Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporali successivi all'archiviazione. Ne consegue che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine.
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- 1. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Indice: 1. Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale 2. La notitia criminis: nozione, iscrizione tempestiva e controllo del giudice 3. L'iscrizione coattiva 4. La nuova disciplina dei termini e il “termine di riflessione” 5. I rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero in merito all'esercizio dell'azione penale 6. Le nuove regole di giudizio per l'archiviazione 7. Le disposizioni transitorie Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario" 1. Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale. Tra gli interventi più significativi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2015, n. 43663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43663 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
43 6 6 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA- Dott. ANIELLO NAPPI N. 736 - Rel. Consiglierc - Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI N. 15535/2015 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON FR N. IL 13/02/1976 avverso l'ordinanza n. 1408/2014 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 10/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ते udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Maria AN Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, l'avvocato FR Calabrese, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento di essi. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Reggio Calabria Sezione del Riesame, con ordinanza in data 10.1.2015, ha confermato, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 13 dicembre 2014, nei confronti di NE FR, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 8, c.p., per aver partecipato all'associazione denominata "'ndrangheta", presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da numerosi "locali", articolata in tre mandamenti, con organo di vertice collegiale denominato "Provincia", ed in particolare delle sue apicali articolazioni territoriali denominate "cosca De AN" e "cosca GA", tra loro storicamente collegate, in prevalenza operanti nel locale di Archi di Reggio Calabria.
1.1. I gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo nei confronti del NE emergono dalle dichiarazioni dei collaboratori IO, AN, ME, Lo Giudice, nonché dagli esiti delle intercettazioni in carcere delle conversazioni di UD LE, NO CA e ME RM e dalle acquisizioni investigative nell'ambito dell'indagine "il padrino"; da tali elementi, secondo il Tribunale, emerge, in sintesi, che il NE, soprannominato "Cicciu u IR genero del boss RO EL cl. 48- sottoposto a regime detentivo speciale bis -raggiunto da una duplice chiamata in correità in ordine all'appartenenza alla cosca GA, intestatario fittizio della società del suocero, risulta essere persona destinata a favorire gli interessi della cosca ed il governo della latitanza di NI GA, mettendo a disposizione sé stesso, mettendo in contatto soggetti, o favorendo lo scambio di informazioni, fornendo un contributo volontario e consapevole per la conservazione ed il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione.
2.Avverso tale ordinanza l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali deduce: -con il primo motivo, il vizio di cui all'articolo 606, comma primo, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 414 c.p.p., atteso che, l'ordinanza impugnata, pur mostrando di aderire all'indirizzo pacificamente acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità - circa la sussistenza di una preclusione all'inizio di una nuova azione, anche di carattere cautelare, quando in relazione allo stesso fatto è intervenuto un decreto di archiviazione- tuttavia, ritiene che, nel caso di 1 specie, non ci si trovi al cospetto di un medesimo fatto-reato, bensì di due contestazioni associative diverse, tali da consentire la possibilità di intraprendere una diversa e nuova azione cautelare a fronte della intervenuta archiviazione della prima;
in particolare, il giudice procedente si è limitato ad asserire che, pur a fronte della medesimezza della consorteria 'ndranghetistica, il provvedimento di archiviazione «... si riferiva alla cosca De AN - GA, ma con una diversa composizione soggettiva del sodalizio mafioso, non essendo stati nemmeno individuati e specificati i ruoli che, nella presente indagine, vedono non solo il NE come partecipe, ma anche altri soggetti, quali il IL e il AN con posizioni apicali»; tale affermazione appare insoddisfacente, a meno di non volere considerare sufficiente il richiamo alla non coincidenza temporale delle due diverse contestazioni, ovvero alla non coincidenza della componente soggettiva, o meglio, al fatto che la non definitezza, sia della componente soggettiva, che della estensione territoriale della prima contestazione, renda sostanzialmente preclusa qualsivoglia comparazione tra le stesse, onde verificarne compiutamente la medesimezza;
invero, pur a fronte della non perfetta identità del periodo di durata tra le due contestazioni, non risulta preclusivo della possibilità di rinvenire un rapporto di perfetta sovrapposizione e ciò quantomeno con riferimento al periodo in cui vi è tale perfetta coincidenza tra le due diverse contestazioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità in materia di reati plurisoggettivi a concorso necessario e di durata permanente, ammette la possibilità che vi sia tale diretta preclusione alla possibilità di avvio di una nuova azione cautelare -sia pure limitatamente al periodo temporale "coperto" dalla intervenuta pronuncia di archiviazione- escludendo la possibilità che sia derivabile un giudizio di non identità tra due contestazioni di carattere permanente, laddove non vi sia una perfetta coincidenza del periodo temporale di protrazione della perduranza delle stesse;
l'ordinanza impugnata ha esplicato un principio valutativo che appare confliggente con la ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui una eventuale fisiologica mutazione della componente soggettiva (ovvero anche nella componente funzionale) del sodalizio, non incide sul giudizio di identità, laddove residui un addentellato che possa consentire di apprezzarne la stessa;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'articolo 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p., per avere la sentenza impugnata: a) valorizzato una sentenza non definitiva a carico del ricorrente, atteso che la pendenza di un procedimento penale non può fondare anche solo un giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato; nel provvedimento impugnato, invece, vi è stata una acritica trasposizione della semplice pendenza di quel 2 P procedimento e la pretesa di poterla valorizzare come dato di gravità indiziaria;
l'ordinanza impugnata afferma che condivisibile pienamente è l'iter motivazionale del Gip il quale sottolinea come le risultanze intercettive poste a fondamento (tra l'altro) della stessa sentenza di condanna evidenzino, in buona sostanza, il presentarsi del NE e del ME - nel gestire gli affari della società - come impresa RO, riconducendo, cioè, essi stessi l'operare sociale alla figura del suocero RO EL, soggetto latitante da tempo...», ma nulla consente di comprendere come tale ammessa presentazione a nome del suocero possa sottendere la sussistenza di una vera e propria interposizione fittizia, idonea ad integrare la fattispecie di reato oggetto di contestazione e non, piuttosto, un semplice rapporto di collaborazione nella conduzione dell'azienda, che pur sempre era nella titolarità di un familiare;
l'ordinanza impugnata pretende di valorizzare il rapporto tra il ricorrente ed il suocero addirittura quale elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni di IO - introdotte in tal senso senza alcuna preliminare verifica di attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva e, comunque, tali dichiarazioni avrebbe potuto avvalorare l'accusa di interposizione fittizia, che non è oggetto dell'odierno apprezzamento;
le circostanze riferite dal collaborante- secondo cui il NE avrebbe curato tutti i lavori che venivano realizzati nella via Vecchia provinciale di Archi e che l'impresa NE è riconducibile al EL RO e a NI GA>>- risultano, la prima, priva di dimostrazione, mentre la seconda non può assumere conducenza al fine di sostanziare il giudizio di partecipazione;
b) conferito valenza indiziante anche al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed, in particolare, -quanto alla dichiarazioni di IO RT, esse non appaiono connotate da quell'imprescindibile elemento di storicizzazione che ne possa consentire la valorizzazione nella prospettiva decisoria, né possono assumere valenza i riferimenti assolutamente generici, tanto alla circostanza, secondo cui il NE si sarebbe aggiudicato i lavori che si svolgevano in una determinata via di Archi, quanto la circostanza, secondo cui avrebbe fatto da tramite tra il suocero (EL RO) e AO NI in qualche circostanza;
trattasi, infatti, di riferimenti assolutamente generici, privi di qualsivoglia storicizzazione, che certamente non connotano di specificità la dichiarazione accusatoria pure riferita dal IO;
inoltre, la vicenda della interposizione fittizia non poteva in alcun modo assumere una connotazione di "genuinità" al fine di avvalorare l'attendibilità intrinseca oggettiva e ciò per la considerazione che il procedimento penale in relazione alla suddetta contestazione era stato avviato anni prima rispetto al momento in cui il IO ebbe a rendere quelle dichiarazioni e dello stesso vi era stata un'ampia resocontazione sugli organi di stampa, tema questo 3 sostanzialmente eluso dall'ordinanza impugnata;
inoltre, la ritenuta attendibilità del IO in altri procedimenti non può essere elemento idoneo al fine di avvalorare il giudizio di attendibilità in relazione alla specifica vicenda oggetto di contestazione;
la dichiarazione del IO, inoltre, non ha rappresentato un giudizio di piena e diretta partecipazione del ricorrente al sodalizio de quo, ma lo ha delineato quasi per interposta persona, avendo testualmente affermato «è un appartenente alla 'ndrangheta ed alla cosca GA per il tramite di EL RO»; da tale specifica dichiarazione, si coglie solo la "vicinanza" dell'indagato al RO e quel riferimento ad un rapporto "di tramite" appare ostativo a qualsivoglia possibilità di ancorarlo ad un giudizio di partecipazione vera e propria;
quanto alla dichiarazioni di AN AT, esse non appaiono connotate da attendibilità, avendo riconosciuto il ricorrente senza neppure sapere indicare come si chiamasse, salvo rammentarlo a seguito di involontaria (ma fortemente perniciosa) suggestione del soggetto interrogante;
in tale prospettiva avrebbe dovuto deporre anche un'altra circostanza, ossia il fatto che questi aveva riferito di un dato storicamente falso e cioè che il ricorrente svolgeva la professione di tassista;
- quanto alla dichiarazioni di Lo Giudice Antonino, esse non sono dotate di elementi di riscontro e, comunque, l'ordinanza impugnata, contraddittoriamente, da un lato, ammette la circostanza, secondo cui nessuna riferibilità possono assumere le dichiarazioni del Lo Giudice rispetto al fatto oggetto di contestazione e dall'altro pretende, tuttavia, di poter derivare in termini di gravità indiziaria la prova dell'intraneità del ricorrente dal fatto che si sarebbe incontrato con il latitante RO EL;
una cosa è poter ritenere che l'agevolazione al latitante possa aver comportato, sotto il profilo prettamente utilitaristico, un qualche ausilio anche all'associazione, ma cosa diversa è far derivare la prova della (evidentemente presupposta) appartenenza all'associazione dall'interessamento per l'agevolazione della latitanza;
peraltro, totalmente trascurata risulta la circostanza secondo cui, sia pure implicitamente, il Lo Giudice ha smentito il AN, allorquando ha riferito della propria conoscenza in ordine alla intraneità di esso NE al sodalizio mafioso oggetto di contestazione solo de relato, per averlo cioè saputo egli stesso da Lo Giudice Antonino, mentre quest'ultimo non ha mai riferito di una propria conoscenza in ordine alla intraneità di esso NE a qualsivoglia sodalizio;
-la valutazione conclusiva, secondo cui l'indiziato è raggiunto da duplice chiamata in correità in ordine all'appartenenza alla cosca GA, con dato di conferma del ruolo di intestatario fittizio della società del suocero -rinveniente dagli accertamenti, pregressi alla collaborazione del IO, che hanno portato alla 4 decisione di condanna citata, gravata da appello come indicato dallo stesso indiziato atteso che trattasi di due dichiarazioni generiche, inidonee secondo la giurisprudenza di legittimità a configurare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare;
del tutto erroneo, pertanto, appare l'assunto, secondo cui le suddette dichiarazioni sarebbero reciprocamente riscontrate, essendo evidente come, l'elemento su cui si riscontrano sia solo ed esclusivamente il giudizio di intraneità genericamente addotto;
c) attribuito valenza indiziaria, al fine di dimostrare l'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso, ai dati residuali tratti dall' ordinanza impugnata e segnatamente all'eventuale interessamento per conoscere in anticipo l'esecuzione di eventuali provvedimenti cautelari;
inoltre, il dato che si intende far derivare dalle conversazioni ambientali del detenuto UD LE, circa il fatto che il ricorrente si prodigava nell'interesse per le attività del medesimo e per il recupero di somme che non competevano allo stesso, ma che riguardavano l'intera consorteria criminale, attraverso un'occulta intermediazione, volta a salvaguardare gli interessi economici della cosca, risulta viziato, non emergendo un interessamento rispetto ai beni della consorteria . complessivamente considerata;
dal tenore della ricostruzione operata dagli stessi giudici del riesame si evince come gli stessi riferimenti depongano nella prospettiva di ritenere che il preteso interessamento del ricorrente, per bocca : dello stesso soggetto intercettato, non avesse alcunché di riferibilità a vicende di natura associativa, ma fosse specificamente riferito a fatti personali del UD: il recupero di un credito per delle forniture commerciali nei confronti di una società in via di decozione e l'eventuale possibilità di provvedere al pagamento delle spese legali;
d) erroneamente apprezzato le attività di avvistamento relative al procedimento denominato "il padrino"; in particolare, va censurata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «... nel caso di specie appare come l'indagato abbia fornito, proprio attraverso tale suo adoperarsi nel mettere in contatto soggetti o favorire lo scambio di informazioni, un contributo concreto, specifico, volontario e consapevole per la conservazione ed il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione», in assenza della possibilità di conoscere quale sia il contenuto dei messaggi che secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero stati scambiati nel corso di tali incontri, che appare precludere qualsivoglia possibilità di riferire gli stessi allo specifico : factum probandum: vale a dire, un giudizio di partecipazione del ricorrente ad un sodalizio mafioso;
l'ordinanza impugnata, invece, ha ritenuto, attraverso un vero e proprio automatismo deduttivo, di riferire tali ritenute attività di dubbia connotazione ad un giudizio di partecipazione del ricorrente ad un sodalizio 5 T mafioso, senza tuttavia sviluppare un percorso dimostrativo della censurata conclusione;
contraddittorie e congetturali sono, poi, le valutazioni circa l'attività di agevolazione della latitanza di GA NI da parte dell'indagato, anche mediante gli incontri con lo stesso, al fine di consentirgli di governare la consorteria, atteso che è la stessa ordinanza a riferire come l'unico elemento certo da cui partire, sotto profilo indiziario, sia la ritenuta equivocità delle modalità attraverso cui gli incontri sono avvenuti, non essendo possibile comprendere quale sia il contenuto ontologico degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo di ricorso, con quale il ricorrente si duole della violazione, nella fattispecie in esame, del disposto dell'art. 414 c.p.p., non si presenta fondato. Il NE in sede di riesame ha eccepito di essere stato indagato, per il medesimo reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., commesso nel gennaio 1999 e permanente in Reggio Calabria, nell'ambito di altro procedimento, recante il numero 7826/11 R.G., nel quale è stato emesso dal G.I.P. competente, in data 19 maggio 2012, decreto di archiviazione su richiesta del P.M. del 12.10.2011, laddove l'iscrizione del ricorrente nell'ambito del presente procedimento è avvenuta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e conseguentemente in presenza di una condizione di improcedibilità dell'azione penale.
1.1. A fronte di tale eccezione, il Tribunale, dopo aver richiamato gli indirizzi di questa Corte in tema di reati permanenti e di efficacia preclusiva dell'archiviazione, preso atto che nella fattispecie in esame non era intervenuto il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini archiviate, ha valutato se ricorresse effettivamente il "medesimo" reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., oggettivamente e soggettivamente considerato- per il quale il NE ha visto prima un'archiviazione e successivamente l'elevazione dell'odierno capo di imputazione nei suoi riguardi- escludendo l'identità del fatto, avuto riguardo ai partecipanti e alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione. Ha evidenziato, in particolare, il Tribunale che il procedimento per cui è intervenuta archiviazione si riferiva alla cosca De AN - GA, ma con una diversa composizione soggettiva del sodalizio mafioso, non essendo stati nemmeno individuati e specificati i ruoli che, nella presente indagine, vedono non solo il NE come partecipe, ma anche altri soggetti, quali il IL e il AN con posizioni apicali;
inoltre, rispetto alla posizione del NE sono stati acquisiti ulteriori elementi di indagine in tempi successivi rispetto 6 B all'archiviazione e specificamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valorizzati efficacemente in ordinanza cautelare.
1.2. La valutazione conclusiva del Tribunale, che ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'avvenuta archiviazione di quelle già svolte nei confronti E dell'indagato, non merita censura. .
1.3. In proposito risultano correttamente richiamati nell'ordinanza impugnata i principi espressi della giurisprudenza di legittimità in tema di inosservanza . dell'art. 414 c.p.p., rilevando come nella fattispecie in esame non trovi specifica applicazione quanto evidenziato dalle S.U. n. 33885 del 24/06/2010, secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010), non considerando tale principio la peculiare problematica dei reati permanenti. Nell'ipotesi di reato permanente a consumazione diacronica e protratta, invero, questa Corte più volte ha evidenziato che l'intervenuta archiviazione non L corredata dall'autorizzata riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. non preclude l'apprezzabilità di comportamenti e fatti successivi che valgano a dimostrare la consumazione del reato e dei suoi segmenti temporali successivi all'archiviazione (Cass. Sez. 3, 28.9.2004 n. 43952, Rodriguez, rv. 230334; Cass. Sez. 5, 18.1.2005 n. 17380, Sorce, rv. 231780; Cass. Sez. 6,7.10.2008 n. 38865, Magri, 241751). rv. Invero, in ipotesi di reati permanenti l'efficacia preclusiva dell'archiviazione, intesa come inutilizzabilità delle antecedenti acquisizioni conoscitive, impedisce soltanto che in caso di mancata riapertura delle indagini - l'azione investigativa - prosegua sulle frazioni temporali della condotta illecita già considerate in precedenza e sfociate nella archiviazione, ma non interdice lo svolgimento di indagini in presenza di nuovi fatti o fenomeni indicativi di una condotta criminosa (permanente) del soggetto agente della stessa natura di quella archiviata. Il reato permanente è connotato da una struttura unitaria i cui momenti attuativi sono unificati, nella loro sequenziale e non scomponibile pluralità, da un unitario e perdurante proposito antigiuridico, atteso che detto reato, quale quello di associazione per delinquere, per definizione si protrae nel tempo a causa del persistere della volontaria condotta illecita dell'agente e del coevo protrarsi dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, donde la logica inferenza che la decretata archiviazione per una parte cronologicamente definita dell'ipotizzata condotta associativa non vale ad impedire che l'analoga condotta B 7 K successiva, espressa da nuove manifestazioni e notitiae criminis che ne offrano nuova dimostrazione o - se si preferisce ne rivitalizzino l'attualità, rinvenga significative tracce probatorie anche nella anteatta condotta dell'agente e, per restare al caso oggetto di ricorso, della "mafiosità" dell'imputato (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011).
1.4.La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce, pertanto, solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013).
1.5.La sentenza impugnata ha ritenuto di respingere l'eccezione di improcedibilità, per violazione dell'art. 414 c.p.p., non ritenendo sussistente nella fattispecie il medesimo reato di "associazione" mafiosa, innanzitutto in considerazione della diversità del reato associativo, quanto ai partecipanti e alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione. Orbene, pur volendo condividere in proposito i dubbi espressi dal ricorrente in merito all'affermazione che si verterebbe in associazione "diversa" per il solo fatto che risultino individuati come partecipi soggetti ulteriori rispetto a coloro che sono stati individuati nel procedimento oggetto di archiviazione, quello che appare decisivo -al fine di ritenere non preclusivo, nel caso di specie, l'intervenuto decreto di archiviazione, né necessaria la riapertura delle indagini- è la circostanza che il reato associativo oggetto del presente procedimento abbraccia, comunque, un'epoca successiva ("fino al 9.12.2014"), sicchè il segmento temporale posteriore, non compreso nella precedente contestazione ben può essere attribuito all'indagato sulla base delle ulteriori emergenze acquisite. Nella fattispecie, infatti, come si evidenzierà innanzi, le dichiarazioni dei collaboratori poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono intervenute nel 2014, successivamente al decreto di archiviazione relativo al procedimento n.7826/2011, che cristallizzava la condotta associativa ascritta, al NE al 2011, circa.
2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in tutti i suoi plurimi argomenti di censura.
2.1. In primo luogo, non merita censura la considerazione che ha tratto l'infondatezza dell'assunto del NE circa la riferibilità della società a sé stesso ed al cognato anche dalla sentenza non definitiva di condanna del medesimo, del ME e del RO per l'interposizione fittizia ai sensi dell'art. 12-quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356, aggravato dall'art. 7 L. 203/91. Questa Corte, invero, ha più volte evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. ben possono essere desunti da provvedimenti non definitivi, dato che la previsione dell'art. 238-bis riferisce c.p.p. si 8 8 esclusivamente alle fonti di prova impiegabili ai fini del giudizio sulla responsabilità penale e non alle condizioni per l'applicabilità delle misure cautelari (Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, Rv. 242376, Cass., sez. 1^, 2 marzo 2001, Giannino;
Cass., sez. 2^, 17 ottobre 1996, Arcidiacono;
Cass., sez. 1^, 23 novembre 1992, Bottaro). Non illogica è, poi, la valutazione secondo la quale la circostanza emergente dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione -circa il presentarsi del NE e del ME quale "impresa RO"- costituisce elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del IO, secondo cui è il NE (Ciccio u niru), appartenente alla cosca GA, a curare tutti i lavori edili che si realizzano in via Vecchia Provinciale di Archi, essendo l'impresa riconducibile a EL RO ed a NI GA, con situazione analoga a quella della Multiservizi.
2.2. Va rilevato, inoltre, in linea generale, che si presenta immune da vizi la valutazione del Tribunale che ha tratto i gravi indizi di colpevolezza a carico del NE dalle chiamate in correità dei collaboranti, analizzate nel rispetto dei canoni di cui all'art. 273 comma 1 bis c.p.p.. L'ordinanza impugnata, invero, dopo aver richiamato le sentenze che hanno sancito la sussistenza della "cosca GA" alcune delle quali divenute definitive (cfr. procedimento "Agathos" - Cass. Sez. 2, n. 30023 del 14/05/2014) ed altre non ancora irrevocabili, nonché dopo aver richiamato le valutazioni già svolte in proposito da questa Corte con riguardo all'attendibilità del collaborante IO, in relazione al procedimento "Agathos" ed aver analizzato ciascuna delle chiamate in correità, considerando anche i profili di censura sollevati con il riesame, ha concluso, con ragionamento immune da censure, per la ricorrenza di un solido e grave quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine al delitto associativo provvisoriamente ascrittogli. Nessun vizio logico o giuridico è ravvisabile nel compendio argomentativo sviluppato dal Tribunale calabrese a sostegno del requisito ex art. 273 cod. proc. pen., laddove ha puntualmente dato conto delle evidenze a carico ed, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli ulteriori elementi acquisiti. Il giudice della impugnazione cautelare ha proceduto alla valutazione di detti elementi singolarmente e, quindi, in modo unitario e globale, alla luce di condivisibili massime d'esperienza, così da formare un quadro di elevata probabilità di colpevolezza, in perfetta aderenza al disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. Le considerazioni di segno contrario sviluppate dal ricorrente, oltre ad essere connotate in più punti da genericità, sono, comunque, volte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di 9 merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Il ricorrente ha, innanzitutto, censurato le dichiarazioni rese dal collaborante IO RT, ritenendo che le stesse non si presentano connotate dall'imprescindibile elemento di storicizzazione, laddove il collaborante si è : limitato ad evidenziare di conoscere "i generi del RO, ....tale "Ciccio NE" che cura tutti i lavori edili che si realizzano in via Vecchia Provinciale;
è un appartenente alla 'ndrangheta ed alla cosca AN per il tramite di EL AR;
in passato il ON è stato molto legato a US e RM DE FA, di tale gruppo faceva parte anche AO RI DE FA;
l'impresa del ON è riconducibile a EL AR e NI AN". La deduzione del ricorrente, tuttavia, omette di confrontarsi con la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui la chiamata in correità in : questione non è stata considerata in sé, ma congiuntamente agli esiti delle risultanze delle intercettazioni, che consentono pienamente di "storicizzare" il : nucleo delle dichiarazioni del propalante, laddove da esse emerge che effettivamente il NE ed il ME gestivano gli affari della società, presentandosi come impresa RO, riconducendo essi stessi l'operare sociale alla figura del suocero RO EL ed, anzi, come detto, la condanna (quantunque non definitiva) per interposizione fittizia dell'indagato costituisce riscontro delle propalazioni del IO, escludendone la dedotta genericità.
2.3.1. La doglianza, secondo cui il procedimento per interposizione fittizia è stato avviato anni prima rispetto alla collaborazione del IO, sicchè va esclusa la genuinità della propalazione, avendo il propalante appreso della vicenda dagli organi di stampa, risulta affrontata non illogicamente dal Tribunale con l'argomentazione, secondo cui l'attendibilità del IO è stata accertata in altri procedimenti e di ciò occorre tener conto, al fine della valutazione dell'attendibilità del collaborante medesimo, in linea con quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui, in tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito è chiamato a valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già nel procedimento esaurito (Sez. 5, n. 11084 del 02/10/1995,utilizzati Rv. 203048).
2.3.2. E nella specie questa Corte (Sez. 2, n. 30023 del 14/05/2014) in quel procedimento ha rilevato come la valutazione dell'attendibilità del IO sia stata 10 叉 correttamente effettuata dai giudici di merito, in conformità ai parametri dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, in base alla precisione, alla coerenza, costanza, spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di L eclatante altrecontrasto con acquisizioni;
dei riscontri cosiddetti estrinseci cioè esterni al collaborante, atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di natura oggettiva che di ordine logico ed anche di carattere individualizzante, cioè tali da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto (cfr., Cass., Sez. 2^, n. 21171 del 07/05/2013, dep. 17/05/2013, Lo Piccolo e altro). Dalle dichiarazioni del IO, emerge chiara l'esistenza e attuale operatività della cosca GA in Reggio Calabria, che, sebbene decimata dagli arresti del 2010, ha ancora una forza militare tale che il collaborante si era persuaso che prima, o dopo, avrebbero attentato alla sua vita e tutte le sue dichiarazioni, sono state puntualmente riscontrate da altre emergenze processuali: intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dichiarazioni di altri collaboratori, da qui la conclusione secondo la quale appare "difficile trovare un compendio probatorio così completo e in sè intimamente coerente".
2.3.3. Partendo dal contesto di ritenuta attendibilità del IO, sono state, quindi, analizzate dal Tribunale, nel presente procedimento, le dichiarazioni del collaborante con riguardo specifico alla posizione del NE, concludendo per la piena attendibilità di esse, siccome confortate, come già detto, dalle emergenze captative e da altre dichiarazioni accusatorie. In tema di chiamata in correità i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento ° dato probatorio, sia rappresentativo, che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si correità fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014).
2.3.4. Infine, la deduzione secondo la quale dalle dichiarazioni del IO si coglierebbe solo una vicinanza del NE alla cosca GA e non l'appartenenza alla stessa, risulta smentita dal contenuto delle dichiarazioni stesse. 11 x 2.3.5. Quanto alle dichiarazioni di AN AT, il quale anch'egli indica il NE quale affiliato ai GA, il giudizio di attendibilità di esse si presenta immune da censure, laddove il tribunale ha dato compiutamente conto del fatto che il collaborante ha indicato l'indagato con il suo pacifico soprannome "Ciccio u IR ed il rapporto "familiare" con RO EL;
inoltre, il fatto che il AN abbia indicato nel suo racconto della problematica che aveva interessato Lo Giudice Antonino- confermata dalle dichiarazioni di quest'ultimo, laddove riferisce di essere stato portato dal NE al cospetto dell'allora latitante RO EL con l'autovettura di un'autoscuola -ha consentito al tribunale di ritenere del tutto superabile l'indicazione dell'attività di tassista svolta dall'indagato, da ritenersi senz'altro frutto di un errore, stante la piena complessiva veridicità del suo racconto.
2.3.6. Inoltre, non appare illogica la valutazione che ha tratto dalle precise dichiarazioni di Lo Giudice Antonino in merito all'incontro con il latitante RO EL, grazie all'ausilio del NE, ulteriori elementi di responsabilità a carico di quest'ultimo, in considerazione del fatto che la possibilità di reperire il suocero latitante, mettendolo in contatto colui che doveva risolvere una "problematica", pare vieppiù dar conto della conoscenza e condivisione delle dinamiche della cosca attraverso il contatto immediato con il capo di essa.
2.4. Quanto alla valenza di plurime chiamate in correità, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in caso di più chiamate convergenti, i riscontri possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" e che il giudice possa affermare l'autonomia di ciascuna, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime. (Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003). Nel caso di specie, il Tribunale ha, in sostanza, escluso tra le dichiarazioni nonché artificiose consonanze, condizionamenti ° reciproche influenze (Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003), ritenendole convergenti sul nucleo essenziale circa l'intraneità dell'indagato al sodalizio, uomo di fiducia di RO EL, peraltro allo stesso legato da vincoli familiari. Tali chiamate, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si presentano convergenti "su un dato del tutto generico", atteso che sul nucleo essenziale delle dichiarazioni dei collaboranti si innesta l'indicazione di dettagli convergenti che lo comprovano, quale l'interposizione del 12 NE nell'impresa del suocero, ovvero il ruolo di raccordo con i latitanti della cosca. D'altra parte, lo stesso ricorrente ha evidenziato come plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia che si limitino ad affermare la generica appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso sono idonee a configurare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare solo quando almeno una di esse indichi specifici atti o comportamenti che, se pure non necessariamente forniti di autonoma rilevanza penale, comunque siano indicativi del consapevole apporto dell'accusato al perseguimento degli della interessi consorteria (Sez. 6, n. 38117 del 09/07/2013).
2.5. In merito, poi, alle altre deduzioni svolte dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame si osserva che gli ulteriori argomenti contenuti nell'ordinanza impugnata costituiscono, come, peraltro, in sostanza evidenziato dallo stesso NE, solo elementi aggiuntivi rispetto al quadro appena descritto, in sé sufficiente ad integrare i gravi indizi a carico dell'indagato, sicchè è bastevole tale constatazione per renderne ultroneo l'esame, non risultando intaccato, dall'eventuale irrilevanza di essi, il nucleo indiziario essenziale. In ogni caso, si osserva che non illogica si presenta la ricostruzione della vicenda UD e della natura dell'interessamento del NE in base all'interpretazione del contenuto del colloquio in carcere, mentre la versione alternativa resa dall'indagato non fornisce una plausibile indicazione delle ragioni del suo suddetto incontestato interessamento "economico".
2.6.Per quanto concerne, poi, le deduzioni relative alle attività di avvistamento relative al procedimento denominato "il padrino", si osserva che la circostanza secondo cui il ruolo svolto dall'indagato fosse anche quello di mettere in contatto "soggetti" pure latitanti emerge già da quanto innanzi evidenziato. Ulteriore elemento di prova di tale ruolo si coglie pure dagli esiti delle attività espletate nel suddetto procedimento, dai quali emerge che l'indagato come altri sodali era solito incontrarsi con gli accoliti presso il Mercatone della Frutta 2 e presso il banco dei meloni, sito in via Pentimele, costituente appunto il luogo di incontro e di conversazioni riservate fra i componenti della cosca, con scambio di pizzini o fugaci scambi di battute;
il NE, in particolare, risulta videoripreso in data 19/6/2009, mentre inserisce un bigliettino nel vano portaoggetti dell'autovettura in uso a ME RM ed ancora in data 7.8.2009, mentre inserisce qualcosa nel borsello del UD. In tale contesto, la mancata conoscenza del contenuto dei messaggi che - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero stati scambiati nel corso di tali incontri, non appare rilevante, risultando al ricorrente contestato il ruolo di "mediatore" non di autore di specifiche attività svolte nel corso degli 13 坏 incontri o successivamente ad essi e tale ruolo trova conforto nell'attività captata, circa la consegna di bigliettini nel luogo (banco dei meloni) normalmente deputato proprio all'incontro dei sodali.
3.Il ricorso, per quanto detto, va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 14.5.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente rose Pezullo Rosa Pezzullo Aniello Nappi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise cust 14