Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal gip, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava un segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e il relativo accertamento era fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione).
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Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2015, n. 26762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26762 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/03/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 623
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI ER - Consigliere - N. 50585/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI FI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 06.05.2014 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di GE del 27.03.2013 che lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed euro duemila di multa, per i reati a lui ascritti di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, art. 4 al capo B) della rubrica, diversamente sussunto nelle previsioni della L. n. 895 del 1967, art. 7 nonché di quelli oggetto dei capi G) ex art. 110 e 629, comma 2 con rif. all'art. 628 cpv. c.p., nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 ed O) ex art. 416 bis c.p., valutate a carico le contestate aggravanti, escluse quelle di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 7, unificate le violazioni per la continuazione. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi.
Sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv.to Sinatra Flavio che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
CI FI, rappresentato dall'avvocato di fiducia Flavio Sinatra, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 06.05.2014 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di GE del 27.03.2013 che lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro duemila di multa, per i reati a lui ascritti di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, art. 4 al capo B) della rubrica,
diversamente sussunto nelle previsioni della L. n. 895 del 1967, art. 7 nonché di quelli oggetto dei capi G) ex art. 110, art. 629, comma
2 con rif. all'art. 628 cpv. c.p., nn. 1 e n. 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 ed 0) ex art. 416 bis c.p., valutate a carico le contestate aggravanti, escluse quelle di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 7, unificate le violazioni per la continuazione. Chiedendo
l'annullamento del provvedimento impugnato, deduce:
A) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 414, 649 e 129 c.p.p., nonché dell'art. 416-bis c.p.. Nello specifico, con riferimento al capo d'imputazione O), il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe valutato in maniera superficiale il motivo di appello con cui chiedeva la declaratoria di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rispetto ai fatti compresi tra il 1994 ed il 1 febbraio
1997, essendo intervenuto, proprio in data 1 febbraio 1997, decreto di archiviazione per quegli stessi fatti e non essendo stato adottato un successivo provvedimento di riapertura delle indagini, ex art. 414 c.p.p.. Il giudice dell'appello avrebbe omesso di rilevare i dubbi interpretativi, emergenti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, circa l'esatta portata dell'art. 414 cod. proc. pen. e, in particolare, circa la possibilità di esercitare l'azione penale per gli stessi fatti, oggettivamente e soggettivamente considerati, per i quali sia stata disposta l'archiviazione, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, in assenza di un formale provvedimento di riapertura delle indagini.
In ogni caso il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere per i fatti anteriori al 1 febbraio 1997, verificando poi se i fatti commessi successivamente a questa data avessero una loro autonoma rilevanza penale. Si sottolinea altresì che i fatti da ultimo indicati avrebbero potuto integrare singole fattispecie delittuose, ma non potevano venire in considerazione come elementi dimostrativi del delitto di cui all'art. 416-bis. B) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 81 c.p.. Viene dedotto che la Corte d'appello, pur riconoscendo la continuità tra la condotta associativa mafiosa da essa accertata e la condotta associativa mafiosa precedentemente fatta oggetto di un giudizio di condanna divenuto irrevocabile, in capo al medesimo soggetto imputato, non ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione, senza spiegare le ragioni di questa sua scelta. C) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 192 c.p.p., comma 1, nonché con riferimento agli artt. 110 e 629 c.p.. Il ricorrente, riprendendo argomenti già esposti nell'atto di appello, si duole del travisamento del materiale probatorio posto a fondamento della condanna per il delitto di estorsione, di cui al capo d'imputazione G). In particolare, viene contestata l'affermazione, contenuta nella pronuncia di seconde grado, secondo la quale il condannato si sarebbe reso "attuatore" delle decisioni estorsive assunte dal gruppo malavitoso nei confronti della società estorta, favorendo la positiva conclusione delle trattative e rendendosi esattore dei vari ratei del "pizzo" imposto alla società anzidetta.
E contrario, la parte ricorrente richiama, innanzitutto, la testimonianza resa in dibattimento da RU RI, il quale aveva dichiarato che membri del gruppo malavitoso si rifornivano gratuitamente di vestiti presso il negozio di CI FI;
queste dichiarazioni, sempre a detta del ricorrente, lo avrebbero presentato come vittima piuttosto che come esecutore dell'estorsione. Si afferma inoltre che la Corte d'appello avrebbe valorizzato, a riscontro degli elementi probatori forniti dalla deposizione del RU, le dichiarazioni di MO FI, sebbene lo stesso RU fosse la fonte dalla quale lo MO aveva tratto la conoscenza dei fatti narrati. Inoltre, si censura il fatto che il giudice di appello non avrebbe valorizzato una delle dichiarazioni rese sempre dallo MO, nella quale si affermava che l'odierno ricorrente, in una occasione, aveva versato il "pizzo", comportamento questo incompatibile con la sua presunta posizione di concorrente nell'estorsione.
In questo motivo di ricorso sono poi riportate una serie di dichiarazioni, di altri testi, che, ad opinione del ricorrente, risulterebbero "dissonanti" con l'attribuzione a lui stesso di un ruolo attivo nella vicenda estorsiva oggetto di scrutinio. Nello specifico, si fa riferimento, in primis, alle affermazioni di due collaboranti, GA e AT, che avevano rivendicato per loro un ruolo da protagonisti nella vicenda de qua, così escludendo l'assunzione di un simile ruolo da parte di CI FI. Ci si sofferma quindi con particolare attenzione sulle dichiarazioni rese in giudizio da IZ IM RM, il quale avrebbe sostenuto che il gruppo mafioso intratteneva rapporti non con CI FI, bensì con il fratello di quest'ultimo, CI EL. In relazione a tali prove orali si contesta l'assunto della Corte territoriale in base al quale l'indicazione di CI EL, invece di CI FI, sarebbe stato dovuto ad un mero "errore mnemonico". Errore mnemonico che, secondo l'impugnante, verrebbe smentito dalla nitidezza della memoria del IZ, che aveva addirittura ricordato il nome del genero di CI FI. Da ultimo, si evidenzia che sempre il IZ aveva riportato alcune lamentele provenienti dalla famiglia CI, incompatibili con l'impegno assunto da CI FI per una "felice" conclusione delle trattative, confermando altresì che gli estorsori si rifornivano, gratuitamente, nel negozio dell'odierno ricorrente. Infine, si contesta il significato attribuito dalla Corte d'appello alle deposizioni di testimoni diversi dai collaboratori di giustizia, in particolare di US OC, e si lamenta la mancata valutazione di specifiche affermazioni dei collaboranti IZ e AT.
D) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), di una ulteriore violazione di legge, in relazione all'applicazione dell'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. con mod. nella L. n. 203 del 1991, alla estorsione contestata al capo G. In particolare, si deduce che la Corte d'appello non avrebbe dato una risposta puntuale alla richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di svolgere una seria riflessione sull'effettiva sussistenza di una sua "consapevole volontà" di agevolare le finalità dell'organizzazione mafiosa e non di una volontà di limitare il danno economico subito. E) Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché in relazione all'art. 157 c.p..
In questo motivo vengono enunciati due differenti profili di censura, entrambi afferenti alla condanna per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 (capo d'imputazione B). In primo luogo, si sostiene che la condanna sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni dei testi MO e RU, nonostante esse fossero state ritenute meno credibili di quelle dei testi IZ, EL, LL, GA ed altri nel derubricare il delitto di cui al capo d'imputazione A) da omicidio tentato a lesioni volontarie. Dello stesso tenore appare la contestazione tesa a mettere in rilievo il carattere meramente congetturale della ritenuta previsione, da parte dell'odierno ricorrente, dell'impiego delle armi al fine di realizzare la voluta intimidazione nei confronti di IS RI. Inoltre, viene invece rilevata l'intervenuta decorrenza del relativo termine prescrizionale e si afferma che il giudice dell'appello non avrebbe indicato il calcolo in base al quale avrebbe ritenuto non ancora decorso il detto termine.
F) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p.. In particolare, viene contestata la motivazione con cui la Corte d'appello ha rifiutato di concedere all'odierno ricorrente le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Per quanto attiene al primo motivo il Collegio osserva, preliminarmente, che l'art. 414 c.p.p., comma 1, affida all'autorità giudiziaria il compito di autorizzare, con un proprio decreto motivato, la riapertura delle indagini, a fronte della previa emissione di un provvedimento di archiviazione. Alla predetta autorizzazione è subordinata non soltanto l'utilizzabilita degli atti di indagine compiuti successivamente all'archiviazione, ma altresì la procedibilità dell'azione penale eventualmente esercitata dal Pubblico Ministero, essendo quest'ultima espressione di una scelta che la pubblica accusa può compiere soltanto all'esito di una data attività d'indagine (sul punto, v. Cass. pen., Sez. un., 24 giugno 2010, dep. 20 settembre 2010, Giuliani e altro, n. 33885, rv. 247834, che richiama un principio già espresso, limitatamente al tema dell'applicazione di misure cautelari, da Cass. pen., Sez. un., 22 marzo 2000, dep. 1 giugno 2000, Finocchiaro, n. 9, rv. 216004; in senso analogo si veda anche Corte cost., sent. n. 27 del 1995). Tuttavia, la descritta efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non può però estendersi a fatti oggettivamente diversi da quelli cui si riferisca il provvedimento stesso (Sentenza n. 11576 del 17/02/2006 - Rv. 233793; Sentenza n. 47389 del 07/11/2013 - Rv. 257467; Sentenza n. 3156 del 05/08/1997 - Rv. 208863). Ciò significa che la previa autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini, di cui all'art. 414 c.p.p., si rende necessaria unicamente quando la nuova azione penale riguardi il medesimo fatto oggetto del procedimento archiviato;
tale autorizzazione non si rende, invece, necessaria qualora la notitia criminis riguardi fatti diversi o un soggetto diverso (cfr., ex plurimis, Sentenza n. 4717 del 06/07/1999 - Rv. 214099, Sentenza n. 2948 del 02/05/1996 - Rv. 205136). Il medesimo discorso vale altresì per i fatti, "collegati" a quelli per i quali sia stata disposta l'archiviazione, che risultino comunque diversi o successivi rispetto a questi ultimi.
L'identità o la diversità dei fatti è data dalle condizioni di persone, di luogo e anche di tempo;
costituisce senza dubbio fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo (Sentenza n. 292 del 04/12/2013 - dep. 08/01/2014 - Rv. 257992; n. 26251 del 27/05/2010 - Rv. 247849; e conformi: Rv. 255078;
Rv. 261364).
1.2. Un discorso specifico deve essere fatto con riferimento ai reati permanenti, tra i quali rientra anche il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto del capo di condanna contestato con il motivo di ricorso in esame. A tal riguardo, giova qui richiamare il principio di diritto formulato da Cass., Sez. 6, 10 ottobre 2011, dep. 17 febbraio 2012, Panzeca e altri, n. 6547, rv. 252113, stante la stretta analogia tra il caso ivi deciso e la fattispecie oggetto del presente giudizio;
anche nel precedente richiamato si poneva, infatti, il problema di verificare l'esatta estensione dell'efficacia preclusiva del provvedimento con cui era stata disposta l'archiviazione della contestazione di associazione mafiosa, temporalmente delimitata sino ad una certa data, a fronte dell'esercizio di una nuova azione penale per il medesimo reato, ma in relazione ad un orizzonte temporale più vasto.
In quella occasione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il fatto integrativo del delitto associativo di stampo mafioso può essere scisso in vari "segmenti temporali"; di conseguenza, l'archiviazione pronunciata rispetto ad un determinato "segmento", cui non si accompagni il decreto autorizzativo di cui al precitato art. 414 c.p.p., comma 1, non preclude lo svolgimento di nuove indagini e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito de quo limitatamente a "segmenti temporali" successivi alla detta archiviazione (nello stesso senso si era già espressa Cass. pen., Sez. 5, 18 gennaio 2005, dep. 6 maggio 2005, Sorce, n. 17380, rv. 231780). La sussistenza dei fatti da ultimo indicati, che configurano, stante la diversità del "segmento temporale" preso in considerazione, una diversa notitia criminis, consente di valutare anche quelle porzioni delle condotte integrative sviluppatesi nel periodo cui si riferisca il precedente provvedimento di archiviazione, le quali vengono, per così dire, "attratte" dal "segmento" successivo del fatto associativo, in quanto mirano alla dimostrazione di esso e non di quel segmento per il quale sia intervenuta l'archiviazione medesima.
Indicazioni identiche a quelle appena illustrate si ricavano poi da alcune pronunce successive, relative a reati permanenti ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 416-bis c.p.; in particolare, questa Sezione ha statuito, in materia di lottizzazione abusiva, che il decreto di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi, ancorché essi siano collegati a quelli oggetto delle indagini archiviate (v. Cass. pen., Sez. 2, 10 ottobre 2013, dep. 23 gennaio 2014, Rostan, n. 3255, rv. 258528).
1.1.3. Sui principi di diritto ora enunciati, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è possibile ravvisare alcun effettivo contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Tali principi non sono certo messi in discussione, innanzitutto, dalla pronuncia delle Sezioni unite, sopra richiamata, n. 33885 del 2010. Essa, come si è già accennato, riguardava unicamente l'esatta individuazione degli effetti preclusivi scaturenti da un provvedimento di archiviazione, alla stregua del nuovo codice di rito del 1988, ma non si occupava dell'estensione, sul piano oggettivo e temporale, di simili effetti;
peraltro, il precedente in discorso, al pari della sent. n. 27 del 1995 della Corte costituzionale, riferisce pur sempre la preclusione anzidetta esclusivamente ai fatti coperti dalla decisione di archiviazione. A ciò occorre aggiungere, da ultimo, che, come rilevato anche nella sent. n. 6547 del 2011, cit., le Sezioni unite non si sono occupate della specifica questione interpretativa posta dai reati permanenti.
Inidoneo a far emergere il su ipotizzato contrasto giurisprudenziale appare altresì l'ulteriore precedente di legittimità citato dall'odierno impugnante, ossia Cass. pen., Sez. Ili, 23 aprile 2009, dep. 18 giugno 2009, Baldassarri e altro, n. 25503, rv. 244123. È senz'altro vero che, in quella occasione, il Collegio giudicante ha annullato un sequestro disposto per fatti, integranti un abuso edilizio, successivi che si ponevano in rapporto di permanenza rispetto ai fatti oggetto di un previo provvedimento di archiviazione;
tuttavia, è altrettanto vero che l'annullamento di cui si sta parlando è dipeso non dalla formulazione di una massima di giudizio antitetica a quelle precedentemente riportate, bensì dall'assenza di una chiara distinzione tra fatti anteriori, coperti dall'archiviazione, e fatti susseguenti per i quali poteva invece procedersi a nuove indagini (nel medesimo senso deve leggersi altresì Cass. pen., Sez. 3, 27 febbraio 2013, dep. 31 maggio 2013, Russo e altro, n. 23646, rv. 256163, che al precedente qui esaminato si richiama). A riprova di ciò basti considerare che, nel corpo della motivazione, la sentenza che si sta analizzando riporta la massima di cui alla succitata sent. n. 17380 del 2005, che ha anticipato quanto più compiutamente enunciato nella prefata sent. n. 6547 del 2011.
1.1.4. Orbene, alla luce di quanto si è venuto sin qui argomentando, non può dubitarsi della correttezza, sul punto in esame, della decisione in questa sede censurata.
In primo luogo, va rimarcato che già la sentenza di primo grado aveva delimitato, sotto il profilo temporale, l'originaria contestazione, circoscrivendo l'accertamento di penale v responsabilità, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, al periodo compreso tra il 2 febbraio 1997 ed il luglio 2000 (v. soprattutto le pagg. 53 e 56 della pronuncia di prime cure), come tale successivo al periodo coperto dal precedente decreto di archiviazione (fino al 1 febbraio 1997), emesso con riferimento al medesimo reato;
l'indicata delimitazione è stata poi confermata nel giudizio di appello.
A ciò deve aggiungersi che la Corte distrettuale ha chiarito che l'accertamento de quo è stato fondato su fatti diversi da quelli valutati dal precedente provvedimento di archiviazione, seppure tesi a dimostrare il coinvolgimento in vicende di mafia. Ad ogni modo, è stato poi espressamente evidenziato che il capo della sentenza contenente la condanna per il delitto associativo in parola trovava sufficiente sostegno in fatti certamente non coperti dalla preclusione legata alla ricordata previa archiviazione, in quanto successivi al 1 febbraio 1997, quali l'atto intimidatorio posto in essere nei confronti del IS e la relativa preparazione, alcune condotte inerenti all'estorsione in danno della società GE GA (su cui si avrà modo di tornare in seguito) ed il procacciamento dei voti della cosca degli MA in favore di LA ER, in occasione delle elezioni amministrative del 1998. Fatti questi che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente, sono pienamente dimostrativi dell'intraneità dello stesso ricorrente al sodalizio criminoso di stampo mafioso, come attestato dalla motivazione svolta nelle pagg. 21 e ss. della sentenza d'appello, integrate dalle pagg. 53 e ss. della decisione di primo grado;
d'altronde, l'impugnante non fornisce elementi specifici atti ad inficiare la logicità e l'adeguatezza dei passaggi motivazionali pocanzi richiamati. A nulla potrebbe poi rilevare la circostanza che "porzioni" di questi fatti siano venuti ad esistenza nel periodo "coperto" dal provvedimento di archiviazione, dal momento che essi, come si è visto, verrebbero ad essere attratti dal "segmento temporale" successivo della ritenuta condotta associativa mafiosa.
1.3. Il secondo motivo di ricorso appare invece inammissibile. Con esso il ricorrente introduce nel presente giudizio di legittimità una questione non previamente dedotta in sede d'appello che, in quanto tale, non può essere esaminata nel merito da questo Collegio, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non rientrando tra le questioni rilevabili d'ufficio di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2 (v. Cass. pen., Sez. 5, 23 aprile 2013, dep. 2 luglio 2013, Grazioli Gauthier, n. 28514, rv. 255577 e Cass. pen., Sez. 2, 19 aprile 2013, dep. 24 maggio 2013, Di Domenica, n. 22362, rv. 255940). Nello specifico, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte del giudice dell'appello, del vincolo della continuazione, ex art. 81 c.p., tra la condotta associativa di stampo mafioso accertata dalla sentenza qui scrutinata e l'analoga condotta associativa, riferita al periodo compreso tra l'agosto del 2000 ed il luglio del 2004, oggetto di una precedente condanna medio tempore divenuta irrevocabile, riportando alcuni passaggi dell'atto di gravame con i quali la relativa questione sarebbe stata sollevata dinanzi alla Corte territoriale. In realtà, a ben vedere, i passaggi citati non delineano il thema decidendum sul quale il giudice a quo avrebbe asseritamente omesso di pronunciarsi.
Il riferimento alla necessità di valutare le due condotte associati ve "... in un'ottica unitaria, essendo avvinte dal medesimo disegno criminoso ...", contenuto a pag. 5 dell'atto di appello, non era volto a domandare il riconoscimento della continuazione tra le condotte stesse, ma si poneva nell'ambito delle censure con cui si contestava l'assenza di elementi di prova specifici relativi al "segmento temporale" della condotta associativa sanzionata dalla pronuncia di prime cure;
tutto ciò è reso palese dalla prosecuzione della frase pocanzi riprodotta, nella quale si sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto indicare "... la pertinenza di ogni singola fonte di prova rispetto al tempo del commesso reato..." (v. pag. 6 dei motivi di gravame).
Non depone in senso diverso neppure la frase riportata a pag. 11 dell'atto di appello, tra le conclusioni, dove, subito dopo la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della attenuanti generiche, si chiedeva di dichiarare la continuazione, senza ulteriori specificazioni. In assenza di un preciso e testuale riferimento al rapporto di continuazione con la condotta associativa oggetto della precedente condanna passata in giudicato e, soprattutto, in assenza di uno specifico argomento, nella parte motiva dell'atto, volto a far valere tale rapporto, la ricordata menzione generica della categoria giuridica della continuazione non può che ritenersi riferita ai rapporti tra il reato associativo accertato nel giudizio in esame e gli altri delitti (estorsione, porto di armi, ecc.) che venivano in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento. Infine, va rimarcato che la questione dedotta dall'odierno impugnante è inidonea ad essere rilevata d'ufficio da questa Suprema Corte, presupponendo comunque un accertamento di ordine fattuale, relativo alla medesimezza del disegno criminoso, che non può farsi discendere, sic et simpliciter, dall'inserimento delle condotte associative nel medesimo contesto di criminalità organizzata (cfr. la sent. n. 28514 del 2013, prima citata).
1.4. Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'infondatezza.
1.4.1. Questa Collegio reputa opportuno puntualizzare, in via preliminare, che la deducibilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di vizi della motivazione dinanzi al giudice della legittimità non può portare ad una diversa valutazione, da parte di quest'ultimo, degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In altri termini, di fronte ad una motivazione esaustiva, immune da vizi di logicità e coerente con i principi di diritto che la decisione si trova a dover applicare, ogni contestazione relativa alla motivazione si traduce, in verità, nella riproposizione di questioni di fatto su cui questa Suprema Corte non è legittimata a pronunciarsi (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv. 216260).
Infatti, essendo investita del cd. controllo di legittimità, questa Corte non ha il potere di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti nè deve condividerne la motivazione, ma deve limitarsi unicamente a verificare che questo percorso logico-argomentativo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una formula giurisprudenziale ormai ricorrente (Cass. sent. n. 47891 del 28.09.2004 - rv 230568).
1.4.2. All'interno del genus del "vizio motivazionale" rientra altresì il cd. "travisamento della prova", consistente in un errore percettivo che porti a ritenere esistente un dato fattuale in realtà non acquisito al processo ovvero a pretermettere un'informazione viceversa acquisita;
il suddetto "travisamento" può però giustificare l'annullamento della decisione impugnata soltanto laddove risulti tale da disarticolarne l'intero ragionamento probatorio, rendendo del tutto priva di fondamento logico-razionale la relativa motivazione (si vedano, ex permultis, Cass. pen., Sez. 6, 16 gennaio 2014, dep. 3 febbraio 2014, Del Gaudio e altri, n. 5146, rv. 258774 e Cass. pen., Sez. 2, 3 ottobre 2013, dep. 26 novembre 2013, Giugliano, n. 47035, rv. 257499).
Non è invece deducibile, in sede di legittimità, il cd. vizio di "travisamento del fatto", espressione mediante la quale si suole indicare la doglianza con cui si contesti la non condivisibilità dell'interpretazione e della valutazione del materiale probatorio offerte dalla sentenza censurata (si veda, in particolare, Cass. pen., Sez. 6, 14 febbraio 2012, dep. 26 giugno 2012, Minervini, n. 25255, rv. 253099); una simile preclusione discende dall'ovvia constatazione che un sindacato così esteso porterebbe questa Corte ad esprimere una propria valutazione sui fatti di causa, con ciò "scivolando" inevitabilmente in un giudizio di merito, che, come tale, esula dalla sua "sfera di competenza".
Da ultimo, va richiamata l'ulteriore massima giurisprudenziale che preclude la contestazione del suesposto vizio di "travisamento della prova" in presenza di una "doppia conforme", vale a dire a fronte di due pronunce di merito che abbiano avuto il medesimo esito decisorio, tanto in senso assolutorio quanto in senso condannatorio;
siffatta preclusione non opera unicamente qualora il giudice dell'appello, nel rispondere alle critiche espresse dai motivi di gravame, abbia risposto con argomenti tratti da elementi di prova non assunti o, comunque, non specificamente valutati dal giudice di prime cure (cfr. Cass. pen., Sez. 4, 12 dicembre 2013, dep. 29 gennaio 2014, Capuzzi e altro, n. 4060, rv. 258438 e Cass. pen., Sez. 4, 13 novembre 2013, dep. 4 febbraio 2014, Nicoli, n. 5615, rv. 258432).
1.4.3. Ciò posto, il motivo in esame contesta una serie di "travisamenti" di prove dichiarative asseritamente incidenti sull'accertamento della partecipazione dell'odierno imputato al delitto di estorsione nei confronti della GE GA, di cui al capo d'imputazione G.
A questo riguardo, occorre anzitutto osservare che il complesso probatorio in questione è stato sottoposto ad un duplice vaglio di merito che ha portato al medesimo esito decisorio, così determinando il formarsi di una "doppia conforme in facto"; tale osservazione, alla luce di quanto si è avuto modo di precisare supra, sarebbe di per sè sufficiente a fondare il rigetto della doglianza in esame.
1.4.4. Ad ogni modo, anche se sottoposte ad uno scrutinio nel merito, le contestazioni mosse dalla parte ricorrente relativamente all'interpretazione delle suddette fonti dichiarative non appaiono in grado di palesare alcun "travisamento" del materiale di prova in atti, nel senso che si è in precedenza illustrato.
Partendo dalle dichiarazioni rese, in dibattimento, dal collaborante RU RI, il semplice riferimento al fatto che membri del clan si rifornissero gratuitamente di vestiti presso il negozio dell'odierno impugnante non vale di per sè a qualificare il medesimo soggetto come vittima, piuttosto che come artefice, dell'estorsione de qua. Leggendo l'intero verbale di deposizione si scopre, come giustamente riportato dalla Corte d'appello (v. pag. 28 della sentenza impugnata), che, secondo il narrato del RU, lo CI fungeva da collettore delle somme di denaro ricavate dall'attività estorsiva in danno della GE GA e che lo stesso CI tratteneva per sè una parte delle somme in questione proprio per pagare i capi di vestiario prelevati dal suo esercizio commerciale. Sulla scorta di questi dati, non appare affatto illogica o irrazionale la conclusione raggiunta dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che lo CI fosse tra i soggetti attivi dell'estorsione.
Non appare condivisibile neppure l'argomento, anch'esso formulato dal ricorrente, in base al quale i dati anzidetti varrebbero comunque ad escludere, in capo al medesimo ricorrente, la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, quale l'ingiusto profitto. Innanzitutto, va rilevato che lo CI FI è stato condannato per aver concorso nell'estorsione posta in essere da alcuni membri della cosca mafiosa degli MA. Ora, ai sensi dell'art. 110 c.p., affinché la fattispecie concorsuale risulti integrata non è necessario che tutti gli elementi descrittivi del fatto tipico siano imputabili al singolo concorrente;
ciò che conta è che quest'ultimo abbia comunque prestato il proprio contributo causalmente rilevante al realizzarsi di un fatto che, nel suo complesso, presenti tutti gli elementi tipici descritti dalla relativa norma incriminatrice. Nel caso di specie, il contributo dello CI emerge chiaramente dalle propalazioni del RU, il quale ha sottolineato non soltanto che questi svolgeva il ruolo di collettore del "pizzo" imposto alla società estorta, ma altresì che era stato proprio lui a suggerire al gruppo criminale di rivolgersi alla medesima società. In questo quadro, non assume una rilevanza decisiva il fatto che il profitto ottenuto dall'attività estorsiva fosse o meno incamerato, quantomeno in parte, dallo stesso CI.
A ciò deve comunque aggiungersi che la sentenza d'appello, a pag. 34, spiega che il profitto dell'imputato era legato proprio alla possibilità di trattenere somme corrispondenti all'importo della merce prelevata dagli altri affiliati, di cui si è parlato prima. Venendo quindi a parlare della valenza dimostrativa della deposizione di MO FI, le cui dichiarazioni rappresentano uno dei riscontri della "chiamata di correo" del RU, non può condividersi la posizione del ricorrente secondo cui lo MO si sarebbe in realtà limitato a riportare quanto riferitogli dallo stesso RU. Infatti, il dichiarante in parola ha senz'altro esposto quantomeno un accadimento che lo aveva visto personalmente protagonista, ossia la consegna, nei suoi confronti e proprio da parte dello CI, di un rateo mensile del "pizzo" pagato dalla GE GA, pari a 500.000 L..
Nè questa "consegna" sarebbe incompatibile con il ruolo di partecipe all'estorsione riferito al ricorrente, visto che questi, nella sua posizione di collettore, così come ricostruita dai giudici di merito, era tenuto a trasmettere i ratei mensili del "pizzo", o almeno parte degli stessi, alle figure apicali del clan, tra cui rientrava anche lo MO.
Va poi esclusa la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale rispetto alle deposizioni rese dai testi GA e AT;
in particolare, non vi è alcuna sovrapposizione tra il ruolo riconosciuto allo CI, che, come si è detto, agiva in veste di collettore del denaro estorto, ed il ruolo ricoperto dai soggetti da ultimo nominati, che hanno ammesso unicamente di essersi occupati di riscuotere materialmente dalla GE GA i vari ratei mensili del "pizzo". Passando dunque a valutare le contestazioni inerenti alla deposizione di IZ IM RM, si ritiene di dover affermare che l'errore percettivo eventualmente commesso dalla Corte distrettuale nel liquidare come "errore mnemonico" il riferimento, da parte di quest'ultimo, allo CI EL piuttosto che allo CI FI, unico condannato della famiglia CI per l'estorsione de qua, nonché attuale ricorrente, risulterebbe comunque privo della necessaria decisività, non essendo idoneo, di per sè, a "scardinare" l'intero ragionamento offerto, in punto di prova, dal giudice di seconde cure, ragionamento fondato sulle dichiarazioni dei testi RU e MO e sugli ulteriori elementi di riscontro indicati dalle decisioni di merito. D'altro canto, l'ipotetico coinvolgimento di CI EL nella vicenda estorsiva non vale, da solo, ad escludere la responsabilità del fratello CI FI, al quale, come si è visto, è stato ascritto un ruolo partecipativo ben preciso, consistito nell'aver suggerito di porre in essere l'estorsione nei confronti della GE GA e nell'essersi posto come "collettore" delle somme riscosse.
Per ciò che concerne poi la "lamentela" riferita al coinvolgimento della GE GA nell'attività estorsiva del gruppo malavitoso, fatto riportato sempre dal IZ, essendo la stessa riferibile a CI EL e non a CI FI non può certo valere a negare il coinvolgimento di quest'ultimo.
Da ultimo, riguardo all'"usanza", da parte degli altri affiliati, di prelevare indumenti dal negozio dell'odierno ricorrente, riferita anche dal IZ, si rimanda a quanto si è già argomentato supra. A ciò è sufficiente aggiungere che la tesi secondo cui tale fatto lascerebbe inferire che CI fosse da tempo vittima di estorsioni da parte della cosca degli MA, oltre a proporre una rivalutazione del materiale probatorio, come tale preclusa a questa Suprema Corte, è smentita dallo stesso dichiarante che, a pag. 43 del verbale di deposizione, allegato al ricorso, ha precisato che la suesposta "prassi" derivava da un precedente prestito del clan di cui CI FI aveva beneficiato.
Quanto poi agli altri testimoni (SO ER, IN NF e LA AT), la censura che fa leva sulle loro propalazioni è del tutto irrilevante, dal momento che la Corte d'appello, come emerge chiaramente dalla lettura di pag. 29 della relativa pronuncia, ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza, per il reato di cui al capo d'imputazione G, sugli apporti dichiarativi dei collaboranti di giustizia e, in particolare, di RU e MO, senza minimamente prendere in considerazione i testi da ultimo introdotti.
Un discorso a parte merita invece la deposizione di un altro testimone, US OC, espressamente considerata dal giudice del gravame a pag. 30 della propria sentenza. Anche in questo caso, non emerge alcun "travisamento della prova", avendo l'autorità giudicante riportato in maniera pedissequa il contenuto della relativa deposizione. Nè, d'altra parte, la medesima deposizione lascia trasparire elementi di prova idonei ad escludere la responsabilità dello CI;
il riferimento ad altri soggetti come materiali riscossori dei ratei del "pizzo" non incrina la ricostruzione dei giudici di merito che, come si è più volte sottolineato, ha attribuito all'odierno impugnante un diverso ruolo nell'ambito della vicenda estorsiva. Infine, le dichiarazioni del IZ e del AT sbrigativamente richiamate dal ricorrente nella parte conclusiva del motivo di ricorso qui trattato nulla aggiungono alle censure che si sono venute sinora confutando.
1.5. Il quarto motivo di ricorso appare inammissibile. La "consapevole volontà" dell'odierno ricorrente di agevolare, con la sua condotta, la cosca mafiosa degli MA emerge in maniera indubitabile dalla ricostruzione operata dal giudice a quo, ragion per cui non possono esservi dubbi sull'applicabilità, con riferimento all'estorsione di cui al capo d'imputazione G, dell'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. È qui sufficiente richiamare i passaggi motivazionali contenuti nelle pagg. 27 e 33 della sentenza impugnata, in cui si afferma, sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MO e RU, che era stato lo stesso CI ad indicare la GE GA come possibile obiettivo di un'attività di tipo estorsivo da parte del clan;
sul punto sollevato dal ricorrente non può, pertanto, ravvisarsi alcuna carenza motivazionale. A fronte della richiamata motivazione, il ricorrente si è limitato a riprodurre, pressoché testualmente, quanto aveva già dedotto a pag. 9 dei motivi di appello, senza rivolgere critiche specifiche alla motivazione stessa. Ciò significa che il motivo esaminato, oltre ad essere, alla luce di quanto si è pocanzi rappresentato, manifestamente infondato, è stato altresì proposto in violazione dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e risulta perciò generico. Del resto, questa Corte ha a più riprese avuto modo di statuire che il ricorso per cassazione non può astenersi dall'indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, senza con ciò cadere nel vizio di aspecificità (si veda, ex permultis, Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).
1.6. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, esso risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.6.1. Esso è senz'altro inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte distrettuale, al fine di valutare la responsabilità dell'odierno impugnante, a titolo di concorso, per il porto in luogo pubblico dell'arma impiegata da altri affiliati nell'intimidazione posta in essere ai danni di IS RI, non avrebbe dovuto fare affidamento, così come ha fatto, sulle deposizioni dei collaboratori di giustizia RU e MO, dal momento che il giudice di primo grado aveva asseritamente attribuito una maggiore valenza dimostrativa alle dichiarazioni di altri testimoni, sulla base delle quali aveva proceduto a derubricare il reato di cui al capo A, alla cui commissione il porto dell'arma in questione era risultato funzionale, da tentato omicidio a lesioni personali. In realtà, basta leggere pag. 45 della decisione di prime cure per rendersi conto, ictu oculi, di come il Tribunale non abbia stabilito alcuna graduazione tra le propalazioni dei collaboratori prima menzionati e quelle degli altri testimoni e di come, viceversa, la richiamata derubricazione sia stata fondata, pariteticamente, sul contenuto degli apporti dichiarativi di tutti questi soggetti. A ciò deve poi aggiungersi che, estendendo l'esame a pag. 47 della medesima pronuncia, appare evidente che anche il giudice di prime cure ha giustificato la declaratoria di responsabilità dello CI FI in ordine al succitato delitto legato alle armi sulla scorta, inter alia, delle dichiarazioni del RU e dello MO.
Pertanto, non può negarsi l'assoluta continuità tra le due pronunce di merito che, sul punto oggetto di esame, formano una "doppia conforme"; la censura del ricorrente si palesa quindi come manifestamente infondata.
1.6.2. Inammissibile è anche la doglianza con cui si afferma che la "previsione" dell'uso delle armi per realizzare la suindicata intimidazione costituirebbe una mera congettura. In verità, tale rilievo è sostenuto da un ragionamento perfettamente logico, che fa leva sulla notorietà, specie nell'area di GE, dei metodi impiegati dal gruppo criminale degli MA, che spesso faceva ricorso alle armi per condurre le proprie intimidazioni, ragionamento suffragato inoltre dalle prove di cui si da conto a pag. 36 della sentenza di seconde cure.
1.6.3. Infondata è invece l'eccezione di prescrizione del reato. A questo proposito deve anzitutto rilevarsi che il reato di porto d'armi in esame è stato commesso anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (2 settembre 1998), mentre la sentenza di primo grado è stata pronunciata successivamente a tale "spartiacque", vale a dire il 27 marzo 2013. In ogni caso, si avrà modo di dimostrare che, indipendentemente dall'applicazione del vecchio o del nuovo regime in materia di prescrizione, l'illecito anzidetto non può ancora dirsi prescritto.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'originaria contestazione veniva mossa ai sensi della L. n. 895 del 1967, art. 4 che descrive il fatto tipico del porto d'armi. Il Tribunale, seguito in ciò dalla Corte d'appello, ha quindi qualificato l'arma in questione come comune, conseguentemente riconducendo la fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 7 della medesima Legge, che prevede la diminuzione obbligatoria di un terzo della pena edittale (da due a dieci anni di reclusione) prevista dal precitato art. 4, preso nel testo ratione temporis vigente, per le armi da guerra. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il summenzionato art. 7 non introduce una circostanza attenuante, bensì individua una fattispecie autonoma di reato, la cui pena viene determinata per relationem, attraverso il rinvio alle disposizioni precedenti, tra cui rientra anche l'art. 4 (v. Cass. pen., Sez. 1, 21 ottobre 2010, dep. 3 novembre 2010, Romeo, n. 38626, rv. 248664 e Cass. pen., Sez. 1, 12 gennaio 2001, dep. 2 aprile 2001, Drisaldi e altro, n. 12919, rv. 218345). Pertanto, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, bisogna guardare al massimo edittale di pena che si determina applicando la riduzione di un terzo alla pena massima di cui al succitato art. 4 (dieci anni); massimo edittale che risulta quindi pari a sei anni e otto mesi. Se si applica il regime introdotto dalla "ex Cirielli", al massimo edittale così calcolato deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, l'aumento massimo di pena stabilito per la circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata in sede di rinvio a giudizio e riconosciuta nei gradi di merito, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 pari alla metà della pena stessa;
dai sei anni e otto mesi di base si arriva così a dieci anni. Il tempo necessario a prescrivere così computato deve poi essere raddoppiato, a norma dell'art. 157 c.p., comma 6 dal momento che il riconoscimento dell'aggravante da ultimo indicata fa sì che il reato in questione rientri tra quelli elencati dall'art. 51 c.p.p., comma 3- bis.
e, più precisamente, tra quelli commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.. Si arriva così ad un termine di venti anni che, a prescindere dall'interruzione legata all'emissione della sentenza di primo grado, non risulta ancora interamente decorso, dovendosi far risalire il relativo dies a quo, come detto, al 2 settembre 1998.
Qualora si applichi il "vecchio regime", al massimo edittale base (sei anni e otto mesi) deve comunque applicarsi l'aumento massimo previsto dal su ricordato del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ai sensi del vecchio testo dell'art. 157 c.p., comma 2, arrivandosi così di nuovo a dieci anni;
alla pena massima così corretta corrisponde perciò, a norma del vecchio testo dell'art. 157, comma 1 un termine prescrizionale di quindici anni.
Calcolando l'aumento, pari alla metà, conseguente all'interruzione discendente dalla pronuncia della decisione di prime cure (si veda il vecchio testo dell'art. 161 c.p., u.c.), si arriva così a ventidue anni e sei mesi, termine che, di nuovo, non può di certo dirsi trascorso.
1.7. Da ultimo, va rilevata l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto dedotto in questa sede dal ricorrente, il giudice dell'appello non ha negato la concessione delle attenuanti generiche a fronte del solo contegno processuale dell'imputato "... mirato al mendacio..."; al contrario, la Corte distrettuale ha sviluppato, a pag. 38 della pronuncia impugnata, una motivazione che appare assorbente rispetto al tema qui trattato, rilevando come tutte le circostanze addotte dalla difesa, ivi compreso il contegno tenuto in sede processuale dall'imputato, fossero "surclassate" dalla gravità dei fatti contestati, che hanno denotato l'inserimento dello CI in uno dei più sanguinari gruppi della mafia siciliana, e dai precedenti, anch'essi di mafia, del prevenuto.
A questa decisiva ed autosufficiente argomentazione la parte impugnante non ha opposto alcuna censura specifica, venendo così meno all'onere, su di essa gravante, di contestare, in maniera non generica, le ragioni poste a fondamento della decisione (cfr., di nuovo, la sent. n. 39598 del 2004 di questa Suprema Corte, citata supra).
2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015