Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reato associativo, la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 29959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29959 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 903
Dott. LOCATELLI SE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA SE - Consigliere - N. 38428/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO GI N. IL 18/09/1978;
BRIGA GIANNI N. IL 09/11/1983;
D'IN NC N. IL 30/10/1966;
DI NC SE N. IL 02/06/1980;
LO SE N. IL 12/12/1984,
RUISI DOMENICO N. IL 10/02/1970,
SCAMINACI ANTONIO N. IL 14/05/1961;
NI DE N. IL 19/11/1981;
avverso la sentenza n. 960/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 01/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
udito, per la parte civile, Avv. AR ZO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Palermo AN, Aricò AN, greco AR Gaetana, Vitello Vincenza, Parisi Antonino, Dominici Giuliano, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
All'esito del giudizio abbreviato richiesto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 29.5.2010 dichiarava:
1) IO NC colpevole del delitto di cui ai capi A (partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" operante nella provincia di Enna, con l'aggravante di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione), R (concorso in danneggiamento seguito da incendio dell'escavatore della ditta Esse srl di AC SE), OO (tentata estorsione aggravata nei confronti dei legali rappresentanti della società Impreter srl), e ritenuta la continuazione con il delitto associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3.7.2003 e tra i reati contestati, lo condannava alla pena di anni 10 e mesi 10 di reclusione;
2) GA AN colpevole dei reati di cui ai capi L (concorso in estorsione aggravata continuata di somme di denaro in danno di SE LU, titolare di un esercizio commerciale di vendita di mobili e di una ditta di noleggio di apparecchiature di videogiochi), R (danneggiamento seguito da incendio dell'escavatore della ditta Esse I. srl di AC SE con danno economico pari a circa 70.000 Euro), S (danneggiamento seguito da incendio di due trattori ed un rimorchio della azienda agricola di UN AR), ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione lo condannava alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;
3) D'GO ZO colpevole dei reati indicati ai capi E (estorsione aggravata in danno di UN OS e NA SE, costretti alla dazione della somma di Euro 3.500 per ottenere la restituzione di due trattori a loro sottratti), F (furto aggravato di due trattori agricoli in danno di UN OS e NA SE), S (danneggiamento seguito da incendio di due trattori ed un rimorchio della azienda agricola di UN AR), T (furto aggravato di un gregge di 18 ovini sottratto a SA EL), DD (concorso in furto aggravato di kg.990 di cavi elettrici sottratti dalle linee elettriche aeree di Enel spa), EE (concorso in furto aggravato di kg.
1.200 di cavi elettrici sottratti dalle linee elettriche aeree di Enel spa), ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione lo condannava alla pena di anni 6 mesi 10 di reclusione ed Euro 1.400 di multa;
4) Di CO SE colpevole dei reati di cui ai capi A (reato associativo) e dei reati fine di cui ai capi C (estorsione aggravata in danno di LI SE), D (furto aggravato di un mini escavatore in danno di LI SE), E, F, G, H. R, L, S, T, U, V, Z, BB, HH, II, LL, OO, ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione lo condannava alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa;
5) RA SE colpevole del reato ascrittogli al capo I (estorsione aggravata in danno di tale "Ze O" e del proprietario del trattore rubato, costretti alla dazione della somma di Euro 9.000 per ottenere la restituzione del mezzo agricolo) e lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.400 di multa;
6) RU ME colpevole dei reati ascritti ai capi A (partecipazione al delitto associativo), FF (furto aggravato continuato di quattro cavalli sottratti a TA LV e RR LV in data 7.6.2007), GG (danneggiamento seguito da incendio di tre autovetture, due intestate a GA SE ed in uso ai suoi familiari e alla convivente NO AR, ed una intestata a La IN SE, danneggiata dall'incendio in quanto parcheggiata in prossimità delle prime due), ed unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione;
7) NA IO colpevole dei reati ascritti ai capi E (estorsione aggravata in danno di UN OS e NA SE costretti alla dazione della somma di Euro 3.500 per ottenere la restituzione di due trattori a loro rubati) e S (danneggiamento aggravato seguito da incendio di due trattori ed un rimorchio della azienda agricola di UN AR), ed unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione;
8) EN ID colpevole dei reati di cui ai capi E,F,G ritenuta l'ipotesi del tentativo, H, S, T, U, V, Z, CC, HH, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa. Con sentenza del 1.3.2012 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare. Avverso la sentenza della Corte di appello sono stati proposti i ricorsi di seguito indicati.
1. Il difensore di IO NC e l'imputato personalmente ricorrono per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., comma 2 ed illogicità del ragionamento della Corte di appello che non da conto degli elementi da cui desume la sussistenza del ruolo verticistico attribuito all'imputato;
insufficienza delle intercettazioni telefoniche ed ambientali a provare il ruolo apicale contestato ad IO, mentre le sentenze prodotte dal pubblico ministero sanciscono una diversa verità, vale a dire che erano altri i personaggi che occupavano il vertice dell'organizzazione nella provincia di Enna, ed IO continuava eventualmente ad essere un semplice sodale;
2) violazione di legge, contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo R), in quanto non vengono indicati gli elementi concreti da cui desumere la colpevolezza dell'imputato; 3)violazione dell'art. 81 c.p. e vizio della motivazione per omessa indicazione degli elementi utilizzati per la determinazione della pena base e degli aumenti di pena in continuazione;
4) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
2.Il difensore di GA AN ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto integrata a carico dell'imputato la fattispecie di reato di cui al capo L (concorso in estorsione aggravata continuata di somme di denaro in danno di SE LU, titolare di un esercizio commerciale di vendita di mobili e di una ditta di noleggio di apparecchiature di videogiochi): l'intercettazione telefonica valorizzata dal giudice di merito difetta di specificità;
insussistenza di una attività di minaccia posta in essere da GA nei confronti del soggetto passivo;
la penale responsabilità dell'imputato è stata basata su un giudizio di verosimiglianza 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 424 c.p. in relazione ai capi S) e R) per mancanza dell'elemento costitutivo del pericolo di incendio, dovendosi ritenere che i fatti contestati integrano il diverso reato di danneggiamento previsto dall'art. 635 c.p.; 3) insussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7 e correlativa violazione della norma: essendo necessaria la specifica finalità di favorire l'associazione, l'aggravante andava esclusa non ravvisandosi quei connotati tipici che devono caratterizzare le modalità operative tipizzate dal legislatore e non risultando che il ricorrente abbia concorso nel reato con modalità operative connotate da intimidazione energica che discenda dall'apparenza di un sodalizio;
4) violazione dell'art. 62 bis c.p. in quanto lo stato di incensuratezza e la giovane età rendevano il ricorrente meritevole delle circostanze attenuanti.
3. Il difensore di D'GO ZO ricorre per i seguenti motivi: 1) censura il provvedimento con il quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire una consulenza tecnica di parte (relazione Curreli) di trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche, sul rilievo che essa fosse intempestiva ed irrituale, essendo stato richiesto il giudizio abbreviato non condizionato;
2) lacuna motivazionale della sentenza in riferimento ai capi E) ed F) relativi al furto aggravato dei trattori in danno di UN e NA, seguito dalla estorsione di denaro in cambio della restituzione dei mezzi, in quanto nulla dice in merito ai motivi di appello;
3)vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante prevista dall'art.7 legge n.203 del 1991 con particolare riguardo ai capi T (furto del gregge di 18 ovini in danno di SA EL), DD) e EE); 4) evidente illogicità della motivazione in relazione al capo T), atteso che la Corte di appello ricava la responsabilità del ricorrente dal fatto che di lì a pochi giorni lo stesso sarebbe stato arrestato per la esecuzione di altro furto di ovini;
5) violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 81 c.p., nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto di accogliere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche richiamando precedenti penali che non sussistono, e non ha ritenuto di ridurre la pena applicata in continuazione.
4.Il difensore di Di CO SE ricorre per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della legge penale, manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla affermata appartenenza di Di CO SE al sodalizio di stampo mafioso:
il tenore delle conversazioni intercettate non appare sufficiente al fine di dimostrare l'effettiva volontà dell'imputato di aderire al citato clan mafioso;
erronea interpretazione della telefonata n. 297 del 7.2.2007 indicativa della totale assenza in capo all'imputato della "affectio societatis"; valore meramente indiziante della commissione dei reati fine rispetto alla presunta adesione al "pactum sceleris"; insufficienza dell'iter motivazionale che ha condotto il giudice di seconde cure a rigettare la richiesta difensiva di riqualificare il fatto quale delitto riconducibile all'art. 416 c.p. piuttosto che all'art. 416 bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al reato di cui al capo OO (tentata estorsione ai danni della ditta Impreter s.r.l.) laddove omette di chiedersi perché Di CO avrebbe dovuto negare proprio e solo questo episodio ed ammettere invece tutti gli altri;
3) violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuta dalla Corte di appello con motivazione assolutamente superficiale e lacunosa, facendo discendere automaticamente l'applicazione dell'aggravante dalla presunta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, ed operando una illegittima equiparazione dell'ipotesi di utilizzazione del metodo mafioso con il fine di agevolare la cosca mafiosa;
4) violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di essere l'associazione armata prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4, ed in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, considerato il comportamento processuale tenuto dall'imputato che ha ammesso gli addebiti.
5. Il difensore di RA SE ricorre per i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale e totale mancanza di motivazione: risulta incomprensibile cogliere l'iter argomentativo e logico-giuridico seguito dal giudice, e non si comprende in alcun modo quale possa essere stato il ruolo di RA nell'estorsione contestatagli al capo I); 2) motivazione apparente circa la sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7; 3) il diniego della concessione delle attenuanti generiche merita censura poiché lo stato di incensuratezza dell'imputato ed il labile quadro probatorio avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a concedere le circostanze attenuanti generiche.
6.Il difensore di RU ME propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p.: la motivazione non da conto delle ragioni per cui la persona indicata come IM o ME nelle conversazioni telefoniche intercorse tra terzi soggetti (coimputati e non) sia stata identificata in RU ME;
2) violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in riferimento al capo GG: il movente è stato erroneamente indicato nella volontà di RU ME di punire NO AR per avere riferito alla di lui moglie che egli intratteneva una relazione extraconiugale con NO PI (sorella di NO AR), senza rispondere alle censure sulla ricostruzione del movente mosse con l'atto di appello;
illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha dato rilevanza al messaggio telefonico inviato da NO PI a RU ME ed alla successiva telefonata effettuata da costui a NO PI;
3) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento al capo FF (furto di 4 cavalli): il giudice di secondo grado si è limitato a riportare la motivazione del giudice di primo grado, senza tenere conto di quanto specificamente contestato con i motivi di appello in ordine alla mancanza nelle intercettazioni incriminate di qualsiasi riferimento ai cavalli;
assenza di motivazione in ordine al significato criptico attribuito al termine "paglia" asseritamente usato per indicare i cavalli. Con successiva memoria depositata il 16.5.2013 eccepiva violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione nonché travisamento delle risultanze processuali poiché la motivazione non risponde ai requisiti minimi di completezza, esistenza e logicità del discorso argomentativo: con riguardo al capo A (delitto associativo) deduce travisamento del fatto o comunque travisamento delle risultanze processuali e rifiuto da parte della Corte di appello di rispondere alle doglianze difensive ed ai motivi di censure dell'appello; in ordine ai capi FF) e GG) deduce che la motivazione è meramente apparente ovvero mancante.
7.Il difensore di NA IO ricorre per i seguenti motivi:
1) violazione di legge, illogicità ed arbitrarietà della sentenza che, in riferimento al capo E), richiama quella di primo grado obliterando i motivi di gravame;
il ricorrente ha riportato condanna per una estorsione sulla scorta di intercettazioni di terzi mal interpretate;
insussistenza della fattispecie estorsiva risultando nel caso di specie che il ricorrente ha agito in veste di intermediario nell'esclusivo interesse della vittima;
2) violazione di legge, illogicità ed arbitrarietà della sentenza che, in riferimento al capo S), richiama quella di primo grado obliterando i motivi di gravame: la figura di tale antonio emergente dalle intercettazioni è stata riferita al ricorrente attraverso locuzioni evasive ovvero non dimostrative;
le intercettazioni riguardano solo terzi soggetti e mai lo NA direttamente;
il giudice di secondo grado ha ratificato, senza spendere neppure una parola, quanto già sancito dal giudice di primo grado;
nulla viene detto in sentenza circa la confessione resa dal coimputato AR nell'interrogatorio al P.M. del 6.12.2010, allegato alla memoria difensiva depositata in appello, nella quale non menziona mai NA;
3) omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; 4) con memoria depositata il 16.5.2013 ha presentato motivi nuovi con i quali ribadisce l'insussistenza dei delitti di estorsione di cui al capo E) e l'errata applicazione della fattispecie prevista dall'art.424 c.p. in relazione al capo S).
8. Il difensore di EN ID ricorre per violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: 1) la sentenza impugnata afferma la colpevolezza dell'imputato solo sulla base delle intercettazioni telefoniche senza svolgere alcun giudizio in ordine a possibili interpretazioni non indizianti;
con riferimento ai capi G) e H) la Corte d'appello non ha preso in considerazione le prospettazioni del Tribunale del riesame di Caltanissetta, che aveva ritenuto le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate indicative di mera conoscenza dei fatti da parte dell'imputato; la Corte di appello non ha considerato che dalle dichiarazioni rese dal coimputato AR LE, acquisite nel processo di appello, risulta che i reati sono stati commessi per soddisfare esigenze personali e familiari e non nell'interesse della associazione, tanto che la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in riferimento al coimputato AR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Il ricorso di IO NC è infondato.
1. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui ha desunto, sia la permanenza del vincolo associativo successivamente al periodo giudicato con la sentenza di condanna del Tribunale di Enna, sia il ruolo apicale svolto dall'imputato nell'ambito associativo, individuandoli in particolare nel contenuto delle conversazioni intercettazioni nella Casa circondariale di Caltanissetta:
l'imputato,detenuto, conversando con il fratello IO SE e con i coimputati D'EL GA e RU ME, da disposizioni ai sodali in ordine alla raccolta del denaro provento delle estorsioni, discute di problematiche legate ai rapporti tra le varie fazioni interne alla consorteria criminale di appartenenza, con riferimento, tra l'altro, alle conseguenze sfavorevoli per il sodalizio derivate dalla uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino a causa della sopravvenuta reazione delle Stato;
la Corte di appello individua ulteriori elementi di prova del ruolo apicale svolto dal ricorrente nel contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e nelle risultanze delle attività di osservazione e controllo effettuate dalla polizia giudiziaria. Le argomentazioni svolte dal giudice di merito sono immuni da vizi logici. Le censure contenute nei motivi di ricorso si sostanziano nella formulazione di apprezzamenti fattuali di tenore diverso da quelli espressi dal giudice di appello, ma non individuano alcun vizio di legittimità della decisione impugnata.
2. Con riferimento al capo R (concorso nel danneggiamento seguito da incendio del l'escavatore della ditta Esse srl di AC SE) non sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. La sentenza impugnata (pagg.39 e ss.) illustra, quali prove dimostrative del ruolo di mandante svolto dal ricorrente, i plurimi contatti telefonici con i coimputati, esecutori materiali dell'incendio dell'escavatore, ed il sopraluogo, compiuto dal ricorrente unitamente al coimputato D'EL, per osservare l'escavatore in azione;
ad essi si aggiunge il dato logico connesso alla ritenuta posizione sovraordinata del ricorrente rispetto agli esecutori materiali, che non potevano agire in dissenso dalla volontà del soggetto avente posizione di capo.
3.La sentenza di primo grado (pagg. 482 e 483) contiene dettagliata specificazione in ordine alla determinazione della pena base applicata per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., comma 2, contestato al capo A), ed in ordine agli aumenti di pena applicati in relazione a ciascuno dei restanti reati ritenuti in continuazione (capi R, 00) e per la continuazione con il reato associativo giudicato con la sentenza di condanna della Corte di appello Caltanissetta del 3.7.2003. 4. La motivazione del giudice di appello che ha reputato di non concedere circostanze attenuanti in relazione al ruolo apicale ricoperto dall'imputato, e valutati gli altri parametri previsti dall'art. 133 c.p.p., ha contenuto argomentativo sufficiente, è priva di vizi logici ed incensurabile nel merito. Il motivo di ricorso proposto si connota di genericità (con conseguente inammissibilità), non essendo state indicate quali siano le specifiche circostanze fattuale dedotte nei motivi di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62 bis c.p., rispetto alle quali non vi sarebbe stata motivata pronunzia da parte del giudice di appello.
2) Il ricorso di GA AN è infondato.
1. Con riferimento al capo L), le prove a carico evidenziate nella sentenza impugnata sono costituite dalle conversazioni intercettate in cui gli imputati discutono delle somme di denaro ottenute da SE, con particolare riguardo alla telefonata del 22.12.2007 rispetto alla quale la Corte di appello ha già osservato, in risposta ai rilievi espressi dal difensore nell'atto di appello, che "la conversazione suddetta comprova in modo pieno la partecipazione di GA all'estorsione perpetrata in danno di SE LU, come desumibile inequivocabilmente dalla circostanza che proprio il medesimo inizia la conversazione chiedendo al suo interlocutore (NA) se SE avesse portato i soldi", e manifestando viva approvazione nell'apprendere che era stata consegnata la somma di Euro 1.400. Dal prosieguo della conversazione intercettata il giudice di merito ha dedotto che GA e NA si erano appartati al fine di spartirsi la somma ottenuta dall'estorsione (pagg.45 e 46 sentenza). L'elemento di prova valorizzato dal giudice di merito è specifico;
l'attività minatoria diretta all'ottenimento delle somme di denaro è stata correlata alla capacità di intimidazione promanante dal del sodalizio di stampo mafioso ed alla assenza di ogni rapporto giuridico idoneo a costituire una causale lecita per la consegna del denaro.
2. In riferimento ai capi S), R) non sussiste la dedotta violazione dell'art. 424 c.p. per mancanza del requisito del "pericolo di incendio". Quanto all'incendio dell'escavatore appartenente all'imprenditore AC SE, la Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto sul rilievo delle grosse dimensioni del mezzo dato alle fiamme e del ritenuto concreto pericolo di insorgenza di incendio. Quanto all'incendio di due trattori e di un rimorchio dell'azienda agricola di UN AR, la Corte di appello ha evidenziato il contenuto delle conversazioni ambientali intercettate a bordo della autovettura in uso al coimputato Di CO, da cui risulta che gli imputati commentavano l'esito dell'attività incendiaria ("minchia che fiamme"), GA esprimeva il parere che a causa del calore provocato dalle fiamme il mezzo meccanico si sarebbe sciolto ("secondo me si squaglia") e tutti si proponevano di raggiungere una località sopraelevata ("il castello") per potersi godere lo spettacolo delle fiamme che avvolgevano i mezzi incendiati. Le argomentazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 424 c.p. sono prive di vizi logici ed incensurabili nel merito.
3.La Corte di appello ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 sul rilievo che tutti gli imputati, anche non formalmente affiliati al sodalizio criminoso al quale comunque facevano riferimento, hanno commesso i reati fini (agendo anche in concorso con soggetti affiliati) "non per un fine personale e limitato dei singoli correi ma per il più ampio e collettivo interesse della famiglia mafiosa di appartenenza o di riferimento", come dimostrato dalla esistenza di una "cassa comune" ove doveva essere versata una parte dei proventi ottenuti con le attività delittuose (in primis le estorsioni) e dalla destinazione di aiuti economici agli arrestati (pag.153 e ss. sentenza). Le argomentazioni sono giuridicamente corrette, considerato che la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo consapevole al perseguimento dei suoi fini (Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218). Di più, in base al criterio di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59 c.p., comma 2 deve ritenersi che la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole. (Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012 - dep. 23/01/2013, Buonanno e altro, Rv. 254776).
4.La Corte di appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e pluralità delle condotte perpetrate dal ricorrente. La prospettazione della concedibilità delle attenuanti previste dall'art. 62 bis "per lo stato di incensuratezza e la giovane età" (anni 24 all'epoca dei fatti) costituisce un tipico motivo di merito non ammesso nel giudizio di legittimità.
3) Il ricorso di D'GO ZO è infondato.
1. Dalla sentenza di primo grado (pag.20) risulta che il decreto di citazione a giudizio immediato è stato emesso il 22.9.2009, che nel termine previsto dall'art. 458 c.p.p., D'GO ZO ha presentato richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che il giudice ha proceduto a fissare la data di svolgimento del giudizio abbreviato per l'udienza del 18.3.2010 e successive, e che solo in tale udienza il difensore presentava richiesta di acquisizione di una consulenza fonica di parte, non ammessa dal Giudice delle indagini preliminari.
La decisione del giudice di primo grado è legittima, atteso che il ricorrente non aveva subordinato la richiesta di giudizio abbreviato alla acquisizione probatoria della consulenza di parte, come ben avrebbe potuto fare, considerato che (contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso) il giudizio abbreviato richiesto a norma dell'art. 458 c.p.p. a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato, è il medesimo previsto dall'art. 438 c.p.p., comprensivo dell'accesso al rito alternativo secondo la modalità incondizionata ovvero subordinata all'integrazione probatoria. Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, mentre non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427). Ciò premesso, si rileva che la Corte di appello ha comunque motivato il mancato esercizio dei poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale osservando che "non si ravvisano lacune interpretative e metodologiche negli esiti delle intercettazioni, apparendo la lettura delle stesse chiara, logica e consequenziale". L'assunto, congruamente motivato, è incensurabile nel merito.
2. In riferimento ai capi E ed F (furto aggravato dei trattori e successiva estorsione in danno dei derubati UN e RO) non sussiste alcuna "lacuna motivazionale". La Corte territoriale ha esaminato le censure contenute nei motivi di appello, reputandole infondate sulla base del contenuto esplicito delle conversazioni intercettate, dalle quali ha desunto la prova della esecuzione "in diretta" del furto, e sulla base delle confessioni dei coimputati AR e Di CO, considerate elementi di riscontro della valenza accusatoria delle conversazioni intercettate anche con riguardo al coimputato non confesso D'GO. Gli apprezzamenti di diverso tenore contenuti nei motivi di ricorso integrano censure di merito, non ammesse nel giudizio di legittimità.
3. Non sussiste il denunciato vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 sul rilievo che i prodromici furti, seguiti da attività estorsiva in danno dei soggetti derubati, erano effettuati agendo in concorso con soggetti organicamente inseriti nel sodalizio criminoso di stampo mafioso, per la capacità di intimidazione desunta dalla circostanza che le persone offese preferissero piegarsi al ricatto piuttosto che denunciare i fatti alle pubbliche autorità, nonché per la funzionalità delle attività estorsive al mantenimento in vita della associazione evidenziata nella trattazione della posizione di GA AN (punto 3), alla quale si rinvia.
4. La Corte di appello ha confermato il giudizio di corresponsabilità di D'GO nella commissione del furto del gregge di ovini descritto al capo T) in base al contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la prova della partecipazione diretta del ricorrente all'esecuzione materiale del furto. La circostanza che, due giorni dopo, D'GO ZO venne arrestato in flagranza di reato, mentre unitamente a NA IO commettevano un altro furto di ovini, è stata menzionata dal giudice di merito non quale prova della commissione del reato di cui al capo T (desunta in modo esaustivo dalle conversazioni intercettate) ma quale dato indicativo della reiterazione di tale tipologia di reati.
5. Il riferimento della Corte di appello ai "precedenti penali" del ricorrente non è erroneo, atteso che il certificato penale reca l'iscrizione di due sentenze di condanna per il reato previsto dall'art. 660 c.p.. Il rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione della pena applicata in continuazione è stato sufficientemente motivato dal giudice di merito, che ha valutato la pluralità degli episodi criminosi posti in essere ed ha ritenuto la congruità e correttezza della determinazione della pena effettuata dal giudice di primo grado alla stregua dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.. 4) Il ricorso di Di CO SE è infondato.
1. La Corte di appello ha ritenuto l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso operante in Enna di cui al capo A) in base al contenuto di plurime conversazioni dettagliatamente esaminate nelle sentenze di merito, ritenute indicative non solo dell'esistenza di una famiglia mafiosa di "Cosa nostra" operante in Enna, capeggiata per il periodo indicato nell'imputazione da IO NC, ma anche della partecipazione al sodalizio di CO SE, soggetto che interloquisce in materia di spartizione dei proventi delle attività delittuose, che partecipa a varie riunioni del sodalizio di appartenenza, che, conversando con il sodale AR AL, esprime il proprio rammarico per il periodo in cui a capeggiare il sodalizio era "Tanu u liunì", ovvero GA ON. La conversazione n. 297 del 7.2.2007, citata dal ricorrente, è stata oggetto di specifico apprezzamento da parte del giudice di merito il quale ha ritenuto che i malumori, espressi dal ricorrente per le modalità con cui altri soggetti non meglio identificati avevano operato la spartizione delle somme di denaro, costituiscono, al di la del contingente contrasto insorto, una conferma del fatto che i proventi delle estorsioni e delle altre attività illecite dovevano essere rimessi alla organizzazione di appartenenza. L'argomentazione della Corte di appello non contiene vizi logici, ed il motivo di ricorso, consistente nella prospettazione di una diversa lettura dei dati probatori, non è ammesso nella presente sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di procedere alla valutazione diretta della rilevanza degli atti probatori, il cui apprezzamento è invece rimesso al sindacato esclusivo del giudice di merito, che lo esercita in conformità al principio del libero convincimento motivato. Se è vero che ai fini della prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati- fine, non rileva il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati-fine dell'associazione (Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia e altri, Rv. 247660), è altrettanto vero, sul piano logico, che la partecipazione non estemporanea dell'imputato, ai reati fini che connotano il programma criminoso dell'associazione, costituisce sicuro indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso. Ne deriva la correttezza logico-giuridica dell'affermazione del giudice di merito, che ha dedotto la prova della partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa anche "dal non usuale protagonismo dell'imputato nella esecuzione dei reati costituenti espressione del sodalizio mafioso".
Il riconoscimento da parte del giudice di merito della esistenza di un sodalizio criminoso munito dei requisiti previsti dall'art. 416 bis c.p.p. riferibile all'associazione Cosa nostra operante in Enna,
capeggiata dapprima da GA ON e successivamente da IO NC, esclude, secondo la corretta valutazione contenuta nella sentenza impugnata, che nei riguardi del solo coimputato Di CO la partecipazione a siffatto sodalizio possa essere sussunta nell'ambito della diversa fattispecie dell'associazione a delinquere comune di cui all'art. 416 c.p.. 2.In riferimento al capo di imputazione OO (tentata estorsione in danno della ditta Impreter s.r.l.) la Corte territoriale ha esaminato i motivi di appello con i quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato, ed ha analiticamente indicato le risultanze probatorie in base alle quali ha ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado, con ciò esaurendo il proprio compito, non rientrando nelle funzioni del giudice di appello indicare quali siano le ragioni interiori che hanno indotto l'imputato ad ammettere la propria responsabilità per la maggior parte delle contestazioni e a negarla per altre.
3. La Corte di appello ha escluso la fondatezza dei motivi di appello secondo cui i furti e le attività estorsive non dovevano essere ascritti all'attività della "famiglia" mafiosa, ma dovevano essere considerati come espressione di una autonoma iniziativa degli agenti. La decisione del giudice di merito non presenta vizi logici o carenze argomentative idonee a configurare il vizio di mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Sul punto si rinvia alla trattazione della posizione di GA AN.
Premesso il principio sopra richiamato, secondo cui la finalità agevolatrice, costituente la circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, può qualificare anche la condotta di chi,
senza essere organicamente inserito in una associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento delle finalità del sodalizio, non vi è dubbio che l'accertata intraneità alla compagine mafiosa del soggetto che concorre nella commissione dei reati costituenti "l'oggetto sociale" del sodalizio criminoso, integra, sul piano logico, un elemento univocamente indicativo della ricorrenza della citata aggravante, sotto il duplice profilo della utilizzazione della forza di intimidazione che è capace di esprimere il sodalizio mafioso di appartenenza, e del perseguimento della finalità di agevolazione dell'attività associativa.
4. La sentenza impugnata enumera tutti i motivi di appello proposti dal ricorrente e debitamente esaminati dalla Corte territoriale, tra i quali non figura il motivo relativo alla richiesta di esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p.p., comma 4. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine ad un motivo di appello che il ricorrente non ha dimostrato di aver proposto.
Il rigetto delle richieste di concessione delle attenuanti generiche prevalenti e di riduzione della pena è stato sufficientemente motivato dal giudice di merito.
5) Il ricorso di RA SE è infondato.
1. Il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata è perfettamente comprensibile. Il giudice di appello ha evidenziato il ruolo preminente svolto dal ricorrente nella estorsione ai danni dell'imprenditore agricolo che aveva subito il furto del trattore, suffragando le proprie affermazione con l'indicazione delle conversazioni e la trascrizione dei brani di esse dalle quali risulta che il coimputato NA AN deve richiedere l'autorizzazione di RA SE per chiudere la trattativa sull'entità della somma che il derubato deve sborsare (Euro 9.000 in luogo della originaria richiesta di Euro 10.000), al fine di ottenere la restituzione del mezzo agricolo che gli è stato rubato.
2. La Corte di appello ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 con il fatto che il complice NA AN è soggetto affiliato all'associazione di cui al capo A), che l'estorsione è stata resa possibile dal clima di assoggettamento riferibile alla presenza sul territorio dell'associazione mafiosa, circostanza che ha determinato la vittima a seguire vie alternative a quelle legali per cercare di ottenere la restituzione del mezzo agricolo che gli era stato rubato, e per la ragione, riportata nello stesso motivo di ricorso, secondo cui RA doveva ritenersi consapevole di attuare una condotta che ridondava anche a vantaggio della consorteria criminosa di appartenenza di NA. La motivazione del giudice di merito non presenza alcun vizio logico ed è giuridicamente corretta, anche per la ragione di diritto (già evidenziata nella trattazione della posizione di GA AN) secondo cui le circostanze aggravanti, in base al criterio di imputazione soggettiva stabilito dall'art. 59 c.p., comma 2 si estendono anche al concorrente che ignora per colpa la finalità agevolatrice dell'associazione di stampo mafiosa sottostante alla commissione del delitto.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dal giudice di appello. A norma dell'art. 62 bis c.p.p., comma 3 lo stato di incensuratezza non costituisce di per sè circostanza idonea alla concessione delle attenuanti generiche. Il "labile quadro probatorio", se effettivo, comporta l'assoluzione dell'imputato e non la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
6) il ricorso di RU ME è infondato.
1. In riferimento al delitto associativo rubricato al capo A) la Corte territoriale, esaminando la censura contenuta nei motivi di appello, secondo cui non vi sarebbe prova che la persona indicata come "IM" o "O" in numerose conversazioni intercorse tra altri coimputati (in particolare IO NC) corrisponda alla persona di RU ME, ha osservato che l'identificazione di "O" in RU ME è avvenuta perché lo stesso ricorrente personalmente ha effettuato più chiamate (citate in sentenza) con le quali ha conversato con altri soggetti su argomenti di interesse criminale, e perché è stato identificato quale partecipe a riunioni con IO NC ed altri, monitorate dalle forze dell'ordine.
2. In riferimento al capo FF (concorso in furto aggravato di quattro cavalli) la Corte di appello ha rilevato che, nel pieno svolgimento dell'azione furtiva, RU, nel corso di una conversazione intercettata, da disposizioni di "prendere prima questa bianca", ed è risultato che uno dei cavalli rubati aveva delle macchie bianche sul dorso;
l'uso in senso convenzionale ed allusivo del termine "paglia" è stato ritenuto dal giudice di merito sul rilievo che esso era usato dagli interlocutori con significati diversi, logicamente incompatibili tra loro ed incompatibili con la valenza lessicale propria del vocabolo. Le motivazioni svolte sono conformi a logica ed incensurabili nel merito.
In riferimento al capo GG (incendio di tre autovetture una delle quali in uso a NO AR), la ricostruzione della Corte di appello, che individua il movente nella determinazione di RU ME di punire NO AR per avere riferito alla di lui moglie della relazione extraconiugale che egli intratteneva con NO PI, sorella di AR, è basata sull'esame del contenuto delle intercettazioni dettagliatamente indicate e vagliate nella sentenza impugnata. I motivi di ricorso non deducono vizi logici di grado manifesto intrinseci alle argomentazioni del giudice di merito, ma prospettano un diverso apprezzamento fattuale delle medesime prove, non consentito nel giudizio di legittimità. 7) Il ricorso di NA IO è infondato.
1. In riferimento al capo E (concorso nella estorsione in danno di UN OS e NA SE), la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso, ha esaminato la tesi difensiva sostenuto nell'atto di appello, secondo cui l'imputato avrebbe fatto semplicemente da tramite tra gli autori dell'estorsione e la vittima, ma ne ha ritenuto l'infondatezza sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, dettagliatamente illustrate nella sentenza impugnata, reputate indicative della condivisione e compartecipazione di NA IO all'attività estorsiva dei coimputati.
2.Ugualmente, in riferimento al capo S (concorso nell'incendio dei trattori e del rimorchio dell'azienda agricola di UN AR) non sussiste il vizio di omessa valutazione dei motivi di gravame. Il giudice di appello non ha omesso l'esame dei rilievi difensivi diretti ad ottenere l'assoluzione dell'Imputato per mancanza di prova del suo coinvolgimento nell'azione delittuosa, ma li ha disattesi in base alla argomentazione che dal contenuto della conversazioni intercettate, specificamente illustrate nella motivazione (in particolare con D'GO ZO e AR LE), era desumibile il ruolo di mandante svolto da NA rispetto ai correi esecutori materiali. L'identificazione del soggetto a nome IO menzionato nelle conversazioni intercettate, nella persona del ricorrente NA IO, non è stata affermata sulla base di "locuzioni evasive", ma in base alla circostanza che NA IO è stato identificato con certezza nell'interlocutore della conversazione con D'GO ZO (indicata a pag.121).
3.Il dedotto vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7 è insussistente. La sentenza impugnata indica le ragioni per cui
è stata ritenuta "la riconducibilità dell'evento ad un tipico agire mafioso" (pag.120), alle quali devono essere aggiunte le motivazioni espresse dal giudice di appello con riguardo a tutti gli imputati gravati dalla contestazione di tale circostanza, già esaminate nella trattazione della posizione di GA AN alla quale si rinvia.
4. Il motivo di ricorso, relativo alla erronea applicazione della fattispecie prevista dall'art. 424 c.p. al fatto descritto al capo S), è infondato per le ragioni già indicate nella trattazione della medesima questione in riferimento alla posizione del ricorrente GA AN.
5) il ricorso di EN ID è infondato.
1. In riferimento ai capi G (concorso nella estorsione in danno di manuele Vito) ed H (furto di un cavallo in danno di manuele Vito) la Corte di appello, e prima il Giudice delle indagini preliminari, hanno illustrato il contenuto di alcune conversazioni intercettate univocamente indicative della partecipazione del ricorrente all'attività estorsiva. La censura, secondo cui il giudice di appello non avrebbe valutato le possibili interpretazioni "non indizianti" prospettate con l'atto di appello, è inammissibile per genericità (non è specificato quale sia in concreto l'interpretazione "non indiziante") e perché nel giudizio di legittimità è ammessa la censura della tenuta logica della motivazione adottata dal giudice di merito, e non l'allegazione di valutazioni fattuali alternative che si risolvono in una inammissibile richiesta al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento diretto del materiale probatorio.
L'allegazione difensiva, che richiama un diverso giudizio espresso dal Tribunale del riesame in ordine al contenuto delle conversazioni ambientali e telefoniche relative ai capi G) e H), non è rilevante, atteso che le valutazioni del materiale probatorio effettuate dal giudice cautelare valgono ai soli fini dell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la emissione ed il mantenimento delle misure cautelari, mentre la valutazione circa la sussistenza di prove in ordine ai fatti oggetto dei imputazione (art. 187 c.p.p.) appartiene alla competenza esclusiva del giudice della cognizione.
2. Contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto, anche nei confronti del coimputato AR LA, la sussistenza della aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, sotto il duplice profilo della agevolazione della consorteria mafiosa e delle modalità mafiosa di espletamento (pag. 57 sentenza), sottraendo la predetta aggravante al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, in conformità alla particolare regola di bilanciamento delle circostanze stabilita dal citato art. 7, comma 2.
A norma dell'art. 616 c.p.p. tutti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, il solo RU ME, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile TA LV, che liquida nella somma di Euro tremila oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013