Sentenza 18 novembre 2019
Massime • 1
In tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali – non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d'appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46704 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2019 |
Testo completo
LOND 46704-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Mirella Cervadoro Presidente - sent. n. 2477 Marco Maria Alma UP 9/10/2019 Maria Daniela Borsellino Reg. Gen. n. 32194/2019 Pierluigi Cianfrocca Relatore - Antonio Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di: FO RO, nato ad [...] il [...], FO AN, nato ad [...] il [...], FO TO, nato ad [...] il [...], CO IU, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova dell'11.1.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avv. Giancarlo Pittelli, in difesa degli imputati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ovvero, comunque, per il suo rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.10.2017 il GUP di Savona aveva riconosciuto RO FO, AN FO, TO FO e IU CO responsabili del reato di cui all'art. 12quinquies del D. Lg.vo 306 del 1992 in relazione ai fatti descritti nella imputazione e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, aveva condannato RO FO alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione;
AN FO, TO FO e IU CO alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, ciascuno, con il beneficio, per questi ultimi, della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
aveva inoltre ordinato la confisca dei beni in sequestro in forza del provvedimento del GIP del 3.3.2015 e del Tribunale del Riesame del 25-30.3.2015; 2. proposto appello da parte di tutti gli imputati, la Corte di Appello di Genova, con sentenza dell'11.1.2019, in riforma di quella del GUP, li ha mandati assolti con la formula secondo cui il fatto non sussiste disponendo la immediata revoca della misura reale e la conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
3. ricorre per Cassazione il PG presso la Corte di Appello di Genova lamentando:
3.1 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione del disposto di cui all'art. 12quinquies, comma 1, della legge 356 del 1992; difetto di motivazione e travisamento della prova: richiama la motivazione della Corte di Appello sottolineando come i giudici genovesi abbiano in realtà confuso ed accostato due diversi profili delle questioni legate alla integrazione del reato in esame, ovvero da un lato quello del dolo specifico fondante le intestazioni simulate e, dall'altro, quello della sorte delle proposte delle misura di prevenzione che erano state sollecitate. Osserva, pertanto, che la valutazione circa la finalità elusiva deve avvenire "ex ante" e prescindendo dall'esito (successivo) delle iniziative adottate a conclusione dei procedimenti di prevenzione sottolineando che tra il 4.4.2012 ed il 4.3.2013 (periodo in cui si sono realizzate le più significative operazioni societarie) era pendente la richiesta di misura patrimoniale inoltrata dalla DIA e la prima decisione, favorevole agli imputati, era stata annullata dalla Cassazione su ricorso del PM. Segnala, inoltre, il travisamento della prova in cui è a suo avviso incorsa la Corte di Appello quanto al rilievo attribuito alla frase pronunciata da RO FO nella conversazione del 18.2.2014 intercorsa con un funzionario della DIA;
sottolinea il carattere certamente non univoco del riferimento alle "mie ditte" e, comunque, il carattere assolutamente pacifico della natura fittizia e meramente formale della dismissione della titolarità delle stesse. Rileva l'erroneità della affermazione della Corte di Appello secondo cui la intenzione di eludere le misure interdittive antimafia adottate dal Prefetto non rientrerebbe nel perimetro operativo della norma incriminatrice: segnala, infatti, che il dolo specifico non è certamente escluso dalla esistenza di un fine concorrente la cui compatibilità la Corte non si è preoccupata di verificare;
aggiunge che, in realtà, proprio la presenza di misure interdittive doveva essere valutato come indice di allarme in ordine alla attenzione riservata dalle autorità 2 e, dunque, del pericolo concreto della adozione di misure patrimoniali che, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, partecipano della medesima "ratio" di quelle interdittive;
3.2 violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.: ricorda come la decisione resa in appello che ribalti quella adottata in primo grado debba essere sorretta da una motivazione "rafforzata" che nel caso di specie manca del tutto qualora si consideri che, pacifica la natura fittizia dell'operazione, la soluzione cui la Corte è pervenuta si fonda esclusivamente sulla individuazione di un dolo alternativo ed esclusivo omettendo ogni reale ed effettivo confronto con le argomentazioni che avevano giustificato la sentenza di primo grado;
4. in data 4.10.2019 è pervenuta presso la Cancelleria della Corte una nota con produzione documentale a firma del ricorrente RO FO. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1.1 JI GUP di Savona, con sentenza del 3.10.2017, aveva ritenuto fondata la accusa di intestazione fittizia della titolarità delle quote di alcune società e dei relativi cespiti finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale: in punto di fatto, era emerso ed in realtà è incontroverso che i tre fratelli FO, nel 1999, avevano costituito la TE sas che, nel 2004, era stata trasformata in srl;
nel 2007 RO FO aveva ceduto le sue quote ai fratelli TO e AN FO;
nel 2010, quindi, i tre fratelli avevano costituito la PDF srl avente come socio unico la TE che, un mese dopo, aveva ceduto li ramo d'azienda del movimento terra alla stessa PDF srl;
in data 4.4.2012, TO e AN FO avevano a loro volta costituito la SeLeNi srl cui, in data 11.4.2012, la TE sas aveva ceduto tutte le quote della PDF srl;
il 4.3.2013, ancora, TO e AN FO avevano ceduto le quote della SeLeNi srl per 19/20 al nipote IU CO e, per 1/20 a MO OV, dipendente della società. Dalla stessa sentenza di primo grado risulta che, nel contempo, in data 21.6.2012 e 27.2.2012, la Prefettura di Savova aveva emesso alcuni provvedimenti interdettivi che avevano escluso la PDF srl dai lavori pubblici e dall'accesso al porto mentre, in data 27.2.2012, la DIA aveva proposto la misura di prevenzione patrimoniale a carico di TI FO (padre dei RO, TO e AN) e dei figli RO e TO, comprendente anche la TE sas, PDF srl ed altre due società mentre, in data 19.2.2013, era stata depositata 3 la richiesta per la applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di RO FO. Il GUP aveva pertanto condiviso la impostazione del GIP e del Tribunale del Riesame che avevano sostanzialmente ricondotto le operazioni sopra descritte alla volontà di eliminare o porre rimedio agli effetti legati alla applicazione delle misure interdittive e di prevenzione tra cui la revoca del subappalto dei lavori per l'Università di Milano - Bicocca, già deliberato a favore di TE sas e revocato l'8.2.2013; aveva inoltre richiamato le dichiarazioni rese da MO OV giungendo a concludere per la fondatezza della ricostruzione operata dalla pubblica accusa.
1.2 La Corte di Appello, adita dalle difese dei FO e del CO, ha in primo luogo ripercorso tutte le vicende attinenti le misure di prevenzione avanzate nei confronti dei componenti della famiglia FO (cfr., pagg.
3-4 della sentenza impugnata); in particolare, ha spiegato che, con provvedimento del 18.2.2016, all'esito di un iter iniziato con la proposta del 27.2.2012, era stata definitivamente respinta la misura patrimoniale della confisca sollecitata nei confronti di RO e TI FO. Con provvedimento del 13.6.2018, il Tribunale di Reggio Calabria, investito per competenza territoriale della richiesta della DIA del 23.12.2015 avanzata nei confronti di RO FO, aveva nuovamente trasmesso gli atti al Tribunale di Savona escludendo profili di pericolosità "qualificata" in capo al proposto ed invitando l'autorità giudiziaria ligure a valutare profili di pericolosità "comune". I giudici genovesi hanno in definitiva sottolineato che: nei confronti di AN FO non era stata mai avanzata alcuna richiesta;
nei confronti di TO FO era stata inoltrata soltanto una prima richiesta, risalente al 2012 che era stata respinta senza ulteriori strascichi;
come anche era stata definitivamente respinta la richiesta di misura patrimoniale avanzata nei confronti di TI FO;
analogamente erano state sempre respinte le richieste di misure patrimoniali avanzate nei confronti di RO FO difettando la prova della sua pericolosità e di una sproporzione tra il valore dei beni di cui egli disponeva ed il reddito. La Corte di Appello ha dunque escluso che le operazioni societarie poste in essere a partire dal 4.4.2012 con la costituzione della SeLeNi srl sino al 4.3.2013, con la cessione delle quote al CO ed al OV, fossero finalizzate ad eludere gli effetti patrimoniali delle misure di prevenzione tanto più che, ha osservato, nel corso di una conversazione telefonica del 18.2.2014, 4 RO FO, parlando con un funzionario della DIA, aveva fatto riferimento alle "mie ditte", non nascondendo la sua solo formale estraneità a queste ultime di cui continuava ad occuparsi in prima persona. Ha sottolineato, pertanto, che non poteva ricorrere il dolo specifico della fattispecie incriminatrice, tenuto conto da un lato del tempo trascorso tra le prime richieste di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e la costituzione di Se.Le.Ni. srl e, dall'altro, della costantemente e reiteratamente confermata liceità del patrimonio e delle società che, colpite dalla misura interdittiva del Prefetto, non potevano così partecipare ai lavori per l'Università di Milano-Bicocca. Secondo la Corte di Appello, in definitiva, la finalità perseguita con le operazioni anzidette unitamente ai ricorsi al TAR inoltrati contro i relativi provvedimenti prefettizi - era quella di consentire la partecipazione all'appalto piuttosto che quella di elidere la adozione di misure patrimoniali ponendo i beni al riparo dalla confisca;
in sostanza, era quella di neutralizzare il provvedimento "interdittivo", finalità che esula dal perimetro applicativo della norma incriminatrice invocata.
3. La Corte di Appello ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 12quinquies del D.L 306 del 1992, alla luce dell'esito, sempre positivo, delle varie iniziative giudiziarie adottate nei confronti dei componenti della famiglia FO e mirate alla adozione di misure di prevenzione personale e patrimoniale;
per altro verso, alla luce della effettiva ragione e della reale finalità perseguita con le operazioni societarie (di cui non è contestata la natura complessivamente fittizia) e che era quella di evitare o eludere le misure interdittive adottate nei confronti delle società operative e con le quali era stata interdetta la loro partecipazione, quali subappaltatrici, ad importanti commesse pubbliche. Si tratta, in entrambi i casi, di affermazioni errate in diritto. Va infatti richiamato il costante orientamento di questa Corte che ha più volte avuto modo di chiarire che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un 5 uomo medio in quella determinata situazione spazio temporale (cfr., Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 12.871, Mandalari;
cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.10.2014 n. 2.483, PM in proc. Lapelosa, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12quinquies, DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito; conf., Cass. Pen., 6, 4.7.2011 n. 27.666, Barbieri;
Cass. Pen., 2, 28.3.2017 n. 22.954, D'Agostino; cfr., ancora, Cass. Pen., 1, 2.3.2004 n. 19.537, Ciarlante, per la quale il delitto previsto dall'art. 12quinquies, comma primo, del DL 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio). Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (cfr., Cass. Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Camerlingo); con la conseguenza per cui è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965- ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12quinquies della legge n. 356 del 1992 (cfr., Cass. Pen., 2, 9.12.2015 n. 13.915, Scriva;
Cass. Pen., 2, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano;
Cass. Pen., 6, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia). Come si è appena ricordato, inoltre, il delitto previsto dall'art. 12quinques DL n. 306 del 1992 che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio. Se questo è vero, allora, si deve ritenere che la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato (ovvero, come nel caso di specie, abbia avuto in esito provvisoriamente o parzialmente positivo), può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla "impellente" e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (cfr., in punto di compatibilità tra il dolo specifico e la presenza di finalità concorrenti perseguite dall'agente, Cass. Pen., 3, 19.2.2015 n. 27.112, Forlani). Da questo punto di vista, allora, la Corte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione la finalità (dichiarata) di eludere le (sole) misure interdittive avrebbe dovuto escludere in radice ogni possibilità di ritenere il dolo specifico della fattispecie in esame alla luce del fatto che le operazioni societarie "incriminate" si sono sviluppate in un arco di tempo entro il quale il procedimento di prevenzione patrimoniale attivato con la richiesta del 27.2.2017 nei confronti di TI e RO FO era ancora pendente (cfr., pag. 4 della sentenza della Corte di Appello) essendo stato definito soltanto quattro anni dopo con il giudizio di rinvio che aveva disposto la revoca della confisca adottata nei confronti di TI FO. In altri termini, la Corte avrebbe dovuto motivare in maniera congrua circa la impossibilità, con valutazione "ex ante", di escludere ogni possibile timore, da parte degli odierni ricorrenti, che le società coinvolte nelle operazioni di cui si è detto avrebbero potuto essere destinatarie della adozione di misure di prevenzione patrimoniale e del perché la adozione di misure interdittive non potesse essere indice premonitore della possibile adozione di misure di natura diversa e, pertanto, il "movente" che aveva determinato i ricorrenti a porre in atto le operazioni predette. Nel caso di specie, dunque, la Corte di Appello non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto dell'esito dei relativi procedimenti di prevenzione instaurati nei confronti dei vari componenti della famiglia FO dovendo invece 7 spiegare come e per quale ragione le operazioni societarie mirate pacificamente ed incontestatamente a creare una situazione di titolarità "apparente" ed a nascondere la reale riconducibilità delle ditte agli effettivi titolari, non potesse in alcun modo essere fondata sul timore della adozione di misura patrimoniali incidenti sulle società.
4. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA CEZIONE PENALE 18 NOV. 2019 IL CANCERAC Claudia Pani 8