Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2014, n. 17879
CASS
Sentenza 13 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini.

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativo.

La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che aveva annullato quella di condanna di primo grado per un fatto diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli. (Fattispecie, nella quale la Corte ha affermato che correttamente il giudice d'appello avesse ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato, così come contestata nel capo di imputazione in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

Commentari3

  • 1Art. 604 - Questioni di nullità
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Condannata mamma che lascia minori in auto di notte e va a ballare (Cass,. 44657/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 dicembre 2021

    L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo: indubbia la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l'incolumità dei medesimi, quando i minori vengano lasciati molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, in orario notturno che non favorisce il diffuso presidio dei luoghi, sia quando manchi la sorveglianza. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 2 dicembre …

     Leggi di più…

  • 3Aggravante metodo mafioso: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2014, n. 17879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17879
Data del deposito : 13 marzo 2014

Testo completo