Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di merito che si era limitato a rilevare la sussistenza di mere "precondizioni" di attendibilità, quali l'inserimento del collaborante nel contesto criminale ed il carattere anche autoaccusatorio delle dichiarazioni rese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/12/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1934
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 46032/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MB n. 9/12/1984;
avverso l'ordinanza n. 751/2013 dell'11/7/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZARO;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 390 cod. pen. ed il rigetto per il resto. Uditi gli avv. DE MARCO GIUSEPPE e GIOVANNI GIANNICCO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell'11 luglio-17 settembre 2013 il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava la misura della custodia in carcere applicata nei confronti di IA MB dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 19 giugno 2013 per i reati di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) nonché procurata inosservanza di pena (artt. 81 e 390 cod. pen.) aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione alle attività di una organizzazione criminale esistente nel territorio di OS (CS) e zone limitrofe, operante nel più ampio contesto delle bande di criminalità mafiosa calabresi denominate 'ndrangheta.
Rilevato come, con riferimento alla esistenza ed attuale operativita' della associazione criminale in questione, non vi fossero specifiche contestazioni della difesa, il Tribunale rinviava sul punto alla motivazione del giudice per le indagini preliminari ed al contenuto di alcune sentenze, sia in giudicato che non ancora definitive, richiamando in sintesi i relativi contenuti. Esaminava poi il materiale probatorio più specificatamente utilizzato per i fatti oggetto del procedimento in corso, intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Quanto al ruolo specifico del ricorrente nell'ambito di tale gruppo criminale ed al reato fine a lui contestato, la procurata inosservanza di pena in favore di ZZ SA, il Tribunale riteneva significative le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le circostanze accertate quanto alla attività svolta da IA con riferimento alla predisposizione della fuga degli affiliati all'esito della definitività di una sentenza di condanna nei loro confronti. Più in particolare:
- AL AR lo indicava quale affiliato della banda mafiosa di OS AL nel contesto delle cui attività effettuava la vendita di droga al dettaglio.
- DE AB parimenti lo indicava quale soggetto dedito allo spaccio di droga alle dipendenze di ES GI a sua volta dipendente dal capobanda RI LA.
- Da una conversazione intercettata il 1 febbraio 2011, oltre a risultare che il ricorrente si era recato in Roma per attendere l'esito di un processo in cassazione ed avvisare i sodali per la fuga in caso di definitività della sentenza di condanna, risultava anche, secondo il Tribunale, che il ricorrente provvedeva alla raccolta di proventi estorsivi e gestiva il gruppo criminale durante la latitanza dei capi.
In ordine alla condotta specifica di procurata inosservanza di pena in favore di ZZ SA, contestata quale autonomo reato e comunque quale elemento dimostrativo del ruolo nel gruppo criminale, si dava atto che il ZZ si era dato alla latitanza dopo la definitività della condanna del processo "Ombra" a seguito della sentenza di cassazione del 27 maggio 2010; durante tale periodo le intercettazioni in corso consentivano di ascoltare una conversazione tra ZZ ed il ricorrente che dimostrava come quest'ultimo facesse da tramite per la gestione degli affari illeciti del latitante e come fosse incaricato di dare le necessarie istruzioni ai fini della segretezza a coloro che dovevano incontrare il ZZ.
Il Tribunale confermava anche la sussistenza della aggravante di mafia atteso che la condotta in favore del latitante era finalizzata a garantire la sopravvivenza del gruppo.
Nel rispondere alle contestazioni specifiche della difesa, riteneva irrilevante quanto dedotto in ordine all'equivocità di un' intercettazione non trattandosi di conversazione valorizzata dal giudice del provvedimento di cattura ed essendo irrilevante che taluni collaboratori di giustizia non fossero stati ritenuti attendibili dalla sentenza Corte di Assise d'Appello di Catanzaro del 14 luglio 2011 trattandosi di soggetti diversi da quelli le cui dichiarazioni erano state utilizzate contro il ricorrente. Infine, il Tribunale confermava la sussistenza di esigenze cautelari ritenendo applicabile la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, non emergendo in atti elementi che superassero tale presunzione.
IA propone ricorso a mezzo dei propri difensori. Con primo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione osservando che l'ordinanza presenta una motivazione solo apparente, nonché manifestamente illogica ed erronea:
- non esiste alcuna sentenza che abbia affermato la esistenza della "ndrina" di OS con i medesimi soggetti.
- È erroneo ritenere in base alla intercettazione del 16 febbraio 2002 che il "LA" della conversazione sia RI LA essendovi altre persone con lo stesso nome dedite alle attività criminali individuati dalle sentenze richiamate.
- Non vi sono sentenze di condanna nei confronti di RI e IA quanto ad un presunto ruolo nella associazione mafiosa operante in OS calabro.
- Rileva che non si è tenuto conto degli argomenti desumibili dalla assoluzione di RI LA in un processo per strage. - Non vi è stata adeguata valutazione della utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
- Afferma che anche per i collaboratori di giustizia utilizzati dal Tribunale, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza, la citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro aveva espressamente ritenuto la inattendibilità.
- Le dichiarazioni dei collaboratori utilizzate contro il ricorrente non si riscontrano fra loro e non sono sorrette da altri riscontri individualizzanti.
- Ritiene illogiche le affermazioni del Tribunale in ordine alla responsabilità per l'ausilio alla latitanza di ZZ. Con secondo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione delle esigenze cautelari. Rileva che non vi è stata la necessaria indicazione in positivo della sussistenza di tali esigenze cautelari e che il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa circa le esigenze lavorative familiare dell'indagato.
Con motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2013, la difesa deduce innanzitutto la violazione legge ed il vizio di motivazione per essersi affermato sussistere il reato di procurata inosservanza di pena aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 laddove la condotta, alle date condizioni, era assorbita in quella di associazione mafiosa. Difatti dallo stesso provvedimento impugnato risulta che la condotta tenuta dal IA non era diversa da quella di partecipazione alla associazione. Con il secondo motivo aggiunto ribadisce le critiche in tema di valutazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso nei limiti di cui appresso. Il Tribunale ha proceduto alla valutazione della attendibilità dei due collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni valorizza al fine di determinare la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, con una generica valutazione in positivo (collaboratori ... "la cui complessiva attendibilità è indiscutibile, per essersi i medesimi accusati di gravi reati e, soprattutto, risultando gli stessi soggetti già organici al sodalizio di stampo mafioso de quo, ovvero ad altre organizzazioni delinquenziali della medesima natura") e con una valutazione in negativo: in risposta alla specifica deduzione della difesa che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro aveva ritenuto i collaboratori inattendibili, il Tribunale afferma che tale valutazione era riferita ad altri collaboratori diversi da AL e DE.
Ma tale ultima affermazione non corrisponde all'effettivo contenuto della sentenza. La sentenza della Corte di Assise di Appello, che valutava le dichiarazioni della AL nella veste di testimone, testualmente afferma che "In realtà: AL ... la seconda, ha reso dichiarazioni (peraltro indirette, e la fonte è rimasta non controllata) di dubbia credibilità fra l'altro ha errato clamorosamente nel qualificare il marito parente di RI LA" e non condivide la valutazione dei giudici di primo grado (la cui decisione ribalta) secondo cui tre testimoni, tra cui la AL, "Essi sono stati reputati importanti dalla prima Corte, in quanto avrebbero subito pressioni e minacce, a riprova del clima intimidatorio in cui si sarebbe celebrato l'intero processo". Quindi tale sentenza riteneva in dubbia credibilità" la dichiarante, ancorché con argomenti non particolarmente approfonditi in quanto era già giunta al ritenere non dimostrata la tesi di accusa. Certamente la valutazione della Corte di Assise di Appello non condizionava la decisione del Tribunale che poteva giungere, motivatamente, al diverso apprezzamento dell'affidabilità delle dichiarazioni della AL nel contesto di indagini di criminalità organizzata. Ma, a fronte della specifica deduzione della difesa sull'essere stata la collaboratrice ritenuta in altra sede non credibile, non può ritenersi esaustiva una motivazione, quale quella sopra trascritta, che è generica e non riferita alla specifica persona, affermando solo la ricorrenza di comuni precondizioni di credibilità (l'intraneita al contesto criminale ed il rendere dichiarazioni responsabilizzanti anche perché autoaccusatorie).
Difatti dalla motivazione della ordinanza impugnata risulta la centralità della dichiarazione della AL, che funge anche da unico riscontro delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia;
inoltre il quadro indiziario è ritenuto sussistente in base ad una serie di elementi che assumono una portata dimostrativa della partecipazione alla associazione mafiosa in base ad valutazione complessiva. In tale modo la carente motivazione sul punto della attendibilità e, quindi, utilizzabilità della dichiarazione di AL condiziona la gravità del quadro indiziario imponendo perciò un nuovo esame che, in modo specifico, dia conto in modo esauriente della attendibilità delle citate dichiarazioni accusatorie ovvero valuti la tenuta del quadro indiziario laddove le stesse non risultino in concreto utilizzabili.
Il giudice di rinvio, poi, dovendo ripetere il giudizio anche sulla configurabilità del reato di procurata inosservanza di pena in concorso con il reato di associazione mafiosa, valuterà la possibilità di configurare entrambi i reati o se la condotta di ausilio alla latitanza della capo della banda rientri nella ordinaria condotta di partecipazione alla associazione mafiosa come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ("il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui il reo è stato ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa per avere manifestato e concretamente prestato costante disponibilità a fornire notizie sugli interventi di polizia). Sez. 1, Sentenza n. 33243 del 07/05/2013 Ud. (dep. 31/07/2013 ) Rv. 256987, Borrelli e altro").
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014