Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Il delitto di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale non richiede che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicazione o emanazione di misure di prevenzione, le quali rilevano solo come indici sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2010, n. 29224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29224 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/07/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1136
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 11600/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM;
nel procedimento a carico di:
Di RO FI e Di RO OM;
avverso l'ordinanza del 22.12.09 con cui il Tribunale di Teramo, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore Avv. Martire Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 22.12.09 il Tribunale di Teramo, sezione riesame, in accoglimento dell'appello di Di RO ND revocava il sequestro preventivo disposto in data 8.4.09 dal GIP della stessa sede ed avente ad oggetto l'autovettura Smart Cabrio, mod. For Two, tg. DV413ZZ.
Tale sequestro era stato ordinato sul presupposto che la simulata intestazione dell'auto a Di RO ND aveva un'evidente finalità elusiva degli eventuali provvedimenti inerenti alla misura di prevenzione a carico di Di RO OM.
Il Tribunale del riesame riteneva - invece - dirimente la circostanza che, nelle more, la richiesta di adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di Di RO OM era stata rigettata, sempre dal Tribunale di Teramo, con provvedimento del 20.7.09.
Il PM ricorreva contro detta ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento perché, a parte il rilievo che la decisione di diniego della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico di Di RO OM era stata impugnata, ad ogni modo il sequestro, disposto nell'ambito del procedimento a carico di Di RO FI e Di RO OM, indagati per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, prescindeva dal fatto che la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata o meno applicata, bastando che la fittizia intestazione del bene fosse comunque preordinata a sottrarlo ai potenziali esiti di procedimenti di prevenzione.
1- Il ricorso è fondato.
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356) punisce l'intestazione fittizia o il fraudolento trasferimento di denaro, beni o altre utilità posti in essere al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati inerenti alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
Il riferimento alle mere disposizioni di legge anziché alle misure (già in essere o ancora sub indice) evidenzia icasticamente l'abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie (che è a forma libera: cfr. Cass. Sez. 1, n. 30165 del 26.4.07, dep. 24.7.07, rv. 237595; Cass. Sez. I n. 14626 del 10.2.05, dep. 19.4.05, rv. 231379; Cass. Sez. 2, n. 38733 del 9.7.04, dep. 4.10.04, rv. 230109; Cass. Sez. 1, n. 43049 del 15.10.03, dep. 11.11.03, rv. 226607), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta.
A sua volta la dilatazione dell'elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell'elemento psicologico, che qualifica come illecita una condotta altrimenti penalmente irrilevante e supera ogni sospetto di illegittimità costituzionale per indeterminatezza della norma incriminatrice (ossia per eventuale violazione dell'art.25 Cost., comma 2: cfr. Cass. Sez. 5, n. 39992 del 25.9.07, dep.
29.10.07, rv. 238189).
Le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 5541 del 15.1.09, dep. 9.2.09, rv. 243163).
È altresì significativo che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza - nella struttura materiale del reato - all'applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo dello stesso art. 12 quinquies, al comma 2.
In breve, il reato de quo prescinde dall'avvenuta adozione (o dalla pendenza del procedimento per l'emanazione) di misure di prevenzione patrimoniali.
A tale principio non si è attenuta l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto tout court insussistenti "le esigenze cautelari finalizzate a sottrarre alla disponibilità del Di RO OM l'autovettura in vista di una successiva apprensione della stessa nell'ambito del procedimento di prevenzione definito con il rigetto della proposta di applicazione della misura patrimoniale", quando - invece - nel caso in esame il sequestro era stato ordinato nell'ambito d'un procedimento penale per il delitto p. e p. ex art. 12 quinquies cit. ipotizzato a carico di Di RO FI e Di RO OM, reato che, come si è detto, prescinde dalla concreta adozione della misura di prevenzione patrimoniale.
Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio, in cui ci si dovrà attenere al seguente principio di diritto:
"Per la configurabilità del delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 quinquies, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L.7 agosto 1992, n. 356) non è necessario che l'intestazione fittizia o il trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità siano avvenuti in pendenza di applicazione od emanazione di misure di prevenzione patrimoniali, misure che - se in essere o in itinere - rilevano solo come (possibili, ma non indispensabili) indici sintomatici delle finalità elusive che integrano il dolo specifico descritto in tale fattispecie incriminatrice".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010