Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46704
CASS
Sentenza 18 novembre 2019

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In tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali – non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d'appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46704
    Data del deposito : 18 novembre 2019

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