Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 3
Integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico. (Fattispecie in tema di intimidazione finalizzata a far recedere la vittima dalla richiesta di concessione di un'area demaniale per svolgere la propria attività economica).
E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso.
La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., limitandosi l'attività di quest'ultimo, in tal caso, al deposito dell'atto.
Commentari • 10
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
Leggi di più… - 3. Foto nude esibite per estorcere consenso alla modifica del diritto di visita (Cass. 5716/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
E' reato minacciare di esibire e diffondere fotografie compromettenti in corso di giudizio di separazione, quando la persona offesa venga indotta ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre. In materia di delitti contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, deve riconoscersi che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile eElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 5. Alle Sezioni unite due quesiti in tema di allontanamento degli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni privateGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2017, n. 18508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18508 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
1 8508 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 459 Dott. NT SETTEMBRE -Presidente- Sent. n. sez. Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - UP 16/2/2017 - R.G.N. 23880/2016 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI Consigliere - DotDott. Luca PISTORELLI - Consigliere - RELATARE Dott. Irene SCARDAMAGLIA - Consigliere Relatore - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: FU PE, nato a [...], il [...]; NA SC, nato a [...], il [...]; NA RG PE, nato a [...], il [...]; AN SC, nato a [...], il [...]; LA AR, nato a [...], il [...]; EN IA, nata a [...], l'[...]; MA RO, nato a [...], il [...]; RI IE, nato a [...], il [...]; PI SC, nato a [...], il [...]; CO PE, nato a [...], il [...]; nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti di FU TI, IE TE, NA AN, NA NI, cl. '83, NA NI cl. '69, NA IO VI GR, NA CC, MA RO, LA AR, FU PE, NA SC, NA RG PE, RI IE;
avverso la sentenza del 29/7/2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della EN, l'annullamento con rinvio per NA PE RG, NA SC, limitatamente al capo M), MA, limitatamente al capo F), e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi per le parti civili gli avv.ti Bruno Poggio, Aurelio Chizzoniti, Alfredo Galasso che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati e per la parte civile Confindustria anche l'accoglimento di quello del PG;
uditi per gli imputati gli avv.ti Gaetano Ciccone, Giulia Dieni, Mario Nigro, Giovanni Aricò, Giancarlo Murolo, Maurizio Riccardi, SC LA, Andrea Alvaro, Luigi Bellantoni, UA FO, DO AB e AR ET che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PG. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato le condanne, pronunziate in giudizio abbreviato, di FU PE, NA SC, NA RG PE, LA AR, MA RO, RI IE, PI SC, CO PE e AN SC, per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione tentata e consumata pluriaggravata, furto pluriaggravato e ricettazione per come rispettivamente contestati, nonché di EN IA per quello di falsa attestazione di qualità personali. In riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto NA NI cl. '69, NA NI cl. '83, NA CC, NA AN, IE TE, FU TI e NA IO VI dal già citato reato di associazione mafiosa, NA SC e il RI da una delle imputazioni per estorsione loro contestate, mentre il MA da due. Infine ha escluso, in riferimento all'associazione mafiosa, le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p. ed altre aggravanti in riferimento ad alcuni dei reati fine contestati agli imputati di cui è stata confermata la condanna. La vicenda processuale riguarda l'attività dell'articolazione 'ndranghetista operante nel territorio di SC in Calabria sotto la direzione del menzionato NA SC e con la partecipazione del FU, del RI, del LA e del MA, sodalizio dedito al taglieggiamento delle imprese, soprattutto di quelle impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento del troncone dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria sito nel medesimo territorio e vittime di attentati e furti finalizzati a determinarne l'assoggettamento alle pretese economiche della cosca. Nella impostazione accusatoria accolta dalla pronunzia di primo grado membri effettivi del sodalizio sarebbero stati altresì alcuni familiari del NA e del FU, oltre a IE TE, ma, come accennato, la partecipazione di tali soggetti all'associazione non è stata ritenuta sufficientemente provata dalla Corte territoriale che li ha assolti dalla relativa imputazione.
2. Avverso la sentenza ricorrono il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria ed i sopra rubricati imputati.
2.1 Il ricorso del PG articola dieci motivi. Con i primi otto vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'assoluzione dei citati NA NI cl. '69, NA NI cl. '83, NA CC, NA AN, IE TE, FU TI e NA IO VI dal reato di partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetista. In tal senso il PG ricorrente lamenta illogicità nell'interpretazione del compendio probatorio di riferimento e in particolare di alcune intercettazioni ambientali, nonché l'omessa considerazione di alcune risultanze indiziarie invece valorizzate nella pronunzia di primo grado riformata dalla sentenza impugnata. Con il nono ed il decimo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono denunziati con riguardo all'esclusione in riferimento alla condanna per lo stesso reato associativo di NA SC, NA RG PE, LA AR, FU PE, MA RO e RI IE delle contestate aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p. In proposito, quanto alla prima, viene eccepita l'omessa valutazione di elementi probatori indicativi dell'utilizzo da parte del sodalizio di armi per commettere alcuni attentati intimidatori, mentre, con riguardo alla seconda, la mancata confutazione della valutazione degli indizi valorizzati dal giudice di prime cure per affermare la sussistenza dell'aggravante in questione.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di AN SC articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in riferimento al ritenuto concorso dell'imputato nella tentata estorsione ai danni della NI s.r.l. di cui al capo L), difettando in particolare secondo il ricorrente la dimostrazione che il NA SC presunto autore o mandante del furto di attrezzature subito dalla summenzionata società abbia posto in essere, personalmente ovvero a mezzo dello AN o di altri emissari, qualsivoglia attività ricattatoria funzionale alla riconsegna della refurtiva, venendo così a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta tipica e cioè l'intimidazione della vittima, solo congetturalmente identificata dalla Corte territoriale con lo stesso furto. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991, mentre ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il terzo motivo con riguardo alla denegata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, statuizioni assunte senza prendere in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, la sua età avanzata, il suo stato di salute e la oggettiva marginalità del suo presunto contributo alla realizzazione del reato.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse di PI SC, imputato per la medesima tentata estorsione di cui al capo L), articola sette motivi.
2.3.1 Con i primi due deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione, riproponendo innanzi tutto l'argomentazione già esaminata in ordine al difetto della prova di condotte intimidatorie poste in essere nei confronti del CO NT, capocantiere della NI, obiezione che sarebbe peraltro ancor più avvalorata dalla riconosciuta occasionalità dell'incontro avvenuto tra quest'ultimo ed il CO. Peraltro la prova della presunta richiesta estorsiva che avrebbe invece formulato l'imputato riposerebbe secondo il ricorrente esclusivamente sulle dichiarazioni dello stesso CO, non attendibili in quanto tardive ed interessate. Quanto alle intercettazioni svolte nel Bar La Genziana, queste sarebbero parimenti inattendibili, attesa la mancata identificazione di uno dei conversanti e il difetto di certezza sull'attribuibilità di una delle voci all'PI. Sul versante dell'elemento soggettivo, il ricorrente ne contesta l'integrazione, evidenziando come al più la condotta attribuita all'imputato dovrebbe ricondursi a quella dell'intermediario agente nell'interesse esclusivo della vittima e su invito di quest'ultima.
2.3.2 Con il terzo motivo analoghi vizi vengono prospettati con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, rilevandosi in proposito la mera occasionalità del rapporto intrattenuto con il NA SC e il fatto che per l'appunto l'PI si sarebbe attivato per recuperare la refurtiva su esclusivo impulso del CO, peraltro fornendogli consigli finalizzati ad evitare il pagamento di una somma maggiorata. Gli stessi vizi vengono dedotti anche con il quarto motivo in merito alla sussistenza dell'ulteriore aggravante contestata e cioè quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., obiettandosi in tal senso come nell'unica occasione in cui l'PI e i suoi presunti correi avrebbero agito congiuntamente e cioè in occasione - del primo incontro con il CO alcuna minaccia diretta o indiretta venne formulata, come confermato dalla stessa presunta vittima, secondo le dichiarazioni della quale per l'appunto la condotta estorsiva sarebbe stata consumata solo la notte successiva dal solo PI. Per il ricorrente inoltre tale aggravante sarebbe incompatibile con quella di cui all'art. 7 1. n. 203/1991, pure riconosciuta a carico dell'imputato.
2.3.3 Ancora errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione vengono denunziati con il quinto e sesto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, mentre con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione, lamentando lesione del diritto di difesa per il mancato accoglimento da parte della Corte territoriale della richiesta di audizione nel giudizio d'appello del teste CO finalizzata a comporre le aporie rilevate tra le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari e già evidenziate a sostegno dell'originaria richiesta di abbreviato condizionato proposta L'imputato.
2.4 Il ricorso proposto nell'interesse di CO PE, ulteriore imputato condannato esclusivamente per la tentata estorsione di cui al capo L), articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato. In parte il ricorrente propone censure sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi dell'PI e dello AN, eccependo il difetto della prova sulla responsabilità del NA nella perpetrazione del furto ai danni della NI e contestando l'interpretazione dell'intercettazione ambientale effettuata all'interno del Bar La Genziana anche in ragione della sua scarsa comprensibilità, nonchè rivendicando il ruolo di mero mediatore che il CO avrebbe svolto su incarico del CO, come dimostrato dalla sua mancata partecipazione alle successive vicende attraverso cui si sarebbe estrinsecato il reato. In tal senso del tutto apodittica sarebbe l'affermazione per cui l'imputato avrebbe agito anche per il proprio profitto e nella consapevolezza che in un momento successivo sarebbe stata formulata una richiesta estorsiva, mentre la sentenza non avrebbe colto l'intrinseca contraddizione tra il suo asserito concorso nel reato e il fatto che egli forni alla vittima suggerimenti finalizzati ad ottenere il pagamento di una cifra inferiore. I giudici del merito non avrebbero poi dimostrato l'effettiva esistenza di un accordo tra il NA ed il CO antecedente al suo incontro con il CO, le cui dichiarazioni peraltro la Corte territoriale non avrebbe sottoposto ad una doverosa ed approfondita verifica di attendibilità, come invece necessario trattandosi di testimone interessato. La sentenza avrebbe inoltre omesso di considerare come il citato CO, nelle sue prime dichiarazioni, non affermò in alcun modo che l'imputato gli avesse consigliato di non proporre denunzia ed invece individuò nell'PI colui che prospettò alla persona offesa come i problemi incontrati dalla società dovessero essere ricondotti alla mancata "regolarizzazione della propria posizione con chi di dovere". Ed in proposito i giudici dell'appello avrebbero omesso di considerare le testimonianze del Mastrogiovanni e del Santoro, per l'appunto concordi nel riportare la confidenza del CO per cui la richiesta estorsiva proveniva L'PI. Infine la Corte territoriale non avrebbe considerato come l'uscita di scena del CO già prima della formale presentazione della richiesta estorsiva porti in ogni caso a ritenere che egli abbia volontariamente desistito L'azione, senza che possa essergli rimproverata la mancata elisione del proprio contributo che, fino al momento dell'interruzione della sua presunta partecipazione alla consumazione del reato, non aveva ancora prodotto effetti illeciti tangibili. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, non avendo l'imputato prospettato alla persona offesa alcun male ingiusto e risultando comunque apodittica la motivazione della sentenza sia con riguardo all'affermato ricorso al metodo mafioso, sia all'intenzione dell'imputato di agevolare la cosca del NA. E sempre gli stessi vizi vengono prospettati anche con il terzo motivo in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche, statuizione peraltro fondata sull'erroneo presupposto della non incensuratezza dell'imputato.
2.5 Il ricorso proposto nell'interesse di EN IA, condannata per il reato di cui all'art. 495 c.p. originariamente qualificato al capo Q) sotto il titolo di cui all'art. 483 c.p., deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione. In proposito la ricorrente lamenta l'omessa valutazione, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, delle dichiarazioni rese dalla EN in merito alla sua convinzione di aver ritenuto il suo rapporto con NA CC come una vera e propria convivenza, così come dichiarato al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere con il medesimo i colloqui in carcere. Peraltro la stessa sentenza sarebbe sul punto contraddittoria nella misura in cui sembra riconoscere il rapporto di convivenza, contestandone esclusivamente la stabilità.
2.6 Il ricorso proposto nell'interesse di FU PE, condannato per la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), articola due motivi con i quali deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al ritenuto carattere mafioso della menzionata associazione ed alla dimostrazione della partecipazione dell'imputato alla medesima.
2.6.1 Quanto al primo profilo il ricorrente denunzia la circolarità della prova asseritamente costituita dalla consumazione da parte dei sodali di reati fine apoditticamente ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 7 1. n. 203/1991 ed al più ascrivibili al programma criminoso di una associazione semplice. Neutra sarebbe poi la circostanza che i presunti associati si riuniscano abitualmente nel bar La Genziana e riconoscano un ruolo sopraelevato a NA SC, mentre la Corte avrebbe artificiosamente interpretato il significato del rimprovero mosso dal FU all'imprenditore vittima dell'estorsione di cui al capo B), peraltro senza considerare che l'imputato già condannato in precedenza per tale reato in proposito ha sempre affermato di aver agito in maniera autonoma. Contraddittorio sarebbe inoltre trarre L'intercettazione in carcere tra il FU, la madre e la sorella ulteriore prova del carattere mafioso del sodalizio una volta che queste ultime sono state assolte proprio in appello L'accusa di essere intranee al medesimo, fermo restando che oggetto della conversazione sono meri pettegolezzi ovvero opinioni. Indimostrato è poi secondo il ricorrente che le sovvenzioni ricevute L'imputato nel corso della sua detenzione provenissero dal sodalizio piuttosto che dalla solidarietà di amici e parenti, tanto più che alcuna prova sussiste contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che tra i - - contribuenti vi fosse anche il citato NA SC, mentre gli altri sono stati tutti ritenuti proprio nel giudizio d'appello estranei all'associazione mafiosa. Infine dal compendio intercettativo valorizzato dai giudici territoriali non emergerebbe in alcun modo l'esistenza di un vincolo associativo e nemmeno la possibilità di ricondurre i singoli fatti di rilevanza penale eventualmente accertati ad un contesto unitario e tantomeno all'attività di un sodalizio mafioso.
2.6.2 Quanto alla partecipazione del FU all'associazione, il ricorrente riprende le obiezioni fondate sulla contraddittoria assoluzione di alcuni dei presunti sodali dell'imputato, ribadendo l'insufficienza della condanna subita dallo stesso per l'estorsione citata in precedenza a fondare la prova della sua intraneità all'associazione, a maggior ragione in difetto di una motivata confutazione delle spiegazioni da lui offerte in merito all'inquadramento dell'episodio ed alle ragioni che lo avevano spinto a commettere il crimine, peraltro, come detto, in assoluta autonomia. Né vale a dimostrare il contrario, secondo il ricorso, fatto che per il medesimo reato sia stato condannato anche il NA SC, sul cui coinvolgimento nella vicenda la sentenza si rivela apodittica non tenendo conto della circostanza per cui le modalità della sua consumazione divergono da quelle che hanno caratterizzato le altre estorsioni tentate dalla cosca NA, come evidenziato dal PG in udienza a sostegno della propria richiesta di assoluzione, nonché delle dichiarazioni della vittima, la quale ha sempre affermato di aver sempre e solo interloquito con il FU. Ancora il ricorrente ribadisce le censure a quella che considera la distorta ed assertiva interpretazione del rimprovero rivolto L'imputato alla suddetta vittima per non essersi rivolto a qualche soggetto del luogo prima di iniziare a lavorare con la propria ditta, frutto altresì dell'altrettanto apodittica interpretazione del colloquio intercettato tra lo stesso ed i suoi familiari. Infine la Corte non avrebbe considerato come il FU in passato sia stato assolto da analoga accusa nell'ambito del procedimento c.d. AN e come, successivamente a tale assoluzione, egli si sia allontanato per un lungo periodo da SC, rientrandovi solo sporadicamente anche a causa dei lunghi periodi di carcerazione sofferti a Milano, dove era emigrato.
2.6.3 II 25 gennaio 2017 il difensore dell'imputato ha depositato motivi nuovi con i quali eccepisce errata applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, contestata in riferimento ad una precedente condanna per reati concernenti il traffico di stupefacenti ed a quella per il già citato reato di estorsione di cui al capo B) connesso all'attività dell'associazione mafiosa per cui si procede e che all'evidenza non è stato commesso successivamente al passaggio in giudicato di tale ultima condanna, come invece necessario perché la stessa potesse essere valutata ai fini dell'applicazione del menzionato istituto.
2.7 Il ricorso proposto nell'interesse di NA RG PE, condannato per la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), articola quattro motivi.
2.7.1 Con il primo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale, violazione di quella processuale e vizi della motivazione in merito al rigetto, peraltro non autonomamente argomentato, delle eccezioni relative all'ammissione all'udienza del 27 giugno 2013 della costituzione di parte civile del comune di SC, da ritenersi invece illegittima in quanto intempestiva, essendo intervenuta dopo l'introduzione del rito abbreviato e comunque proposta da soggetto non legittimato, in quanto presentata dal sostituto officiato ex art. 102 c.p.p. del difensore e procuratore speciale nominato nell'atto di costituzione.
2.7.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con il quale si lamenta la lesione del diritto di difesa conseguente al mancato deposito integrale dei supporti fisici delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del bar La Genziana, deposito che ha riguardato solo quelli selezionati dal pubblico ministero in violazione degli artt. 416 e 419 c.p.p., nonché 130 disp. att. c.p.p. In proposito il ricorrente deduce altresì l'apoditticità della risposta fornita dalla Corte territoriale all'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, ritenuta generica nonostante fosse stato precisato che le captazioni sottratte alla cognizione della difesa erano quelle effettuate tra il 23 febbraio ed il 23 maggio 2012. 2.7.3 Con il terzo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla valutazione della prova della responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli. In proposito il ricorrente lamenta la contraddittorietà della condanna del NA sulla base del medesimo materiale indiziario utilizzato per assolvere alcuni dei suoi familiari, soluzione ispirata alla presunta caratura mafiosa dell'imputato, peraltro solo congetturalmente ricostruita in difetto dell'accertato concorso del medesimo in alcuno dei reati fine dell'associazione contestati nel presente procedimento e trascurando che il suo pregresso coinvolgimento nei processi che hanno riguardato l'attività della cosca NA-IE è sempre esitato in pronunzie assolutorie. Vaghe, come già evidenziato dalla Suprema Corte in occasione di precedenti annullamenti, sarebbero poi le condotte tenute dal NA nell'ambito della vicenda relativa alla tentata estorsione ai danni del OR (capo K), l'unica nel cui ambito si sarebbe manifestata la sua adesione al sodalizio, pur non essendogli tale reato mai stato contestato. Peraltro egli mai sarebbe stato protagonista di alcuna delle conversazioni intercettate relative a tale vicenda, essendo il suo nome stato solo evocato sporadicamente da altri e in contesti limitati. Né, del resto, il menzionato OR avrebbe mai attribuito all'imputato la responsabilità per il danneggiamento del suo veicolo. Non di meno la Corte territoriale ha in proposito omesso di considerare la conversazione intrattenuta da quest'ultimo con il figlio il 3 maggio 2012, dalla quale si evincerebbe in maniera chiara la sua estraneità alle dinamiche 'ndranghetiste e che per l'appunto era stata valutata come positivo riscontro delle dichiarazioni rese dal NA nel corso del suo interrogatorio in occasione dell'annullamento senza rinvio disposto da questa stessa sezione della Corte nell'incidente cautelare. Illogica si rivelerebbe poi la motivazione della sentenza nella misura in cui attribuisce all'imputato la paternità dell'autorizzazione rilasciata al OR di collocare il proprio furgone in una determinata zona del Porticciolo di SC, giacchè, se effettivamente in tal modo questi sarebbe stato posto sotto la protezione della cosca, non si comprende perché poi lo stesso furgone sarebbe stato dato alle fiamme. E peraltro sul punto i giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare la prova acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed allegata al ricorso da cui si evince che il suddetto incendio fu dovuto a cause accidentali. Sempre con riguardo alla suddetta vicenda il ricorrente lamenta come i giudici dell'appello abbiano omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno delle dichiarazioni dell'imputato in merito alla domanda di concessione dell'area portuale, attribuendo invece in maniera arbitraria valore indiziante a quanto riferito dal OR in merito alla sua percezione della presunta caratura mafiosa della famiglia NA. La sentenza impugnata rivelerebbe poi un ulteriore profilo di contraddittorietà laddove ha derubricato l'accusa mossa all'imputato escludendo la sua qualifica di vertice apicale del sodalizio, poiché degradando il NA ed assolvendo coloro che secondo l'impostazione originaria insieme a lui lo dirigevano ha finito per mettere in discussione la stessa esistenza dell'associazione.
2.7.4 Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena, nonostante l'avvenuta esclusione di tutte le aggravanti originariamente contestate, ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.8 Nell'interesse di NA SC hanno proposto ricorso entrambi i difensori con pluralità di atti.
2.8.1 Quello depositato una prima volta l'11 marzo 2016 L'avv. Nigro su carta intestata dell'avv. Dieni ed a firma di entrambi i difensori e, successivamente, anche dallo stesso avv. Dieni il 16 marzo 2016, articola sei motivi.
2.8.1.1 I primi due svolgono le medesime eccezioni proposte con i primi due motivi del ricorso proposto dallo stesso difensore nell'interesse di NA RG PE, alla cui illustrazione si rinvia attesa la loro sostanziale sovrapponibilità.
2.8.1.2 Con il terzo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla valutazione della prova della responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestatogli al capo A). In proposito il ricorrente rileva innanzi tutto come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, quello d'appello abbia sostanzialmente escluso la struttura familistica del sodalizio cui si riferisce l'imputazione, giungendo però ad affermarne l'esistenza e la partecipazione al medesimo dell'imputato esclusivamente dalla consumazione dei delitti scopo e dal coinvolgimento del NA negli stessi. In secondo luogo lamenta come la Corte territoriale abbia omesso di confutare i rilievi difensivi svolti con il gravame di merito, apoditticamente tacciandoli di genericità. I giudici dell'appello avrebbero poi altrettanto apoditticamente interpretato in maniera distorta e colpevolista il compendio intercettativo di riferimento, senza però spiegare perchè in alcuni casi come ad www esempio in quelli delle captazioni dei colloqui tra il FU ed i suoi familiari e dell'intercettazione del 27 febbraio 2012 all'interno del bar La Genziana - il contenuto sia stato ritenuto non inequivoco al fine dell'assoluzione dei coimputati del NA SC e invece idoneo a suffragare l'accusa nei confronti di quest'ultimo. Quanto poi all'attribuzione all'imputato del ruolo di promotore dell'associazione, desunta dalla vicenda estorsiva di cui al capo K), il ricorrente ripropone le censure relative all'omesso confronto con la documentazione acquisita nel giudizio d'appello di cui già si è detto esaminando il ricorso di NA RG PE. Ed in proposito priva di giustificazione sarebbe altresì la ricostruzione fornita dai giudici territoriali nella misura in cui l'originaria contestazione identificava il vertice della cosca nello stesso padre dell'imputato, nel IE e in NA NI, mentre alcun elemento viene fornito in merito alla posizione sovraordinata asseritamente ricoperta da NA SC.
2.8.1.3 Con l'articolato quarto motivo i medesimi vizi vengono dedotti in riferimento alla responsabilità dell'imputato per i reati fine del sodalizio per i quali ha riportato condanna. In tal senso, in via generale, il ricorrente contesta l'idoneità delle intercettazioni utilizzate dai giudici del merito a fondare la prova del coinvolgimento del NA nei suddetti reati, risultando le stesse non certe nel loro contenuto e non gravemente indizianti, tanto più che alcun riscontro sarebbe stato individuato a sostegno delle medesime. Inoltre, dalla conversazione intercettata tra l'imputato e il proprio padre, emergerebbe invece la sua estraneità alle condotte eventualmente addebitabile ai propri familiari.
2.8.1.4 Ciò premesso, con riguardo all'estorsione di cui al capo B) il ricorso lamenta la natura sostanzialmente congetturale del ragionamento attraverso cui è stata affermata la responsabilità del NA in difetto di elementi concreti comprovanti tale ipotesi e nonostante la stessa Corte territoriale, trattando la posizione di altri imputati, abbia contraddittoriamente messo in discussione il rilievo indiziario delle intercettazioni ai danni del FU utilizzate per sostenere la decisione. Quanto alle estorsioni consumate e tentate ai danni della Calme Beton s.r.l. contestate, rispettivamente, ai capi C) e D), la sentenza avrebbe invece ignorato i rilievi svolti con il gravame di merito circa l'attendibilità dei testi RO e EZ, che in prima battuta avevano negato di aver ricevuto richieste estorsive. Non di meno, per essere utilizzabili, le dichiarazioni del primo, già indagato per tale motivo per il reato di favoreggiamento e in quanto tale interessato a ritrattare quanto affermato in precedenza, avrebbero dovuto essere riscontrate ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., mentre irrituale sarebbe stata l'acquisizione nel giudizio abbreviato del decreto di archiviazione relativo al procedimento per il suddetto reato. Sotto altro profilo il ricorrente contesta l'autonomia della condotta di cui al capo D), posto che, come riferito dai menzionati testimoni, la successiva sollecitazione al versamento di somme maggiori si ricollega agli accordi intervenuti in occasione della primigenia richiesta estorsiva.
2.8.1.5 In merito alla tentata estorsione continuata di cui al capo E), del tutto ingiustificato ed illogico sarebbe il collegamento operato dalla Corte territoriale tra gli atti di danneggiamento subiti dalla Fondazioni Speciali s.p.a. nell'agosto del 2011 e quelli perpetrati nel successivo marzo del 2012, stante l'inidoneità dell'omologia tra le modalità esecutive degli stessi ad unificare i diversi episodi. Conseguentemente le intercettazioni effettuate in tale ultima data ai danni del NA non sarebbero contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - elemento sufficiente per addebitargli i fatti accaduti ben sette mesi prima. Peraltro dalle suddette captazioni non emergerebbero concreti elementi per sostenere che sia stata esercitata alcuna violenza o minaccia con finalità estorsiva, circostanza che evidenzia l'inconfigurabilità del tentativo oggetto di contestazione, posto che per la sua integrazione è necessario che gli atti idonei ed inequivocabilmente diretti alla consumazione del reato possano effettivamente considerarsi esecutivi di quest'ultimo, corrispondendo, anche solo in minima parte, a quelli tipizzati nella fattispecie legale di riferimento, con esclusione, quindi, di quelli meramente preparatori. Quanto invece al reato di furto pluriaggravato di cui al capo F), episodio ritenuto connesso alla medesima strategia intimidatoria ai danni della citata Fondazioni Speciali, i giudici dell'appello avrebbero arbitrariamente e creativamente interpretato un brano delle conversazioni intercettate di per sé inidoneo a fondare le conclusioni assunte in merito al coinvolgimento dell'imputato nella consumazione del reato. Con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo G) il ricorrente ribadisce le doglianze proposte in relazione ai reati di cui al capo E), rilevando come dalle intercettazioni poste a fondamento della decisione non emerga alcun elemento indicativo del coinvolgimento del NA nella vicenda, rimanendo insufficiente sul piano indiziario l'evocata analogia tra le modalità di esecuzione del reato e quelle registrate in relazione ad altri episodi.
2.8.1.6 In ordine alla tentata estorsione ai danni del OR di cui al capo K) il ricorso denunzia difetto di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare giungendo addirittura a negarne l'esistenza la documentazione - prodotta dalla difesa da cui si evince come tra la presunta vittima dell'estorsione ed il NA non vi fosse invero alcuna contrapposizione in merito all'assegnazione delle aree del porto di SC. Dalle intercettazioni citate dalla sentenza non emergerebbe poi alcun elemento in grado di ipotizzare la programmazione da parte dell'imputato di alcuna attività estorsiva ai danni del OR, evidenziando, anzi, il colloquio con il figlio della persona offesa come questa non nutrisse alcun timore nei confronti del NA o fosse oggetto di intimidazione. Peraltro i giudici del merito avrebbero in proposito valorizzato anche quelle captazioni che questa Corte aveva ritenuto non univocamente indizianti, annullando per ben due volte l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di NA RG PE, la seconda senza rinvio. Infine il ricorrente ripropone la doglianza già illustrata trattando il ricorso del padre dell'imputato ad oggetto l'omessa valutazione della documentazione acquisita nel giudizio d'appello da cui si evincerebbe l'accidentalità dell'incendio del furgone del OR.
2.8.1.7 Con riguardo alla tentata estorsione ai danni della NI s.r.l. di cui al capo L) ed al connesso furto di cui al capo M), viene innanzi tutto dedotta l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta dalla sentenza con riferimento all'oggetto ed alle modalità di versamento della tangente assertivamente imposta alla suddetta società. Inconsistente sarebbe poi la prova del fatto che il mandante delle presunte richieste estorsive sia stato l'imputato, poichè l'incontro tra questi e coloro che sono stati individuati come gli esecutori materiali è avvenuto successivamente al momento in cui gli stessi avrebbero avuto l'abboccamento con il rappresentate della azienda taglieggiata. Non solo, dagli atti risulta che fu quest'ultimo ad incaricare il CO di recuperare beni sottratti alla società, mentre L'intercettazione del 23 aprile 2012 menzionata in sentenza risulta come il NA abbia chiaramente preso le distanze dal furto. In tal senso è dunque apodittica e congetturale per il ricorrente l'affermazione della Corte territoriale per cui tale presa di distanza sarebbe stata meramente strumentale ed invece manifestamente illogica la successiva osservazione in ordine all'irrilevanza della mancata acquisizione della prova del coinvolgimento nel furto, pur ritenuto funzionale alla perpetrazione dell'estorsione.
2.8.1.8 Quanto al furto aggravato di cui al capo O), la giustificazione offerta dai giudici dell'appello a sostegno della conferma della condanna dell'imputato si ridurrebbe al già criticato valore indiziario delle analogie operative riscontrate in relazione ad altre azioni criminose, in questo caso ancor meno significativo nella misura in cui gli stessi hanno contestualmente assolto il NA dalla connessa accusa di aver tentato un'estorsione ai danni del proprietario dei beni sottratti. Peraltro il ragionamento probatorio svolto in sentenza sarebbe viziato dalla distorta interpretazione del compendio intercettativo di riferimento, dal quale contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato non emerge in alcun modo che al suddetto furto abbiano partecipato i coimputati AT e UN, posto che nelle conversazioni che li riguardano questi fanno riferimento ad attrezzi diversi a quelli sottratti alla LA & LT. Alcun valore indiziario avrebbe poi il ritrovamento in un terreno del NA di un attrezzo (nella specie un verricello a scoppio) del medesimo tipo, posto che non sussisterebbe alcun elemento in grado di identificarlo con quello oggetto del furto. Allo stesso modo, _ con riguardo alla ricettazione di un perforatore contestata al capo P) ed anch'esso rinvenuto in un terreno dell'imputato, non sussisterebbe prova alcuna del reato presupposto e cioè che il bene sia stato oggetto di furto, posto che il suo titolare non l'ha mai denunziato. Sempre con il motivo in esame viene infine contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 in riferimento ai reati fine dell'associazione. In proposito il ricorrente censura come meramente apparente l'apparato giustificativo posto dai giudici del merito a sostegno del ritenuto effettivo impiego del metodo mafioso, il quale, con riferimento al reato di estorsione, non può coincidere con il ricorso alla violenza o alla minaccia necessarie per l'integrazione della relativa fattispecie, ma deve manifestarsi in maniera più specifica e, soprattutto, deve essere percepito dalla persona offesa come tale. Non di meno la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare con riguardo alla sussistenza del dolo specifico che caratterizza l'aggravante in questione.
2.8.1.9 Con quinto motivo vengono dedotti inosservanza della legge penale e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'esplicitazione dei criteri dispiegati nella determinazione degli aumenti di pena disposti per la continuazione dei reati satellite. Con il sesto motivo e con riferimento alla disposta confisca ex art. 416-bis comma 7 c.p. del bar La Genziana, il ricorrente lamenta l'ingiustificata attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto dell'attività commerciale in difetto dell'esercizio in maniera continuativa da parte del medesimo di effettiva attività gestoria, certamente non identificali con le quelle materiali svolte dal NA all'interno del suddetto bar, di cui era in realtà un mero dipendente, essendo la gestione del medesimo riconducibile esclusivamente a NA LA e NA CC. Non di meno la Corte territoriale avrebbe omesso l'accertamento della pertinenzialità o strumentalità dell'esercizio commerciale all'attività dell'associazione, certamente non desumibile dal semplice fatto che al suo interno siano state intercettate alcune conversazioni (peraltro solo 27 sulle oltre 10.000 captate) ritenute funzionali alla prova del reato, in difetto della dimostrazione che lo stesso fosse luogo necessario per lo svolgimento delle presunte riunioni finalizzate alla pianificazione dei reati fine del sodalizio. Né infine vi sarebbe prova dell'intestazione fittizia del bar a NA LA ovvero della effettiva disponibilità del bene in capo all'imputato, fermo restando che nei confronti della prima (terza estranea al reato) non è configurabile come invece surrettiziamente prospettato nel provvedimento impugnato - alcuna dolosa elusione di un presunto dovere di vigilanza sull'operato del secondo.
2.8.2 Il ricorso proposto su carta intesta dell'avv. Nigro ed a firma di entrambi i difensori depositato l'11 marzo 2016 articola sette motivi.
2.8.2.1 Con il primo viene dedotto difetto di motivazione in ordine alle discrasie rilevate con il gravame di merito tra la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni _ effettuata nei brogliacci della PG e quella svolta dal consulente della difesa. Con il secondo vengono prospettati i medesimi vizi e svolte argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle contenuto nel quarto motivo dell'altro ricorso con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per l'estorsione contestata al capo B), sottolineandosi in particolare l'inconsistenza dimostrativa della ritenuta analogia delle modalità esecutive dell'illecito con quelle registrate in occasione di ulteriori episodi similari, nonché il fatto che la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui, per un verso, riconduce al NA tutte le estorsioni consumate nel territorio di SC in ragione del ruolo direttivo asseritamente ricoperto dal medesimo in seno al sodalizio mafioso ivi operante e per l'altro espressamente esclude tale circostanza nel trattare la vicenda di un coimputato. Non di meno secondo il ricorrente alcun valore indiziario avrebbero i colloqui intercettati in carcere tra il FU e i suoi familiari risultando evidente che gli stessi fossero consapevoli di essere ascoltati alla luce dei comportamenti tenuti nel corso delle conversazioni. Infine ulteriormente contraddittoria sarebbe la valutazione della presunta intensità dei contatti telefonici tra il suddetto FU e l'imputato, che si fonda su parametri disattesi in altre occasioni dalla Corte territoriale.
2.8.2.2 Con il terzo motivo viene riproposta l'eccezione relativa all'inutilizzabilità del decreto di archiviazione relativo al procedimento per reato di favoreggiamento a carico del teste RO, acquisito in violazione dell'art. 441 comma 5 c.p.p. posto che in precedenza lo stesso G.u.p. aveva respinto la richiesta di produzione dell'atto, il quale non poteva dunque ritenersi necessario ai fini della decisione. Quanto invece alla valutazione dell'attendibilità del menzionato teste, la Corte non avrebbe tenuto conto dell'inverosimiglianza della sua affermazione di essersi personalmente fatto carico del pagamento della tangente (pari a ben 3.000 euro mensili) tacendo la circostanza alla società di cui era dipendente, mentre irrilevanti sarebbero le conferme tratte dalle deposizioni del fratello del RO e dello EZ, trattandosi di testimonianze de relato che trovano la comune fonte nel RO stesso. Il quarto motivo propone censure in tutto sovrapponibili a quelle svolte nel corrispondente motivo dell'altro ricorso con riguardo all'imputazione di al capo K) ed in riferimento all'omessa valutazione della documentazione attestante l'accidentalità dell'incendio del furgone del OR, mentre con il quinto il ricorrente lamenta vizi della motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova in relazione al medesimo episodio, evidenziando in particolare come dalle stesse intercettazioni evocate dalla sentenza emerga come il NA abbia negato il suo coinvolgimento nell'attentato. Sempre con lo stesso motivo il ricorrente ripropone alcune delle doglianze svolte nell'altro ricorso con riguardo, questa volta, ai fatti di cui ai capi L) ed M).
2.8.2.3 Con il sesto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo A) ed alla partecipazione alla medesima del NA SC. In proposito, ripercorrendo in larga parte argomenti già svolti nell'altro ricorso, viene posto l'accento sulla trascurata assoluzione in passato di NA RG PE da ogni addebito associativo, risultando dunque ingiustificato ritenere che questi avrebbe trasmesso al figlio il comando della cosca, nonché sul fatto che in sostanza il sodalizio sarebbe costituito L'imputato e da tre soli sodali e avrebbe più che altro tentato estorsioni senza esito, rivelando ben poca capacità intimidatoria. Infine con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente ripropone le censure in merito alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla giustificazione degli aumenti di pena disposti per la continuazione già svolte nel sesto motivo dell'altro ricorso.
2.8.3 Sempre con riguardo alla posizione del NA SC, deve infine darsi atto che il 14 marzo 2016 è stato depositato a firma dell'avv. Dieni un terzo ricorso. Il primo motivo e la prima parte del secondo riproducono i corrispondenti motivi di quello depositato l'11 marzo 2016. Sempre con il secondo motivo viene eccepita nuovamente anche l'omessa valutazione delle discrasie evidenziate dalla difesa tra la relazione del proprio consulente ed i brogliacci in merito all'effettivo contenuto di alcune intercettazioni, mentre nel prosieguo e con i successivi motivi vengono dedotte questioni attinenti posizioni di soggetti diversi dal NA SC imputati in altro procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di Milano.
2.9 Con unico atto a firma dell'avv. SC LA sono proposti otto motivi nell'interesse di AT RO, LA AR e RI IE.
2.9.1 Con il primo e in relazione alla posizione del LA vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla condanna del medesimo per le estorsioni tentate o consumate di cui ai capi C) e D). In proposito il ricorrente lamenta l'arbitraria ed apodittica interpretazione in chiave indiziaria delle conversazioni captate all'interno del bar La Genziana il 3 marzo 2012, limitandosi però ad estrapolare dal relativo contesto alcune frasi dal significato ambiguo e comunque "aperto", nonché, in ogni caso, prive di riferimenti individualizzanti all'imputato, del quale risulta dimostrata solo la presenza all'interno dell'esercizio commerciale, ma non anche la effettiva partecipazione alle suddette conversazioni. Sul punto i giudici territoriali avrebbero peraltro ignorato le spiegazioni offerte dal LA in merito alla sua frequentazione del menzionato bar. Sotto altro profilo il ricorrente ripropone le doglianze già esaminate trattando i ricorsi di NA SC in merito alla tenuta della motivazione con riguardo all'attendibilità dei testi RO e EZ, affermata senza tenere conto del fatto che in un primo momento essi avevano negato agli inquirenti di aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva.
2.9.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi della motivazione nell'interesse di tutti e tre i ricorrenti in riferimento alla tentata estorsione di cui al capo E). In tal senso viene eccepito che dalla già menzionata conversazione intercettata il 3 marzo 2012 al più potrebbe evincersi la stipulazione tra i protagonisti della stessa di un accordo finalizzato alla programmazione delle attività preparatorie di un futura estorsione inidoneo ad integrare gli estremi del tentativo punibile, tanto più che alcuna prova è stata fornita in sentenza in merito all'effettiva presentazione di una richiesta estorsiva o anche solo di un contatto con rappresentanti della società vittima del danneggiamento, mentre la stessa ha omesso di confrontarsi con le obiezioni difensive in ordine alla asserita conoscenza da parte degli imputati dell'ubicazione del cantiere e della dislocazione in esso dei macchinari, della operatività delle ditte sul territorio e dei rispettivi referenti cui le stesse versavano il "pizzo". Nello stesso senso meramente congetturali sarebbero le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito all'effettiva natura intimidatoria dell'attentato effettuato il giorno successivo ai danni di un macchinario della Fondazioni Speciali s.p.a., presunta vittima del tentativo di estorsione. Con specifico riferimento alla posizione del LA, di cui mai è stata dimostrata l'intraneità a sodalizi mafiosi, viene poi eccepita l'inconferenza del suo presunto coinvolgimento nella vicenda oggetto delle imputazioni sub C) e D) ai fini della prova della sua partecipazione al reato di cui si tratta, lamentandosi in proposito nuovamente l'arbitraria interpretazione delle intercettazioni che lo riguardano, attesa l'assoluta non univocità del loro significato.
2.9.3 Censure del tutto sovrapponibili a quelle testè esaminate vengono dedotte con il terzo motivo nell'interesse del AT e del RI in riferimento all'imputazione di tentata estorsione di cui al capo G), mentre, sempre nell'interesse dei citati imputati, il ricorso deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla tentata estorsione di cui al capo K). Vengono in tal senso riprese le doglianze già illustrate trattando i ricorsi dei coimputati nel medesimo reato in merito all'omessa valutazione della documentazione attestante l'accidentalità dell'incendio del furgone del OR e il contenuto delle intercettazioni a carico del NA, idonee ad escludere che egli sia stato il mandante dell'azione criminosa. Oggetto di censura è altresì l'interpretazione della telefonata intercorsa il 18 febbraio 2012 tra il MA ed il RI e, più in generale, la mancata acquisizione di riscontri al compendio intercettativo di riferimento alla luce dell'oggettiva incertezza del suo contenuto, dal quale comunque non emergerebbe il conferimento ai due imputati di qualsivoglia mandato di natura illecita. Infine la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente ritenuto attendibili le dichiarazioni di OR CC e OR RL, senza considerare le contraddizioni logiche che emergono dal loro narrato. Ancora nell'interesse del MA e del RI gli stessi vizi vengono dedotti con il quinto motivo con riguardo al furto aggravato di cui al capo O), lamentandosi la natura meramente congetturale dell'argomentazione spesa dalla Corte territoriale per confutare l'obiezione difensiva per cui non vi sarebbe coincidenza tra i beni sottratti e quelli menzionati nella conversazione captata il giorno successivo al furto ed utilizzata per fondare la responsabilità degli imputati ovvero che dalla stessa si evinca che i conversanti abbiano inteso rivelare il proprio diretto coinvolgimento nel crimine.
2.9.4 Con il sesto motivo, nell'interesse di tutti e tre i ricorrenti, vengono dedotti errata applicazione della legge penale, violazione di norme processuali e vizi della motivazione in merito alla ritenuta partecipazione dei medesimi all'associazione mafiosa di cui al capo A). Sotto un primo profilo viene eccepito che la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe illegittimamente strutturata per relationem a quella della pronunzia di primo grado, nella misura in cui avrebbe omesso il confronto con le obiezioni mosse con il gravame di merito a quest'ultima. In secondo luogo vengono ribadite tutte le censure sull'interpretazione e sul reale significato probatorio delle intercettazioni dispiegate anche a sostegno dell'accusa relativa al reato associativo (la cui prova sarebbe stata sostanzialmente desunta da quella della presunta partecipazione alla consumazione dei reati fine), le quali peraltro non conterrebbero alcun riferimento effettivamente individualizzante nei confronti degli imputati funzionale a giustificarla, né riferimenti espliciti a loro condotte partecipative. Sotto altro profilo alcuna dimostrazione la sentenza fornirebbe dell'effettiva natura mafiosa del sodalizio contestato, trasformando tra l'altro in maniera del tutto apodittica mere riunioni conviviali quali quelle tenutesi nel bar La Genziana - in summit 'ndranghetisti. Ancora i ricorrenti eccepiscono il carattere sporadico delle attività criminose contestate e, quindi, la loro inidoneità a caratterizzare quella capacità di intimidazione nel territorio di riferimento tipico di una consorteria mafiosa, mentre comunque non emergerebbero dal compendio probatorio elementi in grado di rivelare la struttura propria di un sodalizio corrispondente a quello evocato L'art. 416-bis c.p.
2.9.5 Con il settimo motivo i ricorrenti ripropongono le medesime censure esaminate trattando gli altri ricorsi in merito all'omessa giustificazione da parte della sentenza impugnata della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 contestata con riguardo ai supposti reati fine dell'associazione, mentre con l'ottavo errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione vengono dedotti in riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, profilo in relazione al quale si eccepisce in particolare la mancata revisione dell'aumento per la continuazione stabilito per la vicenda cristallizzata nei capi O) e N) dell'imputazione a seguito dell'intervenuta assoluzione degli imputati per il reato contestato in tale ultimo capo.
2.10 Nell'interesse di MA RO ha proposto ricorso con atto autonomo anche l'altro difensore, avv. Riccardi, articolando nove motivi.
2.10.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, eccependo l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con il decreto n. 319/12 RIT in quanto motivato solo per relationem ad un'informativa di polizia giudiziaria in parte omissata e privo della specifica indicazione dei reati per cui si procedeva. Eccezione peraltro già svolta con il gravame di merito, ma sulla quale, lamenta il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe sostanzialmente fornito risposta, rinviando a quanto osservato sul punto nella pronunzia di primo grado.
2.10.2 Con il secondo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito ai reati di cui al capo E). In particolare il ricorrente lamenta innanzi tutto come nel suddetto capo siano contestati all'imputato sotto il vincolo della continuazione più tentativi di estorsione ai danni delle Fondazioni Speciali s.p.a., la cui prova sarebbe fondata esclusivamente su di un brano estrapolato dalla conversazione intercettata nel bar La Genziana il 3 marzo 2012 ed il cui contenuto la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ricollegato all'attentato subito dalla menzionata società il giorno successivo soltanto sulla base dell'evidenziato dato cronologico. Non di meno, del tutto illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto tale presunta prova sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del MA anche per gli altri danneggiamenti perpetrati nell'arco di diversi mesi nel cantiere delle Fondazioni Speciali, pur nel riconosciuto difetto di elementi in grado di connettere direttamente tali episodi alla sua persona. Il ricorso ripropone poi le obiezioni svolte negli altri atti d'impugnazione in merito all'inconfigurabilità del contestato tentativo di estorsione, posto che questo si perfezionerebbe soltanto in presenza della consumazione di atti esecutivi corrispondenti a quelli che definiscono la fattispecie tipica del reato, mentre nel caso di specie alcuna richiesta estorsiva è stata mai esplicitata nei confronti della supposta persona offesa, che nemmeno ha avuto contezza dell'identità da cui promanasse la presunta intimidazione. Pertanto meramente generici risulterebbero i riferimenti operati dalla sentenza per giustificare le conclusioni assunte alla notoria operatività nel territorio di organizzazioni criminali dediti a similari pratiche estorsive ai danni di imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche ovvero alle vaghe congetture effettuate dai dipendenti della società. Infine si lamenta l'omessa motivazione in merito alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi del terzo comma dell'art. 56 c.p., doglianza che è stata successivamente riproposta anche in riferimento ai fatti di cui ai capi G) e K).
2.10.3 Con riguardo al furto perpetrato ai danni della citata Fondazioni Speciali contestato al capo F), con il terzo motivo viene eccepita la manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata su inferenze logiche prive di una effettiva base fattuale ovvero sull'artefatto collegamento di risultanze processuali e segnatamente la telefonata intervenuta tra il MA ed il NA SC la mattina del furto ed il loro successivo incontro verso l'ora di pranzo dello stesso giorno.
2.10.4 Errata applicazione della legge penale ed ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il quarto motivo con riguardo alla vicenda estorsiva oggetto del capo G). In proposito il ricorrente denunzia innanzi tutto il travisamento della intercettazione, ambientale del 29 febbraio 2012 riguardante un colloquio tra NA ed il RI al quale il MA non era presente e nel corso del quale dunque -contrariamente non ricevette alcun incarico relativo al a quanto sostenuto dalla sentenza danneggiamento successivamente perpetrato ai danni della Compagnia Portuale LI s.r.l. In secondo luogo lamenta l'omessa confutazione delle obiezioni svolte con i motivi d'appello argomentando da altra intercettazione (effettuata il 3 marzo 2012) dal cui contenuto emergerebbe come l'attentato oggetto di contestazione non sia addebitabile all'imputato ed ai suoi presunti sodali. Infine vengono riproposti anche in riferimento all'episodio di cui si tratta i rilievi già illustrati in precedenza in merito all'inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 56 e 629 c.p. in difetto della prova della finalità estorsiva del danneggiamento menzionato.
2.10.5 Analoghi vizi vengono denunziati con il quinto motivo a proposito della tentata estorsione ai danni del OR di cui al capo K). In tal senso il ricorrente lamenta il travisamento del colloquio intercettato tra il RI e il MA e dal cui contenuto è stato desunto il coinvolgimento di quest'ultimo nella consumazione dell'attentato ai danni del furgone della persona offesa. In particolare la Corte territoriale avrebbe travisato un brano di tale colloquio da cui si evincerebbe come il riferimento operato dai conversanti alla necessità di rifornire di benzina un ciclomotore non corrispondesse ad un linguaggio cifrato, bensì ad una reale esigenza. In ogni caso le argomentazioni spese dai giudici dell'appello per sostenere la propria tesi -comprese quelle concernenti il presunto smarrimento da parte del RI del proprio telefonino sarebbero apodittiche in assenza di una base fattuale idonea a giustificarle e comunque viziate L'omessa valutazione di altra intercettazione che vede protagonisti i medesimi soggetti. Il ricorrente ripropone inoltre le doglianze già esaminate trattando gli altri ricorsi e relative all'omessa valutazione della documentazione che esclude l'origine dolosa dell'incendio del furgone del OR e censura la mancata derubricazione del fatto sotto il titolo della violenza privata in ragione del difetto in capo alla persona offesa di un effettivo diritto al conseguimento dell'area demaniale su cui stazionava il suo furgone e, conseguentemente, dell'assenza di un danno patrimoniale ingiusto, invece necessario per la configurabilità del delitto di estorsione. Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il sesto motivo con riguardo al furto aggravato contestato al capo O) e con il quale viene riproposta l'obiezione relativa alla mancata coincidenza tra i beni di cui discorrono il MA ed il RI nell'intercettazione evocata dalla sentenza e quelli di cui è stata denunziata la sottrazione dalla LA & LT, evidenziandosi altresì come la Corte territoriale abbia in proposito sostanzialmente travisato i motivi d'appello sul punto.
2.10.6 Con il settimo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A). In proposito il ricorrente contesta il valore indiziario degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso cui si riferisce la contestazione, che in definitiva troverebbero il loro fulcro essenzialmente nell'intercettazione utilizzata per comprovare i reati di cui ai capi E) e dunque un unico episodio criminoso, mentre assente sarebbe la dimostrazione dell'effettivo contributo prestato all'esistenza dell'associazione dal MA, nonché dal RI, mentre contraddittoria sarebbe la motivazione della sentenza con riguardo all'intraneità al sodalizio del FU. Illogica sarebbe poi la motivazione della sentenza nella parte in cui svaluta apoditticamente l'esclusione dell'imputato L'incontro tra il NA ed una delle vittime delle estorsioni, episodio invece indicativo della sua estraneità al contesto associativo. Inoltre la Corte territoriale, per aggirare l'obiezione difensiva relativa alla concentrazione temporale della consumazione dei presunti reati fine del sodalizio, avrebbe congetturalmente interpretato brani di intercettazioni come ipotetici riferimenti operati alla risalenza dell'attività illecita e richiamato l'estorsione di cui al capo B), reato però non contestato al MA. Carente sarebbe infine l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza in capo a quest'ultimo dell'elemento soggettivo proprio del reato addebitatogli.
2.10.7 Con l'ottavo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 ed in proposito il ricorrente avanza censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle illustrate trattando gli altri ricorsi. E gli stessi vizi vengono denunziati infine anche con il nono motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p., nonché in merito alla commisurazione complessiva della pena ed alla giustificazione dell'entità degli aumenti disposti per la continuazione.
3. Con memoria depositata il 27 gennaio 2017 il difensore di NA NI ha chiesto che il ricorso del P.G. venga dichiarato inammissibile perché generico e versato in fatto, rilevando come la Corte territoriale, in assenza di nova probatori sopravvenuti a tale pronunzia, si sia sostanzialmente e correttamente accodata alla decisione con la quale la Prima Sezione di questa Corte aveva annullato il provvedimento cautelare emesso nel presente procedimento a carico dell'imputato. Analoghe conclusioni sono state prospettate con memorie depositate rispettivamente il 2, 10 ed il 12 febbraio 2017 nell'interesse dell'altro NA NI, del NA CC, del IE TE e della FU TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati o inammissibili, ad eccezione di quello di NA RG PE, nei limiti che verranno illustrati.
2. Preliminare è in ogni caso l'esame delle eccezioni processuali proposte da alcuni dei ricorrenti.
2.1 Manifestamente infondate sono innanzi tutto quelle relative alla costituzione di parte civile del comune di SC proposte con i ricorsi di NA SC e NA RG PE.
2.1.1 Quanto alla denunziata tardività della suddetta costituzione è sufficiente ricordare l'insegnamento di questa Corte (ex multis Sez. 3, n. 27274 del 15 giugno 2010, F., Rv. 247933) per cui questa può intervenire, nel giudizio abbreviato, dopo l'emissione dell'ordinanza che lo ha disposto, come si evince agevolmente dal secondo comma dell'art. 442 c.p.p., norma introdotta proprio al fine di non creare disparità di trattamento in ragione delle scelte dell'imputato in ordine al rito, stante la facoltà attribuita alla parte civile di costituirsi anche nel dibattimento. Unica condizione come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - è che anche nell'abbreviato la parte civile si costituisca avvenga nella fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (presente anche nel rito alternativo come implicitamente stabilito dal primo comma dell'art. 441 c.p.p. nel richiamare le disposizioni dell'udienza preliminare tra cui l'art. 420 c.p.p.) e non una volta che sia stata avviata la discussione (Sez. 2, n. 12608 del 18 febbraio 2015, P.C. in proc. Pisani, Rv. 262774).
2.1.2 Con riguardo invece alla dedotta inammissibilità della costituzione perché a presentarla in udienza non fu il difensore nominato procuratore speciale dalla parte civile, bensì il sostituto dallo stesso delegato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., i ricorrenti incorrono in un evidente errore laddove non distinguono tra la costituzione di parte civile e la presentazione della relativa dichiarazione. Non è in dubbio che parte civile possa costituirsi esclusivamente il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all'uopo nominato ai sensi dell'art. 76 c.p.p. e che quest'ultimo non possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che l'originaria procura non preveda una simile facoltà (Sez. 5, n. 11954 del 8 febbraio 2005, Marino, Rv. 231713). Nel caso la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è però necessario che egli proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione attraverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il quale non si costituisce in sua vece, ma si limita per l'appunto al deposito dell'atto di costituzione (in questo senso v. Sez. F. n. 35486 del 6 agosto 2013, Amato, in motivazione, correttamente citata nella pronunzia di primo grado). Nel caso di specie risulta dagli atti per come riportati nella pronunzia di primo grado e non contestati dal ricorrente che, a costituirsi per conto del Comune di SC, sia stato l'avv. Chizzoniti, ritualmente nominato procuratore speciale all'uopo L'ente, e che a presentare l'atto di costituzione in udienza sia stato il sostituto (l' avv. Talia), nominato dal medesimo nella sua qualità di difensore ai sensi dell'art. 102 c.p.p. Presentazione che, alla luce dei principi sopra ricordati, deve ritenersi avvenuta ritualmente.
2.1.3 Inammissibile è infine la deduzione del difetto di motivazione della sentenza d'appello sul punto. Deve infatti ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione;
Sez. Un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione).
2.2 Generiche e manifestamente infondate sono altresì le eccezioni proposte dagli stessi ricorrenti e relative alla presunta mancata ostensione alla difesa di parte del materiale intercettativo formato nel corso dell'indagine.
2.2.1 In entrambe le sentenze di merito si da atto che in favore della difesa si è proceduto all'integrale deposito dei files relativi alle intercettazioni disposte nel presente procedimento e di quelle acquisite da altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. -2.2.2 Il fatto evocato dai ricorrenti che con provvedimento del 1° agosto 2013 il G.i.p. avesse autorizzato le difese ad accedere ai supporti fisici delle intercettazioni svolte all'interno del bar La Genziana nella loro integralità è invero irrilevante, posto che tale autorizzazione, nella sua genericità, non poteva che interpretarsi nel senso che l'autorizzazione suddetta riguardava l'accesso alle intercettazioni effettivamente e ritualmente acquisite nel presente procedimento e non anche a quelle eseguite in altri procedimenti per la parte che non aveva formato oggetto di tale acquisizione nel corso delle indagini preliminari.
2.2.3 In tal senso le eccezioni difensive si rivelano dunque e per l'appunto manifestamente infondate nella parte in cui adombrano l'inottemperanza del citato provvedimento (la cui successiva precisazione rientra nel potere del giudicante), nonché generiche nella misura in cui affermano in maniera del tutto apodittica che le intercettazioni ambientali effettuate all'interno del menzionato esercizio commerciale sarebbero state ordinate tutte nell'ambito del presente procedimento, senza però assolvere l'onere di indicare quali elementi comproverebbero tale assunto smentendo quanto sostenuto nella sentenza impugnata e quali sarebbero le specifiche intercettazioni disposte nel presente procedimento eventualmente non poste a disposizione delle difese, fermo restando che in caso di acquisizione da altri procedimenti l'obbligo di ostensione in favore della difesa riguarda esclusivamente le registrazioni relative alle captazioni effettivamente acquisite.
2.3 Manifestamente infondate e generiche sono anche le censure proposte nell'interesse del MA con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Riccardi. Con il gravame di merito era stata infatti riproposta in maniera assolutamente generica l'eccezione sulla mera apparenza della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di cui al RIT 319/12, non tenendo conto delle argomentazioni svolte in proposito dal G.u.p. al fine di respingere l'analoga eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Conseguentemente legittimo è stato il rinvio operato sul punto da parte dei giudici dell'appello, mentre nuovamente generica ed assertiva è la critica del ricorrente all'apparato giustificativo del decreto sunnominato, il quale deve essere valutato alla luce del fatto che l'autorizzazione è stata concessa in relazione a reati di criminalità organizzata e, dunque, sul presupposto di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e della mera necessità delle captazioni per il proseguimento delle indagini (e non della loro indispensabilità), talchè legittimamente lo stesso può fondarsi su informative di polizia giudiziaria (ex multis Sez. 1, n. 20262 del 22 aprile 2010, Serafino, Rv. 247209). Quanto poi alla mancata esplicitazione dei riferimenti normativi degli illeciti cui gli indizi si riferivano, trattasi di indicazione non necessaria se - come correttamente osservato dalla Corte territoriale dalla motivazione del provvedimento emerga comunque il fatto per cui si procede e la qualificazione attribuitagli dal giudice. Ed in tal senso il ricorso non precisa in che termini ciò non emergerebbe dal decreto in questione, il quale invece fa riferimento anche e, come detto, legittimamente per - a fatti di rilevanza penale inquadrabili in contesto di criminalitàrelationem - organizzata.
2.4 Quanto all'eccezione di inutilizzabilità del decreto di archiviazione del procedimento per favoreggiamento iscritto a carico del teste RO, sollevata con il terzo motivo del ricorso dell'avv. Nigro e con il quarto di quello dell'avv. Dieni, si tratta di censura manifestamente infondata. Irrilevante è innanzi tutto il fatto che il G.u.p. abbia eventualmente rifiutato in un primo momento il suddetto decreto, salvo poi successivamente acquisirlo res melium perpensa ritenendolo necessario ai fini della prova del fatto da cui dipendeva la selezione delle regole di valutazione della prova, atteso che l'originaria decisione non è indice oggettivo della sua non necessità. Non di meno, come osservato dalla sentenza impugnata con la cui motivazione i ricorsi non si sono affatto confrontati, l'eventuale inutilizzabilità del suddetto decreto sarebbe ininfluente ai fini dell'invocata operatività del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiaarzioni del menzionato teste, posto che, secondo l'insegnamento di questa Corte consacrato di recente dal pronunziamento delle Sezioni Unite, le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, la quale salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non già quella che debba ancora commetterlo (Sez. Un., n. 33583 del 26 marzo 2015, Lo Presti e altri, Rv. 264481).
3. Prima di procedere oltre nell'esame dei ricorsi appare opportuno ricordare alcuni principi che costituiranno il metro per la valutazione delle censure dei ricorrenti.
3.1 Posto che tra le doglianze proposte è ricorrente la prospettazione del vizio di violazione di legge per di più in riferimento alla lett. b) dell'art. 606 c.p.p. in - relazione al governo delle regole di valutazione della prova contenute nei primi due commi dell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, è necessario ribadire come sia inammissibile la deduzione del suddetto vizio, poiché quelle citate non sono disposizioni stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario qualificare il vizio come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del menzionato limite della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).
3.2 Sotto altro profilo va ricordato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi, ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi, al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (ex multis Sez. 1, n. 26455 del 26 marzo 2013, P.G. e Kercher in proc. Knox e altro, Rv. 255677; Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. GRdei, Rv. 266941). Conseguentemente devono ritenersi generici e quindi inammissibili i motivi di gravame che si limitino a contestare la valenza accusatoria del singolo indizio, laddove omettano di confrontarsi con il significato ad esso attribuito dal giudice anche alla luce della sinergia dello stesso con gli altri elementi indizianti considerati.
3.3 Ancora va ribadito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (ex multis Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107; Sez. 2, n. 9242 del 8 febbraio 2013, Reggio, Rv. 254988).
3.4 Va poi ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua intrinseca indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di genericità (ex multis Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568).
3.5 Infine va rammentato come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare - l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il -se non nei limiti giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento della rilevata manifesta illogicità delle stesse o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali se non nei limiti della deduzione del vizio di travisamento della prova. - Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. Un., n. 6903/17 del 27 maggio 2016, Aiello, in motivazione).
4. Venendo dunque agli altri motivi sviluppati nei diversi ricorsi vanno affrontate innanzi tutto le doglianze proposte con il primo motivo del ricorso presentato da difensori di NA SC su carta intestata dell'avv. Nigro (e riproposta con il ricorso depositato il 14 marzo 2016) e che sono peraltro inammissibili per la loro genericità, non essendosi precisato quali sarebbero le discrasie tra i brogliacci delle intercettazioni e il parere del consulente della difesa non considerate dalla Corte territoriale, né la loro effettiva rilevanza ai fini della tenuta argomentativa dell'apparato giustificativo della sentenza. Inammissibili sono altresì i motivi contenuti nel citato ricorso del 14 marzo 2016 diversi da quelli che meramente riproducono le eccezioni processuali già esaminate, posto che, come accennato (e sostanzialmente ammesso dallo stesso difensore proponente avv. Dieni in sede di discussione e nella sua missiva di accompagnamento al deposito il 16 marzo 2016 di altra copia del suo primo ricorso), gli stessi riguardano un procedimento nei confronti di altro imputato e per fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento.
5. Seguendo per comodità espositiva l'ordine di trattazione tracciato nella sentenza impugnata, generici ed assertivi risultano anche i rilievi mossi con entrambi i ricorsi proposti sempre nell'interesse del NA SC con riguardo alla sua responsabilità per il reato di cui al capo B), che si limitano alla apodittica negazione del significato probatorio di alcuni elementi indiziari presi in considerazione dalla sentenza (le intercettazioni a carico del FU arrestato nella flagranza del reato e già - condannato per il reato in questione -, i ripetuti contatti telefonici tra quest'ultimo ed il NA in occasione della presentazione delle richieste estorsive, il rimprovero mosso sempre dal FU alla vittima per non essersi rivolto ad un soggetto del luogo prima di iniziare i lavori per conto della propria impresa) la cui valutazione è sostenuta da argomentazioni tutt'altro che manifestamente illogiche. Quanto alla contestata valenza indiziaria della riconducibilità dell'episodio in questione ad un ricorrente schema operativo (obiezione sollevata anche da altri ricorrenti in relazione a diverse imputazioni), si tratta di doglianza di per sè manifestamente infondata, posto che le analogie metodologiche riscontrate in occasione della perpetrazione di tutte le azioni estorsive oggetto di investigazione è certamente circostanza che da sola potrebbe essere considerata insufficiente a ricondurre all'imputato l'autoria delle medesime, ma che, nella sinergia con le altre evidenze individualizzanti evocate dai giudici territoriali, assume indubitabilmente, sul piano logico, il valore indiziante attribuitogli. Ed in tal senso il ricorrente trascura in particolare le ragioni per cui i giudici del merito abbiano valorizzato le suddette analogie. Infatti, L'intercettazione del 23 aprile 2012 posta a fondamento della prova del reato contestato L) la Corte territoriale ha coerentemente tratto la dimostrazione che i ripetuti danneggiamenti e furti eseguiti ai danni delle imprese operanti nel territorio di riferimento corrispondessero ad un vero e proprio schema operativo adottato proprio nel caso in cui queste spontaneamente non si determinavano a rivolgersi al reggente locale (e cioè lo stesso NA) prima di iniziare a lavorare. Nuovamente generiche si rivelano infine le obiezioni sulla presunta diversa valutazione dell'affidabilità probatoria delle intercettazioni del FU e dei tabulati telefonici asseritamente operata dal giudice dell'appello in relazione alla posizione di altri imputati.
6. Infondate e per certi versi generiche sono le censure proposte nell'interesse del NA e del LA con riguardo alla conferma della loro condanna per i reati di cui ai capi C) e D). Quanto alla ritenuta attendibilità del RO, questa è stata comunque desunta dalla Corte territoriale dai riscontri offerti dalle dichiarazioni dello EZ e del fratello del teste, ma soprattutto dal contenuto dell'intercettazione ambientale menzionata in sentenza, il cui significato probatorio è contestato in maniera apodittica nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione della prova non consentita in questa sede. Circa invece alle obiezioni per cui lo EZ e il RO SC sarebbero meri testi de relato, per cui i fatti di cui al capo D) non avrebbero valenza autonoma rispetto a quelli di cui al capo precedente e per cui le dichiarazioni di RO EL sarebbero intrinsecamente inverosimili, al di là della genericità delle prospettazioni difensive, deve rilevarsene comunque l'inammissibilità trattandosi di rilievi non già devoluti al giudice dell'appello con il gravame di merito. Peraltro, con riguardo al collegamento tra i due fatti di reato, la sentenza replicando ai rilievi svolti da altro appellante - ha comunque evidenziato le ragioni della loro ritenuta autonomia che i ricorrenti non hanno provveduto a confutare, mentre del tutto generica è l'obiezione per cui l'incremento del "pizzo" - oggetto dell'imputazione sub D) - fosse stato concordato già in occasione della primigenia richiesta estorsiva.
7. Con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo E) generiche e meramente assertive sono innanzi tutto le censure svolte dai ricorrenti (NA SC, LA, RI e MA) in merito all'interpretazione delle intercettazioni poste a fondamento della decisione impugnata ed in particolare alle captazioni ambientali del 3 marzo 2012, tanto più che altrettanto generiche erano le doglianze proposte sul punto con i rispettivi motivi d'appello.
7.1 Peraltro i ricorsi nemmeno si confrontano con le argomentazioni tutt'altro che illogiche tratte dalla Corte territoriale da specifici brani delle conversazioni intercettate in ordine alla corrispondenza tra la pianificazione operata dagli imputati e la natura dei danneggiamenti subiti il giorno successivo dai macchinari della Fondazione Speciale, unica impresa effettivamente colpita nell'immediatezza delle intercettazioni, nonché, per quanto riguarda la posizione del LA, con la confutazione dalla stessa operata della spiegazione alternativa da questi fornita del significato delle frasi a lui attribuite, mentre meramente assertivi o comunque tesi a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio risultano i rilievi svolti nel L'avv. LA alle pp. 16 e 20 del suo ricorso.
7.2 Tutt'altro che illogica, per le ragioni già esposte in precedenza, è poi la valorizzazione della riscontrata analogia tra le modalità esecutive dell'azione criminosa e quelle adottate in casi similari in cui gli stessi imputati o alcuni di loro sono risultati essere coinvolti, mentre generiche e frutto di un approccio atomistico al compendio indiziario sono altresì le obiezioni (svolte con il ricorso dell'avv. Riccardi) al ritenuto valore indiziante delle considerazioni espresse dai dipendenti della società vittima del tentativo di estorsione, che non tengono conto della puntuale analisi delle conversazioni intercettate effettuata in sentenza e del fatto che le stesse sono seguite alla riscontrata reiterazione dei danneggiamenti, comprovando la raggiunta consapevolezza da parte del personale della Fondazioni Speciali del loro significato anche in ragione della specificità del territorio in cui la società stava operando, esattamente come sperato dagli imputati, per come i giudici territoriali hanno dimostrato emergere dal contenuto delle menzionate intercettazioni ambientali.
7.3 Infondati ed in parte generici sono i rilievi sollevati con i ricorsi del NA e del MA in merito al ritenuto collegamento tra gli attentati effettuati nell'agosto del 2011 e quelli eseguiti nel successivo marzo del 2012. Collegamento in merito al quale i giudici dell'appello hanno motivato in maniera tutt'altro che manifestamente illogica sulla base dell'identità dell'obiettivo e delle modalità esecutive dei diversi atti, evocando altresì l'ulteriore argomento dispiegato dal giudice di primo grado (e non contestato nei motivi d'appello proposti dagli imputati) in merito alla coincidenza dell'intervallo temporale tra le due serie di intimidazioni e il periodo in cui le Fondazioni Speciali stipularono una convenzione con il bar La Genziana. E' peraltro appena il caso di evidenziare come, anche qualora dovesse ritenersi che la prima serie di attentati non sia addebitabile agli odierni imputati, il comprovato coinvolgimento degli stessi nella seconda sarebbe comunque sufficiente per configurare a loro carico il reato contestato. Manifestamente infondata è invece altra obiezione sollevata con il ricorso dell'avv. Riccardi nell'interesse del AT in relazione all'erronea contestazione nel capo E) di una pluralità di autonomi fatti criminosi avvinti nel vincolo della continuazione. In proposito infatti la Corte territoriale ha già riconosciuto (pp. 108 e 109 della sentenza) l'unitarietà del fatto descritto nel citato capo, ritenendo i vari danneggiamenti contestati come i singoli segmenti di un unico tentativo di estorsione.
7.4 Comune a tutti i ricorrenti è poi l'obiezione per cui il compendio indiziario valorizzato dai giudici del merito (e segnatamente le già citate intercettazioni del 3 marzo 2012) sarebbe al più indicativo dell'intervenuto accordo non punibile tra gli imputati per commettere un reato. Obiezione già sollevata nel giudizio d'appello e specificamente confutata dalla sentenza impugnata con motivazione sostanzialmente ignorata nei ricorsi, che, come già rilevato, si sono limitati a negare assertivamente ovvero ignorare la rilevata corrispondenza tra il contenuto delle captazioni ed i particolari dei danneggiamenti consumati il giorno successivo nel cantiere della Fondazioni Speciali ed il significato logicamente attribuito alla medesima dalla Corte territoriale.
7.5 Ed ancora comune a tutti i ricorrenti è l'ulteriore obiezione per cui in ogni caso le condotte addebitate agli imputati non integrerebbero gli estremi del tentativo di, estorsione. Anche a questo rilievo la sentenza impugnata ha in realtà fornito risposta, che deve ritenersi corretta in diritto.
7.5.1 Come ricordato dai giudici d'appello, infatti, è oramai largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento per cui, ai fini della punibilità del tentativo, ciò che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori ed atti esecutivi. In tal senso un c.d. "atto preparatorio" può infatti integrare gli estremi del tentativo punibile, purchè sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione per l'appunto ex ante ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefissato L'agente ed a tale risultato risulti univocamente diretto (ex multis Sez. 2, n. 25264 del 10 marzo 2016, Colombo ed altro, Rv. 267006; Sez. 5, n. 36422 del 17 maggio 2011, Bellone e altri, Rv. 250932; Sez. 2, n. 41649 del 5 novembre 2010, Pg in proc. Vingiani e altri, Rv. 248829). In realtà la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti c.d. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori evocata con i motivi di ricorso perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 5, n. 7341 del 21 gennaio 2015, Sciuto, Rv. 262768; Sez. 6, n. 25065 del 17 febbraio 2011, Alfano e altri, Rv. 250421; Sez. 2, n. 46776 del 20 novembre 2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106).
7.5.2 Nel concreto, poi, la suddetta disputa sulla soglia di rilevanza del tentativo punibile evapora nella misura in cui la Corte territoriale ha fondatamente ritenuto che i ripetuti danneggiamenti subiti dalla Fondazioni Speciali anche in ragione delle - specifiche modalità della loro esecuzione e in particolare dell'utilizzo in un caso di bottiglie di benzina dotate di micce che non erano state volutamente accese - avessero una inequivoca valenza intimidatoria anche in relazione al contesto ambientale in cui erano avvenuti e, soprattutto, che tale valenza intimidatoria era stata percepita dal personale della società. Anche volendo accedere alla tesi difensiva, dunque, è indubbio che almeno alcuni di quelli posti in essere dagli imputati possono essere considerati altresì atti esecutivi del reato di estorsione nel senso prospettato dai ricorrenti, certamente idonei, secondo una valutazione ex ante, a costringere la vittima ad assoggettarsi alle pretese degli imputati. Non rileva poi il fatto che all'intimidazione non sia seguita l'esplicita richiesta di danaro, giacchè come evidenziato dalla sentenza anche in riferimento al contenuto di alcune intercettazioni lo schema seguito dagli - imputati prevedeva che fossero le persone offese, una volta ricevuto il "messaggio", a cercare di porsi in contatto con il referente territoriale della cui esistenza si è dimostrato avessero consapevolezza, ancorchè non avessero precisa cognizione della sua identità. Per tutte le ragioni esposte i motivi di ricorso sul punto devono dunque ritenersi infondati, così come quelli analoghi prospettati dagli stessi o da altri ricorrenti in relazione alle altre imputazioni di tentata estorsione consumati seguendo il medesimo schema operativo e sui quali, pertanto, non si ritornerà.
7.5.3 Ed in proposito deve ritenersi, in conclusione, che i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione di altro consolidato principio per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (ex multis Sez. 2, n. 11922/13 del 12 dicembre 2012, Lavitola, Rv. 254797).
7.6 Nel solo ricorso a firma dell'avv. Riccardi si lamenta infine l'omessa motivazione in merito alla configurabilità dell'ipotesi di desistenza volontaria evocata con i motivi d'appello. Ipotesi invero manifestamente infondata, poiché nei reati di danno a forma libera quale è l'estorsione - la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo - incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (ex multis Sez. 2, n. 24551 del 8 maggio 2015, Supino e altro, Rv. 264226). Una volta ritenuto, dunque, che gli atti compiuti dagli imputati erano idonei ed inequivocabilmente diretti a determinare la persona offesa a contattarli per trattare le condizioni per porre fine alla campagna di intimidazioni ai suoi danni, il fatto che ciò non si sia verificato per la sostanziale resistenza di quest'ultima impedisce qualsiasi spazio per qualificare il fatto ai sensi del terzo comma dell'art. 56 c.p. A questo punto l'originaria manifesta infondatezza della richiesta difensiva e il fatto che la Corte territoriale ha comunque e correttamente risolto la quaestio iuris affermando la configurabilità del tentativo compiuto, rendono irrilevante il difetto di motivazione denunziato dal ricorrente.
8. Generiche e meramente assertive sono altresì le censure avanzate nell'interesse di NA SC in merito al furto contestato al capo F) a fronte della tutt'altro che illogica giustificazione offerta dalla sentenza impugnata in merito all'attribuibilità del fatto all'imputato sulla base del contenuto dell'intercettazione effettuata poco dopo la sottrazione del furgone della Fondazioni Speciali ed alla luce della contiguità temporale dell'azione furtiva alla campagna di attentati perpetrati il mese precedente ai danni della medesima società. Inammissibile è altresì l'obiezione relativa al presunto travisamento della intercettazione ambientale in cui il NA si lamenta del fatto che il furgone non avesse il pieno di carburante. Premesso che si tratta di doglianza comunque inammissibile in quanto non già dedotta con il gravame di merito, nonostante la criticata interpretazione dell'intercettazione fosse già stata adottata dal giudice di prime cure (Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, p.c. in proc. Buraschi, rv 243636), è appena il caso di osservare come il ricorrente si limiti a riproporre esclusivamente un brano della conversazione che però non corrisponde a quello da cui i giudici del merito hanno desunto le proprie conclusioni, come si evince dalla trascrizione integrale della stessa contenuta nella sentenza di primo grado e dalla quale risulta che effettivamente il NA si fosse lamentato del quantitativo di gasolio rinvenuto nel veicolo (oltre ad operare comunque inequivocabili riferimenti alla sua sottrazione). Infondate e in parte meramente assertive sono anche le obiezioni svolte nel ricorso dell'avv. Riccardi con riguardo alla posizione del MA. Il fatto che l'imputato ed il NA si siano dati appuntamento per le otto di quella mattina e che poi effettivamente, verso l'ora di pranzo, si siano incontrati, tenuto conto del contesto complessivo dei rapporti intercorrenti tra i due valutato dai giudici del merito anche in relazione alla campagna estorsiva ai danni della stessa parte lesa dal furto -, sono elementi che in maniera non manifestamente illogica sono stati considerati idonei all'affermazione della sua partecipazione al delitto.
9. Del tutto generiche sono poi le censure proposte in favore del NA SC con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo G), censure che sostanzialmente si esauriscono nella apodittica confutazione del significato probatorio delle intercettazioni citate in sentenza, senza traccia di confronto alcuno con le argomentazioni dispiegate dalla Corte territoriale a sostegno delle sue conclusioni sul punto (quanto alle doglianze relative alla qualificazioni giuridica del fatto si rinvia invece a quanto osservato in precedenza con riguardo a quelle sovrapponibili svolte in relazione al reato di cui al capo E). Analoghe considerazioni valgono per le doglianze avanzate nell'interesse del MA e del RI con il ricorso dell'avv. LA, che in larga parte riproducono quelle svolte dal medesimo difensore con riguardo al capo E) e per il resto si limitano a formulare rilievi altrettanto generici (ed anche in questo caso si rinvia a quanto osservato in precedenza in merito alla eccepita qualificazione giuridica del fatto). Venendo al ricorso proposto nell'interesse del MA L'avv. Riccardi, manifestamente infondata è la deduzione del vizio di travisamento, posto che l'errore cosiddetto revocatorio deve cadere sul significante e non sul significato della prova (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168), mentre ciò che lamenta il ricorrente è per l'appunto l'interpretazione di quest'ultima, atteso che la Corte territoriale non ha mai sostenuto che l'imputato fosse presente al colloquio intervenuto tra il NA ed il RI la mattina del 29 febbraio 2012, ma più semplicemente che nel corso del suddetto colloquio il primo, avvertendo il secondo che all'azione presso la CO.FE.AL. avrebbe partecipato anche "RO", avesse voluto indicare proprio il MA. Affermazione questa che concordemente le sentenze di merito hanno corroborato attraverso il contenuto delle altre captazioni, fornendo logica motivazione delle ragioni per cui queste confermerebbero che effettivamente l'imputato abbia partecipato alla spedizione nel cantiere della SO LI. Motivazione che è stata contestata nel ricorso in maniera solo apodittica. Quanto invece all'omessa considerazione del brano della conversazione del 3 marzo 2012 che ha visto protagonisti tutti e tre gli imputati e dei rilievi svolti in proposito con il gravame di merito si tratta di censura infondata. In proposito è innanzi tutto necessario ribadire quanto già ricordato circa il fatto che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900). In tal senso deve allora osservarsi come il ricorrente non abbia effettivamente dimostrato la decisività e cioè l'idoneità a disarticolare il ragionamento probatorio della prova e delle deduzioni difensive non considerate. Ed infatti come peraltro era già stato sottolineato nella sentenza di primo grado - del tutto coerente è il riferimento temporale operato nel corso della conversazione dal MA, posto che questa è avvenuta il 3 marzo, mentre l'attentato intimidatorio è stato effettuato la notte tra l'1 ed il 2 marzo, mentre privo di alcun particolare significato è l'"aforsima" con cui conclude il suo intervento il RI. Quanto invece alla significatività del fatto che il MA, ad un certo punto della conversazione, rivolgendosi al NA ed agli altri interlocutori, pronunzi la frase "sei andato" è frutto di una mera congettura della difesa, posto che sono risultate incomprensibili le successive parole dell'imputato e, soprattutto, quanto detto in precedenza dallo stesso NA al cui intervento l'imputato ha replicato. In definitiva i rilievi difensivi non espressamente confutati sono stati ritenuti implicitamente e logicamente inidonei a compromettere la valenza indiziaria degli elementi invece valorizzati da entrambi i giudici del merito con argomentazioni come detto sostanzialmente aggirate tanto con i motivi d'appello, che con il ricorso. 10. Infondate e per certi versi inammissibili risultano le doglianze sviluppate con i ricorsi del NA SC, del MA e del RI in merito alla tentata estorsione di cui al capo K). 10.1 Deve innanzi tutto ritenersi manifestamente infondata la doglianza relativa alla necessità di riqualificare il fatto ai sensi degli artt. 56 e 610 c.p. per difetto della, patrimonialità del danno potenzialmente cagionabile dalla condotta incriminata. Obiezione già correttamente confutata dalla sentenza impugnata richiamando opportunamente la giurisprudenza civile in materia di risarcibilità della perdita di chance e l'insegnamento di questa Corte in ordine alla configurabilità del reato di estorsione laddove l'intimidazione sia diretta a costringere la vittima a rinunziare ad una propria legittima aspettativa (Sez. 2, n. 119/10 del 4 novembre 2009, Ferranti, Rv. 246306; Sez. 2, n. 16656 del 20 aprile 2010, Privitera ed altro, Rv. 247350; Sez. 2, n. 43769 del 12 luglio 2013, Ventimiglia, Rv. 257303), quale indubbiamente deve qualificarsi quella conseguente alla proposizione di domanda, in concorrenza con altri, per la concessione di un'area demaniale al fine di svolgere la propria attività economica. In altri termini il danno patrimoniale di tal fatta va inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Sez. 3 civ., n. 2737 del 12 febbraio 2015, Rv. 634501; Sez. 3 pen., n. 36350 del 23 marzo 2015, Bertini e altri, Rv. 2656340). 10.2 Generiche sono le censure proposte nel ricorso proposto L'avv. LA nell'interesse del MA e del RI in merito alla presunte contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni rilasciate dai componenti della famiglia OR, che vengono solo evocate dal ricorrente, senza essere effettivamente specificate. Ed analoghe considerazioni valgono per le censure avanzate nei ricorsi proposti nell'interesse del NA con riguardo all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa per sostenere come le domande di concessione proposte, rispettivamente, dal OR e dalla compagna dell'imputato non fossero in competizione, come invece sostenuto in sentenza. La prova di cui si lamenta l'omessa considerazione, anche in questo caso, viene solo evocata in maniera assolutamente generica, sia con riguardo alle sue coordinate identificative che al suo contenuto, non consentendo così alla Corte di apprezzare l'effettiva portata del vizio denunziato. Irrilevante è poi l'obiezione, proposta sempre nell'interesse del NA SC, per cui i giudici territoriali avrebbero fatto riferimento anche a quelle captazioni che il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevanti nell'annullare il provvedimento cautelare adottato nei confronti del padre dell'imputato. Anche volendo sorvolare sulla non vincolatività per il giudice della cognizione delle decisioni assunte nell'incidente cautelare, infatti, è appena il caso di rilevare come queste riguardassero l'idoneità delle suddette captazioni a sostenere l'accusa mossa a NA RG PE di essere partecipe dell'associazione mafiosa, mentre la Corte territoriale le ha evocate in questo frangente al solo fine di avvalorare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai OR. Quanto al significato del colloquio intervenuto tra l'imputato e il figlio della personapersona offesa, invece, i rilievi del ricorrente attingono al merito dell'interpretazione della conversazioni e sfuggono dunque al sindacato di legittimità, posto che quella offerta in sentenza è sostenuta da logica motivazione coerente al contenuto della prova per come riportata nello stesso provvedimento, anche in relazione alla presunta negazione da parte dell'imputato del suo coinvolgimento nell'episodio, frutto peraltro di una lettura parziale del dato probatorio già debitamente confutata dalla sentenza impugnata con motivazione di cui i ricorsi non hanno tenuto conto. E' infatti logico (e potrebbe dirsi anche inevitabile) ritenere che il figlio del OR nutrisse timore nei confronti del NA al di là di quanto dallo stesso poi confermato e più diffusamente spiegato - nelle dichiarazioni rese alla p.g. e che il ricorso sostanzialmente ha ignorato - già per il solo fatto che, dopo l'intimazione fatta L'imputato al padre di ritirare la propria domanda e dopo aver subito l'attentato incendiario apparentemente ad opera di ignoti, egli si sia affrettato a recarsi proprio dallo stesso NA per cercare un accomodamento e per fornire spiegazioni che non gli erano state formalmente richieste. Non solo, il ricorrente omette di confrontarsi anche con le argomentazioni svolte dalla sentenza in merito al rimprovero rivolto dal NA al suo interlocutore di essersi presentato solo dopo aver subito l'incendio, brano della conversazione che in maniera tutt'altro che illogica i giudici d'appello hanno ritenuto rivelare la volontà dell'imputato di fornire al OR la conferma del significato dell'attentato incendiario e di chi l'avesse ordinato. 10.3 Con riguardo alle altre censure proposte nell'interesse del AT e del RI, manifestamente infondate sono quelle proposte L'avv. LA in ordine alla valutazione delle intercettazioni nella parte in cui si lamenta la loro ridotta vocazione a fondare la prova di responsabilità per difetto di chiarezza ed univocità e carenza di riscontri idonei a sanare tali lacune. A parte l'intrinseca genericità del rilievo - posto che non contiene riferimenti a specifici brani delle conversazioni valorizzate dalla sentenza il ricorrente dimentica di confrontarsi con lo sviluppo complessivo della - motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha invece evidenziato come le dichiarazioni rese dai due OR costituiscano un formidabile riscontro ai colloqui intercettati tra i medesimi ed il NA, mentre il fatto che il AT e il RI abbiano passato assieme la sera dell'attentato incontrandosi dallo stesso NA è testimoniato dal contenuto delle due telefonate riportate in sentenza cui ha fatto riferimento la Corte territoriale ed il cui contenuto è tutt'altro che ambiguo. E su quest'ultimo punto inammissibile è altresì la denunzia di travisamento di una di queste telefonate avanzata L'avv. Riccardi, che si fonda sulla prospettazione di una interpretazione del significato di un brano della conversazione del tutto congetturale alla luce del suo complessivo sviluppo e di cui comunque non viene evidenziata la decisività ai fini della tenuta del discorso giustificativo della sentenza, posto che, a prescindere dal fatto che tale incontro fosse stato ○ meno programmato anticipatamente, è un dato di fatto nemmeno contestato dal ricorrente -che i due imputati concordarono di incontrarsi dal NA, 10.4 Infondate e per certi versi inammissibili sono, infine, anche le ulteriori obiezioni relative al significato della conversazione telefonica intervenute tra il AT ed il RI in cui si fa riferimento al reperimento di benzina. Ricordato che per il consolidato insegnamento di questa Corte l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. Un., n. 22471 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715), deve rilevarsi che i giudici territoriali hanno fornito esauriente confutazione delle obiezioni mosse dalla difesa già in sede d'appello ed hanno logicamente desunto il significato delle captazioni facendo riferimento anche ad elementi esterni alle stesse ed al ricorrente utilizzo dei due imputati da parte del NA per compiere gli attentati dallo stesso programmati. In tal senso la maggior parte dei rilievi difensivi non si confrontano con la valutazione complessiva del compendio indiziario svolta in sentenza e denunciano i limiti di un approccio atomistico ai singoli indizi, trascurando il significato di univocità che gli stessi acquisiscono nel rapporto sinergico considerato. Ciò premesso nemmeno sussiste il presunto travisamento di un brano della telefonata, atteso che la sua esegesi svolta nel ricorso dell'avv. Riccardi risulta quantomeno congetturale, posto che il riferimento ai cavi da reperire è congiunto al periodo precedente da una "e" che ne evidenzia l'autonomia e dunque non può ritenersi che la Corte territoriale abbia distorto il significato della frase intercettata. 10.5 Quanto infine al rapporto dei Vigili del Fuoco sul quale tutti i ricorrenti hanno insistito in maniera particolare, deve rilevarsi come tale documento (acquisito nel giudizio d'appello, ritualmente allegato dai ricorrenti e valutabile dalla Corte in ragione della denunzia in proposito del vizio di travisamento per omessa considerazione di una prova), contrariamente a quanto sostenuto in alcuni dei ricorsi, non certifica l'accidentalità dell'incendio del furgone del OR, ma si limiti ad evidenziare come non sia stata accertata la causa specifica dello stesso. In tal senso le doglianze dei ricorrenti si appalesano come inammissibili, nella misura in cui non hanno saputo evidenziare l'effettiva decisività dell'elemento di prova non considerato dalla Corte, posto che il vizio denunziato sussiste esclusivamente quando quest'ultima sia per l'appunto idonea a disarticolare il ragionamento probatorio posto a sostegno della decisione criticata. 11. I motivi di ricorso di NA SC, nonché dell'PI, del CO e dello AN per la tentata estorsione ai danni della NI di cui al capo L) sono inammissibili. 11.1 Quanto ai ricorsi del primo imputato, le doglianze sviluppate costituiscono in larga parte la mera riproposizione di quelle contenute nel gravame di merito e debitamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. In particolare, con riguardo all'obiezione per cui la conversazione intercettata il 23 aprile 2012 intervenne quando già il CO aveva avuto il primo abboccamento con il rappresentante della società vittima del tentativo di estorsione, si tratta di rilievo comunque manifestamente infondato, posto che nella ricostruzione concordemente offerta dalle sentenze di merito il contributo concorsuale dei coimputati è per l'appunto sopravvenuto all'inizio della campagna intimidatoria, mentre il tenore del colloquio captato è stato coerentemente interpretato nel senso di attribuire al NA la paternità del disegno estorsivo con argomentazioni che i ricorsi nemmeno si sono curate di confutare (a tacer d'altro, non si comprende perché l'imputato avrebbe dovuto discorrere della vicenda concordando le modalità per veicolare al TI il comportamento che avrebbe dovuto tenere se egli fosse stato estraneo alla vicenda). Assolutamente generica sono poi i rilievi del ricorrente sulla presunta inverosimiglianza del meccanismo di pagamento del "pizzo" concordato, che non contengono alcun elemento di effettiva critica alle articolate argomentazioni attraverso cui i giudici dell'appello hanno evidenziato come le dichiarazioni del menzionato TI sul punto trovino preciso riscontro nelle risultanze processuali. Ed altrettanto generiche sono le obiezioni relative alla "presa di distanza" da parte del NA dal furto perpetrato ai danni della NI e contestatogli al capo M). Anche su questo punto rilevando altresì le analogie con quanto avvenuto nella vicenda OR -la sentenza impugnata ha logicamente confutato l'effettiva significatività del relativo brano della conversazione intercettata, anche alla luce del complessivo contenuto della medesima, che i ricorsi si nono ben guardati dal confutare, in particolare nella parte, invece sottolineata dai giudici dell'appello, in cui l'imputato implicitamente nega che gli iniziali sospetti nutriti dal TI sull'autore del furto fossero fondati. Esente da vizi rilevabili in questa sede è dunque la deduzione della Corte territoriale che il NA sia stato quantomeno il mandante del suddetto furto, che peraltro ha costituito proprio la ragione per cui si è creato il contatto con l'NI. 11.2 Venendo ai ricorsi dei coimputati, manifestamente infondate sono le censure avanzate con quello dello AN in ordine alla configurabilità del reato contestato, BASTEVOLES. essendo in proposito rinviare sul punto a quanto testè osservato trattando la posizione del NA e rilevandosi comunque l'intrinseca genericità dei rilievi difensivi, anche in questo caso per nulla correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Analogamente devono ritenersi generiche le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'PI, viziate da un approccio atomistico al compendio probatorio di riferimento e che allo stesso modo ripropongono rilievi già sviluppati nei motivi d'appello senza confrontarsi con la loro confutazione svolta in, sentenza, in particolare con riguardo ai dubbi prospettati con il gravame di merito circa l'attendibilità del TI, all'irrilevanza della eventuale casualità del primo incontro dello stesso con il CO ed all'identificazione dell'imputato come uno dei partecipanti alla conversazione intercettata nel bar La Genziana. 11.3 Le censure svolte con il primo motivo del CO sono in larga parte sovrapponibili a quelle già esaminate trattando i ricorsi degli altri due ricorrenti ed evidenziano gli identici limiti di specificità, prospettando in aggiunta rilievi che attingono il merito della valutazione delle prove non proponibili in sede di legittimità e che tendono non solo a parcellizzare gli indizi – operazione che, come già osservato, è di per sé inaccettabile - - ma addirittura il fatto, isolando i segmenti in cui il CO è protagonista e valutandoli in maniera manifestamente illogica quasi fossero una vicenda autonoma, nonchè dimenticando come la sentenza del tutto coerentemente alle risultanze processuali - abbia dimostrato il carattere unitario dello stesso sulla base del contenuto della conversazione intercettata il 23 aprile 2012, nemmeno contestato dal ricorrente. Generica è altresì l'obiezione invero velatamente sollevata anche negli altri ricorsi - per cui dalla suddetta conversazione non emergerebbe il disegno estorsivo programmato dal NA o il conferimento di un mandato al CO ed agli altri coimputati, posto che anche su questi profili la sentenza ha motivato, argomentando tra l'altro dal fatto che la richiesta estorsiva è stata effettivamente recapitata al TI L'PI (circostanza questa mai negata dai giudici del merito, talchè irrilevanti sono le censure sull'omessa valutazione delle testimonianze che la confermerebbero) a seguito dell'incontro con il NA cui anche il CO ha partecipato e dopo che anch'egli ebbe ad evidenziare alla vittima la necessità di regolarizzare la propria "posizione". Quanto infine al fatto che il CO nei giorni successivi al 23 aprile non si trovava a SC, si tratta di obiezione legata alla prospettata configurabilità della desistenza già correttamente confutata dai giudici del merito richiamandosi non solo ai consolidati principi affermati da questa Corte in ordine all'operatività dell'istituto nell'ipotesi di reato plurisoggettivo, ma soprattutto evidenziando come in realtà il CO non abbia desistito L'azione criminosa, bensì non abbia partecipato come del resto lo AN o lo stesso NA ad un segmento della sua consumazione, avendo esaurito il suo ruolo. Argomentazione quest'ultima che è in linea con il principio per cui nell'ipotesi di concorso di persone nel reato non necessariamente il contributo del singolo concorrente deve manifestarsi in ogni fase della consumazione dell'illecito e che in ogni caso non è stata confutata dal ricorrente. Deve allora ricordarsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, come è nel caso di specie (ex multis Sez. 3, n. 30021 del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972). 11.4 Tanto con il ricorso dell'PI, quanto con quello del CO è stata poi censurato il mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito del ruolo di meri intermediari nell'esclusivo interesse della vittima del reato che i due imputati avrebbero svolto. Anche in questo caso si tratta di obiezione già proposta alla Corte territoriale e da questa confutata con motivazione contestata in maniera solo assertiva da parte dei ricorrenti. Fermo il principio per cui chi assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (ex multis Sez. 2, n. 2833/13 del 27 settembre 2012, P.C., Adamo e altri, Rv. 254298), la sentenza ha ritenuto in maniera tutt'altro che congetturale come non ricorrano le predette condizioni nel caso di specie sulla base non solo del contenuto della più volte menzionata conversazione intercettata nel bar La Genziana, ma altresì di quello del tenore delle istruzioni e dei suggerimenti forniti dai due imputati con il TI. In realtà le censure difensive si fondano sull'erronea commistione tra il concetto di interesse e quello di perseguimento dell'illecito profitto richiesto per l'integrazione della fattispecie di estorsione, dimenticando che quest'ultimo può essere procurato anche ad altri nel caso di specie il NA senza che venga meno il primo. 11.5 Generico e manifestamente infondato è anche il quarto motivo del ricorso dell'PI, con il quale, come già illustrato, si contesta la configurabilità della ritenuta aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. Ancora una volta il ricorrente non si è curato di confutare le argomentazioni svolte in sentenza in merito alle circostanze di fatto che giustificano il riconoscimento della citata aggravante. E manifestamente infondata è altresì l'ulteriore doglianza circa la presunta incompatibilità tra la stessa aggravante e quella di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 (i motivi sul cui riconoscimento nel caso di specie verranno esaminati in seguito), mai affermata da questa Corte, men che meno con le pronunzie richiamate nel ricorso, fermo restando che non vi è alcuna causa ostativa di ordine "ontologico" che impedisca di riconoscere il concorso tra le due circostanze, né il ricorrente spiega quale sarebbe. La censura appare in realtà frutto di un fraintendimento, posto che nella giurisprudenza di legittimità è effettivamente esistito un orientamento (segnato da alcune delle pronunzie citate dal ricorrente) contrario alla configurabilità del concorso tra l'aggravante speciale e quella prevista L'art. 628 comma 3 c.p. al numero 3 (provenienza della violenza o della minaccia da soggetto appartenente ad una associazione mafiosa) e non già al numero 1. Orientamento cui peraltro per mero desiderio di completezza va ricordato che se ne è contrapposto in epoca più recente altro di segno diametralmente opposto. 11.6 Inammissibili sono infine le doglianze proposte con il settimo motivo del ricorso dell'PI. Secondo l'insegnamento di questa Corte può essere censurata con il ricorso per cassazione la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 48630 del 15 settembre 2015, Pircher e altri, Rv. 265323). Ricordato che dopo il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'audizione del TI, l'imputato ha proposto richiesta di abbreviato non condizionato e che nelle forme di tale rito si è effettivamente proceduto, deve osservarsi come il ricorrente non abbia dimostrato quali sarebbero le lacune nella motivazione della sentenza che non giustificano il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né ha anche solo spiegato le ragioni per cui le presunte aporie rilevate tra le diverse dichiarazioni rese dal TI assumerebbero il carattere della decisività о comunque comprometterebbero la valutazione che di tali dichiarazioni è stata effettuata dalla sentenza, anche alla luce dei numerosi riscontri che le stesse hanno trovato nelle altre prove citate dalla medesima. Non di meno deve osservarsi come il motivo di ricorso si riveli ulteriormente generico nella misura in cui si limita a riportare meri brani estrapolati dai verbali relativi alle deposizioni del teste, senza consentire alla Corte di apprezzare l'effettività e la portata delle presunte aporie denunziate. 12. Con riguardo al furto aggravato contestato al capo O) infondate ed a tratti generiche sono le censure svolte con tutti i ricorsi in merito alla non corrispondenza tra i beni citati dal MA ed il RI nella conversazione intercettata su cui si fonda la prova a carico degli imputati e quelli di cui la persona offesa ha denunziato la sottrazione. L'obiezione era stata già sollevata con i motivi d'appello ed è stata confutata dalla Corte territoriale con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati, giacchè la sentenza precisa come la discrasia riguardi solo una motosega, non citata in denunzia, e le taniche di benzina, di cui invece è stata denunziata la sottrazione in numero inferiore a quello evocato nel corso dell'intercettazione menzionata. Destituito di fondamento è dunque il rilievo che la discrasia sarebbe rilevante e comunque tale da inficiare logicamente il ragionamento dei giudici del merito, posto che il dato probatorio viene contestato attraverso un approccio atomistico al patrimonio indiziario cui fa riferimento il provvedimento - un verricello impugnato. Infatti questo ricorda contestualmente come altro bene venne rinvenuto inriconosciuto come proprio dal rappresentate della ditta parte lesa - un fondo nella disponibilità di NA SC, le cui deduzioni sul punto si rivelano altresì generiche e manifestamente infondate laddove contestano l'identità del bene sottratto con quello rinvenuto senza tenere conto del citato riconoscimento ovvero indicare le risultanze processuali che lo smentirebbero. Quanto invece al travisamento di uno dei motivi d'appello denunziato nel ricorso a firma dell'avv. Riccardi, si tratta di 3 -eccezione parimenti inammissibile, in quanto la doglianza dedotta nel merito anche qualora si volesse interpretarla nel senso proposto dal ricorrente era comunque manifestamente infondata, in quanto frutto di mere congetture del difensore, posto che nella conversazione intercettata per come riportata in sentenza e nello stesso ricorso non si fa riferimento ad alcuna convenzione stipulata tra la società parte lesa ed il bar La Genziana. Dunque l'eventuale omessa valutazione di tale motivo non potrebbe comunque costituire, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, causa di annullamento della sentenza (ex multis Sez. 5, n. 27202/13 del 11 dicembre 2012, Tannoia e altro, Rv. 256314). E considerazioni analoghe valgono per l'ulteriore obiezione svolta dallo stesso difensore in ordine all'omesso esame del rilievo svolto, sempre con l'impugnazione di merito, circa l'esito negativo della perquisizione effettuata a carico del MA. Circostanza questa che, alla luce della complessiva motivazione dispiegata in sentenza, deve concludersi essere stata implicitamente ritenuta ininfluente dalla Corte territoriale in quanto inidonea a scalfire il significato probatorio degli elementi posti a fondamento della decisione, mentre il ricorrente non ha saputo evidenziare in che termini la stessa circostanza sarebbe invece in grado di neutralizzare tale significato. 13. Generiche risultano le doglianze svolte in favore del NA SC in relazione al reato di ricettazione contestato al capo P), atteso che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa in sentenza in riferimento a tale reato. La Corte territoriale ha infatti ricordato come il responsabile dell'impresa vittima del furto abbia escluso che il bene potesse essere fuoriuscito dal cantiere della medesima se non a seguito della sua sottrazione, rimanendo irrilevante che il personale della medesima non si fosse accorto del furto e dunque lo stesso non fosse stato tempestivamente denunziato. 14. Il ricorso proposto nell'interesse di EN IA è inammissibile, esaurendosi nella mera riproposizione delle medesime censure sottoposte al giudice dell'appello con il gravame di merito e da questi confutate con ampia motivazione con la quale invero la ricorrente non si è confrontata. In particolare la sentenza impugnata ha precisato le ragioni che portano ad escludere la buona fede dell'imputata nel dichiarare la sua convivenza con NA CC al fine di accedere ai colloqui carcerari con il medesimo, precisando, tra l'altro, come alla stessa fosse stata rigettata una precedente richiesta proprio in ragione dell'inidoneità del rapporto di fidanzamento ivi indicato a costituire presupposto per la loro concessione. Argomentazione questa invero nemmeno contestata con il ricorso e che invece segna la tenuta del ragionamento svolto dalla Corte territoriale. 15. Per quanto riguarda l'associazione mafiosa di cui al capo A) devono ritenersi inammissibili tutte le censure proposte nei ricorsi dei vari imputati condannati per tale reato in merito alla sussistenza del sodalizio ed al suo carattere mafioso. 15.1 La sentenza impugnata infatti ha desunto la sua esistenza dalla sistematica consumazione di una serie di reati omogenei da parte di un nucleo stabile di soggetti, rilevando come la loro realizzazione rispondesse ad uno schema operativo pianificato a monte come reso evidente dal contenuto di alcune intercettazioni, ritenute inequivocabili nel rivelare l'instaurazione nel territorio di riferimento di un regime parassitario di sfruttamento economico delle imprese impegnate nell'esecuzione di lavori pubblici facendo leva su di una radicata e riconosciuta capacità di intimidire trascendente le singole azioni criminose di volta in volta poste in essere, nonché dalle dichiarazioni dei OR, del RO e del TI. Generiche sono pertanto le doglianze dei ricorrenti nella misura in cui eccepiscono che la prova dell'esistenza di un sodalizio criminale sia stata ricavata esclusivamente dalla avvenuta commissione dei reati che ne qualificherebbero il programma criminoso, senza contestare le argomentazioni sviluppate da p. 144 a p. 151 della sentenza e nei capitoli relativi ai singoli reati fine in merito allo specifico ed autonomo significato che le conversazioni e le dichiarazioni evocate assumono ai fini della prova della realtà associativa e della sua aderenza al modello delineato nell'art. 416-bis c.p. 15.2 Irrilevante è poi il fatto che la composizione soggettiva del sodalizio sia stato ridimensionato dal giudice dell'appello o che questi, al contrario di quello di primo grado, ne abbia concentrato la direzione nella persona del NA SC, giacchè tali differenze di valutazione non attingono il nucleo essenziale della dimostrazione dell'esistenza ed operatività del sodalizio. In altri termini non è essenziale ai fini della prova del fatto contestato stabilire se il NA SC abbia "ereditato" o meno dal padre la guida dell'associazione, il cui risalente radicamento nel territorio di SC ed i cui forti legami con l'ambito familiare dell'imputato sono stati comunque dimostrati attraverso il richiamo da parte della Corte territoriale alle pregresse sentenze definitive che lo hanno accertato, anche questo, peraltro, argomento non specificamente contestato dai ricorrenti. 15.3 Inidonee a compromettere la tenuta logica dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata sono altresì le obiezioni svolte dai difensori del NA relative alla consistenza dell'organico del sodalizio ed all'esito di alcune delle azioni estorsive. Infatti le dimensioni dell'associazione non sono criterio decisivo per la valutazione del suo carattere mafioso, mentre le censure dei ricorrenti trascurano che alcune delle estorsioni contestate sono andate a buon fine, mentre, quanto alle altre, l'esito non proficuo spesso è conseguito a fattori casuali (ad esempio il già programmato abbandono del cantiere da parte di una delle aziende vittima degli attentati). 15.4 Inammissibili sono le censure sul capo in esame proposte con il ricorso a firma dell'avv. LA, che evoca in maniera del tutto generica l'omessa confutazione dei rilievi svolti in proposito con il gravame di merito e l'arbitraria strumentalizzazione del contenuto del compendio intercettativo, senza peraltro confrontarsi con le ragioni poste dai giudici dell'appello a sostegno della propria valutazione del medesimo. Manifestamente infondate ed altrettanto generiche sono poi le obiezioni svolte nello stesso ricorso, come in altri, in merito alla natura delle riunioni tenutesi all'interno del bar La Genziana, giacchè prescindono dalla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate in tali occasioni operato dai giudici del merito. 15.5 Parimenti inammissibili sono altresì le censure svolte nel ricorso a firma dell'avv. Riccardi sempre con riguardo ai profili in trattazione. Manifestamente infondata è innanzi tutto l'obiezione relativa alla risalenza dell'operatività del sodalizio, posto che non solo l'estorsione di cui al capo B), ma altresì le condotte criminose funzionali a quelle di cui ai capi C) ed E) si sono svolte almeno in parte nel 2011, rimanendo dunque indifferente a fini della posizione del MA l'intraneità o meno del FU al sodalizio mafioso (questione sulla quale si tornerà in seguito esaminando le censure relative alla ritenuta partecipazione di quest'ultimo all'associazione). Come si è già detto è altrettanto manifestamente infondato che la prova della natura mafiosa del sodalizio sia stata tratta esclusivamente dalle intercettazioni che riguardano i fatti di cui al capo E), posto che invece la sentenza si richiama soprattutto alle captazioni relative a quelli di cui ai capi K) ed L), il cui specifico ed autonomo significato probatorio affermato in relazione alla natura del sodalizio il ricorrente non ha in alcun modo contestato. Per il resto le doglianze del difensore degradano nella critica assertiva della tenuta logica dell'apparato giustificativo della sentenza tesa in definitiva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio che non è ammessa in questa sede. 15.6 Venendo ai rilievi svolti dai ricorrenti con riguardo alla partecipazione dei singoli imputati all'associazione, generici ed assertivi sono quelli proposti nei ricorsi del NA SC in merito all'interpretazione delle intercettazioni e parimenti generica è l'obiezione per cui la Corte territoriale non avrebbe affrontato le doglianze proposte con i motivi d'appello, giacchè non si precisa quali dei temi sollevati con il gravame di merito non avrebbero trovato confutazione anche solo implicita nella sentenza. Quanto alla contestata attribuzione all'imputato di un ruolo apicale in seno al sodalizio, i giudici dell'appello non lo hanno desunto esclusivamente dalle intercettazioni relative alla tentata estorsione di cui al capo K) - le quali peraltro sono comunque state ritenute con motivazione tutt'altro che illogica idonee a dimostrare l'effettiva posizione di vertice del NA ma altresì dalla vicenda relativa alla tentata estorsione di cui al capo L) ed al rapporto di preminenza gerarchica manifestato nei confronti dei sodali. Manifestamente infondato è poi che i giudici del merito abbiano effettuato contraddittorie valutazioni del medesimo materiale probatorio, posto che nel riformare la pronunzia di primo grado in- relazione alla posizione di alcuni coimputati essi si sono limitati a rilevare la non univocità dei brani delle intercettazioni che riguardano questi ultimi. le cui posizioni 15.7 Con riguardo al RI, al MA ed al LA possono essere trattate congiuntamente del tutto generiche ed assertive sono le - censure avanzate con il ricorso dell'avv. LA, che difetta di una effettiva critica delle articolate argomentazioni sviluppate dalla Corte in riferimento agli specifici elementi valorizzati dalla stessa per inferire l'intraneità al sodalizio dei suddetti imputati, legittimamente desunto dalla loro partecipazione ai reati fine motivando in maniera logica e coerente alle risultanze processuali e comunque, come detto, non - oggetto di specifica confutazione da parte dei ricorrenti sulla loro sintomaticità. Infondate ed in parte generiche sono altresì le doglianze proposte L'avv. Riccardi con riferimento alla posizione del solo MA. Quanto alla mancata partecipazione dell'imputato all'incontro tra il NA e il rappresentante della Calme Beton, la Corte territoriale ha valutato il fatto per ritenere insufficiente la prova del concorso dell'imputato nel reato di cui al capo D), ma ha altresì sottolineato come in ogni caso lo stesso NA si fece accompagnare in auto sul luogo e poi prelevare proprio L'imputato, circostanza che lungi dal risultare logicamente sintomatica dell'estraneità del MA all'associazione, rivela ancora una volta il ruolo apicale del summenzionato NA e quella invece subordinata del ricorrente, sottoposto alla volontà del primo e fedele interprete delle sue direttive e a disposizione del medesimo anche come mero autista. Con riguardo invece alla concentrazione temporale del coinvolgimento del MA nell'attuazione del programma criminoso del sodalizio, si tratta di obiezione versata in fatto e comunque generica nella misura in cui censura l'interpretazione da parte dei giudici dell'appello di alcuni brani delle intercettazioni e che comunque la sentenza ha confutato anche evocando l'intensità dell'attività criminale registrata nei mesi di documentata partecipazione dell'imputato, peraltro interrotta dal suo fermo. Generiche infine sono anche le censure relative all'elemento soggettivo del reato, profilo sul quale la sentenza ha motivato con argomentazioni con le quali il ricorso non si è confrontato e che, invero, nemmeno era stato devoluto con il gravame di merito. 15.8 Infondate e in parte inammissibili sono altresì le censure proposte nell'interesse del FU. Invero meramente assertive e comunque tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento si rivelano le obiezioni sul significato del rimprovero rivolto L'imputato al D'Agata, il quale peraltro è stato interpretato dai giudici del merito coerentemente al contenuto della conversazione intercettata ed agli altri elementi indiziari valorizzati per affermare la responsabilità del FU. Manifestamente infondato e generico è poi il rilievo sull'apoditticità dell'affermazione per cui il NA avrebbe contribuito al sostentamento dell'imputato durante la sua carcerazione, mentre invece la sentenza ha specificamente indicato gli elementi che consentono di ritenere comprovata la circostanza, con i quali il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Apodittiche e comunque generiche sono anche le obiezioni relative all'attendibilità di quanto riferito al FU dalla madre e dalla sorella durante il colloquio in carcere, posto che anche su questo punto ferma l'irrilevanza dell'assoluzione delle due donne non logicamente incompatibile con la consapevolezza delle attività del proprio congiunto la sentenza ha ampiamente motivato, - evidenziando altresì le sinergie tra il contenuto del suddetto colloquio ed il resto del materiale indiziario, mentre palesemente nella sua critica il ricorrente rivela un inammissibile approccio atomistico al complesso indiziario. Il ricorso non tiene conto nemmeno della confutazione da parte dei giudici del merito delle obiezioni relative alla prolungata assenza del FU da SC e delle sue dichiarazioni in merito all'esclusiva responsabilità per la consumazione del reato di cui al capo B), limitandosi a riproporle. Per il resto le censure proposte, molte delle quali comuni agli altri ricorsi alla cui confutazione si rinvia, si risolvono nella mera prospettazione di una interpretazione soggettiva ed interessata delle risultanze probatorie, che, come già detto, tende a introdurre nel giudizio di legittimità valutazioni che attengono al merito, incompatibili con il medesimo. 16. Venendo alle censure svolte in quasi tutti i ricorsi in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, se ne deve rilevare l'inammissibilità. 16.1 L'aggravante in questione è stata sempre contestata con riferimento all'ipotesi dell'agevolazione del sodalizio mafioso, talchè manifestamente infondate si rivelano le obiezioni svolte da taluni ricorrenti in merito all'eventuale difetto della prova che gli autori dei reati si siano avvalsi del metodo mafioso, rimanendo irrilevante il fatto che la Corte abbia comunque evidenziato che sussisterebbero anche le condizioni per ritenere perfezionata anche tale ulteriore ipotesi. 16.2 Esente da vizi rilevabili in questa sede è poi la motivazione resa in sentenza in merito alla configurabilità della stessa aggravante nei riguardi degli imputati condannati per il reato associativo, atteso che i giudici del merito hanno desunto in maniera logica dalle modalità di consumazione dei singoli reati fine l'intenzione di agevolare l'attività della cosca, non tanto nel perseguimento del profitto delle estorsioni, quanto nell'utilizzo delle stesse come strumento di affermazione della sua sovranità nel territorio di riferimento. Generiche appaiono dunque le obiezioni mosse dai suddetti ricorrenti in proposito, giacchè le stesse non risultano correlate all'effettivo contenuto del discorso giustificativo, anche laddove denunziano il difetto di motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza dell'aggravante in questione nell'ipotesi declinata. 16.3 Parimenti generiche risultano altresì le censure avanzate L'PI e dallo AN, che nemmeno si confrontano con la specifica motivazione dedicata sul punto alle loro posizioni a p. 135 della sentenza, ma anche quelle del CO, che si limitano all'assertiva contestazione della tenuta dell'apparato giustificativo, senza però confrontarsi con lo stesso nel suo intero sviluppo argomentativo, del tutto coerente, peraltro, alle risultanze processuali evocate in proposito dai giudici territoriali. 17. I motivi proposti da tutti i ricorrenti salvo la EN in merito al trattamento sanzionatorio sono infondati o parimenti inammissibili. 17.1 Quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche è necessario ricordare l'insegnamento di questa Corte per cui le stesse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Conseguentemente la concessione o meno delle suddette attenuanti rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati L'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 17.2 I giudici dell'appello si sono attenuti a questi consolidati principi facendone corretta applicazione individuando nell'oggettiva gravità dei fatti accertati ovvero nei precedenti che gravano sugli imputati e non dunque nel comportamento processuale degli stessi evocato al solo fine di evidenziare come dallo stesso non potessero trarsi elementi positivi di valutazione - elementi ostativi al riconoscimento delle menzionate attenuanti, talchè sul punto la sentenza non presenta i vizi denunziati dai ricorrenti. Inammissibile è invece la specifica obiezione avanzata dal CO in merito al presunto travisamento dei suoi precedenti, non documentato dal ricorrente. 17.3 Con riguardo alla commisurazione delle pene, anche sotto il profilo della quantificazione dei disposti aumenti per la continuazione, le doglianze dei ricorrenti si rivelano tutte indistintamente generiche - anche nella misura in cui non tengono conto delle rimodulazioni effettuate nel grado posto che in proposito la valutazione operata - dalla Corte territoriale sulla gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna trova la sua motivazione nel complesso del discorso giustificativo della sentenza. Manifestamente infondata ed altresì generica è poi la specifica doglianza proposta nell'interesse del MA e RI in merito all'asserita mancata revisione dell'aumento disposto per il reato di cui al capo O) a seguito dell'intervenuta assoluzione degli imputati per il connesso reato di cui al capo N). Infatti non solo i ricorrenti non hanno precisato le ragioni per cui tale revisione sarebbe stata comunque dovuta, ma nemmeno si sono confrontati con l'effettivo contenuto della decisione sul punto, posto che la sentenza impugnata ha diminuito l'entità dell'aumento disposto per il suddetto reato. Infondata è altresì l'eccezione di omessa motivazione proposta nell'interesse dello stesso MA in merito al richiesto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che la sua esclusione è stata implicitamente motivata dalla Corte di merito nella misura in cui ha tratteggiato lo spessore della condotta prestata L'imputato nella consumazione dei singoli reati. 17.4 Quanto, infine, al motivo nuovo proposto nell'interesse del FU, deve osservarsi come con lo stesso venga sollevata questione inedita non già dedotta con il ricorso principale, risultando dunque inammissibile. Deve infatti ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti L'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). 18. Inammissibili, sotto diversi profili, sono anche le censure proposte nell'interesse di NA SC in riferimento alla disposta confisca del bar La Genziana. Innanzi tutto il ricorrente, che ha fondato le sue obiezioni sullo specifico presupposto di non essere nemmeno per interposta persona il titolare o il gestore del bene confiscato, non vanta alcun effettivo, attuale e concreto interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo alla misura ablativa, che non viene prospettato con il ricorso e che non può desumersi dalla sua mera qualità di imputato del reato in riferimento al quale questa è stata disposta (Sez. 6, n. 11496/14 del 21 ottobre 2013, Castellaccio, Rv. 262612). Né rileva che la Corte territoriale abbia accettato l'ingaggio sul punto, atteso che in realtà anche l'appello sul punto era inammissibile perché proposto in carenza di interesse. In secondo luogo in questa sede vengono comunque riproposte proprio le medesime obiezioni già confutate dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione in realtà il ricorso non si è confrontato. Infatti l'ablazione è stata disposta in forza dell'art. 416-bis comma 7 c.p., talchè ininfluente è la questione relativa all'attribuibilità al NA di gestore di fatto dell'esercizio commerciale confiscato, mentre i giudici dell'appello 46 hanno ampiamente argomentato in ordine all'effettiva strumentalizzazione del medesimo alla consumazione del reato associativo. 19. Devono invece ritenersi fondate, nei limiti di seguito esposti, le critiche mosse con il terzo motivo del ricorso di NA RG PE alla motivazione della sentenza nella parte relativa alla affermata partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo A), unico reato contestatogli. 19.1 Come pure sottolineato dal ricorrente, già quest'ultima annotazione evidenzia un primo limite della sentenza impugnata. Infatti, come si è visto, il ragionamento sviluppato dai giudici di merito ai fini della dimostrazione dell'esistenza del sodalizio mafioso e della partecipazione allo stesso dei diversi imputati si fonda in maniera significativa - ancorchè non esclusiva sulla prova della consumazione dei reati fine e delle modalità di esecuzione dei medesimi. Approccio della cui legittimità si è parimenti già detto, ma che inevitabilmente evidenzia la singolarità della posizione del NA PE, cui, per l'appunto, non è stato imputato il concorso in alcuno dei suddetti reati, nemmeno nella tentata estorsione ai danni del OR, vicenda dal cui sostrato probatorio pure i giudici dell'appello hanno inteso ricavare gli elementi ritenuti sufficienti a dimostrare la sua intraneità al sodalizio. Elementi che sostanzialmente sono gli stessi che avevano supportato l'adozione nei confronti dell'imputato di un provvedimento cautelare, ripetutamente annullato (la seconda volta senza rinvio) da questa Corte. 19.2 Ferma restando la già ribadita non vincolatività delle decisioni assunte nell'incidente cautelare per il giudice della cognizione ed evidenziato lo sforzo effettuato dalla Corte territoriale per superare i dubbi espressi in quella sede da quello di legittimità, non può non notarsi come la motivazione riveli i vizi enucleati con il ricorso. Se non può negarsi che le dichiarazioni del OR attorno alle quali in definitiva ruota l'accusa costituiscano un indizio a carico del NA, le stesse non possono certo, come invece sostanzialmente ha fatto la sentenza, essere considerate addirittura una prova diretta della sua partecipazione al sodalizio, tanto più che le frasi attribuitegli dal teste conservano una latente ambiguità, colmata dai giudici del merito soltanto in maniera assertiva ed attraverso meri paralogismi. 19.3 Ciò di cui si discute, infatti, non è se l'imputato graviti in un ambiente mafioso e se la sua famiglia naturale sia riconosciuta come il terminale in SC dell'organizzazione 'ndranghetista, ma che egli sia effettivamente stato partecipe dell'associazione cui si riferisce l'imputazione nel periodo compreso tra il 2011 e la pronunzia della sentenza di primo grado. Ed in tal senso la partecipazione all'associazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché 44 si tratti di indizi gravi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato L'imputazione. Come questa Corte ha già avuto modo ripetutamente di chiarire, però, la vicinanza ad un ambiente mafioso non è che il sintomo della pericolosità sociale del presunto partecipe, ma non ancora la prova della sua attuale intraneità al sodalizio che tale ambiente caratterizza. 19.4 Non di meno, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231670). 19.5 In tal senso, dunque, il riferimento alla percezione da parte del OR della "mafiosità" del NA non è elemento idoneo ad esaurire l'onere motivazionale che incombeva sui giudici dell'appello, tanto più che la sentenza riconosce non senza una certa contraddittorietà come dal racconto del figlio del teste emerga la prova che - l'imputato avrebbe perduto il presunto ruolo di guida della cosca cui lo stesso OR avrebbe fatto riferimento. Non si comprende allora quale sarebbe l'effettivo apporto dell'imputato alla vita del sodalizio nel periodo considerato, quale il menzionato "ruolo dinamico" che può essergli riconosciuto, posto che la sua comparsa sulla scena delle vicende del presente processo avviene esclusivamente in occasione di una vertenza che riguarda i suoi interessi imprenditoriali, peraltro nei modi non univocamente significativi di cui si è detto, il che evidenzia la scarsa attitudine dell'episodio a dimostrare la stabilità del suo inserimento nell'associazione. 19.6 La Corte territoriale, che all'evidenza ha percepito la fragilità del costrutto accusatorio, ha cercato di rinforzarlo come già aveva fatto il giudice di primo grado - facendo riferimento ai precedenti giudiziari del NA. In tal senso la rivalutazione di alcuni elementi tratti da una delle sentenze che aveva assolto l'imputato da analoga accusa a prescindere dalla astratta legittimità di tale operazione non appare - logicamente decisiva a colmare le evidenziate lacune motivazionali, posto che anche in questo caso i giudici del merito non rivelano ma si limitano ad asserire l'inequivocità di tali elementi rispetto all'obbiettivo probatorio e stante la già ricordata urgenza di dimostrare l'attuale (e non già la pregressa) effettività della sua partecipazione al sodalizio alla luce della testimonianza di OR CC di cui si è detto. 20. Il ricorso del Procuratore Generale è invece inammissibile. 20.1 Inammissibile, per le ragioni già ricordate sub 3.1, è innanzi tutto la deduzione da parte del ricorrente del vizio di inosservanza od errata applicazione della legge penale ai motivi secondo, quarto, sesto ed ottavo, che si esaurisce nel surrettizio e non consentito tentativo di configurare come error in iudicando in iure la violazione delle norme processuali concernenti la valutazione della prova. 20.2 Quanto invece al vizio di motivazione dedotto con ai motivi primo, terzo, quinto e settimo va ribadito, come già ricordato sub 3.5, che il giudizio di legittimità sulla motivazione della sentenza può essere introdotto nei limiti rigorosamente fissati dalla previsione normativa di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., la quale consente esclusivamente di far valere dinanzi a questa Corte la mancanza della motivazione, la sua contraddittorietà interna o con il contenuto di specifici atti processuali, nonché la sua manifesta illogicità. Previsione che mira ad evitare la strumentalizzazione del suddetto giudizio al fine di ottenere una non prevista riesame del merito della decisione impugnata e, di conseguenza, del materiale probatorio valutato dai giudici dell'appello. 20.3 In definitiva, come pure si già ricordato, controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con una plausibile opinabilità di apprezzamento della piattaforma cognitiva di riferimento. Principio di cui, del resto, è stata fatta in precedenza puntuale applicazione nella valutazione dei motivi di ricorso degli imputati e che richiede, inoltre, di essere declinato nello specifico della decisione impugnata, tenendo cioè conto, alla luce della regola di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p., della sua natura e del conseguente contenuto dell'onere motivazionale del giudice di merito. 20.4 In tal senso la Corte territoriale, confrontandosi specificamente con l'intero sviluppo argomentativo della decisione riformata, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto insufficienti le intercettazioni indicate L'accusa a formare la prova oltre - ogni ragionevole dubbio, per l'appunto della partecipazione di NA NI cl. - '69, NA CC, NA NI cl. '83, NA AN, FU NZ, NA IO VI e IE TE all'associazione di cui al capo A). In particolare i giudici dell'appello hanno evidenziato la sostanziale intrinseca genericità e non univocità dei brani di conversazione valorizzati in questo senso nella pronunzia di primo grado, acuita dal fatto che tutti i protagonisti della vicenda sono legati da vincoli parentali in alcuni casi anche particolarmente diretti che non consente con la - dovuta certezza di individuare la causa o il contesto di determinate affermazioni. Ma la sentenza evidenzia altresì la fragilità della pretesa di costruire su tale sostrato indiziario la prova di un reato come quello di associazione mafiosa che, come si è ricordato in precedenza trattando la posizione di NA RG PE, richiede la dimostrazione del ruolo dinamico ricoperto nell'ambito del sodalizio da parte del presunto partecipe al sodalizio, la stabilità del suo inserimento nel medesimo e l'affectio societatis. 20.5 Alla luce del profilo degli indizi considerati e della considerata assenza di alcun elemento comprovante l'effettivo coinvolgimento dei summenzionati imputati in alcune delle attività in cui, secondo la contestazione, l'associazione era impegnata, non si ravvisa alcuna reale manifesta illogicità nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata. Né il ricorso ha saputo evidenziarla, limitandosi in realtà a tacciare come tale l'interpretazione fornita dai giudici dell'appello del significato probatorio dei singoli indizi attraverso la contrapposizione di quella recepita nella pronunzia di primo grado, solo assertivamente indicata come l'unica possibile e senza la necessaria confutazione delle argomentazioni dispiegate da quella impugnata. Invero ciò che il ricorrente propone è una lettura alternativa del suddetto compendio indiziario, sollecitando il giudice di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece, come detto, gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. 20.6 Del tutto generiche sono invece le censure svolte dal ricorrente con il nono ed il decimo motivo in riferimento all'esclusione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p. nei confronti degli imputati che per il reato associativo sono stati condannati. Con riguardo alla disponibilità delle armi, la sentenza ha specificamente confutato il valore probatorio degli elementi indicati dal ricorrente con motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si è confrontato, mentre quanto all'altra aggravante le doglianze del ricorrente si rivelano meramente assertive, mentre del tutto carente è l'indicazione delle argomentazioni del giudice di primo grado di cui la Corte territoriale avrebbe omesso la confutazione (e che certo non può esaurirsi nel sommario rinvio alle pagine della pronunzia della sentenza di prime cure dedicate all'argomento). 21. In conclusione i ricorsi di FU PE, NA SC, LA AR, MA RO, RI IE, PI SC, CO PE e AN SC devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in euro 3.000 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Il ricorso di EN IA deve invece essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve parimenti essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si stima equa determinare in euro 2.000. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso del P.G., mentre, con esclusivo riferimento alla posizione di NA RG PE, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, rimanendo assorbito il quarto motivo del ricorso dello stesso imputato.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NA RG PE con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, diversa sezione. срок никто ест Dichiara inammissibile il ricorso di EN IA che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro 3.000 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 16/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente NT Settembre Luca Pistorett DEPOSITATA IN CANDELLEMA addl 13 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ме