Articolo 481 del Codice penale
Articolo 480Articolo 433 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 dicembre 1980
Art. 481.

(Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita')

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.
((86)) -------------- AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 , ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479 , 480 , 481 e 483 del codice penale , commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980
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