Sentenza 5 luglio 2004
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112 comma secondo, n. 1 cod. pen.) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati plurisoggettivi (come l'associazione per delinquere) nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie.
Commentario • 1
- 1. Art. 112 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2004, n. 38252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38252 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/07/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1159
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 025057/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) REN LIQUN, N. IL 19/01/1980;
avverso SENTENZA del 08/11/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante; rigetto nel resto.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza 8.11.2002, in parziale riforma della decisione del G.U.P. dello stesso Tribunale in data 11.1.2002 - qualificato il reato di cui al capo E) della rubrica come sequestro di persona e tentativo di estorsione - rideterminava la pena nei confronti di REN LIQUN in anni 4 e mesi 6 di reclusione, con fermando nel resto. Restava così confermata l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 c.p., nonché per diverse violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12 decr.leg.vo 286/98.
Secondo la prospettazione accusatoria l'imputata aveva fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di delitti di immigrazione clandestina di cittadini cinesi in Italia e di reati collegati, compiendo anche specifiche attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio italiano di vari cittadini cinesi, in danno dei quali era stato anche realizzato il reato di sequestro di persona, essendo stati segregati in un appartamento di Rimini.
Le parti offese erano però riuscite a fuggire dopo una colluttazione, nel corso della quale uno dei AR (Ni HE) era stato ferito con un coltello.
La responsabilità era stata affermata in base ad una serie di elementi, nonché in considerazione delle dichiarazioni rese, in sede di incidente probatorio e poi confermate, nell'udienza appositamente fissata ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p., da quelle persone offese che avevano assunto la qualità di indagati per il ferimento di Ni ZE dopo che il procedimento a loro carico era stato archiviato. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando, nel primo motivo, violazione dei precetti di cui agli artt. 197 e 197 bis c.p.p. ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal le persone già indagate per il ferimento di Ni HE. Deduce che, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., l'imputato in procedimento connesso o collegato può essere sentito come teste solo se "nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena...." mentre, nella specie, nei confronti delle persone indagate per il ferimento, era stato pronunciato solo decreto di archiviazione, che è provvedimento revocabile.
Lamenta nel secondo motivo erronea applicazione della legge penale, essendo stata ritenuta applicabile, relativamente alla ipotesi di cui all'art. 416 c.p., che è reato plurisoggettivo, la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 co. 1 n. 1 C.P. Il primo motivo è destituito di fondamento ed il ricorso sul punto deve essere rigettato.
Va infatti rilevato che, l'incompatibilità a testimoniare stabilita dall'art. 197 lett. b) c.p.p. nei confronti delle persone imputate o indagate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 co. 2 lett. b) sussiste infatti soltanto per il tempo in cui dette persone rivestano la qualità di persone imputate o indagate, mentre l'intervenuta archiviazione del procedimento collegato produce l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone (Cass. 22.6.2001 n. 25561). Il secondo motivo è fondato e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
L'aggravante del numero di persone trova applicazione solo in quelle figure di reato che restano realizzate dalla partecipazione di due persone soltanto, si che il concorso di cinque o più persone costituisce un quid pluris che non rientra nella previsione legislativa, mentre non è configurabile in quei reati plurisoggettivi (come l'associazione per delinquere) nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale alla stessa essenza del reato. Detta aggravante deve quindi essere esclusa. Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere a nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 112 c.p. che elimina e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la determinazione della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004