Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 34102
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Sentenza 14 luglio 2015

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In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall'imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 34102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34102
    Data del deposito : 14 luglio 2015

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