Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che ha escluso l'esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delinquenziale in difetto dell'accertamento che essa si sia proposta sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2017, n. 27094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27094 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
M 27094-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.545 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo Relatore - CC- 01/03/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 2148/17 Laura Scalia Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da TE BR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/08/2016 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'avvocato Salvatore Irlando, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BR TE, indiziato, assieme ad altri, di far parte dell'associazione per delinquere di stampo camorristica denominata "terzo sistema", facente capo a DO PE (capo a), nonché dei reati di ricettazione e porto illecito di armi (capi b, d, f, g).
2. L'avvocato Salvatore Irlando, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo contesta l'ordinanza per aver ritenuto la sussistenza di un'autonoma associazione di stampo camorristico, senza compiere alcun accertamento sulla capacità del sodalizio di operare stabilmente sul territorio con una effettiva e attuale capacità di intimidazione. Lo stesso Tribunale sostiene l'autonomia dell'associazione rispetto ai clan storici, come quello di TA, ma desume il carattere mafioso del sodalizio dai reati fine. In particolare, nel ricorso si riconosce che il gruppo di PE abbia posto in essere minacce e fatto attentati dimostrativi ai danni di commercianti, vittime di attività estorsive, evidenziando come i giudici avrebbero dovuto accertare se gli atti di sottomissione delle vittime dovessero essere ricondotti alla coartazione delle volontà derivanti da tali minacce oppure fossero da ascrivere alla forza d'intimidazione dl vincolo associativo. Secondo il ricorrente, sulla base delle intercettazioni acquisite al processo, la prova della pervasività del potere coercitivo del gruppo difetta, sicché chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Le censure proposte riguardano esclusivamente la sussistenza, a livello dei gravi indizi di colpevolezza, del reato associativo contestato all'indagato. L'ordinanza impugnata, sulla base dei soli risultati delle intercettazioni ambientali, assume che il TE faccia parte di un'associazione di stampo camorristico, capeggiata da DO PE, resasi autonoma dai clan storici della zona, TA e IE. 2 Si osserva, condividendo alcuni passaggi del ricorso, che la motivazione sulla esistenza dell'associazione finisce per basarsi esclusivamente sulla commissione dei reati estorsivi e sul fatto che vi sia un conflitto con altre consorterie criminali, trascurando l'accertamento sul radicamento del gruppo criminale nei luoghi in cui avrebbe operato e, soprattutto, sulla effettiva ed attuale capacità di intimidazione, cui dovrebbe fare riscontro la condizione di assoggettamento e di omertà da parte di chi entra in contatto con tale organizzazione, con i conseguenti condizionamenti anche economici. Ciò che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è, infatti, l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento ed omertà, in vista del programma finale dal contenuto eterogeneo, la cui realizzazione è possibile in forza di una presenza organizzativa di persone e di mezzi. Tali caratteri sono ritenuti impliciti dall'ordinanza impugnata, più precisamente vengono desunti dalla circostanza che il sodalizio sia entrato in competizione con i gruppi camorristici tradizionali, ma in questo modo la sussistenza dei gravi indizi viene affermata su un piano puramente deduttivo, senza considerare che, nel momento in cui si sostiene la piena autonomia del gruppo PE, allora diventa necessario che la natura mafiosa dell'associazione sia provata in tutte le sue manifestazioni, seppure, in questa fase, sulla base dei parametri indicati dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Nella specie, oltre a non aver individuato in termini oggettivi la capacità attuale del gruppo PE di sfruttare la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulta del tutto trascurato il profilo organizzativo dell'associazione, che in questo tipo di sodalizio assume un rilievo fondamentale, in quanto la prova del carattere mafioso di una consorteria può desumersi anche dall'esistenza di un'efficiente organizzazione. L'associazione di tipo mafioso si differenzia da quella semplice soprattutto per l'intensità e stabilità del vincolo che lega gli associati e che si traduce in una organizzazione solida, in quanto solo in presenza di un forte vincolo si determina in concreto quell'efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza dell'esistenza stessa dell'associazione (Sez. 1, n. 16464 del 16/10/1990, Andraous). Le considerazioni contenute nell'ordinanza in ordine ai compiti affidati al TE appaiono, allo stato, insufficienti a dimostrare sia l'esistenza di una 3 efficiente organizzazione, sia la sua intraneità ad una associazione mafiosa, potendo, al pari, valere a giustificare la sua partecipazione ad una associazione semplice, che, come è noto, non possiede quelle caratteristiche che distinguono il modus operandi dell'associazione mafiosa. D'altra parte, dalle conversazioni oggetto delle intercettazioni poste a base della decisione del Tribunale risultano le modalità con cui sono realizzate le estorsioni nonché la disponibilità delle armi, ma tali circostanze non appaiono sintomatiche della natura mafiosa dell'associazione, soprattutto considerando la particolare frammentarietà della criminalità presente nel territorio napoletano, in cui spesso operano gruppi organizzati criminali che riproducono le modalità operative delle associazioni camorristiche, ma che non posseggono le caratteristiche di stabilità e di organizzazione sul territorio, in grado di dimostrare una reale capacità di intimidazione. In sostanza, dal contenuto dell'ordinanza emerge che il gruppo PE si presenta come una neoformazione delinquenziale che si propone di ricorrere agli stessi metodi delinquenziali dei clan camorristici tradizionali, ma ciò che difetta nella motivazione è l'accertamento, sempre a livello di gravi indizi, che tale neoformazione si sia proposta sul territorio ingenerando quel clima generale di soggezione che può giustificarne la qualificazione di associazione mafiosa.
3. Il rilevato vizio di motivazione determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° marzo 2017 Francesco Ippolito 15 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvan DIPUCCHIO Z E I N O A