il segnale di partenza disposto a via impedita, giungendo a detta conclusione anche sulla scorta delle simulazioni effettuate nei giorni successivi, in base alle quali si era riscontrato il corretto funzionamento dei segnali e degli impianti, mentre il segnale di protezione della stazione di Roccasecca, dopo l'occupazione da parte del treno 3361, si era disposto a via impedita e non aveva modificato il suo aspetto, neanche dopo il superamento da parte del treno 2361 e il conseguente urto con il treno 3361. In altri termini, secondo i consulenti tecnici, i IN si erano comportati come se avessero dovuto transitare dalla stazione di Roccasecca, superando il segnale di protezione ad una velocità prossima a 120 Km/h.
2.1. La Corte territoriale, nello stigmatizzare l'assertività di simili conclusioni, ne ha rilevato il mancato riscontro sul piano probatorio, sottolineando preliminarmente l'assoluta incongruenza a fronte di una - condotta sì grave - della circostanza che entrambi gli imputati, effettuate le necessarie verifiche, avessero continuato a svolgere il medesimo lavoro successivamente al disastro, ritenendo che la valutazione operata in ambito lavorativo dall'Ente fosse dissonante rispetto ai fatti contestati e al giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale. Sempre sul piano della logica, la Corte ha ritenuto non comprensibile che gli imputati, nella fase di ingresso alla stazione di Roccasecca, avessero tenuto una condotta di guida corretta (decelerando prima dell'avvistamento dei segnali e mantenendo la velocità sempre nei limiti stabiliti) e attenta, come pure riconosciuto dai consulenti tecnici del PM (i quali avevano dato atto della circostanza che il macchinista era stato presente e vigile), salvo ignorare poi ben due segnali, consapevoli che una simile violazione, in assenza di altri sistemi di sicurezza, avrebbe messo a rischio la propria e l'altrui incolumità personale.
2.2. Quanto alla valutazione del compendio probatorio, nella sentenza censurata si è rilevato che la questione principale nel procedimento non era l'accertamento della violazione dei segnali di avviso e protezione, stanti gli 8 if esiti dei rilievi effettuati sulla registrazione delle zone della stazione di Roccasecca e le dichiarazioni del dirigente movimento (DI NO Marino), quanto piuttosto la plausibilità tecnica della tesi difesniva secondo cui i segnali sarebbero stati disposti al verde, nonchè la verifica della possibilità che eventuali anomalie avessero inciso causalmente sul sinistro, attraverso interferenze esterne sui segnali stessi. Sul punto specifico, la Corte capitolina ha rilevato la non esaustività della risposta fornita dai consulenti tecnici nominati dal P.M., avendo costoro ritenuto che l'incongruenza registratasi il 26/12/2005 (segnale di avviso, notato dal macchinista, disposto al verde mentre a bordo si visualizzava un codice 75 ad indicare segnale rosso, laddove il Dirigente Movimento di Roccasecca comunicava al macchinista che il segnale PBA 129 in stazione era spento), sarebbe stata causata dall'apertura di un interruttore di protezione prima del passaggio del treno e che, quindi, il guasto non aveva nulla a che vedere con l'incidente occorso il 20/12/2005. Diversamente, i consulenti tecnici non avevano affrontato minimamente la questione relativa alle possibili interferenze connesse ai lavori di implementazione del sistema SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno), in fase di completamento presso la stazione di Roccasecca, su cui, invece, si era incentrata la consulenza tecnica di parte nella ricerca di una giustificazione tecnica delle dichiarazioni degli imputati, secondo i quali poiché nel giorno - dell'incidente, nella sala relè della stazione di Roccasecca alcuni tecnici della ditta OM erano stati impegnati nella attività di implementazione del sistema SMCT, che doveva entrare in funzione proprio il 20/12/2005 le attività di simulazione connesse a tale attività o un errore di esecuzione potevano aver interrotto e reso fittizio il controllo dei segnali di protezione e di avviso della protezione, che venivano disposti manualmente a via libera, come li avrebbe dovuti incontrare il treno interregionale 2361 che non aveva fermata alla stazione di Roccasecca. Peraltro, i dipendenti ST ignoravano che il treno interregionale era in forte anticipo sull'orario previsto (circa dieci minuti) ed era sprovvisto di qualsiasi sistema di sicurezza a bordo (ripetizione di segnali). Inoltre, la semplice modifica dei collegamenti sulla morsettiera era idonea a spiegare l'incongruenza tra quanto registrato in stazione (segnale di protezione a via impedita) e quanto visivamente percepito dai IN (segnali disposti al verde). Quanto all'assenza di tracce di tali operazioni, le stesse avrebbero potuto facilmente essere cancellate. Sulla scorta di tali osservazioni tecniche, la Corte territoriale ha evidenziato che la possibilità che la causa dell'incidente fosse riconducibile ad eventi esterni, quale appunto l'attività di simulazione svolta dai dipendenti 9 де ST nella sala relè, con conseguente mutamento del segnale percepito dai IN e successiva cancellazione dell'operazione, non era stata in alcun modo esplorata dai consulenti tecnici nominati dal PM. Con riferimento ai due profili controversi (guasto verificatosi il 26/12/2005 e possibilità di interferenze esterne) il giudice del gravame ha rilevato, quanto al primo, che il Tribunale aveva effettivamente valutato la circostanza che dopo pochi giorni dal fatto era stato riscontrato un guasto dei segnali, attenendosi a quanto accertato dai consulenti tecnici in maniera troppo semplicistica, avendo costoro affermato che tutto era regolare e che l'aspetto dei segnali era esattamente quello che prevedeva il sistema in uso, sebbene la discordanza tra quanto risultava alla stazione e quanto percepito dai IN dei treni (e tra essi dal macchinista del treno tamponato) si fosse protratta per un apprezzabile periodo di tempo, nel corso del quale erano transitati ben tre treni, creando timori e confusione. Quanto, invece, ala verifica sulla possibilità di una interferenza dovuta all'attività di simulazione svolta all'interno della sala relè, la Corte di merito si era unicamente affidata alle dichiarazioni rese dai testi escussi (CC, NO e IC), in base alle quali l'ipotesi alternativa era stata ritenuta disancorata da elementi oggettivi e basata su mere congetture, oltre che sconfessata dalle emergenze dell'istruttoria. Ha, inoltre, rilevato che l'approfondimento della circostanza concernente la presenza e l'attività svolta dai dipendenti ST all'interno della sala relè della stazione di Roccasecca era stata compiuta su sollecitazione delle difese (attraverso esame di documentazione e escussione dei testi), da ciò inferendo che essa, al contrario, non era stata in alcun modo esplorata nella fase delle indagini preliminari, ai fini della ricostruzione del grave incidente, tanto che la sala relé non era stata neppure sequestrata.
2.3. Alla luce di tale premessa, la Corte territoriale ha quindi ritenuto che le dichiarazioni rese dai suddetti testi fossero, sul punto specifico, imprecise, contrastanti con la prodotta documentazione e vaghe sino al limite della reticenza, conducendo una attenta disamina della prova dichiarativa, anche mediante un raffronto con quella documentale acquisita su iniziativa della difesa. In tal modo, partendo dalla testimonianza CC, capotecnico della zona di Roccasecca, assente al momento dell'incidente, la Corte ha dato atto che costui aveva sostenuto che le prove per verificare il corretto funzionamento del sistema SCMT erano state eseguite solo nel mese di gennaio 2006, mentre nel giorno dell'incidente era ancora in corso la fase della posa della filatura, affermazione però smentita dalla prodotta documentazione (dispaccio di servizio di RFI), secondo cui il sistema SCMT era entrato in funzione il 28/12/2005, 10 of dopo il differimento del termine inizialmente previsto proprio per il 20/12/2005 (circolare compartimentale 34/2005), cosicché le prove avevano necessariamente preceduto la entrata in funzione del sistema (in tal senso, secondo la Corte d'appello, deponevano anche il verbale di verifica tecnica n. 96/2005 e la dichiarazione finale di conformità della OM del 28/12/2005). A sua volta, il teste NO, tecnico di manutenzione alla stazione di Roccasecca, anch'egli assente al momento dell'incidente, aveva sostenuto che quel giorno nella sala relè non c'era nessuno e che l'attività si svolgeva fuori, non potendo entrare i tecnici senza qualche addetto che li controllasse, affermazione smentita da quanto ancora una volta - accertato in base alla prodotta documentazione (da - cui risultava che IC aveva fatto da scorta alla ditta ST dalle 13:00) e alla testimonianza resa dal predetto IC;
secondo cui, nella sala relé, il giorno dell'incidente, due dipendenti ST avevano lavorato all'armadio SCMT, impegnati in attività di implementazione di quel sistema, sebbene sotto la sua vigilanza. Il teste, alle ripetute domande del difensore sul tipo di attività svolta, dopo aver riferito che stavano facendo delle prove, aveva risposto in modo incerto e generico, per poi riconoscere che l'attività di simulazione comportava anche la modifica dell'aspetto dei segnali. Tutti i testi, nonostante le evidenziate discordanze ed incertezze, erano stati però concordi nell'affermare che le prove per verificare il funzionamento delle boe non venivano effettuate sotto itinerario reale. Al riguardo, il CC aveva riferito che per operare quelle prove si individuavano gli intervalli dei treni, mentre il NO aveva dichiarato che dette prove si effettuavano in assenza dei treni e interruzione di binario, laddove il IC aveva più volte ribadito che le prove non inerivano alla circolazione e non erano effettuate su itinerario reale. Secondo la Corte d'appello, tuttavia, anche tali affermazioni erano state smentite dalla documentazione (nota ITALFERR trasmessa a RFI), essendo emerso che nella settimana dal 19 al 24 dicembre 2005 ST aveva previsto a Roccasecca attività di verifica dei telegrammi encoder su itinerario reale, poi sospese a causa del malfunzionamento di alcuni deviatori il giorno 19 e dal giorno 20 - fino al giorno 23/12/2005 - a causa di un incidente ferroviario.
2.4. Alla luce di quanto precede, la Corte d'appello di Roma ha quindi ritenuto che il 20/12/2005 dipendenti ST avessero svolto attività di implementazione del sistema SCMT all'interno della sala relé e di programmazione encoder-boe, sotto la vigilanza del IC, il quale era stato evasivo circa il tipo di lavoro svolto ("...io non ero tenuto a sapere quello che stavano facendo"); che tali prove comportavano la modifica dell'aspetto dei segnali;
che i tempi erano ristretti in quanto il sistema doveva essere attivato proprio il giorno dell'incidente, 11 of salvo poi a essere differito di alcuni giorni per imprecisati "impedimenti tecnici"; che il treno interregionale era in anticipo di circa dieci minuti sull'orario previsto;
che tali circostanze, così come l'assenza di sistemi di sicurezza a bordo del treno condotto dagli imputati, non erano note ai tecnici ST. Così delineato il contesto in cui i tecnici OM lavorarono, data la ristrettezza dei tempi e la necessità di verificare l'esistenza di disturbi sul tratto ferroviario in questione (vale a dire quegli "impedimenti tecnici imprevisti" che avevano comportato il differimento dell'attivazione del sistema), la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse possibile escludere che, nell'occorso, furono effettuate simulazioni su itinerario reale, nella un'assenza temporanea di circolazione dei treni, convinzione di predisponendo i segnali al verde, così come il treno interregionale avrebbe dovuto avvistarli se fosse stato in orario. Importante a tale riguardo, secondo la Corte di merito, è la circostanza che i tecnici ST furono presenti nella sala relè almeno dalle ore 13.00, "scortati" dal IC, e fino alle ore 15.30, cioè fino a dieci minuti dopo l'incidente, come risulta dalla scheda lavorazione del 20/12/2005, e che il Dirigente Movimento della stazione di Roccasecca, DI NO Marino, nulla seppe della presenza dei tecnici nella sala relè ("non lo so perché non è che lo vengono a dire a me"), per cui doveva escludersi che lo stesso fosse stato avvisato delle prove che venivano svolte nella sala relè e che, soprattutto, le stesse fossero state effettuate in "regime di interruzione (al riguardo, il DI NO aveva 11 sostenuto di non sapere se quel giorno c'erano state interruzioni nei lavori di implementazione delle boe che "normalmente si fanno sempre la mattina che ci sono un paio d'ore di buco"). La risposta dei consulenti del P.M. in merito alla plausibilità tecnica di tale ipotesi alternativa e alla successiva cancellazione delle operazioni effettuate, tesi che la difesa aveva sostenuto sulla scorta di approfondite considerazioni dei propri consulenti tecnici, sono state ritenute dalla Corte territoriale del tutto inadeguate e non precedute da accertamenti circa la possibile interferenza di cause esterne sul corretto funzionamento dei segnali.
2.5. Quanto alla possibilità di procedere ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte del gravame ha rilevato la inutilità di procedere ad una perizia per accertare le cause del disastro, avuto riguardo al considerevole periodo di tempo trascorso e all'assenza delle condizioni all'epoca esistenti e non più verificabili, stante il mancato sequestro della sala relè e la superfluità dell'esame in appello dei dipendenti ST presenti nella sala relè sul tipo di attività svolta, non mancando di stigmatizzare un 12 of ulteriore motivo di perplessità nella circostanza che costoro fossero rimasti del tutto estranei al processo.
3. I motivi dei ricorsi sono fondati, tuttavia nei termini che si vanno ad esporre.
3.1. Nonostante la definitività dell'impugnata pronuncia quanto alle statuizioni penali, conseguita alla mancata interposizione di ricorso da parte della pubblica accusa, per un corretto inquadramento della fattispecie all'esame vanno richiamati alcuni principi indispensabili per condurre la verifica circa la legittimità della decisione impugnata ai soli fini della domanda risarcitoria, alla luce delle deduzioni difensive articolate nei ricorsi. Le parti civili ricorrenti, infatti, hanno preliminarmente invocato i principi elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale ed interna in ordine alla legittimità della pronuncia di secondo grado che ribalti, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, la sentenza di primo grado, nel caso in esame in virtù di una diversa lettura delle prove e sulla scorta della valorizzazione di dati fattuali, rappresentati dalla prova documentale e dalla ritenuta inattendibilità di alcuni testi a difesa. E', quindi, doverosa una preliminare verifica della legittimità della sentenza impugnata in quanto decisione con la quale il giudice del gravame ha ribaltato il verdetto di condanna sulla scorta del medesimo compendio probatorio e all'esito di un difforme giudizio circa l'attendibilità di alcuni apporti testimoniali, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. In ogni caso, è anche doveroso lo scrutinio circa il compiuto assolvimento, da parte del giudice d'appello, dell'obbligo di motivazione rafforzata, ravvisabile in tutti quei casi in cui le sentenze di primo e secondo grado siano difformi.
3.2. Sotto il primo profilo, le censure difensive non possono essere condivise. Nel caso specifico, speculare a quello in esame, di reformatio in peius da parte del giudice d'appello, che sia frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative, all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, si è definitivamente chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Tale principio è stato interpretato in maniera non assoluta, essendosi di volta in volta ravvisati alcuni contemperamenti, per esempio nel caso in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria (cfr. sez. 5, n. 29827 del 2015 e sez. 6 citata 44084 del 2014 citate), oppure nel caso in cui ad essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca delle prove orali, cioè la ravvisabilità nel 13 OR compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma (cfr. sez. 6 n. 47722 del 06710/2015, Rv. 265879), ovvero quando il giudice d'appello fondi il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio (cfr. sez. 3 n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124) e sempre che dette prove siano decisive per l'affermazione di responsabilità (cfr. sez. 5 n. 25475 del 24/02/2015, Rv. 263903). La questione, peraltro, a fronte di talune divergenti interpretazioni delle sezioni semplici di questa Corte, ha costituito oggetto di una complessiva rivisitazione e puntualizzazione da parte delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 27620 del 2016, Dasgupta), chiamate nello specifico a risolvere il profilo della rilevabilità d'ufficio in sede di giudizio di cassazione della violazione dell'art. 6 CEDU per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi. In quella sede, il Supremo Collegio ha ribadito tale necessità affermando che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Se ciò costituisce approdo condiviso anche in questa sede, tuttavia, deve pure rilevarsi che, nel caso all'esame, il thema decidendum ha riguardato unicamente le statuizioni civili correlate al reato ipotizzato, atteso che il ribaltamento della decisione appellata è avvenuto in senso favorevole agli imputati, definitivamente assolti dai reati loro ascritti. Anche sul punto, giovi un richiamo alla sentenza n. 27620/2016, Dasgupta, essendosi ivi chiarito che i principi sopra richiamati valgono anche nel caso in cui il rovesciamento della pronuncia assolutoria di primo grado sia stata sollecitata dalle parti civili e ai fini delle domande risarcitorie, poiché anche in tal caso viene in gioco ...la garanzia del giusto processo in favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica;
tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.>>; tuttavia sgombrandosi 14 де definitivamente il campo dai dubbi alimentati da qualche pronuncia che li aveva ritenuti operativi anche nell'inversa ipotesi di ribaltamento del giudizio di condanna. A tal proposito, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che ... il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen....>> e, proprio perché in tal caso non entra in gioco il principio del "ragionevole dubbio", ...non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa (in questo senso, ma isolatamente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071)>>. sotto tale Tali principi devono essere ribaditi anche in questa sede, cosicché specifico profilo - le censure difensive si dimostrano del tutto infondate.
3.3. Diverso è il giudizio sulla legittimità della motivazione censurata per quanto attiene alla seconda doverosa verifica, quella che riguarda cioè il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello, anche nel caso in cui ad essere ribaltato senza la rinnovazione dell'istruttoria e sulla scorta di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, sia per l'appunto un giudizio di condanna.
3.4. Questa Corte ha ormai da tempo chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata delle - notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima 15 OR sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]. Peraltro, all'indomani della sentenza più volte richiamata, le stesse Sezioni Unite hanno confermato (cfr. Sez. U. n. 27620/2016, Dasgupta) la necessità che il giudice d'appello strutturi in maniera rafforzata la motivazione della sentenza di riforma, per come già sopra chiarito, mediante il richiamo ad un significativo passaggio della motivazione di quella decisione in cui si è disconosciuta l'obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa ...in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata"...>> (così, dunque, esplicitamente ribadendo quel dovere di "motivazione rafforzata" in argomento).
3.5. Alla luce di tali, necessarie premesse, devono ritenersi esistenti, nella sentenza impugnata, gli altri profili di illegittimità allegati dai ricorrenti. La motivazione demolitoria della decisione che aveva riconosciuto la fondatezza delle domande civili (attraverso l'accertamento degli addebiti di colpa ascritti al NG e al TT), non è infatti supportata dalla preliminare verifica della incoerenza e implausibilità della ricostruzione delle cause del disastro operata dal Tribunale. A fronte di una decisione di primo grado che aveva valorizzato una prova tecnica ritenuta decisiva, il giudice dell'appello, nel confutarla, ha ritenuto di non doverla rinnovare, mutuando il suo convincimento in maniera del tutto assertiva ed ipotetica sulla scorta di una tesi difensiva, neppure specifica (avendo le parti opposto più spiegazioni alternative rispetto all'errore umano attribuito ai predetti NG e TT). A fronte degli accertati funzionamento e corretta disposizione dei segnali e del verificato funzionamento del sistema di frenatura rapida, neppure revocati in dubbio dal giudice del gravame, questi non ha sottoposto ad adeguato vaglio critico l'affermazione, pure agganciata agli esiti dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., contenuta nella sentenza appellata, secondo cui l'evento sarebbe stato evitabile ove i IN (entrambi, stante l'azionabilità autonoma del relativo comando), dopo aver ignorato i segnali interdittivi, avessero tuttavia azionato la leva d'arresto in corrispondenza del solo segnale di protezione S01d posizionato a mt. 958 dal punto 16 of d'impatto (cfr. pag. 32 della sentenza di primo grado), focalizzando il suo impegno sulla verifica della plausibilità della/e spiegazione/i alternativa/e allegata a difesa. Inoltre, in maniera del tutto apodittica, oltre che contraddittoria, la Corte capitolina ha ritenuto inutile un'eventuale perizia, stanti il tempo trascorso e il mancato congelamento della situazione fattuale di riferimento (per omesso sequestro della sala relè). Un tale ragionamento, non solo non tiene conto della circostanza che anche la verifica dei consulenti di parte era avvenuta senza garanzie di cristallizzazione delle condizioni in cui si erano trovati i macchinari in sala relè al momento dell'impatto, ma prescinde dal valutare, come pure era doveroso, l'utilità dell'approfondimento istruttorio ai diversi fini del vaglio della possibilità di un'interferenza esterna sui sistemi di controllo dei segnali e della verosimiglianza di un intervento così complesso, quale quello allegato alternativamente dalla difesa, del quale, a disastro avvenuto, si sarebbe pure riusciti a cancellare ogni traccia (cfr. pag. 28 sentenza appellata). Possibilità che il Tribunale aveva peraltro escluso sulla scorta di una motivazione assai articolata, saldamente ancorata alle risultanze probatorie e, tra queste, alle recise affermazioni di alcuni testi (cfr. pagg. 26 e ss. della sentenza di primo grado: il teste NO, tecnico della manutenzione presso la stazione di Roccasecca, aveva affermato che il segnale non poteva essere comandato dalla sala relè; il teste IC, tecnico RFI, aveva escluso, dal canto suo, manomissioni da parte dei tecnici ST e dichiarato che l'armadio al quale costoro stavano lavorando in sala relè era scollegato dall'impianto che regolava la circolazione e i segnali della stazione).
3.6. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve ritenersi contraddittoria nella parte in cui il giudice ha ritenuto non adeguatamente esplorata una delle due ipotesi alternative prospettate a difesa - neppure, a suo dire, esaminata dai consulenti del P.M. - senza procedere tuttavia a tale approfondimento. Ma il percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello è del tutto incongruo anche sotto altro profilo, ponendosi in contrasto con principi più volte affermati da questa Corte in ordine alla rilevanza del ragionevole dubbio, quale limite alla affermazione della colpevolezza. La Corte d'appello, infatti, ha preteso di rinvenire, nelle allegazioni difensive sostenute "con convinzione" dai consulenti della difesa, gli estremi di un razionale dubbio circa l'esistenza degli addebiti di colpa, senza tuttavia condurre alcuna verifica in ordine alla plausibilità tecnica dell'ipotizzata interferenza (e della successiva cancellazione delle tracce dal sistema) che è pertanto rimasta affidata ad una mera congettura. Infatti, il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole al là di ogni ragionevole dubbio, implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui é fondata la condanna 17 де in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (cfr. sez. 4 n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204; n. 30862 del 17/06/2011, Rv. 250903) e consente di attribuire il reato all'imputato solo se è raggiunto un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. sez. 1 n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941).
4. I principi sopra richiamati, in uno con le emergenze in fatto, per come accertate in sede di merito, impongono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata ai soli fini risarcitori, affinché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, riesamini i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provveda altresì alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Vincenzo Romis Coppell Depositata in Cancelleria Oggi, 30 GEM, 2017 GEN. Il Funzionario diziario Patriz Ciorra 18