Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2019, n. 4119
CASS
Sentenza 30 aprile 2019

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Il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico agente non può farsi discendere dal rilievo pubblicistico dell'attività complessivamente compiuta dall'ente in cui il funzionario è inserito, ma deriva dalla natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell'ambito di tale attività, sono concretamente svolti dal predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata riconosciuta la qualifica di pubblico agente a un funzionario della Consip s.p.a. preposto all'ufficio che sovraintendeva alle operazioni di predisposizione dei bandi di gara).

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2019, n. 4119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4119
Data del deposito : 30 aprile 2019

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