Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2900
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di merito che si era limitato a rilevare la sussistenza di mere "precondizioni" di attendibilità, quali l'inserimento del collaborante nel contesto criminale ed il carattere anche autoaccusatorio delle dichiarazioni rese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2900
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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