Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività. (La Corte, nell'enunciare tale principio, ha ritenuto che la genericità dei rilievi in fatto oggetto delle allegazioni contenute nell'atto di appello in ordine all'inattendibilità di un riconoscimento fotografico, perché non preceduto dall'individuazione delle caratteristiche fisiche tipiche dell'interessato, escludesse la decisività degli stessi e, quindi, l'invalidità della pronuncia che aveva omesso ogni analisi sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2015, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
3 724/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 16-19 Composta da: Nicola Milo - Presidente - UP 25/11/2015 - Relatore - Anna Petruzzellis R.G.N. 22865/2015 Andrea Tronci AN Costanzo Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LL SQ, nato a [...] il [...] 2. AU NI, nato a [...] il [...] 3. AP IA, nata a [...] il [...] 4. CA IA, nata a [...] il [...] 5. CA IC, nato a [...] il [...] 6. BA SE, nato a [...] il [...] 7. NA NZ, nata a [...] il [...] 8. RI RO, nata a [...] il [...] 9. LE AN, nato a [...] il [...] 10. LE RD, nato a [...] il [...] 11. RU NZ, nato a [...] il [...] 12. RN VA, nato a [...] il [...] 13. AS RO, nato a [...] il [...] 14. AS SE, nato a [...] il [...] 15. AS SE, nato a [...] il [...] 16. TU IA, nata a [...] il [...] 17. TU RA, nata a [...] il [...] 18. TU RE, nato a [...] il [...] 19. VA SS, nata a [...] il [...] 20. RO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte d'appello di Napoli;
و visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
ک udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
: L udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AS SE classe 1990 e di CA IC e l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
udito l'avv.to Domenico Lombardo per TU AF, TU RE, LE AN, TU IA, CA IA, LE RD, RO EL, BA SE e AP IA, che si è riportato ai ricorsi;
RITENUTO IN FATTO .
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 03/06/2014, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Torre Annunziata del 12/09/2013, quanto alla determinazione delle sanzioni, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. La pronuncia aveva giudicato in relazione a plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, svolti in una specifica zona di Boscoreale -rione Piano Napoli- di fatto presidiata, nell'arco dell'intera giornata, da persone legate all'attività che, : : attraverso la parcellizzazione delle fasi, ed un interscambio di funzioni, riuscivano a garantire la vendita costante di plurime quantità e qualità di sostanze stupefacenti. fals no Le indagini veniva svolte attraverso intercettazioni e osservazioni di p.g. e le imputazioni individuavano le singole vendite attribuite alle persone osservate, sulla base dei tempi di attivazione dei controlli. La Corte precisava, in via metodologica, che parte delle acquisizioni erano tratte dalle dichiarazioni degli acquirenti, sentiti come persone informate dei fatti, senza il ricorso alle garanzie difensive, ancorché astrattamente sottoponibili a misure di natura amministrativa per l'uso personale, secondo quanto stabilito con sentenza a Sezioni Unite di questa Corte. Nella sentenza si escludeva per tutti la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in considerazione della tipologia e dei mezzi dell'azione, che non permettevano la lettura riduttiva dei fatti, e rendevano tutte le fattispecie realizzate in quel contesto e con quelle modalità, estranee al parametro della lieve entità.
2. LL SQ, riconosciuto responsabile del capo 27), attinente alla cessione di cocaina-crak, in quantità imprecisate in favore di tale RR NI, contesta nel suo ricorso violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione in suo favore delle attenuanti generiche.
3. AU NI -ritenuto responsabile di cessione di marijuana di cui al capo 4 e di cocaina crak di cui ai capi 23),33) e 54)- con il suo ricorso contesta con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla е 2 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, nella parte in cui ne ha ritenuto ostativa la qualificazione per la reiterazione delle condotte, senza considerare che la fondatezza di tale argomentazione è esclusa dalla previsione dell'associazione per lo spaccio di modiche quantità di cui all'art. 74, comma 6,d.P.R. cit.
3.2. Si deducono i medesimi vizi quanto all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, decisioni che si assumono prese solo nella considerazione della gravità dei fatti, omettendo l'analisi degli altri indicatori favorevoli, quali la qualità di incensurato ed il ruolo di palo svolto nel corso degli episodi contestati. -ritenuta responsabile delle cessioni di 4. La difesa di NN IA cocaina e crak contestate al capo 40)- censura la motivazione della sentenza, che valuta carente di specificità con riferimento ai motivi di appello proposti, su cui si lamenta essere intervenuta una valutazione soggettiva delle risultanze, e quanto alla determinazione della pena.
5. Nell'interesse di CA IA- ritenuta responsabile delle cessioni di marijuana di cui ai capi 6), 19) e 69) e delle cessioni di cocaina di cui al capo 57)- la difesa formula le medesime contestazioni già riportate sub 4. 6.1. La difesa di CA IC- ritenuto responsabile di cessioni di crak di cui al capo 10)- deduce assenza della motivazione, con riferimento allo specifico motivo di appello inerente alla genericità dell'accusa, modulata sulle dichiarazioni di un acquirente, relative ad acquisti effettuati oltre un anno prima rispetto alle affermazioni accusatorie, da cui sarebbe stato impossibile difendersi;
si contesta che la sentenza non abbia in alcun modo valutato tale eccezione, anche sotto l'aspetto della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto rese da persona potenzialmente indagabile quale consumatore, che per di più avrebbe individuato l'interessato in fotografia, rapportandolo a forniture risalenti nel tempo. Era stata omessa anche la considerazione dell'errore rilevato nella sentenza di primo grado che aveva ritenuto riscontro di credibilità del dichiarante l'individuazione di una data dalla quale assumeva l'allontanamento dell'interessato dalla zona, connessa alla sua sottoposizione a custodia cautelare, deduzione smentita dalla riacquistata libertà pochi giorni dopo il provvedimento restrittivo, per effetto di un provvedimento del Tribunale del riesame, ed aveva poi subito un mese dopo una ulteriore restrizione di pochi giorni, che non gli avrebbe precluso la partecipazione alle vendite;
si ritiene pertanto che il riconoscimento sia rimasto privo di riscontri.
6.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione per l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e 3 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che si ritengono entrambe sussistenti, per la limitata partecipazione all'illecito, dimostrata dal riconoscimento effettuato da unica persona, che consente di valutare occasionale l'attività, e per il minimo contributo all'illecito così individuato.
7.1. BA SE -ritenuto responsabile delle cessioni di cocaina e crak di cui ai capi 9), 22) e 52), nonché di marijuana di cui al capo 63)- lamenta carenza ed illogicità della motivazione per la mancata considerazione dell'avvenuta rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, che ingiustamente è stata ritenuta ininfluente al fine di concedere le attenuanti generiche, escluse anche sul presupposto della minima determinazione della pena, e contesta la valutazione di esclusione dell'applicazione della fattispecie incriminatrice minore, con determinazione che si assume contrastante rispetto alla fattispecie associativa prevista in materia, che esclude che non si applichi la norma nell'ipotesi di pluralità di cessioni. Si lamenta in argomento l'intervenuta considerazione unitaria dei fatti, in luogo che la loro valutazione con esclusivo riguardo allo specifico apporto riconosciuto dal singolo imputato.
7.2. Si deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della fattispecie meno grave.
8. NA NZ, -ritenuta responsabile delle cessioni di crak contestate al capo 61)- deduce i medesimi vizi già richiamati sub 4. nell'interesse di NN IA.
9. Nell'interesse di RI RO- ritenuta responsabile delle cessioni di crak di cui ai capi 7), 39) e 59) nonché di marijuana di cui ai capi 66) e 77)- la difesa deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. fondata, in maniera che si ritiene non consentita, sulla ripetitività dell'attività, senza considerarne la natura rudimentale nonchè la minima entità delle singole cessioni, applicazione che si imponeva anche per garantire la proporzionalità della sanzione. 10. TO AN -ritenuto responsabile dei reati di cessione di marijuana di cui ai capi 1) e 19) e di crack di cui al capo 15)- deduce i medesimi motivi di gravame riportati sub 4. 11. TO RD -ritenuto responsabile dei reati di cessione di crack di cui al capo 59)- deduce i medesimi motivi di gravame riportati sub 4. 12. Nell'interesse di RU NZ -ritenuto responsabile dei reati di cessione di crack di cui ai capi 29) e 35), nonché per il delitto di favoreggiamento di cui al capo 2)- la difesa deduce i medesimi motivi di gravame riportati sub 9. 4 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 13. RN VA -ritenuto responsabile delle cessioni di crack contestate al capo 12)- eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, elementi in relazione ai quali la sentenza ha limitato il richiamo alla pronuncia di primo grado, fornendo un'argomentazione non . appagante con riferimento ai rilievi contenuti in appello. 14. AS RO -ritenuto responsabile delle cessioni di crack di cui ai capi 13) e 30), e di marijuana di cui al capo 65)- deduce vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, attività per la quale non risultano . : analizzate tutte le condizioni rilevanti di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare la personalità dell'interessato. 15.1. AS SE nato nel 1990 -ritenuto responsabile dei reati di cessione di crack contestata ai capi 24) e 60)- ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi valutativi della prova atipica, costituita dal riconoscimento fotografico, viziata dalla circostanza che nessuno dei dichiaranti aveva riferito di uno sfregio permanente presente sul volto dell'interessato, che non poteva essere passato inosservato, elemento di fatto che non ha costituito oggetto di specifica confutazione nella pronuncia impugnata. 15.2. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla ritenuta . applicazione della recidiva, sorretta da formule di stile, che non ha tenuto conto della mancata dichiarazione di pericolosità dell'interessato, valutazione che contraddice la confermata aggravante, né delle circostanze di fatto attinenti al . mancato rinvenimento dello stupefacente. 4 15.3. Analoght censure vengono mosse con riferimento al mancato . riconoscimento delle attenuanti generiche, argomentato in maniera unitaria per tutti gli imputati, senza considerare la specifica situazione del ricorrente, a cui carico è stata applicata la recidiva, situazione che richiedeva una particolare disamina. 15.4. I medesimi vizi vengono contestati con riferimento alla valutazione dell'insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.,effettuata con riguardo a tutti gli imputati, senza analisi specifica della loro posizione. 16. AS SE nato nel 1961 -ritenuto responsabile delle cessioni di marijuana di cui al capo 74)- contesta vizio di motivazione con riferimento all'accertamento di responsabilità. Con dichiarazione depositata il 14/01/2015 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 5 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 17. TU IA -ritenuta responsabile delle cessioni di cocaina e crack : di cui ai capi 18),25),29),45),46),56) nonché di marijuana di cui ai capi 21),26),41),75)- propone i motivi di ricorso già esposti sub 4. 18. TU RA -ritenuta responsabile delle cessioni di crack di cui al capo 37) nonché di marijuana di cui ai capi 76) e 47)- propone i motivi di ricorso E già esposti sub 4. • 19. TU RE -ritenuto responsabile delle cessioni di marijuana di cui al capo 6)- propone i motivi di ricorso già esposti sub 4. 20. Nell'interesse di VA SS -ritenuta responsabile delle cessioni : . di crack di cui al capo 49) nonché di marijuana di cui al capo 50)- la difesa ha proposto i motivi di ricorso già esposti sub 9. 21. Con dichiarazione rilasciata alla direzione della Casa circondariale ove era astretto l'11/11/2014 RO EL --ritenuto responsabile delle cessioni di crack di cui al capo 44)- ha manifestato la volontà di proporre ricorso, riservando il deposito dei motivi al difensore, che non risulta aver provveduto all'incombente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di CA IC e AS SE • (classe 1990) sono infondati, mentre gli altri risultano inammissibili.
2. In particolare, con il ricorso proposto, LL SQ rivendica l'applicabilità in suo favore delle attenuanti generiche, che si assume imposta dalla legge. In senso contrario deve richiamarsi l'ovvia individuazione relativa : alla discrezionalità dell'applicazione di tale trattamento più favorevole, attribuita al giudice proprio per consentirgli di valorizzare elementi di fatto non tipizzati, che sostengano una decisone di maggior favore rispetto a quanto previsto nei limiti edittali. Riguardo a tale trattamento si può rivendicare un vizio argomentativo, non l'obbligatorietà della sua applicazione. Peraltro nella specie, la violazione di legge non può ipotizzarsi neppure sotto l'aspetto della carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., poiché in senso contrario giudicante indica . elementi di fatto, costituiti sia dalle allarmanti modalità della condotta, inserita in un contesto coordinato e non estemporaneo con gli altri coimputati, che dalla recidiva accertata, idonei a sopravanzare con la propria portata negativa elementi di segno positivo, che nella specie non risultano neppure individuati nel ricorso, ove si opera un riferimento di fatto di segno opposto, smentito proprio dalle considerazioni richiamate in ricorso, che pertanto risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 6 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 3.1. Nello stesso senso deve concludersi con riguardo ai rilievi sollevati nell'impugnazione proposta nell'interesse di AU NI. La rivendicazione dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ignora i rilievi di segno opposto svolti nella sentenza, che focalizzano perfettamente le ragioni del mancato riconoscimento di tale qualificazione giuridica più favorevole. Invero, come si è riportato nella parte narrativa, se le imputazioni risultano elevate, con riferimento a specifici episodi di spaccio attribuiti ai singoli venditori, le modalità complessive dell'azione svolta, sono chiaramente costituite dalla costante descritta collaborazione fornita da altre persone che: presidiavano il territorio garantendone l'impermeabilità ai controlli;
segnalavano i venditori ai potenziali acquirenti, garantivano la fornitura di plurime sostanze stupefacenti in modalità costante nel tempo. Ciò individua elementi che danno conto ampiamente dell'impossibilità di qualificare i fatti nel senso auspicato dalla difesa, poiché tutti denotano aspetti di non occasionalità, né di minima entità del traffico realizzato. Né a diversa conclusione può giungersi sulla base della considerazione della previsione di un'ipotesi associativa dedita alle cessione di minima entità, poiché quel che rileva nella specie è proprio il dato che, al di là del peso specifico della singola cessione curata dall'interessato, non potendo questa che svolgersi con la collaborazione di tutti ed in un contesto che, sulla base delle osservazioni svolte, non consentiva l'iniziativa estemporanea del singolo, non può ridursi la . valutazione dell'entità della condotta solo al valore economico della specifica cessione realizzata dal singolo autore, così come già coerentemente posto in luce nella pronuncia con le cui argomentazioni i rilievi formulati in ricorso non si confrontano, formulando in questa sede la sollecitazione ad una diversa determinazione di merito, estranea a giudizio di legittimità.
3.2. Nello stesso senso deve concludersi anche per quel che riguarda la contestazione inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la richiesta di una sanzione più contenuta, argomento rispetto al quale si ignorano le deduzioni che hanno sorretto la scelta del giudice, espressamente indicati nel provvedimento impugnato, rispetto alle quali non si segnalano specifici elementi favorevoli, portati a conoscenza della Corte ed ingiustamente ignorati, che soli avrebbero potuto giustificare un onere di argomentazione più stringente.
4. I ricorsi formulati nell'interesse di AP IA, CA IA, NA NZ, TO AN, TO RD, TU IA, TU AF e TU RE, sono graficamente identici e pertanto saranno trattati congiuntamente, al fine di evitare inutili ripetizioni. 7 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 La sentenza impugnata, riguardo alle posizioni richiamate, risulta, contrariamente a quanto esposto in ricorso, adeguatamente motivata, sia con riferimento alle responsabilità dei singoli, peraltro oggetto di contestazione in appello solo limitatamente alla posizione di TU AF, che in ordine alla misura della pena ed all'applicabilità delle attenuanti generiche. Quanto al primo profilo la sentenza analizza, in maniera unitaria tutti i rilievi volti a contestare l'utilizzabilità ed affidabilità delle prove poste a carico anche della TU, con argomentazione che non viene raggiunta nel ricorso da specifici rilievi. Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento ai motivi attinenti alla determinazione della pena, contestata per i singoli interessati con deduzioni generiche, che richiamano l'intervento di una valutazione soggettiva, priva di elementi di riscontro negli atti, non supportata dall'individuazione di travisamento delle emergenze processuali, o di carente analisi di specifici elementi di segno contrario che si risolvono per tutti in allegazioni prive di relazione effettiva con la sentenza, volte a richiedere una difforme conclusione di merito, pertanto estranea all'ambito di cognizione di questa Corte.
5. Con riferimento ai motivi di ricors inerenti la posizione del CA f IC, si deve concludere per la loro infondatezza, all'atto in cui lamentano la mancata considerazione dei rilievi procedurali inerenti alla genericità dell'accusa, rispetto ai quali, per converso, sussiste una specifica deduzione nella pronuncia, che richiama il rito prescelto e la conseguente sanatoria delle possibili carenze di specificità dell'accusa, il cui intervento è pacificamente affermata da pronunce di questa Corte;
rispetto a tale deduzione in diritto non vengono proposte osservazioni opposte, suscettibili di rivisitazione della decisione in questa sede, poiché nell'impugnazione il ricorrente si limita a negare la presenza di una Cargomentazione, in realtà esistente. Analogamente deve concludersi con riferimento all'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti la sostanza stupefacente, che hanno costituito la base probatoria dell'accertamento di responsabilità in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in conformità all'indirizzo seguito sul punto da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370), sulla base di argomentazioni in diritto con le quali il ricorrente non si confronta. Infondata risulta l'eccezione riguardante la mancata confutazione da parte della Corte della deduzione in fatto attinente alla pretesa non affidabilità dei riferimenti offerti da un acquirente quanto al riconoscimento fotografico effettuato nei confronti dell'interessato, risultato particolarmente attendibile 80 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 d perché circostanziato con l'indicazione di uno specifico periodo, pienamente compatibile con la condizione di libertà dell'interessato goduta in quel contesto temporale. Rispetto alla deduzione contenuta in ricorso, afferente alla limitata efficacia del provvedimento restrittivo, che non giustificava il suo allontanamento definitivo dal luogo della vendita, la Corte ha fornito una deduzione coerente della valutazione di credibilità rafforzata, fondata sui periodi di effettiva libertà dell'interessato, anche da ulteriori misure meno gravose, ed alla possibilità del loro effetto deterrente, con valutazione che risulta immune da vizi logici ed idonea a sostenere la decisione. Né minore affidabilità può assumere il riconoscimento fotografico, solo in quanto riguardante una condotta tenuta un anno prima della deposizione, potendo la circostanza incidere solo sull'attendibilità della deposizione, che, in quanto non sottoposta ad analisi in contraddittorio, per scelta della difesa, non può che essere valutata alla luce della tenuta complessiva dei riferimenti offerti. mente 5.2. Manifestainfondata invece risulta la contestazione inerente alla mancata argomentazione relativa alla possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, esclusa con motivazione completa e priva di contraddizioni dalla Corte di merito, secondo quanto già valutato sub 3.1. e trasponibile anche con riguardo alla condotta ascritta a CA IC, posto che tutti gli odierni ricorrenti svolgevano l'attività con analoghe modalità attuative;
né coerentemente si può ritenere di lieve entità la partecipazione ad una singola cessione, nel contesto di fatto descritto, per la necessaria coordinazione complessiva anche della singola cessione, sicché il dato della scarsa ricorrenza del suo intervento avrebbe potuto incidere esclusivamente in punto di determinazione di aumento per la continuazione.
6. Manifestamente infondate e di merito, e pertanto inammissibili, risultano le sollecitazioni contenute nel ricorso proposto nell'interesse di BA SE. Si assume infatti che non sia stata valutata ai fini della determinazione della pena la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, condotta in relazione alla quale non è attribuibile alcuna conseguenza sostanziale, trattandosi di determinazione svolta in funzione del proprio interesse processuale, che in nulla incide, in grado di appello, sui tempi e le modalità di definizione del procedimento, e risulta quindi insuscettibile anche in astratto, di un concreto vantaggio di natura processuale. Trattasi in ogni caso di valutazione di puro fatto, in relazione alla quale non sussiste un obbligo di considerazione, violato con la pronuncia impugnata. 9 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 : Quanto ai rilievi sulla qualificazione giuridica dei fatti, non possono che richiamarsi le considerazioni espresse sub 3.1. unitamente alla natura omogenea • dell'attività svolta dai singoli, in quel contesto spazio temporale.
7. Generiche e di merito risultano le deduzioni formulate nel ricorso ful proposto nell'interesse di RI RO, RU NZ e VA SS, ancora una volta fondate sulla mancata qualificazione dei fatti secondo l'ipotesi incriminatrice più lieve, a fronte di una condotta priva di connotati differenti da quanto riscontrato per i coimputati, rispetto alla quale non possono che richiamarsi le considerazioni sub 3.1. riguardo alla corretta argomentazione del giudicante sul punto.
8. Manifesta inammissibilità raggiunge anche il ricorso proposto nell'interesse di RN VA, sia nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della responsabilità, che non costituiva oggetto del gravame di merito, che quanto agli altri profili, dovendo richiamarsi, in punto di impossibilità . di qualificazione ai sensi della disciplina meno grave, quanto appena esposto, : oltre che la specifica rinuncia al motivo di appello, evidenziata nella sentenza, e : non contestata nella sua aderenza al reale nell'impugnazione proposta. Permaneva quindi l'unico motivo di appello inerente alla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione, squisitamente di merito, in relazione al quale si deduce una non completa motivazione, a fronte di una coerente rimarcata equivalenza della gravità delle plurime attività ascritte, che consentiva di valutare congruo l'aumento apportato nel concreto in termini ben lontani dai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e valutati adeguati ai fatti nella pronuncia, né oggetto di specifiche censure riguardanti la mancata considerazione di specifiche circostanze di fatto idonee ad incidere sulla complessiva determinazione della pena.
9. Risulta inammissibile per genericità anche il motivo di ricorso formulato - sulla quantificazione della sanzione determinata a carico di AS RO, posto che, in relazione alle argomentazioni svolte sul punto in atto di appello, risulta formulata esaustiva motivazione, che ha dato conto dei criteri di • determinazione usati e dell'irrilevanza della segnalata incensuratezza al fine di rivendicare l'applicazione delle attenuanti generiche, del resto già chiarita testualmente dalla disciplina del novellato art. 62 bis cod. pen. mentre ai fini della corretta argomentazione della decisione presa sul punto è sufficiente che il giudicante individui gli elementi di fatto che escludono il ridimensionamento della sanzione, dovendosi con ciò intendere superati gli eventuali opposti indicatori, che nella specie non appaiono neppure evidenziati nel ricorso. . : 10 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 10. Risulta invece infondato il motivo di ricorso formulato nell'interesse di AS SE (classe 1990) ove si lamenta la mancata confutazione delle critiche attinenti all'attendibilità del riconoscimento fotografico, poiché non preceduto dalla individuazione di caratteristiche fisiche tipiche dell'interessato, che non potevano essere misconosciute dall'acquirente, quali uno sfregio permanente o la presenza di tatuaggi. L'effettiva carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema specifico contenuto in ricorso, si scontra con la genericità dell'assunto, e con la sua non decisività, all'atto in cui, da un canto permangono gli elementi di attendibilità del riconoscimento in quanto proveniente da due acquirenti che descrivono anche una particolare metodologia, tendente all'acquisizione di un utile personale maggiore nell'approccio con gli acquirenti, ancorché non identica nelle modalità espressive nelle due occasioni, mentre, a contrastare tale risultanza, viene proposta una controdeduzione di fatto, senza allegazione della specifica collocazione del dato processuale e della sua acquisizione agli atti, particolarmente rilevante in sede di valutazione di un giudizio abbreviato ammesso senza condizioni. Ne consegue che, la genericità del rilievo in fatto, rispetto al qual favrebbe f dovuto svolgersi il confronto di merito riguardante le opposte allegazioni della difesa contenute in atto di appello, ne esclude la decisività, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia che abbia omesso ogni analisi sul punto (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, imp. Amaniera ed altri Rv. 260841). Inammissibili risultano invece i rilievi sulla pena, rispetto alla quale si lamenta un mancato esercizio della discrezionalità in senso favorevole all'imputato, sia per l'esclusione in concreto dell'aumento per la recidiva, riconosciuta per effetto di precedenti reiterati, specifici e recenti, che per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato oltre che dalla gravità soggettiva, anche da quella oggettiva chiaramente tratteggiata nel pronuncia, decisioni che si sollecitano entrambe in forza di una pretesa necessità di mitigazione della sanzione, in realtà non sostenuta da elementi di fatto idonei, posto che non si contrasta nel concreto la fondatezza degli elementi negativi posti a fondamento della decisone che si impugna, così rivelandosi la sollecitazione ad una difforme decisione di merito. Nello stesso senso deve concludersi con riferimento alla sollecitazione all'applicazione dell'art.114 cod. pen. in relazione alla cui negazione non si allegano elementi di fatto suscettibili di rilievo, anche al fine di porre in evidenza la mancanza di completezza e 11 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015 coerenza della opposta decisone articolatamente motivata nella pronuncia oggetto di impugnazione. 11. L'inammissibilità del ricorso di AS SE (classe 1961) discende, oltre che dalla genericità dei motivi, dalla sopravvenuta rinuncia all'impugnazione formulata dall'interessato con dichiarazione del 14/01/2015, circostanza che giustifica il contenimento della somma da lui dovuta alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 12. Inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché proposta in assenza della formulazione dei motivi, prevista dall'art. 581 lett.c) cod. proc. pen. risulta la dichiarazione di impugnazione formulata da RO EL, il quale ha riservato la presentazione dei motivi al suo difensore, che non risulta avervi provveduto. 13. I ricorrenti sono tenuti tutti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; inoltre LL SQ, AU NI, AP IA, CA IA, BA SE, NA NZ, RI RO, LE AN, LE RD, RU NZ, RN VA, AS RO, AS SE, nato nel 1961, TU IA, TU RA, TU RE, VA SS, e RO EL sono tenuti al pagamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di CA IC e di AS SE (nato [...]), che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché AS SE (nato il [...]) al versamento della somma di euro 300 e gli altri ricorrenti a quella di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 25/11/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Anna Petruzzellis Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 GEN 2016 A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito 12 Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015