Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 5
Sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini.
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativo.
La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che aveva annullato quella di condanna di primo grado per un fatto diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli. (Fattispecie, nella quale la Corte ha affermato che correttamente il giudice d'appello avesse ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato, così come contestata nel capo di imputazione in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
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L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo: indubbia la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l'incolumità dei medesimi, quando i minori vengano lasciati molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, in orario notturno che non favorisce il diffuso presidio dei luoghi, sia quando manchi la sorveglianza. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 2 dicembre …
Leggi di più… - 3. Aggravante metodo mafioso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2014, n. 17879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17879 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
1 7 8 7 9 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica del 13.3.2014 616/2014 Sentenza n. Reg. gen. n. 43737/2013 composta dai signori dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Luigi Lombardo Consigliere dott. DR Pellegrino Consigliere est. dott. Fabrizio Di Marzio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di 1.MA CA, n. a Napoli il 22.03.1981, rappresentato e assistito da avv.ti NI Ricco e IO Frizzi (primo ricorso) e da avv. Lucio Mariano Sena (secondo ricorso);
2.MA LI, n. a Napoli il 26.02.1972, rappresentato e assistito da avv. Sergio Cola (primo ricorso) e da avv. Donato Bugno (secondo ricorso);
3.BA AL, n. a Napoli l'01.02.1961, rappresentato e assistito da avv. Michele Cerabona;
4.IA IO, n. a Napoli il 12.01.1982, rappresentato e assistito da avv. Claudio Davino;
5.AT CA, n. a Napoli il 14.12.1971, rappresentato e assistito da avv. Annalisa Senese;
6.D'ES IE, n. a Napoli il 29.01.1984, rappresentato e assistito da avv.ti NI Ricco e IO Frizzi;
s 7.RA IO, n. a Napoli il 23.04.1980, ricorso proposto personalmente, rappresentato e assistito da avv. Claudio Barbieri;
8.FR DE, n. a Napoli il 22.06.1984, rappresentato e assistito da avv. Claudio Davino;
9.AR UM, n. a Napoli il 30.05.1969, rappresentato e assistito da avv. Diego Abate;
10.IG AR, n. a Napoli il 17.06.1985, rappresentato e assistito da avv. Lucio Mariano Sena (primo ricorso) e da avv. Claudio Davino (secondo ricorso); successivamente rappresentato e difeso dLLavv. Sergio Cola (terzo ricorso) con revoca dei precedenti difensori 11.LO RT, n. a Napoli il 29.12.1970, rappresentato e assistito da avv. Donato Bugno;
12.GA CA, n. a Napoli il 05.11.1984, rappresentato e assistito da avv. Nunzia De Ceglie e da avv. Saverio Senese;
13.GA SA, n. a Napoli il 22.10.1969, rappresentato e assistito da avv. Nunzia De Ceglie (primo ricorso, sottoscritto anche da avv.ti Saverio Senese e Annalisa Senese) e da avv.ti Saverio Senese, Annalisa Senese (secondo ricorso, sottoscritto anche nell'interesse di AG CA); successivamente rappresentato e assistito dLLavv. CO Lojacono e dLLavv. Annalisa Senese con revoca dei precedenti difensori;
14.GA NI IO, n. a Napoli il 03.09.1966, personalmente (ricorrente deceduto in data 15.03.2013, come da certificazione del Comune di Melito di Napoli), rappresentato e assistito dLLavv. Franco Coppi e dLLavv. Donato Bugno;
15.IS DR, n. a MO AN (NA) il 12.01.1967, ricorso proposto personalmente, rappresentato e assistito da avv. Claudio Barbieri;
16.LL AL, n. a Napoli il 20.02.1976, ricorso proposto personalmente, rappresentato e assistito da avv. Claudio Barbieri, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione penale, n. 2856/2012 in data 11.12.2012; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
2 r letti i motivi aggiunti presentati nell'interesse di AM LI rispettivamente in data 24.02.2014 e in data 25.02.2014 e nell'interesse di RO RT in data 25.02.2014; udita la relazione svolta dal consigliere dott. DR Pellegrino;
sentita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto: -per AG NI IO, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo;
-per AT, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i capi E, G ed H, il rigetto nel resto;
-per IS, LL, CC, DI e RO, l'inammissibilità dei ricorsi;
-per AM CA, AM LI, AZ, RR, D'SE, NE, IG, AG CA, AG SA, il rigetto dei ricorsi;
udita la discussione: -dell'avv. Annalisa Senese nell'interesse di AG CA e AG SA;
-dell'avv. Cerabona nell'interesse di AT AL;
-dell'avv. Cola nell'interesse di AM LI e IG AR;
-dell'avv. Bugno nell'interesse di AM LI e di RO RT;
-dell'avv. Frizzi nell'interesse di AM CA, D'SE IE;
-dell'avv. Barbieri nell'interesse di CC IO, IS DR e SE AL;
-dell'avv. De Ceglia nell'interesse di AG CA;
-dell'avv. Lojacono nell'interesse di AG SA, che hanno chiesto, in accoglimento dei rispettivi ricorsi, l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il presente processo ha per oggetto parte delle vicende derivanti dalla scissione, maturatasi LLinterno del clan camorristico Di RO, da parte del gruppo di soggetti che, a vario titolo legati alle famiglie facenti capo ad AM AE ed a AG SA, diedero vita, nella seconda metà dell'anno 2004, al clan AM AG o degli - 3 f NI, contrapposti al clan Di RO nelle zone della periferia nord di Napoli, ovvero nei quartieri di Scampia e Secondigliano e nei comuni limitrofi di Melito, Mugnano e Casavatore. Vicende inizialmente originatesi dalla contrapposizione individuale tra alcuni esponenti del clan Di RO, quindi sfociate in una vera e propria guerra di camorra per il controllo del commercio di stupefacenti nella vasta area territoriale indicata, tra due contrapposti gruppi criminali: il clan Di RO, composto da coloro che erano rimasti fedeli al precedente gruppo egemone, ed il nuovo clan AM-AG, formatosi dalla scissione verificatasi nell'ambito del precedente gruppo camorrista. Detta contrapposizione, oltre a determinare un elevato numero di omicidi nella fase iniziale della scissione, a seguito di successive vicende, è poi proseguita con ulteriori episodi di rilevanza penale. che laLa Corte territoriale, partendo dalla considerazione prospettazione storico - giuridica della vicenda descrive la genesi di un clan camorristico nato dalla separazione di un nutrito gruppo di adepti da una preesistente struttura criminosa, la cui attività principale, anche se non unica, era quella di gestione del traffico di stupefacenti in un determinato contesto territoriale, derivando il clan di ultima generazione tale sua principale finalizzazione criminosa dalla precedente attività svolta dagli attuali capo e promotori nella precedente compagine, riconosce come la causale ultima dello scontro tra i due clan era costituita dLLacquisizione del monopolio del traffico di stupefacenti in una certa area territoriale, con conseguente e strumentale necessità di eliminare fisicamente e strutturalmente il monopolio della precedente organizzazione per sostituirsi ad essa in un settore di nevralgica importanza, secondo le logiche dell'economia criminosa. Non a caso, quindi prosegue la - Corte la struttura associativa del clan AM-AG o degli NI, si rende autonoma principalmente per raggiungere, attraverso una serie di reati, l'egemonia criminosa ed il controllo del territorio conteso, al fine di potervi poi radicare un'ulteriore struttura deputata al traffico di stupefacenti gestito senza conflitti e senza concorrenti, facendo leva, naturalmente, sull'esperienza già acquisita nel predetto settore illecito grazie, soprattutto, alla specifica competenza acquisita da AM AE LLinterno del clan Di RO. Evidentemente, quindi, la struttura associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 segue, logicamente e cronologicamente, alla struttura criminosa ex art. 416-bis cod. pen., in un certo senso la seconda è funzionale alla prima, pur essendo la prima derivante dLLattività specifica già svolta dLLAM AE ed in parte basata sulla precedente struttura criminosa deputata, LLinterno del clan Di RO, al traffico di stupefacenti, ovviamente modificata un ragione del nuovo assetto creato dalla scissione.
2. Nei capi d'imputazione sub A), B) e C), si definiscono le caratteristiche dei tre clan come nel tempo delineatesi, ossia rispettivamente il clan AM-AG dLLottobre 2004 sino alla data della sentenza di primo grado essendo stata la condotta perdurante, il clan Di RO nella fase successiva alla precedente sentenza irrevocabile e sino alla scissione, ossia sino LLottobre 2004 ed ancora il clan Di RO nella fase successiva alla scissione stessa, ossia dLLottobre 2004 sino alla data della sentenza di primo grado essendo stata contestata la condotta perdurante. La Corte territoriale ha evidenziato di avere precisa consapevolezza che detta ricostruzione dovesse necessariamente tenere presente che lo svolgimento concreto delle vicende non seguiva affatto una scansione logica così definita, in quanto gli accadimenti nella loro reale verificazione sono molto più frammentati, sovrapposti e spesso confusi tra loro, oltre che difficilmente districabili nel loro accadere: invero, quella del giudice non è affatto una ricostruzione storica, ovvero lo è in termini molto limitati, bensì una ricostruzione di tipo convenzionale mirata ad assimilare a categorie giuridiche delle realtà fattuali spesso molto complesse.
3. Il materiale probatorio posto alla base del giudizio di merito è costituito, in larga parte, da dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ovvero da soggetti coinvolti nei fatti oggetto di accertamento e, come tali, incompatibili con la qualità di teste. La valutazione delle dichiarazioni di detti soggetti deve essere effettuata ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., il cui comma 3 detta la regola di valutazione da applicare alle dichiarazioni rese dal coimputato o dLLimputato in procedimento connesso, ed il cui comma 4 estende la cautela valutativa alle dichiarazioni rese dLLimputato di reato collegato. Su queste premesse, la Corte territoriale evidenzia come, ती pur appartenendo le dichiarazioni dei predetti soggetti alla categoria delle prove storiche o dirette - trattandosi di soggetti che assumono di essere autori o coautori dei fatti oggetto di propalazioni il - legislatore ne condiziona l'efficacia ricostruttiva alla sussistenza di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a dimostrazione della scelta legislativa di una valutazione di non autosufficienza di detta tipologia di dichiarazioni, ovvero di incompletezza delle stesse, con consequenziale imposizione di una cautela valutativa che rende affievolita ex lege la valenza probatoria delle dichiarazioni stesse. - -4. Ulteriore e diversa problematica parimenti ricorrente afferisce alla distinzione tra la chiamata in correità (che implica il diretto coinvolgimento del propalante nei fatti narrati) e la chiamata in reità (che è essenzialmente operata de relato, avendo il dichiarante appreso i fatti da terzi, spesso in un più ampio contesto criminoso di appartenenza) che pone serie problematiche connesse LLescussione della fonte diretta, con le connesse difficoltà, in molti casi, di identificazione dei soggetti di riferimento e del ruolo di imputati dai medesimi assunti nonché alla diversa valenza probatoria delle due forme di narrazione.
5. Passando LLanalisi degli aspetti concernenti la credibilità intrinseca, la Corte territoriale osserva come non vi possa essere dubbio sul fatto che gli indici rivelatori di tale specie di attendibilità non possano che essere invertiti rispetto alla valutazione del testimone puro e semplice: nei processi di criminalità organizzata, infatti, il maggior coinvolgimento del dichiarante nei fatti delittuosi e, quindi, la sua più negativa personalità, non possono costituire elementi per escludere a priori la sua credibilità intrinseca, potendo essere, al contrario, tanto più approfondita la conoscenza di fatti delittuosi quanto maggiore è stato il coinvolgimento in essi da parte del propalante. L'impossibilità da un lato di traslare il riscontro positivo di una parte della narrazione su altre circostanze ed altri soggetti e la possibilità, dLLaltro, di valutare in modo frazionato le dichiarazioni accusatorie impone che l'efficacia probatoria della dichiarazione sia condizionata dalla sussistenza e dalla valenza dei riscontri esterni che non devono investire ciascun singolo particolare riferito dal chiamante ma la complessiva narrazione del singolo episodio, così come l'esistenza di 6 forti elementi di smentita su punti qualificanti della dichiarazione ben può travolgere l'intera rappresentazione non solo su quel fatto ma anche di quelli ad esso intimamente collegati. Va inoltre precisato che il legislatore, nel richiedere la compresenza di altri elementi di prova pertinenti ai fatti oggetto d'imputazione, non ha inteso riferirsi ad elementi dotati di autonoma idoneità probatoria dal momento che, in tal caso, non si applicherebbe la regola normativa di cui LLart. 192, comma 3 cod. proc. pen., bensì quella sulla pluralità di prove, ma ha inteso riferirsi ad elementi che possano combinarsi con la narrazione accusatoria accrescendone il contributo conoscitivo, riverberandosi positivamente sull'attendibilità specifica in relazione al fatto ascritto LLimputato.
6. Un aspetto di assoluta rilevanza afferisce alla possibilità di utilizzare le chiamate in reità come riscontro alla chiamata di correo. Sul tema la Corte territoriale, in puntuale applicazione dei principi fissati da questa Suprema Corte, ha precisato che l'accusa de relato necessiti non di un riscontro generico, ma di un quid pluris più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità, sostanziale della confidenza;
più precisamente, ha riconosciuto come il riscontro ad una chiamata di correo può consistere in un elemento di qualsiasi tipo, anche soltanto logico ed a maggior ragione in una seconda dichiarazione sia pure de relato, perché sottoposta a pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal dichiarante, non necessariamente con riguardo al frammento di fatto cui ha assistito il dichiarante, poiché lo spessore del riscontro individualizzante, necessario ai fini della sussistenza della prova di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio nel giudizio, può mutare in relazione allo spessore della prova dichiarativa. Anche in tema di mancato pieno riscontro ovvero di accertata falsità di uno specifico fatto, la sentenza impugnata presta adesione agli insegnamenti di questa Suprema Corte, riconoscendo che: -anche la non piena concordanza consente il riscontro specifico delle due (o più) dichiarazioni dei collaboranti, sempre che vi sia coincidenza sul nucleo essenziale del narrato e le divergenze o " discrasie investano solo elementi circostanziali del fatto, di per sé idonee a confermarne la reciproca autonomia, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Cass., Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012-dep. 04/07/2012, Bernardo, rv. 253418); -l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, rientrando nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Cass., Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010-dep. 28/05/2010, Arman ahmed e altri, rv. 247346).
7. Gli odierni ricorrenti sono chiamati a rispondere dei reati di seguito indicati. MA CA, MA LI, BA AL, IA IO, AT CA, D'ES IE, RA IO, FR DE, IG AR, LO RT, GA CA, GA SA, GA NI IO, IS DR e LL AL (unitamente ad altri soggetti): S) del delitto di cui LLart. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cod. pen. per aver partecipato, unitamente ad altre persone ad un'associazione di tipo mafioso promossa, diretta ed organizzata da AM AE e AG SA, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano ed operante nel quartiere napoletano di Scampia e nei comuni di Melito, Mugnano e Casavatore, contribuendo, ognuno per proprio conto e nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, agli scopi del sodalizio, che sono consistiti e consistono per tutti nel: conquistare e mantenere il controllo del detto territorio, 8 essendosi contrapposti in armi, a far data dLLottobre 2004, al clan Di RO, del quale dapprima erano parte, operante anch'esso nell'ambito dello stesso territorio urbano;
porre in essere delitti contro la persona e contro il patrimonio e comunque finalizzati LLillecita accumulazione di ricchezza (omicidi, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio e reimpiego di denaro proveniente da delitto), nonché LLacquisizione di altri profitti e vantaggi ingiusti. Con l'aggravante per tutti di essere l'associazione armata, disponendo di armi da guerra e comuni da sparo. MA CA, MA LI, IA IO, AT CA, RA IO, IG AR, GA CA, GA SA, GA NI IO, IS DR e LL AL (unitamente ad altri soggetti): B) del delitto di cui LLart. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cod. pen. per essersi associati tra loro ed altri soggetti ed aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso promossa, diretta ed organizzata da Di RO PA che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano ed operante nel quartiere napoletano di Scampia, contribuendo, ognuno per proprio conto e nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, agli scopi del sodalizio: mantenere il controllo del detto territorio contrapponendosi in armi ad altri clan della camorra, porre in essere delitti contro la persona e contro il patrimonio e comunque finalizzati LLillecita accumulazione di ricchezza (omicidi, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio e reimpiego di denaro proveniente da delitto), nonché LLacquisizione di altri profitti e vantaggi ingiusti. Con l'aggravante per tutti dell'essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. AR UM C) del delitto di cui LLart. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cod. pen. per essersi associato con altri soggetti ed aver costituito un'associazione camorristica denominata clan Di RO promossa e già capeggiata da Di RO PA, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, operante nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia e nel comune di Melito di Napoli, finalizzata a mantenere il controllo del territorio in questione (e contrapponendosi in armi a far data dal settembre 2004 al sodalizio denominato "degli scissionisti" composto da ex affiliati) ed alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite (omicidi, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio), nonché LLacquisizione di altri profitti e vantaggi ingiusti. Con l'aggravante dell'essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. BA AL E) del reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., 7 I. n. 203/1991 perché, in concorso ed in unione con altri soggetti, avendo le sorelle AG la materiale disponibilità di euro 2.000.000,00 in denaro contante proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti attuato da AM AE, capo del sodalizio criminale "AM - AG", si adoperava a trasferirla in capo alla società San PA Fiduciaria s.p.a. di Torino, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa;
con l'aggravante di cui LLart. 112 n. 2 cod. pen. per aver organizzato la cooperazione nel reato ed aver diretto l'attività delle persone che hanno concorso nel reato;
con l'aggravante del porre in essere tale comportamento avvalendosi del metodo camorristico al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan AM - AG. MA CA F) del reato di cui agli artt. 81, 110, 648-bis cod. pen., 7 l. n. 203/1991 perché, in concorso con altri soggetti, avendo AG LM la disponibilità della somma di euro 3.318.000,00 in 10 denaro contante proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti attuato da AM AE, capo del sodalizio criminale "AM AG", si adoperava inizialmente a trasferire detta - somma su due posizioni fiduciarie accese presso la Banca Monegasca di Gestione di Montecarlo per il successivo investimento in prodotti finanziari ad alto rendimento, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa;
parte di detta somma, ovvero euro 550.000,00 veniva trasferita successivamente su altra posizione bancaria accesa sempre presso lo stesso istituto di credito estero e trasferita a favore di società off-shore con sede nelle isole Vergini Britanniche di proprietà di LL ET;
detta dazione di denaro è stata impiegata dalla società off-shore per acquistare e gestire una società immobiliare con sede in Barcellona (Spagna). BA AL G) del reato di cui agli artt. 81, 110, 648-ter cod. pen., 7 I. n. 203/1991 perché, in concorso con altri soggetti, avendo AT AL la materiale disponibilità di ingenti somme di denaro contante proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti attuato da AM AE, capo del sodalizio criminale "AM - AG", con la collaborazione di altri soggetti, si adoperava inizialmente ad impiegarle nel circuito economico produttivo della società "Eurosalumi s.r.l." e, successivamente, nell'attività produttiva della ditta individuale "Italia Salumi" di ET LL in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa;
con l'aggravante del porre in essere tale comportamento avvalendosi del metodo camorristico al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan "AM - AG". BA AL 7 1. n.H) del reato di cui agli artt. 81, 110, 112, 648-ter cod. pen., 203/1991 perché in concorso ed in unione con altri soggetti, avendo la materiale disponibilità di ingenti somme di denaro contante proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti attuato da AM AE, capo del sodalizio criminale "AM AG", si - adoperava ad impiegarle nel circuito economico della società "La Contropesca s.n.c." in attesa di costituire una nuova società; con N 11 l'aggravante di aver organizzato la cooperazione nel reato ed aver diretto l'attività delle persone che hanno concorso nel reato;
con l'aggravante del porre in essere tale comportamento avvalendosi del metodo camorristico al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan "AM - AG". MA CA, MA LI, AT CA, D'ES IE, RA IO, FR DE, GA CA, GA SA, GA NI IO, IS DR e LL AL (unitamente ad altri soggetti): S) del delitto p. e p. dLLart. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. n. 309/1990, per essersi associati tra loro unitamente ad altri soggetti allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dLLart. 73 d.P.R. n. 309/1990, rivestendo AM LI, AG SA, AG NI IO ed altri il ruolo di capi e promotori dell'organizzazione; AM CA, AG CA, coadiuvati da D'SE IE, il ruolo di gestori delle piazze di droga nel comune di Melito;
RR CA, NE DE ed altri, ruoli strumentali al traffico di stupefacenti, tra cui il trasporto e la vigilanza delle piazze di spaccio;
CC IO, SE AL ed altri, il ruolo di gregari con compiti funzionali LLespletamento dell'attività del clan, tra cui la consegna di grossi quantitativi di stupefacente da destinare alla vendita al dettaglio e la vigilanza delle piazze di spaccio;
il SE AL, anche il ruolo di coadiuvatore di MO CO nella vendita di cocaina ed eroina nel lotto SC di via Ghisleri di Scampia. IA IO S) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 cod. pen., 10 e 14 I. n. 497/1974, 7 I. n. 203/1991 perché, in unione con altri soggetti, deteneva illegalmente le seguenti armi da guerra e comuni da sparo con relativo munizionamento, di cui diverse con matricola abrasa: pistola cal. 38 SM & SO con matricola abrasa e 5 colpi nel caricatore;
pistola 7,65 marca RE con 7 proiettili contenuti nel serbatoio e matricola punzonata e predisposizione per il silenziatore e 285 proiettili di vario calibro;
tre bossoli cal. 9 esplosi, tutte celate LLinterno di un doppio fondo ricavato nel sistema di aerazione 12 anteriore dell'auto Fiat Punto tg. BK392CX, dotato di meccanismo di espulsione a comando con pulsante;
pistola cal. 357 magnum, marca Sturn, matricola 158-92808, completa di 6 proiettili nel caricatore;
pistola cal. 92S, marca RE, con 15 proiettili nel caricatore e predisposizione per il silenziatore;
pistola Glock 19 cal. 9 con 16 proiettili LLinterno del caricatore, tutte celate LLinterno di un doppio fondo ricavato nel cruscotto del lato passeggero dell'auto Fiat Palio dotato di un meccanismo di espulsione a comando con pulsante. IA IO S1) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 23 I. n. 110/1975 e 7 l. n. 203/1991 perché, in concorso con altri soggetti, deteneva le seguenti armi aventi matricola abrasa: pistola cal. 38 marca SM SO, con matricola abrasa e 5 colpi nel caricatore;
pistola cal. 7,65 marca RE, con 7 proiettili contenuti nel serbatoio e matricola punzonata e predisposizione per il silenziatore e 285 proiettili di vario calibro. IA IO S2) del delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., 7 l. n. 203/1991, perché in concorso con altri soggetti, acquistava o comunque riceveva le armi di cui al capo S1), di provenienza delittuosa, avendo la matricola abrasa;
con l'aggravante, per questo e per i capi S) ed S1), di avere commessSO fatto per agevolare l'attività dell'organizzazione camorristica facente capo ai cosiddetti NI, contrapposta al clan Di RO, ed operante nei quartieri di Secondigliano e Scampia e nei comuni a Nord di Napoli. Le singole posizioni.
1. MA CA. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava MA CA responsabile dei reati di cui ai capi A), B), F) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione;
in grado di appello, MA CA, veniva assolto dai 13 capi B), F) ed I) per non aver commesso il fatto, con riduzione della pena ad anni dieci di reclusione per il capo A).
2. Ricorso nell'interesse di MA CA, a firma avv.ti NI Ricco e IO Frizzi. Si assume la nullità della sentenza: -per illogicità e contraddittorietà della sentenza nonché per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -per violazione della legge penale, nella specie l'art. 416-bis cod. pen. (secondo motivo). In particolare, in relazione al primo motivo, si deduce come sia stata utilizzata, come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, una intercettazione telefonica tra appartenenti al clan, diversi dagli appellanti, nel corso della quale uno degli intercettati attribuisce ad un certo "LL" un compito su questioni di un qualche rilievo nell'ambito associativo affermando in modo del tutto non provato che il "LL" in questione sia AM CA. La telefonata non può in ogni caso assurgere al rango di riscontro mancando il materiale probatorio riscontrabile. Anche la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. appariva di tutta evidenza: invero, le chiamate in correità, come quelle in esame, vengono ritenute generiche quando si sostanziano in mere affermazioni di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, attesa la loro inidoneità ad acquisire valenza probatoria, potendo semmai valere come un semplice riscontro: e, del resto, il riferimento dell'art. 192 cod. proc. pen. ad "altri elementi di prova", non lascia dubbi sul fatto che le dichiarazioni accusatorie debbono essere prove già prima del riscontro. Ma le conclusioni della Corte territoriale appaiono viziate anche a norma dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione della legge penale, nella specie l'art. 416-bis cod. pen., oggetto del secondo motivo di censura. Le accuse rivolte LLAM CA, se provate, sembrano invero più compatibili con l'ipotesi dell'art. 379 cod. pen. piuttosto che con quella di cui LLart. 416-bis cod. pen.: invero, l'essersi reso disponibile a garantire gli illeciti profitti dello zio, oltretutto senza comportamenti di concreta utilità rispetto allo scopo, non ha quindi 14 contribuito agli interessi del sodalizio di cui al capo A) né a quelli del ricorrente.
3. Ricorso nell'interesse di MA CA, a firma avv. Lucio Mariano Sena. Si assume, come motivo unico di doglianza, la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., omessa, illogica e contraddittoria motivazione. I giudici dell'appello, pur avendo riconosciuto la genericità delle propalazioni accusatorie promananti da tutti i collaboratori di giustizia hanno tuttavia ritenuto di poter rinvenire elementi di riscontro in ulteriori risultanze probatorie, costituite dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e dalle risultanze di alcuni servizi di osservazione, in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza che impone al giudice, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, di sciogliere innanzitutto il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed LLaccusa dei coautori e complici;
quindi di verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine di esaminare i cosiddetti riscontri esterni (Cass., Sez. un., n. 1653 del 21/10/1992-dep. 22/02/1993, rv. 192465).
4. MA LI. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava MA LI responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione;
in grado di appello, MA LI si vedeva annullata la sentenza in relazione al capo B) e, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, veniva disposta la trasmissione 15 degli atti al pubblico ministero e rideterminata la pena finale in anni diciassette di reclusione.
5. Ricorso nell'interesse di MA LI, a firma avv. Sergio Cola. Denuncia il ricorrente: -violazione di legge in relazione LLart. 521, comma 2 cod. proc. pen., per aver erroneamente ritenuto nulla, per difetto di correlazione tra imputazione e fatto accertato, la sentenza di primo grado relativamente al capo B) della rubrica, ovvero per aver illogicamente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine ai profili di nullità della sentenza (primo motivo); -illogica, contraddittoria e lacunosa motivazione con riferimento LLattendibilità soggettiva ed oggettiva, oltre che estrinseca, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento alle ipotesi delittuose di cui ai capi A) ed I) della rubrica, ed in particolare rispetto alla partecipazione di AM LI a questi sodalizi (secondo motivo); -violazione di legge per erronea valutazione in ordine alla sussistenza del ruolo di capo, promotore ed organizzatore con riferimento LLipotesi delittuosa di cui al capo I), ovvero per aver illogicamente, e soprattutto lacunosamente motivato in contraddittoriamente relazione a tale ruolo in violazione delle norme sostanziali e processuali di riferimento (terzo motivo); -violazione di legge per omessa motivazione in ordine LLeccepita illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui LLart. 74, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 benchè nel capo d'imputazione non si facesse alcun riferimento al fatto che l'associazione fosse armata (quarto motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale oltre che illogica, contraddittoria e lacunosa motivazione in relazione LLinsussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (quinto motivo). Con riferimento al primo motivo, deduce il ricorrente che, pur volendo condividere la decisione assunta dalla Corte territoriale secondo la quale dagli elementi di prova posti dalla pubblica accusa a fondamento dell'imputazione sub B) sarebbero rilevabili profili di responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di cui LLart. 73 16 d.P.R. n. 309/1990, in ogni caso, i giudici d'appello avrebbero comunque dovuto emettere sentenza assolutoria nei confronti di AM LI non vertendosi in una ipotesi di fatto diverso. La Corte territoriale era infatti pervenuta a tale pronuncia sostenendo che gli elementi di prova posti dal giudice di primo grado a fondamento dell'affermazione di responsabilità di AM LI in relazione a tale delitto, integrassero gli estremi di un reato diverso rispetto a quello per cui l'imputato era stato tratto a giudizio, senza però considerare che il fatto per cui si procedeva era stato ritenuto dalla Corte stessa sussistente. La Corte avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado emettendo pronuncia assolutoria nei confronti di AM LI rispetto alla contestazione di partecipazione LLassociazione mafiosa di cui al capo B) e solo eventualmente disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere con riferimento ad un reato diverso e ulteriore rispetto a quello per cui si procedeva, rilevato nel corso dell'accertamento giurisdizionale. Con riferimento al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale abbia da un lato omesso di procedere ad una corretta analisi interna delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, così come preteso dalla giurisprudenza di legittimità al fine di verificarne la coerenza e l'intrinseca costanza e logicità e, dLLaltro, abbia dimenticato di procedere alla comparazione delle dichiarazioni rispettivamente riferite dai vari collaboratori di giustizia per saggiare la loro convergenza rispetto al fatto di reato attribuito al ricorrente. In particolare, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, andava doverosamente messo in evidenza che quasi tutte avevano natura indiretta e molto spesso anche di secondo e terzo grado, oltre ad essere assolutamente generiche e prive di effettivi riscontri, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad un più prudente apprezzamento sul piano della loro valenza probatoria e, comunque, alla ricerca di riscontri specifici rispetto agli episodi dagli stessi narrati, non potendosi assolutamente ritenere sufficiente un riscontro generico e meramente progressivo. Non si era proceduto così ad analizzare le propalazioni dei collaboratori di giustizia selezionando, da una parte, quelle afferenti LLassociazione di cui al capo A) e, dLLaltro, quelle relative al sodalizio contestato al capo I), ma si era 17 cercato di colmare le evidenti lacune riscontrabili nei dicta dei collaboranti attraverso una confusa e generalizzata disamina del complessivo portato probatorio: questo erroneo modus operandi aveva generato sul piano motivazionale un vulnus, poiché non era dato comprendersi dalle ragioni articolate in sentenza per quali motivi si era ritenuto che l'AM facesse parte sia dell'organizzazione camorristica, che di quella dedita al traffico di stupefacenti e soprattutto non si comprendeva quale sarebbe stato il ruolo nell'ambito dell'uno, piuttosto che dell'altro sodalizio. Con riferimento al terzo motivo, deduce il ricorrente come la Corte d'Appello sia pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado anche con riferimento al ruolo di capo e promotore contestato LLAM LI relativamente al sodalizio di cui LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990 con una decisione che non si fonda su alcuna specifica e concreta motivazione, non potendosi certamente ritenere che la semplice indicazione in ordine al presunto coinvolgimento dell'AM nell'impiego di somme di denaro illecito, costituisca di per sé valida piattaforma motivazionale al fine di giustificare la condanna del ricorrente per questa particolare fattispecie di reato. Peraltro, anche ammesso e non concesso che l'AM LI abbia partecipato LLassociazione di cui al capo I), non si comprende comunque da quali dati probatori si sia ricavato che lo stesso abbia avuto in seno al sodalizio un ruolo autonomo e di gestione e non di semplice esecutore (magari fiduciario) delle direttive impartite dagli altri. Con riferimento al quarto motivo, deduce il ricorrente come la Corte sia incorsa nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avendo confermato una pronuncia di condanna in ordine ad un fatto diversamente circostanziato rispetto a quello descritto nel capo d'imputazione. Con riferimento al quinto motivo, deduce il ricorrente come la Corte d'Appello, attraverso un percorso motivazionale assolutamente illogico e superficiale, abbia negato LLAM la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il suo stato di incensuratezza. Nei motivi aggiunti, il ricorrente evidenzia: -la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 178 lett. c) cod. 18 proc. pen. e 111 Cost. essendo state adottate LLesito di dibattimenti celebratisi in costanza di detenzione in regime ex art. 41-bis ord. Pen., di recente dichiarato incostituzionale (sent. n. 143/2013) per violazione dell'art. 24 Cost.. 6. Ricorso nell'interesse di MA LI, a firma avv. Donato Bugno. Denuncia il ricorrente: -violazione e falsa applicazione della legge penale per inosservanza del combinato disposto degli artt. 192, 210 cod. proc. pen. (primo motivo); -mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del l'intero quadro probatorio e della complessa trama indiziaria (secondo motivo); -erronea e falsa applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie delittuosa di cui al capo I) e delle sue aggravanti;
carenza di motivazione (terzo motivo); -carenza ed illogicità della motivazione nell'individuazione dei criteri necessari a garantire quel grado di certezza indispensabile per l'affermazione della penale responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti (quarto motivo); -violazione di legge in relazione LLacquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SI IO, violazione del diritto di difesa (quinto motivo); -erroneità e/o mancanza totale di motivazione in relazione LLapplicazione e/o al diniego delle circostanze attenuanti generiche (sesto motivo). Con riferimento al primo motivo, deduce il ricorrente come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia altro non sono che delle "chiamate in correità" che andavano obbligatoriamente sottoposte ad una verifica attenta e scrupolosa mediante la ricerca di riscontri esterni, oggettivi, seri, precisi, puntuali, rigorosissimi, con valutazione analitica nel loro complesso al fine di evitare che il ricorrente fosse coinvolto in fatti di criminalità per astio o per vendetta, subendo danni, ivi compresa la limitazione della libertà personale, sicuramente irreversibili ed irreparabili. In particolare, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la chiamata in correità del collaboratore di giustizia, N 19 anche quando caratterizzata da coerenza, precisione e logicità della narrazione, può essere ritenuta attendibile solo se le dichiarazioni rese risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine LLattribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse. Nel caso di specie, tale ultimo aspetto è venuto a mancare in quanto non vi sono ulteriori fonti processuali che determinano quella vis probatoria della fonte indiziaria rappresentata dalla chiamata di correità: invero, l'affermazione della penale responsabilità di AM LI regge su un impianto accusatorio, costituito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, a dir poco "contaminato". Con riferimento al secondo motivo, deduce il ricorrente come la sentenza di primo grado sia stata erroneamente rivisitata dalla Corte d'Appello che, richiamando gli artt. 521, comma 2 e 604, comma 1 cod. proc. pen. in ordine al capo B), ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero e annullato parzialmente la sentenza di primo grado. Invero, pur essendo la sentenza parziale di annullamento meramente processuale, non pronunciandosi sul fatto contestato né su quello accertato, appare evidente come il giudice di secondo grado abbia erroneamente ravvisato una differenza tra i fatti contestati e quelli emersi: i giudici di merito, pur avendo a disposizione le stesse fonti determinate dalle propalazioni di taluni collaboranti, hanno tentato di ascrivere LLAM LI due fattispecie delittuose in relazione ad un'unica vicenda per la quale, l'autorità giudiziaria procedente, non ha mai inteso inquisire il ricorrente per i medesimi fatti ritenendoli assolutamente non ascrivibili allo stesso. In ogni caso, non può essere ravvisata una differenza tra i fatti contestati e quelli emersi in quanto, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta, che non consente di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta. Con riferimento al terzo motivo, deduce il ricorrente come la Corte abbia fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prive di riscontro individualizzante se rapportate alle informative della polizia giudiziaria, dalle quali non emergeva alcun dato storico confermativo 2 20 0 delle suddette dichiarazioni. Con riferimento al quarto motivo, deduce il ricorrente come la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente carente nell'individuazione dei criteri necessari a garantire quel grado di certezza indispensabile per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Con riferimento al quinto motivo, deduce il ricorrente come la Corte, LLudienza del 19.07.2012, avesse autorizzato, su istanza di taluni difensori, l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SI IO: dette dichiarazioni, sebbene assunte nell'interesse di altre parti processuali, venivano utilizzate dalla Corte d'Appello a fondamento delle motivazioni che avevano portato ad una conferma della penale responsabilità di AM LI nonché a giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il tutto in violazione dei principi cardine che disciplinano l'istituto della rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale anche nelle forme camerali di cui LLart. 127 cod. proc. pen.. Con riferimento al sesto motivo, deduce il ricorrente come la Corte abbia omesso di valutare i criteri di cui LLart. 132 cod. pen. omettendo di motivare, se non per una sintetica motivazione per relationem, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta: -l'errata valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori in merito alla responsabilità penale attribuita ad AM LI ed originata da una violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 192, 210 cod. proc. pen.; -l'inesistenza di elementi probatori riferibili alla fattispecie delittuosa di cui al capo I e carenza di motivazione del provvedimento.
7. BA AL. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava BA AL responsabile dei reati di cui ai capi A), E), G) ed H) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il 21 vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione: sentenza confermata in grado di appello.
8. Ricorso nell'interesse di BA AL, a firma avv. Michele Cerabona. Denuncia il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione delle clausole di riserva di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., carenza di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità del concorso tra il reato di partecipazione LLassociazione di cui LLart. 416-bis cod. pen. ed il reato di riciclaggio e di reimpiego di denaro di illecita provenienza, violazione degli artt. 15, 648-bis e 648-ter cod. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 7 della I. n. 203/1991 (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine LLaffermazione della responsabilità dell'imputato ed alla ritenuta configurazione dell'ipotesi di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. in luogo di altre ipotesi delittuose (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) e c) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine LLinutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, violazione degli artt. 267, 268, 271 cod. proc. pen. (quinto motivo). In relazione al primo motivo, deduce il ricorrente come la Corte avrebbe dovuto ritenere che i reati di riciclaggio e di reimpiego non si sarebbero potuti ascrivere al AT perché concorrente nel reato presupposto. In relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente come fosse impossibile configurare l'aggravante di cui LLart. 7 I. n. 203/1991 in relazione a reati commessi prima della costituzione dell'associazione camorristica, come riconosciuto dalla prima sezione della Suprema 22 N Corte di Cassazione in una procedura incidentale relativa al coindagato LL ET. Peraltro, se il metodo mafioso può prescindere dLLesistenza di una specifica associazione, "l'aver agito al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan AM AG", non può prescindere dLLesistenza dell'associazione che si voleva favorire. In relazione al terzo motivo, deduce il ricorrente come non risulta affatto provato che le operazioni di riciclaggio fossero state poste in essere nell'interesse dell'associazione e non per conto e nell'esclusivo interesse di AM AE. Il giudice di merito erroneamente fa discendere in modo automatico la responsabilità del AT in ordine al reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. dalla sua pretesa partecipazione ai delitti di riciclaggio e reimpiego senza soffermarsi ad analizzare la sussistenza dei requisiti necessari alla configurazione di una condotta di partecipazione. Anche con riferimento ai reati di cui ai capi E), G) ed H) vi era carenza di motivazione in quanto: -in relazione al capo E), l'affermazione di penale responsabilità si basava sul contenuto di una segnalazione di operazione sospetta giunta LLU.I.C. e dalla quale sarebbe risultato che il AT avrebbe "curato" l'operazione di versamento di una grossa cifra alla S.PA Fiduciaria s.p.a. effettuata da AG LM e AG RI;
-in relazione al capo G), il giudice di merito non aveva provveduto a dare concretezza LLaccusa e non aveva considerato che la Eurosalumi fosse stata costituita il 16.01.2001 ed amministrata fino al novembre dello stesso anno da persona diversa dal AT;
-in relazione al capo H), l'unico riferimento al AT era quello relativo ad un viaggio dallo stesso effettuato ad Udine per prendere contatti con una società operante come fornitrice di prodotti ittici. In relazione al quarto motivo, deduce il ricorrente come la Corte si fosse limitata ad affermare che la pena irrogata appariva adeguata alla gravità specifica della condotta, senza valutare lo stato di incensuratezza dello stesso. In relazione al quinto motivo, deduce il ricorrente come la Corte non avesse affrontato la specifica doglianza relativa al mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267, 268 cod. proc. pen. relative LLesecuzione delle operazioni di intercettazione. Ci si lamenta in 23 particolare che non vi fosse prova che la registrazione dei dati captati nelle centrale dell'operatore telefonico e da lì trasmessi LLimpianto esistente nei locali della Procura della Repubblica abbia determinato l'immissione di quei dati nel server di detto impianto.
9. IA IO. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava IA IO responsabile dei reati di cui ai capi A), S), S1) ed S2) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
in grado di appello la pena veniva ridotta ad anni dieci e mesi otto di reclusione. 10. Ricorso nell'interesse di IA IO, a firma avv. Claudio Davino. Deduce il ricorrente: -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 416-bis cod. pen. ed erronea applicazione della disciplina valutativa della prova ex art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla legge n. 110/1975 e alla legge n. 203/1991 (secondo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133, 81 u.c. cod. pen. e connesso difetto di motivazione (quarto motivo). In relazione al primo motivo, censura il ricorrente da un lato la configurazione a carico dell'imputato del contestato reato associativo e, dLLaltro, l'errata valorizzazione del dictum di alcuni collaboratori di giustizia le cui chiamate in correità sono state valutate in aperta violazione della disciplina dettata dal codice di rito in tema di 2424 valutazione della prova. In relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente come i fatti contestati ai capi S), S1) ed S2) fossero già stati valutati dal Tribunale del riesame che, con impeccabile motivazione, aveva escluso la responsabilità del AZ. In relazione al terzo motivo, deduce il ricorrente come la sentenza di secondo grado non abbia fornito alcun valido contributo motivazionale rispetto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, rifacendosi, in modo apodittica, alla ritenuta gravità dei fatti. In relazione al quarto motivo, deduce il ricorrente la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. non avendo il giudice di merito indicato i criteri in forza dei quali era giunto LLindividuazione della pena applicata e non avendo precisato i motivi per i quali aveva ritenuto di determinare una pena base che si discosta sensibilmente dal minimo edittale. Pari censura veniva rivolta con riferimento LLoperato aumento di pena a titolo di continuazione. 11. AT CA. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava AT CA responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione: sentenza confermata in grado di appello. 12. Ricorso nell'interesse di AT CA, a firma avv. Annalisa Senese. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 192, comma 3 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 192, comma 3 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli 25 artt. 546, 516, 521 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990, nullità della sentenza per aver in motivazione modificato la data del commesso delitto associativo di cui al capo I) senza osservare le formalità previste dal codice di rito ed al fine di superare le doglianze difensive sulla incongruenza dell'ipotesi d'accusa in ordine alla configurabilità dei reati associativi di cui ai capi A), B) ed I); inosservanza ed erronea applicazione di legge;
motivazione illogica (terzo motivo). In relazione al primo motivo, deduce il ricorrente come il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrata la partecipazione dell'imputato a ben tre diverse associazioni a delinquere ponendo cumulativamente gli stessi identici elementi a sostegno di tutte le imputazioni ovvero omettendo di valutare la sussistenza dei presupposti costitutivi per ciascuno dei differenti delitti. A sua volta, la Corte d'Appello, pur affermando in linea generale di condividere l'impostazione difensiva, contraddittoriamente poi utilizza gli elementi già valorizzati per il giudizio di responsabilità per il delitto di cui LLart. 416-bis cod. pen. per farne discendere la prova anche per il delitto di cui LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sicchè, se i soggetti aderenti ai due sodalizi sono gli stessi e la struttura utilizzata è la medesima, non si giustificava una punizione "a doppio titolo", contraria al principio di proporzione tra fatto e pena che ispira l'ordinamento. laIn relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente contraddittorietà della sentenza d'appello laddove dapprima riconosceva come le dichiarazioni rese dal collaborante RR CA (cl. 1976, cugino omonimo del ricorrente) potessero essere state apprese dalla semplice lettura di atti decidendo di "accantonarle" per poi decidere di utilizzarle quale fonte principale a carico del ricorrente non solo omettendo ogni effettiva valutazione in punto di autonomia ma soprattutto superando ogni contrasto insorto con le prove nuove sopravvenute al giudizio di primo grado, acquisite in quanto considerate "decisive", consistite nelle dichiarazioni di contenuto liberatorio rese dal collaboratore SI IO, dichiarazioni, queste ultime, immotivatamente svalutate. In relazione al terzo motivo, deduce il ricorrente come la sentenza di secondo grado avesse modificato la data del commesso reato 26 associativo sub I ("... è chiaro che il termine iniziale della condotta è quello indicato nel luglio 2005, per cui l'errore dovrebbe essere corretto nel senso che la condotta deve considerarsi perdurante sin da luglio 2005 alla data odierna, ossia alla data della sentenza di primo grado") determinando un'alterazione avente incidenza sulla identificazione dell'addebito, atteso che l'esatta collocazione temporale del fatto nel caso in esame aveva rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa degli imputati. 13. D'ES IE. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava D'ES IE responsabile dei reati di cui ai capi A) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione;
in grado di appello la pena veniva ridotta ad anni nove e mesi quattro di reclusione. 14. Ricorso nell'interesse di D'ES IE, a firma avv.ti NI Ricco e IO Frizzi. Deduce il ricorrente: -la nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (unico motivo). Le dichiarazioni dei collaboranti sono generiche, non circostanziate, espresse in termini dubitativi e, da ultimo, prive di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen. 15. RA IO. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava RA IO responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione: sentenza confermata in grado di appello. 27 16. Ricorso di RA IO. Deduce il ricorrente, quale unico motivo, la motivazione apparente della sentenza di secondo grado, avendo la stessa non correttamente valutato la prova dichiarativa ed avendo ripercorso, senza alcun vaglio critico, medesimo iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, disattendendo le fondate doglianze difensive. 17. FR DE. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava FR DE responsabile dei reati di cui ai capi A) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
in grado di appello la pena veniva ridotta ad anni dieci di reclusione. 18. Ricorso nell'interesse di FR DE, a firma avv. Claudio Davino. Deduce il ricorrente: -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 416-bis cod. pen., erronea applicazione della disciplina valutativa della prova ex art. 192 cod. proc. pen., violazione di legge ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore SI IO (primo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133, 81 u.c. cod. pen. e connesso difetto di motivazione (terzo motivo). In relazione al primo motivo, deduce il ricorrente come le captazioni versate in atti a carico del NE sono costituite da conversazioni inter alios prive di un chiaro ed univoco significato e sfornite della benché minima funzione individualizzante attesa finanche l'incertezza del riferimento alla persona del NE e, 28 come tali, inidonee alla funzione di riscontro delle chiamate dei collaboratori. La Corte era poi incorsa in un'ulteriore violazione di legge costituita dLLutilizzazione delle dichiarazioni rese dal neo collaboratore SI IO introdotte in appello ex art. 603 cod. proc. pen. su richiesta dei difensori di altri imputati e con il consenso del Procuratore generale. In relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente come la Corte territoriale, con motivazione apodittica e contraddittoria, avesse inopinatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ruolo marginale rivestito dal ricorrente. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come il giudice di merito, nel determinare la pena, non abbia indicato i criteri in forza dei quali si era giunti alla pena in concreto applicata, omettendo altresì di motivare le ragioni dell'individuazione di una pena base che si discostava sensibilmente dal minimo edittale. Analoga censura veniva mossa con riferimento LLaumento di pena operato con riferimento alle contestate circostanze aggravanti nonché a titolo di continuazione. 19. AR UM. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava AR UM responsabile del reato di cui al capo C) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione: sentenza confermata in grado di appello. 20. Ricorso nell'interesse di AR UM, a firma avv. Diego Abate. Deduce il ricorrente: -motivazione apparente, illogica in ordine alla declaratoria di responsabilità di DI UM (primo motivo); -motivazione apparente anche in relazione alla quantità di pena irrogata, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed LLaggravante dell'essere l'associazione, di cui farebbe parte il DI, armata (secondo motivo). 2 2 29 In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente l'omesso riscontro delle dichiarazioni dei singoli collaboratori e l'immotivata censura alle tesi difensive. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente la laconicità della sentenza d'appello in ordine LLentità della pena e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della risalenza nel tempo del crimine e del processuale del DI, costituitosicomportamento immediatamente dopo la notizia dell'ordinanza custodiale. 21. IG AR. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, dichiarava LLesito di giudizio abbreviato, IG AR responsabile dei reati di cui ai capi A) e B) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione;
in grado di appello il IG veniva assolto dal capo B) e rideterminata la pena finale in anni otto e mesi otto di reclusione. 22. Ricorso nell'interesse di IG AR, a firma avv. Lucio Mariano Sena. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) e comma 3 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) e comma 3 cod. proc. pen. (secondo motivo). In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale, con motivazione apparente ed illogica, nel ritenere provata la penale responsabilità del IG in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminale denominato clan AM - AG, ha utilizzato le dichiarazioni assolutamente generiche di tre collaboratori di giustizia in uno ai controlli sul territorio, senza tener conto che, al più, tali indizi comprovavano una mera vicinanza e frequentazione del IG, dovuta al solo legame di parentela con gli AM, ed omettendo di rispondere alle puntuali censure sviluppate 30 nei motivi d'appello; ulteriore critica veniva mossa in relazione LLomessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice di merito aveva ritenuto inattendibili le prove contrarie. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come i giudici di merito abbiano determinato la pena, partendo quasi dal massimo edittale, e negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione ed ignorando le censure difensive sollevate con l'atto d'appello. 23. Ricorso nell'interesse di IG AR, a firma avv. Claudio Davino. Deduce il ricorrente: -violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 416-bis cod. pen. ed erronea applicazione della disciplina valutativa della prova ex art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); -violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133, 81 u.c. cod. pen., e connesso difetto di motivazione (terzo motivo). In relazione al primo motivo, deduce il ricorrente la contraddittorietà della sentenza di secondo grado che, basandosi sulle medesime chiamate in correità, assolveva il ricorrente dal reato sub B) e lo condannava per il reato sub A). In relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente come la Corte territoriale non aveva in alcun modo indicato le ragioni per le quali i dati rappresentati dalla difesa non risultavano tali da consentire la concessione delle invocate attenuanti generiche, risultando apodittica la motivazione che aveva negato le medesime sulla base di un'asserita gravità dei fatti. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come il giudice di merito, nel determinare la pena, non abbia indicato i criteri in forza dei quali si era giunti alla pena in concreto applicata, omettendo altresì di motivare le ragioni dell'individuazione di una pena base che 31 si discostava sensibilmente dal minimo edittale. Analoga censura veniva mossa con riferimento LLaumento di pena operato con riferimento alle contestate circostanze aggravanti nonché a titolo di continuazione. 24. Nei motivi aggiunti/nuovo ricorso, atto depositato in data 24.02.2014, l'avv. Cola (nominato nuovo difensore) eccepisce: -la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 111 Cost. essendo state adottate LLesito di dibattimenti celebratisi in costanza di detenzione in regime ex art. 41-bis ord. Pen., di recente dichiarato incostituzionale (sent. n. 143/2013) per violazione dell'art. 24 Cost. (primo motivo aggiunto); -la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. per aver contraddittoriamente, illogicamente e lacunosamente motivato in relazione alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DA RU, CA IO ed SI IO (secondo motivo aggiunto). 25. LO RT. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava LO RT responsabile del reato di cui al capo A) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione: sentenza confermata in grado di appello. 26. Ricorso nell'interesse di LO RT, a firma avv. Donato Bugno. Deduce il ricorrente: -nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (primo motivo); -nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per 32 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo). In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'avvenuta rinuncia ai motivi di gravame ed il conseguente tacito accordo con il Procuratore generale che, in sede di conclusioni, aveva richiesto una diminuzione di pena pari ad anni cinque e mesi sei di reclusione, sulla rideterminazione della pena afferma di discostarsene attesa la ritenuta mancanza di "ulteriori ragioni" che potessero essere addotte al fine di una riduzione della pena. Ne consegue che, la Corte d'Appello, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale negozio bilaterale e motivare la conferma della pena inflitta in primo grado in relazione ai motivi d'appello dedotti. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello avesse confermato la sentenza di primo grado senza addurre elementi di fatto o di diritto che potessero essere posti a fondamento di una dichiarazione di colpevolezza del prevenuto. Invero, le uniche considerazioni che si rinvengono nel testo sono quelli inerenti l'impossibilità della concessione delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'appartenenza ad un sodalizio criminoso di notevole incidenza e diffusività nel territorio. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come la palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione emergeva nella parte in cui la Corte, sebbene avesse ritenuto di non poter pronunciare in relazione alla penale responsabilità dell'imputato attesa la rinuncia ai motivi di gravame, aveva utilizzato i medesimi elementi del giudicato di primo grado per motivare la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche o l'impossibilità di una rideterminazione in meius della pena. Nei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta come, di fatto, la Corte territoriale avesse reintrodotto l'istituto del c.d. patteggiamento in appello, previsto dLLart. 599, comma 4 cod. pen., abrogato dLLart. 2 D.L. n. 92/2008. Inoltre nella motivazione della sentenza impugnata mancava qualsivoglia riferimento normativo e/o fattuale che potesse essere 33 posto a fondamento della penale responsabilità del prevenuto. 27. GA CA. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava GA CA responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione;
in grado di appello GA CA veniva assolto dal capo B) per non aver commesso il fatto e la pena finale veniva rideterminata in anni diciassette di reclusione. 28. Ricorso nell'interesse di GA CA, a firma avv. Nunzia De Ceglia. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nonché violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione LLart. 6, comma 3 lett. a) della 1. n. 848/1995; violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 547, 130, 178 comma 1 e 179 comma 1 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 416-bis cod. pen. sia in relazione alla sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo A) che con riferimento LLaffermata partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso nonché contraddittorietà della motivazione sull'individuazione degli elementi probatori;
violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 192, comma 1 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990 e contraddittorietà motivazionale sia intrinseca che estrinseca in ordine alla partecipazione di AG CA LLassociazione di cui al capo I;
violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento LLart. 192, comma 3 cod. proc. pen. per intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese da IS DR, AN NI e CA IO per genericità e vaghezza oltre che per assenza di adeguati riscontri individualizzanti (terzo - - 34 - motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990, erronea applicazione di tale ultima norma in assenza di prove univoche e concordanti da cui poter inferire che il AG CA fosse stato uno dei promotori ed organizzatori della consorteria contestata al capo I) d'imputazione (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 114 cod. pen. e mancata applicazione di tale ultima norma attraverso un rigido automatismo sanzionatorio in palese violazione del principio della individualizzazione della pena;
in subordine, si chiede che venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito LLart. 114, comma 1 cod. pen., per violazione degli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'attenuante della "minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato" sia applicabile anche qualora il reato accertato sia di natura associativa (quinto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 62-bis cod. pen. (sesto motivo). In relazione al primo motivo, dopo aver richiamato i motivi di gravame presentati nell'interesse del coimputato AG SA in ordine alla contestazione dell'esistenza dell'associazione camorristica in contestazione, lamenta il ricorrente l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al reato associativo di cui al capo I), si è proceduto a modificare la data del commesso reato formulando una vera e propria valutazione giudiziale sul punto senza preventivamente sentire le parti: in particolare, essendosi trattato di una modifica non di ordine materiale, in assenza in ogni caso di un'espressa richiesta in tal senso da parte dell'autorità inquirente, si è determinata una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il giudice d'appello, trovandosi al cospetto di un fatto diverso, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e, nel contempo, trasmettere gli atti al pubblico ministero per procedere a nuovo giudizio. Peraltro, quand'anche si fosse ritenuta la ricorrenza di un errore materiale, nondimeno si è verificata una nullità non essendo stata attivata la 35 procedura di cui LLart. 130, comma 2 cod. proc. pen.. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello abbia ritenuto l'intraneità di AG CA nell'associazione di cui al capo A) sulla base delle seguenti circostanze: -partecipazione alle riunioni del gruppo criminale;
-legame familiare del partecipante con soggetti appartenenti ad organizzazioni malavitose;
-dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
-contenuto di due intercettazioni telefoniche;
-contenuta di una intercettazione ambientale. Il primo elemento, lungi dal rappresentare circostanza di fatto di per sé sintomatica dell'appartenenza al sodalizio criminale (come ritenuto dai giudici di merito), può costituire tutt'al più, un mero riscontro ad altri elementi di prova, come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte. Il secondo elemento, considerato in sentenza "un ulteriore elemento per inquadrare la collocazione di un determinato soggetto nella struttura criminosa", ha costituito l'oggetto di una palese contraddizione interna del provvedimento impugnato laddove dapprima si svalorizza il dato e, successivamente, lo si valorizza. Il terzo elemento non ha tenuto conto che talune dichiarazioni dei collaboranti erano "de relato", altre hanno una fonte di conoscenza rimasta sconosciuta. Il quarto ed il quinto elemento appalesano la loro ininfluenza non costituendo alcun significativo riscontro del ruolo di affiliato del AG CA. In relazione al terzo motivo, evidenzia il ricorrente come la partecipazione del AG CA LLassociazione di cui al capo I veniva tratta dalle dichiarazioni dei collaboratori IS DR e CA IO. La Corte d'Appello avrebbe peraltro trascurato come il IS, relativamente alla chiamata di AM CA (soggetto che avrebbe cogestito la piazza di spaccio di Melito) aveva ritenuto il chiamante come inattendibile non avendo attribuito ad AM CA "nessuna condotta specifica"; e, anche l'altro propalante, CA IO, sempre in riferimento ad AM CA, veniva parimenti ritenuto inattendibile in ordine al ruolo rivestito dal 36 medesimo, essendosi limitato genericamente ad affermare che questi sarebbe stato "in quota con gli zii nella cocaina". In ogni caso, le dichiarazioni dei citati collaboranti difettavano dei requisiti richiesti dLLart. 192, comma 3 cod. proc. pen., ossia di precisione, coerenza, costanza e spontaneità. In relazione al quarto motivo, evidenzia il ricorrente che, anche a voler stimare come credibile la versione fornita dai succitati collaboranti, ciò che emergerebbe sarebbe, tutt'al più, la gestione da parte dell'imputato soltanto di una piazza di spaccio a Melito ma non di tutte le piazze gestite nell'interesse di questo sodalizio, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. In relazione al quinto motivo, lamenta il ricorrente come si sia addivenuti ad escludere la circostanza attenuante di cui LLart. 114 cod. pen. in modo indistinto e per posizioni chiaramente differenti tra loro, attraverso l'applicazione di un rigido automatismo sanzionatorio che si pone in violazione del principio di individualizzazione della pena: da qui la richiesta, subordinata, di proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma de qua. In relazione al sesto motivo, lamenta il ricorrente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una inaccettabile motivazione che valorizza una sorta di "inclinazione fatalistica al crimine" legata LLambiente di provenienza. 29. Ricorso nell'interesse di GA SA e di GA CA, a firma avv.ti Saverio Senese e Annalisa Senese. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603 commi 2 e 3, 238 comma 4 e 526 cod. proc. pen. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 603 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 516, 521, 522 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 37 546, 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990; motivazione apparente, apodittica ed errata in ordine alla sussistenza dei presupposti dei delitti di cui ai capi A), B) ed I) (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 3 cod. proc. pen. e 74, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 (quinto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 e 192, comma 3 cod. proc. pen. (sesto motivo). In relazione al primo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale abbia considerato acquisite ed utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati prove nuove la cui assunzione era stata richiesta solo da alcuni imputati impugnanti in quanto a loro favorevoli, il tutto in totale assenza di motivazione in ordine alla necessità di tale assunzione e conseguente utilizzazione, implicitamente disposta ex officio in difetto di richiesta e/o consenso da parte dei ricorrenti AG SA e AG CA, le cui difese non avevano nemmeno interloquito sulle istanze di acquisizione avanzate dai coimputati. In relazione al secondo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale avesse disatteso la richiesta, contenuta nei motivi aggiunti presentati da AG SA, di acquisizione di verbali dibattimentali resi dinanzi ad altra autorità giudiziaria. In relazione al terzo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte d'Appello, a dispetto della premessa secondo la quale avrebbe proceduto ad una mera "correzione di errore materiale" in ordine al tempus delicti commissi indicato in rubrica, attribuisce ai fatti una scansione temporale "di tipo convenzionale" procedendo ad una ricostruzione processuale, per sua ammissione, non "corrispondente alla magmatica verificazione dei fatti storici". In relazione al quarto motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte d'Appello avesse omesso di enunciare le ragioni per quali aveva ritenuto attendibile la prospettazione accusatoria, censurata nei motivi di gravame, in ordine alla sussistenza dei presupposti relativi alla condotta di partecipazione ai differenti sodalizi criminosi, sulla scorta di una sorta di "proprietà transitiva" secondo la quale il ruolo 38 di affiliato potrebbe trasmettersi da un clan LLaltro. In relazione al quinto motivo, lamentano i ricorrenti l'omessa motivazione sulle ragioni per le quali era stata riconosciuta a AG CA l'aggravante del ruolo dirigenziale in assenza di prove idonee LLaggravamento ed in totale difetto di motivazione in ordine agli argomenti contrari offerti dalla difesa nei motivi di appello. In relazione al sesto motivo, lamentano i ricorrenti l'omessa motivazione delle ragioni per le quali era stata riconosciuta a AG SA l'aggravante del ruolo dirigenziale in assenza dei presupposti costitutivi non potendo LLuopo dirsi legittima l'utilizzazione delle prove addotte per l'aggravamento già disposto ex art. 416-bis comma 2 cod. pen.. Si censura inoltre l'avvenuta utilizzazione di parti di dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, estrapolate dal contesto complessivo, senza che la Corte si fosse avveduta che non si trattava né di chiamate di correo né di chiamate in reità. 30. GA SA. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava GA SA responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione;
in grado di appello GA SA si vedeva esclusa l'aggravante di cui LLart. 416-bis comma 2 cod. pen. in relazione al capo B) e rideterminata la pena in anni diciotto e mesi otto di reclusione. 31. Ricorso nell'interesse di GA SA, a firma avv.ti Saverio Senese, Annalisa Senese, Nunzia De Ceglia. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 603 comma 2, 190 comma 1, 191 e 238, comma 4 cod. proc. pen. per nullità della sentenza impugnata nonché dell'ordinanza emessa in data 19.07.2012 in relazione alla disposta rinnovazione del dibattimento finalizzata LLutilizzazione delle dichiarazioni rese in data 7 e 20 dicembre 2010, nell'ambito di 39 diverso procedimento, dal collaboratore di giustizia SI IO;
violazione dell'art. 603 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 603 comma 3 cod. proc. pen. risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in rapporto LLart. 6, comma 3 lett. a) I. n. 848/1995; violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 547, 130, 178 comma 1 e 179 comma 1 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento LLart. 416-bis cod. proc. pen.: erronea applicazione della norma incriminatrice prevista dLLart. 416-bis cod. pen. per insussistenza dei suoi elementi costitutivi;
contraddittorietà della motivazione tra le premesse di diritto richiamate in sentenza e le conclusioni decisorie (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 192, comma 3 cod. proc. pen., per inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie formulate nei confronti di AG SA per genericità e mancato riscontro individualizzante;
contraddittorietà della motivazione in merito alle dichiarazioni accusatorie rispetto alle premesse giuridiche su cui s'impernia l'analisi giuridica (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma lett. e), 178 comma 1 lett. c) e 185 cod. proc. pen. (quinto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 74 comma 1 d.P.R. n. 309/1990 per insussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurabilità del reato (sesto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 62-bis cod. pen. (settimo motivo). In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come sebbene la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese, nell'ambito di procedimento diverso, dal collaboratore SI IO rientrasse nel concetto di assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 603, comma 2 cod. 40 4 0 proc. pen., la loro utilizzazione nei confronti della posizione di AG SA si poneva in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4 cod. proc. pen. che, come è noto, richiede il consenso espresso dell'imputato o quantomeno del suo difensore: pertanto, in mancanza di consenso, il silenzio degli "altri" difensori non richiedenti in ordine LLacquisizione ed LLutilizzazione, non assumeva alcun rilievo, atteso che la richiesta proveniva da parti ben individuate (AG LM, IG AR, AT AL, RR CA, AG NI IO ed AM LI) attraverso una specifica richiesta dei loro difensori a cui prestava il consenso il solo Procuratore generale. In ogni caso, sotto altro profilo, anche qualora si volesse reputare applicabile la caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. alla stregua dell'argomentazione secondo cui nel giudizio abbreviato è consentito al giudice d'appello, anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti ai fini della decisione, il limite rappresentato dalla decisività della prova, rimaneva comunque. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata sia illegittima anche nella parte in cui ha proceduto, con riferimento al reato associativo di cui al capo I), alla rideterminazione del tempus delicti commissi, senza nemmeno coinvolgere le parti. Per giunta, non trattandosi di un intervento correttivo volto a sanare un mero errore materiale, si è formulata una vera e propria valutazione giudiziale in contrasto con i presupposti della correzione dell'errore materiale. La Corte, conseguentemente, una volta rilevata la diversità del fatto accertato, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che si sia trattato di correzione di mero errore materiale, nondimeno l'omessa procedura che avrebbe dovuto essere attivata ai sensi dell'art. 130, comma 2 cod. proc. pen., ha determinato una palese nullità non essendo state preventivamente sentite le difese e non essendo state le medesime messe nelle condizioni di depositare eventuali memorie difensive. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come nella sentenza impugnata difetti la precisa individuazione delle coordinate 41 probatorie da cui poter individuare gli elementi costitutivi del reato di cui LLart. 416-bis cod. pen.. In particolare, la pronuncia viene censurata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'associazione camorristica di cui al capo A) sulla scorta del medesimo quadro probatorio utilizzato per reputare sussistente la consorteria criminale di cui al capo I). In realtà, dalla lettura della parte della sentenza nella quale viene trattata la posizione di AG SA si trova ulteriore conferma di come l'associazione, nata da una scissione, avesse quale finalità esclusiva lo spaccio di sostanze psicotrope. In relazione al quarto motivo, rileva il ricorrente che, pur essendo assai puntuali nella sentenza impugnata le premesse di diritto, non venivano tuttavia correttamente applicate le consequenziali deduzioni con riferimento alle parti relative alle responsabilità dei prevenuti e, nella specie, di AG SA. In relazione al quinto motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello avesse erroneamente addotto come la difesa si fosse limitata ad una diversa valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, avendo invece, LLopposto, nelle memorie difensive depositate, indicato precisi elementi fattuali rimasti del tutto inascoltati dal giudice di secondo grado. In relazione al sesto motivo, evidenzia il ricorrente come sia rimasto del tutto indimostrato l'assunto accusatorio secondo il quale AG SA avrebbe agito con il ruolo di promotore, organizzatore, direttore e/o finanziatore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti perché costui avrebbe operato, quale interfaccia di AM AE, sul territorio nazionale e campano. In relazione al settimo motivo, si duole il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e giudiziari a carico di AG SA nonché delle proprie condizioni di vita individuale e sociale. 32. Ricorso nell'interesse di GA SA e di GA CA, a firma avv.ti Saverio Senese e Annalisa Senese. Deduce il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli 42 artt. 603 commi 2 e 3, 238 comma 4 e 526 cod. proc. pen. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione LLart. 603 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 516, 521, 522 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990; motivazione apparente, apodittica ed errata in ordine alla sussistenza dei presupposti dei delitti di cui ai capi A), B) ed I) (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 3 cod. proc. pen. e 74, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 (quinto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 e 192, comma 3 cod. proc. pen. (sesto motivo). In relazione al primo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale abbia considerato acquisite ed utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati prove nuove la cui assunzione era stata richiesta solo da alcuni imputati impugnanti in quanto a loro favorevoli, il tutto in totale assenza di motivazione in ordine alla necessità di tale assunzione e conseguente utilizzazione, implicitamente disposta ex officio in difetto di richiesta e/o consenso da parte dei ricorrenti AG SA e AG CA, le cui difese non avevano nemmeno interloquito sulle istanze di acquisizione avanzate dai coimputati. In relazione al secondo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale avesse disatteso la richiesta, contenuta nei motivi aggiunti presentati da AG SA, di acquisizione di verbali dibattimentali resi dinanzi ad altra autorità giudiziaria. In relazione al terzo motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte d'Appello, a dispetto della premessa secondo la quale avrebbe proceduto ad una mera "correzione di errore materiale" in ordine al tempus delicti commissi indicato in rubrica, attribuisce ai fatti una 43 3 3 scansione temporale "di tipo convenzionale" procedendo ad una ricostruzione processuale, per sua ammissione, non "corrispondente alla magmatica verificazione dei fatti storici". In relazione al quarto motivo, lamentano i ricorrenti come la Corte d'Appello avesse omesso di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto attendibile la prospettazione accusatoria, censurata nei motivi di gravame, in ordine alla sussistenza dei presupposti relativi alla condotta di partecipazione ai differenti sodalizi criminosi, sulla scorta di una sorta di "proprietà transitiva" secondo la quale il ruolo di affiliato potrebbe trasmettersi da un clan LLaltro. In relazione al quinto motivo, lamentano i ricorrenti l'omessa motivazione sulle ragioni per le quali era stata riconosciuta a AG CA l'aggravante del ruolo dirigenziale in assenza di prove idonee LLaggravamento ed in totale difetto di motivazione in ordine agli argomenti contrari offerti dalla difesa nei motivi di appello. In relazione al sesto motivo, lamentano i ricorrenti l'omessa motivazione delle ragioni per le quali era stata riconosciuta a AG SA l'aggravante del ruolo dirigenziale in assenza dei presupposti costitutivi non potendo LLuopo dirsi legittima l'utilizzazione delle prove addotte per l'aggravamento già disposto ex art. 416-bis comma 2 cod. pen.. Si censura inoltre l'avvenuta utilizzazione di parti di dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, estrapolate dal contesto complessivo, senza che la Corte si fosse avveduta che non si trattava né di chiamate di correo né di chiamate in reità. 33. IS DR. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava IS DR responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. e concessa l'attenuante di cui LLart. 8 I. n. 203/1991, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione: sentenza confermata in grado di appello. 34. Ricorso di IS DR. 44 Lamenta il ricorrente come la sentenza d'appello, pur riconoscendo la prestata collaborazione LLautorità giudiziaria, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche e determinato la pena in modo eccessivo e con estremo rigore, ponendo a sostegno della scelta punitiva una motivazione inesistente o quantomeno inadeguata ovvero insufficiente. 35. LL AL. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, LLesito di giudizio abbreviato, dichiarava LL AL responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed I) ed escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
in grado di appello, la pena veniva ridotta ad anni dieci di reclusione. 36. Ricorso di SE AL. Deduce il ricorrente, quale motivo unico, la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo B) d'imputazione. Ed invero, l'unico riferimento alla ricorrenza della partecipazione al sodalizio criminale denominato clan Di RO è possibile rinvenirlo nella parte dedicata indirettamente alla posizione di egemonia del clan Di RO prima e del clan AM AG poi. La posizione del ricorrente in relazione al capo B) trova unicamente forza nella chiamata in correità (indiretta) dei collaboratori di giustizia che, per suffragare il rapporto di conoscenza, hanno circostanziato la presunta appartenenza del ricorrente al clan indicato: dichiarazioni rimaste prive di riscontri esterni diretti. A questo andava aggiunta la mancanza di prova in ordine ai reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 37.I ricorsi di IS DR, LL AL, RA IO, AR UM e LO RT sono manifestamente infondati e, come tali, vanno dichiarati inammissibili;
i ricorsi di MA CA, MA LI, BA 45 AL, IA IO, AT CA, D'ES IE, FR DE, IG AR, GA CA e GA SA sono infondati e, come tali, vanno rigettati;
la sopravvenuta morte di AG NI IO determina nei suoi confronti l'annullamento senza rinvio della sentenza per avvenuta estinzione dei reati a lui ascritti. 38. Prima di passare alla trattazione dei singoli motivi di doglianza delle diverse posizioni, osserva il Collegio come, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., novellato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15/03/2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un 46 pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa O dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Come in precedenza accennato, quindi, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Resta ovviamente fermo il principio che, anche in sede di giudizio abbreviato, i canoni ermeneutici di valutazione della prova da applicare non subiscono modificazioni, né gli elementi di prova possono essere sottoposti ad un minor rigore interpretativo 47 ovvero a griglie di valutazione più elastiche, non potendosi in alcun modo confondere il piano di completa utilizzabilità del materiale probatorio acquisito durante la fase delle indagini preliminari a seguito della scelta della parte e fatti salvi i criteri di inutilizzabilità genetica e radicale, con i criteri di valutazione del materiale stesso: ciò in quanto l'opzione processuale non comporta affatto una compressione o una degradazione dei detti criteri, né un'assimilazione alla categoria delle prove di operazioni di congettura investigativa cui, da parte degli organi di polizia giudiziaria, vengono legittimamente sottoposti gli elementi indiziari raccolti nella fase delle indagini, atteso che il ricorso al rito alternativo non implica per nulla la mera trasposizione delle predette intuizioni o congetture investigative in elusione dei criteri di valutazione della prova. Esaminata nella prospettiva sopra descritta la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse in quanto suo sviluppo argomentativo, da integrarsi con quello contenuto nella sentenza di primo grado, risulta fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti loro contestati. La motivazione della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva di taluni ricorrenti (alludiamo alle posizioni i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili), ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Ulteriore doverosa premessa attiene al rilievo che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, 48 potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass., Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, rv. 255096). 39. Altrettanta doverosa premessa s'impone in ordine ai criteri informatori della giurisprudenza in merito alla valutazione della chiamata in correità. Come è noto, afferma questa Suprema Corte che, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed LLaccusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (Cass., Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013- dep. 17/05/2013, Lo Piccolo e altro, rv. 255553, nella quale si è affermato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa). Peraltro, la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne 4 49 9 dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass., Sez. un., n. 20804 del 29/11/2012-dep. 14/05/2013, Aquilina e altri rv. 255143; nello stesso sostanziale senso, Cass., Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010-dep. 11/08/2010, Calabresi e altri, rv. 248013 secondo cui un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto LLimputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice"). Corollari di tale sequenza interpretativa di cui la - Corte territoriale ha precisa conoscenza e ne fa puntuale applicazione sono, da un lato, l'impossibilità di traslare il - riscontro positivo di una parte della narrazione su altre circostanze ed altri soggetti e, dLLaltro, la possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, con la conseguenza che l'efficacia probatoria piena della dichiarazione è certamente condizionata dalla sussistenza e dalla valenza dei riscontri esterni che, tuttavia, non devono investire ciascun singolo particolare riferito dal chiamante, ma la complessiva narrazione del singolo episodio, così come l'esistenza di elementi di forte smentita su punti qualificanti della dichiarazione ben può travolgere l'intera rappresentazione non solo di quel fatto, ma anche di quelli ad esso intimamente collegati. 50 Sui collaboratori di giustizia, la Corte d'Appello riconosce come gli stessi avessero tutti "fatto parte, sia pure con ruoli ed in tempi diversi, dei vari gruppi criminali di riferimento e fossero perfettamente in grado, ciascuno con il proprio bagaglio di conoscenza, di riferire di fatti e circostanze caduti sotto la loro diretta percezione e/o appresi tramite terzi. La specifica motivazione che può aver indotto i predetti collaboratori ad operare una determinata scelta non deve essere ... eticamente ... condivisibile per poter ritenere credibili le (loro) dichiarazioni posto che appare più che plausibile, in questo come in altri processi, che gli stessi collaboratori possano essere animati anche da sentimenti di timore personale o di vendetta. Ciò, nondimeno, essi possono essere ugualmente credibili, nella misura in cui l'analisi delle loro dichiarazioni venga effettuata secondo i criteri indicati dal legislatore". Anche in merito alle dichiarazioni del collaboratore con riferimento LLassociazione, per quanto qui d'interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare da un lato che le medesime dichiarazioni su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013-dep. 12/07/2013, Favata ed altri, rv. 256065) e, dLLaltro che, avuto riguardo al "thema decidendum" che riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite LLaccusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Cass., Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012-dep. 14/06/2012, D'Ambrogio e altri, rv. 253221). 40. Il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia. Il giudice di primo grado risulta aver analiticamente esaminato le 51 dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, afferenti le posizioni degli odierni ricorrenti, le cui propalazioni sono state utilizzate nel corso del processo precisando le ragioni per le quali gli stessi avevano superato il vaglio di attendibilità e proseguendo con l'illustrazione del contenuto delle dichiarazioni dei singoli collaboratori, la loro genesi, l'autonomia delle propalazioni e la concordanza delle medesime dichiarazioni su plurime vicende. In alla sentenza di primo grado, merito a detto giudizio, la Corte d'Appello rimanda effettuando tuttavia alcune precisazioni sulle dichiarazioni di ritenuta maggiore significatività, in particolare su quelle di RR CA e di SI IO, queste ultime non utilizzate dal giudice di primo grado in quanto acquisite in appello come prove sopravvenute ex art. 606, comma 2 cod. proc. pen.. Ritiene il Collegio che l'attendibilità di tutti i collaboratori sia stata correttamente valutata - sia in senso positivo che negativo - in aderente ossequio ai principi giurisprudenziali di cui si è fatto precedentemente cenno. 41. Le figure dei singoli collaboratori. IS DR. Chiarite le ragioni per le quali lo stesso aveva deciso di intraprendere un percorso collaborativo, correttamente la Corte ha individuato il riscontro sull'attendibilità del narrato e sul tentato omicidio di cui era rimasto vittima nelle dichiarazioni di IE IO rese nell'interrogatorio del 05.06.2008. Dalla complessiva analisi delle dichiarazioni del IS che in più di - un'occasione ha esplicitato di non conoscere specifici particolari delle vicende che riferiva, mentre in relazione a fatti a lui direttamente noti è apparso sempre accurato non essendo certamente possibile imputargli una capacità dialettica di cui non poteva disporre ed i suoi conseguenti limiti lessicali la Corte ricava preciso convincimento sulla sua credibilità, giustificandone gli errori commessi, inidonei a travolgerne il "positivo" giudizio, tanto più considerando che il IS apparteneva ad un gruppo del tutto diverso da quello degli altri collaboratori (CA IO, IE IO, IE IO, DA RU, SI IO). IE IO. E' stato definito come la memoria storica degli 6 52 2 avvenimenti essendo stato a capo dell'omonima famiglia che, aderendo al clan Di RO, si occupava della gestione di alcune piazze di spaccio;
ha analiticamente descritto (sin dLLinterrogatorio del 07.03.2008) l'organizzazione del commercio di stupefacenti, mostrando di conoscere i canali di approvvigionamento e di distribuzione nonché le modalità di conseguimento e gestione dei profitti, dimostrando, anche alla luce della lunga militanza nell'organizzazione criminale dei Di RO, una conoscenza di molteplici fatti riferiti con oggettiva credibilità. In relazione al narrato per il periodo successivo alla sua carcerazione (avvenuta nel giugno 2003), la Corte territoriale si pone il problema della verifica delle fonti di conoscenza, sebbene sia lo stesso IE a specificare di chi e come avesse appreso le notizie e a precisare in altri casi di non essere a- - conoscenza dell'evoluzione di determinate vicende. IE IO e CA IO. Sono giovani parenti di IE IO che, capaci di giustificare in modo credibile la loro scelta collaborativa, hanno ammesso loro responsabilità per fatti penalmente rilevanti per i quali non erano nemmeno sottoposti ad indagine. AN NI e DA RU. Affiliato il primo al clan Abbinante e il secondo al clan degli NI, valgono per loro considerazioni assai simili a quelle testè esposte. VI AL. Pur nel suo ruolo di "gregario" assunto LLatto del passaggio con gli NI, ha un passato di appartenenza a ben due clan (i ON prima e i DI poi) e precise conoscenze di numerose vicende criminali. conRR CA. Su questa figura la Corte territoriale giudizio di assoluta e condivisibile prudenza si cura di precisare: " diverso discorso va fatto per il RR CA il quale ... era stato raggiunto dalla medesima ordinanza di custodia cautelare degli attuali imputati, e pertanto avrebbe potuto apprendere molte e significative informazioni in relazione agli altri soggetti con lui coinvolti processualmente, semplicemente attraverso la lettura degli atti. Questa concreta possibilità è stata tenuta ben presente dalla Corte che quindi, a prescindere da qualsivoglia giudizio di inattendibilità del RR CA, non ha quasi mai 53 fatto uso delle sue propalazioni, ed accezione di alcune circostanze relative ad alcuni imputati, relativamente alle quali si è specificato per quale motivo le dichiarazioni del RR CA apparissero del tutto esenti da dubbi di credibilità". SI IO. E' certamente soggetto intraneo al clan AM- AG, avendo svolto funzioni di rappresentanza del clan medesimo sul territorio con posizione apicale ed essendone stato il reggente dopo il blitz del 2009: le sue dichiarazioni provengono da un soggetto ben addentro alle logiche di vertice e agli interessi della compagni criminosa (nessuno dei difensori aveva peraltro contestato l'attendibilità di detto collaboratore di giustizia). Su queste premesse occorre procedere LLesame di ogni singola posizione. 42. La posizione di AM CA. Procedendo alla trattazione unitaria dei motivi di doglianza sollevati con i due ricorsi nell'interesse di AM CA attesa l'evidente .ati. f omogeneità e colleganza dei temi tratti, rileva il Collegio come sia stata dedotta: - l'utilizzazione come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di una intercettazione telefonica tra appartenenti al clan, diversi dagli appellanti, nel corso della quale uno degli intercettati attribuisce ad un certo "LL” un compito su questioni di un qualche rilievo nell'ambito associativo affermando in modo del tutto improvato che il "LL" in questione sia AM CA: la telefonata non può in ogni caso assurgere al rango di riscontro mancando il materiale probatorio riscontrabile;
la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. essendosi in presenza di chiamate in correità generiche in quanto si sostanziano in mere affermazioni di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, attesa la loro inidoneità ad acquisire valenza probatoria, potendo semmai valere come un semplice riscontro;
la configurabilità, a tutto concedere, dell'ipotesi dell'art. 379 cod. pen. piuttosto che quella di cui LLart. 416-bis cod. pen.: invero, l'essersi reso disponibile a garantire gli illeciti profitti dello zio, oltretutto senza comportamenti di concreta utilità rispetto allo scopo, 54 non ha quindi contribuito agli interessi del sodalizio di cui al capo A) né a quelli del ricorrente;
la contraddittorietà della pronuncia di secondo grado che, pur - avendo riconosciuto la genericità delle propalazioni accusatorie promananti da tutti i collaboratori di giustizia, ha tuttavia ritenuto di poter rinvenire elementi di riscontro in ulteriori risultanze probatorie, costituite dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e dalle risultanze di alcuni servizi di osservazione, in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza che impone al giudice, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, di sciogliere innanzitutto il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed LLaccusa dei coautori e complici, quindi di verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità e, infine, di esaminare i cosiddetti riscontri esterni (Cass., Sez. un., n. 1653 del 21/10/1992- dep. 22/02/1993, rv. 192465). Tutti i motivi proposti risultano infondati. Ferme le considerazioni operate in premessa a cui si rimanda, rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia indicato a carico di AM CA (nato nel 1981, figlio di AM NO, nipote di AM AE e di AG SA, soprannominato 'a vicchiarella) le dichiarazioni dei seguenti collaboratori: a) VI AL, che si è limitato a riferire di aver appreso dai fratelli ON, soggetti che gestivano una piazza di droga, che l'AM CA aveva commesso degli omicidi (non meglio precisati) durante la faida degli scissionisti e che si presentava come un portavoce dei capi, AG SA ed AM AE;
b) IS DR, che ha indicato l'AM CA, detto a'vicchiarella, tra i soggetti di spicco del clan, ne ha ricordato la presenza, a lui riferita dLLAmoruso CA, nel ristorante ove fu sancito il passaggio del gruppo facente capo LLAmoruso nelle fila degli NI, ha riferito di averlo incontrato personalmente in diverse occasioni;
55 c) IE IO, che ha riconosciuto l'AM CA in fotografia, riferendo che trattasi del nipote di AM AE, che lo zio lo tratta come suo erede e quando l'AM AE via in Spagna, lui lo segue;
d) DA RU, lo ha indicato tra i capi degli NI e componente del gruppo di fuoco, ricordando che quando nel febbraio 2005 egli si era recato a portare le armi a Varcaturo su richiesta del cognato di IP AL, l'AM CA, a' vicchiarella, nel caricare l'arma, aveva sparato accidentalmente un colpo vicino a due bombe a mano sul tavolo, correndo il rischio di far esplodere tutto;
ha ricordato di aver appreso da AZ IR che l'AM CA era presente anche alla riunione che si era tenuta tra i vertici delle organizzazioni contrapposte con l'intermediazione del clan Lo Russo;
e) CA IO, che ha riconosciuto in fotografia LL, nipote di AM AE, riferendo che lo sostituisce quando questi è assente anche con un potere decisorio;
parlando del tentato omicidio di tale o'russo, riferisce che AM CA era presente insieme ai vertici del clan;
lo ha anche riconosciuto in fotografia dicendo che LL è in quota con gli zii nella cocaina e gestisce somme dello zio AM AE;
f) AN NI, che ha riconosciuto in fotografia AM CA riferendo il suo soprannome a'vicchiarella e la sua partecipazione a tutte le attività illecite del clan AM;
ha poi aggiunto che, dopo la sua scarcerazione nel 2007, insieme ad AM CA era stato il referente del clan sul territorio per poi divenirne, dopo il 2009, l'unico referente. Alla luce di tali dichiarazioni, la Corte d'Appello rinviene altri elementi di prova nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e nelle risultanze di alcuni servizi di osservazione (v. pagg. 40-41 della sentenza impugnata) e conclude affermando che "dette circostanze, complessivamente considerate, costituiscono altrettanti riscontri del ruolo dell'AM CA ... ossia quello di portavoce dello zio AM AE e persona di assoluta fiducia di questi. Il ruolo dell'AM CA resta delineato in maniera assolutamente chiara, come alter ego di uno dei capi indiscussi del clan, di cui egli rappresentava la volontà e riferiva le direttive, ruolo attivo e fiduciario sicuramente nel settore degli investimenti, uno dei più nevralgici e rilevanti nella 56 strategia di lungo periodo dell'associazione, ma non per ciò solo indicativo di alcuna autonomia decisionale ed organizzativa. Tutto ciò, sotto altro aspetto, rende evidente la valenza della presenza dell'AM CA ad incontri cui partecipavano personaggi di spicco del clan, ed in cui la presenza dello stesso, seppur non sufficiente ad attribuirgli un ruolo direttivo attuale nell'organizzazione, era significativa di una sua potenziale futura collocazione, oltre che della fiducia di cui egli godeva da parte dello zio e, quindi, della sua attuale intraneità LLorganizzazione criminosa". Parimenti indiscutibile l'identificazione del LL nella figura dell'AM CA giusto il contenuto dell'intercettazione ambientale in data 24.09.2005 presso il carcere di Madrid (pag. 41 della sentenza impugnata) dove AM AE, parlando con il AT AL di nuove costruzioni di cui gli aveva riferito LL, aggiungeva: la settimana prossima "1 dovrebbe venire LL il ragazzo figlio di NO ..." (le indagini consentivano di verificare che effettivamente l'AM CA era partito per la Spagna qualche giorno dopo insieme al AG CA, al IP AL, al PO IO e al Notturno ZO) 43. La posizione di AM LI. La difesa articola complessivi undici motivi di doglianza, di cui cinque nel primo ricorso e sei nel secondo oltre ad alcuni motivi aggiunti. Tutti i profili di doglianza sono infondati. Con riferimento al primo motivo del primo ricorso, del tutto sovrapponibile al primo motivo del secondo ricorso, dopo aver richiamato le considerazioni esposte in premessa sulle dichiarazioni dei collaboratori, evidenzia il Collegio come nei confronti dell'AM LI, le dichiarazioni di IE IO attribuiscono al ricorrente un ruolo del tutto marginale ed episodico per conto del fratello AM AE. Le stesse rileva la Corte d'Appello dovevano - - tuttavia essere messe in relazione alle risultanze delle investigazioni svolte nei confronti di BA ZO, soggetto appartenente al clan Di RO negli anni 2000, il quale, a seguito di attività di intercettazione telefonica, veniva individuato come soggetto dedito al commercio di stupefacenti in stretto contatto con tale NI, o' 57 chiattone, successivamente identificato in AM LI (cfr., pagg. 48, 49 e 50 della sentenza impugnata) che i giudici di merito individuano come "... coinvolto in prima persona, verosimilmente come finanziatore, nell'attività di approvvigionamento di stupefacente effettuata dal BA ZO in Calabria ...; ed infatti, non a caso, dopo l'arresto del BA ZO, l'AM LI si adoperava per ottenere dal De LC il pagamento, dovuto probabilmente a seguito dello stupefacente da questi in precedenza ricevuto". La Corte territoriale ritiene provata la partecipazione di AM LI LLattività di illecito commercio di stupefacenti culminata nell'arresto di BA ZO in data 09.03.2000 affermando che "se anche si volesse ritenere che detta attività fosse ricollegabile a quella svolta dLLAM AE per conto del clan Di RO, la partecipazione a quest'ultimo episodio da parte dell'AM LI non sarebbe sufficiente a ritenere lo stesso inserito stabilmente nel clan Di RO, non potendosi affatto escludere la partecipazione episodica di un soggetto ad una singola attività inserita nel programma criminoso di un'associazione, senza per ciò solo ritenere automaticamente la partecipazione del detto soggetto LLorganizzazione stessa", con conseguente riconosciuta diversa qualificazione della condotta del capo B), da individuarsi in quella di concorrente nel delitto di cui LLart. 73 d.P.R. n. 309/1990. Su tale premessa, la Corte procedeva LLannullamento della sentenza sul punto con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso nei confronti di AM LI. Preliminare è l'accertamento dell'esistenza di un interesse dell'imputato ad impugnare in cassazione una simile decisione. In giurisprudenza si sono manifestati in passato due ben distinti orientamenti: il primo, a favore dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dLLimputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare (in tal senso, Cass., Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013-dep. 17/06/2013, Tonietti, rv. 256860; Cass., Sez. 3, n. 23219 dell'11/04/2012, P.C. in proc. Gurrera, rv. 252901; Cass., Sez. 6, n. 14595 del 12/01/2010-dep. 15/04/2010, Naio, rv. 246678; Cass., Sez. 6, n. 58 34828 del 01/07/2009, Alessandri e altro, rv. 244770; nello stesso senso, a soluzione di precedente conflitto, si colloca Cass., Sez. un., n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108); il secondo, che ritiene inammissibile il ricorso sul presupposto dell'insussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato a proporre tale impugnazione dal momento che tale statuizione non determina alcun pregiudizio per l'imputato stesso in quanto non ne compromette la facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini o del nuovo giudizio (Cass., Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011-dep. 03/06/2011, Bassora e altri, rv. 250580; Cass., Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012-dep. 16/04/2012, Caratozzolo e altro, rv. 252474). Ritiene questo Collegio di aderire al primo orientamento dovendosi valorizzare l'interesse LLimpugnazione sia nell'ipotesi che la sentenza di primo grado annullata sia di condanna (essendo in tal caso l'interesse volto al ripristino dell'originaria imputazione e a una definitiva valutazione della stessa: cfr., Cass., Sez. 6, n. 14595/2010, cit.) che nell'ipotesi in cui la decisione caducata dal giudice d'appello sia di assoluzione (dal momento che in questa ipotesi, l'imputato ha un interesse concreto ad attuale a veder confermata la prima sentenza con una pronuncia di merito del giudice di appello: cfr., Cass., Sez. 6, n. 26284/2013, cit.): del resto, ciò che viene in risalto "... non è la libertà di esercitare nella loro completezza le proprie facoltà defensionali, ma il diritto a non veder vanificati - ingiustamente ed irrimediabilmente - i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado" (così Cass., Sez. un., n. 29529/2009, cit., nella quale si aggiunge e si precisa che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l'interesse astratto a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze). Ritenuta l'ammissibilità del gravame, ritiene il Collegio come la decisione della Corte d'Appello appaia congrua e giustificata. Invero, dopo aver premesso che anche il giudice d'appello deve osservare il principio della correlazione tra accusa e sentenza sancito dLLart. 521 cod. proc. pen., atteso che l'art. 598 cod. proc. pen. dispone espressamente l'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello, la Corte d'Appello, in ossequio al 59 consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass., Sez. 1, n. 18509 del 17/03/2010-dep. 17/05/2010, P.G. in proc. Agliuzza e altri, rv. 247200), ha precisato che, a differenza di quello di primo grado, il giudice d'appello non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, quando il primo giudice non abbia rilevato il vizio di correlazione, atteso che la decisione di primo grado è suscettibile di passare in giudicato e di determinare una preclusione processuale, sì da rendere inutile la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché proceda per il fatto diverso. Da qui la necessità della rimozione di tale sentenza, senza procedere ad alcuna pronuncia in merito alla fondatezza o meno del fatto diverso per evitare di sottrarre LLimputato un grado di giudizio, violandone pertanto in maniera irreparabile il diritto di difesa (Cass., Sez. 6, n. 14595/2010, cit.), traendosi il fondamento normativo di tale modus procedendi nel combinato disposto degli artt. 521, comma 2, 522 e 604 cod. proc. pen., in base ai quali, in presenza di una condanna pronunciata per un fatto diverso o dell'applicazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (rispetto alla quale non sia stato dichiarato il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti) o senza che siano osservate le disposizioni contenute negli artt. 517 e 518 cod. proc. pen., il giudice d'appello, pronuncia, rispettivamente, sentenza, con la quale annulla quella del primo giudice, ed ordinanza con la quale trasmette gli atti al pubblico ministero. La sentenza, emessa ovviamente nell'ambito del devoluto non viola il divieto di reformatio in pejus, atteso che il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa (rilevazione omessa dal primo giudice) ed esula, perciò, dai suoi poteri di cognizione, ed emette di conseguenza una decisione che ha natura squisitamente processuale, in quanto non decide il merito, non pronunciandosi nè sul fatto contestato nè su quello diverso accertato. Tale decisione è soggetta a ricorso per Cassazione in virtù della regola generale fissata dagli artt. 111 Cost. e art. 568, comma 2 cod. proc. pen., secondo cui tutte le sentenze sono sempre soggette a ricorso per cassazione quando non siano altrimenti impugnabili, senza possibilità di distinguere tra sentenze di merito, di condanna e di proscioglimento, o sentenze meramente processuali (cfr., Cass., Sez. Un. n. 2477 del 06/12/1991-dep. 17/03/1992, 60 6 0 Paglini, rv. 189397; Cass., Sez. Un. n. 1475 del 24/11/1984-dep. 12/02/1985, Alamia, rv. 167853; Cass., Sez. Un. n. 29529 del 25/06/2009-dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108; C. Cost., sent. n. 395 del 2000). Con riferimento al secondo e al terzo motivo del primo ricorso (sovrapponibili al primo e al secondo motivo del secondo ricorso nonché al secondo e terzo motivo aggiunto sempre del secondo ricorso), trattabili congiuntamente per omogeneità di tema, congrua e giustificata appare la sentenza impugnata nella parte in cui analizza le dichiarazioni rese dal IS riconoscendo come lo stesso avesse chiaramente dimostrato di non conoscere accuratamente le modalità di gestione del clan da parte dei vertici, spiegando anche che ciò era dipeso dalla sua progressiva marginalizzazione e dal fatto che sin dLLinizio egli non aveva mai fatto parte del gruppo di affiliati più a diretto contatto con i vertici del clan (circostanza che consente di superare i rilievi difensivi in ordine alle pretese incongruenze di talune sue dichiarazioni). Peraltro, se il IS non è stato in grado di riferire su alcuni particolari, al contrario è risultato assai specifico su singoli episodi in cui era stato direttamente e personalmente coinvolto e nel corso dei quali aveva anche interagito direttamente con l'AM LI. Attraverso queste dichiarazioni può attribuirsi LLAM LI un ruolo di gestione dei proventi delle attività illecite del clan, posto che il collaboratore ha riferito di aver ricevuto lo stipendio direttamente dalle mani dell'AM LI, ha ricordato che questi, nel luglio 2006, gli aveva consegnato in custodia una somma elevata di denaro, di aver visto altri soggetti, in due distinte occasioni, consegnare LLAM LI somme molto cospicue di denaro, di aver altresì assistito alle occasioni in cui tale AR AG si recava da AM LI a consegnare i proventi delle estorsioni e di aver incontrato quest'ultimo in diverse occasioni nei rifugi dove alloggiavano i vertici del clan. Sull'AM LI ha riferito anche il collaboratore IE IO, definendolo quale soggetto attivo nel settore degli stupefacenti per conto del clan AM-AG e riferendo di aver saputo di lui da tale BA ZO in un incontro al carcere agli inizi del 2008. La difesa ha evidenziato come il IE non sarebbe credibile atteso che egli è detenuto dal 2003 e che, conseguentemente, tutte le l 61 notizie relative a fatti posteriori alla data di inizio della sua detenzione egli non poteva che averle apprese da terzi: la Corte territoriale riconosce l'esattezza di codesta considerazione riconoscendo tuttavia l'attendibilità del dichiarante in considerazione del fatto che le indagini svolte nel 2000 avevano inequivocabilmente evidenziato contatti tra il BA ZO ed i fratelli AM, AE ed LI, come emerso nel corso della trattazione delle prove circa la partecipazione dell'AM LI al clan Di RO;
le dichiarazioni del IE IO, quindi, costituiscono un primo riscontro alle propalazioni del IS, anche tenuto conto del fatto che le fonti di conoscenza dei due sono differenti. Anche il collaboratore IE IO, così come il collaboratore CA IO (tra loro cugini), rende dichiarazioni, in parte sovrapponibili, nei confronti non solo del ruolo dell'AM LI ma anche alle più generali modalità organizzative delle fasi di consegna dei carichi di stupefacente agli affiliati e dei successivi conteggi. E che i due cugini siano attendibili è dimostrato dal fatto che essi si erano occupati personalmente del commercio e della distribuzione degli stupefacenti come rappresentanti della famiglia IE, prima per il clan Di RO ed in seguito per gli NI. Anche il collaboratore SI IO ha indicato nell'AM LI uno dei finanziatori del clan, dicendo che si occupava del traffico internazionale di stupefacenti ed aggiungendo che disponeva di grosse somme di denaro, che aveva rapporti con i fratelli NA che gestivano dei supermercati ed altre attività. L'SI, nel riconoscere in fotografia RO RT, aggiungeva che si trattava del cognato di AM LI per conto del quale si occupava di stupefacenti, oltre che per conto di AG SA e di AM AE. La genuinità e la veridicità delle propalazioni dell'SI trovano riscontro in alcuni elementi emersi nel corso delle investigazioni relative alle attività di riciclaggio del clan (v. pag. 62 e 63 della sentenza impugnata). -Ne deriva conclude la Corte che risulta chiaro sia il ruolo svolto dLLAM LI nel contesto dell'associazione di cui LLart. 74 d.P.R. 309/1990 che il contributo da questi offerto alla compagine criminale del clan AM-AG, non potendo ritenersi rilevante la circostanza che l'AM LI sia un soggetto incensurato, circostanza 66 2 che potrebbe derivare da una successiva e più recente, dal punto di vista cronologico, attenzione, da parte degli organi investigativi, nei confronti della sua persona. Con riferimento al quarto motivo del primo ricorso, rileva il Collegio come la contestazione dell'aggravante di cui LLart. 74, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo I) sia rituale pur nel sincretismo della relativa formulazione, limitatasi al richiamo normativo, nella specie inequivoco, della disposizione di riferimento. Va peraltro evidenziato come la doglianza in parola risulta essere stata legittimamente disattesa in relazione al suo esame dai giudici di secondo grado in quanto la stessa risulta essere stata proposta solo in sede di motivi nuovi (o aggiunti), come riconosciuto dallo stesso deducente (v. riga 10 di pag. 35 del ricorso). Al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013-dep. 01/02/2013, Vatavu Ionit, rv. 254485; Cass., Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012-dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, rv. 254301) ha più volte statuito che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dLLimpugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. Pur volendo superare l'evidente inammissibilità e procedere in ogni caso ad una valutazione nel merito, il Collegio non può non riconoscere l'approdo della giurisprudenza di legittimità sia ormai pacifico a conferma della natura oggettiva dell'aggravante de qua, essendo sufficiente, ai fini della sua sussistenza, la mera disponibilità di armi a prescindere dagli scopi che l'associazione intende raggiungere, con conseguente applicabilità a tutti gli associati a prescindere dalla circostanza che ciascuno, singolarmente considerato, abbia posseduto o fatti uso di armi nel corso dello svolgimento di compiti inquadrabili nel contributo associativo individuale. Peraltro, che l'associazione di cui al capo I) fosse armata, emerge evidente come rilevato dalla Corte territoriale - da numerosissimi elementi desumibili dal materiale probatorio e dalla generale ricostruzione delle vicende ad essa associazione inerenti: basti pensare agli omicidi, consumati o tentati, connessi al raggiungimento ed al mantenimento dell'egemonia sulle piazze di f 63 spaccio oggetto della faida da parte dei due clan contrapposti;
alla necessità, una volta definitisi i nuovi assetti criminosi, di salvaguardare il controllo delle piazze di spaccio attraverso il ricorso a soggetti in grado di difendersi da attacchi armati ed attraverso il ricorso ad ulteriori omicidi o tentativi di omicidi, secondo una logica in cui ogni sconfinamento rispetto agli assetti concordati sarebbe stato punito con il ricorso alle armi, come dichiarato dal collaboratore di giustizia DA RU. Con riferimento al quinto motivo del primo ricorso (che reitera il sesto motivo del secondo ricorso), congrua e giustificata è la motivazione della Corte territoriale che nega LLAM LI la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando il duplice coinvolgimento dello stesso in entrambe le associazioni criminose, sia per il ruolo di vertice ricoperto nelle stesse che per le funzioni nevralgiche rivestite con riferimento alla raccolta dei proventi delle illecite attività nonché alla gestione delle somme raccolte ed il reinvestimento delle medesime in attività apparentemente lecite, ruolo che implica un potere ed un'autonomia decisionali che non si conciliano affatto con quello di mero affiliato. Assolutamente aspecifico è il quarto motivo di doglianza del secondo ricorso laddove si denuncia la manifesta carenza nell'individuazione dei criteri necessari a garantire quel grado di certezza indispensabile per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. Il motivo in esame pecca di indeterminatezza, formulando censure generiche che richiamano, senza specifica indicazione, l'insufficienza degli elementi probatori, così da non consentire a questa Corte di legittimità alcuna reale vantazione della denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata. Si è infatti affermato il principio secondo cui "la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 39044 del 01/10/2009). 64 Con il quinto motivo del secondo ricorso si lamenta l'utilizzabilità nei confronti di AM LI delle dichiarazioni rese dal collaboratore SI IO. La problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto "allo stato degli atti" e dunque al di fuori di ogni integrazione probatoria, comporta una necessaria riflessione di carattere pregiudiziale sul diritto alla prova. Il modello processuale accusatorio nel quale ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, ormai sempre più definito nella sua dimensione europea e internazionale, si innesta in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle prove. E fondamentale è il riconoscimento in capo alle parti del diritto a difendersi provando: il diritto alla prova costituisce non solo il capovolgimento della logica inquisitoria, ispirata LLidea che il giudice possa essere portatore di iniziative probatorie ex officio, ma rappresenta uno stravolgimento nella logica del comportamento processuale che mira a recidere per il giudice antichi legami dalla vecchia figura dell'inquirente. Diritto alla prova non solo come diritto di ottenere l'ingresso della prova nel processo, sia essa introdotta dal giudice o dal pubblico ministero, ma diritto a difendersi provando "attivamente", ogni qualvolta sia necessario che nuovo materiale conoscitivo debba avere ingresso nel processo per confutare l'ipotesi accusatoria, al fine scongiurare ogni pericolo di errore giudiziario. Tale diritto, sancito nell'art. 190 cod. proc. pen., si articola, come è noto, su un duplice livello: in primo luogo si atteggia come diritto di richiedere l'ammissione delle prove espressione di un potere di disponibilità in ordine LLintera gamma delle prove ammissibili, correlato ad un onere di iniziativa circa l'acquisizione a processo delle stesse e fatte salve le ipotesi apparentemente eccezionali di iniziativa probatoria del giudicante (v. art. 507 cod. proc. pen. nel giudizio ordinario, art. 422 cod. proc. pen. in udienza preliminare, nonché artt. 195, comma 2, 210, comma 1, 511, comma 1 cod. proc. pen.); in secondo luogo, come diritto LLottenimento tempestivo della prova richiesta, nei limiti della valutazione del giudice di cui LLart. 190 cod. proc. pen., con riferimento alla "legalità" della stessa e alla non manifesta superfluità e irrilevanza. 5565 Ultimo aspetto, ma non meno rilevante, è poi il diritto c.d. di controprova, cristallizzato nell'art. 111, comma 3, Cost.: espressione massima del diritto di difesa attuato mediante la probatio in contraddittorio, che si esplica nel diritto dell'imputato sulla base di una precisa direttiva della legge delega (art. 2 n. 75), a sua volta mutuata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, § 3, lett. d), ad ottenere l'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e del corrispondente diritto del magistrato inquirente con riferimento alle prove a discarico (art. 495 comma 2, cod. proc. pen.). Il tema del diritto alla prova trova delle difficoltà di allineamento nella fase processuale del controllo delle decisioni giurisdizionali, poiché tale diritto alla prova "attiva", così come precedentemente individuata, dovrebbe trovare attuazione anche e soprattutto nei giudizi di impugnazione, nel rilievo che l'art. 111 Cost. non autorizza differenziazioni o discriminazioni fra gradi di giudizio, ma cristallizza la doverosa estensione a tutto campo del diritto dell'imputato ad ottenere ogni "mezzo di prova" a suo favore, di talché il processo d'appello deve essere "giusto" alla stessa stregua del processo di primo grado, con tutto quanto ne consegue in termini di prova, oralità e contraddittorio. Orbene, il giudizio avanti la Corte di appello è sostanzialmente documentale e si svolge generalmente in assenza di una istruttoria dibattimentale. Tale fisionomia del giudizio di seconda istanza emerge, secondo la dottrina, anche da un'analisi della terminologia codicistica: il termine "rinnovazione" dell'istruttoria dibattimentale, utilizzato nella rubrica dell'art. 603 cod. proc. pen., fa trasparire il malcelato ruolo di non stretta necessità conferito LLattività probatoria della seconda istanza rispetto alla mera rivalutazione, anche tramite lettura in dibattimento, dei verbali di prova del primo processo, di talché più coerente con lo spirito autoreferenziale che dovrebbe essere riconosciuto ad ogni processo di merito, sia di prima che di seconda istanza, sarebbe stato l'utilizzo del termine "reintroduzione" dell'istruttoria dibattimentale. Il giudizio d'appello è stato così descritto come una fase di verifica e di tenuta della decisione impugnata alla luce di una diversa e difforme lettura delle prove già ammesse ed acquisite: il giudice di seconde cure deve farsi portatore 66 della certezza che l'eventuale sentenza di condanna sia fondata da una colpevolezza dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1 cod. proc. pen.), senza rimanere imbrigliato nelle paratie valutative della sentenza di primo grado. In linea di principio, il codice di rito prevede la possibilità nel giudizio d'appello, seppur in via residuale, di acquisire nuovi elementi probatori, ove ciò si renda necessario per completare l'attività svolta o per rinnovare gli atti già assunti. Con riferimento alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ad iniziativa di parte, l'art. 603, comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta debba essere effettuata nell'atto di appello oppure nei motivi aggiunti presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. e possa avere per oggetto o la riassunzione di prove già acquisite in precedenza - al fine di consentire una nuova e migliore valutazione oppure l'assunzione di "prove nuove". In - proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ormai disegnato la riferibilità del concetto di "prova nuova" non solo alla prova sopravvenuta, ma anche a tutte le prove non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice» (Cass., Sez. un., 26/09/2001, Pisano, rv. 220443). Evidente appare, in entrambe le situazioni prospettate, come l'ingresso del nuovo materiale probatorio nel processo di secondo grado soggiaccia di fatto ad una valutazione discrezionale condotta alla stregua di un parametro di particolare restrizione, richiedendosi che il giudice assuma di «non essere in grado di decidere allo stato degli atti» (art. 603, comma 1 cod. proc. pen.). Tale parametro di base è ispirato allo stesso principio al cui rispetto il codice subordina l'esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri di iniziativa istruttoria ex officio, ossia quello "dell'assoluta necessità" di cui LLart. 507 cod. proc. pen.. Tale minimo comune denominatore - il valore attribuito alla c.d. necessità assoluta ai fini della decisione non è capace di occultare la sostanziale differenza fra le due situazioni descritte: è evidente, infatti, come nel giudizio di primo grado il potere istruttorio possa essere esercitato solo dopo che sia terminata l'acquisizione delle prove, mentre nel giudizio di appello tale presupposto non è da ravvisarsi, poiché estremamente diversa è la natura di tale grado di 67 giudizio, avente sostanziale funzione di controllo con mera eventualità di un completamento istruttorio a beneficio del giudice sovraordinato, che non ha limiti di cognizione degli atti fin dLLinizio del processo. Un momento di grande criticità del sistema, tuttavia, si raggiunge quando la problematica degli spazi concessi alla rinnovazione della prova in appello si incontra (rectius, si scontra) con le limitazioni concettuali e processuali del rito abbreviato. Varie le definizioni dell'istituto, fin dalla sua introduzione nel codice di rito del 1988, a seconda della prospettiva da cui veniva analizzato. E così, si è evidenziata la sua natura di procedimento "speciale", di giudizio "anticipato", di rito "deflattivo" e di rito "alternativo", riferendo dette caratteristiche al modello ordinario di procedimento, di stampo accusatorio, adottato dal legislatore del 1988. Ciò che è importante sottolineare è la natura "compromissoria" in punto di prova, che ha originato la storica denominazione del rito in esame come "patteggiamento sul rito", per distinguerlo dalla applicazione della pena su richiesta, individuata come "patteggiamento sulla pena". Orbene, la "rinuncia" totale o parziale dell'imputato che domandi di essere giudicato con il rito speciale in esame LLingresso di materiale probatorio utile per la decisione, in virtù di una "contropartita", che consiste in una ben precisa strategia difensiva, unita alle classiche finalità premiali e deflattive proprie del giudizio semplificato, pone seri problemi di compatibilità concettuale con l'istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello. Tali difficoltà interpretative costituiscono più ampio riflesso della problematica concernente la natura del procedimento speciale regolato dal titolo I del libro VI del vigente codice e agli effetti del negozio processuale che rappresenta il fondamento del rito abbreviato, le cui peculiarità di giudizio allo stato degli atti risiedono nella cristallizzazione delle risultanze probatorie esistenti nel momento in cui si è perfezionato l'accordo delle parti mediante una manifestazione di volontà di segno abdicativo con cui le stesse hanno rinunciato LLesercizio del diritto alla prova. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla compatibilità con l'istituto della rinnovazione del giudizio abbreviato, soprattutto in riferimento al rito "allo stato degli atti" e dunque non subordinato ad alcuna integrazione probatoria è stato particolarmente vivace, sviluppandosi subito dopo 968 8 l'introduzione nel codice di rito del procedimento speciale de quo. Prima dell'intervento chiarificatore delle Sezioni unite Clarke (Cass., Sez. un., n. 930 del 13/12/1995-dep. 29/01/1996), due erano gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti: un primo indirizzo affermava l'assoluta impossibilità di anche solo ipotizzare una rinnovazione istruttoria in appello a seguito di giudizio abbreviato, in primis perché al giudice d'appello non era consentito rivalutare i presupposti di ammissibilità del rito abbreviato;
in secondo luogo, perchè si sottolineava l'incompatibilità funzionale del rito, connotato da una vera e propria "rinuncia alla prova" (con conseguente rischio, per la parte richiedente, di "dover subire" una possibile integrazione probatoria), la cui logica conseguenza era rappresentata dLLimpossibilità, sia in primo grado che in appello, di assunzione di nuove prove, nemmeno nel caso di assoluta necessità per il giudicante ai fini della decisione, poiché non sarebbe possibile rinnovare ciò che non è stato. Accanto a quest'ultimo orientamento restrittivo, un'altra parte di dottrina e giurisprudenza affermava - in chiave sostanziale - che l'imputato, accedendo al rito abbreviato, non rinuncia alla prova bensì al dibattimento: il dato letterale non esclude l'operatività della rinnovazione stante il richiamo operato dLLart. 443 cod. proc. pen. LLart. 599 cod. proc. pen. e non LLart. 127 cod. proc. pen.. Secondo la suddetta chiave di lettura, infatti, il fine ultimo del processo che si svolge nelle forme del giudizio abbreviato deve, sempre e comunque, essere quello della ricerca di una possibile verità e non una decisione correttamente presa in una contesa dialettica fra le parti. Le Sezioni unite Clarke, chiamate a risolvere il predetto contrasto giurisprudenziale, ebbero ad affermare i seguenti principi: in primo luogo, la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta LLesercizio del potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria. Secondo la Corte, non si deve dimenticare che l'art. 190, comma 1 cod. proc. pen. dispone che l'acquisizione र्स 69 probatoria è conseguenza del potere dispositivo delle parti, alla cui iniziativa essa è rimessa, ma il comma 2 della stessa previsione riconosce che «la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio», per la ragione secondo la quale il giudice è sempre orientato alla ricerca della verità e deve essere dotato di tutti gli strumenti affinché tale ricerca non rimanga lettera morta. Per contro, deve ritenersi operante una rigida preclusione LLattivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine LLassunzione di prove in grado di appello, non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella della istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente, ma anche e soprattutto per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno acconsentito l'adozione del giudizio abbreviato, soprattutto quando esso è allo stato degli atti;
con la conseguenza che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della "assoluta necessità". In altre parole, le Sezioni unite affermano chiaramente che deve escludersi l'anomalia di un giudizio d'appello, che, con palese inversione delle normali caratteristiche dei due gradi del giudizio ordinario, presenta possibilità di sviluppi probatori superiori a quelle del processo di primo grado. Così, il diritto alla prova è tendenzialmente salvo per l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria: in quel caso, sostanzialmente pacifico è il riconoscimento del buon diritto da parte dello stesso a chiedere la rinnovazione del dibattimento in appello. In caso di rito abbreviato allo stato degli atti, invece, l'imputato deve accontentarsi di un mero potere di sollecitazione del giudice d'appello circa l'esercizio del potere d'ufficio di cui LLart. 603, comma 3 cod. proc. pen.. Tale dictum delle Sezioni unite, che esclude l'esistenza di poteri di iniziativa istruttoria in capo LLimputato in sede d'appello, qualora questi abbia abdicato in favore del giudizio abbreviato non condizionato ad una specifica integrazione probatoria, è rimasto punto fermo in giurisprudenza per molti anni: ammessa l'applicabilità in via generale dell'istituto della rinnovazione istruttoria in appello a 1 70 0 seguito di giudizio abbreviato, continua ad apparire ineludibile la regola di diritto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sia consentita da parte dell'imputato che abbia subordinato l'opzione per il rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria e nei limiti di pertinenziale funzionalità di tale integrazione probatoria, ma non possa invocarsi da parte dell'imputato che abbia acceduto al giudizio abbreviato incondizionato, il quale ultimo potrà soltanto sollecitare il giudice di secondo grado LLesercizio del potere officioso di cui LLart. 603, comma 3 cod. proc. pen.: vale a dire che potrà farsi luogo a rinnovazione istruttoria (ovviamente circoscritta a specifico tema) unicamente qualora il giudice di appello la ritenga "assolutamente necessaria" ai fini della decisione. Tali granitiche conclusioni sono state meglio precisate nel 2010, laddove la Suprema Corte, confermando le riflessioni dottrinali secondo cui non vi sarebbe alcun ostacolo LLammissione, in secondo grado, di prove noviter repertae, indipendentemente dalla natura "semplice" o "condizionata" del rito abbreviato, ha ribadito la sussistenza del diritto alla prova della parte che ne abbia fatto domanda, nell'atto di appello o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen., svolgendo alcune considerazioni dal sapore decisamente innovativo. Nello specifico, la corte di legittimità ha preliminarmente ricordato come sia sicuramente ammessa l'attività di integrazione probatoria in sede di appello, anche in ordine al procedimento svolto con rito abbreviato, principio già da tempo presente nella giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica. In tal senso, la Corte (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2010, Arshad e altri) ha precisato che deve ritenersi dunque consentito che le parti possano sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria del giudice di secondo grado, ex art. 507 cod. proc. pen., ed è del tutto corretto che quest'ultimo possa procedere, ritenutane la necessità, a tale integrazione probatoria. Nel caso poi che si tratti di prova nuova o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, il giudice dell'appello ne deve valutare la mera utilità (così Cass., Sez. 3, n. 230 del 09/11/2006, Casale, rv. 235809), ovvero la possibilità della sua esclusione solo se superflua o irrilevante (così Cass., Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, Attanasi, rv. 227022). Al di là di tali considerazioni generali, interessanti appaiono almeno due argomenti 711 4 affrontati dalla sentenza in esame. Nella vicenda di merito da cui è originata la pronuncia de qua, la difesa aveva presentato, con i motivi nuovi d'appello, richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale ex artt. 585, comma 4, 599, comma 3, 603, commi 1 e 2, 238, comma 1 cod. proc. pen. affinché venissero acquisiti, nel giudizio abbreviato di secondo grado, i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del parallelo giudizio ordinario: in particolare, la richiesta istruttoria si fondava sul carattere di novità probatoria delle deposizioni dibattimentali stesse, le quali presentavano un contenuto divergente, e in alcuni casi inconciliabile, con quanto affermato dagli stessi testimoni successivamente, nel corso del dibattimento a carico dei diversi coimputati. E la novità riguardava non solo il contenuto del mezzo di prova, ma anche il mezzo di prova stesso, poiché i verbali di prove di altro procedimento disciplinate dLLart. 238, comma 1 cod. proc. pen. costituiscono, infatti, mezzi di prova differenti dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese nelle fasi preliminari. Con riferimento a tale macroscopica differenza concettuale, la corte di legittimità ebbe a censurare la corte di secondo grado, evidenziando l'inammissibilità del ragionamento sotteso al rigetto delle richieste di rinnovazione, basato sulla identità della fonte di prova: non è ammissibile, sottolinea la Corte, fare una tale confusione tra i concetti di "prova" e "fonte di prova", poiché "non può escludersi infatti che dalla stessa fonte di prova il medesimo soggetto dichiarante pervenga una prova, intesa come dato conoscitivo - apportato al processo, nuova nel contenuto rispetto al precedente bagaglio valutativo”. Una conclusione francamente inattaccabile, in quanto l'identità della fonte non può oscurare il dato saliente della novità dell'elemento e del mezzo di prova, aspetti che rappresentano referenti semantici dell'espressione prova» da tenersi ben distinti nel delineare il concetto stesso di prova e, a maggior ragione, nella valutazione del carattere di novità probatoria. Un secondo principio interessante che la pronuncia in esame ha avuto il pregio di sancire fa riferimento al buon diritto delle parti di ottenere una decisione immediata del giudicante in ordine alle richieste di novum probatorio, senza attendere la motivazione della sentenza. 72 Il giudice, ex artt. 495, comma 1 e 190 cod. proc. pen., ha l'obbligo, precisa la Corte, di procedere a giudizio di ammissibilità senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti, dovendosi ritenere del tutto censurabile una riserva della corte territoriale sul punto, finalizzata alla disamina della questione nel corpo motivazionale della sentenza. Tale situazione, affermano i giudici di legittimità, ha «creato incertezza alle parti in ordine al materiale di discussione, situazione contraria al sistema», non potendosi tollerare che il diritto alla prova delle parti sia vanificato da una prassi del tutto contraria al senso complessivo della disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Tali segnali di apertura, così come il riferimento ricorrente della Corte al "diritto alla prova delle parti" hanno avuto specificazioni altalenanti nella giurisprudenza successiva la quale, nella maggior parte dei casi, ha continuato a lasciare la porta aperta alla rinnovazione istruttoria nel rito condizionato, mostrando una certa tendenza a chiuderla nel caso di giudizio abbreviato "secco". Beninteso, la rinnovazione sarebbe operante nelle sole ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. situazioni nelle quali le parti hanno un mero potere "sollecitatorio" in merito LLammissione delle prove - nonché nel caso di prove noviter repertae, caso in cui il giudice dovrebbe limitarsi a valutarne «la mera utilità ovvero la possibilità della sua esclusione solo se superflua o irrilevante≫ provvedendo, in ogni caso, senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio tra le parti alla stregua di quanto previsto negli artt. 190 e 495, comma 1 cod. proc. pen.. L'incompatibilità riguarderebbe lo si ripete - le ipotesi di rinnovazione riguardanti prove già assunte - in primo grado o noviter productae. La giurisprudenza, dunque, è tendenzialmente portata a non riconoscere compiutamente alle parti il diritto a chiedere un'integrazione probatoria, la quale è consentita solo in funzione della valutazione ex officio dell'assoluta necessità della stessa da parte del giudice, il quale finisce per diventare, di fatto, padrone incontrastato della prova in tale particolare momento processuale. Tale ultima riflessione, derivante dLLesame delle pronunce giurisprudenziali successive al dettato delle Sezioni unite Clarke, necessita di ulteriori specificazioni, a fronte delle più recenti pronunce della corte di legittimità, che hanno impresso nuova linfa al 73 tema della rinnovazione dibattimentale di secondo grado nel rito abbreviato "secco". Invero, le problematiche nascenti dalla possibile lesione del diritto alla prova nel caso di rigetto di istanze di rinnovazione in secondo grado sono al centro di un frenetico dibattito della giurisprudenza di legittimità la quale si mostra attualmente divisa in due filoni di pensiero. Chiarito il riconoscimento in capo alle parti, in linea di principio, di un potere meramente sollecitatorio dei poteri d'ufficio del giudice, una parte della giurisprudenza è attualmente protesa verso il riconoscimento progressivo di spazi sempre maggiori alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di rito abbreviato allo stato degli atti, attraverso pronunce dotate di imponenti corpi motivazionali, che segnalano un rinnovato interesse per i principi che governano tale particolare problematica processuale (il riferimento è a Cass., Sez. 2, 28/03/2013, inedita;
Cass., Sez. 1, 23/05/2012; Cass., Sez. 2, 03/02/2012-dep. 09/03/2012, P.G. in proc. Aracri e altri, rv. 252108; Cass., Sez. 3, 13/01/2011-dep. 01/03/2011, Ndreu e altri, rv. 249114). L'orientamento comunque prevalente ricorda la natura compromissoria del giudizio abbreviato allo stato degli atti, in seguito al quale l'imputato ha rinunziato LLacquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato: la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, così inteso, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta»> (così testualmente, Cass., Sez. 5, 19/04/2013; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011-dep. 01/02/2011, Sermone e altri, rv. 249161). In ogni caso, non può dimenticarsi come la richiesta di giudizio abbreviato, dovendo essere depositata dLLimputato entro il termine tassativo di legge, secondo sua discrezionale valutazione che non può basarsi, normalmente, sul contenuto degli atti noti o conoscibili legittimamente, resta forzatamente soggetta LLalea di evoluzioni processuali, sul piano probatorio, non agevolmente pronosticabili e che fanno fisiologicamente parte del rischio connesso al tipo di 74 N procedimento speciale (Cass., Sez. 1, n. 1064 del 13/12/1994-dep. 01/02/1995, Musaka, rv. 201233). Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come correttamente la Corte territoriale abbia qualificato le dichiarazioni di SI IO come "prove nuove", scoperte dopo il giudizio di primo grado e, quindi, acquisibili ex art. 603, comma 2 cod. proc. pen., dal momento che i verbali riassuntivi ed integrali delle dichiarazioni rese dal succitato al pubblico ministero in data 7 e 20 dicembre 2010, sono stati resi noti alla difesa solo in data 29.06.2012 a seguito della notifica dell'avviso di deposito (come dichiarato dagli stessi difensori alla Corte d'Appello LLudienza del 10.07.2012, avendo gli stessi difensori precisato di averne estratto copia in data 04.07.2012). Non v'è dubbio che il totale "silenzio" di tutti i difensori LLatto dell'acquisizione di tali verbali (v. verbale dell'udienza del 19.07.2012), ha reso legittima la loro utilizzazione nei confronti di tutte le parti: i medesimi, quale oggetto di prova assolutamente necessaria, sono finiti così per confluire nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione senza alcuna discriminazione con conseguente diritto delle parti ad introdurre la sola eventuale prova contraria. E tutto questo in ossequio al principio secondo il quale i parametri di valutazione che si offrono al giudice d'appello in ordine alla rinnovazione devono ricomprendere le prospettive di mutamento della decisione impugnata (cfr., Cass., Sez. 5, n. 12517 del 02/11/1994-dep. 19/12/1994, Santoro, rv. 200439, sulla correttezza della decisione giudiziale in merito LLacquisizione documentale disposta sulla base di una mera possibilità di rilevanza che in realtà faceva trasparire il carattere cogente dell'acquisizione in parola in riferimento allo specifico thema decidendum). -primo motivo aggiunto comune ai due ricorsi è completamente destituito di fondamento attesa l'evidente genericità, quand'anche si volesse superare il profilo dell'inammissibilità per tardività attesa la "novità" rispetto LLoggetto del ricorso principale del tema introdotto: in tal senso, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono 7575 rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione: cfr., Cass., Sez. 2, n. 1417/2012, cit.). Nel merito, si assume la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 111 Cost. essendo state le medesime adottate LLesito di dibattimenti celebratisi in costanza di detenzione in regime ex art. 41-bis ord. pen., di recente dichiarato incostituzionale (sent. n. 143/2013) per violazione dell'art. 24 Cost.. Palese l'infondatezza: il deducente non spiega infatti in che modo e per quali ragioni le limitazioni di comunicazioni esterne imposte dLLart. 41-bis ord. pen. rimosse dalla pronuncia del giudice delle leggi abbiano potuto compromettere in concreto il proprio diritto di difesa nell'ambito del presente giudizio: da qui l'evidente vizio di aspecificità di un motivo solo astrattamente enunciato. 44. La posizione di AT AL. In relazione al primo motivo, va evidenziato in premessa come la sentenza impugnata descriva il ruolo dello stesso in seno LLassociazione che è quello di occuparsi dell'attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti del traffico internazionale di stupefacenti organizzato da AM AE. DLLattività investigativa condotta attraverso intercettazioni telefoniche, indagini documentali e servizi di osservazione e pedinamento veniva disvelata la funzione del AT di coordinatore e di raccordo tra un gruppo eterogeneo composto da commercialisti (come i fratelli NA), funzionari di banca (come NO TE), agenti di commercio (come ZZ IR), commercianti (come LL ET e IA RE) e soggetti disposti a rendersi intestatari dei beni per il perfezionamento delle transazioni bancarie (come AG LM e AG RI). Secondo quanto emerso dalle intercettazioni, ed in 76 particolare dal colloquio in carcere con l'AM AE in data 24.09.2005 e dai commenti relativi agli incontri con AM CA e AM AE, il AT ha sempre operato sulla base delle direttive ricevute o direttamente dLLAM AE o da coloro che, nel settore specifico, facevano da portavoce del capo: il AT, anche quando non era d'accordo, si è sempre comunque adoperato per garantire l'esatta esecuzione delle disposizioni impartite dal capo clan, il quale, nonostante il suo status di detenuto in attesa di estradizione della Spagna, riusciva a gestire le attività criminali del clan sfruttando i colloqui intervenuti con i familiari. Non v'è dubbio che lo stesso, al pari dei suoi interlocutori, abbia agito nella piena consapevolezza di arrecare vantaggio al clan AM-AG, in posizione gerarchicamente subordinata ma come intraneo al gruppo, in costante contatto con i compagni, pronto a riferire le direttive ricevute ed a controllare l'andamento delle diverse situazioni in corso. Il AT era certamente consapevole delle attività del clan, avendo partecipato ad una serie di vicende omogenee tra loro in concorso con quei soggetti che si occupavano, sempre per conto dell'organizzazione, versante imprenditoriale dell'attività del criminosa: di tal che, secondo la Corte territoriale, l'impossibilità di ritenere che lo stesso fosse del tutto inconsapevole della provenienza delittuosa delle somme di denaro di volta in volta impiegate nelle singole operazioni. Assume la difesa che i reati di riciclaggio e di reimpiego non avrebbero potuto ascriversi LLimputato perché concorrente nel reato presupposto (partecipazione LLassociazione a delinquere). Il motivo di gravame, proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, è inaccoglibile. Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dLLart. 609, comma 1 cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dLLinderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed LLindicazione 77 delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (cfr., Cass., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012-dep. 07/03/2013, Bonaffini, rv. 256631, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame). Peraltro, quand'anche si volesse superare tale assorbente e decisivo rilievo, ritiene il Collegio che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito. E' nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dLLattività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti» (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011-dep. 08/11/2011, Calabrese e altro, rv. 251166 e più di recente, Cass., Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013-dep. 21/06/2013, Aquila e altro, rv. 255712). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il concorrente nel delitto N 78 associativo di tipo mafioso, non essendovi tra il delitto di riciclaggio e quello di per delinquere alcun rapporto di associazione "presupposizione" e non operando, pertanto, la clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio, può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dLLattività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione (Cass., Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003-dep. 06/03/2003, Bertolotti S., rv. 223689; Cass., Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005-dep. 09/11/2005, Carciati e altri, rv. 232524; Cass., Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007-dep. 27/11/2007, P.G. in proc. Rappa e altro, rv. 238311), sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (cfr., Cass., Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008-dep. 18/02/2009, P.M. in proc. Ceccherini, rv. 243223; Cass., Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008-dep. 16/01/2009, P.M. in proc. Benedetti, rv. 242665) e tale principio, per la sostanziale identità del fatto, conserva validità anche con riguardo LLart. 648-ter cod. pen.. Il Collegio deve peraltro constatare che, di recente, altro arresto giurisprudenziale, ha contrastato l'evidenziato indirizzo formatosi sulla specifica questione dedotta (in tal senso, Cass., Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012-dep. 02/07/2012, Schiavone, rv. 253010) sostenendo che, una volta che il delitto associativo di tipo mafioso è da considerare per sé potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di illecito reimpiego, non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere l'operatività della c.d. clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - anche per esso. Con ordinanza in data 01.10.2013, la prima sezione penale di questa Suprema Corte, nel giudicare su fattispecie del tutto analoga alla presente (ricorrente lavarazzo), rilevando il contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto di dover rimettere la decisione ai senso dell'art 618 cod. proc. pen., alle Sezioni Unite. All'udienza del 27/02/2014, avanti a queste ultime, il ricorso risulta essere stato trattato e deciso: non 79 essendo la motivazione della sentenza ancora pubblica, alla data odierna è dato conoscere solo come informazione provvisoria l'adottata soluzione negativa alla questione "se sia configurabile il concorso fra il delitto di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui LLart. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o di reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa". Il principio-peraltro ancora provvisorio, sconoscendosi il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite per arrivare alla decisione pare comunque inapplicabile alla fattispecie per almeno due ragioni, una teorica e l'altra pratica: -la prima, perché non è in grado di spiegare come possa essere riconosciuto il rapporto di "presupposizione" ai fini della ritenuta operatività della causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato. Invero, la stessa configurazione dei rapporti tra sodalizio criminoso e reati-scopo, rispetto ai quali il riciclaggio rappresenta uno sviluppo ulteriore, porta ad escludere una tale relazione: l'assenza di un rapporto di "presupposizione", ha come conseguenza l'inoperatività della clausola di esclusione prevista dLLart. 648-bis cod. pen. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione (e le medesime considerazioni testè esposte possono ribadirsi anche per "l'omologo" reato di cui LLart. 648-ter cod. pen. nell'ambito del "rapporto" con il reato associativo); -la seconda, perché l'affermazione del concorso nel reato presupposto -in questo caso- implicherebbe in concreto un'indagine in fatto (provenienza dei beni) non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo di doglianza si rivela infondato. Come è noto, l'aggravante di cui LLart. 7 l. n. 203/1991, per la sua stessa natura giuridica, prescinde dalla effettiva sussistenza di una specifica associazione criminosa, potendo essere commesso un delitto aggravato ex art. 7 I. n. 203/1991 anche da un soggetto non inserito 6 80 0 in nessuna compagine associativa: la giurisprudenza di legittimità, infatti, in numerose pronunce (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003), ha sottolineato come la ratio dell'aggravante non è solo quella di aggravare la pena per l'affiliato che utilizzi metodi mafiosi ovvero agisca al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di chi agisca con quello specifico metodo, ovvero dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa pur non essendovi organicamente inserito: ciò che conta è la specifica modalità ovvero la specifica finalità con cui si agisce. Premette al riguardo la Corte territoriale come le avvisaglie di seri contrasti LLinterno del clan Di RO erano emerse sin dai primi mesi del 2003 allorquando - come testimoniato dalle intercettazioni telefoniche era tornato in Campania un personaggio di spicco, chiamato "a' vecchia", ed identificato nell'AM AE, epoca in cui i contrasti tra i gruppi già appartenenti al clan Di RO erano ormai conclamati, dirompenti ed a conoscenza anche degli altri affiliati: orbene, non pare potersi revocare in dubbio come la finalità di coloro che operavano nel 2003 in relazione alle condotte di riciclaggio, e segnatamente del AT AL, fosse quella di dare un contributo LLoperatività di un gruppo pienamente inserito in un contesto camorristico e che, pur non sussistente ancora in maniera del tutto autonoma dal punto di vista giuridico come associazione ex art. 416-bis cod. pen., operava una concreta attività criminosa strettamente funzionale al raggiungimento del predominio del gruppo sull'associazione nei confronti della quale era in corso il definitivo distacco. In tal senso, deve quindi ritenersi il ragionamento della Corte territoriale secondo la quale se deve ritenersi che la sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 7 l. n. 203/1991 non deve necessariamente essere ancorata alla sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica quanto alla metodologia della condotta operativa, altrettanto deve ritenersi quanto alle finalità della condotta - nellacome - medesima, allorquando fattispecie suppur formalmente l'associazione non aveva ancora raggiunto piena autonomia, il contesto in cui si operava era quello di matrice camorrista, in una logica specifica di contrapposizione tra gruppi 81 ispirati da finalità di controllo del territorio con modalità criminose tipiche di quelle descritte dLLart. 416-bis cod. pen.. Anche il terzo motivo di doglianza risulta infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato in ordine agli elementi fondanti la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. (v. pagg. 64, 65 e 66 della sentenza impugnata che evidenziano, conclusivamente, come le indagini effettuate avevano consentito di evidenziare la coincidenza cronologica tra le movimentazioni di denaro e la fase in cui era cominciata la latitanza di AM AE in Spagna, e come la disponibilità delle somme impiegate nelle predette operazioni non trovasse alcuna corrispondenza nei redditi dichiarati dLLAM AE e dalla moglie AG LM, né nei redditi dichiarati dLLAM RI e dLLAM IE). La circostanza che il AT AL avesse, nel corso delle predette operazioni bancarie, dichiarato dei falsi legami con la AG LM e con la AG RI, costituisce elemento significativo della volontà di celare la riferibilità del denaro LLAM AE e LLAM IE. Parimenti infondato è il quarto motivo di doglianza. Ampia motivazione rende la Corte territoriale sia in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche che in ordine al trattamento sanzionatorio, precisando come il AT abbia operato non solo quale affiliato del clan, ma abbia anche commesso delitti particolarmente rilevanti sul piano economico, in una logica di particolare incidenza sul settore economico-produttivo dell'attività criminosa dei clan che, forti di proventi illeciti, incidono azzerando la concorrenza degli altri imprenditori: detta condotta, particolarmente determinante sugli assetti del tessuto economico e gravida di conseguenze nefaste e di prolungata incidenza, non consente in alcun modo di concedere al AT AL le circostanze attenuanti generiche. In ordine alla pena si precisa inoltre come la stessa appaia del tutto adeguata alla gravità specifica della condotta e coerente con la condotta particolarmente allarmante posta in essere in relazione ai settori produttivi su cui la sua attività ha avuto incidenze ed alle conseguenze della stessa. 82 Pari infondatezza assiste il quinto motivo di doglianza. Afferma la giurisprudenza di questa Suprema Corte la utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dLLascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla polizia giudiziaria in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini (Cass., Sez. 3, n. 4111 del 20/11/2007- dep. 28/01/2008, Musso, rv. 238534). Il richiamato indirizzo interpretativo si palesa pienamente condivisibile, ove si consideri che il mezzo di prova a carico dell'imputato, la cui genuinità viene assicurata dalle cautele approntate dal legislatore mediante le prescrizioni dettate dLLart. 268 cod. proc. pen., è costituito esclusivamente dalla materiale registrazione delle conversazioni telefoniche, che viene effettuata presso gli uffici della Procura della Repubblica, e non dal mero ascolto delle stesse, che gli organi di polizia giudiziaria effettuano contestualmente nella sede remota, ai fini della prosecuzione delle indagini. E' appena il caso di aggiungere in proposito che le ipotesi di inutilizzabilità di cui LLart. 271 cod. proc. pen. hanno carattere tassativo e, pertanto, le stesse non possono essere applicate a situazioni diverse da quelle, espressamente richiamate dalla norma, di cui agli art. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.. La sanzione dell'inutilizzabilità è dunque prevista solo per le intercettazioni oggettivamente, per esclusione (art. 266 cod. proc. pen.) o soggettivamente (103, comma 5 cod. proc. pen.) non consentite, per quelle non autorizzate dal giudice ex art. 267 cod. proc. pen., ovvero nei casi in cui le intercettazioni non siano state eseguite mediante gli impianti istallati presso la Procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti, nei casi di apposita autorizzazione ove ne ricorrano i presupposti, ovvero, infine, nel caso in cui non siano state registrate, oppure non sia stato redatto verbale delle relative operazioni (ex art. 268, commi 1 e 3 cod. proc. pen.). Nel caso in esame, invece, è incontroverso che la effettiva registrazione delle conversazioni telefoniche sia avvenuta negli uffici della Procura della Repubblica. 83 45. La posizione di AZ IO. In relazione ai primi due motivi di ricorso - trattabili congiuntamente per omogeneità di tema ribadite le considerazioni operate in - premessa in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori, osserva il Collegio come la motivazione resa dalla Corte territoriale con riferimento alla posizione del AZ IO sia congrua e priva di vizi logico-giuridici: da qui l'infondatezza dei motivi. La vicenda relativa al rinvenimento di armi (capi S, S1, S2 della rubrica) risale al fermo di polizia giudiziaria del AZ IO in data 19.02.2005 unitamente ad altri soggetti LLinterno di una villa. Nel cortile dell'abitazione venivano rinvenute sette autovetture, di cui due dotate di un doppio fondo e di un sistema di espulsione a comando, al cui interno venivano rivenute le armi indicate in imputazione;
LLinterno dell'abitazione veniva altresì sequestrato materiale indicativo del collegamento tra i soggetti che si trovavano nella stessa ed il clan degli NI;
infine, in un'altra villa venivano trovato un giubbotto antiproiettile. A detti elementi andavano aggiunte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Le sentenze di primo e secondo grado analizzano specificamente le dichiarazioni di questi ultimi (ed in particolare, quelle di DA RU rese in data 13.02.2006, 14.02.2006, 12.06.2006, 02.02.2007 e di IS DR in data 20.01.2007, 23.01.2007 e 01.02.2007) che attribuiscono al AZ IO il ruolo di componente del gruppo di fuoco che dapprima aveva abitato a Varcaturo in una villa per poi trasferirsi a Mugnano a seguito dell'arresto di AZ IR, misurandone con esito positivo - il grado di tenuta (v. pagg. 75, 76 e 77 della sentenza impugnata). Decisivo in tal senso secondo le - valutazioni della Corte territoriale - sono le dichiarazioni dell'ulteriore collaboratore AN NI che (interrogatorio del 20.02.2008), dopo aver riconosciuto in fotografia il AZ IO e descritto i meccanismi di occultamento delle armi presenti su alcune delle auto rinvenute nella villa, indicava l'imputato come il soggetto che, insieme al padre, aveva il compito di trasportare le armi, utilizzando come nascondiglio delle stesse anche una seconda casa di cui i due disponevano a Licola, per concludere che durante l'operazione di polizia giudiziaria conclusasi con il fermo del AZ, vi erano molte 84 più persone rispetto a quelle tratte in arresto, alcune delle quali erano riuscite a scappare: circostanze di fatto, che la Corte evidenzia essere state tutte riscontrate. Altrettanto infondato è il terzo motivo di ricorso. Al riguardo la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, riconosce come lo specifico ruolo svolto e la disponibilità di numerose armi, anche da guerra, delineano una gravità dei fatti tale da escludere la possibilità di ricorrere alle circostanze attenuanti generiche, ricordandosi come il AZ IO avesse svolto un ruolo di rilevanza non secondaria, offrendo la propria disponibilità in relazione a compiti cruenti e funzionali a fatti di sangue ovvero strettamente connessi con gli stessi, tale da implicare un'intensità del dolo di partecipazione ed una scelta di vita incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso. Anche qui incensurabile è la motivazione della Corte territoriale laddove riconosce la necessità di procedere ad un ridimensionamento - dettagliato nel relativo calcolo, correttamente eseguito della - sanzione inflitta in primo grado per esigenze di armonizzazione con i fatti (ben più gravi) ascritti a taluni coimputati. 46. La posizione di RR CA. Infondati si appalesano i primi due motivi di doglianza, trattabili congiuntamente per omogeneità di tema. Lineare e senza contraddizioni appare infatti il percorso argomentativo della Corte d'Appello laddove basa il fondamento della conferma del giudizio di penale responsabilità del RR CA sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, arricchite dalle ulteriori dichiarazioni rese, in momenti successivi, dal cugino omonimo dell'imputato, tale RR CA cl. 1976 (v. pagg. 79 ed 80 della sentenza impugnata). In particolare, assolutamente condivisibile appare la premessa motivazionale che riconosce come le dichiarazioni di RR CA cl. 1976 risultino molto più dettagliate ed approfondite rispetto al materiale probatorio che era emerso sino a quel momento nei confronti dell'imputato, a dimostrazione di una conoscenza originaria e non indotta;
parimenti è da escludere 85 un'ipotetica azione di "arricchimento" su un canovaccio già esistente, atteso che detta astratta possibilità non appare sostenuta da nessuno spunto concreto che potrebbe radicare la sussistenza di una particolare e specifica volontà del collaboratore di calunniare il cugino, non potendosi - peraltro non tener conto di come il RR CA cl. 1976 si fosse contemporaneamente accusato di gravi delitti, al di là del compendio probatorio a suo carico sussistente. Corretta è anche la "svalutazione" delle dichiarazioni di SI IO, secondo cui il RR CA non faceva parte del clan Di RO, trattandosi come evidenziato dalla Corte territoriale - di - affermazione del tutto generica e priva di riferimenti alla fonte di cognizione, essendo al contrario provata l'appartenenza dell'imputato al succitato clan sulla base delle dichiarazioni di RR CA cl. 1976 e di IE IO. Del tutto destituita di fondamento è la censura, assolutamente generica, in ordine alla pretesa impossibilità di contemporanea concorrenza (rectius, sussistenza) di due associazioni a delinquere. Invero, non appare affatto illogico ° giuridicamente errato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di due organismi criminosi, ancorchè con proprie e distinte finalità, e ciò in quanto è sempre e comunque la singola persona fisica quella alla quale può e deve addebitarsi (sussistendone, ovviamente, le condizioni di fatto), la duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi (cfr., Cass., Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005-dep. 18/01/2005, Serraino, rv. 230831). Manifestamente infondato, per aspecificità, è il terzo motivo di doglianza. Anche sul punto la motivazione della sentenza d'appello appare esente da vizi logico-giuridici. Si osserva al riguardo come in relazione al reato associativo di cui al capo I), l'indicazione riportata in imputazione relativamente al tempus delicti commissi (fatti commessi in Napoli e zone limitrofe sino al luglio 2005 con condotta perdurante alla data odierna), corrispondente LLoriginaria incolpazione oggetto della contestazione cautelare, appare di tutta evidenza incongrua e frutto evidente di un errore materiale. Invero, r 86 se l'epoca del commesso reato viene individuata secondo la formulazione del reato permanente, come nel caso di specie in cui è stata contestata una condotta perdurante, è chiaro che il termine iniziale della condotta è quello indicato nel luglio 2005, per cui l'errore rileva sempre la Corte d'Appello dovrebbe essere corretto nel - - senso che la condotta deve considerarsi perdurante sin dal luglio 2005 alla data odierna, ossia alla data della sentenza di primo grado (18.03.2011). Non avrebbe alcun senso, né logico né giuridico, articolare la permanenza di un reato associativo sino a due, diversi e successivi, momenti cronologici, ossia sino al luglio 2005 e sino alla data odierna (18.03.2011), senza specificare il dies a quo della condotta;
sotto altro profilo, ciò contrasterebbe con la natura del delitto associativo, ivi incluso quello di cui LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990, che è un reato permanente, per cui non si può non ritenere che la prima data indicata nel capo d'imputazione, individuata nel luglio 2005, sia quella di inizio della permanenza, mentre quella convenzionale di cessazione della permanenza debba identificarsi con la data di emissione della sentenza di primo grado, attesa la contestazione formulata nel senso di condotta perdurante, ed alla luce dell'analisi delle vicende processuali descritte dalla sentenza. L'evidente materialità dell'errore consente di escludere la pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata, essendo emerso in modo chiaro il tempo di consumazione del reato ed avendo avuto modo l'imputato di difendersi e di conoscere i termini (non certamente ambigui) della contestazione mossagli: amplissima è la giurisprudenza che conferma ed avvalora il principio (cfr., Cass., Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003- dep. 22/04/2004, Cappello, rv. 228342; Cass., Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004-dep. 01/07/2004, Migliardo, rv. 228705; Cass., Sez. 3, n. 13168 del 23/02/2005-dep. 12/04/2005, Stoia, rv. 231226; Cass., Sez. 1, n. 19334 del 15/04/2009-dep. 08/05/2009, Cavalera, rv. 243776; Cass., Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013-dep. 04/03/2013, Mannino, rv. 254658). A fronte di ciò, il ricorrente non ha dedotto alcunché di concretamente rilevante in merito alle conseguenze pregiudizievoli in termini di "sviamento della strategia difensiva apprestata" eventualmente derivate dalla correzione dell'errore materiale in questione (nel medesimo senso, v. Cass., Sez. 5, n. 87 44974 del 4/10/2012-dep. 16/11/2012, Agostini, rv. 253781, secondo la quale l'accertamento di una data di commissione del fatto diverso rispetto a quella indicata nel capo di imputazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora non risulti che questo abbia determinato, in danno dell'imputato, lo sviamento della strategia difensiva apprestata), finendo così nello scivolare nel vizio dell'aspecificità conducente LLinammissibilità della doglianza. 47. La posizione di D'SE IE. Il motivo unico dedotto è infondato. La generica contestazione in ordine LLattendibilità dei dichiaranti, ferme le valutazioni operate in premessa, è superata dalle considerazioni operate dalla Corte d'Appello che, in sintesi, riconosce come il ruolo rivestito dal D'SE IE, quale persona di fiducia dei vertici del clan anche in considerazione dei legami personali esistenti, abbia costituito oggetto sia delle dichiarazioni del collaboratore CA IO che nulla sa della precedente militanza del D'SE nel clan Di RO, il che dimostra che la sua dichiarazione sul punto è indipendente e non influenzata da quella dello zio IE IO che delle - dichiarazioni di IS DR, che, infine, delle dichiarazioni di SI IO, tutte coerenti con quelle dell'altro collaboratore SO EP, che ha individuato nel D'SE colui che accompagnava sempre il IP AL nel corso degli incontri alla Sanità: accompagnamento effettuato anche in occasione dell'unico incontro al quale era intervenuto il AG SA, a comprova di un ruolo di fiducia estrema non fosse altro che per ragioni di sicurezza. La Corte territoriale, inoltre, valuta come elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, la latitanza, i controlli di polizia giudiziaria e le frequentazioni del D'SE. 48. La posizione di CC IO. Il ricorso è manifestamente infondato attesa la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza di secondo grado che, al contrario, appare assolutamente logica, esaustiva ed assolutamente priva di vizi logico-giuridici. La prova a carico del CC si trae dalle dichiarazioni dei collaboratori e dai numerosi riscontri raccolti, tali da р 88 indurre fondatamente a ritenere come l'imputato, legato al gruppo di Notturno Enzo, abbia svolto in questo specifico contesto, dopo essere transitato da un clan LLaltro, non solo un ruolo specifico di compartecipe nella gestione della piazza di spaccio di via Baku come concordemente dichiarato dai collaboratori seppure alle dipendenze del Notturno Enzo, ma altresì un ruolo di partecipe nel clan degli NI, prestando la sua concreta disponibilità allo svolgimento dei più svariati compiti, sempre funzionali al gruppo del Notturno, da quello di collettore di somme del denaro da distribuire agli affiliati a quello di vedetta. La sua permanenza nel citato sottogruppo, peraltro, anche alla luce della delineata ricostruzione delle vicende storiche, costituisce secondo la Corte d'Appello anche la prova logica della successiva partecipazione del CC sia al clan Di RO dapprima, con un ruolo attivo nel settore della droga e, successivamente, nel clan AM-AG, seguendo le scelte operate dal suo referente Notturno Enzo. 49. La posizione di NE DE. Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo, la sentenza della Corte d'Appello dà atto dell'avvenuto sicuro riconoscimento del NE da parte dei collaboratori (VI AL, SI IO, DA RU, IS DR, CA IO). Questi ultimi avevano altresì descritto il ruolo svolto dal NE nel clan AM-AG, con dichiarazioni sostanzialmente convergenti. In particolare, il DA ed il IS hanno dichiarato di aver conosciuto personalmente il NE come componente del gruppo di fuoco. A ciò si aggiungeva la circostanza che le operazioni di polizia giudiziaria svoltesi nella località di Licola e di Varcaturo nel febbraio 2005 avevano consentito di individuare delle villette costituenti le basi di appoggio del clan durante la faida. Pari rilevanza assumono le dichiarazioni dell'SI IO che ha attribuito al NE ruolo di killer, affermando che questi aveva commesso molti omicidi durante la faida del 2004, fornendo altresì indicazioni specifiche, a dimostrazione di una conoscenza molto approfondita dell'imputato. In relazione alle intercettazioni telefoniche, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato l'utilizzabilità delle medesime a ragione della scelta del rito operata, ne svilisce da un lato il contenuto probatorio a carico del 89 NE ("... esse, singolarmente considerate, O anche considerate in relazione alle contingenti circostanze in cui sono state captate, non sono significative di un ruolo specifico svolto dLLimputato, né da esse possono trarsi elementi chiaramente indicativi di un'attività criminosa svolta dagli interlocutori in quello specifico contesto ...") ma, dLLaltro, ne fa discendere, con argomentazione logica-deduttiva, l'assenza di prova in ordine ad un'ipotizzata attività lecita svolta dal NE e dagli altri soggetti coinvolti nelle conversazioni. Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità nei confronti del NE DE delle dichiarazioni rese da SI IO, nel dichiarare infondato il motivo, ci si riporta a quanto motivato con riferimento al quinto motivo del secondo ricorso proposto nell'interesse di AM LI. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione congrua e logica, osserva come la militanza del NE in ben due distinte associazioni, nonostante la sua giovane età LLepoca dei fatti (il NE è nato nel 1984), unitamente al ruolo di soggetto appartenente al gruppo di fuoco, induca a riconoscerne una particolare determinazione criminosa ed una specifica propensione alla commissione di gravi delitti, di per sé ostative al riconoscimento della diminuente di pena. Non miglior sorte merita il terzo motivo di ricorso essendo la motivazione della Corte, anche in questo caso, esente da vizi logico- giuridici. Si afferma al riguardo come la pena base, in relazione al più grave delitto di cui al capo I, andasse determinata in anni tredici di reclusione, avuto riguardo al ruolo non secondario dell'imputato nella compagine dedita al traffico di stupefacenti, essendo lo stesso soggetto di fiducia dei vertici del clan e rivestendo, quindi, compiti di intermediazione tra i vertici del gruppo ed i sottogruppi ad esso aderenti;
pena, che andava aumentata, ex art. 81 cod. pen., di anni due di reclusione per il delitto associativo satellite ed in considerazione del ruolo di particolare rilevanza criminale rivestito, con diminuzione finale di un terzo per la scelta del rito speciale. 50. La posizione di DI UM. 90 0 0 Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, la Corte d'Appello, con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici, riconosce l'appartenenza del DI al clan Di RO nella fase successiva alla faida, quella della cosiddetta tregua - appartenenza che integra la condotta criminosa del solo reato del quale l'imputato è chiamato a rispondere in questo processo sulla base delle convergenti dichiarazioni di tre collaboratori, IE IO, CA IO ed SI IO, che hanno dichiarato di averlo conosciuto personalmente, oltre che di AS RL che, sebbene de relato, nondimeno attribuisce al DI il medesimo ruolo riferito dai primi tre. A corredo delle dichiarazioni in parola si pongono i contenuti delle disposte intercettazioni ambientali (v. pagg. 119 e 120 della sentenza impugnata). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione del tutto esente da vizi nella parte in cui riconosce come la pena inflitta LLimputato deve essere confermata, non essendovi spazio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della dimostrata tendenza a delinquere da parte di un soggetto che, nonostante l'ottenuta riabilitazione, aveva evidentemente optato per una scelta di fondo a favore di uno stile di vita radicalmente diverso: considerazioni che la Corte ripete e riutilizza anche ai fini della determinazione della pena, con operazione consentita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002-dep. 25/10/2002, Martino D., rv. 222351). 51. La posizione di IG AR. -In relazione al primo motivo del primo ricorso trattabile congiuntamente al primo motivo del secondo ricorso nonché al secondo motivo aggiunto per identità di tema la Corte territoriale, - con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, evidenzia come le dichiarazioni rese dai tre collaboratori (DA RU, SI IO e CA IO), complete, analitiche e circostanziate nei riferimenti a dati di conoscenza diretti oltre che riscontrate dai numerosi controlli su strada del IG con altri soggetti coinvolti nelle indagini sfociate nel presente processo (in relazione ai quali la sentenza d'appello 91 richiama quello di primo grado), appaiano indipendenti l'una dLLaltra e non reciprocamente influenzate in assenza di elementi idonei a far sospettare intenti calunniatori. La Corte territoriale precisa inoltre con affermazione assolutamente condivisibile - come "l'attribuzione di ruoli non sempre perfettamente coincidenti ad un soggetto affiliato ad un clan non costituisce, automaticamente, ragione per ritenere tutti i collaboratori non credibili. Proprio la natura fluida del ruolo di associato implica lo svolgimento di plurimi compiti, spesso intercambiabili O compresenti, non tutti necessariamente e contemporaneamente noti a tutti gli altri componenti del sodalizio. Né la circostanza che alcuni dei collaboratori di giustizia siano stati *** ritenuti non credibili in altre vicende processuali può essere ritenuta dirimente, non potendosi ... attribuire ad un collaboratore una patente di credibilità una volta per tutte, ciò per la necessità di valutarne le dichiarazioni in relazione a ciascun chiamato, oltre che in relazione a ciascuna vicenda ed a ciascun fatto di cui il collaboratore possa avere avuto diretta o indiretta conoscenza, vigendo, come è noto, il criterio di frazionabilità delle dichiarazioni stesse". La motivazione sul punto, ferme le valutazioni operate in premessa in ordine LLefficacia probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori, appare congrua e giustificata oltre che immune da vizi logico-giuridici: da qui l'infondatezza del motivo. In relazione al secondo motivo del primo ricorso (comune al secondo e al terzo motivo del secondo ricorso, motivi tutti trattabili congiuntamente anche in questo caso per omogeneità di tema), anch'esso destituito di fondamento, la motivazione della Corte territoriale si profila congrua e logica nella parte in cui, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustifica la decisione con il fatto che il IG abbia svolto compiti di stretta collaborazione con i capi del consesso e sia stato attivo nel settore delle armi;
mentre, in relazione al trattamento sanzionatorio, opera corretto ed esaustivo riferimento a tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. (cfr., Cass., Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998-dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, rv. 211582, secondo la quale deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della 922 2 pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui LLart. 133 cod. pen.). Altrettanto infondato è il primo motivo aggiunto in relazione al quale si deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 111 Cost. essendo state adottate LLesito di dibattimenti celebratisi in costanza di detenzione in regime ex art. 41-bis ord. Pen., di recente dichiarato incostituzionale (sent. n. 143/2013) per violazione dell'art. 24 Cost.: al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di AM LI (v. par. 43, pag. 76). 52. La posizione di RO RT. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. La trattazione del primo motivo assorbe, per consunzione, tutti gli altri, ivi comprese le doglianze oggetto dei motivi aggiunti nella parte in cui i medesimi non introducono "temi nuovi" di censura (al riguardo, va preliminarmente evidenziato come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontri il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione: cfr., Cass., Sez. 2, n. 1417/2012, cit.). La difesa del RO, LLudienza del 19.07.2012 avanti alla Corte d'Appello aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena. La sola rinuncia ai 93 motivi di appello di merito-come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello - non può giustificare, in assenza di ulteriori ragioni, alcuna riduzione della pena. Illuminante al riguardo l'insegnamento di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 6, n. 23251 del 19/04/2012-dep. 13/06/2012, P.G. in proc. Di Bona e altri, rv. 253126) secondo cui la rinuncia ai motivi di merito, per sè sola, non può assumere nessuna valenza a tal fine, in ragione dei criteri indicati dLLart. 133 cod. pen.. Nella disposizione richiamata infatti si attribuisce rilievo sulla determinazione della sanzione a circostanze oggettive, relative alla condotta di vita del reo, poiché da esse è possibile desumere un mutamento nelle scelte comportamentali, idoneo a proiettarsi nel futuro e ad assumere quindi rilievo al fine della valutazione della capacità a delinquere;
per contro, appare impossibile riconnettere esclusivamente a scelte processuali, legittimamente dettate dalle più varie valutazioni utilitaristiche, tale proiezione futura, sicché il dato appare inidoneo a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere. 53. La posizione di AG CA. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di AG CA risultano infondati in talune articolazioni di doglianza in modo manifesto- -e, come tali, vanno respinti. Invero, su tutte le censure avanzate la Corte d'Appello offre motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici. In relazione al primo motivo di ricorso, si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di RR CA (v. par. 46, pagg. 86 e ss.). Sul secondo motivo del primo ricorso, la Corte territoriale, richiamando la pronuncia di primo grado (v. pagg. 127 e ss. della sentenza impugnata) ha esaustivamente precisato, così superando di fatto le successive censure del deducente, come diversi collaboratori abbiano concordemente indicato la presenza di AG CA alle riunioni, nel corso delle quali venivano convocati affiliati al fine di assumere decisioni circa la vita del clan ovvero venivano discusse 94 N questioni interne. Orbene, se non vi può essere dubbio assume la - sulCorte territoriale con ragionamento inferenziale ineccepibile fatto che il semplice rapporto di parentela con soggetti inseriti in un clan camorristico, anche con posizioni di vertice, non sia affatto sufficiente a fondare una prova di affiliazione, così come non è sufficiente l'accompagnarsi a soggetti inseriti in un clan, a maggior ragione se con essi sussistono vincoli di parentela, è altrettanto vero che la pretesa scarsa significatività in astratto di simili condotte non può "svilire" l'oggettività del dato ed escludere qualunque peso probatorio. Ed in tal senso evidenzia la Corte territoriale deve osservarsi che la sussistenza di legami di parentela con uno dei capi di un clan non costituisce ragione sufficiente per partecipare a riunioni o ad incontri dove si discute di questioni attinenti alla gestione del clan ovvero si sanciscono alleanze o si assumono decisioni inerenti l'eliminazione fisica di avversari o soggetti ritenuti non più affidabili. Sotto questo profilo va detto che la presenza a riunioni di questo tipo appare fortemente significativa dell'intraneità ad un clan, soprattutto se si tratta di una presenza non occasionale ma reiterata in diverse occasioni;
che il AG CA avesse il ruolo di soggetto che accompagnava i vertici del clan come guardaspalle e che assistesse a tutti gli incontri di rilievo come persona di fiducia dei detti vertici appare più che sufficiente a ritenere sussistente l'affiliazione, soprattutto se si considera come possa apparire del tutto verosimile che, data la struttura a base familistica del clan, i nipoti dei capi fossero destinati a rivestire un ruolo quantomeno di affiancamento dei capi stessi;
alla luce, quindi, di fatti specifici, che già di per sé assumono valenza in un contesto di valutazione della prova, legame familiare può rappresentare un ulteriore elemento per inquadrare la collocazione di un determinato soggetto nella struttura criminosa". Costituiscono riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori le intercettazioni telefoniche ed ambientali captate, molte delle quali con linguaggio criptico o convenzionale (v. pagg. 130 e 131 della sentenza impugnata). Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto motivo del primo ricorso così come il quinto motivo del secondo ricorso, trattabili congiuntamente per omogeneità di tema. 95 Anche in questo caso, ribadite le considerazioni effettuate in premessa in ordine ai contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori, rileva il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, tale da assorbire tutti i profili di doglianza, abbia evidenziato i contenuti concludenti ed univoci in danno del AG CA delle affermazioni dei collaboratori (IS DR, AN NI, CA IO: v. pagg. 128 e ss. della sentenza impugnata). Il ruolo attribuito al AG CA è quello di direzione, unitamente al cugino AM AE, di una specifica piazza di spaccio a Melito, condotta tale da integrare l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Non miglior sorte merita il quinto motivo di doglianza del primo ricorso. Come correttamente riconosciuto dalla Corte territoriale, la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui LLart. 114 cod. pen., non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui LLart. 110 cod. pen. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale;
principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio. Il giudice può pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno LLassociazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo, eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel reato laddove concorso non c'è (Cass., Sez. 2, n. 36538 del 21/09/2011-dep. 11/10/2011, Zappalà e altri, rv. 251146; nello stesso senso, Cass., sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011-13/04/2011, Della Ventura e altri, rv. 249911; Cass., Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001-dep. 27/07/2001, P.G. in proc. Bonaffini e altri, rv. 221210). 96 Fatte tali premesse, si osserva come osti ulteriormente al AG l'astratta concedibilità dell'attenuante invocata avuto riguardo al ruolo associativo di vertice ricoperto: ragione per la quale, infine, v'è assoluta carenza di interesse del deducente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale sollevata. Si evidenzia, peraltro, come la Corte costituzionale, investita a più riprese (cfr., sent. n. 143 del 1984 e n. 224 del 1985) in ordine alla verifica della legittimità costituzionale dell'art. 114, comma 2 cod. pen. nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante de qua nei reati commessi da più concorrenti, ha ritenuto non irrazionale con consequenziale giudizio di infondatezza della questione - il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non più di quattro concorrenti, rispetto a quello usato da chi, nella stessa situazione, partecipa LLimpresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale riservata al legislatore. Parimenti infondato è il sesto motivo di doglianza del primo ricorso. La Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificando la propria decisione con il fatto che il AG CA, classe 1984, nonostante la giovane età LLepoca della faida, non aveva esitato a dedicarsi ad attività illecite di vario, aderendo acriticamente ad un modello delinquenziale sicuramente di provenienza familiare ma rispetto al quale non aveva attivato nessun tentativo di scelta alternativa. In relazione al primo motivo del secondo ricorso (comune a AG SA), lamenta il ricorrente come la Corte territoriale abbia considerato acquisite ed utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati prove nuove la cui assunzione era stata richiesta solo da alcuni imputati impugnanti in quanto a loro favorevoli, il tutto in totale assenza di motivazione in ordine alla necessità di tale assunzione e conseguente utilizzazione, implicitamente disposta ex officio in difetto di richiesta e/o consenso da parte dei ricorrenti AG SA e AG CA, le cui difese non avevano nemmeno interloquito sulle istanze di acquisizione avanzate dai coimputati: al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con 97 0 4 riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di AM LI (v. par. 43, pag. 65 e ss.). Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza del secondo ricorso. Con lo stesso, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale avesse disatteso la richiesta, contenuta nei motivi aggiunti presentati da AG SA, di acquisizione di verbali dibattimentali resi dinanzi ad altra autorità giudiziaria. Ritiene il Collegio come tale doglianza, legittimamente disattesa con riferimento al suo esame - - dai giudici di secondo grado in quanto la stessa risulta essere stata proposta solo in sede di motivi nuovi (o aggiunti), come riconosciuto dallo stesso deducente (v. riga 21 nonché intestazione di pag. 7 del ricorso). Al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013-dep. 01/02/2013, Vatavu Ionit, rv. 254485; Cass., Sez. 2, n. 1417/2012, cit.) ha più volte statuito che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dLLimpugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari: "connessione" del tutto mancante nella fattispecie. In relazione al terzo motivo del secondo ricorso, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello, a dispetto della premessa secondo la quale avrebbe proceduto ad una mera "correzione di errore materiale" in ordine al tempus delicti commissi indicato in rubrica, attribuisce ai fatti una scansione temporale "di tipo convenzionale" procedendo ad una ricostruzione processuale, per sua ammissione, non "corrispondente alla magmatica verificazione dei fatti storici": al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di RR CA (v. par. 46, pagg. 86 e ss.). Il quarto motivo del secondo ricorso appare del tutto generico. La doglianza è precisamente "sconfessata" dalla Corte territoriale che, con motivazione precisa e coerente, ha decisamente negato di voler aderire alla tesi di considerare un affiliato ad un clan - per ciò solo - aderente anche ad altra consorteria criminale. Invero, nell'escludere la partecipazione del AG CA LLassociazione di cui al capo 98 B) ed operare il discrimine valutativo delle prove ai fini delle relative pronunce (di innocenza da un lato e di colpevolezza dLLaltro), la Corte precisa come "il ruolo di affiliato non può trasmettersi come una sorta di proprietà transitiva da un clan ad un altro, ma deve essere oggetto di una prova specifica in relazione a ciascun partecipe che si assuma abbia militato, in epoche diverse e successive, in diverse compagini"; ed ancora: tanto meno si può ritenere che, " essendosi un clan formato dalla separazione dei componenti di una pregressa compagine criminosa, tutti i componenti della struttura recente abbiano, per ciò solo, fatto parte di quella precedente ...". Significativa, in tal senso, sempre con riferimento al capo B), la qualificazione di "congettura" attribuita dalla Corte alla dichiarazione - generica - di un solo collaboratore non adeguatamente supportata dal dato "neutro" del legame parentale. Sul sesto motivo del secondo ricorso, afferente la posizione del solo AG SA, si rimanda alla parte di trattazione relativa a quest'ultimo. 54. La posizione di AG SA. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di AG SA risultano infondati in talune articolazioni di doglianza in modo manifesto - - e, come tali, vanno respinti. Invero, su tutte le censure avanzate la Corte d'Appello offre motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici. In relazione al primo motivo del primo ricorso, evidenzia il ricorrente come sebbene la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese, nell'ambito di procedimento diverso, dal collaboratore SI IO rientrasse nel concetto di assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 603, comma 2 cod. proc. pen., la loro utilizzazione nei confronti della posizione di AG SA si poneva in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4 cod. proc. pen. che, come è noto, richiede il consenso espresso dell'imputato o quantomeno del suo difensore: pertanto, in mancanza di consenso, il silenzio degli "altri" difensori non richiedenti in ordine LLacquisizione ed 99 LLutilizzazione, non assumeva alcun rilievo, atteso che la richiesta proveniva da parti ben individuate (AG LM, IG AR, AT AL, RR CA, AG NI IO ed AM LI) attraverso una specifica richiesta dei loro difensori a cui prestava il consenso il solo Procuratore generale. In ogni caso, sotto altro profilo, anche qualora si volesse reputare applicabile la caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. alla stregua dell'argomentazione secondo cui nel giudizio abbreviato è consentito al giudice d'appello, anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti ai fini della decisione, il limite rappresentato dalla decisività della prova, rimaneva comunque: al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di AM LI (v. par. 43, pagg. 65 e ss.). In relazione al secondo motivo del primo ricorso, lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata sia illegittima anche nella parte in cui ha proceduto, con riferimento al reato associativo di cui al capo I), alla rideterminazione del tempus delicti commissi, senza nemmeno coinvolgere le parti. Per giunta, non trattandosi di un intervento correttivo volto a sanare un mero errore materiale, si è formulata una vera e propria valutazione giudiziale in contrasto con i presupposti della correzione dell'errore materiale. La Corte, conseguentemente, una volta rilevata la diversità del fatto accertato, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che si sia trattato di correzione di mero errore materiale, nondimeno l'omessa procedura che avrebbe dovuto essere attivata ai sensi dell'art. 130, comma 2 cod. proc. pen., ha determinato una palese nullità non essendo state preventivamente sentite le difese e non essendo state le medesime messe nelle condizioni di depositare eventuali memorie difensive: al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza 100 proposta nell'interesse di RR CA (v. par. 46, pagg. 86 e ss.). Del pari infondati sono il terzo motivo, il quarto ed il sesto motivo di doglianza del primo ricorso, trattabili congiuntamente al sesto motivo del secondo ricorso per omogeneità di tema. La Corte territoriale individua il compendio probatorio in relazione al reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. a carico di AG SA nelle dichiarazioni dei collaboratori, e precisamente: di CO NI in data 13.12.2004, SI IE in data 26.11.2004, DA RU in data 13.2.2006, IS DR in data 20.2.2007, IE IO rispettivamente in data 7.3.2008, 25.3.2008, 3.4.2008, 16.4.2008, 28.4.2008, 11.6.2008 e 21.8.2008 e, da ultimo, SI IO in data 7.1.2010. Tutte le dichiarazioni concordano nell'attribuire a AG SA la partecipazione al clan Di RO (come soggetto preposto alla gestione del settore degli stupefacenti, ruolo svolto affiancando il cognato AM AE, da questi ripetendo i suoi poteri in una prima fase e ponendosi al suo stesso livello in una seconda fase) e un ruolo rilevante nella scissione (v. pagg. 133 e 134 della sentenza impugnata). A questo materiale va aggiunto il riscontro offerto dalle intercettazioni telefoniche e che permette di affermare come il gruppo che si era recato in Spagna avesse cominciato a gestire il distacco del clan Di RO anche di altri soggetti, intervallando poi la presenza sul territorio di quelli che avevano promossa la frattura e che sarebbero ben presto diventati i capi della scissione e del nuovo gruppo che ne sarebbe derivato, dopo una lunga serie di vicende criminose e numerosissimi omicidi funzionali a sancire il predominio del nuovo gruppo. Quest'ultimo aveva di mira la gestione egemonica del commercio di stupefacenti e, per raggiungere detta finalità, non solo aveva posto in essere una vera e propria articolata campagna acquisti nei confronti degli aderenti al clan Di RO, ma aveva iniziato una pianificata strategia di indebolimento del clan Di RO attraverso l'eliminazione fisica di numerosi soggetti che ad esso erano rimasti fedeli, attuando anche vendette trasversali e, in ultima analisi, pervenendo man mano a raggiungere il controllo del territorio in zone sino ad epoca precedente controllate dal clan Di RO: non a caso, nella 101 primavera del 2005, si era giunti ad una tregua con cui era stata sancita la nuova divisione delle piazze di spaccio, molte delle quali, in precedenza controllate dai Di RO, erano entrate a far parte del territorio controllato dal nuovo gruppo egemone AM-AG. La fazione distaccatasi mirava come riconosciuto dalla Corte - territoriale "... in una logica peculiarmente camorristica, al - controllo dapprima militare del territorio di interesse (ndr., periferia nord di Napoli), quindi a sostituirsi al precedente clan in tutte le attività illecite gestite nella zona di interesse e, principalmente, quello del commercio di stupefacente che era la più rilevante, a tal fine conducendo, contemporaneamente, una vera e propria guerra di camorra, senza esclusione di colpi reciproci;
altrettanto indubbia, pertanto, risulta la sussistenza di una vera e propria associazione camorristica rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., del tutto autonoma dLLassociazione finalizzata al commercio di stupefacenti, anche se compenetrata con essa dal punto di vista delle logiche criminose e della convergenza dei soggetti che le dirigevano;
detta nella associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sarebbe emersa sua piena autonomia e soprattutto nella sua operatività monopolistica rispetto al territorio controllato, nell'estate del 2005, e rispetto ad essa, quindi, molte tra le condotte criminose rilevanti ex art. 416-bis cod. pen., erano specificamente funzionali...". In realtà, la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dopo aver esposto le ragioni in ordine alla coesistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di quella ex art. 416-bis cod. pen., sottolinea la necessità di individuare un compendio probatorio autonomo pur tenendo conto della compenetrazione dei ruoli sul piano della concreta operatività, evitando di "scivolare" - anche in modo involontario nel rischio di - sovrapporre e di confondere compiti e responsabilità e, soprattutto, fonti probatorie: da qui la precisazione secondo cui "... di contenuto del tutto diverso sono le fonti di prova dalle quali desumere il *** ruolo del AG SA anche nell'associazione di cui LLart. 74 d.P.R. n. 309/1990 ...", costituite dalle dichiarazioni di IS DR (interrogatorio del 24.01.2007), riscontrate da quelle di SO EP (interrogatorio del 30.05.2007), da quelle di IE IO (interrogatorio del 18.04.2008). Su queste 102 premesse, la Corte territoriale conclude riconoscendo come il ruolo direttivo svolto da AG SA nell'associazione sub I) "... oltre che emergere dalle dichiarazioni dei collaboratori deve essere anche logicamente dedotto dal ruolo dell'imputato nella relazione interpersonale con il cognato e con il legame pregresso con questi anche nel clan Di RO ...". Manifestamente infondato è il quinto motivo del primo ricorso, con il quale ci si lamenta come la Corte d'Appello avesse erroneamente addotto come la difesa si fosse limitata ad una diversa valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, avendo invece, LLopposto, nelle memorie difensive depositate, indicato precisi elementi fattuali rimasti del tutto inascoltati dal giudice di secondo grado. Sul punto la Corte territoriale evidenzia come nelle succitate memorie la difesa abbia preso di mira "la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e l'interpretazione delle intercettazioni", quindi, in sostanza, la considerazione dell'impianto probatorio, operandone una diversa rilettura. E' nota sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006-dep. 03/11/2006, Bruzzese, rv. 235510). Nella fattispecie, le argomentazioni del giudice di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 103 Infondato è anche il settimo motivo del primo ricorso. Adeguata e logica la motivazione della Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego viene giustificato con il richiamo al ruolo decisivo e nevralgico svolto dLLimputato, soprattutto in relazione a decisioni determinanti episodi cruenti dello scontro e alla versatile personalità criminale dimostrata. Il secondo ricorso è di tenore identico a quello proposto nell'interesse di AG CA. In relazione al primo motivo del secondo ricorso, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale abbia considerato acquisite ed utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati prove nuove la cui assunzione era stata richiesta solo da alcuni imputati impugnanti in quanto a loro favorevoli, il tutto in totale assenza di motivazione in ordine alla necessità di tale assunzione e conseguente utilizzazione, implicitamente disposta ex officio in difetto di richiesta e/o consenso da parte dei ricorrenti AG SA e AG CA, le cui difese non avevano nemmeno interloquito sulle istanze di acquisizione avanzate dai coimputati: al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di AM LI (v. par. 43, pagg. 65 e ss.). Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza del secondo ricorso. Con lo stesso, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale avesse disatteso la richiesta, contenuta nei motivi aggiunti presentati da AG SA, di acquisizione di verbali dibattimentali resi dinanzi ad altra autorità giudiziaria. Ritiene il sua stata Collegio come tale doglianza legittimamente disattesa - con riferimento al suo esame dai giudici di secondo grado, in quanto la - stessa risulta essere stata proposta solo in sede di motivi nuovi (o aggiunti), come riconosciuto dallo stesso deducente (v. riga 21 nonché intestazione di pag. 7 del ricorso). Al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 104 1, n. 5182 del 15/01/2013-dep. 01/02/2013, Vatavu Ionit, rv. 254485; Cass., Sez. 2, n. 1417/2012, cit.) ha più volte statuito che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dLLimpugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari: "connessione" del tutto mancante nella fattispecie. In relazione al terzo motivo del secondo ricorso, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello, a dispetto della premessa secondo la quale avrebbe proceduto ad una mera "correzione di errore materiale" in ordine al tempus delicti commissi indicato in rubrica, attribuisce ai fatti una scansione temporale "di tipo convenzionale" procedendo ad una ricostruzione processuale, per sua ammissione, non "corrispondente alla magmatica verificazione dei fatti storici": al riguardo si ribadiscono le considerazioni esposte e le conclusioni assunte con riferimento alla medesima doglianza proposta nell'interesse di RR CA (v. par. 46, pagg. 86 e ss.). Il quarto motivo del secondo ricorso appare del tutto generico. La doglianza è precisamente "sconfessata" dalla Corte territoriale che, con motivazione precisa e coerente, ha decisamente negato di voler aderire alla tesi di considerare un affiliato ad un clan - per ciò solo - aderente anche ad altra consorteria criminale. Invero, nell'escludere la partecipazione del AG CA LLassociazione di cui al capo B) ed operare il discrimine valutativo delle prove ai fini delle relative pronunce (di innocenza da un lato e di colpevolezza dLLaltro), la Corte precisa come "il ruolo di affiliato non può trasmettersi come una sorta di proprietà transitiva da un clan ad un altro, ma deve essere oggetto di una prova specifica in relazione a ciascun partecipe che si assuma abbia militato, in epoche diverse e successive, in diverse compagini"; ed ancora: tanto meno si può " ritenere che, essendosi un clan formato dalla separazione dei componenti di una pregressa compagine criminosa, tutti i componenti della struttura recente abbiano, per ciò solo, fatto parte di quella precedente ...". Significativa, in tal senso, sempre con riferimento al capo B), la qualificazione di "congettura" attribuita 105 dalla Corte alla dichiarazione -generica-di un solo collaboratore non adeguatamente supportata dal dato "neutro" del legame parentale. 55. La posizione di IS DR. Il motivo a fondamento del ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Congrua ed esente da vizi logico-giuridici è la sentenza di secondo grado che esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche osservando come "ferma restando la valutazione di significativa valenza del contributo fornito dal IS DR e della spontaneità della sua dissociazione, che hanno condotto al riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale, sotto altro profilo va valutata la sua condotta criminosa pregressa e la durata della stessa, la sua disponibilità a transitare in diverse compagini criminose e la conseguente disponibilità a svolgere molteplici ruoli e compiti, ossia, in altre parole, la sua personalità tendenzialmente dedita ad indistinte condotte delittuose. Proprio sotto detto profilo la valutazione da parte di questa Corte non può che essere negativa, in accordo con una qualificazione della personalità del IS in termini di spiccata proclività alla commissione di gravi e svariati delitti. Inoltre non può attribuirsi autonoma rilevanza alla confessione come criterio indipendente dalla complessiva valutazione della collaborazione, atteso che proprio dalla natura composita della collaborazione da parte di un soggetto intraneo alle associazioni discende l'affermazione anche di responsabilità personali, spesso inscindibilmente collegate con quelle dei chiamati in correità, con la conseguenza che la necessariamente fisiologica confessione non può che rientrare nella più ampia valutazione della portata della collaborazione stessa, consistendo appunto in uno dei criteri per valutarne la spontaneità e l'attendibilità e, quindi, non può essere oggetto di una successiva e ulteriore valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui LLart. 62-bis cod. pen.". 56. La posizione di SE AL. 106 Il ricorso è manifestamente infondato per assoluta genericità e, come tale, inammissibile. Sulla specifica censura la Corte d'Appello, con motivazione congrua e logica e come tale risolutiva rispetto LLoggetto della doglianza, dopo aver riportato le dichiarazioni dei collaboratori, conclude riconoscendo come non residui alcun dubbio in ordine alla partecipazione del SE al clan Di RO ed il suo ruolo in esso, convergendo in tal senso le dichiarazioni del IE IO e del CA IO, collaboratori che hanno personalmente conosciuto ed interagito con il SE durante l'attività del clan Di RO (v. pagg. 153 e 154 della sentenza impugnata); alle stesse dovevano aggiungersi le dichiarazioni dell'SI IO, sicuramente più generiche circa il ruolo specifico del SE nel clan Di RO, ma comunque basate su di una conoscenza personale dello stesso. Inoltre, circa l'autonoma rilevanza del ruolo svolto dal SE nel clan AM-AG, evidenzia la Corte d'Appello come la conversazione del 15.01.2006, intercettata in auto (v. pag. 155 della sentenza impugnata) rivelava la consapevole partecipazione del SE al clan in una logica di scelta tra una compagine criminosa ed un'altra ed il suo ruolo attivo nel nuovo clan di appartenenza anche nel senso dell'attività di proselitismo per l'accaparramento di nuovi adepti. 58. La sopravvenuta morte del ricorrente GA NI IO determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo, per tale causa, i reati al medesimo ascritti estinti. 59. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di IS DR, LL AL, RA IO, AR UM e LO RT, MA CA, MA LI, BA AL, IA IO, AT CA, D'ES IE, FR DE, IG AR, GA CA e GA SA al pagamento delle spese processuali;
IS DR, LL AL, RA IO, AR UM e LO RT, considerati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, vanno altresì condannati al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende 107
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GA NI IO essendo i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato; dichiara inammissibili i ricorsi di IS DR, LL AL, RA IO, AR UM e LO RT che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di MA CA, MA LI, BA AL, IA IO, AT CA, D'ES IE, FR DE, IG AR, GA CA e GA SA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.3.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Optt. FrancoFiandanese Dott. DR Pellegrino Franco fandany Nily DEPOSITATO IN CANCELLERIA น 29 APR 2014 IL CANCELLERE Claudia Rianelli 108