Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la partecipazione a più riunioni organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale "sede" organizzativa del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 26684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26684 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1418
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 42064/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AO RA N. IL 02/07/1962;
avverso l'ordinanza n. 4595/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 25/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorso;
Udito il difensore Avv. Dei Lazzaretti Giancarlo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/6/2012, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di De AO AZ e SS IM indagati di partecipazione ad un clan camorristico facente capo a ZZ IC, associazione armata.
L'ordinanza dava atto che l'esistenza e l'operatività del clan fino al 2006 era stata giudizialmente accertata, così come la partecipazione ad essa di De AO AZ;
con riferimento alle sentenze di condanna non ancora divenute irrevocabili, esse erano sufficienti per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Quanto al periodo successivo, dagli atti di indagine emergevano gravi indizi di operatività del gruppo criminale anche successivamente al 2006: in particolare venivano evidenziate le intercettazioni telefoniche ed ambientali che dimostravano come la masseria di ZZ IC fosse la base operativa del gruppo, dove venivano portati al cospetto del capo gli imprenditori estorti, si tenevano le riunioni del clan, si visionavano le armi e si programmavano gli affari e gli accordi illeciti. Di AO era uno stretto collaboratore del capo e prendeva parte alle riunioni del clan. Il Tribunale evidenziava i vari reati scopo realizzati dai sodali, in nome e per conto del clan, il controllo capillare della Valle Caudina attraverso il monitoraggio costante di tutte le iniziative imprenditoriali che vi venivano ivi avviate, il sistematico ricorso alle estorsioni, la pianificazione, da parte del capo del sodalizio, ZZ IC, delle attività estorsive da realizzare, il riconoscimento da parte dei terzi soggetti della natura camorristica del clan, il ricorso ad atti di monito per assicurarsi il controllo della zona, l'adozione di una serie di precauzioni da parte del gruppo per impedire le intercettazioni e i controlli di polizia, la corresponsione degli stipendi agli affiliati e la rigida struttura gerarchica, l'assistenza legale assicurata ai sodali e il sostentamento delle famiglie dei detenuti.
Con riferimento alla posizione di De AO AZ, la sua voce era stata riconosciuta con certezza nel corso delle intercettazioni ambientali eseguite nella citata masseria;
egli partecipava alle riunioni che ivi si tenevano, occupandosi di tutti gli affari del sodalizio ed era il punto di riferimento dei sodali detenuti per l'assistenza legale ed economica. Il Tribunale menzionava specifiche conversazioni registrate.
La posizione dell'indagato, che aveva solo ammesso di conoscere i sodali ma aveva negato la partecipazione a fatti illeciti, era ritenuta inattendibile, così come la tesi del venir meno dell'operatività del clan, ricordando il Tribunale come i detenuti per la rapina e il sequestro di persona ai danni di GL OV continuavano a far riferimento a lui.
Sussistevano, a parere del Tribunale, le esigenze cautelari, alla luce della gravità dei fatti contestati e del contesto di criminalità organizzata in cui il De AO era inserito, nonché dei suoi numerosi, gravi e specifici precedenti penali;
non risultavano evidenziati elementi che dimostrassero che le esigenze cautelari fossero venute meno o che i legami con il clan fossero stati rescissi: il fatto che Di AO vivesse a Bologna non era considerato rilevante, in quanto già all'epoca dei fatti contestati egli viveva nel capoluogo emiliano, senza che ciò gli avesse impedito la realizzazione di condotte illecite.
Quanto alla misura da adottare, il Tribunale richiamava il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Ricorre per cassazione il difensore di De AO AZ, deducendo violazione di legge, mancanza di motivazione con riferimento alla stabilità del contributo offerto all'associazione dal De AO e al suo ruolo di contabile, nonché travisamento di alcune intercettazione specificamente indicate.
Le conversazioni intercettate non dimostravano affatto il ruolo del Di AO, ne' la stabilità del rapporto con il clan;
la presenza del Di AO alla discussione in cui si passavano in rassegna gli affari illeciti del clan era stata passiva e non dimostrava affatto che egli si occupasse di tutti gli affari del sodalizio;
nell'altra conversazione, il riferimento era solo ad una specifica vicenda. Eppure nella richiesta di riesame la difesa aveva fatto rilevare che gli atti di indagine non avevano fatto emergere alcuna attività prodromica agli incontri, ne' risultava avere avuto contatti con le vittime delle estorsioni;
ne' l'intercettazione ambientale in carcere era significativa, poiché la rapina ai danni di GL rappresentava un episodio delittuoso estraneo e sganciato agli interessi del clan. Inoltre Di AO non aveva offerto alcuna assistenza legale ed economica ai detenuti, nonostante fosse stato a ciò sollecitato, come lo stesso Tribunale dava atto. La difesa riteneva travisata una conversazione ambientale: in essa CA SQ riferiva di avere fatto pervenire a Di AO la somma di Euro 10.000, che avrebbe dovuto incaricare l'avvocato e mandare i soldi a casa. Comunque l'aiuto richiesto non era stato prestato e per la rapina non era stata nemmeno contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anche perché il clan era del tutto estraneo ad essa.
La difesa sottolineava, ancora, che, nell'anno 2006, Di AO era stato assolto dal reato di partecipazione al clan ZZ. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il difensore ha prodotto la documentazione richiamata in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
La partecipazione a riunioni organizzative del clan camorristico tenute nella masseria del capo riconosciuto, "sede" organizzativo del gruppo criminale, è stata logicamente ritenuta gravemente indiziante della partecipazione all'associazione criminosa di per sè, a prescindere dal numero e dal tenore degli interventi effettuati nel corso della discussione, durante la quale si passavano in rassegna i vari affari illeciti del gruppo: non è, infatti, immaginabile - rimanendo pur sempre la valutazione a livello indiziario - che un estraneo al consesso criminoso venga più volte ammesso a tali consessi e possa anche intervenire ad essi.
Ma l'estraneità di Di AO rispetto al clan ZZ viene esclusa in conseguenza della condanna irrevocabile intervenuta per il reato associativo con riferimento ad un periodo antecedente, ammettendo, del resto, l'indagato, di conoscere gli associati:
cosicché la versione proposta - sostanzialmente quella di un "vecchio amico" che partecipa alle riunioni per amicizia - risulta assai più illogica di quella adottata dal Tribunale. D'altro canto gli interventi del Di AO alle riunioni, evidenziati dal Tribunale, non sembrano limitarsi a semplici convenevoli.
Quanto al presunto travisamento del significato delle conversazioni ambientali intercettate in carcere, non spetta a questa Corte entrare nel merito del testo, atteso che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439); si deve solo rilevare che, sotto il profilo logico, la circostanza che De AO non avesse fornito l'aiuto atteso ai detenuti e alle loro famiglie, in quanto la rapina eseguita era stata posta in essere autonomamente da alcuni associati e non era riferibile al clan, costituisce un indizio che, al contrario, se la condotta illecita fosse stata posta in essere in attuazione del programma criminoso dell'associazione, l'aiuto economico sarebbe stato erogato dal ricorrente. Del resto il Tribunale menziona un'altra conversazione in cui due associati riferiscono di un contributo erogato da Di AO.
In definitiva, i vizi motivazionali denunciati non sussistono, per cui il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013