Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall'imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 34102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34102 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/07/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 757
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico PP - Consigliere - N. 36216/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR PE N. IL 16/10/1937;
OR VI SA N. IL 16/07/1954;
avverso la sentenza n. 1209/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 11/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di BA PP, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza nei confronti di RI NZ AT, in ordine al capo A, per non aver commesso il fatto, nonché, limitatamente alla ritenuta aggravante del capo D, con trasmissione degli atti alla ridetta Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al residuo reato;
e per il rigetto del ricorso di RI nel resto.
- i difensori dei ricorrenti, avvocati Tranchida Diego e Montalbano Marcello, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata l'11 marzo 2014 e depositata il 5 giugno 2014 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Marsala, 22 luglio 2012, nel capo relativo alla condanna alla pena della reclusione in nove anni e quattro mesi inflitta a carico di BA PP, imputato del delitto di associazione di tipo mafioso, commesso nella provincia di Trapani e altrove fino al giugno 2009 (capo A della rubrica); e, all'esito della rinnovazione della istruzione dibattimentale e in riforma della ridetta sentenza, appellata dal Pubblico Ministero nei confronti di RI NZ AT, ha condannato costui alla pena della reclusione in otto anni per la compartecipazione nella succitata associazione, con permanenza fino al 19 ottobre 2005, e, ancora, alla pena della reclusione in cinque anni e della multa in mille Euro per il delitto di estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629 c.p., comma 2, commesso in danno di SC NT, in Trapani
nell'anno 2005 (capo D, ibidem).
In primo grado, RI, condannato per il delitto tentato (colla esclusione di tutte le aggravanti), era stato assolto dal reato associativo.
Sulla base delle intercettazioni delle conversazioni intercorse il 2 e il 4 giugno 2006 tra BA e AR NZ, già capo della famiglia di Gibellina, sulla base delle intercettazioni delle telefonate del 18 e del 19 ottobre 2005, fatte da RI a SC, sulla base delle propalazioni dei collaboranti AT NT, RI NC, RO LE e UZ PI, e sulla base della testimonianza dell'agente della polizia giudiziaria NO, i giudici di merito hanno accertato, dopo aver inquadrato le condotte delittuose nel contesto della organizzazione e della articolazione territoriale della associazione criminale Cosa Nostra, quanto appresso.
1.1 - BA e RI avevano compartecipato alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, ponendosi entrambi a disposizione della organizzazione e cooperando nella perpetrazione delle attività criminali.
In particolare BA si era associato alla, famiglia di Marsala;
mentre RI aveva fatto parte della famiglia di Gibellina e, nella qualità di adepto, aveva progettato la perpetrazione di omicidi, incaricando RO per la esecuzione.
RI, inoltre, mediante la minaccia, rivolta col mezzo del telefono, di far intervenire quattro "picciotti" o "scassapagghiara", dai quali era ospitato in Conegliano Veneto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere SC a saldare, nelle sue mani, il debito di millesettecento Euro, dovuti a AB NZ e a AN, titolari della pasticceria La Cubana di Palermo, per la fornitura di una partita di cassate siciliane, senza tuttavia ottenere il pagamento, avendo la vittima debitrice opposto di non disporre della liquidità necessaria.
1.2 - Quanto alla specifica posizione di BA, le conversazioni intercose con AR, per il compromettente contenuto degli affari criminali trattati dagli interlocutori, disvelano la intraneità di BA nella cosca.
Il collaborante AT ha confermato che BA fino al 1979 aveva addirittura capeggiato la famiglia di Marsala, prima dell'avvento dei Corleonesi.
Il collaborante RI ha riferito che BA si era adeguato all'avvicendamento al vertice di Cosa Nostra, osservando la diffida dei Corleonesi di astenersi dall'assumere iniziative;
e, solo quando, nella seconda metà degli anni novanta, il cugino AF LE era divenuto "capofamiglia", aveva cominciato ad "alzare la cresta". 1.3 - La pura e semplice conoscenza della disponibilità di armi e del reimpiego degli illeciti proventi nel settore economico da parte di Cosa Nostra è sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la integrazione delle contestate aggravanti della associazione armata e del finanziamento illecito delle intraprese economiche finali.
1.4 - In ordine alla posizione di RI, il collaborante RO ha dichiarato: si era associato di fatto alla famiglia di Porta Nuova fin dagli anni ottanta;
aveva successivamente formalizzato la affiliazione nella primavera del 2005 alla presenza del capomandamento Ingarao Nicolo, nella stanza della clinica ove era ricoverato il cugino RO NT;
successivamente il cugino e LA NU, succeduto a Ingarao, dopo il suo arresto, alla guida del mandamento, gli avevano ordinato di mettersi a disposizione di RI;
stabilito il contatto, RI, esponendo di agire su direttiva di NA EN AT, gli aveva commesso il danneggiamento di due ville, preannuciandogli l'ulteriore conferimento di un mandato omicida;
i successivi contatti con RI erano intervenuti nella zona del porto di Palermo, in occasione degli imbarchi per la Sardegna del giudicabile il quale gli aveva confidato di essere stato nominato da NA EN AT responsabile della organizzazione per la zona di Gibellina;
aveva, quindi, perpetrato, tra l'agosto e l'ottobre 2005, gli attentati alle ville, mediante impiego di bombole di gas, colla collaborazione di UF TI e di SO FR LO;
RI gli aveva indicato le vittime designate degli omicidi e le modalità da osservare nella esecuzione (per depistare gli investigatori) e gli aveva corrisposto tre o quattromila Euro per l'acquisto delle armi;
ma successivamente gli aveva comunicato la desistenza dal progetto omicida.
UZ ha ricordato di aver partecipato a una riunione, organizzata dal capofamiglia di Santa Ninfa, Di RI NZ, e tenuta presso la sede di una società finanziaria nel 1989, per la composizione della controversia relativa al pagamento del credito di duecento milioni di lire vantato da tal De Benedetti, per la fornitura di carni;
in quella circostanza RI gli era stato presentato da SO LO;
e Di RI gli aveva rivelato che RI era stato incaricato dalla famiglia di curare il settore della commercializzazione delle carni.
Il teste NO, agente di polizia giudiziaria, ha riferito, alla udienza del 2 maggio 2011, di aver accertato, in concomitanza degli incendi delle ville di AN PP e di ON FR, perpetrati l'8 settembre 2005 e il 4 ottobre 2005, la presenza di RO in Gibellina, siccome documentata dall'esame dei tabulati della utenza telefonica.
1.5 - In ordine al residuo delitto di tentata estorsione, non ostante la persona offesa abbia sostenuto di non ricordare l'intervento di RI e, tampoco, le minacce ricevute, la condotta delittuosa è comprovata dalla intercettazione delle telefonate fatte dall'appellante alla vittima.
Peraltro i creditori, AB NZ e AB AN, hanno confermato il credito in questione e l'inadempimento di SC, precisando che costui era stato loro presentato dallo stesso RI, il quale si era fatto garante del pagamento della fornitura, impegnandosi a estinguere il debito di SC mediante somministrazioni di ricotta.
2. - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha argomentato nei termini riassunti nei paragrafi che seguono da 2.1 a 2.6.
2.1 - L'appello di BA è totalmente infondato.
Le censure difensive circa le dichiarazioni dei collaboranti AT NT e RI NC sono ininfluenti.
Giova ricordare la precisazione di RI, secondo il quale, allorché, nella seconda metà degli anni novanta, il cugino AF LE era divenuto "capofamiglia", BA "aveva cominciato ad alzare la testa".
Comunque le intercettazioni delle conversazioni col AR, del 2 e del 4 giugno 2006 costituiscono il "primario elemento di responsabilità".
Dai colloqui emergono, infatti, la conoscenza di fatti rilevanti della cosca, i collegamenti tra le famiglie mafiose, la osservanza dei precetti interni di segretezza, i contrasti intestini con GA e con LL, la disponibilità a prestare appoggio ai latitanti, mettendo loro a disposizione la casa di campagna di Gibellina, la ospitalità prestata, nella propria abitazione, al latitante ND AN. E, per vero, il "capofamiglia" AR non avrebbe potuto tenere simili discorsi compromettenti con persona che non fosse partecipe della associazione.
2.2 - Neppure in ordine alla dosimetria della pena il gravame di BA appare provvisto di fondamento alcuno.
Laddove la permanenza si è protratta fino al giugno 2009 (successivamente alla entrata in vigore della novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 82, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha inasprito il regime sanzionatorio del 18
art. 416-bis cod. pen.) la pena base, computata in anni sette in relazione alla aggravante a effetto speciale, risulta inferiore al minimo edittale di nove anni.
2.3 - Quanto ad RI merita, innanzi tutto, conferma l'accertamento della colpevolezza per il delitto di estorsione tentata;
la rappresentazione alla vittima di essere ospite di "quattru percia-pagghiara", che avrebbero contattato SC di lì a pochi giorni, e l'avvertimento che sarebbe tornato in Sicilia con i soldi reclamati ovvero, in difetto della esazione, col "giornale" - epperò con allusivo riferimento a nocumento al debitore così grave da essere riportato nella cronaca - integra indubbiamente l'ipotesi della minaccia estorsiva;
mentre è priva di pregio la reticente negazione di SC del ricordo dell'accaduto, a dispetto della lettura della trascrizione della intercettazione;
peraltro il riconoscimento da parte della vittima che la sua terra di origine (Lentini) era una "zona calda" dimostra la consapevolezza del dichiarante del senso minatorio delle espressioni dell'appellante. La gravità della condotta minacciosa e la sproporzione rispetto al fine (dell'adempimento del debito) escludono la possibilità della derubricazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen.. In accoglimento del gravame del Pubblico Ministero deve convenirsi che la qualità del giudicabile di compartecipe della associazione mafiosa integra la contestata aggravante dell'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3. 2.4 - In ordine al delitto associativo merita riforma la pronuncia assolutoria del primo giudice.
Innanzi tutto non è dubitabile la credibilità del collaborante RO, positivamente scrutinata nel giudizio per l'omicidio D'TI dal giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, il quale aveva riconosciuto alla fonte la attenuante della collaborazione (giusta sentenza del 23 marzo 2007). La dettagliata esposizione dei fatti e la personale conoscenza dell'RI (comprovata dai contatti telefonici e dal riconoscimento fotografico) suffragano la attendibilità intrinseca della chiamata in correità.
Marginali e non influenti sono:
a) la discrepanza tra le dichiarazioni del 3 gennaio 2006 e il 16 giugno 2011, circa la posizione associativa del giudicabile, indicato nelle prime dichiarazioni come persona di spicco della famiglia di Gibellina, laddove successivamente il dichiarante si è attribuito il ruolo di responsabile di quella famiglia: non può, al limite, escludersi la millanteria dell'RO;
b) le minime divergenze in ordine alla esecuzione degli attentati in ordine alla partecipazione di SO;
c) la ignoranza da parte del collaborante NO BI della qualità di uomo di onore del dichiarante;
d) la supposta "progressione accusatoria" del collaborante, riconducibile alla maggiore incisività delle domande. Oltre al riscontro generico, offerto dal teste NO circa gli attentati incendiari perpetrati e circa la presenza in Gibellina, l'8 settembre e il 4 ottobre 2005, di RO, comprovata dai tabulati della utenza telefonica, la attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità è confermata dalle propalazioni del collaborante UZ PI, esaminato nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale alla udienza del 28 gennaio 2014.
Le discordanze, denunziate colle memorie difensive, non sono significative, tenuto conto del notevole lasso di tempo (oltre ventiquattro anni) trascorso dai fatti rievocati e della difficoltà, rappresentata dal dichiarante, di conservare preciso ricordo di taluni particolari, quali:
a) l'identità di chi ebbe a presentare l'RI al dichiarante, se SO LO ovvero AN CO;
b) l'attribuzione all'appellato della gestione della "finanziaria" di Gibellina, essendo l'azienda - secondo il collaborante - riconducibile alla locale cosca;
c) il ruolo di Di RI IT (deceduto il 16 settembre 1981) in relazione all'incontro avuto con RI presso gli uffici della finanziaria nell'anno 1989 a proposito del credito del Di BE per la fornitura di carni, in quanto quella espressa da UZ (che Di RI fosse stato informato) fu una mera deduzione. Per vero lo UZ ha confermato, anche in occasione della rinnovazione del dibattimento, che RI per incarico della cosca locale si occupava del commercio di carni del Di BE, per averlo appresso - evidentemente in epoca anteriore al fatto narrato - dallo stesso Di RI.
I riferimenti della fonte non sono pertanto generici in quanto il collaborante ha ribadito la qualità di "uomo di onore" del giudicabile e la sua attività per conto della cosca "in ambito commerciale", dato collimante con il tentativo di estorsione in danno di SC.
2.5 - Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra il delitto associativo e la tentata estorsione.
Non pare, infatti, che RI abbia assunto la iniziativa delittuosa nei confronti di SC "in ragione della (...) qualità di partecipe dell'associazione mafioso, ne' in favore di questa". 2.6 - In ordine al trattamento sanzionatorio, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto, in relazione al delitto associativo, della "prolungata e grave attività delittuosa", e, in relazione al residuo delitto "delle modalità della azione", devono essere equamente inflitte al giudicabile le pene, rispettivamente, di otto anni di reclusione (pena base: anni sei, aumentata di 1/3 per l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 6), pel capo A), e di sette anni e sei mesi di reclusione e mille Euro di multa, pel capo D).
3. - Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione col ministero dei rispettivi difensori di fiducia: BA mediante atto recante la data del 18 luglio 2014, redatto dall'avvocato Diego Tranchida, depositato il 23 luglio 2014, e mediante motivi nuovi recanti la data del 18 giugno 2015, presentati dal ridetto difensore, e RI, mediante atto recante la data del 22 luglio 2014, quello stesso giorno depositato, redatto dall'avvocato NT Caleca, e mediante motivi nuovi dello stesso legale, del 26 giugno 2015. 4. - In esito all'esame preliminare il giudizio è stato assegnato a questa Sezione.
Alla odierna udienza, svolta la relazione della causa e fatto luogo alla discussione, il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, e i difensori hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso di RI merita, nei termini che seguono, accoglimento.
Il ricorso di BA è infondato.
Alla disamina delle impugnazioni giova premettere la illustrazione dei motivi di ricorso.
2. - BA, col ricorso principale e con i motivi nuovi, sviluppa cinque mezzi di impugnazione denunziando con i primi due motivi del ricorso principale e col primo dei motivi nuovi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, e col terzo dei motivi del ricorso principale e col secondo dei motivi nuovi, ai sensi dell'artì colo 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.. 2.1 - Col primo motivo il difensore censura il travisamento delle propalazioni dei collaboranti AT e RI e, con citazione di pertinenti riferimenti alle dichiarazioni e alla sentenza di primo grado oppone: i dichiaranti hanno riferito che agli inizi degli anni ottanta, in seguito ai nuovi assetti di potere criminale affermatisi in Cosa Nostra, BA era stato estromesso, "buttato fuori" dalla compagine associativa;
la precisazione di RI, circa il periodo, nella seconda metà degli anni novanta, successivo alla nomina del cugino del ricorrente, AF LE, a "capofamiglia", riguarda persona diversa dal giudicabile, cioè BA SP.
Prosegue il difensore: la attendibilità dei succitati collaboranti è fuori discussione;
la estromissione ha comportato lo scioglimento del vincolo asociativo, mai più ripristinato;
e, comunque, neppure un ipotetico "stato di quiescenza" associativa potrebbe integrare gli estremi della compartecipazione delittuosa.
2.2 - Col secondo motivo il difensore censura il travisamento delle intercettazioni delle conversazioni, opponendo: la Corte territoriale ha riconosciuto trattarsi di chiacchierate amichevoli;
la compartecipazione delittuosa è stata desunta con vero e proprio salto logico, con atecnico riferimento alla nozione di contesto criminale dai contorni indefiniti;
la ipotizzata associazione risulta priva di alcun riscontro;
i collaboranti AT e RI hanno ribadito la esclusione di BA dalla compagine associativa;
i giudici territoriali hanno posto a base della affermazione della penale responsabilità "meri motivi di sospetto privi di valore probatorio".
2.3 - Col terzo motivo il difensore, sulla premessa della comprovata, pregressa espulsione del ricorrente da Cosa Nostra, argomenta: la Corte territoriale non ha indicato elementi di fatto atti a dimostrare il (re)inserimento di BA nella organizzazione criminale;
ha, piuttosto, assegnato valore probatorio alle "spensierate chiacchiere tra anziani", oggetto delle intercettazioni;
difettano ogni stabile e organica "compenetrazione" del giudicabile nella compagine associativa e lo svolgimento di verun "ruolo dinamico e funzionale"; la mera disponibilità nei confronti di singoli associati non comporta la "messa a disposizione" verso la associazione;
la condotta addebitata al ricorrente non ha il carattere della continuità, è priva di efficacia causale;
BA è stato assolto, già in prime cure, con ampia formula da ogni specifico reato fine a lui ascritto;
nulla consta ai collaboranti circa il coinvolgimento del giudicabile in fatti specifici;
la Corte territoriale non ha contestualizzato la supposta ospitalità offerta al latitante ND;
l'apporto in parola risulta indeterminato e non verificato;
dalla conversazione intercettata emerge non già l'affectio societatis ma il mero sfogo dell'imputato; peraltro le frequentazioni in ristretti contesti territoriali non sono sintomatiche della adesione ai gruppi criminali;
il contatto, oggetto della intercettazione, fu sporadico, non significativamente reiterato;
non risulta che alcuna attività delittuosa sia stata perpetrata dai due interlocutori;
conclusivamente non è stata raggiunta la soglia di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice, in mancanza della assunzione di alcun ruolo nella associazione, laddove superficialmente i giudici di merito hanno adottato, con rigido automatismo, il criterio "semel mafioso, semper mafioso".
2.4 - Col primo dei motivi nuovi il difensore, peraltro reiterando e ribadendo - analogamente al mezzo di impugnazione che segue - le censure proposte col ricorso principale, deduce: nella valutazione delle intercettazioni delle conversazioni espressive di "mero sfogo nostalgico" del ricorrente la Corte territoriale ha palesato "un approccio sbrigativo e distratto"; il riferimento dei collaboranti contraddice il "dato sociologico" della permanenza del vincolo associativo;
in sede cautelare il giudice di legittimità ha negativamente scrutinato il compendio indiziario, con due pronunce di annullamento;
e, in fine, il giudice del riesame, in sede di rinvio, ha applicato la misura degli arresti domiciliari, ancorando la prognosi di pericolosità alle imputazioni, relative alle estorsioni, dalle quali BA è stato successivamente assolto;
la condanna pel delitto associativo è "destituita del minimo fondamento fattuale"; la valutazione del materiale probatorio è inficiata dalla "prospettiva spiccatamente sociologica", affatto estranea al paradigma normativo dell'art. 416-bis cod. pen.. 2.5 - Col secondo dei motivi nuovi il difensore sostiene: i giudici di merito non hanno dimostrato lo stabile inserimento del ricorrente nel gruppo criminale e la consapevolezza del giudicabile di far parte della associazione;
CO è mero "interlocutore occasione" (di AR); le "chiacchiere" riguardano vicende del passato;
ne' peraltro il giudicabile, essendo "privo di un ruolo dello stesso rango nella gerarchia mafiosa", avrebbe potuto conferire con soggetto, supposto "capo di altro mandamento"; difettano il necessario contributo da offrire nella prospettiva del perseguimento delle finalità del gruppo criminale, la compenetrazione nella organizzazione e la stessa materialità della condotta, requisiti desumibili dall'art. 25 Cost.; la Corte territoriale ha affermato la responsabilità disattendendo i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità della fattiva partecipazione dell'associato alla organizzazione criminale;
la relazione tra BA e AR è tra due soggetti uti singuli;
nè, comunque, è emerso che l'interlocutore esercitasse alcuna influenza in ordine all'inserimento del ricorrente nella famiglia di Marsala;
la supposta ospitalità del latitante ND non ha formato oggetto di approfondimento;
la valutazione del collaborante RI di BA come individuo "rozzo" comprova che il ricorrente non poteva assicurare all'ospite il mantenimento dei contatti con gli altri associati;
e, comunque, l'appoggio sarebbe stato semmai fornito alla persona del favorito e non alla associazione.
3. - RI col ricorso principale e col motivo nuovo sviluppa complessivamente sei motivi, dichiarando anche promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli art. 416-bis cod. pen. (secondo motivo), in relazione all'art. 629 cod. pen. (terzo motivo), in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, (quarto motivo), in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (quinto motivo), inosservanza di norme processuali (peraltro non indicate), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso principale e motivo nuovo).
3.1 - Col primo motivo il difensore impugna il capo relativo alla condanna pel delitto associativo e, segnatamente, la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del collaborante UZ e la ritenuta conferma della attendibilità del chiamante in correità RO.
Il ricorrente oppone: le dichiarazioni rese da UZ alla udienza del 28 gennaio 2014 hanno formato oggetto di apprezzamento contraddittorio e manifestamente illogico della Corte territoriale;
UZ, modificando la precedente versione, sul punto della (impossibile) partecipazione alla riunione del 1989 preso la sede della finanziaria Re.fin. di Gibellina del capofamiglia di Santa Ninfa, Di RI NZ, deceduto il 16 settembre 1981, ha sostenuto che sicuramente il Di RI era al corrente della riunione e che dallo stesso Di RI aveva avuto conferma che RI sovrintendeva al commercio delle carni per conto della associazione criminale;
ha, ancora, aggiunto che a presentargli il ricorrente come "uomo di onore" potrebbe essere stato, in alternativa a SO LO, tale DA CO, mai in precedenza nominato;
la Corte territoriale ha incongruamente asserito - contro la evidenza della emergenza probatoria - che il riferimento del collaborante al Di RI avrebbe costituito oggetto di una mera deduzione, così da non compromettere la attendibilità della fonte, mentre si tratta di palese oggetto di ricordo, sebbene "annebbiato" e contraddittorio;
il mendacio del collaborante (ignorato dalla Corte di merito) attiene anche alla circostanza di aver appresso dal Di RI intorno agli anni 1983 - 1984 la rivelazione dell'interessamento del ricorrente nel commercio delle carni, laddove il capofamiglia era deceduto almeno due anni prima e laddove lo stesso UZ ha dichiarato di essersi occupato del settore commerciale a far tempo dal 1988; a dispetto dell'accertamento negativo del primo giudice sul punto che la ridetta società finanziaria appartenesse all'RI (nei confronti del genitore di costui la ditta aveva addirittura promosso nel 1989 un pignoramento immobiliare) ovvero, comunque, alla locale associazione mafiosa, la Corte territoriale ha misconosciuto il dato, opponendo che per il collaborante la finanziaria era "riconducibile alla organizzazione";
nè, infine, la Corte territoriale ha dato conto del perché ha disatteso la negativa valutazione del primo giudice sul punto che il collaborante non fosse riuscito a spiegare da chi avesse appreso che il ricorrente sarebbe stato "uomo di onore"; incomprensibilmente i giudici di appello hanno affermato non essere significativa la incertezza di UZ circa la individuazione della fonte nella alternativa tra SO e DA, per la prima volta indicato nel dibattimento di appello.
3.2 - Col secondo motivo il difensore censura le ritenute aggravanti della associazione armata e della destinazione dei profitti illeciti, assumendo che le aggravanti in parola concernono esclusivamente gli associati che dispongono delle armi e che partecipano ah" investimento dei profitti.
3.3 - Col terzo motivo il difensore si duole della qualificazione giuridica della condotta, di cui al capo D, deducendo: risulta pacificamente che il credito che il ricorrente voleva recuperare era legittimo;
l'importo richiesto da RI corrispondeva esattamente a quanto dovuto da SC per la fornitura ricevuta dai fratelli Abbate;
difetta il requisito della ingiustizia del profitto;
la Corte territoriale non si è uniformata ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità circa la configurabilità del delitto di estorsione quando l'agente faccia valere mediante la coartazione un proprio diritto;
la condotta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. 3.4 - Col quarto motivo il difensore censura il diniego del riconoscimento della continuazione, obiettando che la Corte di merito ha argomentato la responsabilità del ricorrente per il delitto associativo, proprio valorizzando la condotta afferente al residuo delitto.
3.5 - Col quinto motivo il difensore stigmatizza la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
3.6 - Col motivo nuovo il difensore, peraltro reiterando censure espresse col ricorso principale, deduce: la Corte territoriale non ha dato conto della riforma della pronuncia assolutoria, trascurando di confutare la valutazione del Tribunale ordinario di Marsala che motivatamente aveva ritenuto "radicalmente prive di attitudine dimostrativa" le dichiarazioni del collaborante UZ;
le contraddizioni e le discordanze della propalazione non sono giustificabili colla considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti evocati;
il contrasto si delinea, infatti, anche in relazione alle dichiarazioni rese appena due anni e mezzo prima, il 15 giugno 2011; pur avendo fatto cenno delle memorie del 27 novembre 2013 e dell'11 marzo 2014, la Corte di merito non ha preso in effettiva considerazione le deduzioni difensive;
sicché la motivazione è apparente.
4. - Così sinteticamente ricapitolate le censure dei ricorrenti, rileva, innanzi tutto, la Corte che manifestamente illogico è il costrutto argomentativo che sorregge la condanna - in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado - di RI per il delitto associativo.
4.1 - Al riguardo, giova rammentare e ribadire, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al vizio tipizzato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), della manifesta illogicità della motivazione sono da ricondurre non solo le violazioni dei principi della logica formale ovvero la invalidità (o scorrettezza) della argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione, ma anche la inosservanza delle norme processuali (non stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20804 del 19/11/2012, Aquilina, non massimata sul punto, cui adde Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri, Rv. 258153; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159; Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014).
4.2 - Orbene, premesso che sono fuori discussione e affatto pacifici la attendibilità intrinseca del chiamante in correità RO, il coinvolgimento di costui nei confessati attentati incendiari, perpetrati su mandato, la neutralità dei riscontri censiti in proposito (rispetto alla posizione processuale del ricorrente), il punto controverso del giudizio attiene esclusivamente alla questione della attendibilità della ulteriore chiamata del collaborante UZ e della (conseguente) idoneità delle dichiarazioni di costui a fungere da elemento probatorio atto a confermare, per convergenza, la attendibilità estrinseca del primo chiamante in correità.
A fronte della vittoriosa confutazione difensiva dei riferimenti fattuali del dichiarante al capofamiglia Di RI e alla gestione da parte del ricorrente della finanziaria di Gibellina e a fronte della ulteriore obiezione circa la perplessità palesata dal collaborante riguardo la fonte della rivelazione della intraneità del giudicabile, la Corte territoriale, sovvertendo il negativo scrutinio operato dal primo giudice circa l'attendibilità della propalazione, ha opposto in estrema sintesi che le (non contestate) discordanze, incertezze e incongruenze non sarebbero, tuttavia, significative, cioè tali da compromettere la tenuta della narrazione, tenuto conto del tempo (oltre ventiquattro anni) trascorso dai fatti evocati, e, in particolare, a) che la menzione del Di RI avrebbe costituito materia di mera deduzione del dichiarante;
b) che neppure significativa sarebbe l'incertezza del collaborante sulla identità della persona che ebbe a presentargli "ritualmente" l'imputato nella qualità di "uomo di onore"; c) che la finanziaria di Gibellina (pacificamente acclarata nel dibattimento di primo grado la estraneità di RI alla gestione della azienda) sarebbe stata comunque da ricondurre, secondo lo stesso UZ, nell'orbita delle imprese gestite occultamente dalla associazione criminale (v. sentenza, p. 11). E sulla base di siffatte considerazioni la Corte di merito ha reputato che le dichiarazioni dello UZ offrissero certa conferma della qualità di "uomo di onore" del ricorrente, peraltro ulteriormente argomentando che il riferito attivismo di RI in ambito commerciale per conto della associazione mafiosa era "assolutamente in linea con la condotta tenuta in occasione della estorsione (in danno di) CI (v. ibidem, p. 12).
4.3 - La tenuta del costrutto motivazionale, in parte de qua, della sentenza impugnata cede alla verifica del giudizio di legittimità, per la inosservanza dei canoni giuridici di valutazione della prova, stabiliti dalle disposizioni dell'art. 192 cod. proc. pen. e per le fallacie che inficiano le inferenze della Corte di merito sul piano squisitamente logico - formale.
È d'uopo premettere che, in tema valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e - più in generale - della concordanza della prova orale, questa Corte suprema di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato - non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento alla azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì - in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti alle circostanze evocati (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; cui adde Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut, n. m.; Sez. 1, n. 28443 del 7/06/2007, Sapienza, n. m.; vedi pure Cass., Sez. 2, n. 7437 del 30/04/1999, Cataldo, Rv. 213845; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999 - dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558; e Sez. 4, n. 6221 del 20/04/ 2005, Aglieri, Rv. 233085). Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante.
È ben plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppur siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale.
Orbene il criterio selettivo tra quanto è trascurabile o ininfluente e quanto, invece, è essenziale e rilevante (scilicet: tale che la confutazione del dato compromette la affidabilità della intera rappresentazione) deve essere modulato e calibrato in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della narrazione alla stregua del valore che il narratore loro assegna nella economia del racconto. Mentre è metodologicamente scorretto, ancorare il discrimen al criterio (estrinseco) della valenza probatoria dei dati, prescindendo dal contesto della relativa rappresentazione.
Per vero, conclusivamente, la prova rappresentativa deve essere saggiata e valutata nella sua concretezza. Può, certamente, essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti;
e, ancora, dal nucleo centrale della dichiarazione ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica. Ma i profili essenziali della rappresentazione devono essere necessariamente assunti e apprezzati nella loro interezza, senza che sia consentito scomporli ulteriormente, spingendo, cioè, la risoluzione del dictum al limite estremo della pura e semplice asserzione della colpevolezza dell'imputato (exempli grazia: "RI è uomo di onore") in termini completamente astratti e del tutto sganciati da ogni apprezzabile ancoraggio fattuale. Enunciati di siffatto tipo - in quanto non falsificabili se non con la positiva dimostrazione della innocenza dell'imputato - sono inidonei a concorrere alla formazione della sequela indiziaria: costituiscono, infatti, proposizioni che, sottraendosi, per la loro assoluta astrattezza, ad ogni possibilità di controllo, risultano, per ciò solo, strutturalmente insuscettibili di conferma ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e, pertanto, aprioristicamente prive del requisito della attendibilità (Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut, cit.). 4.4 - Ora, nella specie, alla luce dei principi enunciati è agevole rilevare, in relazione alle specifiche argomentazioni della Corte di merito, sopra riportate, quanto appresso.
aa) A tacere della contraddizione del dichiarante in ordine all'intervento del Di RI alla riunione tenuta nel 1989 presso i locali della finanziaria di Gibellina, ciò che in definiva assume dirimente rilievo, compromettendo in radice la attendibilità della propalazione, è che UZ ha associato alla riunione (poco importa se a guisa di deduzione) la persona del "capofamiglia" (intervenuto o assente che fosse), laddove Di RI - preminente personaggio della fabulazione - era, all'epoca, deceduto da ben otto anni.
bb) Posto che la qualità di "uomo di onore" del giudicabile constava al collaborante non per scienza ed esperienza dirette della comune militanza associativa, bensì per l'accreditamento fornitogli da terza persona in occasione della "presentazione rituale", la identità del presentatore e le circostanze delle "presentazione" assumono, allora, importanza fondamentale, sicché la incertezza in proposito - vieppiù acuitasi in esito alla rinnovazione della istruzione dibattimentale colla perplessa indicazione di altro autore della "presentazione", in precedenza non menzionato - si ripercuote negativamente sulla gravità dell'indizio, compromettendola. Mentre nulla rileva che SO e LO, fossero entrambi "certamente affiliati", in quanto l'uno esclude l'altro e la menzione alternativa di entrambi rende la "presentazione" affatto incerta e incontrollabile, siccome avulsa da ogni concreto contesto fattuale, suscettibile di verificazione.
cc) Una volta confutata, sulla base della prova orale assunta (v. sentenza, p. 5), l'attribuzione al ricorrente della gestione occulta della finanziaria di Gibellina, la Corte territoriale, nel tentativo di restaurare la attendibilità del collaborante, ha preteso di minimizzare l'incidenza della smentita della propalazione, obiettando che la succitata finanziaria sarebbe stata, comunque, gestita con fittizia interposizione da esponenti mafiosi. Ma così motivando i giudici di merito sono incorsi nella ulteriore fallacia della circolarità dell'argomentare (diallele): hanno, per vero posto, la proposizione da dimostrare a fondamento della dimostrazione, adducendo a conferma della attendibilità dello UZ ulteriore circostanza riferita dallo stesso collaborante.
dd) Patente infine è la contraddittorietà della motivazione nella valorizzazione in chiave indiziaria (della compartecipazione associativa) della estorsione in danno di Scinto, laddove la medesima Corte di merito, dd1) nel motivare il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero per il riconoscimento della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ha nettamente escluso la "sussistenza dei presupposti del metodo mafioso" (v. sentenza, p. 10), non essendo, peraltro, neppure contestata la ipotesi della finalità agevolatrice;
dd2) nel motivare il diniego della continuazione, invocata dall'imputato, ha opposto che la condotta estorsiva non risultava "tenuta in ragione della qualità di partecipe dell'associazione mafiosa ne' in favore di questa" (v. ibidem, p. 12).
4.5 - Conclusivamente la palese inconsistenza, sul piano indiziario, dell'unico elemento di prova addotto a conferma della attendibilità della chiamata in correità di RO - per difetto dei requisiti di gravità, precisione e certezza e per la accertata discordanza rispetto a comprovate emergenze processuali delle dichiarazioni di UZ - comporta l'immediato epilogo assolutorio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., comma 1, lett. l), senza necessità di ulteriore giudizio in sede di rinvio.
5. - Il ricorso di RI merita accoglimento anche in ordine alla definizione giuridica della condotta oggetto della imputazione di estorsione.
Il precedente di legittimità specificamente invocato nella sentenza per accreditare l'assunto della estorsione (Sez. 6, n. 32721 del 21/06/2010, Hamidovic, Rv. 248169) contraddice la tesi dei giudici di merito.
Pacifica è per vero la condotta minatoria del ricorrente e altrettanto pacifica è la liceità della pretesa del pagamento della somma effettivamente dovuta dalla vittima.
Orbene col citato arresto, nel rigettare il ricorso del Pubblico Ministero avverso la qualificazione della condotta delittuosa operata ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dal giudice a quo il quale aveva derubricato la imputazione di estorsione - nella vicenda esaminata l'imputato aveva proferito, col mezzo del telefono minacce di morte, mediante decapitazione, "in modo tracotante ed esageratamente colorito e volgare" - questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui l'agente intenda, mediante minaccia, far valere un proprio diritto, è necessario, per integrare la ipotesi della estorsione, che il reo ponga la vittima "in condizione di coartazione assoluta, senza lasciare margini di tempo per reagire" e ha, quindi, escluso la più grave qualificazione "anche per essere stata esercitata la minaccia stessa per mezzo del telefono", esattamente come nel caso di specie, giudicato colla sentenza impugnata.
Alla stregua di tale principio di diritto, cui il Collegio si uniforma, la condotta delittuosa deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen.. L'accertamento operato dai giudici di merito consente infatti di escludere nettamente che SC, il quale respinse la richiesta di adempimento, sia stato posto dal ricorrente, per effetto della minaccia, "in condizione di coartazione assoluta". La Corte territoriale ha, peraltro, riconosciuto che la minaccia di morte non fu connotata da alcuna modalità mafiosa, che non sono emersi "elementi di vicinanza alla organizzazione criminale" della pasticceria La Cubana, titolare del credito oggetto dell'infruttuoso tentativo di esazione, e, infine, che neppure è stata in alcun modo dimostrata la reale esistenza dei "quattro perda pagghiaru" (v. sentenza, p. 10).
Alla diversa definizione giuridica della condotta, consegue il rilievo, trattandosi di reato perseguibile a querela, che l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della istanza punitiva.
6. - Quanto, invece, alla posizione di BA la disamina del ricorso conduce a opposto epilogo.
6.1 - Sebbene i giudici di merito abbiano ritenuto di valorizzare in senso accusatorio le propalazioni dei collaboranti AT e RI, i quali hanno peraltro fatto riferimento a vicende e situazioni pregresse e remote nel tempo, l'accertamento della compartecipazione associativa risulta precipuamente e autonomamente fondato sulla evidenza delle conversazioni (intercettate) intercorse nel giugno 2006 tra lo stesso ricorrente e il capofamiglia AR, dai quali colloqui i giudici di merito hanno motivatamente tratto il meditato convincimento della intraneità, del fattivo e attuale inserimento del giudicabile nella organizzazione di Cosa Nostra. Non è, pertanto, concludente il primo motivo di ricorso recante cen- sure di vario tenore sul punto della valutazione delle dichiarazioni dei succitati collaboranti AT e RI, essendo il mezzo di impugnazione privo del requisito della decisività. E neppure ha giuridico pregio l'obiezione difensiva, incentrata (alla stregua delle propalazioni in questione), sulla narrata estromissione del giudicabile, in seguito all'avvento al comando dei Corleonesi, agli inizi degli anni ottanta: il dato non vale confutare l'accertamento della compartecipazione delittuosa, con permanenza in epoca notevolmente posteriore fino al giugno 2006.
6.2 - Manifestamente prive di fondamento alcuno sono le censure di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. formulate col terzo motivo del ricorso principale e col secondo dei motivi nuovi.
Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato la norma penale applicata, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. 6.3 - Le residue censure del difensore si incentrano tutte, con varie argomentazioni, sulla contestazione della valutazione e della interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e della inferenza tratta dai giudici di merito della intraneità del giudicabile.
Siffatte censure non devono essere prese in considerazione nel presente giudizio di legittimità.
In proposito è d'uopo richiamare e ribadire il principio di diritto - affatto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione - secondo il quale in tema di intercettazioni "la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità" (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Falsone, Rv. 205651;
cui adde Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014 - dep. 2015, Ladogna, n.m.;
Sez. 1, n. 7281 del 28/01/2014, Vecchio, n. m.; Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013 - dep. 2014, Cianfardino, n. m. sul punto;
Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 1, n. 30898 del 04/07/2013, Praticò, n. m.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Roda, n. m.;
Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 1, n. 2140 del 20/12/2011 - dep. 2012, Montagno Bozzone, n. m.; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 - dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005 - dep. 05/01/2006, Caruso, Rv. 232626; Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, AT, Rv. 232576; Sez. 4, n. 40172 del 16/06/2004, Kerri, Rv. 229568; e Sez. 5, n. 5487 del 03/12/1997 - dep. 1998, Viscovo, Rv. 209566).
Orbene, alla stessa stregua del tenore delle obiezioni difensive (in precedenza illustrate), le difformi - e contrapposte - valutazioni della Corte territoriale si pongono dialetticamente sul piano d'un alternativo apprezzamento di merito (scevro da illogicità e contraddizioni manifeste), epperò insindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità.
7. - Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RI a) in relazione al delitto associativo, per non aver commesso il fatto;
b) in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, così riqualificata la residua imputazione di estorsione tentata, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela;
il rigetto del ricorso di BA e la condanna di costui al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI NZ AT, per non aver commesso il fatto, quanto al delitto associativo;
e perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, così riqualificata la residua imputazione di estorsione tentata. Rigetta il ricorso di BA PP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015