Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 24379
CASS
Sentenza 4 febbraio 2015

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Le conclusioni del P.M. rassegnate prima che il giudice di primo grado si ritiri per la deliberazione non violano, per quanto tardive, il diritto di difesa, quando questa sia stata posta nella condizione di interloquire nuovamente sulle richieste avanzate.

Il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione.

In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati di "spaccio" ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'"affectio societatis".

Commentario1

  • 1Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.
    Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 24379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24379
Data del deposito : 4 febbraio 2015

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