Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2105
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 0018907/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT CR, nato il [...] e da EL IA, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 23/11/2003 dalla Corte di appello di Genova. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 28/02/2003 il Tribunale di Genova, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava NT CR responsabile, in concorso con GE AN, di due episodi di furto ex artt. 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 2: il primo realizzato impossessandosi di un maglione e di un giubbotto per complessivi Euro 78,80, sottraendoli con violenza, ossia rimuovendo le placche antitaccheggio poste sulla merce, all'interno del supermercato "Oviesse" (capo a); il secondo realizzato con identiche modalità nel supermercato Laguna con riguardo ad un profumo del valore di 68,05 Euro (capo b). Detta sentenza dichiarava LI IA SS responsabile di ricettazione ex art. 648 c.p., comma 2 con riguardo al giubbotto di cui sopra (capo d). Con le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito i predetti venivano condannati a pene ritenute di giustizia.
A seguito di appello degli imputati e del Procuratore Generale la Corte di appello, con pronuncia 22/12/2003 assolveva il NT dal reato sub a): concedendo l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in relazione all'addebito sub b) e dichiarando le attenuanti prevalenti, riduceva la pena ad esso inflitta;
escludeva per il LI le attenuanti generiche ed aumentava la pena per il medesimo. Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i citati imputati nei termini infradescritti.
NT CR.
Motivo unico: violazione di norme processuali per essersi la Corte territoriale basata ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni di un presunto informatore della polizia, le quali ex art. 203 c.p.p. non potevano essere utilizzate. La censura è fondata.
Invero la colpevolezza del NT e precipuamente la di lui partecipazione all'azione furtiva della coimputata RO, come risulta dal provvedimento impugnato, è stata ritenuta in base alle accuse di quest'ultima e gli elementi di riscontro a ex art. 193 c.p.p., comma 3, sono stati ravvisati nel racconto reso ad un agente di polizia da un confidente rimasto anonimo.
Orbene va affermato che le dichiarazioni rese da un informatore della polizia non possono - in base all'attuale formulazione dell'art. 203 c.p.p. - essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento se gli informatori non sono stati interrogati ne' assunti a sommarie informazioni: ne deriva che quanto da siffatte persone riferito alla polizia non può considerarsi dato probatorio legittimamente acquisito nella fase delle indagini preliminari e ricompresso quindi tra gli "atti" di cui all'art. 438 c.p.p., valutabili per la decisione nel giudizio abbreviato. D'altro canto non v'e dubbio che l'inutilizzabilità a fini probatori di una determinata emergenza vale anche per l'ipotesi in cui questa venga utilizzata come semplice riscontro.
S'impone pertanto per il NT l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, la quale dovrà procedere a nuovo esame in punto responsabilità di tale soggetto senza incorrere nell'evidenziata violazione ed in particolare accertando se le dichiarazioni della coimputata siano confortate da elementi - di natura storico rappresentativa o logica - diversi dalle dichiarazioni di cui si è detto.
LI IA SS.
Violazione di legge per essersi esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Il motivo è infondato.
Invero il giudice di secondo grado, nel rigettare l'appello del P.M. e nel confermare la ricorrenza nel comportamento del ricorrente dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, ha valutato, oltre alle modalità dell'azione, altresì la circostanza che il danno patrimoniale recato alla parte offesa fosse di particolare tenuità.
Orbene, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di ricettazione l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, è compatibile con l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio di particolare tenuità del fatto: se invece tale danno sia stato tenuto presente in siffatto giudizio, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, è assorbita nell'ipotesi contemplata dall'art. 648 c.p., comma 2, (Cass. 28/11/2003 n. 46031 RV. 226723; Cass. 12/11/2003 n. 43394 RV. 227135; Cass. 21/04/2004 n. 18375 RV. 229050). S'impone pertanto il rigetto del ricorso del LI con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata nei confronti del NT CR con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Genova;
rigetta il ricorso del LI e condanna il medesimo al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2006